§ 5.3.64 - L.R. 11 dicembre 1956, n. 55.
Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio al 30 giugno 1957.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:11/12/1956
Numero:55


Sommario
Art. 1.      E' autorizzato l'accertamento e la riscossione secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle e che per il secondo comma dell'art. 36 dello Statuto della [...]
Art. 2.      Gli Assessori, ciascuno per i rami di amministrazione cui è preposto o designato, sono autorizzati al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Regione Siciliana per 1' almo [...]
Art. 3.      Agli effetti dell'art. 40 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle di cui ai [...]
Art. 4.      I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 41 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 sull'amministrazione del [...]
Art. 5.      L'Assessore per il bilancio è autorizzato a ripartire con propri decreti fra i capitoli dello stato di previsione della spesa, i fondi inscritti al capitolo n. 34 della rubrica "Bilancio".
Art. 6.      A decorrere dall'anno finanziario 1956-57 il fondo dell'ammontare dei diritti erariali sugli spettacoli pari al 3% di cui all'art. 9 della legge regionale 9 novembre 1955, n. 42, è elevato al 6%.
Art. 7.      a quota di cui alla lettera c) del provento derivante dalla legge regionale 26 gennaio 1953 n. 2, legge modificata dalla legge regionale 28 dicembre 1953, n. 73, e dall'art. 36 della legge [...]
Art. 8.      Per le finalità indicate nel capitolo n. 379 dello Stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1956-57 la spesa di L. 100.000.000 (rubrica [...]
Art. 9.      Per le finalità previste dalla legge regionale 19 febbraio 1955, n. 16, è autorizzata, per l'anno finanziario 1956-57 la spesa di L. 50.000.000 che si attribuiscono al capitolo n. 380 dello [...]
Art. 10.      Per le finalità previste dalla legge regionale 4 aprile 1956, n. 24, è autorizzata per l'anno finanziario 1956-57, la spesa di L. 50.000.000 che si attribuiscono al capitolo n. 382 bis dello [...]
Art. 11.      Per le finalità di cui ai capitoli nn. 404 e 405 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1956-57. la spesa di L. 150.000.000 [...]
Art. 12.      E' autorizzata la spesa di L. 15.250.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda Autonoma delle Terme di Sciacca per l'anno finanziario 1956-57, che si inscrive al capitolo n. 407 [...]
Art. 13.      E' autorizzata la spesa di L. 30.170.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda Autonoma delle Terme di Acireale per l'almo finanziario 1956-57, che si inscrive al capitolo n. 408 [...]
Art. 14.      E' autorizzata la spesa di L. 3.750.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda Speciale della Zona Industriale di Catania per l'anno finanziario 1956-57, che si inscrive al capitolo [...]
Art. 15.      Per le finalità di cui ai capitoli nn. 413, 414, e 415 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, è autorizzata per l'anno finanziario 1956-57, la spesa di L. 95.000.000 [...]
Art. 16.      Per le finalità di cui alla legge regionale 20 marzo 1950, n. 29. è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 250.000.000 che si assegnano al capitolo n. 418 dello stato di previsione della spesa [...]
Art. 17.      Per le finalità indicate nei capitoli nn. 428, 442 e 443 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1956-57. la spesa di L. [...]
Art. 18.      Per le finalità previste dall'art. 4, quarto comma, della legge regionale 25 giugno 1956 n. 37, è autorizzata. per l'anno finanziario 1956- 57, la spesa di L. 10.000.000 che si assegnano al cap. [...]
Art. 19.      Per le finalità previste dalla legge regionale 11 luglio 1952, n. 23, è autorizzata per l'anno finanziario 1956-57 - ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge medesima - la spesa di L. [...]
Art. 20.      Per le finalità previste dall'art. 12 della legge regionale 5 aprile 1954, n. 9, è autorizzata per l'anno finanziario 1956-57 - ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo medesimo - la spesa di L. [...]
Art. 21.      Per le finalità di cui al capitolo n. 434 bis dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1956-57, la spesa di L. 80.000.000 (rubrica [...]
Art. 22.      Per le finalità di cui al primo comma dell'art. 49 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, relativa alla Riforma Agraria in Sicilia, è autorizzata per l'anno finanziario 1956-57 la spesa [...]
Art. 23.      E' autorizzata la spesa di L. 525.000.000 per contributo straordinario a pareggio del bilancio della Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1956-57 che si [...]
Art. 24.      Per le finalità del decreto legislativo Presidenziale 15 novembre 1950, n. 10 è autorizzata, per l'anno finanziario 1956- 57, l'ulteriore spesa di lire 8.000.000 che si assegnano al capitolo n. [...]
Art. 25.      Per le finalità dei capitoli nn. 479, 482, 483, 485, 493, 500, 501 e 502 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1956-57, la [...]
Art. 26.      E' autorizzata, per l'anno 1956-57, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo Presidenziale 19 aprile 1951, n. 21, la spesa di L. 200.000.000 per la costruzione e l'arredamento di stazioni ad [...]
Art. 27.      Per le finalità della legge regionale 26 febbraio 1954, n. 2, è autorizzata, per l'anno finanziario 1956-57, la spesa di L. 50.000.000, che si iscrive al capitolo n. 489 dello stato di [...]
Art. 28.      Per le finalità della legge regionale 15 luglio 1950, n. 63, modificata con la legge regionale 14 luglio 1952, n. 30, relativa alla scuola professionale, è autorizzata, per l'anno finanziario [...]
Art. 29.      Per le finalità dei capitoli nn. 515 e 530 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1956-57, la spesa di L. 17.000.000 ( rubrica [...]
Art. 30.      Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 10 aprile 1951, n. 9, il contributo a carico della Regione per la scuola di perfezionamento di diritto regionale, è [...]
Art. 31.      E' autorizzata, per la refezione scolastica, la spesa di L. 320.000.000 che si iscrive al capitolo n. 527 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge ( rubrica "Pubblica [...]
Art. 32.      Per le finalità di cui al capitolo n. 527 bis dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge ( rubrica «Pubblica Istruzione) è autorizzata per l'anno finanziario 1956-57 la [...]
Art. 33.      Per la istituzione nell'anno finanziario 1956-57 di corsi di scuole popolari contro l'analfabetismo di cui al D.L.C.P.S. 17 dicembre 1947, n. 1599, è autorizzata la spesa di L. 120.000.000 (cap. [...]
Art. 34.      A decorrere dall'anno finanziario 1956-57, per le finalità previste dalla legge regionale 30 novembre 1953, n. 58, è autorizzata la spesa annua nella misura del contributo annuo dalla legge [...]
Art. 35.      Per le finalità di cui ai capitoli nn. 532, 533 533 bis, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 541 542 543, 546, 547, 547 bis, 548, 549, 550, 551 e 551 bis dello stato di previsione della spesa annesso [...]
Art. 36.      Ai sensi dell'art. 23 del D.L.P. 18 aprile 1951, n. 25 concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro per la massima occupazione in agricoltura e per l'assistenza ai lavoratori [...]
Art. 37.      Per finanziare l'acquisto di materiali occorrenti per la attuazione di cantieri di lavoro, il cui costo della mano d'opera è finanziato dallo Stato, è autorizzata la spesa di L. 200.000.000 che [...]
Art. 38.      Per le finalità di cui ai capitoli nn. 553, 554, 558, 560, 561, 562, 564, 565 e 567 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario [...]
Art. 39.      Per le finalità previste dal decreto legislativo Presidenziale 30 giugno 1950, n. 31, convertito alla legge regionale 14 dicembre 1950, n. 85, concernente la concessione di contributi [...]
Art. 40.      La quota delle spese autorizzata per l'anno finanziario 1956- 57 dalla legge regionale 27 marzo 1956, n. 19 è destinata quanto a L. 67.500.000 e quanto a L. 182.500.000, rispettivamente per le [...]
Art. 41.      Per le finalità di cui ai capitoli nn. 573, 574, 576, 577, 578, 579, 580 e 583 è autorizzata per l'anno finanziario 1956-57, la spesa di L. 415.500.000 ( rubrica "Igiene e Sanità" ) giusta la [...]
Art. 42.      Per le finalità della legge regionale 7 agosto 1953, n. 47, e autorizzata per l'anno finanziario 1956-57, sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge medesima la spesa di L. 300.000.000 che [...]
Art. 43.      per le finalità previste dalla legge regionale 12 febbraio 1955, n. 13, è autorizzata, ai sensi del primo comma dell'art- 5 della legge predetta, per l'anno finanziario 1956-57 la spesa di L. [...]
Art. 44.      La trattazione delle materie attinenti ai capitoli nn. 573 e 583 dello stato di previsione della spesa annessa alla presente legge, già avocata al Presidente della Regione con D. P. 29 luglio [...]
Art. 45.      Per le finalità previste dai capitoli nn. 589 e 590 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1956-57, la spesa di L. 10.000.000 [...]
Art. 46.      5.000.000.000.000 Per le finalità dei capitoli nn. 596, 597; 598. 599, bis, 601, 603, 604, 605, 606, 609. 610 e 612 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente se è autorizzata [...]
Art. 47.      Giunta Regionale determina la direttive di massima osservare in ordine alla ripartizione territoriale dei fondi stanziati nella parte straordinaria dello di previsione della spesa annesso alla [...]
Art. 48.      E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno, 1957 allegato al presente bilancio sotto l'appendice [...]
Art. 49.      E' approvato il bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 2.
Art. 50.      Per le finalità di cui ai capitoli nn. 12 e 18, art. 3. dello stato di previsione della spesa del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario 1956-57 è autorizzata, in [...]
Art. 51.      E' approvato il bilancio dell'Azienda Autonoma delle Terme di Sciacca per l'anno finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 3.
Art. 52.      E' approvato il bilancio dell'Azienda Autonoma delle Terme di Acireale per l'anno finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 4.
Art. 53.      L'Assessore per il Bilancio, è autorizzato, fino a quando non saranno emanate le norme regolamentari concernenti l'amministrazione della Azienda Autonoma delle Terme di Sciacca e di quella di [...]
Art. 54.      Alle maggiori spese previste dallo stato di previsione della spesa di cui all'art. 2 della presente legge nei confronti della previsione dell'entrata di cui al presente art. 1 si fa fronte con i [...]
Art. 55.      E' approvato il seguente riepilogo dal quale risulta il complesso delle entrate e delle spese previste per l'anno finanziario dal 1° luglio ]956 al 30 giugno 1957.
Art. 56.      Alla liquidazione delle spese iscritte nei capitoli nn. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 21 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, provvede l'Assessore per il Bilancio [...]
Art. 57.      E' autorizzato, in relazione alle norme in viga concernenti l'accantonamento dell'aliquota dell'1% sull'ammontare degli stanziamenti riguardanti lavori, per la programmazione, la gestione, la [...]
Art. 58.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed avrà effetto dal 1° luglio 1956.


§ 5.3.64 - L.R. 11 dicembre 1956, n. 55.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio al 30 giugno 1957.

(G.U.R. 12 dicembre 1956, n. 78).

 

Art. 1.

     E' autorizzato l'accertamento e la riscossione secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle e che per il secondo comma dell'art. 36 dello Statuto della Regione Siciliana sono riservate allo Stato, ed il versamento nella Cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957, giusta lo stato di previsione dell'entrata, annesso alla presente legge (tabella A). E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo

 

     Art. 2.

     Gli Assessori, ciascuno per i rami di amministrazione cui è preposto o designato, sono autorizzati al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Regione Siciliana per 1' almo finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

 

     Art. 3.

     Agli effetti dell'art. 40 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle di cui ai capitoli riportati nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

     L'inscrizione delle somme occorrenti, nei capitoli indicati nell'elenco di cui al precedente comma, è disposta con decreto dell'Assessore per il bilancio.

 

     Art. 4.

     I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 41 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono quelli riportati negli elenchi nn. 2 e 3, annessi alla presente legge.

     Per i capitoli compresi nell'elenco n. 2 il decreto con il quale si dispone l'inscrizione, è emanato dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per il bilancio, sentita la Giunta regionale.

     Per i capitoli compresi nell'elenco n. 3 il decreto con il quale si dispone l'inscrizione, è emanato dell'Assessore per il bilancio.

 

     Art. 5.

     L'Assessore per il bilancio è autorizzato a ripartire con propri decreti fra i capitoli dello stato di previsione della spesa, i fondi inscritti al capitolo n. 34 della rubrica "Bilancio".

     L'Assessore per il bilancio è autorizzato altresì ad istituire nuovi capitoli ed a ripartire anche fra questi i fondi inscritti .11 capitolo indicato nel comma precedente.

 

     Art. 6.

     A decorrere dall'anno finanziario 1956-57 il fondo dell'ammontare dei diritti erariali sugli spettacoli pari al 3% di cui all'art. 9 della legge regionale 9 novembre 1955, n. 42, è elevato al 6%.

     L'ulteriore 3% è destinato all'Ente musicale catanese per le stesse finalità di cui all'art. 9 della legge regionale 9 novembre 1955, n. 42.

 

     Art. 7.

     a quota di cui alla lettera c) del provento derivante dalla legge regionale 26 gennaio 1953 n. 2, legge modificata dalla legge regionale 28 dicembre 1953, n. 73, e dall'art. 36 della legge regionale 2 aprile 1955, n. 24, è attribuita per L. 45.000.000 per le finalità del capitolo n. 376 (rubrica "Presidenza della Regione" ) e per L. 90.000.000 per le finalità del capitolo n. 487 (rubrica " Lavori Pubblici ") . Nelle finalità dell'art. 36 della legge regionale 2 aprile 1955, n. 24, è compresa anche quella relativa a 11 'arredamento.

 

     Art. 8.

     Per le finalità indicate nel capitolo n. 379 dello Stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1956-57 la spesa di L. 100.000.000 (rubrica " Amministrazione Civile" ).

 

     Art. 9.

     Per le finalità previste dalla legge regionale 19 febbraio 1955, n. 16, è autorizzata, per l'anno finanziario 1956-57 la spesa di L. 50.000.000 che si attribuiscono al capitolo n. 380 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge ( rubrica " Amministrazione Civile" ).

 

     Art. 10.

     Per le finalità previste dalla legge regionale 4 aprile 1956, n. 24, è autorizzata per l'anno finanziario 1956-57, la spesa di L. 50.000.000 che si attribuiscono al capitolo n. 382 bis dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (rubrica "Finanze".

 

     Art. 11.

     Per le finalità di cui ai capitoli nn. 404 e 405 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1956-57. la spesa di L. 150.000.000 (rubrica "Demanio"), giusta la seguente ripartizione per capitoli:

     Cap. n. 404 L. 100.000.000

     Cap. n. 405 L. 50.000.000.

 

     Art. 12.

     E' autorizzata la spesa di L. 15.250.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda Autonoma delle Terme di Sciacca per l'anno finanziario 1956-57, che si inscrive al capitolo n. 407 (rubrica "Demanio").

 

     Art. 13.

     E' autorizzata la spesa di L. 30.170.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda Autonoma delle Terme di Acireale per l'almo finanziario 1956-57, che si inscrive al capitolo n. 408 (rubrica "Demanio").

 

     Art. 14.

     E' autorizzata la spesa di L. 3.750.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda Speciale della Zona Industriale di Catania per l'anno finanziario 1956-57, che si inscrive al capitolo n. 409 (rubrica "Demanio").

 

     Art. 15.

     Per le finalità di cui ai capitoli nn. 413, 414, e 415 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, è autorizzata per l'anno finanziario 1956-57, la spesa di L. 95.000.000 (rubrica "Affari Economici") giusta la seguente ripartizione per capitoli:

     Cap. n. 413 L. 30.000.000

     Cap. n. 414 L. 25.000.000

     Cap. n. 415 L. 40.000.000.

 

     Art. 16.

     Per le finalità di cui alla legge regionale 20 marzo 1950, n. 29. è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 250.000.000 che si assegnano al capitolo n. 418 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

 

     Art. 17.

     Per le finalità indicate nei capitoli nn. 428, 442 e 443 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1956-57. la spesa di L. 880.000.000 (rubrica "Agricoltura") giusta la seguente ripartizione per capitoli:

     Cap. n. 428 L. 200.000 000

     Cap. n. 442 L. 380.000.000

     Cap. n. 443 L. 300.000.000

 

     Art. 18.

     Per le finalità previste dall'art. 4, quarto comma, della legge regionale 25 giugno 1956 n. 37, è autorizzata. per l'anno finanziario 1956- 57, la spesa di L. 10.000.000 che si assegnano al cap. n. 429 ter (rubrica "Agricoltura").

 

     Art. 19.

     Per le finalità previste dalla legge regionale 11 luglio 1952, n. 23, è autorizzata per l'anno finanziario 1956-57 - ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge medesima - la spesa di L. 250.000.000 che si attribuiscono al capitolo n. 430 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge (rubrica "Agricoltura").

 

     Art. 20.

     Per le finalità previste dall'art. 12 della legge regionale 5 aprile 1954, n. 9, è autorizzata per l'anno finanziario 1956-57 - ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo medesimo - la spesa di L. 100.000.000 che si inscrivono al capitolo n. 431 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge (rubrica "Agricoltura").

 

     Art. 21.

     Per le finalità di cui al capitolo n. 434 bis dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1956-57, la spesa di L. 80.000.000 (rubrica "Agricoltura").

 

     Art. 22.

     Per le finalità di cui al primo comma dell'art. 49 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, relativa alla Riforma Agraria in Sicilia, è autorizzata per l'anno finanziario 1956-57 la spesa di L. 137 milioni che si iscrivono nei capitoli nn. 434 ter, 435, 436, 438, 440, 441, 441 bis, e 445 bis ( rubrica "Agricoltura" ) dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, giusta la seguente ripartizione per capitoli:

     Cap. n. 434 ter L. 4.000.000

     Cap. n. 435 L. 1.000.000

     Cap. n. 436 L. 20.000.000

     Cap. n. 438 L. 5.000.000

     Cap. n. 439 L. 6.000.000

     Cap. n. 440 L. 6.000.000

     Cap. n. 441 L. 20.000.000

     Cap. n. 441 bis L. 5.000.000

     Cap. n. 442 bis L. 10.000.000

     Cap. n. 443 bis L. 50.000.000

     Cap. n. 445 bis L. 10.000.000

 

     Art. 23.

     E' autorizzata la spesa di L. 525.000.000 per contributo straordinario a pareggio del bilancio della Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1956-57 che si iscrive al capitolo n. 457 ( rubrica "Foreste e Rimboschimenti" ).

 

     Art. 24.

     Per le finalità del decreto legislativo Presidenziale 15 novembre 1950, n. 10 è autorizzata, per l'anno finanziario 1956- 57, l'ulteriore spesa di lire 8.000.000 che si assegnano al capitolo n. 464 ( rubrica "Industria e Commercio" ).

 

     Art. 25.

     Per le finalità dei capitoli nn. 479, 482, 483, 485, 493, 500, 501 e 502 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1956-57, la spesa di L. 2.910.000.000 ( rubrica "Lavori Pubblici" ) giusta la seguente ripartizione per capitoli:

     Cap. n. 479 L. 10.000.000

     Cap. n. 482 L. 50.000.000

     Cap. n. 483 L. 150.000.000

     Cap. n. 485 L. 200.000.000

     Cap. n. 493 L. 1.050.000.000

     Cap. n. 500 L. 1.050.000.000

     Cap. n. 501 L. 100.000.000

     Cap. n. 502 L. 300.000.000

 

     Art. 26.

     E' autorizzata, per l'anno 1956-57, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo Presidenziale 19 aprile 1951, n. 21, la spesa di L. 200.000.000 per la costruzione e l'arredamento di stazioni ad uso di linee automobilistiche.

     A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 19 aprile 1951, n. 21, la spesa di L. 200.000.000 autorizzata con il primo comma del presente articolo, per L. 160 milioni è attribuita al capitolo numero 488 (rubrica "Lavori Pubblici") ed è destinata per la costruzione delle stazioni, e per L. 40.000.000 è attribuita al capitolo n. 485 (rubrica "Trasporti e Comunicazioni") ed è destinata per l'arredamento delle stazioni medesime.

 

     Art. 27.

     Per le finalità della legge regionale 26 febbraio 1954, n. 2, è autorizzata, per l'anno finanziario 1956-57, la spesa di L. 50.000.000, che si iscrive al capitolo n. 489 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (rubrica "Lavori Pubblici").

 

     Art. 28.

     Per le finalità della legge regionale 15 luglio 1950, n. 63, modificata con la legge regionale 14 luglio 1952, n. 30, relativa alla scuola professionale, è autorizzata, per l'anno finanziario 1956-57 ai sensi dell'art. 27 della predetta legge regionale n. 63, la spesa di L. 318.500.000 ( rubrica "Pubblica Istruzione" ) giusta la seguente ripartizione per capitoli:

     Cap. n. 275 L. 190.000.000

     Cap. n. 276 L. 7.500.000

     Cap. n. 278 L. 500.000

     Cap. n. 279 L. 3.000.000

     Cap. n. 280 L. 4.000.000

     Cap. n. 281 L. 500.000

     Cap. n. 282 L. 10.000.000

     Cap. n. 283 L. 20.000.000

     Cap. n. 284 L. 3.000.000

     Cap. n. 513 L. 10.000.000

     Cap. n. 514 L. 70.000.000

 

     Art. 29.

     Per le finalità dei capitoli nn. 515 e 530 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1956-57, la spesa di L. 17.000.000 ( rubrica "Pubblica Istruzione" ), giusta la seguente ripartizione per capitoli:

     Cap. n. 515 L. 5.000.000

     Cap. n. 530 L. 12.000.000.

 

     Art. 30.

     Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 10 aprile 1951, n. 9, il contributo a carico della Regione per la scuola di perfezionamento di diritto regionale, è fissato, per l'anno finanziario 1956-57, in L. 9.000.000, che si iscrivono al capitolo n. 518 (rubrica "Pubblica Istruzione").

 

     Art. 31.

     E' autorizzata, per la refezione scolastica, la spesa di L. 320.000.000 che si iscrive al capitolo n. 527 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge ( rubrica "Pubblica Istruzione" ).

     Per l'utilizzazione della somma autorizzata con il comma precedente, si applicano le norme di cui alla legge regionale 18 gennaio 1951, n. 7.

 

     Art. 32.

     Per le finalità di cui al capitolo n. 527 bis dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge ( rubrica «Pubblica Istruzione) è autorizzata per l'anno finanziario 1956-57 la spesa di L 170.000.000. Al predetto capitolo n. 527 bis sono attribuiti i residui accertati al 30 giugno 1956 sul capitolo numero 451 bis dell'anno finanziario 1955-56.

     Gli impegni assunti ed i pagamenti disposti sul conto dei residui del capitolo n. 566 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (rubrica «Solidarietà Sociale»), si intendono, rispettivamente, assunti e disposti sul conto dei residui del capitolo n. 527 bis dello stato di previsione della spesa medesima.

 

     Art. 33.

     Per la istituzione nell'anno finanziario 1956-57 di corsi di scuole popolari contro l'analfabetismo di cui al D.L.C.P.S. 17 dicembre 1947, n. 1599, è autorizzata la spesa di L. 120.000.000 (cap. n. 521).

     L'Assessore preposto alla Pubblica Istruzione nell'utilizzare la somma autorizzata con il comma precedente, tiene conto delle norme contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo Presidenziale 12 dicembre 1949, n. 33, convertito nella legge regionale 27 febbraio 1950, n. 16.

 

     Art. 34.

     A decorrere dall'anno finanziario 1956-57, per le finalità previste dalla legge regionale 30 novembre 1953, n. 58, è autorizzata la spesa annua nella misura del contributo annuo dalla legge medesima fissata.

 

     Art. 35.

     Per le finalità di cui ai capitoli nn. 532, 533 533 bis, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 541 542 543, 546, 547, 547 bis, 548, 549, 550, 551 e 551 bis dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, è autorizzata per l'anno finanziario 1956-57, la spesa di L. 339.000.000 (rubrica a Lavoro, Cooperazione e Previdenza Sociale») giusta la seguente ripartizione per capitoli:

     Cap. n. 532 L. 5.000.000

     Cap. n. 533 L. 20.000.000

     Cap. n. 533 bis L. 20.000.000

     Cap. n. 534 L. 12.000.000

     Cap. n. 535 L. 14.000.000

     Cap. n. 536 L. 5.000.000

     Cap. n. 537 L. 3.000.000

     Cap. n. 538 L. 3.000.000

     Cap. n. 539 L. 20.000.000

     Cap. n. 541 L. 10.000.000

     Cap. n. 542 L. 7.000.000

     Cap. n. 543 L. 10.000.000

     Cap. n. 546 L. 20.000.000

     Cap. n. 547 L. 5.000.000

     Cap. n. 547 bis L. 10.000.000

     Cap. n. 548 L. 10.000.000

     Cap. n. 549 L. 5.000.000

     Cap. n. 550 L. 20.000.000

     Cap. n. 551 L. 120.000.000

     Cap. n. 551 bis L. 20.000.000

     La trattazione delle materie attinenti ai capitoli 532, 533, 533 bis, 534, 535, 536 già avocata al Presidente della Regione col D. P. 29 luglio 1955 numero 265-A è restituita all'Assessore al Lavoro. Cooperazione e Previdenza Sociale .

     Gli impegni assunti ed i pagamenti disposti sia sul conto della competenza, sia sul conto dei residui del capitolo n. 568 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (rubrica "Solidarietà Sociale") s'intendono, rispettivamente assunti e disposti sul conto della competenza o sul conto dei residui del capitolo n. 533 bis dello stato di previsione della spesa medesimo (rubrica "Lavoro, Cooperazione e Previdenza Sociale").

     Al predetto capitolo n. 533 bis sono attribuiti i residui accertati al 30 giugno 1956 sul capitolo n. 610 dell'anno finanziario 1955-56.

     Gli impegni assunti ed i pagamenti disposti, sia sul conto della competenza, sia sul conto dei residui, a carico del capitolo n. 377 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (rubrica "Presidenza della Regione") si intendono rispettivamente assunti e disposti a carico del cap. n. 547 bis dello stato di previsione della spesa medesimo (rubrica "Lavoro, Cooperazione e Previdenza Sociale"), al quale sono attribuiti i residui accertati al 30 giugno 1956, sul cap. n. 626 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1955-56.

 

     Art. 36.

     Ai sensi dell'art. 23 del D.L.P. 18 aprile 1951, n. 25 concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro per la massima occupazione in agricoltura e per l'assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, il contributo della Regione Siciliana di cui all'art. 8 lettera a), del decreto legislativo medesimo è fissato, per l'anno finanziario 1956-57, in L. 500.000.000 che si attribuiscono al cap. n. 540 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge (rubrica « Lavoro, Cooperazione e Previdenza Sociale»), da destinare:

     a) quanto a L. 50.000.000 per le finalità del titolo II del decreto legislativo Presidenziale 18 aprile 1951, n. 25:

     b) quanto a L. 10.000.000 per cantieri scuola per la costruzione e la sistemazione di strade vicinali di interesse agricolo soggette ad uso pubblico nonché per le finalità del titolo III del decreto legislativo Presidenziale 18 aprile 1951, n. 25, per lavoratori disoccupati. I provvedimenti di approvazione dei cantieri scuola sono regolati dalle norme di cui agli artt. 17, 18, 19, 20 e 21 del decreto legislativo Presidenziale 18 aprile 1951, n. 25;

     c) quanto a L. 440.000.000 per gli altri cantieri scuola di lavoro, ai termini del decreto legislativo Presidenziale 31 ottobre 1951, n. 31. I provvedimenti di approvazione dei cantieri scuola sono adottati dall'Assessore per il Lavoro, la Cooperazione e la Previdenza Sociale, di concerto con quello dei Lavori Pubblici.

 

     Art. 37.

     Per finanziare l'acquisto di materiali occorrenti per la attuazione di cantieri di lavoro, il cui costo della mano d'opera è finanziato dallo Stato, è autorizzata la spesa di L. 200.000.000 che si iscrive al cap. n. 544 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (rubrica "Lavoro Cooperazione e Previdenza Sociale").

     Le somme iscritte nel capitolo predetto sono versate al Fondo Siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati e sono utilizzate con le modalità stabilite per l'amministrazione del Fondo stesso per le finalità indicate nel comma precedente.

 

     Art. 38.

     Per le finalità di cui ai capitoli nn. 553, 554, 558, 560, 561, 562, 564, 565 e 567 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1956-57 la spesa di L. 821.000.000 ( rubrica "Solidarietà Sociale" ) giusta la seguente ripartizione per capitoli:

     Cap. n. 553 L. 50.000.000

     Cap. n. 554 L. 90.000.000

     Cap. n. 558 L. 100.000.000

     Cap. n. 560 L. 30.000.000

     Cap. n. 561 L. 15.000.000

     Cap. n. 562 L. 30.000.000

     Cap. n. 564 L. 446.000.000

     Cap. n. 565 L. 30.000.000

     Cap. n. 567 L. 30.000.000

 

     Art. 39.

     Per le finalità previste dal decreto legislativo Presidenziale 30 giugno 1950, n. 31, convertito alla legge regionale 14 dicembre 1950, n. 85, concernente la concessione di contributi straordinari per l'attrezzatura, l'ampliamento, la manutenzione e la efficienza dei servizi ospedalieri e dei servizi sanitari in genere e per opere igieniche di carattere urgente, è autorizzata, per l'anno finanziario 1956-57, ai sensi del 1° comma dell'art. 5 del D.L. predetto la spesa di L. 380.000.000 destinata, quanto a L. 300 milioni, quanto a L. 25.000.000 e quanto a L. 55 milioni per gli scopi, rispettivamente, di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 1 del D.L. medesimo ( capp. nn. 570, 571 e 572 rispettivamente della rubrica "Igiene e Sanità" ).

 

     Art. 40.

     La quota delle spese autorizzata per l'anno finanziario 1956- 57 dalla legge regionale 27 marzo 1956, n. 19 è destinata quanto a L. 67.500.000 e quanto a L. 182.500.000, rispettivamente per le finalità di cui ai capitoli n. 493 bis ( rubrica "Lavori Pubblici" ) e n. 572 bis ( rubrica "Igiene e Sanità" ) dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

 

     Art. 41.

     Per le finalità di cui ai capitoli nn. 573, 574, 576, 577, 578, 579, 580 e 583 è autorizzata per l'anno finanziario 1956-57, la spesa di L. 415.500.000 ( rubrica "Igiene e Sanità" ) giusta la seguente ripartizione per capitoli:

     Cap. n. 573 L. 20.000.000

     Cap. n. 574 L. 10.000.000

     Cap. n. 576 L. 20.000.000

     Cap. n. 577 L. 5.000.000

     Cap. n. 578 L. 10.000.000

     Cap. n. 579 L. 20.000.000

     Cap. n. 580 L. 500.000

     Cap. n. 583 L. 330.000.000

 

     Art. 42.

     Per le finalità della legge regionale 7 agosto 1953, n. 47, e autorizzata per l'anno finanziario 1956-57, sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge medesima la spesa di L. 300.000.000 che si inscrive al capitolo n. 575 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (rubrica "Igiene e Sanità").

 

     Art. 43.

     per le finalità previste dalla legge regionale 12 febbraio 1955, n. 13, è autorizzata, ai sensi del primo comma dell'art- 5 della legge predetta, per l'anno finanziario 1956-57 la spesa di L. 130.000 000 che si attribuisce quanto a L. 30.000.000 e quanto a L. 100 milioni per gli scopi, rispettivamente, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 della legge medesima (capitoli nn. 581 e 582 rispettivamente, della rubrica "Igiene Sanità").

 

     Art. 44.

     La trattazione delle materie attinenti ai capitoli nn. 573 e 583 dello stato di previsione della spesa annessa alla presente legge, già avocata al Presidente della Regione con D. P. 29 luglio 1955. n. 265-A restituita all'Assessore all'Igiene ed alla Sanità.

 

     Art. 45.

     Per le finalità previste dai capitoli nn. 589 e 590 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1956-57, la spesa di L. 10.000.000 (rubrica «Pesca e Attività Marinare»), giusta la seguente ripartizione per capitoli:

     Cap. n. 589 L. 5.000.000

     Cap. n. 590 L. 5.000.000

 

     Art. 46.

     5.000.000.000.000 Per le finalità dei capitoli nn. 596, 597; 598. 599, bis, 601, 603, 604, 605, 606, 609. 610 e 612 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente se è autorizzata per l'anno finanziario 1956-57, la spesa di L. 421.000.000 (rubrica Turismo, Spettacolo e Sport), giusta la seguente ripartizione per capitoli:

     Cap. n. 596 L. 20.000.000

     Cap. n. 597 L. 15.000.000

     Cap. n. 598 L. 7.000.000

     Cap. n. 599 L. 45.000.000

     Cap. n. 599 bis L. 10.000.000

     Cap. n. 601 L. 12.000.000

     Cap. n. 603 L. 15.000.000

     Cap. n. 604 L. 100.000.000

     Cap. n. 605 L. 20.000.000

     Cap. n. 606 L. 45.000.000

     Cap. n. 609 L. 120.000.000

     Cap. n. 610 L. 10.000.000

     Cap. n. 612 L. 2.000.000

 

     Art. 47.

     Giunta Regionale determina la direttive di massima osservare in ordine alla ripartizione territoriale dei fondi stanziati nella parte straordinaria dello di previsione della spesa annesso alla presente legge, formulando i criteri di priorità degli interventi e delle singole opere o categorie di opere nell'ambito del medesimo capitolo di spesa, al fine di ottenere un organico coordinamento anche con i piani di competenza di altre Amministrazioni.

 

     Art. 48.

     E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno, 1957 allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 1.

 

     Art. 49.

     E' approvato il bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 2.

 

     Art. 50.

     Per le finalità di cui ai capitoli nn. 12 e 18, art. 3. dello stato di previsione della spesa del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario 1956-57 è autorizzata, in relazione all'art. 2 della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30, la spesa di L. 710 milioni che si inscrive per L. 702.900.000 al capitolo n. 12, per L. 7.100.000 al capitolo n. 18 articolo 3.

 

     Art. 51.

     E' approvato il bilancio dell'Azienda Autonoma delle Terme di Sciacca per l'anno finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 3.

 

     Art. 52.

     E' approvato il bilancio dell'Azienda Autonoma delle Terme di Acireale per l'anno finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 4.

 

     Art. 53.

     L'Assessore per il Bilancio, è autorizzato, fino a quando non saranno emanate le norme regolamentari concernenti l'amministrazione della Azienda Autonoma delle Terme di Sciacca e di quella di Acireale, ad apportare con propri decreti variazioni compensative agli stati di previsione delle Aziende medesime.

 

     Art. 54.

     Alle maggiori spese previste dallo stato di previsione della spesa di cui all'art. 2 della presente legge nei confronti della previsione dell'entrata di cui al presente art. 1 si fa fronte con i maggiori accertamenti di entrata verificatisi negli anni finanziari anteriori.

 

     Art. 55.

     E' approvato il seguente riepilogo dal quale risulta il complesso delle entrate e delle spese previste per l'anno finanziario dal 1° luglio ]956 al 30 giugno 1957.

 

 

             +--------------------------------------+

             |              RIEPILOGO               |

             |                                      |

             |      Entrate e spese effettive       |

             |--------------------------------------|

             |Entrata              L. 49.375.600.000|

             |Spesa                L. 55.223.912.191|

             |      Differenza     L.  5.848.312.191|

             |--------------------------------------|

             |        Movimento di capitali         |

             |--------------------------------------|

             |Entrata              L.     43.230.000|

             |Spesa                L.    918.230.000|

             |      Differenza     L.    875.000.000|

             |--------------------------------------|

             |           Partite di giro            |

             |--------------------------------------|

             |Entrata              L. 11.592.250.000|

             |Spesa                L. 11.592.250.000|

             |      Differenza     L.              0|

             |--------------------------------------|

             |          Riassunto generale          |

             |--------------------------------------|

             |Entrata              L. 61.011.080.000|

             |Spesa                L. 67.734.392.191|

             |      Differenza     L. -6.723.312.191|

             +--------------------------------------+

 

 

     Art. 56.

     Alla liquidazione delle spese iscritte nei capitoli nn. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 21 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, provvede l'Assessore per il Bilancio secondo le norme contenute nel decreto Assessoriale 11 luglio 1953, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione n. 50 del 3 ottobre 1953.

     Alla liquidazione delle spese di cui ai capitoli nn. 14 e 15 previa delibera della Giunta Regionale, adottata su richiesta dall'Assessore al quale è affidata la trattazione della materia cui la spesa si riferisce, provvede l'Assessore per il Bilancio secondo le norme indicate nel comma precedente.

     Per la spesa di cui al capitolo n. 15 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1956- 57, e per i corrispondenti degli esercizi successivi, si applicano le norme di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 [1].

     Alla liquidazione delle spese di cui ai capitoli nn. 413 e 414 previa delibera della Giunta Regionale, adottata su richiesta dell'Assessore al quale è affidata la trattazione della materia cui la Spesa si riferisce, provvede l'Assessore agli Affari Economici previo invio, ove occorra, da parte dei singoli Assessori delle relative autorizzazioni di spesa, le quali sono impegnate dall'Assessore per gli Affari Economici, con la formula indicata nell'art. 7 del decreto Assessoriale 11 luglio 1953.

     Alla liquidazione delle spese di cui ai capitoli nn. 369, 370 e 371 previa delibera della Giunta Regionale, adottata su richiesta dell'Assessore al qua; è affidata la trattazione della materia cui la spesa ai riferisce, provvede la Presidenza della Regione previo rinvio, ove occorra, da parte dei singoli Assessori delle relative autorizzazioni di spesa, le qua sono impegnate dal Presidente della Regione con formula indicata nell'art. 7 del decreto Assessoriale 11 luglio 1953.

     Per la liquidazione delle spese di cui ai capitoli nn. 8, 10 11, 12 e 21, entro i limiti delle somme 8 segnate ai singoli articoli, i competenti Assessori devono trasmettere all'Assessore al Bilancio le relative autorizzazioni di spesa, le quali sono impegna dall'Assessore per il Bilancio, sull'articolo del relativo capitolo con la formula indicata nell'art. 7 del decreto Assessoriale 11 luglio 1953.

 

     Art. 57.

     E' autorizzato, in relazione alle norme in viga concernenti l'accantonamento dell'aliquota dell'1% sull'ammontare degli stanziamenti riguardanti lavori, per la programmazione, la gestione, la vigilanza ed il collaudo, l'accentramento delle somme destinate allo scopo predetto ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, da istituire con decreto dell'Assessore per il Bilancio. Al capitolo stesso affluiranno i residui che per lo stesso scopo saranno accertati al 30 giugno 1956.

 

     Art. 58.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed avrà effetto dal 1° luglio 1956.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

     (Si omettono le tabelle)

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 24 della L.R. 28 giugno 1957, n. 39.