§ 12.3.42 – Decisione 27 novembre 2001, n. 822.
Decisione n. 2001/822/CE del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea ("Decisione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.3 relazioni esterne
Data:27/11/2001
Numero:822


Sommario
Art. 1.  Finalità, obiettivi e principi.
Art. 2.  Elementi di base.
Art. 3.  I PTOM meno sviluppati.
Art. 4.  Principi.
Art. 5.  I diversi attori in causa.
Art. 6.  Compiti dei vari attori non governativi.
Art. 7.  Dialogo e partenariato.
Art. 8.  Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE.
Art. 9.  Gestione.
Art. 10.  Settori di cooperazione.
Art. 11.  Settori produttivi.
Art. 12.  Sviluppo del commercio.
Art. 13.  Scambi di servizi.
Art. 14.  Settori legati al commercio.
Art. 15.  Settori sociali.
Art. 16.  Cooperazione e integrazione regionali.
Art. 17.  Cooperazione culturale e sociale.
Art. 18.  Obiettivi.
Art. 19.  Principi.
Art. 20.  Documento unico di programmazione.
Art. 21.  Ambito di applicazione del finanziamento.
Art. 22.  Ammissibilità al finanziamento.
Art. 23.  Programmazione e attuazione.
Art. 24.  Comitato FES-PTOM.
Art. 25.  Contributi finanziari.
Art. 26.  Promozione degli investimenti.
Art. 27.  Sostegno e finanziamento degli investimenti.
Art. 28.  Sostegno supplementare.
Art. 29.  Obiettivi e finanziamento.
Art. 30.  Obiettivi e mezzi.
Art. 31.  Assistenza tecnica.
Art. 32.  Controllo finanziario.
Art. 33.  Esecuzione dei FES precedenti e fase di transizione.
Art. 34.  Obiettivo.
Art. 35.  Libero accesso dei prodotti originari.
Art. 36.  Trasbordo di prodotti non originari in libera pratica nei PTOM.
Art. 37.  Procedura di comitatologia.
Art. 38.  Restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente.
Art. 39.  Rifiuti.
Art. 40.  Misure adottate dai PTOM.
Art. 41.  Clausola di sorveglianza.
Art. 42.  Misure di salvaguardia.
Art. 43.  Procedura di comitatologia.
Art. 44.  Obiettivo generale.
Art. 45.  Principi generali in materia di stabilimento e di prestazione di servizi.
Art. 46.  Trasporti marittimi.
Art. 47.  Pagamenti correnti e movimenti di capitali.
Art. 48.  Politiche di concorrenza.
Art. 49.  Tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
Art. 50.  Standardizzazione e certificazione.
Art. 51.  Commercio e ambiente.
Art. 52.  Commercio e norme di lavoro.
Art. 53.  Politica dei consumatori e tutela della loro salute.
Art. 54.  Divieto relativo a misure protezionistiche dissimulate.
Art. 55.  Clausola di esclusione fiscale.
Art. 56.  Regime fiscale e doganale degli appalti finanziati dalla Comunità.
Art. 57.  Formazione professionale.
Art. 58.  Programmi aperti ai PTOM.
Art. 59.  Centri Euro-Info di corrispondenza (CEIC).
Art. 60.  CSI e CTA.
Art. 61.  Cambiamento di status.
Art. 62.  Revisione.
Art. 63.  Entrata in vigore.
Art. 64.  Pubblicazione.


§ 12.3.42 – Decisione 27 novembre 2001, n. 822.

Decisione n. 2001/822/CE del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare").

(G.U.C.E. 30 novembre 2001, n. L 314).

 

     Il Consiglio dell'Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in seguito denominato il trattato, in particolare l'articolo 187,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea, è stata applicata fino al 1° dicembre 2001. A norma dell'articolo 240, paragrafo 4, della stessa, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, stabilisce le disposizioni necessarie per la successiva applicazione dei principi enunciati negli articoli da 182 a 186 del trattato.

     (2) La dichiarazione n. 36 sui paesi e territori d'oltremare, in seguito denominati PTOM, allegata all'atto finale della conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri firmato ad Amsterdam nel 1997, invita il Consiglio a procedere, a norma dell'articolo 187 del trattato, a un riesame del regime di associazione dei PTOM, con un quadruplice obiettivo:

     - promuovere in modo più efficace lo sviluppo economico e sociale dei PTOM,

     - sviluppare le relazioni economiche tra i PTOM e l'Unione europea,

     - prendere in maggiore considerazione la diversità e le caratteristiche specifiche dei singoli PTOM, anche per quanto riguarda la libertà di stabilimento,

     - assicurare che sia migliorata l'efficacia dello strumento finanziario.

     (3) L'11 febbraio 1999 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulle relazioni tra PTOM, Stati ACP e regioni ultraperiferiche dell'Unione europea [1]. Inoltre, il 4 ottobre 2001 esso ha adottato una risoluzione su proposta della Commissione per una decisione del Consiglio relativa all'associazione dei PTOM alla Comunità europea [2].

     (4) Nella comunicazione del 20 maggio 1999 intitolata "Riflessioni sullo statuto dei PTOM associati alla Comunità e orientamenti su "PTOM 2000"", la Commissione ha analizzato le caratteristiche e l'evoluzione dell'associazione PTOM-CE dal 1957 in poi, ha ricordato i principi fondamentali e il contesto attuale dell'associazione e ha indicato orientamenti alternativi per il periodo che avrebbe avuto inizio il 1° marzo 2000.

     (5) A norma dell'articolo 10 della decisione 91/482/CEE, le autorità competenti dei PTOM hanno informato la Commissione delle modifiche o delle aggiunte di cui auspicano l'introduzione, in particolare in occasione di una riunione di partenariato tenutasi nei giorni 29 e 30 aprile 1999 tra la Commissione, i quattro Stati membri cui sono connessi i PTOM e i venti PTOM interessati.

     (6) I PTOM, che non sono paesi terzi né fanno parte del mercato unico, devono adempiere gli obblighi commerciali stabiliti per i paesi terzi, specie per quanto riguarda le norme di origine, il rispetto delle norme sanitarie e fitosanitarie e le misure di salvaguardia.

     (7) In linea di principio il Consiglio, al momento dell'adozione di misure a norma dell'articolo 187 del trattato, deve tener conto sia dei principi esposti nella parte quarta del trattato stesso, sia degli altri principi del diritto comunitario. Dovrebbe inoltre tener conto dell'esperienza acquisita nell'attuazione del regime commerciale contemplato dalla decisione 91/482/CEE.

     (8) Tale regime, che prevede al tempo stesso il libero accesso in esenzione da dazi doganali per i prodotti originari dei PTOM e norme d'origine che consentono il cumulo con prodotti originari degli Stati ACP, che beneficiano di un regime diverso, o della Comunità, provoca o rischia di provocare gravi perturbazioni al funzionamento di alcune organizzazioni comuni di mercato della politica agricola comune, in particolare a quelle del riso e dello zucchero. Tali perturbazioni hanno spinto in diverse occasioni la Commissione e il Consiglio ad adottare misure di salvaguardia.

     (9) Per quanto attiene al riso, le modifiche introdotte in occasione del riesame intermedio della decisione [3], limitando a possibilità di ricorso al cumulo dell'origine, hanno consentito di mantenere per prodotti dei PTOM un accesso al mercato comunitario a condizioni atte a preservarne l'equilibrio. Questo accesso dovrebbe essere migliorato nei confronti dei PTOM meno sviluppati, ma senza modificare il quantitativo globale che beneficia del cumulo. Poiché soltanto altri due PTOM hanno operato in questo settore, i quantitativi disponibili rimanenti dovrebbero essere assegnati loro, nell'interesse della trasparenza.

     (10) Nel caso dello zucchero e delle miscele di zucchero, invece, l'incremento delle esportazioni dai PTOM di zucchero originario degli Stati ACP o della Comunità verso un mercato largamente eccedentario, ha comportato una più consistente riduzione della quota concessa ai produttori comunitari con conseguente maggiore perdita di reddito garantito.

     (11) Inoltre, in considerazione del fatto che attualmente, nel settore dello zucchero, sono sufficienti operazioni minime, che comportano un valore aggiunto ridotto, per ottenere lo status di prodotto originario dei PTOM, il contributo che tali esportazioni possono fornire allo sviluppo di questi territori non può essere che estremamente limitato e certo del tutto sproporzionato rispetto alle perturbazioni provocate nei settori comunitari interessati.

     (12) Per tali motivi occorrerebbe adottare norme d'origine che escludano, per lo zucchero, la possibilità del cumulo dell'origine ACP/PTOM/CE in caso di operazioni minime. Tuttavia, tenuto conto degli investimenti già fatti nei PTOM in virtù della normativa in vigore dal 1991, tale esclusione dovrebbe entrare in vigore in modo graduale. Pertanto, fatta salva l'adozione delle necessarie disposizioni di applicazione, si dovrebbe consentire temporaneamente di applicare il cumulo, entro limiti quantitativi progressivamente ridotti che siano compatibili con gli obiettivi dell'organizzazione comune di mercato della Comunità per quanto riguarda lo zucchero, pur tenendo debitamente conto dei legittimi interessi degli operatori PTOM.

     (13) E’ poi opportuno prevedere che prodotti agricoli originari della Comunità e che hanno beneficiato di una restituzione all'esportazione non possono essere reimportati nella Comunità in esenzione doganale.

     (14) Occorrerebbe inoltre che tutte le norme d'origine PTOM siano aggiornate per tenere conto dei progressi tecnici e della politica di armonizzazione di tali norme adottata dalla Comunità nell'interesse degli operatori e delle amministrazioni interessati. Analogamente è opportuno semplificare la procedura in modo che in futuro sia più agevole apportare a tali norme le necessarie modifiche tecniche.

     (15) Dovrebbe essere completata e precisata la procedura per il trasbordo di prodotti non originari dei PTOM ma ivi in libera pratica, al fine di garantire un quadro giuridico trasparente e sicuro per gli operatori e le amministrazioni. La procedura dovrebbe essere estesa per coprire altresì taluni prodotti della pesca di particolare importanza per la Groenlandia e Saint-Pierre e Miquelon, fatta salva l'adozione delle necessarie disposizioni di applicazione.

     (16) Le disposizioni generali del trattato e il diritto derivato non si applicano automaticamente ai PTOM, salvo esplicite disposizioni contrarie. I prodotti dei PTOM importati nella Comunità devono tuttavia rispettare la vigente normativa comunitaria.

     (17) L'aiuto finanziario ai PTOM dovrebbe essere ripartito in base a criteri uniformi, trasparenti ed efficaci, in funzione delle necessità e dei risultati dei PTOM. I criteri dovrebbero tener conto in particolare delle caratteristiche fisiche ed economiche dei PTOM, dell'utilizzazione delle assegnazioni precedenti, del rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, di una politica tributaria equa, della capacità di assorbimento stimata, della necessità di costituire una riserva per finanziare spese non programmabili e una transizione senza scosse in modo da evitare improvvisi e significativi ostacoli all'assegnazione dei fondi per la Nuova Caledonia, la Polinesia francese e le Antille olandesi. A fini di efficienza, di semplificazione e di riconoscimento delle capacità di gestione delle autorità dei PTOM, occorrerebbe optare per una gestione più compartecipativa delle risorse finanziarie concesse ai PTOM applicando procedure basate sulle norme vigenti per i Fondi strutturali.

     (18) A tal fine le procedure conferiscono in particolare ai PTOM la responsabilità principale della programmazione e dell'attuazione della cooperazione, da realizzarsi essenzialmente in conformità delle regolamentazioni territoriali dei PTOM, pur confermando il sostegno della Comunità e più in particolare della Commissione in materia di verifica, valutazione e revisione finanziaria delle azioni programmate. Inoltre, è necessario specificare quali programmi comunitari e quali linee di bilancio sono aperti ai PTOM, nonché le procedure per una transizione graduale dai FES precedenti al nono FES.

     (19) L'evoluzione del contesto mondiale, che si traduce in una liberalizzazione ininterrotta degli scambi, tocca da vicino sia la Comunità, primo partner commerciale dei PTOM, sia gli Stati ACP situati nelle vicinanze dei PTOM e gli altri partner economici di questi paesi. Quanto alle condizioni di accesso al mercato, il livello dei dazi ha un'incidenza sempre più limitata, mentre assumono sempre più importanza gli scambi di servizi e i settori legati al commercio nelle relazioni fra i PTOM e i loro partner economici. Pur mantenendo sostanzialmente invariati gli orientamenti di base del regime commerciale in vigore, occorrerebbe quindi favorire dette relazioni e semplificare le condizioni per la progressiva integrazione nell'economia regionale e mondiale dei PTOM che lo desiderino aiutandoli a potenziare la loro capacità di gestirne tutti questi nuovi settori.

     (20) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Tuttavia, trattandosi in questo caso dell'attuazione del 9° FES, i voti e la maggioranza dovrebbero essere quelli previsti all'articolo 21 dell'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul finanziamento e la gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché sulla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato, in seguito denominato l'"accordo interno".

     (21) I PTOM sono ambienti insulari fragili che richiedono una protezione adeguata, tra l'altro per quanto attiene alla gestione dei rifiuti. Quanto ai rifiuti radioattivi, tale protezione è prevista ai sensi dell'articolo 198 del trattato Euratom e conseguente normativa, fatta eccezione per la Groenlandia cui non si applica tale trattato. Relativamente ad altri rifiuti, occorrerebbe specificare quali norme comunitarie vadano applicate nei confronti dei PTOM.

     (22) Le disposizioni di associazione stabilite nella presente decisione non dovrebbero applicarsi a Bermuda conformemente ai desiderata del governo di quest'ultima.

     (23) Il Consiglio dovrebbe dare una risposta innovativa su tutte le summenzionate nuove questioni, che sia coerente e consona alle diverse situazioni. Un nuovo status per l'associazione può costituire una siffatta risposta,

[1] PE 228.210 del 1° dicembre 1998.

[2] Non ancora pubblicato C5-0070 -2001/2033 (COS).

[3] Decisione 97/803/CE del Consiglio, del 29 novembre 1997, riguardante la revisione di medio periodo della decisione 91/482/CEE relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea.

     decide:

 

Parte prima

Disposizioni generali dell'associazione dei PTOM alla Comunità

 

Capitolo 1

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità, obiettivi e principi.

     1. L'associazione dei PTOM alla Comunità (in seguito denominata "associazione PTOM-CE") ha come base la finalità di cui all'articolo 182 del trattato, vale a dire la promozione dello sviluppo economico e sociale dei PTOM e l'instaurazione di strette relazioni economiche tra essi e la Comunità nel suo insieme.

     Essa persegue gli obiettivi stabiliti all'articolo 183 del trattato nel rispetto dei principi sanciti agli articoli da 184 a 188 del trattato, concentrandosi sulla riduzione, sulla prevenzione, nonché, a termine, sull'eliminazione della povertà, sullo sviluppo sostenibile e sulla progressiva integrazione nell'economia regionale e mondiale.

     2. L'associazione riguarda i PTOM elencati nell'allegato IA.

     3. A norma dell'articolo 188 del trattato, la presente decisione si applica alla Groenlandia fatte salve le disposizioni specifiche che figurano nel protocollo concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia, allegato al trattato.

 

     Art. 2. Elementi di base.

     1. L'associazione PTOM-CE è improntata ai seguenti principi: libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e stato di diritto. Tali principi sui quali si fonda l'Unione a norma dell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, sono comuni agli Stati membri e ai PTOM cui sono connessi.

     2. Non esistono discriminazioni derivanti dal sesso, dalla razza o dall'origine etnica, dalla religione o dalle convinzioni personali, da un handicap, dall'età o dalle tendenze sessuali nei settori di cooperazione menzionati nella presente decisione.

 

     Art. 3. I PTOM meno sviluppati.

     1. La Comunità riserva un trattamento particolare ai PTOM meno sviluppati e a quelli che non possono beneficiare della cooperazione e dell'integrazione regionali di cui all'articolo 16.

     2. In considerazione di queste difficoltà, la cooperazione per il finanziamento dello sviluppo comporta, tra l'altro, un trattamento speciale nel determinare il volume delle risorse finanziarie e le relative condizioni per consentire ai PTOM meno sviluppati di superare gli ostacoli allo sviluppo, siano essi strutturali o di altra natura. La cooperazione privilegia, nel quadro della lotta contro la povertà, il miglioramento delle condizioni di vita delle fasce più sfavorite della popolazione.

     3. L'elenco dei PTOM considerati meno sviluppati ai sensi della presente decisione, che figura nell'allegato IB, è modificato con decisione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione, quando la situazione economica di un PTOM cambi in maniera sostanziale e duratura, giustificandone l'inclusione nella categoria dei PTOM meno sviluppati, oppure quando detta inclusione non sia più giustificata.

 

Capitolo 2

Attori della cooperazione nei PTOM

 

     Art. 4. Principi.

     1. Nell'ambito del partenariato di cui all'articolo 7, il compito di definire le strategie di associazione e di sviluppo e la relativa attuazione attraverso l'elaborazione, insieme alla Commissione e allo Stato membro cui è connesso il PTOM, dei documenti unici di programmazione (in seguito denominati DOCUP) e dei programmi di cooperazione spettano in primo luogo alle autorità dei PTOM.

     2. La Comunità riconosce che gli attori decentrati pubblici e privati danno un contributo determinante al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 183 del trattato.

     3. Le parti attuano la presente decisione secondo principi di trasparenza, sussidiarietà e ricerca dell'efficacia.

 

     Art. 5. I diversi attori in causa.

     1. Gli attori della cooperazione nei PTOM comprendono:

     - le autorità del PTOM,

     - le altre autorità regionali e locali distribuite nei PTOM,

     - la società civile, le organizzazioni socioprofessionali e sindacali, i prestatori di servizi pubblici e le organizzazioni non governative (ONG) locali, nazionali o internazionali.

     Gli Stati membri cui sono connessi i PTOM comunicano alla Commissione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente decisione quali sono le autorità nazionali, regionali o locali menzionate nei vari articoli della decisione.

     2. Il riconoscimento degli attori non governativi si basa sulla loro capacità di soddisfare i bisogni della popolazione locale, sulle loro competenze e sul carattere democratico e trasparente della loro organizzazione e gestione.

     3. Gli attori non governativi sono individuati di comune accordo tra le autorità dei PTOM, la Commissione e lo Stato membro cui è connesso il PTOM, tenendo conto delle questioni trattate, delle loro competenze e dei loro settori di attività. Il processo di individuazione ha luogo in ciascun PTOM, nell'ambito dell'elaborazione dei programmi di cooperazione di cui all'articolo 4.

 

     Art. 6. Compiti dei vari attori non governativi.

     Gli attori non governativi individuati a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, possono:

     - essere informati e consultati,

     - partecipare all'elaborazione e all'attuazione dei programmi di cooperazione,

     - partecipare alla cooperazione decentrata in base alle competenze trasferite onde favorire le iniziative locali di sviluppo.

 

Capitolo 3

Principi e procedure del partenariato PTOM-CE

 

     Art. 7. Dialogo e partenariato.

     1. Per consentire ai PTOM di partecipare pienamente all'attuazione dell'associazione PTOM-CE nel rispetto delle modalità di organizzazione delle istituzioni degli Stati membri interessati, l'associazione prevede una procedura di consultazione basata sulle disposizioni in appresso. Essa riguarda tutte le questioni che si pongono nelle relazioni fra i PTOM e la Comunità.

     2. Un dialogo su ampia base dovrebbe consentire alla Comunità, a tutti i PTOM e agli Stati membri cui sono connessi di consultarsi reciprocamente su principi, procedure dettagliate e risultati dell'associazione.

     Un forum di dialogo PTOM-UE, in seguito denominato "Forum PTOM", riunisce una volta all'anno le autorità dei PTOM, i rappresentanti degli Stati membri e la Commissione.

     3. Esiste un partenariato separato tra la Commissione, lo Stato membro cui è connesso il PTOM e ciascun PTOM, rappresentato dalle sue autorità, per consentire di realizzare gli obiettivi e i principi della presente decisione, in particolare quelli di cui agli articoli 4 e 19. Detta consultazione trilaterale è denominata, in prosieguo, "partenariato".

     Sono istituiti gruppi di lavoro del partenariato di natura consultiva per ciascun PTOM. Vi partecipano i tre partner suddetti. Tali gruppi di lavoro possono essere riuniti a richiesta della Commissione, di uno Stato membro o di un PTOM. Su richiesta di uno dei partner, vari gruppi di lavoro del partenariato possono tenere riunioni congiunte per esaminare temi di interesse comune agli aspetti regionali dell'associazione.

     4. La consultazione si tiene in piena conformità delle rispettive competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascuno dei tre partner.

     La Commissione assume la presidenza dei gruppi di lavoro e del Forum PTOM e ne assicura il segretariato.

     Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti, in seguito denominata "BEI", presenzia alle riunioni nel cui ordine del giorno figurano questioni di competenza della banca.

     5. Se del caso, i pareri dei gruppi di lavoro e del Forum PTOM danno luogo a decisioni della Commissione, nei limiti delle sue competenze, o a proposte della Commissione al Consiglio necessarie per attuare i nuovi elementi dell'associazione PTOM-CE o per modificarla in base all'articolo 187 del trattato.

 

     Art. 8. Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE.

     Le autorità dei PTOM sono informate dell'ordine del giorno e delle risoluzioni o raccomandazioni dell'assemblea parlamentare paritetica ACP-UE.

     Gli Stati membri e la Commissione sostengono le richieste delle autorità dei PTOM di partecipare, a titolo di osservatori, alle sessioni plenarie dell'assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, nel rispetto del regolamento interno della stessa.

 

     Art. 9. Gestione.

     Alla gestione corrente della presente decisione provvedono la Commissione e le autorità dei PTOM e, ove risultasse necessario, lo Stato membro cui è connesso il PTOM, nel rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascuno dei partner, in particolare per quanto riguarda la cooperazione per il finanziamento dello sviluppo e la cooperazione nei settori del commercio e dei servizi.

 

Parte seconda

Settori della cooperazione PTOM-CE

 

     Art. 10. Settori di cooperazione.

     La Comunità contribuisce alla cooperazione nei PTOM nei diversi settori di cui al presente titolo, conformemente alle priorità stabilite nelle strategie di sviluppo di ciascun PTOM oppure, se del caso, sotto forma di azioni regionali.

 

     Art. 11. Settori produttivi.

     La cooperazione sostiene le politiche e le strategie settoriali che agevolano l'accesso alle attività e alle risorse produttive, in particolare nei seguenti settori:

     a) agricoltura: politica agricola e creazione di istituzioni, diversificazione, irrigazione, moltiplicazione delle sementi, misure di protezione delle colture, produzione di concimi, attrezzature, trasformazione dei prodotti agricoli, allevamento di bestiame grosso e minuto, zootecnia, divulgazione e ricerca, commercializzazione, stoccaggio e trasporto, sicurezza alimentare, credito agricolo, insediamento rurale e riforma agraria, politica di utilizzazione e di registrazione fondiaria, trasferimenti di tecnologia, infrastrutture di irrigazione e di drenaggio e altri servizi di sostegno.

     b) Foreste: politica forestale e creazione di istituzioni, compresa l'utilizzazione degli alberi per tutelare l'ambiente mediante la lotta contro l'erosione e la desertificazione; imboschimento; gestione forestale, comprese l'utilizzazione e la gestione razionali delle esportazioni di legname; questioni inerenti alle foreste umide tropicali; ricerca e formazione.

     c) Pesca: politica della pesca e creazione di istituzioni, salvaguardia e gestione razionale delle risorse ittiche, piscicoltura e pesca artigianale, trasporto dei prodotti della pesca, magazzinaggio in celle frigorifere, commercializzazione e conservazione del pesce.

     d) Sviluppo rurale: politica rurale e creazione di istituzioni, progetti/programmi di sviluppo rurale integrato; assistenza e progetti imperniati sulla popolazione, sulla produzione e sulla commercializzazione nelle zone rurali; infrastrutture rurali.

     e) Industria: politica settoriale e creazione di istituzioni; artigianato; industrie agroalimentari e altri settori manifatturieri, industria del materiale da trasporto; ricerca e sviluppo tecnologico; controllo della qualità; sviluppo ed espansione delle piccole e medie imprese (PMI) e delle microimprese.

     f) Miniere: politica settoriale e creazione di istituzioni; ricerca e sviluppo tecnologico; sfruttamento su scala ridotta, ecc.

     g) Energia: politica dell'energia e creazione di istituzioni; produzione di elettricità (non rinnovabile e rinnovabile); uso efficiente delle risorse energetiche; ricerca e formazione nel campo energetico; promozione della produzione e della distribuzione di elettricità ad opera del settore privato.

     h) Trasporti: politica dei trasporti e creazione di istituzioni; trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e lungo le vie navigabili interne e attrezzature di magazzinaggio.

     i) Comunicazione: politica della comunicazione e creazione di istituzioni; telecomunicazioni e mass media.

     j) Risorse idriche: politica delle risorse idriche e creazione di istituzioni; tutela delle risorse idriche, gestione dei rifiuti, approvvigionamento idrico nelle zone rurali e urbane per scopi domestici, industriali e agricoli; stoccaggio e distribuzione; gestione delle risorse idriche.

     k) Servizi bancari e finanziari e servizi alle imprese: politica del settore finanziario e creazione di istituzioni, servizi alle imprese; privatizzazione, assunzione di partecipazioni e commercializzazione; aiuto alle associazioni commerciali e professionali (comprese le agenzie di promozione delle esportazioni); istituzioni finanziarie e bancarie.

     l) Sviluppo e applicazione delle tecnologie, ricerca: politica e creazione di istituzioni; azione concertata a livello territoriale, nazionale e/o regionale per promuovere le attività scientifiche e tecnologiche e la loro applicazione alla produzione, nonché diffondere la cultura informatica nei settori pubblico e privato; programmi e attrezzature scientifiche per la ricerca.

 

     Art. 12. Sviluppo del commercio.

     1. La Comunità attua misure volte a sviluppare il commercio in tutte le fasi sino alla distribuzione finale dei prodotti.

     Dette misure sono intese a consentire ai PTOM di trarre il massimo vantaggio dalle disposizioni della sua decisione e di accedere, alle condizioni più favorevoli, ai mercati della Comunità, nazionali, subregionali, regionali e internazionali, diversificando la gamma e aumentando il valore e il volume degli scambi di beni e di servizi dei PTOM.

     2. Oltre a sviluppare gli scambi tra PTOM e Comunità, si dà particolare rilievo alle iniziative volte ad aumentare l'autonomia dei PTOM e a sviluppare la cooperazione regionale sul piano del commercio e dei servizi.

     3. Nell'ambito degli strumenti previsti dalla presente decisione e ai sensi delle disposizioni adottate in materia, le azioni avviate su richiesta delle autorità dei PTOM mirano prevalentemente a:

     a) agevolare la definizione di appropriate politiche macroeconomiche necessarie allo sviluppo del commercio;

     b) promuovere la creazione di quadri legislativi e normativi appropriati o la loro riforma, nonché la riforma delle procedure amministrative;

     c) definire strategie commerciali coerenti;

     d) aiutare i PTOM a sviluppare le capacità interne, i sistemi d'informazione e la consapevolezza del ruolo e dell'importanza del commercio nello sviluppo economico;

     e) potenziare le infrastrutture connesse al commercio e sostenere, in particolare, gli sforzi che compiono i PTOM per sviluppare e migliorare le infrastrutture dei servizi d'appoggio, comprese le attrezzature di trasporto e di magazzinaggio, per garantirne una partecipazione efficace alla distribuzione dei beni e dei servizi e intensificare il flusso delle esportazioni dei PTOM;

     f) valorizzare le risorse umane e sviluppare le competenze professionali nel settore del commercio e dei servizi, in particolare nei settori della trasformazione, commercializzazione, distribuzione e trasporto per i mercati della Comunità, regionali e internazionali;

     g) favorire lo sviluppo del settore privato, in particolare le PMI, onde individuare e sviluppare i prodotti, gli sbocchi commerciali e le joint venture orientate verso le esportazioni;

     h) appoggiare le misure adottate dai PTOM per incoraggiare e attrarre gli investimenti privati e promuovere le attività delle joint venture;

     i) creare, adeguare e potenziare nei PTOM organismi incaricati di sviluppare il commercio e i servizi, ponendo l'accento sulle necessità specifiche degli organismi presenti nei PTOM meno sviluppati;

     j) aiutare i PTOM a migliorare la qualità dei prodotti, ad adeguarli alle esigenze del mercato e a diversificarne gli sbocchi commerciali;

     k) sostenere gli sforzi compiuti dai PTOM per penetrare più efficacemente sui mercati dei paesi terzi;

     l) incentivare le misure di sviluppo dei mercati, anche intensificando i contatti e gli scambi di informazioni tra operatori economici dei PTOM; degli Stati ACP, degli Stati membri e dei paesi terzi;

     m) aiutare i PTOM ad applicare le moderne tecniche di marketing nei settori e programmi imperniati sulla produzione in particolare in campi quali lo sviluppo rurale e l'agricoltura;

     n) creare e sviluppare istituti assicurativi e creditizi in relazione allo sviluppo del commercio.

     4. L'assistenza fornita ai PTOM per la partecipazione a fiere, esposizioni e missioni commerciali è limitata alle manifestazioni che fanno parte integrante di programmi globali di sviluppo del commercio e dei mercati.

     5. La partecipazione dei PTOM meno sviluppati a diverse attività commerciali è favorita mediante disposizioni speciali, tra cui la copertura delle spese di trasferimento del personale e di trasporto degli oggetti e delle merci da esporre in occasione della partecipazione a fiere, esposizioni e missioni commerciali locali, regionali e nei paesi terzi, compreso il costo della costruzione temporanea e/o dell'affitto degli stand. E’ concesso un aiuto speciale ai PTOM meno sviluppati per la preparazione e/o l'acquisto del materiale promozionale.

 

     Art. 13. Scambi di servizi.

     1. La Comunità conviene di potenziare e di finanziare le infrastrutture e le risorse umane relative agli scambi di servizi secondo le priorità stabilite nelle strategie di sviluppo di ciascun PTOM.

     2. La Comunità contribuisce a sviluppare e a promuovere servizi di trasporto marittimo efficienti non troppo onerosi nei PTOM:

     a) promuovendo il trasporto efficiente dei carichi a tariffe economicamente e commercialmente giustificate;

     b) attuando valide politiche e regole di concorrenza;

     c) incoraggiando una maggiore partecipazione dei PTOM ai servizi internazionali di trasporto di merci;

     d) favorendo l'avvio di programmi regionali di trasporto marittimo e di sviluppo degli scambi;

     e) potenziando la partecipazione del settore privato locale alle attività di trasporto di merci.

     La Comunità e i PTOM si impegnano a promuovere la sicurezza dei servizi di trasporto di merci, la sicurezza degli equipaggi e la prevenzione dell'inquinamento.

     3. La Comunità intensifica la cooperazione con i PTOM onde promuovere il miglioramento e l'espansione costanti del traffico aereo.

     Occorre a tal fine:

     a) esaminare i vari modi di ristrutturare e modernizzare le industrie di trasporto aereo dei PTOM;

     b) promuovere la vitalità commerciale e la competitività di dette industrie;

     c) favorire l'aumento dei livelli d'investimento e di partecipazione del settore privato, nonché gli scambi di conoscenze e di buone pratiche commerciali;

     d) assicurare ai passeggeri e agli esportatori di tutti i PTOM l'accesso alle reti mondiali di trasporto aereo.

     4. Si deve inoltre garantire la sicurezza nel settore dei trasporti aerei e introdurre e attuare le pertinenti norme internazionali.

     A tal fine, la Comunità aiuta i PTOM a:

     a) attuare sistemi per la sicurezza della navigazione aerea, compreso il sistema di comunicazione, navigazione e sorveglianza e di gestione del traffico aereo (SNC/ATM);

     b) garantire la sicurezza negli aeroporti e migliorare la capacità delle autorità dell'aviazione civile di gestire tutti gli aspetti della sicurezza operativa di loro competenza;

     c) sviluppare le infrastrutture e le risorse umane;

     d) accertarsi che tutte le misure adottate in questo settore siano conformi alle raccomandazioni delle organizzazioni internazionali competenti e che siano efficaci e applicabili a lungo termine.

     5. Occorre inoltre provvedere a ridurre al massimo le ripercussioni ambientali dei trasporti aerei, ricorrendo ad adeguati studi d'impatto ambientale.

     6. Per molti aspetti dei trasporti aerei le soluzioni regionali possono rivelarsi più indicate in termini di efficacia economica e di economie di scala. La Comunità s'impegna pertanto a sostenere e a promuovere le azioni su scala regionale, ove opportuno.

     7. Posto che le telecomunicazioni e un'attiva partecipazione alla società dell'informazione sono una condicio sine qua non per un'integrazione riuscita dei PTOM nell'economia mondiale, la Comunità e i PTOM confermano i rispettivi impegni assunti nell'ambito di accordi multilaterali esistenti, in particolare l'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulle telecomunicazioni di base.

     8. La Comunità sostiene gli sforzi che compiono i PTOM per migliorare le loro capacità nel settore degli scambi di servizi. La cooperazione mira tra l'altro a:

     a) intensificare le consultazioni tra gli organismi dei PTOM e della Comunità competenti in materia di telecomunicazioni per incoraggiare lo sviluppo di un contesto concorrenziale adeguando maggiormente le tariffe ai costi;

     b) avviare un dialogo sui vari aspetti della società dell'informazione, compresi gli aspetti normativi e la politica delle comunicazioni;

     c) scambiare informazioni e, eventualmente, fornire assistenza tecnica in materia di regolamentazione, standardizzazione, prove di conformità, certificazione delle tecnologie d'informazione e di comunicazione, e utilizzazione delle frequenze;

     d) diffondere le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sviluppare nuove apparecchiature, specie per quanto riguarda l'interconnessione delle reti e l'interoperabilità delle loro applicazioni;

     e) promuovere e applicare le ricerche comuni sulle nuove tecnologie connesse alla società dell'informazione;

     f) ideare e attuare programmi e politiche di sensibilizzazione ai vantaggi economici e sociali che può procurare la società dell'informazione.

     9. La cooperazione mira in particolare a potenziare la complementarità e l'armonizzazione dei sistemi di comunicazione a livello locale, nazionale, regionale, interregionale e internazionale e a adeguarli alle nuove tecnologie.

     10. La Comunità sostiene le misure e le azioni volte a sviluppare un turismo sostenibile. Le misure sono attuate a tutti i livelli, dall'identificazione del prodotto turistico sino alla fase della commercializzazione e della promozione.

     Si tratta infatti di sostenere gli sforzi che autorità competenti dei PTOM compiono per trarre il massimo vantaggio dal turismo locale, regionale e internazionale in considerazione dell'impatto del turismo sullo sviluppo economico e di incentivare i flussi finanziari provenienti dai settori privati della Comunità e a altre fonti a sostegno dello sviluppo del turismo nei PTOM. E’ rivolta particolare attenzione alla necessità d'integrare il turismo nella vita sociale, culturale ed economica delle popolazioni e alla tutela dell'ambiente.

     Le misure specifiche di sviluppo del turismo sono intese alla definizione, all'adeguamento e alla messa a punto di politiche appropriate a livello locale, regionale, subregionale e internazionale. I programmi e i progetti di sviluppo del turismo si basano su dette politiche, incentrandosi su quattro aspetti principali:

     a) valorizzazione delle risorse umane e potenziamento delle istituzioni, in cui rientrano:

     - il perfezionamento dei quadri nelle specifiche competenze e la formazione permanente ai livelli appropriati nei settori privato e pubblico per garantire una programmazione e uno sviluppo adeguati,

     - la creazione e il potenziamento dei centri di promozione del turismo,

     - l'istruzione e la formazione di fasce specifiche della popolazione e delle organizzazioni pubbliche e private attive nel settore turistico, compresi coloro che lavorano nei settori connessi,

     - la cooperazione e gli scambi tra i PTOM o fra questi ultimi e gli Stati ACP in materia di formazione, assistenza tecnica e potenziamento delle istituzioni;

     b) sviluppo dei prodotti, anche attraverso:

     - l'identificazione del prodotto turistico, lo sviluppo di prodotti turistici non tradizionali e nuovi, l'adeguamento dei prodotti esistenti, che comporta la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale, aspetti ecologici e ambientali, la gestione, la tutela e la conservazione della fauna e della flora, dei beni storici e sociali e di altri beni naturali, lo sviluppo dei servizi ausiliari,

     - la promozione degli investimenti privati nell'industria del turismo dei PTOM, in particolare la creazione di joint venture,

     - la produzione di oggetti artigianali a carattere culturale destinati al mercato del turismo;

     c) sviluppo del mercato, anche attraverso:

     - un aiuto per la definizione e il conseguimento di obiettivi e piani di sviluppo del mercato a livello locale, subregionale, regionale e internazionale,

     - il sostegno agli sforzi che compiono i PTOM per accedere ai servizi collegati all'industria del turismo, quali i sistemi di prenotazione centralizzati o i sistemi di controllo e di sicurezza del traffico aereo,

     - misure e strumenti di commercializzazione e di promozione nel quadro di progetti e programmi integrati di sviluppo del mercato, nell'intento di migliorare la penetrazione nel mercato, che si rivolgono alle principali fonti di flussi turistici dei mercati tradizionali e non tradizionali, nonché attività specifiche quali la partecipazione a manifestazioni commerciali specializzate, come le fiere, la produzione di documentazione di qualità, di film e di materiale promozionale;

     d) ricerca e informazione, anche attraverso:

     - il miglioramento dei sistemi d'informazione sul turismo nonché il rilevamento, l'analisi, la diffusione e l'uso dei dati statistici,

     - la valutazione dell'impatto socioeconomico del turismo sulle economie dei PTOM, insistendo sullo sviluppo di collegamenti con altri settori, quali l'industria alimentare, l'edilizia, la tecnologia e la gestione, nei PTOM e nelle regioni limitrofe.

 

     Art. 14. Settori legati al commercio.

     1. La Comunità contribuisce a migliorare, nell'ambito delle strategie di sviluppo di ciascun PTOM, la capacità dei PTOM di occuparsi di tutti i settori legati al commercio, anche migliorando e potenziando, se del caso, il quadro istituzionale.

     2. La Comunità collabora con i PTOM affinché siano instaurati i principi generali inerenti alla tutela e alla promozione degli investimenti.

     3. La Comunità contribuisce altresì ad intensificare la cooperazione con i PTOM per definire e sostenere, insieme agli organismi competenti, politiche di concorrenza efficaci che garantiscano progressivamente l'efficace applicazione delle regole di concorrenza da parte delle imprese private e statali. La cooperazione in questo settore prevede in particolare l'assistenza nell'elaborare un quadro giuridico appropriato e nell'attuarlo a livello amministrativo, con particolare riferimento ai PTOM meno sviluppati.

     4. La Comunità continua a promuovere la cooperazione con i PTOM e la estende in particolare ai seguenti aspetti:

     a) l'elaborazione di leggi e regolamentazioni volte a tutelare e a far rispettare i diritti di proprietà intellettuale, ad impedire gli abusi da parte dei titolari di questi diritti e le violazioni di tali diritti ad opera dei concorrenti, la creazione e il potenziamento di uffici territoriali, nazionali e regionali e di altri organismi, anche attraverso il sostegno alle associazioni regionali di proprietà intellettuali attive nell'applicazione e nella tutela dei diritti, che comprende la formazione del personale;

     b) la conclusione di accordi volti a tutelare i marchi e le indicazioni geografiche per i prodotti di particolare interesse.

     5. La Comunità sostiene gli sforzi che i PTOM compiono in materia di standardizzazione e certificazione onde promuovere sistemi compatibili tra la Comunità e i PTOM. La cooperazione comprende in particolare:

     a) misure a favore di una maggiore utilizzazione delle prescrizioni tecniche, delle norme e delle procedure di valutazione della conformità internazionali, comprese misure settoriali specifiche, tenendo conto del livello di sviluppo economico dei PTOM;

     b) una cooperazione per quanto riguarda la gestione e la garanzia della qualità in determinati settori importanti per i PTOM;

     c) un sostegno alle iniziative prese dai PTOM per migliorare le capacità in materia di valutazione della conformità, metrologia e standardizzazione;

     d) lo sviluppo dei contatti tra le istituzioni dei PTOM e europee per la standardizzazione, la valutazione della conformità e la certificazione.

     6. La Comunità contribuisce a intensificare la cooperazione con i PTOM in relazione alle misure sanitarie e fitosanitarie onde sviluppare le capacità dei settori pubblico e privato in questo campo.

     7. La Comunità rafforza la cooperazione con i PTOM tenendo presenti i principi di Rio e nella prospettiva di rendere complementari le politiche commerciali e ambientali. La cooperazione mira in particolare a:

     a) mettere a punto politiche coerenti a livello locale, nazionale, regionale e internazionale;

     b) intensificare i controlli di qualità per i beni e i servizi nell'ottica della tutela ambientale;

     c) promuovere metodi produttivi che rispettino l'ambiente nei settori appropriati.

     8. La Comunità collabora con i PTOM per quanto riguarda le norme occupazionali, in particolare mediante:

     a) scambi di informazioni sulle rispettive legislazioni e regolamentazioni del lavoro;

     b) un sostegno per l'elaborazione del diritto del lavoro e il miglioramento della legislazione vigente;

     c) programmi scolastici e di sensibilizzazione intesi a eliminare il lavoro minorile;

     d) l'applicazione delle legislazioni e regolamentazioni del lavoro.

     9. Per quanto riguarda la politica dei consumatori e la tutela della loro salute, la Comunità collabora con i PTOM:

     a) migliorando la capacità istituzionale e tecnica in questo settore;

     b) creando sistemi di allarme rapido e di reciproca informazione sui prodotti pericolosi;

     c) scambiando informazioni ed esperienze sull'instaurazione e sul funzionamento di sistemi di sorveglianza dei prodotti immessi sul mercato e sulla sicurezza dei prodotti;

     d) informando meglio i consumatori sui prezzi e sulle caratteristiche dei prodotti e dei servizi offerti;

     e) favorendo lo sviluppo delle associazioni private di consumatori e i contatti tra rappresentanti degli interessi dei consumatori;

     f) migliorando la compatibilità delle politiche e dei sistemi di tutela dei consumatori;

     g) notificando l'entrata in vigore della legislazione e promuovendo la cooperazione nelle inchieste sulle pratiche commerciali pericolose o sleali;

     h) applicando i divieti di esportare beni e servizi la cui commercializzazione sia stata vietata nel paese di produzione.

     10. La Comunità sostiene gli sforzi che gli attori pubblici e privati dei PTOM compiono nel settore della tecnologia dell'informazione e delle telecomunicazioni ai seguenti fini:

     a) modernizzare le infrastrutture delle telecomunicazioni, i servizi di trasmissione dei dati, le applicazioni per l'elaborazione a distanza e i progetti di applicazioni telematiche (Telematics Application Projects - TAP);

     b) elaborare e migliorare i servizi e le capacità umane necessari per realizzare la società dell'informazione, e integrare tali servizi nel modo migliore in un contesto regionale;

     c) migliorare la consapevolezza delle opportunità economiche e gli scambi di esperienze e know-how;

     d) fornire migliori informazioni agli utenti di dette risorse;

     e) sfruttare il potenziale del settore in questione in maniera ottimale e sostenibile;

     f) sviluppare l'uso delle tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione nel settore dell'istruzione, anche per la teleformazione;

     g) potenziare il commercio elettronico e la cooperazione economica;

     h) migliorare e modernizzare le reti in materia di sanità, attraverso lo sviluppo di collegamenti tra ospedali, il ricorso a diagnosi a distanza e la creazione di banche dati comuni;

     i) sviluppare l'accesso multimediale alle risorse culturali e turistiche;

     j) migliorare e potenziare l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'industria e ai fini dell'innovazione.

 

     Art. 15. Settori sociali.

     La Comunità contribuisce ad azioni di sviluppo umano e sociale nell'ambito delle strategie di sviluppo di ciascun PTOM. La cooperazione potrebbe sostenere, in particolare, i programmi nei settori elencati in prosieguo:

     a) politica dell'istruzione e potenziamento delle istituzioni (edifici e materiali); formazione linguistica e formazione degli insegnanti, scuola elementare, scuola secondaria e formazione professionale, istruzione superiore (comprese attività educative specifiche di un settore, ad esempio la formazione agraria).

     Nel settore dell'insegnamento, si dovrebbero migliorare in via prioritaria l'accesso all'istruzione di base e la sua qualità mediante la costruzione di altre scuole, il rifacimento delle aule esistenti, la fornitura di materiale didattico, la formazione degli insegnanti e la concessione di borse di studio agli allievi poveri;

     b) attività di riforma nel settore sanitario, politica sanitaria e potenziamento delle istituzioni; istruzione, formazione e ricerca medica; infrastrutture sanitarie; HIV/AIDS.

     I progetti in questo settore dovrebbero contribuire ad assicurare servizi di cure primarie e di prevenzione sanitaria, segnatamente i servizi di pianificazione familiare e di assistenza sanitaria per le madri e i bambini;

     c) politica demografica e pianificazione familiare; assistenza per le madri e i bambini, compreso il sostegno a progetti di educazione e di sviluppo della prossima generazione;

     d) miglioramento delle politiche di prevenzione per quanto riguarda la produzione, la distribuzione e il traffico di tutti i tipi di droga, stupefacenti e sostanze psicotrope; prevenzione e lotta contro la tossicomania tenendo conto dei lavori svolti in questo contesto dagli organismi internazionali.

     La cooperazione riguarda i seguenti aspetti:

     i) formazione, istruzione, promozione della salute e riabilitazione dei tossicodipendenti, compresi i progetti volti a reinserirli nel mondo del lavoro e nella società;

     ii) misure volte a promuovere le attività economiche di sostituzione, come i programmi di sviluppo alternativo delle regioni di produzione illecita di piante da cui si estraggono stupefacenti, associate a misure repressive efficaci;

     iii) assistenza tecnica, finanziaria e amministrativa per il controllo del commercio dei precursori e fissazione di norme equivalenti a quelle adottate dalla Comunità e dalle autorità internazionali competenti;

     iv) assistenza tecnica, finanziaria e amministrativa per la prevenzione, il trattamento e la lotta contro la tossicomania;

     v) assistenza tecnica e formazione, nonché fissazione di norme contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate dalla Comunità e a altri organismi internazionali, in particolare il gruppo di azione finanziaria sul riciclaggio dei capitali;

     vi) scambi di informazioni utili sull'applicazione dei paragrafi da a) a d);

     e) politica in materia di risorse idriche e potenziamento delle istituzioni; tutela delle risorse idriche; gestione dei rifiuti (l'acqua destinata all'agricoltura e all'energia sarà trattata nel settore pertinente).

     Per quanto riguarda il settore della distribuzione e della depurazione dell'acqua, si deve puntare a fornire servizi nelle zone insufficientemente servite. I finanziamenti volti a promuovere l'accesso ai servizi di distribuzione di acqua potabile e di depurazione contribuiscono direttamente allo sviluppo delle risorse umane in quanto migliorano lo stato di salute e, pertanto, la produttività delle persone che non hanno ancora accesso a questi servizi. Occorre far fronte, secondo modalità sostenibili in termini ambientali, alla persistente necessità di estendere i servizi di base in materia di risorse idriche, di depurazione e di trasporto alle popolazioni urbane e rurali;

     f) la Comunità collabora con i PTOM per la conservazione, lo sfruttamento e la gestione sostenibili della loro diversità biologica, tenuto conto del piano d'azione comunitario per la diversità biologica.

     La cooperazione in questo settore può in particolare consistere nel:

     i) favorire l'elaborazione, l'aggiornamento e l'attuazione di strategie e piani nazionali d'azione relativi alla biodiversità;

     ii) agevolare l'instaurazione di meccanismi locali, regionali e subregionali per gli scambi di informazioni nonché il controllo e la valutazione dei progressi fatti nell'attuazione della convenzione sulla diversità biologica (CDB) [1];

     iii) sviluppare e aggiornare le basi di dati sulla diversità biologica dei PTOM;

     iv) attuare opportune misure riguardanti l'accesso alle risorse genetiche;

     v) promuovere la conclusione di accordi con il settore privato per l'utilizzo delle risorse genetiche del paese, in modo che le popolazioni locali possano realmente beneficiare delle ripercussioni economiche di questi accordi e che l'utilizzazione delle risorse genetiche non metta a repentaglio la tutela e la conservazione della biodiversità;

     vi) aiutare i PTOM a partecipare attivamente al processo di elaborazione delle politiche e ai negoziati nel quadro della CDB;

     g) progetti e programmi di edilizia abitativa e di sviluppo urbano integrato. Nel settore dello sviluppo urbano, ci si deve concentrare sulla costruzione e sul rifacimento delle strade e di altre infrastrutture di base, in particolare le case popolari.

 

[1] Decisione 93/626/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della Convenzione sulla diversità biologica.

 

     Art. 16. Cooperazione e integrazione regionali.

     La cooperazione garantisce un contributo efficace al conseguimento degli obiettivi e delle priorità stabiliti dalle autorità dei PTOM nell'ambito della cooperazione e dell'integrazione regionale e subregionale:

     1) La cooperazione regionale comprende azioni concordate fra:

     a) due o più PTOM;

     b) uno o più PTOM e uno o più Stati limitrofi, ACP o non ACP;

     c) uno o più PTOM e uno o più Stati ACP, oppure una o più regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2 del trattato (Guadalupa, Guyana, Martinica, Isola della Riunione, Isole Canarie, Azzorre e Madera);

     d) due o più organismi regionali di cui fanno parte i PTOM;

     e) uno o più PTOM e gli organismi regionali di cui fanno parte i PTOM, gli Stati ACP o una o più delle regioni lontane.

     2) La cooperazione in questo contesto mira a:

     a) favorire la progressiva integrazione dei PTOM nell'economia mondiale;

     b) accelerare la cooperazione e lo sviluppo economici, sia all'interno delle regioni dei PTOM, sia fra le stesse e le regioni degli Stati ACP;

     c) promuovere la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi, dei capitali, della manodopera e della tecnologia;

     d) accelerare la diversificazione delle economie, nonché il coordinamento e l'armonizzazione delle politiche regionali e subregionali di cooperazione;

     e) promuovere e sviluppare il commercio inter e intra-PTOM, nonché quello con le regioni ultraperiferiche, gli Stati ACP o altri paesi terzi.

     3) Nel contesto dell'integrazione regionale la cooperazione si prefigge di:

     a) sviluppare e rafforzare le capacità delle organizzazioni e delle istituzioni di cooperazione e integrazione regionali, di promuovere la cooperazione e l'integrazione regionali;

     b) incoraggiare i PTOM meno sviluppati a partecipare allo sviluppo dei mercati regionali e a trarne vantaggio;

     c) attuare le politiche di riforma settoriale a livello regionale;

     d) liberalizzare gli scambi e i pagamenti;

     e) stimolare gli investimenti transfrontalieri stranieri e nazionali e altre iniziative di integrazione economica regionale o subregionale;

     f) tener conto dell'incidenza dei costi di transizione netti dell'integrazione regionale sulle entrate di bilancio e sulla bilancia dei pagamenti.

     4) La cooperazione, nel contesto della cooperazione regionale, riguarda tutta una serie di settori funzionali e tematici che affrontano specificamente problemi comuni e traggono vantaggio da economie di scala, tra i quali:

     a) le infrastrutture, in particolare quelle dei trasporti e delle comunicazioni e i problemi di sicurezza connessi, e l'energia;

     b) l'ambiente e la gestione delle risorse idriche;

     c) la sanità, l'istruzione e la formazione;

     d) la ricerca e la cooperazione scientifica e tecnica;

     e) le iniziative regionali di preparazione alle catastrofi e di attenuazione delle ripercussioni;

     f) altri settori, tra cui il controllo degli armamenti, la droga, la criminalità organizzata, il riciclaggio dei capitali, le frodi e la corruzione.

     5) La cooperazione sostiene inoltre progetti e iniziative di cooperazione interregionale tra PTOM e tra ACP.

 

     Art. 17. Cooperazione culturale e sociale.

     La cooperazione contribuisce a uno sviluppo autonomo dei PTOM, essendo questo un processo incentrato sui popoli stessi e radicato nella cultura di ciascun popolo. La dimensione umana e culturale è integrata in tutti i settori e si riflette in tutti i progetti e programmi di sviluppo. La cooperazione sostiene le politiche e le misure adottate dalle autorità competenti dei PTOM per valorizzare le risorse umane, migliorare le capacità creative e promuovere l'identità culturale degli stessi. Essa favorisce la partecipazione delle popolazioni al processo di sviluppo.

     La cooperazione in questo settore consiste in particolare:

     - nel tener conto della dimensione culturale e sociale,

     - nel promuovere le identità culturali e il dialogo interculturale, specie per quanto concerne la salvaguardia del patrimonio culturale, la produzione e la diffusione dei beni culturali, le manifestazioni culturali, l'informazione e la comunicazione,

     - nell'attuare interventi volti a valorizzare le risorse umane, in particolare in materia di istruzione e formazione, cooperazione scientifica e tecnica, ruolo delle donne nello sviluppo, sanità e lotta contro la tossicomania, popolazione e demografia.

 

Parte terza

Strumenti della cooperazione PTOM-CE

 

TITOLO I

Cooperazione per il finanziamento dello sviluppo

 

Capitolo 1

Disposizioni generali

     Art. 18. Obiettivi.

     La cooperazione per il finanziamento dello sviluppo si prefigge, attraverso risorse finanziarie adeguate e un'adeguata assistenza tecnica:

     a) di sostenere e promuovere gli sforzi dei PTOM volti a conseguire uno sviluppo sociale, culturale ed economico sostenibile sulla base dell'interesse reciproco e in uno spirito d'interdipendenza;

     b) di contribuire a migliorare il tenore di vita delle popolazioni dei PTOM;

     c) di promuovere le misure atte a mobilitare la capacità di iniziativa delle Comunità, dei gruppi, delle associazioni e delle persone favorendone la partecipazione alla progettazione e all'attuazione dei programmi di sviluppo;

     d) di contribuire nell'ambito della lotta contro la povertà a far beneficiare al massimo la popolazione dei vantaggi che comporta lo sviluppo;

     e) di contribuire a sviluppare la capacità dei PTOM di innovare, adattare e trasformare le tecnologie locali, nonché di padroneggiare le nuove tecnologie appropriate;

     f) di sostenere gli sforzi dei PTOM volti a conseguire la diversificazione economica, tra l'altro contribuendo alla prospezione, alla conservazione, alla trasformazione e allo sfruttamento sostenibili delle loro risorse naturali;

     g) di sostenere e promuovere la valorizzazione ottimale delle risorse umane nei PTOM;

     h) di favorire l'aumento dei flussi finanziari verso i PTOM per soddisfarne le necessità in continua evoluzione e di sostenere gli sforzi che i PTOM compiono per armonizzare la cooperazione internazionale a favore del loro sviluppo, mediante operazioni di cofinanziamento con altre istituzioni di finanziamento o terzi;

     i) di incentivare gli investimenti privati diretti nei PTOM, sostenere lo sviluppo di un settore privato PTOM sano, prospero e dinamico e incoraggiare i flussi d'investimenti privati, locali, nazionali e stranieri nei settori produttivi dei PTOM;

     j) di favorire la cooperazione, la solidarietà e l'integrazione regionali tra PTOM nonché tra PTOM e Stati ACP;

     k) di consentire l'instaurarsi di relazioni economiche e sociali più equilibrate e di una migliore intesa tra i PTOM, gli Stati ACP, gli Stati membri e il resto del mondo per agevolare l'integrazione dei PTOM nell'economia mondiale;

     l) di consentire ai PTOM che versano in gravi difficoltà economiche e sociali, di natura eccezionale, a seguito di calamità naturali o di circostanze straordinarie che producono effetti analoghi, di fruire di aiuti d'urgenza;

     m) di aiutare i PTOM meno sviluppati a superare gli ostacoli specifici che ne frenano gli sforzi di sviluppo.

 

     Art. 19. Principi.

     1. La cooperazione per il finanziamento dello sviluppo si basa su partenariato, complementarità e sussidiarietà ed essa:

     a) è attuata in conformità delle strategie di associazione e di sviluppo adottate ai sensi dell'articolo 4, tenendo debitamente conto delle caratteristiche geografiche, sociali e culturali dei singoli PTOM, come pure delle loro specifiche potenzialità;

     b) garantisce un apporto di risorse su base prevedibile e regolare;

     c) è flessibile e adeguata alla situazione di ciascun PTOM.

     2. Gli Stati membri cooperano con la Commissione per assicurare una sana gestione finanziaria nell'uso dei fondi comunitari.

     3. Conformemente all'impostazione di partenariato, le azioni comunitarie sono decise nel quadro di una stretta concertazione tra la Commissione, le autorità del PTOM interessate e lo Stato membro cui il PTOM è connesso. Tale partenariato si svolge nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ogni partner.

     4. Fatto salvo l'articolo 25, paragrafo 1, secondo comma, i contributi della Comunità e degli Stati membri sono complementari.

     5. Conformemente al principio di sussidiarietà, l'attuazione degli interventi è affidata alle autorità del PTOM interessato, fatte salve le competenze della Commissione incaricata di assicurare la sana gestione finanziaria nell'uso dei fondi comunitari.

 

     Art. 20. Documento unico di programmazione.

     1. Ai sensi dell'articolo 4, le autorità dei PTOM, la Commissione e lo Stato membro cui il PTOM è connesso, agendo nel contesto del partenariato, stabiliscono la strategia e gli obiettivi prioritari su cui deve basarsi il DOCUP.

     2. Le autorità dei PTOM hanno il compito di:

     a) definire le loro priorità, su cui deve basarsi la strategia di cooperazione;

     b) individuare, nell'ambito di una programmazione settoriale, progetti e programmi e definire le misure d'accompagnamento necessarie per garantire la sostenibilità e la vitalità delle azioni proposte;

     c) preparare i fascicoli dei progetti e dei programmi;

     d) preparare, negoziare e stipulare i contratti;

     e) attuare e gestire progetti e programmi;

     f) mantenerne progetti e programmi e garantirne la sostenibilità nel tempo.

     3. Le autorità competenti dei PTOM e la Commissione provvedono congiuntamente a:

     a) adottare il DOCUP;

     b) verificare la parità delle condizioni di partecipazione alle gare e agli appalti;

     c) tenere sotto controllo e valutare gli effetti e i risultati dei progetti e dei programmi;

     d) assicurare che progetti e programmi siano eseguiti in modo adeguato, rapido ed efficace.

     4. La Commissione è competente a adottare la decisione di finanziamento relativa all'assegnazione globale corrispondente al DOCUP secondo la procedura di cui all'articolo 24.

     5. Salvo disposizioni contrarie della presente decisione, tutte le decisioni che richiedono l'approvazione di una delle parti dell'associazione sono approvate o considerate approvate entro sei mesi dalla notifica dell'altra parte.

 

     Art. 21. Ambito di applicazione del finanziamento.

     Nel quadro della strategia e delle priorità stabilite dal PTOM interessato a livello locale o regionale, si possono sostenere finanziariamente le azioni che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi definiti nella presente decisione.

     Nell'ambito di applicazione rientra quanto segue:

     a) politiche e riforme settoriali, nonché progetti coerenti con le stesse;

     b) sviluppo delle istituzioni, rafforzamento delle capacità e integrazione degli aspetti ambientali;

     c) programmi di cooperazione tecnica;

     d) aiuti umanitari e operazioni di soccorso urgenti;

     e) sostegno supplementare in caso di fluttuazioni dei proventi delle esportazioni di beni e servizi.

 

     Art. 22. Ammissibilità al finanziamento.

     1. Possono beneficiare di un sostegno finanziario a titolo della presente decisione le entità o gli organismi seguenti:

     a) i PTOM;

     b) gli organismi regionali o interstatali di cui fanno parte uno o più PTOM e che sono abilitati dalle rispettive autorità competenti;

     c) gli organismi misti istituiti dalla Comunità e dai PTOM per realizzare alcuni obiettivi specifici.

     2. Possono beneficiare di un sostegno, con l'accordo delle autorità dei PTOM interessati, anche:

     a) gli organismi pubblici o parastatali locali, nazionali e/o regionali, gli enti o le autorità locali dei PTOM e, in particolare, le istituzioni finanziarie e le banche di sviluppo degli stessi;

     b) le società e le imprese dei PTOM e dei gruppi regionali;

     c) le imprese di uno Stato membro affinché possano intraprendere progetti produttivi sul territorio di un PTOM, in aggiunta al loro contributo specifico;

     d) gli intermediari finanziari dei PTOM o della Comunità che promuovono e finanziano investimenti privati nei PTOM;

     e) gli attori della cooperazione decentrata e gli altri attori non pubblici dei PTOM e della Comunità affinché possano intraprendere progetti e programmi economici, culturali, sociali e didattici nei PTOM nell'ambito della cooperazione decentrata, come previsto all'articolo 29.

 

     Art. 23. Programmazione e attuazione.

     Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente decisione, la Commissione adotta le disposizioni di attuazione di questa parte della decisione, nonché degli allegati da II A a II D secondo la procedura di cui all'articolo 24 e in cooperazione con i PTOM a norma dell'articolo 7.

     Essa sostiene il pieno ricorso da parte dei PTOM agli strumenti previsti nella presente decisione, in particolare le disposizioni commerciali e finanziarie, fornendo i DOCUP e le informazioni pertinenti entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.

     Dette disposizioni comprendono in particolare:

     a) le modalità di stesura del DOCUP e i suoi elementi fondamentali;

     b) le modalità e i criteri per il controllo, la revisione dei conti, le valutazioni ex-ante, intermedie e ex-post, la revisione e l'attuazione del DOCUP, anche per quanto concerne la partecipazione della Commissione a queste attività;

     c) la stesura delle relazioni periodiche o di altre relazioni;

     d) le norme dettagliate per le rettifiche finanziarie di cui all'articolo 32.

     Le procedure finanziarie e contabili sono definite nel regolamento finanziario del 9° FES.

 

     Art. 24. Comitato FES-PTOM.

     1. La Commissione è assistita, se del caso, dal comitato istituito dall'accordo interno, in seguito denominato nel presente articolo: "comitato".

     2. Il comitato, quando esercita le competenze che gli sono attribuite dalla presente decisione, è denominato "Comitato FES-PTOM". Al comitato FES-PTOM si applica il regolamento interno del comitato istituito dall'accordo interno.

     3. Il comitato concentra i propri lavori sulle questioni di fondo della cooperazione allo sviluppo organizzata a livello dei PTOM e delle regioni. A fini di coerenza, coordinamento e complementarità, esso verifica l'attuazione dei DOCUP.

     4. Il comitato fornisce il proprio parere su:

     a) i progetti di DOCUP e loro eventuali modifiche;

     b) le disposizioni di attuazione di questa parte, nonché degli allegati da II A a II D.

     5. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere su tale progetto entro i termini fissati dal presidente. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 21, paragrafo 4 dell'accordo interno. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata all'articolo 21, paragrafo 3. Il presidente non partecipa al voto.

     6. La Commissione adotta le misure che si applicano immediatamente. Se tuttavia esse non sono conformi al parere emesso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione può rimandare l'applicazione delle misure che ha deciso per un periodo non superiore a tre mesi dalla data della comunicazione.

     7. Il Consiglio, deliberando alla maggioranza e conformemente alla ponderazione previste al paragrafo 5, può adottare una decisione diversa entro i termini previsti al paragrafo 6.

     8. La Commissione informa il comitato in merito al controllo, alla valutazione e alla revisione dei conti dei DOCUP.

 

Capitolo 2

Risorse messe a disposizione dei PTOM

 

     Art. 25. Contributi finanziari.

     1. Negli allegati da II A a II D e al capitolo 3 figurano l'importo globale dei contributi finanziari della Comunità per gli scopi di cui al capitolo 1, la sua ripartizione, nonché le modalità e le condizioni di finanziamento e di uso dei contributi per il periodo dal 2001 al 2007, fatte salve le disposizioni che la Commissione adotterà ai sensi dell'articolo 24.

     I contributi finanziari erogati a titolo della presente decisione possono esser utilizzati per coprire la totalità delle spese locali ed esterne dei progetti e dei programmi, compreso il finanziamento delle spese ricorrenti.

     2. I PTOM possono inoltre beneficiare dei finanziamenti previsti dalla normativa vigente a favore dei paesi in via di sviluppo di cui all'allegato II E e dei programmi comunitari di cui all'allegato II F.

 

Capitolo 3

Sostegno agli investimenti del settore privato

 

     Art. 26. Promozione degli investimenti.

     Riconoscendo l'importanza degli investimenti privati per la promozione della loro cooperazione allo sviluppo e la necessità di adottare misure per stimolare questi investimenti, le autorità dei PTOM, gli Stati membri e la Comunità:

     a) attuano misure per incoraggiare gli investitori privati che ottemperano agli obiettivi e alle priorità della cooperazione allo sviluppo PTOM-CE, nonché alle leggi e ai regolamenti applicabili, a partecipare alle loro azioni a favore dello sviluppo;

     b) riservano un trattamento leale ed equo a detti investitori;

     c) adottano misure e iniziative atte a creare e a mantenere un clima d'investimento prevedibile e sicuro e avviano negoziati relativi ad accordi volti a migliorare tale clima;

     d) favoriscono una cooperazione efficace tra gli operatori economici dei PTOM nonché tra questi e gli operatori della Comunità per aumentare i flussi di capitali e migliorare le competenze di gestione, le tecnologie e le altre forme di know-how;

     e) si adoperano per favorire l'incremento dei flussi finanziari privati tra la Comunità e i PTOM contribuendo, tra l'altro, ad eliminare gli ostacoli che impediscono l'accesso degli operatori dei PTOM ai mercati finanziari internazionali, compresi quelli della Comunità;

     f) creano condizioni favorevoli allo sviluppo delle istituzioni finanziarie e alla mobilitazione delle risorse indispensabili alla formazione del capitale e alla crescita dello spirito imprenditoriale;

     g) promuovono lo sviluppo delle imprese adottando le misure necessarie per migliorare l'ambiente in cui operano e, in particolare, per promuovere un quadro giuridico, amministrativo e di incentivi atto a favorire la comparsa e lo sviluppo di imprese dinamiche nel settore privato, incluse le imprese di base;

     h) migliorano la capacità delle istituzioni locali dei PTOM di offrire una gamma di servizi tali da promuovere una maggiore partecipazione locale all'attività industriale e commerciale.

 

     Art. 27. Sostegno e finanziamento degli investimenti.

     La cooperazione fornirà un finanziamento a lungo termine per contribuire a promuovere la crescita del settore privato e mobilitare capitali nazionali e stranieri a questo scopo. A tal fine, la cooperazione prevede in particolare:

     a) aiuti non rimborsabili per coprire l'assistenza finanziaria e tecnica volta a sostenere la valorizzazione delle risorse umane, lo sviluppo delle capacità istituzionali, o altre forme di sostegno istituzionale legate ad un investimento preciso; misure volte ad aumentare la competitività delle imprese e a migliorare le capacità degli intermediari finanziari e non finanziari privati; misure atte ad agevolare e promuovere investimenti e attività per migliorare la competitività;

     b) i servizi di consulenza necessari per contribuire a creare un clima favorevole agli investimenti nonché una base di informazioni che possano orientare e incentivare i flussi di capitali;

     c) aiuti rimborsabili finanziati dal fondo investimenti di cui all'allegato II C;

     d) prestiti sulle risorse proprie della BEI.

     Le condizioni applicabili al fondo investimenti e ai prestiti suddetti sono specificate rispettivamente negli allegati II B e II C.

 

Capitolo 4

Sostegno supplementare in caso di fluttuazioni dei proventi da esportazione

 

     Art. 28. Sostegno supplementare.

     1. Nell'ambito della dotazione finanziaria di cui all'allegato II A, è istituito un sostegno supplementare per attenuare gli effetti deleteri delle fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazione, specie nei settori agricolo e minerario, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del PTOM interessato.

     2. In caso di fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazione, il sostegno è concesso per tutelare le riforme e le politiche macroeconomiche e settoriali che rischiano di essere compromesse da una diminuzione dei proventi, nonché per ovviare agli effetti deleteri dell'instabilità dei proventi delle esportazioni, in particolare di prodotti agricoli e minerari.

     3. Nell'assegnare le risorse di cui all'allegato II D si tiene conto della dipendenza dei PTOM dalle esportazioni, specie nei settori agricolo e minerario. In tale contesto è riservato un trattamento più favorevole ai PTOM meno sviluppati.

     4. Le risorse supplementari sono messe a disposizione secondo le modalità specifiche del meccanismo di sostegno di cui all'allegato II D.

     5. La Comunità sostiene altresì i regimi di assicurazione basati sul mercato istituiti per i PTOM che cercano di cautelarsi contro il rischio di fluttuazioni di proventi da esportazione.

 

Capitolo 5

Sostegno agli altri attori della cooperazione

 

     Art. 29. Obiettivi e finanziamento.

     1. Per soddisfare i bisogni delle comunità locali in materia di sviluppo e incoraggiare tutti gli attori della cooperazione decentrata in grado di contribuire allo sviluppo autonomo dei PTOM a proporre e attuare iniziative, la cooperazione PTOMCE sostiene queste azioni di sviluppo entro i limiti fissati dai PTOM interessati e dagli Stati membri cui sono connessi detti PTOM e nel quadro delle disposizioni del DOCUP.

     2. In questo contesto è concesso un sostegno finanziario per i progetti e i microprogetti decentrati nel modo seguente:

     a) gli attori della cooperazione che possono beneficiare di un sostegno finanziario in base al presente capitolo sono gli operatori della cooperazione decentrata nella Comunità, o nei PTOM e in altri paesi in via di sviluppo ovvero: autorità locali, organizzazioni non governative, gruppi professionali e gruppi d'iniziativa locali, cooperative, sindacati, organizzazioni di donne o di giovani, istituti d'insegnamento e di ricerca, chiese e qualsiasi associazione non governativa in grado di dare un contributo allo sviluppo.

     Questo tipo di cooperazione rende disponibile per lo sviluppo dei PTOM le capacità, i metodi operatori innovativi e le risorse degli attori della cooperazione decentrata. Il sostegno terrà conto in particolare delle azioni comuni di Comunità, PTOM e altri paesi in via di sviluppo;

     b) i microprogetti a livello locale devono avere un impatto economico e sociale sulla vita delle popolazioni, devono rispondere a un'esigenza prioritaria espressa e constatata ed essere attuati su iniziativa e con l'attiva partecipazione della comunità locale che ne beneficerà.

     3. I progetti e i programmi che rientrano in questa forma di cooperazione possono contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici iscritti nel DOCUP o quelli risultanti da iniziative delle comunità locali o di attori della cooperazione decentrata.

     4. Il sostegno di cui al presente capitolo costituisce un'aggiunta o, se necessario, una integrazione rispetto alle disposizioni previste nell'allegato II E.

     5. I contributi al finanziamento di microprogetti e della cooperazione decentrata provengono dagli aiuti non rimborsabili, nel qual caso il contributo non può superare di norma i tre quarti del costo totale di ogni progetto. Il resto è finanziato:

     a) nel caso dei microprogetti, dalla comunità locale interessata in natura, o sotto forma di servizi o in contanti, a seconda delle sue possibilità;

     b) nel caso della cooperazione decentrata, dagli attori di questa cooperazione, a condizione che le risorse finanziarie, tecniche, materiali o di altro genere messe a disposizione dagli stessi partner non siano, di norma, inferiori al 25% del costo stimato del progetto o del programma;

     c) nei casi eccezionali, allorché sono in causa sia i microprogetti sia la cooperazione decentrata, dalle autorità del PTOM interessato, sotto forma di contributo finanziario oppure attraverso la possibilità di utilizzare attrezzature pubbliche o attraverso la prestazione di servizi.

     Le procedure applicabili ai progetti e ai programmi finanziati nel quadro dei microprogetti o della cooperazione decentrata sono quelle definite nella presente decisione, in particolare per quanto riguarda le disposizioni di attuazione del DOCUP.

 

Capitolo 6

Sostegno agli aiuti umanitari e d'urgenza

 

     Art. 30. Obiettivi e mezzi.

     1. Gli aiuti umanitari e gli aiuti d'urgenza sono concessi ai PTOM che versano in gravi difficoltà economiche e sociali, di natura eccezionale, a seguito di calamità naturali o di circostanze eccezionali che producono effetti analoghi. Gli aiuti sono mantenuti per tutto il tempo necessario a risolvere i problemi più urgenti che insorgono in queste situazioni.

     Gli aiuti umanitari e gli aiuti d'urgenza sono concessi esclusivamente in funzione delle esigenze e degli interessi delle vittime di catastrofi.

     2. Scopo degli aiuti umanitari e degli aiuti d'urgenza è:

     a) salvare vite umane nelle situazioni di crisi e di postcrisi provocate da calamità naturali o a circostanze eccezionali che producono effetti analoghi;

     b) contribuire a finanziare l'inoltro degli aiuti e gli sforzi diretti ad assicurare che gli stessi siano accessibili a coloro ai quali sono destinati avvalendosi di tutti i mezzi logistici disponibili;

     c) attuare misure di riabilitazione a breve termine e di ricostruzione per creare con la massima rapidità le condizioni necessarie all'integrazione o al reinserimento delle popolazioni interessate;

     d) soddisfare i bisogni risultanti dagli spostamenti di persone, quali i profughi, gli sfollati e i rimpatriati, a seguito di catastrofi di origine naturale o antropica onde soddisfare, per tutto il tempo necessario, le esigenze dei profughi e degli sfollati, dovunque si trovino, e agevolarne il reinsediamento volontario;

     e) aiutare i PTOM a mettere a punto o a perfezionare meccanismi di prevenzione delle calamità e di preparazione alle stesse, tra cui sistemi di previsione e d'allarme rapido, per attenuare le conseguenze di tali calamità.

     3. E’ prevista analogamente la possibilità di concedere aiuti ai PTOM che accolgono profughi o rimpatriati per rispondere alle necessità impellenti non soddisfatte dagli aiuti d'urgenza.

     4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono finanziati attingendo dal bilancio comunitario. Tuttavia, essi possono eccezionalmente essere finanziati attingendo all'assegnazione di cui all'allegato II, in aggiunta al finanziamento dalla pertinente linea di bilancio.

     5. Gli interventi di aiuto umanitario e d'urgenza avvengono, su richiesta del PTOM in situazione di crisi, della Commissione, dello Stato membro cui il PTOM è connesso, degli organismi internazionali o di organizzazioni non governative locali o internazionali. L'assistenza è gestita e attuata secondo procedure che permettono interventi rapidi, flessibili ed efficaci. La Commissione adotta le disposizioni necessarie all'applicazione di questi principi.

 

Capitolo 7

Procedure di esecuzione

 

     Art. 31. Assistenza tecnica.

     1. Su iniziativa o per conto della Commissione, possono essere finanziati studi o misure di assistenza tecnica per assicurare la preparazione, il controllo, la valutazione e la sorveglianza necessari per l'attuazione della presente decisione.

     Gli studi o le misure di assistenza tecnica sono finanziati mediante l'assegnazione globale non rimborsabile.

     2. Su iniziativa del PTOM, possono essere finanziati, previo parere della Commissione, studi o misure di assistenza tecnica in relazione all'attuazione delle azioni comprese nel DOCUP. Gli studi e le misure di assistenza tecnica sono finanziati mediante l'assegnazione del PTOM interessato.

 

     Art. 32. Controllo finanziario.

     1. Il PTOM interessato è il principale responsabile del controllo finanziario dell'intervento, che esercita, se del caso, in coordinamento con lo Stato membro cui il PTOM è connesso, ai sensi delle disposizioni nazionali applicabili.

     2. La Commissione provvede:

     a) a garantire l'esistenza e il buon funzionamento, nel PTOM interessato, dei sistemi di gestione e di controllo per assicurare che i fondi comunitari siano utilizzati correttamente ed efficacemente;

     b) in caso di irregolarità, a inviare raccomandazioni o domande di misure correttive per rettificare le irregolarità e ovviare alle carenze di gestione riscontrate.

     3. La Commissione, il PTOM e, eventualmente, lo Stato membro cui è connesso, cooperano sulla base di accordi amministrativi in occasione di riunioni annuali o biennali per coordinare i programmi, la metodologia e l'attuazione dei controlli.

     4. Per quanto riguarda le rettifiche finanziarie:

     a) spetta in primo luogo al PTOM individuare e rettificare le irregolarità finanziarie;

     b) tuttavia, in caso di carenze da parte del PTOM interessato, la Commissione interviene, se il PTOM non rimedia alla situazione e se i tentativi di conciliazione falliscono, per ridurre o sopprimere, la rimanenza dell'assegnazione globale non rimborsabile corrispondente alla decisione di finanziamento del DOCUP.

 

Capitolo 8

Transizione dai fondi europei di sviluppo (FES) precedenti al 9° FES

 

     Art. 33. Esecuzione dei FES precedenti e fase di transizione.

     1. Gli impegni del 6°, 7° e 8° FES che precedono l'entrata in vigore della presente decisione continuano ad essere eseguiti secondo le regole applicabili ai FES corrispondenti.

     Le risorse del 6°, 7° e 8° FES assegnate ai PTOM prima dell'entrata in vigore della presente decisione rimangono loro assegnate e continuano ad essere utilizzate ai sensi delle pertinenti disposizioni della decisione 91/482/CEE che rimangono applicabili a siffatti fini fino all'entrata in vigore dell'accordo interno relativo al 9° FES.

     Fino all'entrata in vigore di detto accordo, i funzionari incaricati della gestione e dell'esecuzione delle risorse del FES, vale a dire l'ordinatore principale del FES, l'ordinatore locale del PTOM e il capodelegazione della Commissione conservano i compiti di gestione e di esecuzione conferiti loro dalla decisione 91/482/CE del Consiglio.

     2. Tutte le rimanenze dei FES anteriori alla data di entrata in vigore e dell'accordo interno che istituisce il 9° FES, nonché tutti gli importi liberati dopo queste date da progetti in corso a titolo di detti fondi, sono trasferiti al 9° FES e utilizzati alle condizioni fissate nella presente decisione.

     Tutte le risorse così trasferite al 9° FES, ma che in precedenza erano state assegnate al programma indicativo di un PTOM o di una regione, restano assegnate a tale PTOM o alla cooperazione regionale.

     Tutte le altre rimanenze non assegnate a un programma indicativo sono trasferite all'importo non impegnato del 9° FES. L'importo globale della presente decisione, integrato dalle rimanenze trasferite dai FES precedenti, copre il periodo 2000-2007. Il presente comma si applica in particolare a tutte le eventuali rimanenze degli importi globali di cui agli articoli 118 e 142 della decisione 91/482/CEE riguardanti, rispettivamente, la stabilizzazione dei proventi da esportazione dei prodotti di base agricoli (Stabex) e il sistema speciale di finanziamento (Sysmin).

 

TITOLO II

Cooperazione economica e commerciale

 

     Art. 34. Obiettivo.

     1. La cooperazione economica e commerciale si prefigge di promuovere lo sviluppo economico e sociale dei PTOM, in particolare mediante l'instaurazione di strette relazioni economiche tra di essi e la Comunità nel suo insieme.

     Detta cooperazione deve essere attuata in modo coerente con gli obiettivi delle altre politiche comuni.

     2. La Comunità si impegna inoltre a sostenere l'efficace integrazione dei PTOM nell'economia mondiale e lo sviluppo dei loro scambi di prodotti e servizi nei mercati regionali e mondiali.

 

Capitolo 1

Regime degli scambi di beni

 

     Art. 35. Libero accesso dei prodotti originari.

     1. I prodotti originari dei PTOM sono importati nella Comunità in esenzione dai dazi all'importazione.

     2. La nozione di prodotti originari e i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nell'allegato III.

 

     Art. 36. Trasbordo di prodotti non originari in libera pratica nei PTOM.

     1. I prodotti non originari dei PTOM immessi in libera pratica in un PTOM e riesportati tali e quali verso la Comunità sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali e dagli oneri di effetto equivalente a condizione che:

     a) siano stati corrisposti, nel PTOM interessato, dazi doganali o oneri di effetto equivalente di un livello uguale o superiore ai dazi doganali applicabili nella Comunità all'importazione di questi stessi prodotti originari di paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione più favorita;

     b) non siano stati oggetto di esenzione o di restituzione, totale o parziale, di dazi doganali o di oneri di effetto equivalente, fatto salvo il paragrafo 2;

     c) siano corredati di un certificato di esportazione.

     2. Fatto salvo il paragrafo 1, la Commissione può autorizzare, su richiesta debitamente motivata delle autorità del PTOM in questione e alla luce degli obiettivi della presente decisione, un aiuto finanziario pubblico dei PTOM a coloro che operano secondo la procedura del trasbordo.

     La richiesta deve indicare in particolare la natura e il volume previsto di scambi che potrebbero scaturire dall'aiuto.

     L'aiuto deve assumere la forma di un aiuto per il trasporto di merci immesse in libera pratica, compresi i costi correnti legittimi relativi alla procedura di trasbordo. Detto aiuto non deve recare una grave perturbazione o difficoltà che possano determinare un deterioramento in un settore economico della Comunità o di uno o più Stati membri.

     Le autorità dei PTOM possono intervenire presso la Commissione per fornire ulteriori informazioni a sostegno della loro richiesta scritta.

     Se le autorità dei PTOM lo richiedono, è convocato uno dei gruppi di lavoro del partenariato di cui all'articolo 7, paragrafo 3, per risolvere le eventuali questioni connesse con l'amministrazione della procedura di trasbordo.

     3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano:

     a) ai prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato, né ai prodotti contemplati dal regolamento (CEE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli eccetto, a decorrere dal 1° febbraio 2002 e fatta salva l'adozione da parte della Commissione, dei necessari accordi di attuazione, per i prodotti della pesca:

     A) di cui ai codici NC 0303 31 10 00, 0304 20 95 10 e 0306 13 10 trasbordati attraverso la Groenlandia nei limiti di un quantitativo annuo fino a 10.000 tonnellate,

     B) di cui ai codici NC 0302 21 10, 0303 31 10, 0305 49 10, 0306 12 10, 0306 12 90, 0306 22 91, 0306 22 99, 0306 13 10, 0306 13 30, 0306 13 40, 0306 13 50, 0306 13 80, 0306 23 10, 0306 23 31, 0306 23 39, 0306 23 90 trasbordati attraverso Saint-Pierre e Miquelon nei limiti di un quantitativo annuo di 2.000 tonnellate,

     b) ai prodotti soggetti, all'importazione nella Comunità, a restrizioni o a limitazioni quantitative o ai dazi antidumping.

     4. Nell'allegato IV figurano le condizioni di ammissione nella Comunità dei prodotti non originari dei PTOM immessi in libera pratica in un PTOM e i relativi metodi di cooperazione amministrativa.

 

     Art. 37. Procedura di comitatologia.

     1. Nelle questioni disciplinate dall'articolo 36 la Commissione è assistita da un comitato.

     2. Gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE si applicano ai procedimenti del comitato.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 38. Restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente.

     1. La Comunità non applica restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente all'importazione dei prodotti originari dei PTOM.

     2. Il paragrafo 1 non esclude divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di tutela della vita e della salute delle persone, degli animali e delle piante, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, di tutela delle risorse naturali esauribili o di tutela della proprietà industriale e commerciale.

     Tali divieti e restrizioni non costituiscono in nessun caso un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata o una restrizione dissimulata al commercio in generale.

 

     Art. 39. Rifiuti.

     1. I movimenti di rifiuti tra gli Stati membri e i PTOM sono controllati conformemente al diritto internazionale e comunitario. La Comunità sostiene l'instaurazione e lo sviluppo di un'efficace cooperazione internazionale in questo settore al fine di proteggere l'ambiente e la salute pubblica.

     2. La Comunità vieta tutte le esportazioni dirette o indirette di rifiuti verso i PTOM, fatta eccezione per le esportazioni di rifiuti non pericolosi destinati ad operazioni di recupero. Al tempo stesso le autorità dei PTOM vietano l'importazione, diretta o indiretta, nel loro paese di siffatti rifiuti in provenienza dalla Comunità o a qualsiasi altro paese, fatti salvi gli impegni internazionali specifici in questi settori che sono stati o possono essere assunti in futuro nei consessi internazionali competenti.

     3. Per quanto riguarda la Comunità, si applica il regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.

     4. Per quanto riguarda i PTOM che, a motivo del loro status costituzionale, non sono parti della convenzione di Basilea, le rispettive autorità competenti accelerano l'adozione della legislazione interna e dei regolamenti amministrativi necessari per attuare le disposizioni della convenzione di Basilea [1].

     5. Inoltre, gli Stati membri interessati promuovono l'adozione da parte dei PTOM della legislazione interna e dei regolamenti amministrativi necessari per attuare:

     a) regolamento (CEE) n. 259/93:

     i) articolo 13 per quanto riguarda le spedizioni di rifiuti all'interno dei PTOM;

     ii) articolo 18 per quanto riguarda le esportazioni di rifiuti verso gli Stati ACP dai PTOM;

     b) regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio;

     c) regolamento (CE) n. 1547/1999 della Commissione;

     d) direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, fatti salvi il termine per il recepimento stabilito all'articolo 16 della stessa.

     6. Per quanto riguarda le importazioni nella Comunità da parte dei PTOM di rifiuti pericolosi e di rifiuti non pericolosi destinati allo smaltimento definitivo, si applicano gli articoli da 1 a 12 e da 25 a 39 del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio e la decisione 94/774/CE della Commissione.

     7. Uno o più PTOM e i rispettivi Stati membri cui sono connessi possono applicare procedure nazionali alle esportazioni di rifiuti dai PTOM verso tali Stati membri.

     In questo caso lo Stato membro interessato notifica alla Commissione la legislazione applicabile entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente decisione o qualsiasi pertinente legislazione nazionale futura, incluse eventuali modifiche.

[1] Decisione 93/98/CEE del Consiglio, del 1° febbraio 1993, sulla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (convenzione di Basilea).

 

     Art. 40. Misure adottate dai PTOM.

     1. Considerate le attuali necessità di sviluppo dei PTOM, le autorità dei PTOM possono mantenere o stabilire, per quanto riguarda l'importazione di prodotti originari della Comunità, i dazi doganali o le restrizioni quantitative che ritengono necessari.

     2. a) Il regime degli scambi applicato alla Comunità dai PTOM non può dare luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri né essere meno favorevole del trattamento della nazione più favorita.

     b) Fatte salve le disposizioni specifiche della presente decisione, la Comunità non fa discriminazioni tra i PTOM nel settore commerciale.

     c) Le disposizioni di cui alla lettera a) non ostano a che un paese o territorio conceda ad altri PTOM o ad altri paesi in via di sviluppo un trattamento più favorevole di quello concesso alla Comunità.

     3. Le autorità dei PTOM comunicano alla Commissione le tariffe doganali e gli elenchi delle restrizioni quantitative applicate entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente decisione.

     Esse comunicano altresì alla Commissione le successive modifiche a mano a mano che vengono introdotte.

 

     Art. 41. Clausola di sorveglianza.

     1. I prodotti originari dei PTOM di cui all'articolo 35 o di prodotti non originari dei PTOM di cui all'articolo 36 possono essere oggetto di una sorveglianza particolare. La Commissione decide, in consultazione con le autorità del PTOM e con lo Stato membro con cui esso è connesso, a quali prodotti si applica detta sorveglianza.

     2. Si applica l'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario.

     3. La Commissione e le autorità dei PTOM si accertano dell'efficacia delle misure di sorveglianza instaurando i metodi di cooperazione amministrativa di cui agli allegati III e IV.

 

     Art. 42. Misure di salvaguardia.

     1. Qualora l'applicazione della presente decisione sia causa di gravi perturbazioni in un settore di attività economica della Comunità o di uno o più Stati membri o comprometta la loro stabilità finanziaria esterna, oppure in caso di difficoltà che potrebbero provocare il deterioramento in un settore di attività della Comunità o in una sua regione, di sua iniziativa o su richiesta di uno o più Stati membri, la Commissione può adottare o autorizzare gli Stati membri in questione a adottare le necessarie misure di salvaguardia, ai sensi dei paragrafi che seguono.

     2. Per l'applicazione del paragrafo 1 si privilegiano le misure che perturbano meno il funzionamento dell'associazione e della Comunità. La portata di dette misure non va al di là di quanto è strettamente necessario per ovviare alle difficoltà insorte né eccede la revoca del trattamento preferenziale concesso dalla presente decisione.

     3. In caso di adozione o di modifica delle misure di salvaguardia si tiene particolarmente conto degli interessi dei PTOM meno sviluppati.

     4. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi della Comunità derivanti dalle norme dell'OMC, comprese quelle dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia [1]. Esse non ostano all'applicazione dei regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati agricoli e delle disposizioni amministrative comunitarie o nazionali che ne derivano, nonché delle normative specifiche adottate a norma dell'articolo 235 del trattato per i prodotti agricoli trasformati.

     5. a) Se uno Stato membro chiede alla Commissione le misure di salvaguardia che devono essere applicate, la Commissione ne informa il Consiglio, gli Stati membri e le autorità dei PTOM entro tre giorni lavorativi dalla data in cui è pervenuta la domanda dello Stato membro, e invitano le autorità del PTOM a fornire le informazioni che considerano importanti per la situazione in questione.

     b) La Commissione, quando agisce di propria iniziativa, informa i PTOM interessati e gli Stati membri il più presto possibile.

     c) Se lo richiedono le autorità dei PTOM e fatti salvi i termini di cui al presente articolo, è convocato uno dei gruppi di lavoro del partenariato di cui all'articolo 7, paragrafo 3. I risultati del gruppo di lavoro sono trasmessi al comitato consultivo di cui all'articolo 43. In tal caso il termine indicato al paragrafo 9 del presente articolo è prorogato di dieci giorni lavorativi. Nello stesso tempo essa invita gli Stati membri a una riunione del comitato di cui all'articolo 43.

     Gli Stati membri e i PTOM forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per giustificare le loro richieste di applicazione delle misure di salvaguardia, o altrimenti per opporvisi.

     6. La Commissione notifica immediatamente al Consiglio, agli Stati membri e alle autorità dei PTOM la decisione di adottare le misure di salvaguardia necessarie. Detta decisione si applica con effetto immediato.

     7. Qualsiasi Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione di cui al paragrafo 6 entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della notifica di tale decisione.

     8. Se la Commissione non adotta una decisione entro ventun giorni lavorativi o respinge il ricorso o se decide di non adottare misure di salvaguardia, qualsiasi Stato membro che ha sollevato la questione dinanzi alla Commissione la può deferire al Consiglio.

     9. Nei casi di cui ai paragrafi 7 e 8, il Consiglio può adottare una decisione diversa, deliberando a maggioranza qualificata, entro ventun giorni lavorativi.

[1] Pubblicato nella G.U.C.E. 23 dicembre 1994, n. L 336.

 

     Art. 43. Procedura di comitatologia.

     1. Nelle questioni disciplinate dall'articolo 42 la Commissione è assistita da un comitato.

     2. Gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE si applicano ai procedimenti del comitato.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

Capitolo 2

Scambi di servizi e norme in materia di stabilimento

 

     Art. 44. Obiettivo generale.

     L'obiettivo a lungo termine da raggiungere in questo settore è la liberalizzazione progressiva degli scambi di servizi, nel debito rispetto degli obiettivi delle politiche locali dei PTOM, tenendo debitamente conto del loro livello di sviluppo e degli obblighi assunti nell'ambito dell'OMC dalla Comunità, dagli Stati membri o dai PTOM.

 

     Art. 45. Principi generali in materia di stabilimento e di prestazione di servizi.

     1. Ai fini del presente articolo si applicano le seguenti definizioni:

     a) per "società o imprese" si intendono le società o imprese di diritto civile o commerciale, comprese le società pubbliche o di altro genere, le società cooperative e tutte le altre persone giuridiche e associazioni disciplinate dal diritto pubblico o privato, tranne quelle senza scopo di lucro.

     "Le società o imprese degli Stati membri" sono quelle costituite in conformità della legislazione di uno Stato membro e che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività in uno Stato membro. Qualora esse abbiano solo la sede sociale in uno Stato membro, tuttavia, la loro attività deve essere effettivamente e permanentemente collegata all'economia dello Stato membro in questione.

     "Le società o imprese dei PTOM" sono quelle costituite in conformità della legislazione applicabile nel PTOM in questione e che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività sul suo territorio. Qualora esse abbiano solo la sede sociale in uno di questi paesi o territori, tuttavia, la loro attività deve essere effettivamente e permanentemente collegata all'economia del paese o territorio in questione;

     b) per "abitanti di un PTOM" si intendono le persone normalmente residenti in un PTOM e che sono cittadini di uno Stato membro o che godono di uno status giuridico specifico di un PTOM. Questa definizione non pregiudica i diritti conferiti dalla cittadinanza dell'Unione ai sensi del trattato.

     2. Per quanto riguarda il regime applicabile in materia di stabilimento e di prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 183, paragrafo 5, del trattato e fatto salvo il paragrafo 3:

     a) la Comunità applica ai PTOM gli impegni assunti nell'ambito dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) alle condizioni previste nel suddetto accordo e ai sensi della presente decisione. In applicazione dei suddetti impegni, gli Stati membri non operano discriminazioni tra abitanti, società o imprese dei PTOM;

     b) le autorità dei PTOM applicano ai cittadini, alle società e alle imprese degli Stati membri un trattamento non meno favorevole di quello applicato ai cittadini, alle società e alle imprese di un paese terzo e non operano discriminazioni tra cittadini, società o imprese degli Stati membri.

     3. Le autorità di un PTOM possono, per promuovere o sostenere l'occupazione locale, adottare regolamentazioni a favore dei loro abitanti e delle attività locali.

     In questo caso, le autorità del PTOM notificano le regolamentazioni adottate alla Commissione, affinché possa informarne gli Stati membri.

     4. Per le professioni di medico, dentista, levatrice, infermiera generica, farmacista e veterinario, il Consiglio adotta, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, l'elenco delle qualifiche professionali proprie degli abitanti dei PTOM che saranno riconosciute negli Stati membri.

 

     Art. 46. Trasporti marittimi.

     L'obiettivo della cooperazione in questo settore è di garantire uno sviluppo omogeneo di servizi navali efficienti e affidabili in termini economicamente soddisfacenti favorendo la partecipazione attiva di tutte le parti secondo il principio dell'accesso illimitato al mercato su base commerciale.

     Tale disposizione non si applica alla Groenlandia.

 

Capitolo 3

Settori legati al commercio

 

     Art. 47. Pagamenti correnti e movimenti di capitali.

     1. Fatto salvo il paragrafo 2:

     a) Gli Stati membri e le autorità dei PTOM non impongono restrizioni ai pagamenti in moneta liberamente convertibile riguardanti la bilancia delle partite correnti tra cittadini della Comunità e dei PTOM.

     b) Per quanto riguarda le operazioni in capitale della bilancia dei pagamenti, gli Stati membri e le autorità dei PTOM non impongono restrizioni alla libera circolazione dei capitali per quanto riguarda gli investimenti diretti in società costituite in conformità della legislazione dello Stato membro, del paese o del territorio di accoglienza e assicurano che le attività costituite da siffatti investimenti e tutti gli utili che ne derivano possano essere liquidati o rimpatriati.

     2. La Comunità, gli Stati membri e i PTOM hanno la facoltà di adottare le misure cui si fa riferimento, mutatis mutandis, negli articoli 57, 58, 59, 60 e 301 del trattato secondo le condizioni ivi previste. Parimenti, qualora uno o più PTOM/Stati membri si trovino o rischino di trovarsi in gravi difficoltà a livello della bilancia dei pagamenti, le autorità del PTOM, lo Stato membro o la Comunità possono, secondo le condizioni stabilite nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e dell'accordo generale sugli scambi di servizi e negli articoli VIII e XIV dell'accordo sulla costituzione del Fondo monetario internazionale, applicare restrizioni alle transazioni correnti, di durata limitata a quanto strettamente necessario per riequilibrare la bilancia dei pagamenti. Le autorità del PTOM, lo Stato membro o la Comunità che adottano queste misure si informano senza indugio e si trasmettono reciprocamente con la massima rapidità un calendario per l'eliminazione delle misure in questione.

 

     Art. 48. Politiche di concorrenza.

     1. L'introduzione e l'attuazione di politiche e di regole di concorrenza valide ed efficaci sono di cruciale importanza per favorire e assicurare un clima propizio agli investimenti, un processo d'industrializzazione sostenibile e la trasparenza dell'accesso ai mercati.

     2. Per assicurare l'eliminazione dalle distorsioni di concorrenza, tenendo debitamente conto dei diversi livelli di sviluppo e delle necessità economiche di ciascun PTOM, la Comunità e i PTOM si impegnano ad attuare norme e politiche locali, nazionali o regionali comprendenti la sorveglianza e, in determinate circostanze, il divieto degli accordi tra imprese, delle decisioni di associazioni di imprese e delle pratiche concertate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare il gioco della concorrenza. Tale divieto riguarda anche gli abusi di posizione dominante, ad opera di una o più imprese, nel territorio della Comunità o del PTOM.

 

     Art. 49. Tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

     1. Al fine di ridurre le distorsioni e gli ostacoli agli scambi bilaterali, occorre garantire un adeguato ed efficace livello di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, ivi compresi i mezzi necessari a far rispettare tali diritti, conformemente ai massimi standard internazionali.

     2. I diritti di proprietà intellettuale comprendono i diritti d'autore, inclusi in particolare i diritti d'autore per i programmi informatici e i diritti connessi, i modelli di utilità, i brevetti, compresi quelli relativi alle invenzioni biotecnologiche, i disegni o modelli industriali, le indicazioni geografiche, comprese le denominazioni d'origine, i marchi di beni e servizi, le topografie di circuiti integrati, la tutela giuridica delle banche dati, nonché la protezione contro la concorrenza sleale, di cui all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale, la protezione di informazioni riservate sul know-how.

 

     Art. 50. Standardizzazione e certificazione.

     E’ necessario intensificare la cooperazione nel settore della standardizzazione, della certificazione e dell'assicurazione della qualità per eliminare gli ostacoli tecnici inutili e ridurre le differenze esistenti in questo campo, al fine di facilitare gli scambi.

 

     Art. 51. Commercio e ambiente.

     Occorre promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo da garantire una gestione sostenibile e sana dell'ambiente, conformemente alle convenzioni e agli impegni internazionali in materia, tenendo debitamente conto dei rispettivi livelli di sviluppo dei PTOM. Le esigenze e le necessità particolari dei PTOM devono essere prese in considerazione nell'elaborazione e nell'attuazione delle misure ambientali.

     Tenendo presenti i principi di Rio, la cooperazione mira a far sì che le politiche commerciali e ambientali si completino reciprocamente, in particolare mediante il potenziamento dei controlli qualitativi delle merci e dei servizi nell'ottica della tutela dell'ambiente e del miglioramento dei metodi di produzione che rispettano l'ambiente.

 

     Art. 52. Commercio e norme di lavoro.

     Occorre rispettare le norme di lavoro fondamentali riconosciute a livello nazionale e internazionale, specie per quanto riguarda la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, l'applicazione del diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva, l'abolizione del lavoro forzato, l'eliminazione delle forme più dure di lavoro minorile, l'età minima di ammissione al lavoro e la non discriminazione in materia di occupazione.

 

     Art. 53. Politica dei consumatori e tutela della loro salute.

     Occorre cooperare nel settore della politica dei consumatori e della tutela della loro salute nel rispetto delle legislazioni in vigore nei PTOM e nella Comunità per prevenire ostacoli agli scambi.

 

     Art. 54. Divieto relativo a misure protezionistiche dissimulate.

     Le disposizioni del presente capitolo non sono utilizzate come mezzo di discriminazione arbitraria o come restrizione dissimulata al commercio.

 

Capitolo 4

Questioni monetarie e fiscali

 

     Art. 55. Clausola di esclusione fiscale.

     1. Fatto salvo il dispositivo dell'articolo 56, il trattamento della nazione più favorita concesso a norma della presente decisione non si applica alle agevolazioni fiscali che gli Stati membri o le autorità dei PTOM concedono o possono concedere in futuro in applicazione di accordi volti ad evitare la duplice imposizione, di altre intese fiscali o del diritto tributario interno in vigore.

     2. Nessuna disposizione della presente decisione può essere interpretata come un impedimento all'adozione o all'applicazione di misure destinate a prevenire l'evasione o la frode fiscale ai sensi delle disposizioni fiscali di accordi volti ad evitare la duplice imposizione o di altre intese fiscali o del diritto tributario interno in vigore.

     3. Nessuna disposizione della presente decisione è interpretata come un impedimento per le rispettive autorità competenti a fare una distinzione quando applicano le disposizioni pertinenti della loro legislazione fiscale tra contribuenti che non sono nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza o il luogo in cui sono investiti i loro capitali.

 

     Art. 56. Regime fiscale e doganale degli appalti finanziati dalla Comunità.

     1. I PTOM applicano agli appalti finanziati dalla Comunità un regime fiscale e doganale non meno favorevole di quello applicato alla nazione più favorita o alle organizzazioni internazionali competenti per lo sviluppo con cui intrattengono relazioni. Ai fini della determinazione del trattamento della nazione più favorita non si tiene conto dei regimi applicati dalle autorità competenti del paese o del territorio interessato agli altri paesi in via di sviluppo.

     2. Fatto salvo il paragrafo 1, agli appalti finanziati dalla Comunità si applica il seguente regime:

     a) gli appalti non sono soggetti nel PTOM beneficiario né all'imposta di bollo e di registro, né ai prelievi fiscali di effetto equivalente già esistenti o a istituire in futuro. Detti appalti, tuttavia, sono registrati conformemente alle leggi in vigore nel PTOM, eventualmente dietro pagamento di una tassa corrispondente alla prestazione del servizio;

     b) i profitti e/o gli introiti derivanti dall'esecuzione degli appalti sono imponibili in conformità del regime fiscale interno del PTOM interessato, sempreché le persone fisiche o giuridiche che realizzano detti profitti e/o introiti abbiano un centro di attività permanente nel PTOM in questione o che la durata di esecuzione del contratto sia superiore a sei mesi;

     c) le imprese che devono importare attrezzature per l'esecuzione degli appalti di opere beneficiano, su richiesta, del regime di ammissione temporanea definito dalla legislazione del PTOM beneficiario per quanto riguarda dette attrezzature;

     d) le attrezzature professionali necessarie per l'esecuzione dei compiti definiti nei contratti di servizi sono ammesse temporaneamente nel PTOM beneficiario, conformemente alla sua legislazione, in esenzione dagli oneri fiscali, dai dazi di importazione e dai dazi doganali nonché dagli altri oneri di effetto equivalente, sempreché detti dazi ed oneri non costituiscano la retribuzione di una prestazione di servizi;

     e) le importazioni nel quadro dell'esecuzione di un appalto di forniture sono ammesse nel PTOM beneficiario in esenzione dai dazi doganali, dai dazi di importazione e dagli oneri fiscali d'effetto equivalente. L'appalto di forniture originarie del paese o del territorio interessato è stipulato sulla base del prezzo franco fabbrica eventualmente maggiorato degli oneri fiscali applicabili nel paese o nel territorio a queste forniture;

     f) gli acquisti di combustibili, lubrificanti e leganti idrocarbonati nonché, in linea generale, di tutti i materiali incorporati in un appalto di opere si considerano eseguiti sul mercato locale e assoggettati al regime fiscale applicabile ai sensi della legislazione in vigore nel PTOM beneficiario;

     g) l'importazione di effetti personali, per uso personale e domestico, da parte delle persone fisiche diverse da quelle assunte localmente, incaricate dell'esecuzione dei compiti definiti in un appalto di servizi, e dai membri della loro famiglia, è effettuata, entro il limite della legislazione in vigore nel PTOM beneficiario, in esenzione dai dazi doganali o dai dazi di entrata, dalle tasse e dagli altri oneri fiscali di effetto equivalente.

     3. Per tutte le questioni non contemplate dai paragrafi 1 e 2 si applica la legislazione del PTOM interessato.

     4. I funzionari della Commissione, tranne il personale assunto in loco, sono esentati da qualsiasi imposta nel paese o nel territorio in cui risiedono.

 

Capitolo 5

Formazione professionale, idoneità a fruire dei programmi comunitari ed altre disposizioni.

 

     Art. 57. Formazione professionale.

     Le persone provenienti da uno dei PTOM che hanno la cittadinanza di uno Stato membro sono ammesse a ricevere una formazione professionale nella Comunità alla stregua dei cittadini dello Stato membro di cui trattasi se possono soddisfare le stesse condizioni dei suddetti cittadini e comprese le condizioni relative al domicilio nell'ambito della Comunità o del SEE.

 

     Art. 58. Programmi aperti ai PTOM.

     Le persone provenienti da uno dei PTOM e, ove applicabile, i pertinenti enti e organizzazioni pubblici e privati di un PTOM sono ammessi a fruire dei programmi comunitari elencati nell'allegato II F e di quelli che ad essi succederanno, fatte salve le regole dei programmi stessi e le intese applicabili allo Stato membro cui sono connessi. La Commissione può modificare quest'elenco su richiesta di un PTOM, di uno Stato membro o di sua iniziativa.

 

     Art. 59. Centri Euro-Info di corrispondenza (CEIC).

     Su richiesta delle autorità di un PTOM, secondo le procedure di cui alla parte terza, titolo I in un PTOM può essere aperto un Centro Euro-Info di corrispondenza, in seguito denominato "CEIC". Può essere messo a disposizione della struttura che accoglie il CEIC un finanziamento parziale nell'ambito delle sovvenzioni assegnate a titolo del DOCUP o della cooperazione regionale.

     Nell'allegato V vengono definiti le missioni dei CEIC, le attrezzature e i servizi messi a loro disposizione, le modalità d'insediamento e i criteri di selezione della struttura ospitante.

 

     Art. 60. CSI e CTA.

     Su richiesta delle autorità dei PTOM, questi possono essere ammessi a fruire dei servizi del Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) e del Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale (CTA) di cui all'articolo 1 dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP/CE.

     Eventuali costi risultanti da servizi forniti dal CSI o dal CTA a favore dei PTOM sono finanziati mediante le risorse previste all'allegato II A.

 

Parte quarta

Disposizioni finali

 

     Art. 61. Cambiamento di status.

     Qualora un PTOM diventi indipendente:

     a) il regime previsto dalla presente decisione può continuare ad applicarsi provvisoriamente a tale paese o territorio alle condizioni stabilite dal Consiglio;

     b) il Consiglio decide, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, i necessari adeguamenti della presente decisione, in particolare degli importi di cui all'allegato II A.

 

     Art. 62. Revisione.

     Entro il 31 dicembre 2011 il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, stabilisce le disposizioni da prevedere in vista dell'ulteriore applicazione dei principi di cui agli articoli da 182 a 186 del trattato. In questo contesto, il Consiglio adotta in particolare le misure necessarie allorché un PTOM decide, secondo le sue procedure costituzionali, di aderire ad accordi preferenziali speciali tra la Comunità e vari partner della regione a cui appartiene. Al riguardo, il Consiglio tiene conto in particolare degli obblighi internazionali assunti dalla Comunità, dai suoi Stati membri o dai PTOM, anche in sede di OMC [1].

 

     Art. 63. Entrata in vigore.

     La presente decisione entra in vigore il 2 dicembre 2001. Essa si applica fino al 31 dicembre 2011.

 

     Art. 64. Pubblicazione.

     La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

Allegato I A

Elenco dei paesi e territori (PTOM) di cui all'articolo 1

     - Groenlandia,

     - Nuova Caledonia e dipendenze,

     - Polinesia francese,

     - Terre australi e antartiche francesi,

     - Isole Wallis e Futuna,

     - Mayotte,

     - Saint-Pierre e Miquelon,

     - Saint-Barthélemy, [2]

     - Aruba,

     - Antille olandesi:

     - Bonaire,

     - Curaçao,

     - Saba,

     - Sint Eustatius,

     - Sint Maarten,

     - Anguilla,

     - Isole Cayman,

     - Isole Falkland,

     - Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud,

     - Montserrat,

     - Pitcairn,

     - Sant'Elena, Isola Ascensione, Tristan da Cunha,

     - Territori dell'Antartico britannico,

     - Territorio britannico dell'Oceano Indiano,

     - Turks e Caicos,

     - Isole Vergini britanniche.

 

 

Allegato I B

Elenco dei PTOM considerati meno sviluppati ai fini della presente decisione di cui all'articolo 3, paragrafo 3

     - Anguilla,

     - Mayotte,

     - Montserrat,

     - Sant'Elena, Isola Ascensione, Tristan da Cunha,

     - Turks e Caicos,

     - Wallis e Futuna,

     - Saint-Pierre e Miquelon.

 

 

Allegato II A

Contributi finanziari della Comunità: 9° FES

     Articolo 1. Ripartizione tra i diversi strumenti.

     1. Ai fini della presente decisione, per il periodo quinquennale che va dal 1° marzo 2000 al 28 febbraio 2005, l'importo globale di 175 milioni di EUR dei contributi finanziari della Comunità a titolo del 9° Fondo europeo di sviluppo (FES), fissato dall'accordo interno, è ripartito come segue:

     a) 153 milioni di EUR sotto forma di aiuti non rimborsabili, di cui:

     i) 145 milioni di EUR per il sostegno programmabile allo sviluppo a lungo termine, gli aiuti umanitari, gli aiuti d'urgenza, gli aiuti ai profughi e il sostegno supplementare in caso di fluttuazioni dei proventi da esportazione. Tale importo viene utilizzato per finanziare, in particolare, le azioni contemplate dai documenti unici di programmazione (DOCUP);

     ii) 8 milioni di EUR per finanziare il sostegno alla cooperazione e all'integrazione regionali, comprese le azioni di dialogo e partenariato di cui all'articolo 7

     b) 20 milioni di EUR sono assegnati al fondo investimenti per i PTOM di cui all'allegato II C;

     c) 2 milioni di EUR sono assegnati per studi o interventi di assistenza tecnica attuati su iniziativa o per conto della Commissione, in particolare per una valutazione globale della decisione, che verrà effettuata al più tardi due anni prima della scadenza della decisione stessa.

     2. Inoltre, l'ammontare globale dei contributi finanziari nel quadro del 9° FES, maggiorato di eventuali rimanenze trasferite al 9° FES da fondi precedenti, in virtù dell'accordo interno copre il periodo compreso tra il 2000 e il 2007. Prima dello scadere del 9° FES, gli Stati membri valutano il grado di esecuzione degli impegni e degli esborsi. La necessità di nuove risorse per sostenere la cooperazione finanziaria è determinata alla luce di tale valutazione e tiene nel debito conto le risorse non impegnate e non erogate nel quadro del 9° FES.

     3. Prima dello scadere del 9° FES gli Stati membri fissano una data oltre la quale i fondi del 9° FES non possono più essere impegnati.

     4. Qualora i fondi di cui al paragrafo 1 risultino esauriti prima dello scadere della presente decisione, il Consiglio adotta le misure del caso.

 

     Articolo 2. Gestione delle risorse.

     La BEI gestisce i prestiti concessi sulle sue risorse proprie e le operazioni finanziate nel quadro del Fondo investimenti per i PTOM. Tutte le altre risorse finanziarie previste dalla presente decisione sono gestite dalla Commissione.

 

     Articolo 3. Ripartizione fra i PTOM.

     1. L'importo di 145 milioni di EUR di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), è assegnato in funzione della necessità e dei risultati dei PTOM, in base ai criteri che seguono.

     a) Un importo A di 66,1 milioni di EUR è ripartito tra i PTOM con il maggior ritardo in termini di sviluppo economico, vale a dire quelli il cui prodotto nazionale lordo (PNL) pro capite non supera il 75% del PNL della Comunità in base ai dati statistici disponibili.

     b) Un importo B di 61 milioni di EUR è ripartito tra i PTOM il cui PNL pro capite non supera quello della Comunità, onde finanziare azioni prioritarie per lo sviluppo sociale e la tutela dell'ambiente nell'ambito della lotta contro la povertà.

     c) La ripartizione degli importi A e B tiene conto del numero di abitanti, del livello del PNL, dell'utilizzazione dei FES precedenti, del rispetto dei principi di sana gestione finanziaria e fiscale internazionale, dei condizionamenti dovuti alle caratteristiche geografiche e della capacità di assorbimento stimata, nonché della transizione senza scosse in modo da evitare improvvisi e significativi ostacoli all'assegnazione di fondi per la Nuova Caledonia, la Polinesia francese e le Antille olandesi. Tutte le assegnazioni consentono un'utilizzazione efficace e devono essere decise secondo il principio della sussidiarietà.

     2. La possibilità di concedere un'assegnazione a favore della Groenlandia sarà vagliata in occasione del riesame di cui all'articolo 14 del protocollo sulle condizioni di pesca per il periodo 2001-2006 [1].

     3. E’ costituita una riserva C non assegnata pari a 17,9 milioni di EUR allo scopo di:

     a) finanziare, per tutti i PTOM, gli aiuti umanitari, gli aiuti d'urgenza e gli aiuti ai profughi nonché, all'occorrenza, il sostegno supplementare in caso di fluttuazioni dei proventi da esportazione conformemente all'allegato II D;

     b) concedere nuove assegnazioni in funzione dell'evolvere delle necessità e dei risultati dei PTOM.

     I risultati sono valutati in modo obiettivo e trasparente, tenendo conto dell'uso delle risorse assegnate, dell'esecuzione effettiva delle operazioni in corso, dell'attenuazione o della riduzione della povertà e delle misure adottate a favore dello sviluppo sostenibile;

     c) se del caso, prendere le misure necessarie in seguito al riesame di cui al paragrafo 2;

     d) è accantonato un importo massimo di 1 milione di EUR per finanziare gli abbuoni d'interessi per le operazioni che dovranno essere finanziate dalla BEI sulle sue risorse proprie, ai sensi dell'allegato II B, o nel quadro del fondo investimenti per i PTOM.

     4. Gli importi indicativi assegnati a titolo del 9° FES, ai sensi dei paragrafi precedenti e fatto salvo il trasferimento delle rimanenze non utilizzate dei FES precedenti, sono stabiliti nel modo seguente:

     (Omissis).

     5. La Commissione può decidere, dopo la revisione intermedia, di destinare ad altri scopi le eventuali rimanenze non assegnate relative agli importi di cui al presente articolo. Le procedure di revisione e la decisione relativa alle nuove assegnazioni sono adottate a norma dell'articolo 24 della presente decisione.

[1] Regolamento (CE) n. 1575/2001 del Consiglio, del 25 giugno 2001, relativo alla conclusione del quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro.

 

 

Allegato II B

Contributi finanziari della Comunità: prestiti della Banca europea per gli investimenti sulle risorse proprie

     Articolo 1. Importo.

     La BEI eroga un importo non superiore a 20 milioni di EUR, secondo quanto previsto all'articolo 5 dell'accordo interno, sotto forma di prestito sulle sue risorse proprie, alle condizioni previste dal suo statuto e dal presente allegato.

 

     Articolo 2. La Banca europea per gli investimenti.

     1. La BEI:

     a) contribuisce, mediante le risorse da essa gestite, allo sviluppo industriale ed economico dei PTOM su base territoriale e regionale e a tal fine finanzia in via prioritaria i progetti e i programmi produttivi o altri investimenti volti a promuovere il settore privato in tutti i comparti economici;

     b) instaura strette relazioni con le banche di sviluppo territoriali e regionali e con le istituzioni bancarie e finanziarie dei PTOM e della Comunità;

     c) consultandosi con il PTOM interessato, adegua, se necessario, le modalità e le procedure di attuazione della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, definite dalla presente decisione, per tener conto della natura dei progetti e dei programmi e per agire in conformità degli obiettivi della presente decisione, nell'ambito delle procedure fissate nel suo statuto.

     2. I prestiti sulle risorse proprie della BEI sono concessi secondo le modalità e alle condizioni seguenti:

     a) il tasso d'interesse di riferimento è il tasso applicato dalla BEI per un prestito concesso alle stesse condizioni, per quanto concerne la valuta e il periodo di rimborso, alla data della firma del contratto oppure alla data dell'esborso;

     b) tuttavia sulle risorse proprie:

     i) in linea di massima, i progetti del settore pubblico sono ammessi a fruire di un abbuono d'interesse del 3%;

     ii) per i progetti del settore privato che comportano operazioni di ristrutturazione nel quadro della privatizzazione oppure per i progetti che presentano vantaggi sostanziali e chiaramente dimostrabili di ordine sociale o ambientale, i prestiti possono essere prorogati con un abbuono di interesse il cui importo e la cui forma saranno decisi in funzione delle caratteristiche specifiche di ogni singolo progetto. Tuttavia, l'abbuono di interesse non è superiore al 3%.

     In ogni caso il tasso d'interesse definitivo non è mai inferiore al 50% del tasso di riferimento;

     c) l'importo degli abbuoni d'interesse, attualizzato al valore del momento dell'esborso del prestito, è imputato all'importo della dotazione per gli abbuoni d'interesse indicato nell'allegato II A, all'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), ed è versato direttamente alla BEI.

     Gli abbuoni d'interesse possono essere capitalizzati o utilizzati in forma di aiuti non rimborsabili per supportare l'assistenza tecnica legata ai progetti, in particolare a favore di istituzioni finanziarie dei PTOM;

     d) il periodo di rimborso dei prestiti concessi dalla BEI sulle sue risorse proprie è stabilito in base al profilo economico e finanziario del progetto, ma non può essere superiore a 25 anni. Di norma questi prestiti prevedono un periodo di tolleranza fissato in riferimento al periodo di costruzione del progetto.

     3. Per gli investimenti finanziati dalla BEI sulle risorse proprie in società del settore pubblico, possono essere richiesti al PTOM interessato impegni o garanzie legati a progetti specifici.

 

     Articolo 3. Condizioni per il trasferimento di valuta estera.

     Per quanto attiene agli interventi a titolo della presente decisione che hanno approvato per iscritto, i PTOM interessati:

     a) concedono l'esonero da qualsiasi imposta o onere fiscale, nazionale o locale, su interessi, commissioni e ammortamenti dei prestiti, dovuti ai sensi della legislazione dei PTOM interessati;

     b) mettono a disposizione dei beneficiari la valuta necessaria per il pagamento di interessi, commissioni e ammortamenti dei prestiti, dovuti a norma dei contratti di finanziamento conclusi per l'attuazione di progetti e programmi sul loro territorio;

     c) mettono a disposizione della BEI la valuta estera necessaria per il trasferimento di tutte le somme che essa ha ricevuto in moneta nazionale al tasso di cambio applicabile tra l'euro, o altre monete di riferimento, e la moneta nazionale alla data del trasferimento. Sono comprese tutte le forme di introiti quali, tra l'altro, interessi, dividendi, commissioni e onorari, nonché gli ammortamenti dei prestiti e il ricavato della vendita di azioni, dovuti a norma dei contratti di finanziamento conclusi per l'attuazione di progetti e programmi sul loro territorio.

 

 

Allegato II C

Contributi finanziari della Comunità: il fondo investimenti per i PTOM

     Articolo 1. Obiettivo.

     E’ istituito un Fondo investimenti per i PTOM (in seguito denominato: "il Fondo") per promuovere le imprese commercialmente efficienti, specie nel settore privato, o quelle del settore pubblico che favoriscono lo sviluppo del settore privato.

     Le modalità e le condizioni di finanziamento in relazione alle operazioni del Fondo e i prestiti sulle risorse proprie della BEI sono stabiliti nel presente allegato, nell'allegato II B e negli articoli 29 e 30 dell'accordo interno. Tali risorse possono essere erogate, direttamente o indirettamente, a imprese che soddisfano i necessari requisiti tramite idonei fondi d'investimento e/o intermediari finanziari.

 

     Articolo 2. Risorse del Fondo.

     1. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate, tra l'altro, per:

     a) fornire capitali di rischio in forma di:

     i) partecipazioni azionarie in imprese dei PTOM, comprese le istituzioni finanziarie;

     ii) assistenza in forma di quasi-capitale a imprese dei PTOM, comprese le istituzioni finanziarie;

     iii) garanzie e altri strumenti di protezione del credito che possono essere usati per coprire rischi politici e altri rischi connessi all'investimento, a favore di investitori o finanziatori sia stranieri che locali;

     b) concedere prestiti ordinari.

     2. La partecipazione azionaria consente di norma di acquisire quote di minoranza non di controllo ed è rimunerata in base ai risultati del progetto interessato.

     3. L'assistenza in forma di quasi-capitale può comprendere anticipi da parte degli azionisti, obbligazioni convertibili, prestiti condizionali, prestiti subordinati e prestiti con diritto di partecipazione o altre simili forme di assistenza. Detta assistenza può comprendere in particolare:

     a) prestiti condizionali, il cui servizio e/o la cui durata dipendono dall'adempimento di determinate condizioni relative ai risultati del progetto. Nel caso specifico di prestiti condizionali per studi di preinvestimento o per altri tipi di assistenza tecnica connessa al progetto, il servizio può essere cancellato se l'investimento non ha luogo;

     b) prestiti con diritto di partecipazione, il cui servizio e/o la cui durata sono legati ai profitti ricavati dal progetto;

     c) prestiti subordinati che sono rimborsati soltanto dopo l'estinzione di altri debiti.

     4. La remunerazione di ciascuna operazione è specificata al momento della concessione del prestito.

     Tuttavia:

     a) nel caso di prestiti condizionali o con diritto di partecipazione, la remunerazione comprende di norma un tasso d'interesse fissato a non oltre il 3% e una componente variabile legata al rendimento del progetto;

     b) nel caso di prestiti subordinati, il tasso d'interesse dipende dall'andamento del mercato.

     5. L'importo delle garanzie è fissato in funzione dei rischi assicurati e delle caratteristiche specifiche dell'operazione.

     6. Il tasso d'interesse dei prestiti ordinari comprende un tasso di riferimento applicato dalla BEI su prestiti analoghi alle medesime condizioni, per quanto concerne il periodo di tolleranza e di rimborso, nonché una maggiorazione stabilita dalla BEI stessa.

     7. I prestiti ordinari possono essere prorogati a condizioni privilegiate nei seguenti casi:

     a) per i progetti d'infrastruttura nei PTOM meno sviluppati, come presupposto per lo sviluppo del settore privato. In tali casi il tasso d'interesse del prestito sarà ridotto del 3%;

     b) per i progetti che comportano operazioni di ristrutturazione nel quadro della privatizzazione oppure per i progetti che presentano vantaggi sostanziali e chiaramente dimostrabili di ordine sociale o ambientale. In tali casi i prestiti possono essere prorogati con un abbuono d'interesse, il cui importo e la cui forma saranno decisi in funzione delle caratteristiche specifiche di ogni singolo progetto. Tuttavia, l'abbuono d'interesse non è superiore al 3%.

     In ogni caso il tasso d'interesse finale non è mai inferiore al 50% del tasso di riferimento.

     8. Le risorse necessarie per queste agevolazioni saranno prelevate dal Fondo e non superano il 5% della dotazione globale riservata al finanziamento degli investimenti da parte del Fondo stesso e dalla BEI sulle sue risorse proprie.

     9. Gli abbuoni di interesse possono essere capitalizzati o utilizzati in forma di aiuti non rimborsabili per supportare l'assistenza tecnica legata ai progetti, in particolare a favore di istituzioni finanziarie dei PTOM.

 

     Articolo 3. Interventi del Fondo.

     1. Il Fondo interviene in tutti i settori economici e sostiene gli investimenti di imprese private e di imprese pubbliche gestite secondo criteri commerciali, nonché infrastrutture economiche e tecnologiche produttrici di reddito, essenziali per il settore privato. Il Fondo:

     a) è gestito come un fondo rotativo e tende ad essere finanziariamente sostenibile. I suoi interventi avvengono a condizioni di mercato ed evitano di provocare distorsioni sui mercati locali e di sostituirsi ai finanziamenti privati;

     b) cerca di produrre un effetto catalizzatore, incoraggiando la mobilitazione di risorse locali a lungo termine e risvegliando l'interesse di investitori e finanziatori privati stranieri per progetti nei PTOM.

     2. Allo scadere della presente decisione, e in mancanza di una specifica decisione da parte del Consiglio, i rimborsi netti cumulativi versati al Fondo sono trasferiti al nuovo strumento finanziario per i PTOM.

 

     Articolo 4. Condizioni relative ai rischi di cambio.

     Per contenere il più possibile gli effetti delle fluttuazioni dei tassi di cambio, il problema dei relativi rischi è affrontato nel modo seguente:

     a) in caso di partecipazione azionaria intesa a rafforzare il capitale di un'impresa, i rischi sono assunti di norma dal Fondo;

     b) in caso di finanziamento su capitale di rischio per piccole e medie imprese (PMI), i rischi di cambio sono di norma condivisi tra la Comunità, da un lato, e le altre parti interessate, dall'altro. In media, i rischi di cambio sono condivisi equamente;

     c) qualora sia possibile e opportuno, soprattutto in paesi che godono di una stabilità macroeconomica e finanziaria, il Fondo cerca di concedere i prestiti nelle valute locali dei PTOM, assumendosi i rischi di cambio.

 

 

Allegato II D

Contributi finanziari della Comunità: sostegno supplementare in caso di fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazione

     Articolo 1. Principi.

     1. Il grado di dipendenza dell'economia di un PTOM dall'esportazione di prodotti, soprattutto agricoli e minerari, costituisce un criterio per stabilire l'entità delle assegnazioni da destinare allo sviluppo a lungo termine.

     2. Per mitigare gli effetti negativi dell'instabilità dei proventi da esportazione e tutelare il programma di sviluppo compromesso dalla diminuzione degli introiti, è previsto un sostegno finanziario supplementare da prelevare sulle risorse programmabili destinate allo sviluppo a lungo termine del paese ai sensi degli articoli 2 e 3.

 

     Articolo 2. Criteri di idoneità.

     1. L'idoneità a fruire di risorse supplementari è determinata da:

     - una perdita del 10% o del 2% per i paesi meno sviluppati di proventi da esportazione rispetto alla media aritmetica dei proventi ottenuti nei primi tre degli ultimi quattro anni che precedono l'anno di applicazione,

     oppure

     - una perdita del 10% o del 2% per i paesi meno sviluppati di proventi ricavati dall'esportazione di tutta la produzione agricola o mineraria rispetto alla media aritmetica dei proventi ottenuti nei primi tre degli ultimi quattro anni che precedono l'anno di applicazione per i paesi le cui esportazioni agricole o minerarie rappresentano oltre il 40% del totale dei proventi da esportazione di merci.

     2. La possibilità di fruire di un sostegno supplementare è limitata a quattro anni consecutivi.

     3. Le risorse supplementari figurano nei conti pubblici del paese interessato. Esse sono utilizzate conformemente alle disposizioni di attuazione che devono essere adottate a norma dell'articolo 23 della presente decisione. Previo accordo di entrambe le parti, le risorse possono essere impiegate per finanziare programmi iscritti nel bilancio nazionale. Tuttavia, una parte delle risorse supplementari può essere parimenti accantonata per settori specifici.

 

     Articolo 3. Anticipi.

     Il sistema di assegnazione di risorse supplementari consente di versare anticipi per coprire eventuali ritardi nell'elaborazione di statistiche commerciali consolidate e per assicurare che le risorse in questione possano essere incluse nel bilancio dell'anno successivo a quello di applicazione. Gli anticipi sono erogati in base a statistiche provvisorie sulle esportazioni, elaborate dalle autorità dei PTOM e presentate alla Commissione prima delle statistiche ufficiali consolidate e definitive. L'anticipo massimo è pari all'80% dell'importo delle risorse supplementari stimato per l'anno d'applicazione. Le somme erogate sono concordate di comune accordo tra la Commissione e le autorità dei PTOM in base alle statistiche definitive e consolidate sulle esportazioni e ai dati definitivi sul debito pubblico.

 

     Articolo 4. Revisione.

     Le disposizioni del presente allegato sono soggette a revisione, al più tardi dopo due anni dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui all'articolo 23 della presente decisione e successivamente su richiesta della Commissione, di uno Stato membro o di un PTOM.

 

 

Allegato II E

Contributi finanziari della Comunità: aiuto al bilancio dei paesi in via di sviluppo

     Fatte salve le eventuali future modifiche delle disposizioni inerenti al bilancio, i PTOM usufruiscono delle linee di bilancio elencate in prosieguo, destinate ai paesi in via di sviluppo nell'ambito del bilancio generale dell'Unione europea. Salvo esplicite disposizioni contrarie, i PTOM possono fruire degli stanziamenti del bilancio generale a favore dei paesi in via di sviluppo.

     1. Aiuto alimentare e umanitario (Titolo B7.21)

     - Decisione 1999/576/CE del Consiglio, del 29 giugno 1999, relativa alla firma e alla notifica di applicazione provvisoria, in nome della Comunità europea, della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999.

     - Decisione 2000/421/CE del Consiglio, del 13 giugno 2000, relativa alla conclusione, in nome della Comunità europea, della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999.

     - Regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e a azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare.

     - Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario.

     2. Azioni comunitarie a favore delle ONG (Capitolo B7.60)

     - Risoluzione del Parlamento europeo, del 14 maggio 1992, sul ruolo delle organizzazioni non governative nella cooperazione allo sviluppo [1].

     - Regolamento (CE) n. 1658/98 del Consiglio, del 17 luglio 1998, relativo al cofinanziamento con le organizzazioni non governative di sviluppo (ONG) europee di azioni nei settori che interessano i paesi in via di sviluppo (PVS).

[1] Pubblicata nella G.U.C.E. 15 giugno 1992, n. C 150.

     3. Formazione e sensibilizzazione nel settore dello sviluppo (Capitolo B7.61)

     - Regolamento (CE) n. 2836/98 del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativo all'integrazione delle questioni "di genere" nella cooperazione allo sviluppo.

     4. Ambiente (Capitolo B7.62)

     - Regolamento (CE) n. 2493/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 novembre 2000, relativo a misure volte a promuovere la totale integrazione della dimensione ambientale nel processo di sviluppo dei paesi in via di sviluppo.

     - Regolamento (CE) n. 2494/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 novembre 2000, relativo a misure volte a promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste tropicali e delle altre foreste nei paesi in via di sviluppo.

     5. Sanità e lotta contro la droga, popolazione e demografia nei paesi in via di sviluppo (Capitolo B7.63)

     - Regolamento (CE) n. 2046/97 del Consiglio, del 13 ottobre 1997, relativo alla cooperazione nord-sud nel campo della lotta contro la droga e la tossicomania.

     - Regolamento (CE) n. 550/97 del Consiglio, del 24 marzo 1997, relativo alle azioni nel settore dell'HIV/AIDS nei paesi in sviluppo.

     6. Aiuti specifici nel settore dello sviluppo (Capitolo B7.64)

     - Regolamento (CE) n. 2258/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo ad azioni di risanamento e di ricostruzione a favore dei paesi in via di sviluppo (PVS).

     - Regolamento (CE) n. 1659/98 del Consiglio, del 17 luglio 1998, relativo alla cooperazione decentralizzata.

     7. Lotta contro il turismo sessuale nei paesi terzi (Capitolo B7.626)

     - L'attuazione delle azioni previste nell'ambito della lotta al turismo sessuale che coinvolge l'infanzia sarà proseguita sulla base della comunicazione della Commissione del 26 maggio 1999 e delle conclusioni del Consiglio del 21 dicembre 1999.

 

 

Allegato II F

Altri contributi comunitari: partecipazione ai programmi comunitari

     I programmi in appresso e quelli che faranno loro seguito sono applicabili ai cittadini dei PTOM nell'ambito della quota spettante allo Stato membro cui sono connessi i PTOM interessati:

     1) I programmi di istruzione e formazione:

     a) Leonardo da Vinci, seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale, istituito con decisione n. 1999/382/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999.

     b) Promozione di percorsi europei di formazione integrata dal lavoro, ivi compreso l'apprendistato, istituito con la decisione n. 1999/51/CE del Consiglio, del 21 dicembre 1998.

     c) Socrate, seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione, istituito con decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000.

     d) Programma d'azione comunitaria "Gioventù", istituito con decisione n. 1031/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2000.

     2) I programmi a favore delle imprese:

     a) Programma pluriennale per le imprese e lo spirito imprenditoriale (2001-2005) istituito dalla decisione 2000/819/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000;

     b) artigianato;

     c) euromanagement;

     d) seed Capital (capitale d'avviamento) di cui al terzo programma pluriennale per le PMI, istituito con decisione n. 97/15/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996.

     3) I programmi di ricerca, sviluppo e innovazione del 5° programma quadro:

     3.1. Programmi tematici

     a) Programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione intitolato "Qualità della vita e gestione delle risorse biologiche" (1998-2002).

     b) Programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione intitolato "La società dell'informazione di facile uso" (1998-2002).

     c) Programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione intitolato "Crescita competitiva e sostenibile" (1998-2002).

     d) Programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione intitolato "Energia, ambiente e sviluppo sostenibile" (1998-2002) istituito dalla decisione 1999/171/CE del Consiglio, del 25 gennaio 1999.

     3.2. Programmi orizzontali

     a) Programma specifico intitolato "Confermare il ruolo internazionale della ricerca comunitaria" (1998-2002).

     b) Programma specifico di ricerca di sviluppo tecnologico e di dimostrazione intitolato "Promuovere l'innovazione e incoraggiare la partecipazione delle PMI" (1998-2002).

     c) Programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione intitolato "Accrescere il potenziale umano di ricerca e la base di conoscenze socioeconomiche" (1998-2002).

     4) I programmi cultura e audiovisivo:

     a) Programma di incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione delle opere audiovisive (MEDIA Plus - Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2005), istituito dalla decisione 2000/821/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000.

     b) "Cultura 2000" (2000-2004), istituito con decisione n. 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 febbraio 2000.

     5) I programmi HRTP Japan (programma di formazione risorse umane in Giappone) e Missioni d'attualità, istituiti con la decisione n. 92/278/CEE Consiglio, del 18 maggio 1992.

 

 

Allegato III [3]

Relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

     Articolo 1. Definizioni.

     Ai fini del presente allegato:

     a) per "produzione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche;

     b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella produzione del prodotto;

     c) per "prodotto" si intende il prodotto oggetto della produzione, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di produzione;

     d) per "merci" si intendono sia i materiali, sia i prodotti;

     e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (Accordo OMC sul valore in dogana);

     f) per "prezzo franco fabbrica" si intende quello pagato per il prodotto franco fabbrica al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché sia compreso il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

     g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel territorio in questione;

     h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti materiali definito in applicazione, mutatis mutandis, della lettera g);

     i) per "valore aggiunto" si intende il prezzo franco fabbrica al netto del valore in dogana dei materiali di paesi terzi importati nella Comunità, negli Stati ACP o nei PTOM;

     j) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente allegato "sistema armonizzato" o "SA";

     k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

     l) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;

     m) il termine "territori" comprende le acque territoriali.

 

TITOLO II

Definizione della nozione di "prodotti originari"

 

     Articolo 2. Requisiti di carattere generale.

     1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni della decisione relative alla cooperazione commerciale, si considerano originari dei PTOM i seguenti prodotti:

     a) i prodotti interamente ottenuti nei PTOM ai sensi dell'articolo 3 del presente allegato;

     b) i prodotti ottenuti nei PTOM in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sui loro territori, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nei PTOM di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del presente allegato.

     2. Ai fini dell'attuazione del paragrafo 1, i territori dei PTOM si considerano un unico territorio.

     3. I prodotti originari composti di materiali interamente ottenuti o sufficientemente lavorati o trasformati in due o più PTOM si considerano prodotti originari del PTOM nel quale è avvenuta l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che tale lavorazione o trasformazione ecceda quella di cui all'articolo 5 del presente allegato.

 

     Articolo 3. Prodotti interamente ottenuti.

     1. Si considerano interamente ottenuti nei PTOM, nella Comunità o negli Stati ACP i seguenti prodotti:

     a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;

     b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

     c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

     d) i prodotti ottenuti da animali vivi ivi allevati;

     e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

     f) i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare, con le loro navi, al di fuori delle loro acque territoriali;

     g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);

     h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;

     i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni di produzione ivi effettuate;

     j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marini al di fuori delle acque territoriali, purché essi abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

     k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).

     2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina:

     a) registrate o iscritte in un PTOM, in uno Stato membro o in uno Stato ACP;

     b) battenti bandiera di un PTOM, di uno Stato membro o di uno Stato ACP;

     c) che appartengono, in misura non inferiore al 50 per cento, a cittadini dei PTOM, degli Stati membri della Comunità europea o degli Stati ACP, o ad una società la cui sede principale è situata nel PTOM o in uno di tali Stati, di cui il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini dei PTOM, degli Stati membri della Comunità europea o degli Stati ACP e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene agli Stati membri della Comunità europea o agli Stati ACP o ad organismi pubblici o a cittadini di tali Stati, o di un PTOM;

     d) il cui equipaggio, compresi il capitano e gli ufficiali, è composto almeno per il 50% da cittadini dei PTOM, degli Stati membri della Comunità europea o degli Stati ACP.

     3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, laddove un PTOM offra alla Comunità la possibilità di negoziare un accordo di pesca e la Comunità non accetti tale offerta, il PTOM interessato può noleggiare o prendere in locazione navi di paesi terzi per intraprendere attività di pesca nella sua zona economica esclusiva e chiedere che dette navi siano trattate come "sue navi" a condizione che:

     - il PTOM abbia offerto alla Comunità la possibilità di negoziare un accordo di pesca e la Comunità non si sia avvalsa di tale possibilità,

     - il loro equipaggio, compresi il capitano e gli ufficiali, sia composto almeno per il 50% da cittadini dei PTOM, degli Stati membri della Comunità europea o degli Stati ACP,

     - il contratto di nolo o di locazione sia stato accettato dalla Commissione in quanto atto a garantire adeguate possibilità di sviluppo della capacità del PTOM in questione di svolgere in proprio attività di pesca, segnatamente in virtù del conferimento al PTOM in questione della responsabilità della gestione nautica e commerciale della nave messa a sua disposizione per un periodo rilevante.

 

     Articolo 4. Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati.

     1. Ai fini del presente allegato, i prodotti non interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati nei PTOM, nella Comunità o negli Stati ACP quando sono soddisfatte le condizioni elencate nell'appendice 2.

     Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dalla presente decisione, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella produzione, e si applicano unicamente a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere di prodotto originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella produzione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua produzione.

     2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella produzione di un determinato prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:

     a) il loro valore totale non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto;

     b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell'elenco relative al valore massimo dei materiali non originari.

     3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 5.

 

     Articolo 5. Lavorazioni o trasformazioni insufficienti.

     1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere di prodotto originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti fissati all'articolo 4, le seguenti operazioni:

     a) operazioni di conservazione destinate ad assicurare che i prodotti si conservino in buone condizioni durante il loro trasporto e magazzinaggio;

     b) suddivisione e riunione di imballaggi;

     c) lavaggio, pulitura; spolveratura, rimozione di ossido, olio, pittura ed altri rivestimenti;

     d) stiratura e pressatura di tessili;

     e) semplici operazioni di pittura e lucidatura;

     f) sgusciamento, molitura parziale o totale, lucidatura e brillatura (dei cereali e del riso);

     g) operazioni destinate a colorare lo zucchero o a formare zollette di zucchero; molitura parziale o totale dello zucchero;

     h) sbucciatura, snocciolamento e sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

     i) affilatura, semplice rettifica o semplice taglio;

     j) vagliatura, cernita, classificazione, calibrazione, assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);

     k) semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o su tavolette, e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

     l) apposizione o stampa di marchi, etichette, logotipi o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;

     m) la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse, quando uno o più componenti di tali miscele non rispondano alle condizioni fissate nel presente allegato per poter essere considerati originari dei PTOM, della Comunità o di uno Stato ACP;

     n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

     o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n);

     p) macellazione di animali.

     2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nei PTOM, nella Comunità o negli Stati ACP su quel prodotto.

 

     Articolo 6. Cumulo dell'origine.

     1. I materiali originari della Comunità o degli Stati ACP incorporati in un prodotto ottenuto nei PTOM si considerano materiali originari dei PTOM. Non è necessario che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che eccedono quelle indicate all'articolo 5.

     2. Le lavorazioni e le trasformazioni effettuate nella Comunità o negli Stati ACP si considerano effettuate nei PTOM se i materiali sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione nei PTOM.

     3. I prodotti cui è stato riconosciuto il carattere di prodotti originari ai sensi del paragrafo 2 si continuano a considerare prodotti originari dei PTOM se le lavorazioni o trasformazioni effettuate nei PTOM eccedono quelle di cui all'articolo 5.

     4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato se i materiali utilizzati sono originari della Comunità e hanno beneficiato di restituzioni alle esportazioni, a meno che sia provato che non è stata corrisposta alcuna restituzione all'esportazione per i materiali utilizzati.

     Riguardo ai prodotti di cui al capitolo 17 e alle voci tariffarie 1806 10 30 e 1806 10 90 del sistema armonizzato il cumulo ACP/CE-PTOM dell'origine è consentito unicamente a decorrere dal 1° febbraio 2002 per un quantitativo annuo di 28.000 tonnellate fino al 31 dicembre 2007. Il quantitativo annuo è ridotto gradualmente ed infine soppresso nel modo seguente:

     21.000 tonnellate il 1° gennaio 2008;

     14.000 tonnellate il 1° gennaio 2009;

     7.000 tonnellate il 1° gennaio 2010;

     zero tonnellate il 1° gennaio 2011.

     I quantitativi di cui al presente paragrafo non possono essere riportati all'anno successivo.

     Ai fini dell'attuazione delle norme relative al cumulo dell'origine, la formazione di zollette di zucchero e la molitura dello zucchero si considerano sufficienti a conferire il carattere di prodotti originari dei PTOM.

     La Commissione adotta gli accordi di attuazione necessari.

     5. Per quanto riguarda i prodotti contemplati dal codice SA 1006, e fatti salvi gli eventuali incrementi di cui al quarto e quinto comma, il cumulo dell'origine ACP-PTOM è consentito soltanto a decorrere dal 1° febbraio 2002 entro un quantitativo annuo complessivo di 160.000 t, espresse in termini di equivalente di riso semigreggio, che comprende il contingente tariffario per il riso originario degli Stati ACP previsto dall'accordo di partenariato ACP-CE.

     Ogni anno si procede a un primo rilascio di licenze all'importazione, a favore dei PTOM, per un quantitativo di 35.000 t, espresse in termini di equivalente di riso semigreggio e, nell'ambito di tale quantitativo, si rilasciano licenze all'importazione per un quantitativo di 10.000 t espresse in termini di equivalente di riso semigreggio ai PTOM meno sviluppati elencati nell'allegato I B. Tutte le altre licenze d'importazione sono rilasciate alle Antille olandesi ed ad Aruba. Le importazioni dai PTOM possono raggiungere il livello di 160.000 t di cui al primo comma, ivi comprese le suddette 35.000 t, fatti salvi gli eventuali incrementi di cui al quarto e quinto comma, sempreché gli Stati ACP non utilizzino concretamente le loro possibilità di esportazione diretta nel quadro del contingente di cui al primo comma.

     Il rilascio delle licenze all'importazione viene ripartito nell'arco dell'anno in una serie di periodi stabiliti per assicurare una gestione equilibrata del mercato.

     Secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, la Commissione può aumentare il quantitativo di cui al primo comma di un massimo di 20.000 t, espresse in termini di equivalente di riso semigreggio se, nel corso del mese di aprile e una volta che si è fatta un quadro abbastanza chiaro della campagna comunitaria di commercializzazione in corso, considera che tale incremento non perturberà il mercato comunitario.

     Qualora, a decorrere dal 1° agosto, riscontri che c'è un rischio accertato di penuria di riso "Indica" sul mercato comunitario, la Commissione può, in deroga a quanto previsto ai commi dal primo al quarto secondo le procedure di gestione applicabili, aumentare i suddetti quantitativi. Ai fini dell'attuazione del presente paragrafo, e nonostante l'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), le operazioni di imbianchimento parziale o totale si considerano sufficienti a conferire il carattere di prodotti originari dei PTOM.

     La Commissione adotta le disposizioni di attuazione necessarie secondo la stessa procedura.

     I quantitativi di cui al presente paragrafo non possono essere riportati all'anno successivo.

 

     Articolo 7. Unità da prendere in considerazione.

     1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente allegato è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

     Ne consegue che:

     a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;

     b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente allegato ogni prodotto va considerato singolarmente.

     2. Ogniqualvolta, in base alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

 

     Articolo 8. Accessori, pezzi di ricambio e utensili.

     Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del normale equipaggiamento e che sono inclusi nel prezzo dei medesimi o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

 

     Articolo 9. Assortimenti.

     Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

 

     Articolo 10. Elementi neutri.

     Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua produzione:

     a) energia e combustibile;

     b) impianti e attrezzature;

     c) macchine e utensili;

     d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

 

TITOLO III

Requisiti territoriali

 

     Articolo 11. Principio di territorialità.

     1. Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione nei PTOM, fatte salve le disposizioni previste all'articolo 6.

     2. Le merci originarie esportate dai PTOM, dalla Comunità o dagli Stati ACP verso un altro paese e successivamente reimportate devono essere considerate non originarie, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

     a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate, e

     b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

 

     Articolo 12. Trasporto diretto.

     1. Il trattamento preferenziale previsto ai sensi delle disposizioni relative alla cooperazione commerciale della presente decisione si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente allegato e che sono trasportati direttamente tra i territori dei PTOM, della Comunità o degli Stati ACP senza entrare in nessun altro territorio. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

     I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli di un PTOM, della Comunità o di uno Stato ACP.

     2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 è fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

     a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese o territorio esportatore fino all'uscita dal paese di transito; oppure

     b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

     i) una descrizione esatta dei prodotti;

     ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati;

     iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta dei prodotti nel paese di transito; oppure

     c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

 

     Articolo 13. Esposizioni.

     1. I prodotti originari inviati per un'esposizione da un PTOM in un paese diverso da un PTOM, uno Stato ACP o uno Stato membro della Comunità europea e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità beneficiano, all'importazione, delle disposizioni della presente decisione, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

     a) un esportatore ha spedito detti prodotti da un PTOM nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

     b) detto esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a un destinatario nella Comunità;

     c) i prodotti sono stati spediti nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati per l'esposizione;

     d) dal momento in cui sono stati spediti per l'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

     2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo IV, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

     3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

 

TITOLO IV

Prova dell'origine

 

     Articolo 14. Requisiti di carattere generale.

     1. Perché i prodotti originari dei PTOM possano beneficiare della presente decisione all'atto dell'importazione nella Comunità, si devono presentare i seguenti documenti:

     a) un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'appendice 3; oppure

     b) nei casi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, una dichiarazione, il cui testo è riportato nell'appendice 4, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata "dichiarazione su fattura") che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.

     2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 25 i prodotti originari ai sensi del presente allegato beneficiano delle disposizioni della presente decisione senza che sia necessario presentare i documenti di cui sopra.

 

     Articolo 15. Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1.

     1. Il certificato EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del PTOM esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato.

     2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario per il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e il formulario per la relativa domanda, i cui modelli figurano nell'appendice 3. Detti formulari sono compilati conformemente alle disposizioni del presente allegato. Se compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga della descrizione e si deve sbarrare la parte non riempita.

     3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del PTOM esportatore in cui è rilasciato il certificato di circolazione delle merci EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti previsti nel presente allegato.

     4. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del PTOM esportatore se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari dei PTOM della Comunità o degli Stati ACP e soddisfano gli altri requisiti previsti nel presente allegato.

     5. Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente allegato. A tal fine, esse hanno la facoltà di chiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore, nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

     6. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 è indicata nella casella 11 del certificato.

     7. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha avuto luogo o è assicurata.

 

     Articolo 16. Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1.

     1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 7, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se

     a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure

     b) è fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione delle merci EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

     2. Ai fini dell'attuazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione delle merci EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

     3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

     4. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture nella casella "Osservazioni" (casella 7) del certificato di circolazione delle merci EUR.1:

     "RILASCIATO A POSTERIORI".

     5. Le diciture di cui al paragrafo 4 sono inserite nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione delle merci EUR.1.

 

     Articolo 17. Rilascio di duplicati dei certificati di circolazione delle merci EUR.1.

     1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può chiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

     2. Il duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 reca nella casella "Osservazioni" (casella 7) una delle seguenti diciture:

     "DUPLICATO".

     3. Le diciture di cui al paragrafo 2 sono inserite nella casella "Osservazioni" del certificato EUR.1 duplicato.

     4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

 

     Articolo 18. Rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza.

     Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o in un PTOM, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati di circolazione delle merci EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o all'interno del PTOM. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

 

     Articolo 19. Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura.

     1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:

     a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20, oppure

     b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6.000 EUR.

     2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari dei PTOM, degli Stati ACP o della Comunità e se soddisfano gli altri requisiti previsti nel presente allegato.

     3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve essere disposto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del paese o territorio esportatore, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti previsti nel presente allegato.

     4. La dichiarazione su fattura è compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'appendice 4, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese o territorio esportatore. Se compilata a mano, la dichiarazione è scritta con inchiostro e in stampatello.

     5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni all'autorità doganale del paese esportatore un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

     6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese importatore non più tardi di due anni dopo l'importazione dei prodotti cui si riferisce.

 

     Articolo 20. Esportatore autorizzato.

     1. Le autorità doganali del paese esportatore possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti spedizioni di prodotti ai sensi delle disposizioni relative alla cooperazione commerciale della presente decisione a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali tutte le garanzie giudicate necessarie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e dell'osservanza degli altri requisiti del presente allegato.

     2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.

     3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare nella dichiarazione su fattura.

     4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

     5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse procedono al ritiro se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

 

     Articolo 21. Validità della prova dell'origine.

     1. La prova dell'origine ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

     2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

     3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

 

     Articolo 22. Procedura di transito.

     Quando i prodotti entrano in un PTOM o in uno Stato ACP diverso dal paese di origine, un nuovo termine di validità di quattro mesi inizia a decorrere dalla data in cui le autorità doganali del paese di transito hanno apposto nella casella "Osservazioni" (Casella 7) del certificato EUR.1 i seguenti dati:

     - la dicitura "transito",

     - il nome del paese di transito,

     - il timbro ufficiale, la cui impronta è stata preventivamente trasmessa alla Commissione ai sensi dell'articolo 31,

     - la data di apposizione delle suddette indicazioni.

 

     Articolo 23. Presentazione della prova dell'origine.

     Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono chiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'attuazione della presente decisione.

 

     Articolo 24. Importazioni con spedizioni scaglionate.

     Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati, ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci nn. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

 

     Articolo 25. Esonero dalla prova dell'origine.

     1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente allegato e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.

     2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e consistono esclusivamente di prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

     3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1.200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

 

     Articolo 26. Procedura d'informazione ai fini del cumulo.

     1. Allorché si applicano l'articolo 2, paragrafo 2, o l'articolo 6, paragrafo 1, la prova del carattere originario ai sensi del presente allegato dei materiali provenienti da altri PTOM, dalla Comunità o dagli Stati ACP consiste in un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o in una dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell'appendice 5 A, fornita dall'esportatore nel paese da cui provengono i materiali.

     2. Allorché si applicano l'articolo 2, paragrafo 2, o l'articolo 6, paragrafo 2, la prova della lavorazione o trasformazione effettuate in altri PTOM, nella Comunità o negli Stati ACP consiste nella dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell'appendice 5 B, fornita dall'esportatore nel paese da cui provengono i materiali.

     3. Per ciascuna spedizione di materiale il fornitore redige una dichiarazione distinta sulla fattura commerciale relativa a tale spedizione o su un suo allegato oppure sulla bolla di consegna o su ogni altro documento commerciale relativo alla spedizione in cui figuri una descrizione dei materiali in questione sufficientemente particolareggiata da consentirne l'identificazione.

     4. La dichiarazione del fornitore può essere redatta su un formulario prestampato.

     5. Le firme sulle dichiarazioni dei fornitori devono essere manoscritte. Tuttavia, se la fattura e la dichiarazione del fornitore sono compilate utilizzando metodi di elaborazione elettronica dei dati, non occorre che la firma sulla dichiarazione del fornitore sia manoscritta, purché il responsabile della ditta fornitrice sia identificato in modo considerato soddisfacente delle autorità doganali del paese o territorio in cui le dichiarazioni dei fornitori sono redatte. Dette autorità doganali possono stabilire le condizioni per l'attuazione del presente paragrafo.

     6. Le dichiarazioni dei fornitori sono presentate all'ufficio doganale competente del PTOM esportatore cui si chiede il rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1.

     7. Le dichiarazioni dei fornitori e le schede di informazione rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente decisione ai sensi dell'articolo 23 dell'allegato II della decisione 91/482/CEE restano valide.

     8. Ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 reca una delle seguenti diciture nella casella "Osservazioni" (casella 7) del certificato di circolazione delle merci EUR.1:

     "RESTITUZIONE ALL'ESPORTAZIONE NON CORRISPOSTA".

 

     Articolo 27. Documenti giustificativi.

     I documenti di cui all'articolo 15, paragrafo 3, e all'articolo 19, paragrafo 3, utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari di un PTOM, della Comunità o di uno Stato ACP e soddisfano gli altri requisiti del presente allegato, possono consistere, tra l'altro, in

     a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nei suoi conti o nella sua contabilità interna;

     b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in un PTOM, nella Comunità o in uno Stato ACP allorché tali documenti sono utilizzati in conformità del diritto interno;

     c) documenti comprovanti la lavorazione o trasformazione dei materiali nei PTOM, nella Comunità o negli Stati ACP, rilasciati o compilati in un PTOM, nella Comunità o in uno Stato ACP, allorché tali documenti sono utilizzati in conformità del diritto interno;

     d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nei PTOM, nella Comunità o in uno Stato ACP e in conformità del presente allegato.

 

     Articolo 28. Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi.

     1. L'esportatore che chiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 conserva per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

     2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 19, paragrafo 3.

     3. Le autorità doganali del PTOM esportatore che rilasciano un certificato di circolazione delle merci EUR.1 conservano per almeno tre anni il formulario per la domanda di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

     4. Le autorità doganali del paese d'importazione conservano per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

 

     Articolo 29. Discordanze ed errori formali.

     1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se è debitamente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

     2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non è respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle diciture in esso riportate.

 

     Articolo 30. Importi espressi in euro.

     1. Gli importi da utilizzare nella moneta nazionale di uno Stato membro sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre del 1999.

     2. Gli importi espressi in euro e il loro controvalore nelle monete nazionali di alcuni Stati membri sono riveduti dal comitato del codice doganale (sezione origine) su richiesta della Commissione, di uno Stato membro o del PTOM. Nel procedere a detta revisione il comitato garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e valuta altresì l'opportunità di preservare gli effetti in termini reali dei valori limite in questione. A tal fine il comitato può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

     3. Quando i prodotti sono fatturati nella moneta di un altro Stato membro, il paese d'importazione riconosce l'importo notificato dallo Stato membro in questione.

 

TITOLO V

Misure di cooperazione amministrativa

 

     Articolo 31. Comunicazione di timbri e indirizzi.

     I PTOM trasmettono alla Commissione le impronte dei timbri usati e gli indirizzi delle autorità doganali competenti per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e per il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e delle dichiarazioni su fattura.

     I certificati di circolazione delle merci EUR.1 sono accettati ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale a decorrere dalla data in cui le informazioni pervengono alla Commissione.

     La Commissione trasmette queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri.

 

     Articolo 32. Verifica delle prove dell'origine.

     1. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente allegato, i PTOM, la Comunità e gli Stati ACP si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

     Le autorità consultate forniscono le pertinenti informazioni utili sulle condizioni nelle quali il prodotto è stato ottenuto, indicando in particolare le condizioni in cui le norme di origine sono state osservate nei vari PTOM, Stati membri o Stati ACP interessati.

     2. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali del paese importatore abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente allegato.

     3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del paragrafo 2, le autorità doganali del paese importatore rispediscono alle autorità doganali del paese esportatore il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A sostegno della richiesta di controllo, sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenuti che facciano sospettare che informazioni relative alla prova dell'origine sono inesatte.

     4. Il controllo è effettuato dalle autorità doganali del paese esportatore. A tal fine, esse hanno la facoltà di chiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

     5. Qualora decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali del paese d'importazione offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

     6. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno chiesto. Dai risultati si deve poter evincere chiaramente se i documenti siano autentici, se i prodotti in questione possano essere considerati originari dei PTOM, della Comunità o degli Stati ACP e se soddisfino gli altri requisiti previsti nel presente allegato.

     7. Se nei casi di ragionevole dubbio non è pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o se la risposta non contiene informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno chiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

     8. Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni delle disposizioni del presente allegato, il PTOM effettua, di propria iniziativa o a richiesta della Comunità, le inchieste necessarie o dispone affinché tali inchieste siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. La Commissione può partecipare alle inchieste.

 

     Articolo 33. Controllo delle dichiarazioni dei fornitori.

     1. Il controllo delle dichiarazioni dei fornitori può essere effettuato per sondaggio od ogniqualvolta le autorità doganali del paese d'importazione nutrano fondati dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza e completezza delle informazioni riguardanti la reale origine dei materiali in questione.

     2. Le autorità doganali alle quali è presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere alle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione è stata fatta di rilasciare una scheda di informazione, il cui modello figura nell'appendice 6. In alternativa, le autorità doganali alle quali è stata presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere all'esportatore di presentare una scheda di informazione rilasciata dalle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione è stata fatta.

     Il servizio che ha rilasciato la scheda di informazione ne conserva una copia per almeno tre anni.

     3. I risultati del controllo sono trasmessi al più presto alle autorità doganali che ne hanno fatto richiesta. Dai risultati si deve poter evincere con assoluta certezza se la dichiarazione relativa allo status dei materiali sia o meno esatta.

     4. Ai fini del controllo i fornitori conservano per un periodo non inferiore a tre anni una copia del documento contenente la dichiarazione, unitamente ad ogni altro documento atto a comprovare il reale carattere dei materiali.

     5. Le autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione del fornitore è stata redatta hanno facoltà di chiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo che ritengano utile per accertare l'esattezza di tale dichiarazione.

     6. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 rilasciati o compilati in base a una dichiarazione del fornitore inesatta sono considerati non validi.

 

     Articolo 34. Composizione delle controversie.

     Allorché insorgono controversie sulle procedure di controllo di cui agli articoli 32 e 33 che non possano essere risolte tra le autorità doganali che chiedono il controllo e le autorità doganali responsabili della sua esecuzione, o qualora tali controversie sollevino una questione relativa all'interpretazione del presente allegato, esse sono sottoposte al comitato del codice doganale (sezione origine) istituito dal regolamento (CEE) n. 2913/92.

     La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.

 

     Articolo 35. Sanzioni.

     Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente informazioni inesatte allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

 

     Articolo 36. Zone franche.

     1. I PTOM e gli Stati membri della Comunità europea adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati che sono corredati di una prova dell'origine o di una dichiarazione del fornitore e che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

     2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, allorché prodotti originari corredati di una prova dell'origine sono importati in una zona franca e sono oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente allegato.

 

     Articolo 37. Deroghe.

     1. Sono concesse deroghe al presente allegato quando esse siano giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dalla creazione di nuove industrie.

     Lo Stato membro o, se del caso, le autorità del PTOM interessato, notificano alla Comunità la richiesta di deroga indicandone le motivazioni conformemente al paragrafo 2.

     La Comunità accoglie tutte le richieste che sono debitamente giustificate ai sensi del presente articolo e che non possano arrecare grave pregiudizio ad un'industria comunitaria già stabilita.

     2. Per facilitare l'esame delle richieste di deroga, lo Stato membro o il PTOM richiedente fornisce a corredo della sua richiesta, mediante il formulario che figura nell'appendice 7, informazioni il più possibile complete riguardanti in particolare i seguenti punti:

     - designazione del prodotto finito,

     - natura e quantitativo dei materiali originari di paesi terzi,

     - natura e quantitativo dei materiali originari degli Stati ACP, della Comunità o dei PTOM, o ivi trasformati,

     - processi di produzione,

     - valore aggiunto,

     - entità del personale impiegato nell'impresa interessata,

     - volume previsto nella Comunità delle esportazioni,

     - altre possibili fonti di approvvigionamento di materie prime,

     - giustificazione della durata richiesta in base alle ricerche effettuate per trovare nuove fonti di approvvigionamento,

     - altre osservazioni.

     Le stesse disposizioni si applicano per quanto riguarda eventuali richieste di proroga.

     3. Nell'esame delle richieste si tiene conto in particolare:

     a) del livello di sviluppo o della situazione geografica del PTOM in questione;

     b) dei casi nei quali l'applicazione delle norme di origine vigenti comprometterebbe sensibilmente, la capacità di un'industria esistente nei PTOM, di continuare le sue attività di esportazione nella Comunità, e particolarmente dei casi in cui l'applicazione delle norme suddette possa provocare la cessazione di tali attività;

     c) dei casi specifici nei quali può essere chiaramente dimostrato che importanti investimenti in un dato settore industriale potrebbero essere disincentivati dalle norme di origine, e nei quali una deroga che favorisca l'attuazione di un programma di investimenti consenta l'osservanza di dette norme per fasi successive.

     4. In ogni caso si procede a un esame per accertare se le norme sul cumulo dell'origine non permettano di risolvere il problema.

     5. Inoltre, le richieste di deroga relative a un paese o territorio meno sviluppato sono esaminate con favorevole disposizione, tenendo particolarmente conto:

     a) dell'incidenza economica e sociale, specialmente in materia di occupazione, della decisione da prendere;

     b) della necessità di applicare la deroga per un periodo che tenga conto della particolare situazione del PTOM interessato e delle sue difficoltà.

     6. Nell'esame delle richieste, si tiene particolarmente conto, caso per caso, della possibilità di riconoscere il carattere originario a prodotti nella cui composizione rientrano materiali originari di paesi in via di sviluppo o di paesi meno sviluppati limitrofi, a condizione che si possa instaurare una cooperazione amministrativa soddisfacente.

     7. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 6, la deroga è concessa quando il valore aggiunto ai prodotti non originari utilizzati nel PTOM in questione equivale perlomeno al 45% del valore del prodotto finito, sempreché la deroga non sia tale da arrecare grave pregiudizio ad un settore economico della Comunità o di uno o più Stati membri.

     8. a) Il Consiglio e la Commissione prendono le misure necessarie per fare in modo che si raggiunga una decisione il più presto possibile, e comunque non oltre 75 giorni lavorativi dalla data in cui la richiesta è pervenuta al presidente del comitato del codice doganale (sezione origine). In tale contesto si applica, mutatis mutandis, la decisione 2000/399/CE.

     b) Qualora non si giunga a una decisione entro il termine di cui alla lettera a), la richiesta si considera accettata.

     9. a) La deroga è valida per un determinato periodo, generalmente di cinque anni.

     b) La decisione di deroga può prevedere proroghe senza che sia necessaria una nuova decisione della Commissione, a condizione che tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo lo Stato membro o il PTOM interessato dimostri di non potersi conformare alle disposizioni del presente allegato oggetto della deroga.

     In caso di obiezioni alla proroga, la Commissione le esamina al più presto e decide se prorogare o meno la deroga. La Commissione procede come previsto al paragrafo 8. Sono adottate tutte le misure necessarie per evitare interruzioni nell'applicazione della deroga.

     c) Nel corso dei periodi di cui alle lettere a) e b), la Comunità può procedere ad un riesame delle condizioni di attuazione della deroga qualora riscontri un cambiamento importante degli elementi di fatto che ne hanno motivato la concessione. Al termine di detto esame la Comunità può decidere di modificare i termini della sua decisione per quanto riguarda l'ambito d'applicazione della deroga o qualsiasi altra condizione fissata in precedenza.

 

TITOLO VI

Ceuta e Melilla

 

     Articolo 38. Condizioni particolari.

     1. Il termine "Comunità" utilizzato nel presente allegato non comprende Ceuta e Melilla. L'espressione "prodotti originari della Comunità" non comprende i prodotti originari di Ceuta e Melilla.

     2. Le disposizioni del presente allegato si applicano, mutatis mutandis, per determinare se prodotti importati a Ceuta e Melilla possano essere considerati originari dei PTOM.

     3. Quando prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla, negli Stati ACP o nella Comunità costituiscono oggetto di lavorazione o di trasformazione nei PTOM, si considera interamente ottenuti nei PTOM.

     4. Le lavorazioni o trasformazioni effettuate a Ceuta e Melilla, negli Stati ACP o nella Comunità sono considerate effettuate nei PTOM se i materiali sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione nei PTOM.

     5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, non si considerano lavorazioni o trasformazioni le operazioni insufficienti di cui all'articolo 5.

     6. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

 

TITOLO VII

Disposizioni finali

 

     Articolo 39. Revisione delle norme d'origine.

     1. Ogniqualvolta le autorità competenti di un paese o territorio o della Comunità ne fanno richiesta, il Consiglio esamina l'applicazione delle disposizioni del presente allegato e i loro effetti economici al fine di apportare gli emendamenti o adeguamenti eventualmente necessari.

     Il Consiglio tiene conto di vari elementi, fra cui l'incidenza delle evoluzioni tecnologiche sulle norme di origine.

     Le decisioni prese sono attuate quanto prima.

     2. Le eventuali modifiche tecniche del presente allegato sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE. La Commissione è assistita a tal fine dal comitato del codice doganale di cui all'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, e il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. La procedura di cui sopra non può essere applicata all'articolo 6, paragrafi 4 e 5, del presente allegato.

 

     Articolo 40. Appendici.

     Le appendici del presente allegato ne costituiscono parte integrante.

 

     Articolo 41. Attuazione dell'allegato.

     La Comunità e i PTOM, ciascuno per quanto lo riguarda, adottano le misure necessarie per l'attuazione del presente allegato.

 

     Articolo 42. Periodi di transizione concernenti la compilazione dei formulari EUR.1.

     Sino al 31 dicembre 2002 le autorità doganali competenti della Comunità accettano come valida prova dell'origine ai sensi del presente allegato i formulari EUR.2 rilasciati nel contesto della presente decisione.

     2. Le richieste di controlli a posteriori dei formulari EUR.2 sono accettate dalle autorità competenti dei paesi esportatori per un periodo di due anni dopo la compilazione del formulario EUR.2 in questione. Tali controlli sono effettuati in conformità del titolo V del presente allegato.

 

Appendice 1

Note introduttive all'elenco contenuto nell'appendice

     Nota 1:

     L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni necessarie affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 dell'appendice 2.

     Nota 2:

     2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da "ex"; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

     2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

     2.3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.

     2.4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

     Nota 3:

     3.1. Le disposizioni dell'articolo 4 dell'allegato III relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella Comunità o nel PTOM.

     Ad esempio:

     Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari che possono essere incorporati non deve superare il 40 per cento del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da "sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224.

     Se la forgiatura è stata effettuata nel paese interessato a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario in virtù della regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

     3.2. La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di produzione, l'impiego di tale materiale negli stadi di produzione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

     3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di "materiali di qualsiasi voce", si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ..." significa che si possono utilizzare soltanto materiali classificati nella stessa voce del prodotto che corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

     3.4. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali.

     Ad esempio:

     La regola per i tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 prevede che possano essere utilizzate fibre naturali e che possano essere anche utilizzate, tra le altre, sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre

     3.5. Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2 e 6.3 per quanto riguarda i tessili).

     Ad esempio: La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

     Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dai particolari materiali specificati nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

     Ad esempio:

     Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da "tessuti non tessuti", nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

     3.6. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

     Nota 4:

     4.1. Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali "s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

     4.2. Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci 5101-5105, le fibre di cotone delle voci da 5201-5203 e le altre fibre vegetali delle voci 5301-5305.

     4.3. Nell'elenco, le espressioni "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli 50-63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

     4.4. Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci 5501-5507.

     Nota 5:

     5.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 per cento del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).

     5.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

     Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

     - seta,

     - lana,

     - peli grossolani di animali,

     - peli fini di animali,

     - crine di cavallo,

     - cotone,

     - carta e materiali per la fabbricazione della carta,

     - lino,

     - canapa,

     - iuta ed altre fibre tessili liberiane,

     - sisal ed altre fibre tessili del genere Agave,

     - cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali,

     - filamenti sintetici,

     - filamenti artificiali,

     - filamenti conduttori elettrici,

     - fibre sintetiche in fiocco di polipropilene,

     - fibre sintetiche in fiocco di poliestere,

     - fibre sintetiche in fiocco di poliammide,

     - fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile,

     - fibre sintetiche in fiocco di poliimmide,

     - fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene,

     - fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene,

     - fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile,

     - altre fibre sintetiche in fiocco,

     - fibre artificiali in fiocco di viscosa,

     - altre fibre artificiali in fiocco,

     - filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti,

     - filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti,

     - prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica,

     - altri prodotti di cui alla voce 5605.

     Ad esempio: Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 per cento, in peso, del filato.

     Ad esempio:

     Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 per cento del peso del tessuto.

     Ad esempio:

     Una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

     Ad esempio:

     Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

     5.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti", la tolleranza è del 20 per cento per tali filati.

     5.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica", la tolleranza per tale nastro è del 30 per cento.

     Nota 6:

     6.1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota introduttiva, si possono utilizzare guarnizioni e accessori tessili che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per i prodotti finiti in questione, purché il loro peso non superi il 10% del peso complessivo di tutti i materiali tessili incorporati.

     Le guarnizioni e gli accessori tessili sono quelli classificati ai capitoli 50-63. Le fodere e le controfodere non sono considerate guarnizioni o accessori.

     6.2. Le guarnizioni e accessori non tessili o altri materiali utilizzati che contengano componenti tessili, non devono soddisfare le condizioni della colonna 3, anche se non rientrano nel campo di applicazione della nota 3.5.

     6.3. Conformemente alla nota 3.5, le guarnizioni e gli accessori non originari e non tessili o altri prodotti che non contengono componenti tessili, possono comunque essere utilizzati liberamente qualora non sia possibile produrli a partire dai materiali elencati nella colonna 3.

     Ad esempio, se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come una blusa, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non possono essere prodotti a partire da materiali tessili.

     6.4. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore delle guarnizioni ed accessori.

     Nota 7:

     7.1. I "trattamenti specifici" relativi alle voci ex 2707, 2713, 2714, 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403, consistono nelle seguenti operazioni:

     a) distillazione sotto vuoto;

     b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto [1];

     c) cracking;

     d) reforming;

     e) estrazione mediante solventi selettivi;

     f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

     g) polimerizzazione;

     h) alchilazione;

     i) isomerizzazione.

[1] Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

     7.2. I "trattamenti specifici" relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

     a) distillazione sotto vuoto;

     b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

     c) cracking;

     d) reforming;

     e) estrazione mediante solventi selettivi;

     f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

     g) polimerizzazione;

     h) alchilazione;

     ij) isomerizzazione;

     k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 per cento il tenore di zolfo dei prodotti trattati

     (metodo ASTM D 1266-59 T);

     l) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

     m) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e a una temperatura superiore a 250 o C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'"hydrofinishing" o la decolorazione);

     n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno del 30 per cento a 300 o C, secondo il metodo ASTM D 86;

     o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza.

     7.3. Ai sensi delle voci ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

 

Appendice 2

     (Omissis)

 

Appendice 3

Formulario per i certificati di circolazione delle merci EUR.1

     1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è compilato sul formulario il cui modello figura nella presente appendice. Detto formulario è stampato in una o più lingue nelle quali è redatta la presente decisione. Il certificato è compilato in una di queste lingue in conformità del diritto interno dello Stato esportatore. Se compilato a mano, è scritto con inchiostro e a stampatello.

     2. Il certificato ha un formulario di 210 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 8 mm in più e di 5 mm in meno nel senso della lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 2,5 g/m2. Il certificato è stampato con un fondo arabescato di colore verde, in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

     3. Gli Stati esportatori possono riservarsi la stampa dei certificati o affidare il compito a tipografie autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione. Su ogni certificato deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato reca inoltre un numero di serie, stampato a mano, destinato a contraddistinguerlo.

     Certificato di circolazione delle merci

     (omissis)

 

Appendice 4

Dichiarazione su fattura

     La dichiarazione su fattura, il cui testo è riportato di seguito, deve essere compilata in base alle indicazioni contenute nelle note; le note, tuttavia, non dovranno comparire.

     (Omissis).

 

Appendice 5 A

Dichiarazione del fornitore per i prodotti che hanno carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale

     (Omissis).

 

Appendice 5 B

     Dichiarazione del fornitore per i prodotti che non hanno carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale

     (Omissis).

 

Appendice 6

     Scheda d'informazione

     1. Occorre utilizzare il formulario di scheda d'informazione il cui modello figura nella presente appendice. Detto formulario è stampato in una o più lingue nelle quali è redatta la presente decisione in conformità del diritto interno dello Stato esportatore. Le schede d'informazione sono compilate in una di tali lingue; se compilate a mano, sono scritte con inchiostro e a stampatello. Le schede recano un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerle.

     2. La scheda d'informazione ha il formato A4 (210 297 mm), con una tolleranza massima di 8 mm in più e di 5 mm in meno nel senso della lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 2,5 g/m2.

     3. Le amministrazioni nazionali possono riservarsi la stampa dei formulari o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun formulario devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione. I formulari recano il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione.

     (Omissis).

 

Appendice 7

Formulario per le richieste di deroga

     (Omissis).

 

 

Allegato IV

Condizioni di ammissione nella Comunità dei prodotti non originari dei PTOM immessi in libera pratica nei PTOM e ai metodi di cooperazione amministrativa

 

     Articolo 1. Trasporto diretto.

     1. Il regime preferenziale previsto dalle disposizioni dell'articolo 36 della presente decisione si applica soltanto ai prodotti, rispondenti ai requisiti del presente allegato, che sono trasportati direttamente tra il territorio dei PTOM e la Comunità senza attraversare altri territori. Tuttavia, il trasporto dei prodotti che costituiscono una sola spedizione non frazionata può effettuarsi attraverso territori diversi da quelli dei PTOM, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in questi territori, a condizione che detti prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi subiscano operazioni diverse da quelle di scarico, ricarico o da qualsiasi altra operazione diretta a conservarli in buono stato.

     2. La prova che sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1 è fornita con la presentazione alle competenti autorità doganali di:

     a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese o territorio esportatore fino all'uscita dal paese di transito; oppure

     b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito:

     i) che fornisca un'esatta descrizione dei prodotti;

     ii) che indichi le date dello scarico e del ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati; e

     iii) che certifichi le condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; oppure

     c) in mancanza dei documenti di cui sopra, qualsiasi documento probatorio.

 

     Articolo 2. Certificato d'esportazione EXP.

     1. La prova dell'osservanza delle disposizioni dell'articolo 36 della presente decisione è fornita da un certificato d'esportazione EXP, il cui modello si trova nell'appendice.

     2. Il certificato d'esportazione EXP è rilasciato dalle autorità doganali del PTOM esportatore su domanda scritta dell'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

     3. A tal fine l'esportatore, o il suo rappresentante autorizzato, compila il certificato d'esportazione EXP, il cui modello è riportato nell'appendice. I formulari sono compilati conformemente alle disposizioni del presente allegato. Se sono compilati a mano, sono scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti figura nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.

     Le domande di certificati d'esportazione EXP sono conservate per almeno tre anni dalle autorità doganali del paese o territorio di esportazione.

     4. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato d'esportazione EXP deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del PTOM esportatore in cui il certificato d'esportazione EXP viene rilasciato, tutti i documenti atti a comprovare che i prodotti da esportare rispondono ai requisiti richiesti per l'emissione di un certificato d'esportazione EXP.

     Gli esportatori sono tenuti a conservare i documenti giustificativi di cui al presente paragrafo per almeno tre anni.

     5. Le autorità doganali del PTOM esportatore rilasciano il certificato d'esportazione EXP a condizione che si possa ritenere che i prodotti interessati siano stati immessi in libera pratica e soddisfino le altre condizioni dell'articolo 36 della presente decisione.

     6. Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare l'esattezza della domanda. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che il formulario di cui al paragrafo 3 sia debitamente compilato. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

     7. La data di rilascio del certificato d'esportazione EXP è indicata nella casella 11 del certificato.

     8. Il certificato d'esportazione EXP è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

 

     Articolo 3. Rilascio di un duplicato del certificato d'esportazione EXP.

     1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato d'esportazione EXP, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, redatto in base ai documenti d'esportazione in loro possesso.

     2. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture:

     "DUPLICATO".

     3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella 7, "Osservazioni", del certificato d'esportazione EXP duplicato.

     4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato d'esportazione EXP originale, è valido a decorrere da tale data.

 

     Articolo 4. Validità dei certificati d'esportazione EXP.

     1. Il certificato d'esportazione EXP ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel PTOM di esportazione e deve essere presentato entro detto termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

     2. I certificati d'esportazione EXP presentati alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del regime, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

     3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare i certificati d'esportazione EXP se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

 

     Articolo 5. Presentazione dei certificati d'esportazione EXP.

     I certificati d'esportazione EXP sono presentati alle autorità doganali del paese d'importazione secondo le procedure vigenti in tale paese. Dette autorità possono richiedere che i certificati d'origine EXP siano tradotti e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore certificante che i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione della decisione.

 

Misure di cooperazione amministrativa

 

     Articolo 6. Assistenza reciproca.

     1. Il PTOM invia alla Commissione le impronte dei timbri usati e gli indirizzi delle autorità doganali competenti per il rilascio dei certificati d'esportazione EXP, se questi sono diversi da quelli di cui all'articolo 31 dell'allegato III. Il PTOM effettua il controllo a posteriori dei certificati d'esportazione EXP.

     A decorrere dalla data in cui le informazioni pervengono alla Commissione i certificati d'esportazione EXP sono accettati ai fini dell'applicazione del regime previsto.

     La Commissione trasmette queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri.

     2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente allegato, i PTOM e la Comunità si prestano reciproca assistenza, tramite le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati d'esportazione EXP nonché dell'esattezza delle informazioni riportate in tali documenti.

 

     Articolo 7. Controllo dei certificati d'esportazione EXP.

     1. I controlli a posteriori del certificato d'esportazione EXP sono effettuati per sondaggio e ad ogniqualvolta le autorità doganali del paese importatore nutrano fondati dubbi sull'autenticità dei documenti o sulla loro conformità alle disposizioni dell'articolo 36 della presente decisione.

     2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del PTOM esportatore il certificato d'esportazione EXP e tutti i pertinenti documenti commerciali, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A sostegno della richiesta di controllo, sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenuti che facciano sospettare che le informazioni fornite nel certificato d'esportazione EXP siano inesatte.

     3. Il controllo è effettuato dalle autorità doganali del PTOM esportatore. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

     4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere l'applicazione del regime ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

     5. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Tali risultati devono indicare chiaramente se i documenti sono autentici e se si possa ritenere che i prodotti in questione soddisfino le disposizioni dell'articolo 36 della presente decisione.

     6. Se nei casi di ragionevole dubbio non è pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o se la risposta non contiene informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o il fatto che i prodotti da esportare rispondono ai requisiti richiesti per il rilascio di un certificato d'esportazione EXP, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo negano l'applicazione del regime, salvo circostanze eccezionali.

     7. Qualora dalla procedura di controllo o a qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni delle disposizioni del presente allegato, il PTOM effettua, di propria iniziativa o su richiesta della Comunità, le inchieste necessarie o dispone affinché tali inchieste siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. La Commissione può partecipare a dette inchieste.

     8. Le controversie relative alle procedure di controllo che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo, o che creino un problema di interpretazione del presente allegato, sono sottoposte al comitato del codice doganale, istituito dal regolamento (CEE) n. 2454/93 del Consiglio.

     9. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione di tale paese.

 

     Articolo 8. Sanzioni.

     Sono applicate sanzioni nei confronti di coloro che, per fare ammettere determinati prodotti al beneficio del regime previsto, redigano o facciano redigere un documento contenente informazioni inesatte.

 

     Articolo 9. Zone franche.

     I PTOM e gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti oggetto di una transazione in base ad un certificato d'esportazione EXP che, durante il trasporto, sostino in una zona franca situata nel loro territorio siano sostituiti con altre merci o vengano sottoposti a manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

 

     Articolo 10. Allegati.

     L'appendice del presente allegato costituisce parte integrante dello stesso.

 

Appendice

Formulario per i certificati di trasbordo EXP.1

     1. Il certificato di trasbordo EXP.1 è compilato sul formulario il cui modello figura nella presente appendice. Detto formulario è stampato in una o più lingue nelle quali è redatta la presente decisione. Il certificato è compilato in una di queste lingue in conformità del diritto interno dello Stato esportatore. Se compilato a mano, è scritto con inchiostro e a stampatello.

     2. Il certificato ha un formulario di 210 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 8 mm in più e di 5 mm in meno nel senso della lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 60 g/m2. Il certificato è stampato con un fondo arabescato di colore verde, in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

     3. Le autorità competenti del PTOM esportatore possono riservarsi la stampa dei certificati o affidare il compito a tipografie autorizzate. In quest'ultimo caso, sul certificato devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione. Su ogni certificato deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato reca inoltre un numero di serie, stampato a mano, destinato a contraddistinguerlo.

     (Omissis).

 

 

Allegato V

I centri EURO-INFO di corrispondenza (CEIC)

     Missioni dei CEIC

     I centri Euro-info di corrispondenza (CEIC) espletano le mansioni seguenti nei confronti dei PTOM:

     - divulgare l'informazione comunitaria alle imprese dei PTOM,

     - raccogliere e distribuire alla rete dei Centri Euro-info (CEI) le informazioni dei PTOM che possono essere utili alle piccole e medie imprese europee,

     - rispondere alle domande di ordine generale, giuridico, amministrativo e statistico, rivolte dalle imprese dei PTOM in merito all'Unione europea,

     - rispondere alle domande di ordine generale, giuridico, amministrativo e statistico, rivolte dalle imprese della Comunità europea in merito ai PTOM.

     Per realizzare la massima reciprocità nello scambio di informazioni, la Commissione garantisce che le imprese comunitarie possano accedere a informazioni e servizi di assistenza e consulenza riguardanti i PTOM dello stesso tipo di quelli offerti dalla Comunità alle imprese dei PTOM.

     Strumenti e servizi

     Affinché i Centri di corrispondenza possano svolgere adeguatamente le loro mansioni, sono messi a loro disposizione o sono da essi acquisiti gli strumenti ed i servizi seguenti:

     a) documentazione: elenco dei documenti selezionati per una biblioteca di base (da acquisire); modalità e costi dell'acquisto;

     b) un particolare software (da acquisire) che consenta di avviare e gestire singoli fascicoli per ciascuna questione e condurre ricerche utili su fascicoli precedenti, sulla documentazione esistente e sulle banche dati;

     c) banche dati: elenco delle banche dati accessibili (a pagamento); modalità e costi di allacciamento alla rete;

     d) formazione: corsi "autoformazione" (da acquisire); calendario delle sessioni di formazione (materie comunitarie specifiche, funzionamento dei CEI); sessioni di formazione a pagamento sull'impiego delle banche dati; conferenza annuale che riunisca tutti i CEI e i CEIC (per tutte queste attività, le spese di viaggio e soggiorno sono a carico del CEIC);

     e) accesso ai funzionari dell'amministrazione centrale competenti per rispondere alle richieste di informazioni su questioni comunitarie;

     f) accesso alla banca dati "capitalizzazione" tramite VANS: tale banca dati, alimentata dalla rete CEI, contiene domande e risposte relative a questioni essenzialmente comunitarie;

     g) posta elettronica: il CEIC ha accesso al sistema di posta elettronica e soprattutto a quella della rete CEI.

     Modalità di istituzione

     1. La richiesta di creazione di un centro di corrispondenza, nonché la scelta della struttura che accoglierà il CEIC è rivolta alla Commissione dalle autorità competenti del PTOM, attraverso i canali di cui all'articolo 59 della presente decisione.

     2. E’ stabilita una convenzione tra il CEIC e la Commissione, che prevede fra l'altro che il centro di corrispondenza sia dotato di risorse umane, materiali e finanziarie sufficienti.

     Criteri di selezione della struttura di accoglienza

     Per selezionare le strutture che si candidano per accogliere i centri di corrispondenza, si seguono i criteri seguenti:

     - l'esperienza della struttura candidata in materia di assistenza e consulenza alle imprese, e un'impostazione orientata alle imprese nei confronti delle PMI,

     - la rappresentatività rispetto al settore imprenditoriale del PTOM che chiede l'istituzione di un CEIC,

     - la conoscenza delle questioni europee,

     - la volontà e la capacità di garantire la reciprocità dei servizi forniti alle imprese dei PTOM e alle imprese comunitarie,

     - il potenziale di autonomia finanziaria,

     - la volontà di integrare nell'organico del centro di corrispondenza persone con una buona padronanza dell'inglese o del francese e con esperienza nel campo dell'informatica,

     - la fornitura di strumenti informatici e di comunicazione conformi alle specifiche fornite,

     - l'impegno a servire tutte le piccole e medie imprese, senza operare discriminazioni riguardo a status o settore, eventualmente in collaborazione con gli altri CEI o CEIC della rete.


[1] Termine così rettificato con rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 7 marzo 2002, n. L 64.

[2] Trattino inserito dall'art. 1 della Decisione n. 528/2012/UE.

[3] Per una deroga al presente allegato vedi l'art. 1 della decisione n. 2002/644/CE