§ 6.5.71 - Regolamento 13 ottobre 1997, n. 2046.
Regolamento (CE) n. 2046/97 del Consiglio relativo alla cooperazione nord- sud nel campo della lotta contro la droga e la tossicomania.


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.5 tutela della salute
Data:13/10/1997
Numero:2046


Sommario
Art. 1.      Nell'ambito della sua politica di cooperazione allo sviluppo e tenuto conto degli effetti deleteri della produzione, del commercio e del consumo di stupefacenti sugli sforzi a favore dello [...]
Art. 2.      L'assistenza fornita ai sensi del presente regolamento integra e rafforza quella prevista da altri strumenti di cooperazione allo sviluppo
Art. 3.      La Comunità concede in priorità il proprio sostegno, su richiesta di un paese partner, alla preparazione di un «National Drug Control Master Plan» (in appresso, per brevità, «Piano»), in stretta [...]
Art. 4.      La Comunità sostiene altresì azioni specifiche, preferibilmente nel quadro strategico fissato dai piani nazionali, atte ad incidere effettivamente (in modo efficace e concreto entro termini [...]
Art. 5. 
Art. 6.      1. I mezzi da impiegare nell'ambito delle azioni di cui agli articoli 3 e 4 comprendono studi, assistenza tecnica, formazione o altri servizi, forniture e lavori, revisioni contabili e missioni [...]
Art. 7.      Il sostegno finanziario di cui al presente regolamento è costituito da aiuti non rimborsabili
Art. 8.      L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del presente programma per il periodo 1998-2000 è pari a 30 milioni di ecu. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di [...]
Art. 9.      1. La Commissione ha il compito di istruire, decidere e gestire le azioni di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure in vigore, in particolare quelle [...]
Art. 10. 
Art. 11.      1. Alla fine di ogni esercizio finanziario la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione comprendente la sintesi delle azioni finanziate nel corso dell'esercizio e [...]
Art. 12.      1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 6.5.71 - Regolamento 13 ottobre 1997, n. 2046. [1]

Regolamento (CE) n. 2046/97 del Consiglio relativo alla cooperazione nord- sud nel campo della lotta contro la droga e la tossicomania.

(G.U.C.E. 21 ottobre 1997, n. L 287).

 

Art. 1.

     Nell'ambito della sua politica di cooperazione allo sviluppo e tenuto conto degli effetti deleteri della produzione, del commercio e del consumo di stupefacenti sugli sforzi a favore dello sviluppo, la Comunità svolge azioni di cooperazione nel campo della lotta contro la droga e la tossicomania nei paesi in via di sviluppo, dando la priorità a quei paesi nei quali la volontà politica di risolvere il proprio problema droga è espressa univocamente ai massimi livelli. Una dimostrazione di tale volontà consiste, ad esempio, nella ratifica della convenzione unica del 1961, del protocollo che la modifica del 1972, della convenzione del 1971 e della convenzione del 1988. L'impegno dei paesi in via di sviluppo deve concretarsi, tra l'altro, nell'applicazione della normativa nazionale contro il riciclaggio del denaro ottenuto con droghe illecite.

 

     Art. 2.

     L'assistenza fornita ai sensi del presente regolamento integra e rafforza quella prevista da altri strumenti di cooperazione allo sviluppo.

 

     Art. 3.

     La Comunità concede in priorità il proprio sostegno, su richiesta di un paese partner, alla preparazione di un «National Drug Control Master Plan» (in appresso, per brevità, «Piano»), in stretta consultazione con il Programma delle Nazioni Unite per il controllo internazionale delle droghe (in appresso, per brevità, «UNDCP»). Questi piani individueranno gli obiettivi, le strategie e le priorità della lotta contro gli stupefacenti e le esigenze di risorse connesse (comprese quelle finanziarie), fornendo un approccio integrato, multidisciplinare e multisettoriale volto a massimizzare l'efficacia dei programmi per il controllo nazionale delle droghe e dell'assistenza internazionale.

La prevenzione della tossicomania e la riduzione della domanda di droghe costituiscono oggetto di una politica coerente, rivolta ai giovani, che comprenda l'istruzione e un'informazione obiettiva sulle conseguenze della tossicodipendenza.

La cooperazione comunitaria si instaura in un clima di dialogo, tenendo conto delle differenze culturali reali che influenzano la percezione dei problemi legati alla droga. Un dialogo di questo tipo è essenziale per garantire la fattibilità, a livello sociale e politico, delle strategie di controllo degli stupefacenti.

 

     Art. 4.

     La Comunità sostiene altresì azioni specifiche, preferibilmente nel quadro strategico fissato dai piani nazionali, atte ad incidere effettivamente (in modo efficace e concreto entro termini precedentemente fissati) sui settori seguenti:

     - sviluppo delle capacità istituzionali, segnatamente per l'attuazione:

     - del piano da parte dei paesi in via di sviluppo,

     - di accordi tra le Comunità e taluni paesi in via di sviluppo in particolare nel campo della lotta contro il dirottamento dei precursori chimici e il riciclaggio di denaro sporco;

     - riduzione della domanda, in particolare attraverso l'analisi del fenomeno locale, l'introduzione di meccanismi di controllo del commercio e del consumo di stupefacenti e sostanze psicotrope, la cura e il reinserimento dei tossicodipendenti e la riduzione dei rischi. Tali azioni devono essere integrate nelle politiche attuate in materia di sanità, istruzione, sviluppo, lotta contro la povertà ed emarginazione economica e sociale,

     - promozione di progetti pilota di sviluppo alternativo, intesi come il processo mediante il quale la produzione di droghe illecite è combattuta ed eliminata definitivamente attraverso misure adeguate di sviluppo rurale nell'ambito di una crescita economica nazionale sostenuta. Tali progetti comprendono misure economiche e sociali che tengono conto dei fattori che contribuiscono alla produzione illecita, nonché misure suscettibili di consentire un uso migliore delle preferenze commerciali. In tale contesto si esaminerà sistematicamente la possibilità di ricorrere maggiormente ad altri strumenti finanziari della Comunità (ad esempio ALA) e al Fondo europeo di sviluppo per progetti di sviluppo alternativo;

     - finanziamento di studi, seminari, forum per lo scambio di esperienze nei settori di cui sopra.

Particolare attenzione è rivolta alla partecipazione delle popolazioni locali o dei «gruppi bersaglio» nell'individuazione, programmazione e svolgimento delle azioni.

La Comunità sostiene unicamente progetti nel cui contesto sia garantito il rispetto dei diritti dell'uomo.

 

     Art. 5. [2]

     I partner della cooperazione ammessi a beneficiare del sostegno finanziario nell’ambito del presente regolamento sono: le organizzazioni regionali ed internazionali, in particolare l’UNDCP, le organizzazioni non governative, le amministrazioni e le agenzie pubbliche nazionali, provinciali e locali, le organizzazioni delle comunità locali, gli istituti e gli operatori pubblici o privati. L’ammissibilità a partecipare ai contratti relativi agli aiuti non rimborsabili viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, sull’accesso all’assistenza esterna della Comunità.

 

     Art. 6.

     1. I mezzi da impiegare nell'ambito delle azioni di cui agli articoli 3 e 4 comprendono studi, assistenza tecnica, formazione o altri servizi, forniture e lavori, revisioni contabili e missioni di valutazione e di controllo.

     2. A seconda delle necessità delle azioni, il finanziamento comunitario può coprire spese tanto di investimento, ad esclusione dell'acquisto di beni immobili, quanto di funzionamento, in valuta o in moneta locale. Tuttavia, ad eccezione dei programmi di formazione, le spese di funzionamento possono in generale essere prese in carico unicamente per la fase di avvio e in modo decrescente.

     3. Per ciascuna azione di cooperazione è richiesto un contributo dei partner di cui all'articolo 5. Tale contributo sarà richiesto entro i limiti delle possibilità dei partner interessati ed in funzione delle caratteristiche di ciascuna azione.

     4. Per assicurare la vitalità dei progetti una volta terminato il finanziamento della Comunità, dev'essere ricercato in via prioritaria il contributo finanziario dei partner locali, segnatamente per le spese di funzionamento, nel caso di progetti che prevedono lo svolgimento di azioni a lungo termine.

     5. Possono essere ricercate possibilità di cofinanziamento con altri finanziatori, in particolare con gli Stati membri. La partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un’organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è definita dal regolamento (CE) n. 2110/2005. [3]

     6. La Commissione farà in modo che sia posto in evidenza il carattere comunitario degli aiuti forniti nell'ambito del presente regolamento.

     7. Per conseguire gli obiettivi di coerenza e complementarità previsti dal trattato e allo scopo di garantire la massima efficacia di queste azioni nel loro insieme, la Commissione può prendere tutte le misure necessarie per il coordinamento, in particolare:

     a) un sistema per lo scambio e l'analisi sistematico di informazioni sulle azioni già finanziate e quelle che la Comunità e gli Stati membri propongono di finanziare;

     b) il coordinamento nel paese di attuazione delle azioni, attraverso incontri periodici e scambi d'informazioni tra i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri nel paese beneficiario.

     8. Per raggiungere il massimo impatto possibile a livello mondiale e nazionale, la Commissione prende, in consultazione con gli Stati membri, le iniziative necessarie per assicurare un buon coordinamento e una collaborazione stretta con i paesi beneficiari e con i finanziatori e gli altri organismi internazionali interessati, in particolare con quelli del sistema delle Nazioni Unite e, più specificatamente, l'UNDCP.

 

     Art. 7.

     Il sostegno finanziario di cui al presente regolamento è costituito da aiuti non rimborsabili.

 

     Art. 8.

     L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del presente programma per il periodo 1998-2000 è pari a 30 milioni di ecu. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

 

     Art. 9.

     1. La Commissione ha il compito di istruire, decidere e gestire le azioni di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure in vigore, in particolare quelle previste dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

     2. I progetti ed i programmi sono valutati tenuto conto dei seguenti fattori:

     - efficacia e vitalità degli operatori,

     - aspetti culturali, sociali, ambientali e connessi alla parità uomo- donna,

     - sviluppo istituzionale necessario per conseguire gli obiettivi del progetto,

     - esperienza acquisita in operazioni analoghe.

     3. Le decisioni riguardanti gli aiuti finanziati dal presente regolamento di importo superiore a 2 milioni di ecu per azione e qualsiasi modifica che comporti un aumento superiore al 20 % dell'importo inizialmente deciso per l'azione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 10.

La Commissione informa succintamente il comitato di cui all'articolo 10 sulle decisioni di finanziamento che intende prendere su progetti o programmi per un valore inferiore a 2 milioni di ecu. Tale informazione ha luogo almeno una settimana prima della decisione.

     4. La Commissione è autorizzata ad approvare, senza chiedere il parere del comitato di cui all'articolo 10, gli impegni supplementari necessari per coprire gli eventuali superamenti previsti o constatati a titolo delle azioni, purché il superamento o il fabbisogno supplementare sia inferiore o uguale al 20 % dell'impegno inizialmente fissato nella decisione di finanziamento.

     5. Qualsiasi convenzione o contratto di finanziamento concluso a titolo del presente regolamento prevede che la Commissione e la Corte di conti possano effettuare controlli in loco secondo le consuete modalità stabilite dalla Commissione nell'ambito delle disposizioni in vigore, in particolare quelle del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità.

     6. Quando le azioni comportano una convenzione di finanziamento tra la Comunità e il paese beneficiario, questa prevede che i pagamenti di tasse, dazi e altri oneri non siano a carico della Comunità.

     7. L’ammissibilità per la partecipazione alle procedure d’appalto nell’ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005. [4]

     8. L’origine delle forniture e dei materiali acquistati nell’ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005. [5]

     9. Particolare attenzione sarà data:

     - al perseguimento di un buon rapporto costo/efficacia e dell'impatto sostenibile nella concezione del progetto;

     - ad una chiara definizione e controllo degli obiettivi e degli indicatori di realizzazione di tutti i progetti.

 

     Art. 10. [6]

     1. La Commissione è assistita dal Comitato geograficamente competente per lo sviluppo.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

     4. Una volta l'anno si procede ad uno scambio di opinioni sulla base degli orientamenti generali per le azioni da attuare nel corso dell'anno seguente presentati dal rappresentante della Commissione nel quadro di una riunione congiunta dei comitati di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 11.

     1. Alla fine di ogni esercizio finanziario la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione comprendente la sintesi delle azioni finanziate nel corso dell'esercizio e una valutazione sull'esecuzione del presente regolamento durante lo stesso esercizio. La sintesi contiene in particolare informazioni riguardanti gli operatori con i quali sono stati conclusi i contratti d'appalto o di esecuzione d'opera.

     2. La Commissione effettua una valutazione periodica delle azioni finanziate dalla Comunità per stabilire se i loro obiettivi siano stati conseguiti e fornire linee direttrici per migliorare l'efficacia delle azioni future. La Commissione presenta una sintesi delle valutazioni effettuate al comitato di cui all'articolo 10, che può eventualmente esaminarle. Le relazioni di valutazione sono a disposizione degli Stati membri che ne fanno richiesta.

     3. La Commissione comunica agli Stati membri, entro e non oltre un mese dalla decisione, le azioni e i progetti approvati, indicandone l'importo, le caratteristiche, il paese beneficiario e i partner.

 

     Art. 12.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     2. Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione complessiva delle azioni finanziate dalla Comunità a titolo del presente regolamento, corredata di proposte per il futuro e, se necessario, di proposte di modifica o di abrogazione.

 


[1] Abrogato dall'art. 26 del regolamento (CE) n. 1717/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 11 del regolamento (CE) n. 2110/2005.

[3] Paragrafo così modificato dall'art. 11 del regolamento (CE) n. 2110/2005.

[4] Paragrafo così sostituito dall'art. 11 del regolamento (CE) n. 2110/2005.

[5] Paragrafo così sostituito dall'art. 11 del regolamento (CE) n. 2110/2005.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 1882/2003.