§ 20.7.8 - Regolamento 22 novembre 1996, n. 2258.
Regolamento (CE) n. 2258/96 del Consiglio relativo ad azioni di risanamento e di ricostruzione a favore dei paesi in via di sviluppo (PVS).


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.7 politica di sviluppo
Data:22/11/1996
Numero:2258


Sommario
Art. 1.      1. La Comunità attua azioni di risanamento e di ricostruzione a favore dei paesi in via di sviluppo di cui al paragrafo 2, in via prioritaria a favore di quelli meno sviluppati, che sono stati [...]
Art. 2.      1. Nel decidere le azioni si deve tener conto, per quanto possibile, dell'esistenza di un livello minimo di sicurezza e dell'effettivo impegno in un processo di transizione rispettoso dei valori [...]
Art. 3.      I partner della cooperazione ammessi al sostegno finanziario a titolo del presente regolamento sono: le organizzazioni regionali ed internazionali, le organizzazioni non governative, le [...]
Art. 4.      1. I mezzi che possono essere impiegati nell'ambito delle azioni di cui all'articolo 1 comprendono soprattutto studi, assistenza tecnica, formazione o altri servizi, forniture e lavori, audit e [...]
Art. 5.      Il sostegno finanziario a titolo del presente regolamento è dato sotto forma di aiuti non rimborsabili
Art. 6.      1. La Commissione ha il compito di istruire, decidere e gestire le azioni di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure in vigore, in particolare quelle [...]
Art. 7. 
Art. 8.      Una volta l'anno si procede ad uno scambio di opinioni sulla base degli orientamenti generali per le azioni da attuare nel corso dell'anno seguente presentati dal rappresentante della [...]
Art. 9.      Alla fine di ogni esercizio finanziario la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale comprendente la sintesi delle azioni finanziate nel corso [...]
Art. 10.      La Commissione effettua valutazioni periodiche delle azioni finanziate dalla Comunità per stabilire se i loro obiettivi siano stati conseguiti e al fine di fornire linee direttrici per [...]
Art. 11.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, [...]


§ 20.7.8 - Regolamento 22 novembre 1996, n. 2258. [1]

Regolamento (CE) n. 2258/96 del Consiglio relativo ad azioni di risanamento e di ricostruzione a favore dei paesi in via di sviluppo (PVS).

(G.U.C.E. 28 novembre 1996, n. L 306).

 

Art. 1.

     1. La Comunità attua azioni di risanamento e di ricostruzione a favore dei paesi in via di sviluppo di cui al paragrafo 2, in via prioritaria a favore di quelli meno sviluppati, che sono stati gravemente danneggiati a seguito di guerre, di disordini civili o di calamità naturali. Tali azioni, di durata limitata, da avviare il più rapidamente possibile, senza compromettere la qualità della valutazione, sono intese a contribuire a ristabilire il funzionamento dell'economia e delle capacità istituzionali necessarie per restaurare la stabilità sociale e politica di tali paesi e soddisfare le esigenze dell'insieme delle popolazioni colpite. Esse devono gradatamente sostituire l'aiuto umanitario e preparare la ripresa dell'aiuto allo sviluppo a medio e lungo termine. In particolare, esse devono permettere il rientro dei profughi, degli sfollati, dei militari smobilitati, nonché il reinserimento di tutta la popolazione nell'ambito della normale vita civile nei paesi e nelle regioni d'ordine.

     2. Beneficiano del presente regolamento i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, i paesi mediterranei, i paesi dell'America latina e dell'Asia nonché i paesi in via di sviluppo del Caucaso e dell'Asia centrale.

 

     Art. 2.

     1. Nel decidere le azioni si deve tener conto, per quanto possibile, dell'esistenza di un livello minimo di sicurezza e dell'effettivo impegno in un processo di transizione rispettoso dei valori democratici e delle libertà fondamentali.

     2. Le azioni da attuare a titolo del presente regolamento riguardano in via prioritaria i seguenti settori: ripresa duratura del sistema produttivo, riadattamento materiale e funzionale delle infrastrutture di base, ivi compreso lo sminamento, il reinserimento sociale, segnatamente a favore dei rifugiati, degli sfollati e dei militari smobilitati, e il ripristino delle capacità istituzionali necessarie alla fase di risanamento soprattutto a livello locale.

 

     Art. 3.

     I partner della cooperazione ammessi al sostegno finanziario a titolo del presente regolamento sono: le organizzazioni regionali ed internazionali, le organizzazioni non governative, le amministrazioni e gli enti pubblici nazionali, provinciali e locali e le organizzazioni a dimensione comunitaria, gli istituti e gli operatori pubblici o privati.

 

     Art. 4.

     1. I mezzi che possono essere impiegati nell'ambito delle azioni di cui all'articolo 1 comprendono soprattutto studi, assistenza tecnica, formazione o altri servizi, forniture e lavori, audit e missioni di valutazione e di controllo.

     2. Il finanziamento comunitario può coprire sia spese d'investimento, ad esclusione dell'acquisto di beni immobili, che spese correnti (ossia spese d'amministrazione, di manutenzione e di funzionamento), tenuto conto che il progetto deve essere inteso a che i beneficiari sostengano successivamente l'onere delle spese correnti.

     3. Per ciascuna azione di cooperazione è richiesto un contributo finanziario dei partner definiti all'articolo 3. Il contributo è richiesto entro i limiti delle possibilità dei partner interessati ed in funzione delle caratteristiche di ciascuna azione. In casi specifici e se il partner è un'ONG o un'organizzazione a dimensione comunitaria il contributo può essere in natura.

     4. Possono essere ricercate possibilità di cofinanziamento con altri finanziatori, in particolare con gli Stati membri. La partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un’organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è definita dal regolamento (CE) n. 2110/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, sull’accesso all’assistenza esterna della Comunità. [2]

     5. Sono prese le misure necessarie per contraddistinguere il carattere comunitario degli aiuti forniti nell'ambito del presente regolamento.

     6. Per conseguire gli obiettivi di coerenza e complementarità previsti dal trattato e allo scopo di garantire la massima efficacia di queste azioni nel loro insieme, la Commissione può prendere tutte le misure necessarie per il coordinamento, in particolare:

     a) la creazione di un sistema per lo scambio e l'analisi costante di informazioni sulle azioni già finanziate e quelle per cui è previsto il finanziamento da parte della Comunità e degli Stati membri;

     b) il coordinamento nel paese di attuazione delle azioni, mediante incontri periodici e scambi d'informazioni tra i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri nel paese beneficiario.

     7. La Commissione può prendere, in consultazione con gli Stati membri, le iniziative necessarie per assicurare un buon coordinamento con gli altri finanziatori interessati, in particolare con quelli del sistema delle Nazioni Unite.

 

     Art. 5.

     Il sostegno finanziario a titolo del presente regolamento è dato sotto forma di aiuti non rimborsabili.

 

     Art. 6.

     1. La Commissione ha il compito di istruire, decidere e gestire le azioni di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure in vigore, in particolare quelle previste dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità.

     2. I progetti ed i programmi sono valutati tenuto conto dei seguenti fattori:

     - efficacia e fattibilità delle operazioni,

     - aspetti culturali, sociali, ambientali e connessi alla parità uomo- donna,

     - sviluppo istituzionale necessario per conseguire gli obiettivi del progetto,

     - esperienza acquisita in operazioni analoghe.

     3. Le decisioni riguardanti le azioni il cui finanziamento ai sensi del presente regolamento supera il valore di 2 milioni di ecu per azione sono prese secondo la procedura di cui all'articolo 7.

La Commissione trasmette al comitato di cui all'articolo 7 informazioni sintetiche sulle decisioni di finanziamento che intende prendere su progetti o programmi per un valore inferiore a 2 milioni di ecu. Queste informazioni sono comunicate almeno una settimana prima della decisione.

     4. La Commissione è autorizzata ad approvare, senza chiedere il parere del comitato di cui all'articolo 7, gli impegni supplementari necessari per coprire gli eventuali superamenti previsti o constatati a titolo delle azioni, purché il superamento o il fabbisogno supplementare sia inferiore o uguale al 20 % dell'impegno inizialmente fissato nella decisione di finanziamento.

Quando l'impegno supplementare di cui al primo comma è inferiore a 4 milioni di ecu, il comitato di cui all'articolo 7 è informato della decisione presa dalla Commissione. Qualora tale impegno supplementare è superiore a 4 milioni di ecu ma inferiore al 20 % del finanziamento iniziale, è richiesto il parere del comitato.

     5. Qualsiasi convenzione o contratto di finanziamento concluso ai sensi del presente regolamento prevede in particolare che la Commissione e la Corte dei conti possono effettuare controlli in loco secondo le consuete modalità definite dalla Commissione nel quadro delle disposizioni in vigore, in particolare quelle del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

     6. Quando le azioni comportano convenzioni di finanziamento tra la Comunità e i paesi beneficiari, esse prevedono che i pagamenti di tasse, dazi e oneri non siano a carico della Comunità.

     7. L’ammissibilità per la partecipazione alle procedure d’appalto nell’ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005. [3]

     8. L’origine delle forniture e dei materiali acquistati nell’ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005. [4]

 

     Art. 7. [5]

     1. La Commissione è assistita dal Comitato geografico competente, in seguito denominato "il Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 8.

     Una volta l'anno si procede ad uno scambio di opinioni sulla base degli orientamenti generali per le azioni da attuare nel corso dell'anno seguente presentati dal rappresentante della Commissione nel quadro di una riunione congiunta dei comitati di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

 

     Art. 9.

     Alla fine di ogni esercizio finanziario la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale comprendente la sintesi delle azioni finanziate nel corso dell'esercizio e una valutazione sull'esecuzione del presente regolamento durante lo stesso esercizio. La sintesi contiene in particolare informazioni riguardanti gli operatori con i quali sono stati conclusi i contratti d'appalto o di esecuzione d'opera.

La relazione include altresì un riassunto delle eventuali valutazioni esterne effettuate su azioni specifiche.

La Commissione comunica agli Stati membri, entro e non oltre un mese dalla decisione, le azioni e i progetti approvati, indicandone importo, caratteristiche, paese beneficiario e partner.

 

     Art. 10.

     La Commissione effettua valutazioni periodiche delle azioni finanziate dalla Comunità per stabilire se i loro obiettivi siano stati conseguiti e al fine di fornire linee direttrici per migliorare le azioni future. La Commissione presenta una sintesi delle valutazioni effettuate al Comitato di cui all'articolo 7, che potrebbe eventualmente esaminarle. Le relazioni di valutazione sono a disposizione degli Stati membri che ne fanno richiesta.

 

     Art. 11.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione complessiva delle azioni finanziate dalla Comunità a titolo del presente regolamento, corredata di proposte per il futuro e, se necessario, le proposte di modifica da apportarvi.

 


[1] Abrogato dall'art. 26 del regolamento (CE) n. 1717/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

[2] Paragarfo così modificato dall'art. 11 del regolamento (CE) n. 2110/2005.

[3] Paragarfo così sostituito dall'art. 11 del regolamento (CE) n. 2110/2005.

[4] Paragarfo così sostituito dall'art. 11 del regolamento (CE) n. 2110/2005.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 1882/2003.