§ 6.3.69 – Regolamento 12 luglio 1999, n. 1547.
Regolamento (CE) n. 1547/99 della Commissione che stabilisce la procedura di controllo prevista dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.3 territorio, ambiente e risorse naturali
Data:12/07/1999
Numero:1547


Sommario
Art. 1.      1. La procedura di controllo relativa ai rifiuti di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 259/93 si applica alle esportazioni verso i paesi di cui all'allegato A del presente [...]
Art. 2.      Fatto salvo il disposto dell'articolo 1, le spedizioni verso Stati ACP sono vietate in conformità alle disposizioni della quarta Convenzione ACP-CE.
Art. 3.      La decisione 94/575/CE è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 4.      Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 6.3.69 – Regolamento 12 luglio 1999, n. 1547.

Regolamento (CE) n. 1547/99 della Commissione che stabilisce la procedura di controllo prevista dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio in relazione alle spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE n. C(92) 39/def. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 17 luglio 1999, n. L 185).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2408/98 della Commissione, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, avendo consultato i paesi di destinazione interessati,

     (1) considerando che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 259/93, sono escluse dal campo di applicazione di detto regolamento le spedizioni di rifiuti destinati unicamente al recupero e contemplati dall'allegato II, come modificato dalla decisione 98/368/CE della Commissione, fatto salvo quanto disposto, tra l'altro, dall'articolo 17, paragrafi 1, 2, e 3;

     (2) considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, la Commissione ha notificato la lista dei rifiuti che figura nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 259/93 a tutti i paesi ai quali non si applica la decisione del Consiglio dell'OCSE n. C(92) 39/def., del 30 marzo 1992, sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero; che la Commissione ha chiesto conferma che tali rifiuti non sono soggetti a controlli nel paese di destinazione o che i paesi in oggetto precisino se tali rifiuti debbano essere oggetto delle procedure di controllo che si applicano ai rifiuti di cui agli allegati III o IV del regolamento oppure della procedura stabilita dall'articolo 15 di detto regolamento;

     (3) considerando che alcuni paesi hanno fatto presente che i rifiuti in oggetto dovrebbero essere sottoposti a una di tali procedure di controllo; che la Commissione, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 259/93, ha adottato la decisione 94/575/CE, del 20 luglio 1994, che definisce le procedure di controllo ai sensi del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio per quanto riguarda talune spedizioni di rifiuti destinate a determinati paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE;

     (4) considerando che taluni paesi OCSE non applicano ancora la decisione OCSE n. C(92) 39/def., ma potrebbero farlo in futuro;

     (5) considerando che alcuni altri paesi terzi hanno espresso il desiderio che sia applicata una delle procedure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 259/93;

     (6) considerando che la Commissione ha notificato le richieste di tali paesi terzi al comitato istituito a norma dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE della Commissione;

     (7) considerando che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 259/93, quando i rifiuti in questione sono soggetti a controllo nel paese di destinazione o su richiesta di tale paese, le esportazioni dei rifiuti in questione in detto paese sono soggette a controllo;

     (8) considerando che è opportuno aggiornare e raggruppare in un testo unico tutte le disposizioni in materia di esportazioni verso i paesi di cui sopra; che, a fini di chiarezza e certezza giuridica, è opportuno elencare le categorie di rifiuti non soggetti a procedure di controllo; che la decisone 94/575/CE deve pertanto essere abrogata;

     (9) considerando che, per quanto concerne le spedizioni verso gli Stati ACP, l'articolo 39 della quarta Convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989, vieta l'esportazione verso tali Stati dei rifiuti pericolosi di cui agli allegati I e II della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di scorie tossiche e della loro eliminazione, concluso a nome della Comunità con decisione 93/98/CEE del Consiglio; che alcuni dei rifiuti inclusi in tali liste sono ripresi dall'allegato II del regolamento (CEE) n. 259/93;

     (10) considerando che, pertanto, al fine di rispettare gli impegni internazionali assunti dalla Comunità, occorre precisare che le spedizioni di tali rifiuti verso Stati ACP sono proibite,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     1. La procedura di controllo relativa ai rifiuti di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 259/93 si applica alle esportazioni verso i paesi di cui all'allegato A del presente regolamento, limitatamente alle categorie di rifiuti di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 259/93 riprodotte nell'allegato A.

     2. La procedura di controllo relativa ai rifiuti di cui all'allegato IV del regolamento (CEE) n. 259/93 si applica alle esportazioni verso i paesi di cui all'allegato B del presente regolamento, limitatamente alle categorie di rifiuti di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 259/93 riprodotte nell'allegato B.

     3. La procedura di controllo di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 259/93 si applica alle esportazioni verso i paesi di cui all'allegato C del presente regolamento, limitatamente alle categorie di rifiuti di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 259/93 riprodotte nell'allegato C.

     4. Fatto salvo il disposto dell'articolo 1, paragrafo 3, lettere da b) ad e), e dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 259/93, non si applicano procedure di controllo alle esportazioni verso i paesi di cui all'allegato D del presente regolamento per quanto riguarda le categorie di rifiuti di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 259/93, riprodotte nell'allegato D.

     5. Il presente regolamento cessa di applicarsi ai paesi OCSE di cui agli allegati A, B e C, che danno applicazione alla decisione OCSE n. C(92) 39/def.

 

     Art. 2.

     Fatto salvo il disposto dell'articolo 1, le spedizioni verso Stati ACP sono vietate in conformità alle disposizioni della quarta Convenzione ACP-CE.

 

     Art. 3.

     La decisione 94/575/CE è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

     Art. 4.

     Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

ALLEGATO A [1]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO B [2]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO C [3]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO D [4]

     (Omissis)


[1] Allegato da ultimo modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[2] Allegato da ultimo dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[3] Allegato da ultimo dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[4] Allegato da ultimo modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 105/2005.