§ 1.1.52 - Regolamento 6 dicembre 1993, n. 3448.
Regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:06/12/1993
Numero:3448


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. Se non altrimenti disposto dal presente regolamento, alle merci di cui all'allegato B si applicano i tassi di dazi previsti dalla tariffa doganale comune.
Art. 3.      (Soppresso)
Art. 4.      1. Quando la tariffa doganale comune prevede la riscossione di un importo massimo, l'imposta di cui all'articolo 2 non può eccedere tale importo.
Art. 5.      (soppresso)
Art. 6.      1. L'elemento agricolo applicabile nel contesto di scambi preferenziali è l'importo specifico stabilito dalla tariffa doganale comune.
Art. 7.      1. Se un accordo preferenziale prevede la riduzione o la soppressione graduale dell'elemento non agricolo dell'imposta, questo è costituito dall'elemento fisso per quanto riguarda le merci di [...]
Art. 8.      1. All'atto dell'esportazione di merci, i prodotti agricoli utilizzati, conformi ai requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del trattato, possono beneficiare di restituzioni determinate [...]
Art. 9.      Se in forza di un regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati in un determinato settore sono decisi prelievi, tasse o altre misure da applicare all'atto dell'esportazione di un [...]
Art. 10.      Se una riduzione dell'elemento agricolo applicabile all'importazione di merci nell'ambito di un accordo preferenziale rischia di turbare i mercati agricoli o i mercati delle merci interessate, [...]
Art. 10 bis. 
Art. 11.      La quantità di prodotti agricoli contemplati da regolamenti sull'organizzazione comune dei mercati, non soggetta a prelievi o tasse d'effetto equivalente a dazi doganali ai fini o in conseguenza [...]
Art. 12.      1.
Art. 13. 
Art. 14.      1. Secondo la procedura di cui all'articolo 16, possono essere stabilite la soglia o le soglie al di sotto delle quali gli elementi agricoli determinati conformemente agli articoli 6 o 7 sono [...]
Art. 15.      La Commissione è assistita da un comitato di gestione dei "problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato II", denominato "il comitato", [...]
Art. 16.      Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, si applicano le norme che seguono. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle [...]
Art. 17.      Il comitato può esaminare qualsiasi questione sollevata dal presidente ad iniziativa del medesimo o su richiesta di uno Stato membro.
Art. 18. 
Art. 19.      I metodi di analisi qualitativa e quantitativa delle merci e le altre disposizioni tecniche necessarie alla loro individuazione o alla determinazione della loro composizione, sono decisi secondo [...]
Art. 20.      Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati necessari all'applicazione del presente regolamento e concernenti, da un lato, l'importazione, l'esportazione, addirittura se del caso la [...]
Art. 21.      Il regolamento (CEE) n. 3033/80 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 1994. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Art. 22.      1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.1.52 - Regolamento 6 dicembre 1993, n. 3448.

Regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli.

(G.U.C.E. 20 dicembre 1993, n. L 318).

 

Art. 1. [1]

     1. Il presente regolamento determina il regime di scambi applicabile a talune merci di cui all'allegato B.

     2. Ai sensi del presente regolamento, s'intendono per:

     - "prodotti agricoli": i prodotti compresi nell'allegato II del trattato,

     - "merci": i prodotti non compresi nell'allegato II del trattato, elencati nell'allegato B.

     2 bis. Ai fini dell'applicazione di taluni accordi preferenziali, si intendono per:

     - "elemento agricolo": la parte dell'imposta corrispondente ai dazi previsti dalla tariffa doganale della Comunità applicabili ai prodotti agricoli di cui all'allegato A o, se del caso, ai dazi applicabili ai prodotti agricoli originari del paese interessato, per i quantitativi di tali prodotti che si ritiene vengano utilizzati e di cui all'articolo 13,

     - "elemento non agricolo": la parte dell'imposta corrispondente al dazio della tariffa doganale comune, meno l'elemento agricolo definito al primo trattino,

     - "prodotto di base": taluni prodotti agricoli compresi nell'allegato A o assimilati a tali prodotti, oppure derivati dalla loro trasformazione, i cui dazi pubblicati nella tariffa doganale comune servono a determinare l'elemento agricolo dell'imposta delle merci.

     3. Il presente regolamento può anche applicarsi, per quanto riguarda gli scambi preferenziali, a taluni prodotti agricoli.

L'elenco di tali prodotti agricoli sottoposti alle norme che disciplinano gli scambi di merci è in questo caso stabilito dall'accordo in questione.

TITOLO I

REGIME DI SCAMBI

CAPITOLO 1 [2]

Importazione

 

     Art. 2.

     1. Se non altrimenti disposto dal presente regolamento, alle merci di cui all'allegato B si applicano i tassi di dazi previsti dalla tariffa doganale comune.

     Per quanto riguarda le merci di cui alla tabella 1 dell'allegato B, l'imposta è costituita da un dazio ad valorem, denominato "elemento fisso", e da un importo specifico fissato in ecu, denominato "elemento agricolo".

     Per quanto riguarda le merci di cui alla tabella 2 dell'allegato B, l'elemento agricolo dell'imposta corrisponde a una parte dell'imposta applicabile all'importazione di dette merci.

     2. Salvo il disposto dell'articolo 10 e dell'articolo 10 bis, è vietata la riscossione di dazi doganali o tasse di effetto equivalente oltre al tributo di cui al paragrafo 1.

     3. Le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata e le regole particolari che ne disciplinano l'applicazione sono valide ai fini della classificazione dei prodotti oggetto del presente regolamento. La nomenclatura tariffaria conseguente all'applicazione del presente regolamento figura nella tariffa doganale comune.

     4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 16.

 

     Art. 3.

     (Soppresso)

 

     Art. 4.

     1. Quando la tariffa doganale comune prevede la riscossione di un importo massimo, l'imposta di cui all'articolo 2 non può eccedere tale importo.

     Se la riscossione dell'importo massimo di cui al primo comma è subordinata all'osservanza di condizioni particolari, queste sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune.

     2. Se l'importo massimo è costituito da un dazio ad valorem maggiorato da un dazio addizionale sugli zuccheri vari calcolati in saccarosio (AD S/Z) o sulla farina (AD F/M), tale dazio è quello della tariffa doganale comune.

 

     Art. 5.

     (soppresso)

Sezione II

Scambi preferenziali

 

     Art. 6.

     1. L'elemento agricolo applicabile nel contesto di scambi preferenziali è l'importo specifico stabilito dalla tariffa doganale comune.

     Tuttavia, qualora il o i paesi in questione rispettino la legislazione comunitaria dei prodotti agricoli trasformati e adottino gli stessi prodotti di base, trattino le stesse merci e utilizzino gli stessi coefficienti della Comunità:

     a) l'elemento agricolo può essere determinato in funzione dei quantitativi fissati dei prodotti di base effettivamente utilizzati, ove la Comunità abbia concluso un accordo di cooperazione doganale per l'accertamento di detti quantitativi;

     b) il dazio applicabile all'importazione di un prodotto di base può essere sostituito da un importo stabilito in funzione dello scarto tra prezzi agricoli praticati nella Comunità e i prezzi agricoli praticati nel paese o nella zona interessata, oppure da una compensazione nei confronti di un prezzo stabilito in comune per la zona interessata;

     c) qualora l'applicazione della lettera b) determini importi irrilevanti per le merci ad essa soggette, tale sistema può essere anche sostituito da un sistema di importi o di tassi forfettari.

     2. Gli elementi agricoli, eventualmente ridotti, applicabili alle importazioni effettuate nel quadro di un accordo preferenziale, sono convertiti in moneta nazionale sulla base del tasso di cambio utilizzato per gli scambi non preferenziali.

     3. I dazi ad valorem corrispondenti all'elemento agricolo dell'imposta sulle merci di cui alla tabella 2 dell'allegato B possono essere sostituiti da un altro elemento agricolo nell'ambito di un accordo preferenziale.

     4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 16.

Esse comprendono in particolare, ove necessario:

     - l'elaborazione e la circolazione dei documenti necessari alla concessione di tali regimi,

     - le misure necessarie a evitare deviazioni di traffico,

     - l'elenco dei prodotti di base.

     5. Nel caso in cui siano necessari metodi di analisi dei prodotti agricoli interessati, devono essere utilizzati i metodi prescritti in materia di restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi per gli stessi prodotti agricoli.

     6. La Commissione pubblica le imposte risultanti dall'applicazione degli accordi preferenziali di cui ai paragrafi 2 e 3.

 

     Art. 7.

     1. Se un accordo preferenziale prevede la riduzione o la soppressione graduale dell'elemento non agricolo dell'imposta, questo è costituito dall'elemento fisso per quanto riguarda le merci di cui alla tabella 1 dell'allegato B.

     2. Se un accordo preferenziale prevede l'applicazione di un elemento agricolo ridotto, compreso o meno nei limiti di un contingente tariffario, sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 16 le modalità di applicazione per la determinazione e la gestione degli elementi agricoli ridotti, sempreché l'accordo determini:

     - i prodotti che beneficiano di tali riduzioni,

     - i quantitativi di merci o il valore dei contingenti cui si applicano le riduzioni, o il modo di determinazione di tali quantitativi o valori,

     - gli elementi che determinano la riduzione dell'elemento agricolo.

     3. Le modalità di applicazione necessarie all'apertura e alla gestione di riduzioni degli elementi non agricoli dell'imposta sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 16.

     4. La Commissione pubblica le imposte risultanti dall'applicazione degli accordi preferenziali di cui ai paragrafi 1 e 2.

CAPITOLO 2

Esportazione

 

     Art. 8.

     1. All'atto dell'esportazione di merci, i prodotti agricoli utilizzati, conformi ai requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del trattato, possono beneficiare di restituzioni determinate secondo i regolamenti relativi all'organizzazione comune del mercato nei settori interessati.

     Non possono essere concesse restituzioni all'esportazione di prodotti agricoli, incorporati nelle merci, non soggetti ad un'organizzazione comune del mercato che prevede la concessione di restituzioni in caso di esportazione sotto forma di tali merci.

     2. L'elenco delle merci che beneficiano di restituzioni è compilato tenendo conto:

     - dell'incidenza dello scarto tra i prezzi dei prodotti agricoli utilizzati rispettivamente sul mercato della Comunità e sul mercato mondiale;

     - della necessità di compensare tale differenza, in tutto o in parte, per consentire l'esportazione dei prodotti agricoli utilizzati nelle merci interessate.

     L'elenco è adottato conformemente ai regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore agricolo.

     3. Le modalità comuni di applicazione del regime di restituzioni di cui al presente articolo sono decise secondo la procedura prevista all'articolo 16.

     Gli importi delle restituzioni sono fissati secondo la medesima procedura usata per la concessione delle restituzioni relative ai prodotti agricoli interessati quando sono esportati allo stato originario.

     4. Se nell'ambito di un accordo preferenziale è istituito il regime di compensazione diretta di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), gli importi applicabili alle esportazioni destinate al/ai paese/i interessato/i dall'accordo sono determinati, in conformità dell'accordo, congiuntamente e sulla stessa base dell'elemento agricolo dell'imposta.

     Questi importi sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 16. Le necessarie modalità d'applicazione del presente paragrafo, e segnatamente le misure che garantiscono che le merci dichiarate all'esportazione con un regime preferenziale non siano realmente esportate sotto un regime non preferenziale o viceversa, sono adottate secondo la stessa procedura.

     Nel caso in cui siano necessari metodi di analisi dei prodotti agricoli interessati, devono essere utilizzati i metodi prescritti in materia di restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi per gli stessi prodotti agricoli.

 

     Art. 9.

     Se in forza di un regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati in un determinato settore sono decisi prelievi, tasse o altre misure da applicare all'atto dell'esportazione di un prodotto agricolo di cui all'allegato A, secondo la procedura prevista dall'articolo 16 possono essere prese misure appropriate per talune merci la cui esportazione, a causa dell'elevato tenore presente in tale prodotto agricolo e degli eventuali usi, può compromettere il raggiungimento degli obiettivi perseguiti nel settore agricolo considerato tenendo debitamente conto dell'interesse specifico dell'industria di trasformazione.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 10.

     Se una riduzione dell'elemento agricolo applicabile all'importazione di merci nell'ambito di un accordo preferenziale rischia di turbare i mercati agricoli o i mercati delle merci interessate, le clausole di salvaguardia applicabili all'importazione dei prodotti agricoli interessati si applicano anche alle merci di cui all'allegato B.

     Ai fini della valutazione di tali turbative, saranno prese in considerazione le caratteristiche delle merci effettivamente importate sotto il regime preferenziale, raffrontate alle caratteristiche delle merci tradizionalmente importate prima dell'istituzione del suddetto regime.

 

     Art. 10 bis. [3]

     1. Per evitare o eliminare gli effetti pregiudizievoli sul mercato comunitario dell'importazione di talune merci ottenute dalla trasformazione dei prodotti agricoli elencati nell'allegato C, l'importazione al tasso di dazio previsto dalla tariffa doganale comune di una o diverse di queste merci è soggetta al pagamento di un dazio addizionale all'importazione, se sussistono le condizioni di cui all'articolo 5 dell'accordo a condizione che le importazioni non rischino di perturbare il mercato comunitario o l'effetto prodotto sia sproporzionato rispetto all'effetto voluto.

     2. I prezzi soglia al di sotto dei quali può essere imposto un dazio addizionale all'importazione, sono quelli trasmessi dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio.

     I volumi di soglia che devono essere superati per imporre un dazio addizionale all'importazione sono determinati, in particolare, in base alle importazioni della Comunità nei tre anni precedenti l'anno in cui gli effetti pregiudizievoli di cui al paragrafo 1 si presentano o possono presentarsi.

     3. I prezzi all'importazione da considerare ai fini dell'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati in base ai prezzi all'importazione cif della partita considerata.

     4. Le modalità di applicazione sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 16.

Queste modalità riguardano segnatamente:

     a) le merci alle quali i dazi addizionali all'importazione sono applicati ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo,

     b) gli altri criteri necessari di soglia richiesti per garantire l'applicazione del paragrafo 1 conformemente all'articolo 5 dell'accordo.

 

     Art. 11.

     La quantità di prodotti agricoli contemplati da regolamenti sull'organizzazione comune dei mercati, non soggetta a prelievi o tasse d'effetto equivalente a dazi doganali ai fini o in conseguenza dell'esportazione di merci, è determinata secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92.

     La quantità di merci ammesse al regime di perfezionamento attivo, e quindi non assoggettate all'imposta di cui all'articolo 2 ai fini o in conseguenza dell'esportazione di altre merci, è quella effettivamente utilizzata per la fabbricazione di queste ultime.

 

     Art. 12.

     1.[4]

     2. La tabella 2 dell'allegato B può essere modificata secondo la procedura di cui all'articolo 16 al fine di adeguarla agli accordi conclusi dalla Comunità.

     3. La Commissione apporta al presente regolamento o ai regolamenti adottati in applicazione dello stesso, le modifiche derivanti dalle modifiche apportate alla nomenclatura combinata [5].

 

     Art. 13. [6]

     1. Il presente articolo è applicabile a tutti gli scambi preferenziali per i quali la determinazione dell'elemento agricolo dell'imposta, eventualmente ridotto alle condizioni dell'articolo 7, non è fondata sul contenuto reale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e/o per i quali gli importi di base non sono fondati sulle differenze di prezzo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).

     2. Le caratteristiche dei prodotti di base e le quantità dei prodotti di base da considerare sono quelle fissate dal regolamento (CEE) n. 1460/96 della Commissione.

Le eventuali modifiche da apportare al presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 16.

 

     Art. 14.

     1. Secondo la procedura di cui all'articolo 16, possono essere stabilite la soglia o le soglie al di sotto delle quali gli elementi agricoli determinati conformemente agli articoli 6 o 7 sono fissati a zero. La non applicazione di questi elementi agricoli può essere sottoposta, secondo la stessa procedura, a condizioni particolari intese a evitare correnti artificiali di scambi [7].

     2. Può essere stabilita secondo la procedura di cui all'articolo 16 una soglia al di sotto della quale gli Stati membri possono astenersi dal concedere o riscuotere importi risultanti dall'applicazione del presente regolamento, legati a una stessa operazine economica.

 

     Art. 15.

     La Commissione è assistita da un comitato di gestione dei "problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato II", denominato "il comitato", composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

 

     Art. 16.

     Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, si applicano le norme che seguono. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere su tali misure entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

     La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

     Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di un mese.

 

     Art. 17.

     Il comitato può esaminare qualsiasi questione sollevata dal presidente ad iniziativa del medesimo o su richiesta di uno Stato membro.

 

     Art. 18. [8]

     Le misure necessarie per adeguare il presente regolamento alle modifiche apportate ai regolamenti relativi all'organizzazione comune del mercato nel settore agricolo, allo scopo di mantenere il presente regime, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 16.

 

     Art. 19.

     I metodi di analisi qualitativa e quantitativa delle merci e le altre disposizioni tecniche necessarie alla loro individuazione o alla determinazione della loro composizione, sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2658/87.

 

     Art. 20.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati necessari all'applicazione del presente regolamento e concernenti, da un lato, l'importazione, l'esportazione, addirittura se del caso la produzione di merci e, dall'altro, le misure amministrative d'esecuzione. Le modalità di tale comunicazione sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 16.

 

     Art. 21.

     Il regolamento (CEE) n. 3033/80 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 1994. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Il regolamento (CEE) n. 3034/80 è abrogato alla data di entrata in vigore del regolamento emanato in conformità dell'articolo 13.

 

     Art. 22.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica dal 1° gennaio 1994.

     2. L'applicazione del presente regolamento alle caseine del codice NC 3501 10 nonché ai caseinati e ad altri derivati delle caseine del codice NC 3501 90 90 è rinviata ad un'ulteriore decisione del Consiglio.

     Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO A

(omissis)

ALLEGATO B [9]

(omissis)

ALLEGATO C [10]

(omissis)


[1] Articolo così modificato dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1097/98.

[2] Capitolo così modificato dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1097/98.

[3] Articolo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1097/98.

[4] Paragrafo soppresso dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1097/98.

[5] Paragrafo così modificato dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1097/98.

[6] Articolo così modificato dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1097/98.

[7] Paragrafo così modificato dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1097/98.

[8] Articolo così modificato dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1097/98.

[9] Allegato così modificato dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2491/98, già modificato d dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1097/98.

[10] Allegato aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1097/98.