§ 5.3.55 - L.R. 9 novembre 1955, n. 42.
Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:09/11/1955
Numero:42


Sommario
Art. 1.      Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle che, per il secondo comma dell'art. 36 dello Statuto [...]
Art. 2.      Gli Assessori, ciascuno per il ramo di amministrazione cui è stato preposto o è stato destinato e delegato, sono autorizzati al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Regione [...]
Art. 3.      Agli effetti dell'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle di [...]
Art. 4.      I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del [...]
Art. 5.      L'Assessore per il bilancio, affari economici e credito è autorizzato a ripartire con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa, i fondi iscritti al capitolo n. 73 [...]
Art. 6.      Con decreto dell'Assessore per il bilancio, affari economici e credito possono essere iscritte le somme occorrenti per «saldi spese residue».
Art. 7.      E' autorizzata, per l'anno finanziario 1955-56, la spesa di L. 56.700.000 che si iscrive per le finalità dei capitoli numeri 413-bis, 413- ter e 414 dello stato di previsione della spesa [...]
Art. 8.      La quota di cui alla lettera c) del provento derivante dalla legge regionale 26 gennaio 1953, n. 2, modificata dalla legge regionale 28 dicembre 1953, n. 73, è attribuita per L. 35.000.000 per [...]
Art. 9.      A decorrere dall'anno finanziario 1955-56 è autorizzata la costituzione di un fondo pari al 3% dell'ammontare dei diritti erariali sugli spettacoli da versare alla sovrintendenza del Teatro [...]
Art. 10.      Ai sensi del primo comma dell'art. 4 della legge regionale 12 febbraio 1951, n. 18, e dell'art. 2 della legge regionale 4 aprile 1955, n. 34, per l'anno finanziario 1955-56 il fondo occorrente [...]
Art. 11.      Per le finalità di cui ai capitoli numeri 433 e 434 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1955-56, la spesa di lire [...]
Art. 12.      E' autorizzata la spesa di L. 15.000.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca per l'anno finanziario 1955-56, che si inscrive al capitolo n. 436 [...]
Art. 13.      E' autorizzata la spesa di L. 30.000.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma delle Terme di Acireale per l'anno finanziario 1955-56, che si inscrive al capitolo n. 437 [...]
Art. 14.      L'Assessore per il bilancio, affari economici e credito, in relazione alla convenzione da stipularsi con il Ministero dei trasporti in virtù della legge regionale 2 aprile 1955, n. 22, è [...]
Art. 15.      Per le finalità di cui ai capitoli numeri 443, 443-bis, 443-ter, 443- quater, 444 e 445 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario [...]
Art. 16.      Per le finalità di cui al capitolo n. 446 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1955-56, la spesa di L. 40.000.000 (rubrica [...]
Art. 17.      Per le finalità indicate nel capitolo n. 463 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1955-1956, la spesa di L. 200.000.000 [...]
Art. 18.      Per le finalità previste dalla legge regionale 11 luglio 1952, n. 23, è autorizzata per l'anno finanziario 1955-56 - ai sensi dell'ultimo comma dello art. 2 della legge medesima - la spesa di L. [...]
Art. 19.      Per le finalità previste dall'art. 12 della legge regionale 5 aprile 1954, n. 9, è autorizzata per l'anno finanziario 1955-56 - ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo medesimo - la spesa di L. [...]
Art. 20.      Per le finalità di cui al primo comma dell'art. 49 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, relativa alla riforma agraria in Sicilia, è autorizzata, per l'anno finanziario 1955-56, la [...]
Art. 21.      E' autorizzata la spesa di L. 400.000.000 per contributo straordinario a pareggio del bilancio della Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1955-56 che si [...]
Art. 22.      Per le finalità di cui ai capitoli numeri 490 e 491 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1955-56, la spesa di L. 420.000.000 [...]
Art. 23.      Per le finalità di cui ai capitoli numeri 499, 500, 501, 507, 509, 510, 511, 513 e 514 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario [...]
Art. 24.      Per le finalità previste dal decreto legislativo Presidenziale 30 giugno 1950, n. 31, convertito nella legge regionale 14 dicembre 1950, n. 85, concernente la concessione di contributi [...]
Art. 25.      Per le finalità di cui ai capitoli numeri 543, 545, 546, 547, 548, 549 e 552 è autorizzata, per l'anno finanziario 1955-56, la spesa di L. 298.500.000 (rubrica «Igiene e sanità»), giusta la [...]
Art. 26.      Per le finalità della legge regionale 7 agosto 1953, n. 47, è autorizzata per l'anno finanziario 1955-56 - ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge medesima - la spesa di lire [...]
Art. 27.      Per le finalità previste dalla legge regionale 12 febbraio 1955, n. 13, è autorizzata - ai sensi del primo comma dell'art. 5 della legge predetta - per l'anno finanziario 1955-56 la spesa di L. [...]
Art. 28.      L'Assessore preposto ai lavori pubblici è autorizzato ad utilizzare lo stanziamento di cui al capitolo n. 302 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, anche per i fini [...]
Art. 29.      I residui al 30 giugno 1955 accertati sul capitolo 585 dell'anno finanziario 1954- 55 sono attribuiti, nell'anno finanziario 1955-56, al conto dei residui del capitolo n. 581 (rubrica «Lavori [...]
Art. 30.      Per le finalità dei capitoli numeri 581, 582, 583, 594, 602 e 603 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1955-56, la spesa di [...]
Art. 31.      Ai sensi del primo comma dell'art. 6 della legge regionale 7 agosto 1953, n. 46, e per le finalità previste dall'art. 1 della legge 4 dicembre 1954, n. 44, è autorizzato un ulteriore limite [...]
Art. 32.      E' autorizzata, per l'anno finanziario 1955-56, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo Presidenziale 19 aprile 1951, n. 21, la spesa di L. 220.000.000 per la costruzione e l'arredamento di [...]
Art. 33.      Per le finalità di cui ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, è autorizzata per l'anno finanziario 1955-56, la spesa di L. 212.500.000 (rubrica [...]
Art. 34.      Ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo Presidenziale 18 aprile 1951, n. 25, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro per la massima occupazione in agricoltura e per [...]
Art. 35.      Per finanziare l'acquisto di materiali occorrenti per l'attuazione di cantieri di lavoro, il cui costo della mano d'opera è finanziato dallo Stato, è autorizzata la spesa di L. 150.000.000 che [...]
Art. 36.      Per le finalità previste dal capitolo n. 638 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1955-56, la spesa di L. 35.000.000 (rubrica [...]
Art. 37.      Per le finalità della legge regionale 15 luglio 1950, n. 63, modificata con la legge regionale 14 luglio 1952, n. 30, relativa alla scuola professionale, è autorizzata, per l'anno finanziario [...]
Art. 38.      Per le finalità dei capitoli numeri 643 e 660 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1955-56, la spesa di L. 18.000.000 [...]
Art. 39.      Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 10 aprile 1951, n. 9, il contributo a carico della Regione per la scuola di perfezionamento di diritto regionale, è [...]
Art. 40.      In deroga al disposto del secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 1° agosto 1953, n. 43, il concorso della Regione nelle spese di funzionamento della scuola professionale femminile e di [...]
Art. 41.      Per la istituzione nell'anno finanziario 1955-56 di corsi di scuole popolari contro l'analfabetismo di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599, è [...]
Art. 42.      E' autorizzata, per la refezione scolastica, anche durante il periodo delle colonie estive, la spesa di L. 320.000.000 che si inscrive al capitolo n. 657 (rubrica «Pubblica istruzione»).
Art. 43.      Per le finalità dei capitoli numeri 664, 665, 666, 667, 668, 670, 671, 673, 676, 678 e 680 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno [...]
Art. 44.      L'Assessore preposto al bilancio, affari economici e credito è autorizzato ad iscrivere, ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 2 aprile 1955, n. 24, con propri decreti gli importi delle [...]
Art. 45.      La Giunta regionale determina le direttive di massima da osservare in ordine alla ripartizione territoriale dei fondi stanziati nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa [...]
Art. 46.      E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956, allegato al presente bilancio sotto l'appendice [...]
Art. 47.      E' approvato il bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 2.
Art. 48.      Per le finalità di cui ai capitoli numeri 10, 13 e 14 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario 1955-56 è autorizzata, in [...]
Art. 49.      E' autorizzato, in relazione alle norme in vigore concernenti l'accantonamento dell'aliquota dell'1% sull'ammontare dei lavori, per la programmazione, la gestione, la vigilanza ed il collaudo, [...]
Art. 50.      E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca per l'anno finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 3.
Art. 51.      E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma delle Terme di Acireale per l'anno finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 4.
Art. 52.      L'Assessore per il bilancio, affari economici e credito è autorizzato, fino a quando non saranno emanate le norme regolamentari concernenti l'Amministrazione dell'Azienda autonoma delle Terme di [...]
Art. 53.      E' approvato il seguente riepilogo dal quale risulta il complesso delle entrate e delle spese previste per l'anno finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956.
Art. 54.      In relazione alle norme di cui alla legge regionale 2 aprile 1955, n. 24, l'Assessore per il bilancio, affari economici e credito, è autorizzato a modificare i piani di ammortamento dei mutui [...]
Art. 55.      Alla liquidazione delle spese inscritte nei capitoli numeri 5, 6, 7, 8, 9 e 13 dello stato di previsione della spesa annessa al presente bilancio provvede l'Amministrazione del bilancio, affari [...]
Art. 56.      Per la liquidazione delle spese di cui ai capitoli numeri 91, 92, 448 e 449 i singoli rami dell'Amministrazione devono trasmettere alla Presidenza della Regione le relative autorizzazioni di [...]
Art. 57.      In relazione alla ripartizione dell'Amministrazione della Regione nei vari rami quale risulta dall'unito bilancio, la competenza degli Assessori preposti ad uno o più rami dell'Amministrazione è [...]
Art. 58.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed avrà effetto dal 1 luglio 1955.


§ 5.3.55 - L.R. 9 novembre 1955, n. 42.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956.

(G.U.R. 12 novembre 1955, n. 63).

 

Art. 1.

     Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle che, per il secondo comma dell'art. 36 dello Statuto della Regione Siciliana, sono riservate allo Stato, ed il versamento nella Cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956, giusta lo stato di previsione dell'entrata, annesso alla presente legge (tabella A). E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.

 

     Art. 2.

     Gli Assessori, ciascuno per il ramo di amministrazione cui è stato preposto o è stato destinato e delegato, sono autorizzati al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956, in conformità dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge (tabella B).

 

     Art. 3.

     Agli effetti dell'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle di cui ai capitoli riportati nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

     L'iscrizione delle somme occorrenti, nei capitoli indicati nell'elenco di cui al precedente comma, è disposta con decreto dell'Assessore per il bilancio, affari economici e credito.

 

     Art. 4.

     I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono quelli riportati negli elenchi numeri 2 e 3, annessi alla presente legge.

     Per i capitoli compresi nell'elenco n. 2, il decreto con il quale si dispone l'iscrizione, è emanato dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per il bilancio, affari economici e credito, sentita la Giunta regionale.

     Per i capitoli compresi nell'elenco n. 3, il decreto con il quale si dispone l'iscrizione è emanato dall'Assessore per il bilancio, affari economici e credito.

 

     Art. 5.

     L'Assessore per il bilancio, affari economici e credito è autorizzato a ripartire con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa, i fondi iscritti al capitolo n. 73 della rubrica «Bilancio, affari economici e credito».

     L'Assessore per il bilancio, affari economici e credito è autorizzato altresì ad istituire nuovi capitoli ed a ripartire anche fra questi i fondi iscritti al capitolo indicato nel comma precedente.

 

     Art. 6.

     Con decreto dell'Assessore per il bilancio, affari economici e credito possono essere iscritte le somme occorrenti per «saldi spese residue».

 

     Art. 7.

     E' autorizzata, per l'anno finanziario 1955-56, la spesa di L. 56.700.000 che si iscrive per le finalità dei capitoli numeri 413-bis, 413- ter e 414 dello stato di previsione della spesa (rubrica «Bilancio, affari economici e credito»), giusta la seguente ripartizione per capitoli:

     (Omissis) [1].

 

     Art. 8.

     La quota di cui alla lettera c) del provento derivante dalla legge regionale 26 gennaio 1953, n. 2, modificata dalla legge regionale 28 dicembre 1953, n. 73, è attribuita per L. 35.000.000 per le finalità del capitolo n. 416 (rubrica «Bilancio affari economici e credito») e per L. 85.000.000 per le finalità del capitolo n. 588 (rubrica «Lavori pubblici»).

 

     Art. 9.

     A decorrere dall'anno finanziario 1955-56 è autorizzata la costituzione di un fondo pari al 3% dell'ammontare dei diritti erariali sugli spettacoli da versare alla sovrintendenza del Teatro Massimo di Palermo quale concorso nelle spese da sostenersi per rappresentazioni aventi spiccato carattere siciliano in relazione o all'autore o al soggetto o all'ambiente delle rappresentazioni.

 

     Art. 10.

     Ai sensi del primo comma dell'art. 4 della legge regionale 12 febbraio 1951, n. 18, e dell'art. 2 della legge regionale 4 aprile 1955, n. 34, per l'anno finanziario 1955-56 il fondo occorrente per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge medesima è stabilito in L. 40.000.000 che si inscrivono nel capitolo n. 425 (rubrica «Bilancio, affari economici e credito»).

 

     Art. 11.

     Per le finalità di cui ai capitoli numeri 433 e 434 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1955-56, la spesa di lire 450.000.000 (rubrica «Bilancio, affari economici e credito»), giusta la seguente ripartizione per capitoli:

     (Omissis) [2].

 

     Art. 12.

     E' autorizzata la spesa di L. 15.000.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca per l'anno finanziario 1955-56, che si inscrive al capitolo n. 436 (rubrica «Bilancio, affari economici e credito»).

 

     Art. 13.

     E' autorizzata la spesa di L. 30.000.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma delle Terme di Acireale per l'anno finanziario 1955-56, che si inscrive al capitolo n. 437 (rubrica «Bilancio, affari economici e credito»).

 

     Art. 14.

     L'Assessore per il bilancio, affari economici e credito, in relazione alla convenzione da stipularsi con il Ministero dei trasporti in virtù della legge regionale 2 aprile 1955, n. 22, è autorizzato ad apportare allo stato di previsione della spesa annessa alla presente legge, le variazioni di bilancio occorrenti per inscrivere in apposito capitolo l'eventuale onere scaturente dalla convenzione medesima, utilizzando i fondi inscritti nel capitolo n. 73.

 

     Art. 15.

     Per le finalità di cui ai capitoli numeri 443, 443-bis, 443-ter, 443- quater, 444 e 445 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1955-56, la spesa di L. 160.000.000 (paragrafo Ufficio stampa della rubrica «Presidenza della Regione»), giusta la seguente ripartizione per capitoli:

     (Omissis) [2].

 

     Art. 16.

     Per le finalità di cui al capitolo n. 446 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1955-56, la spesa di L. 40.000.000 (rubrica «Presidenza della Regione»).

     E' autorizzata, altresì, in relazione all'onere di cui all'art. 4 della legge regionale 2 aprile 1953, n. 24, l'ulteriore spesa di L. 2.000.000 che si inscrive al capitolo n. 451 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

 

     Art. 17.

     Per le finalità indicate nel capitolo n. 463 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1955-1956, la spesa di L. 200.000.000 (rubrica «Agricoltura»).

 

     Art. 18.

     Per le finalità previste dalla legge regionale 11 luglio 1952, n. 23, è autorizzata per l'anno finanziario 1955-56 - ai sensi dell'ultimo comma dello art. 2 della legge medesima - la spesa di L. 150.000.000 che si attribuiscono al capitolo n. 468 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge (rubrica «Agricoltura»).

 

     Art. 19.

     Per le finalità previste dall'art. 12 della legge regionale 5 aprile 1954, n. 9, è autorizzata per l'anno finanziario 1955-56 - ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo medesimo - la spesa di L. 100.000.000 che si inscrivono al capitolo n. 469 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge (rubrica «Agricoltura»).

 

     Art. 20.

     Per le finalità di cui al primo comma dell'art. 49 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, relativa alla riforma agraria in Sicilia, è autorizzata, per l'anno finanziario 1955-56, la spesa di L. 126.000.000 che si inscrivono nei capitoli numeri 476, 477, 479, 480 e 481 (rubrica «Agricoltura») dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, giusta la seguente ripartizione per capitoli:

     (Omissis) [2].

 

     Art. 21.

     E' autorizzata la spesa di L. 400.000.000 per contributo straordinario a pareggio del bilancio della Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1955-56 che si inscrive al capitolo n. 489 (rubrica «Bonifica e foreste»).

 

     Art. 22.

     Per le finalità di cui ai capitoli numeri 490 e 491 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1955-56, la spesa di L. 420.000.000 (rubrica «Bonifica e foreste»), giusta la seguente ripartizione per capitoli:

     (Omissis) [2].

 

     Art. 23.

     Per le finalità di cui ai capitoli numeri 499, 500, 501, 507, 509, 510, 511, 513 e 514 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1955-56, la spesa di L. 901.000.000 (rubrica «Enti locali») giusta la seguente ripartizione per capitoli:

     (Omissis) [2].

 

     Art. 24.

     Per le finalità previste dal decreto legislativo Presidenziale 30 giugno 1950, n. 31, convertito nella legge regionale 14 dicembre 1950, n. 85, concernente la concessione di contributi straordinari per l'attrezzatura, l'ampliamento, la manutenzione e l'efficienza dei servizi ospedalieri e dei servizi sanitari in genere e per opere igieniche, di carattere urgente, è autorizzata, per l'anno finanziario 1955-56, ai sensi del primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo predetto, la spesa di L. 150 milioni destinata, quanto a L. 100.000.000, quanto a L. 25.000.000 e quanto a L. 25.000.000 per gli scopi, rispettivamente, di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1 del decreto legislativo medesimo (capitoli numeri 538, 539 e 540, rispettivamente, della rubrica «Igiene e sanità»).

 

     Art. 25.

     Per le finalità di cui ai capitoli numeri 543, 545, 546, 547, 548, 549 e 552 è autorizzata, per l'anno finanziario 1955-56, la spesa di L. 298.500.000 (rubrica «Igiene e sanità»), giusta la seguente ripartizione per capitoli:

     (Omissis) [2].

 

     Art. 26.

     Per le finalità della legge regionale 7 agosto 1953, n. 47, è autorizzata per l'anno finanziario 1955-56 - ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge medesima - la spesa di lire 300.000.000 che si inscrive al capitolo n. 544 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente (rubrica «Igiene e sanità»).

 

     Art. 27.

     Per le finalità previste dalla legge regionale 12 febbraio 1955, n. 13, è autorizzata - ai sensi del primo comma dell'art. 5 della legge predetta - per l'anno finanziario 1955-56 la spesa di L. 180.000.000 che si attribuisce quanto a L. 30.000.000 e quanto a L. 150.000.000 per gli scopi, rispettivamente, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 della legge medesima (capitoli numeri 550 e 551 rispettivamente, della rubrica «Igiene e sanità»).

 

     Art. 28.

     L'Assessore preposto ai lavori pubblici è autorizzato ad utilizzare lo stanziamento di cui al capitolo n. 302 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, anche per i fini previsti dallo art. 6 della legge regionale 5 agosto 1949, n. 46.

 

     Art. 29.

     I residui al 30 giugno 1955 accertati sul capitolo 585 dell'anno finanziario 1954- 55 sono attribuiti, nell'anno finanziario 1955-56, al conto dei residui del capitolo n. 581 (rubrica «Lavori pubblici») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

 

     Art. 30.

     Per le finalità dei capitoli numeri 581, 582, 583, 594, 602 e 603 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1955-56, la spesa di L. 2.650.000.000 (rubrica «Lavori pubblici»), giusta la seguente ripartizione per capitoli:

     (Omissis) [2].

 

     Art. 31.

     Ai sensi del primo comma dell'art. 6 della legge regionale 7 agosto 1953, n. 46, e per le finalità previste dall'art. 1 della legge 4 dicembre 1954, n. 44, è autorizzato un ulteriore limite trentacinquennale di impegni di L. 150.000.000 (Cap. 586 della rubrica «Lavori pubblici») a decorrere dall'anno finanziario 1955-56.

 

     Art. 32.

     E' autorizzata, per l'anno finanziario 1955-56, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo Presidenziale 19 aprile 1951, n. 21, la spesa di L. 220.000.000 per la costruzione e l'arredamento di stazioni ad uso di linee automobilistiche.

     A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 19 aprile 1951, n. 21, la spesa di lire 220.000.000 autorizzata con il primo comma del presente articolo, per L. 160.000.000 è attribuita al capitolo n. 589 (rubrica «Lavori pubblici») ed è destinata per la costruzione delle stazioni, e per L. 60.000.000 è attribuita al capitolo n. 662, (rubrica «Trasporti e comunicazioni»), ed è destinata per l'arredamento delle stazioni medesime.

 

     Art. 33.

     Per le finalità di cui ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, è autorizzata per l'anno finanziario 1955-56, la spesa di L. 212.500.000 (rubrica «Lavoro, previdenza ed assistenza sociale»), giusta la seguente ripartizione per capitoli:

     (Omissis) [2].

 

     Art. 34.

     Ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo Presidenziale 18 aprile 1951, n. 25, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro per la massima occupazione in agricoltura e per l'assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, il contributo della Regione Siciliana di cui alla lettera a) dello art. 8 del decreto legislativo medesimo è fissato, per l'anno finanziario 1955-56, in L. 500.000.000 che si attribuiscono al capitolo n. 618 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge (rubrica «Lavoro e previdenza sociale»), da destinare:

     a) quanto a L. 50.000.000 per le finalità del titolo II del decreto legislativo Presidenziale 18 aprile 1951, n. 25;

     b) quanto a L. 10.000.000 per cantieri scuola per la costruzione e la sistemazione di strade vicinali di interesse agricolo soggette ad uso pubblico nonché per le finalità del titolo III del decreto legislativo Presidenziale per lavoratori disoccupati.

     I provvedimenti di approvazione dei cantieri-scuola sono regolati dalle norme di cui agli articoli 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del decreto legislativo Presidenziale 18 aprile 1951, n. 25;

     c) quanto a L. 440.000.000 per altri cantieri scuola di lavoro, ai termini del decreto legislativo Presidenziale 31 ottobre 1951, n. 31. I provvedimenti di approvazione dei cantieri - scuola sono adottati dall'Assessore preposto al lavoro e alla previdenza sociale, di concerto con quello preposto ai lavori pubblici.

 

     Art. 35.

     Per finanziare l'acquisto di materiali occorrenti per l'attuazione di cantieri di lavoro, il cui costo della mano d'opera è finanziato dallo Stato, è autorizzata la spesa di L. 150.000.000 che si inscrive al capitolo n. 622 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (rubrica «Lavoro, previdenza e assistenza sociale»).

     Le somme inscritte nel capitolo predetto, sono versate al fondo siciliano per la assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati e sono utilizzate con le modalità stabilite per l'amministrazione del fondo stesso per le finalità indicate nel comma precedente.

 

     Art. 36.

     Per le finalità previste dal capitolo n. 638 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1955-56, la spesa di L. 35.000.000 (rubrica «Pesca ed attività marinare»).

 

     Art. 37.

     Per le finalità della legge regionale 15 luglio 1950, n. 63, modificata con la legge regionale 14 luglio 1952, n. 30, relativa alla scuola professionale, è autorizzata, per l'anno finanziario 1955-56, ai sensi dell'art. 27 della predetta legge regionale n. 63, la spesa di L. 249.200.000 (rubrica «Pubblica istruzione»), giusta la seguente ripartizione per capitoli:

     (Omissis) [2].

 

     Art. 38.

     Per le finalità dei capitoli numeri 643 e 660 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1955-56, la spesa di L. 18.000.000 (rubrica «Pubblica istruzione»), giusta la seguente ripartizione per capitoli:

     (Omissis) [2].

 

     Art. 39.

     Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 10 aprile 1951, n. 9, il contributo a carico della Regione per la scuola di perfezionamento di diritto regionale, è fissato, per l'anno finanziario 1955-56, in L. 9.000.000 (rubrica «Pubblica istruzione»), che si inscrivono nel capitolo numero 646.

 

     Art. 40.

     In deroga al disposto del secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 1° agosto 1953, n. 43, il concorso della Regione nelle spese di funzionamento della scuola professionale femminile e di magistero della donna, a decorrere dall'anno finanziario 1954-55, non dovrà superare il limite massimo di lire 15.000.000 annue.

 

     Art. 41.

     Per la istituzione nell'anno finanziario 1955-56 di corsi di scuole popolari contro l'analfabetismo di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599, è autorizzata la spesa di L. 90.000.000.

     L'Assessore preposto alla pubblica istruzione nell'utilizzare la somma autorizzata con il comma precedente, tiene conto delle norme contenute nell'art. 2 del decreto legislativo Presidenziale 12 dicembre 1949, n. 33, convertito nella legge regionale 27 febbraio 1950, n. 16.

 

     Art. 42.

     E' autorizzata, per la refezione scolastica, anche durante il periodo delle colonie estive, la spesa di L. 320.000.000 che si inscrive al capitolo n. 657 (rubrica «Pubblica istruzione»).

     Per l'utilizzazione della somma autorizzata con il comma precedente, si applicano le norme di cui alla legge regionale 18 gennaio 1951, n. 7.

 

     Art. 43.

     Per le finalità dei capitoli numeri 664, 665, 666, 667, 668, 670, 671, 673, 676, 678 e 680 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1955-56, la spesa di L. 396.000.000 (rubrica «Turismo e spettacolo»), giusta la seguente ripartizione per capitoli:

     (Omissis) [2].

 

     Art. 44.

     L'Assessore preposto al bilancio, affari economici e credito è autorizzato ad iscrivere, ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 2 aprile 1955, n. 24, con propri decreti gli importi delle rate di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del decreto legislativo Presidenziale 18 aprile 1951, n. 20 e successive modificazioni, al capitolo n. 688 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge.

 

     Art. 45.

     La Giunta regionale determina le direttive di massima da osservare in ordine alla ripartizione territoriale dei fondi stanziati nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, formulando i criteri di priorità degli interventi e delle singole opere o categorie di opere nell'ambito del medesimo capitolo di spesa, al fine di ottenere un organico coordinamento anche con i piani di competenza di altre Amministrazioni.

 

     Art. 46.

     E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 1.

 

     Art. 47.

     E' approvato il bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 2.

 

     Art. 48.

     Per le finalità di cui ai capitoli numeri 10, 13 e 14 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario 1955-56 è autorizzata, in relazione all'art. 2 della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30, la spesa di L. 1.110.000.000 che si iscrive per L. 400.000.000 al capitolo n. 10, per L. 550.000.000 al capitolo n. 13 e per L. 160.000.000 al capitolo n. 14.

 

     Art. 49.

     E' autorizzato, in relazione alle norme in vigore concernenti l'accantonamento dell'aliquota dell'1% sull'ammontare dei lavori, per la programmazione, la gestione, la vigilanza ed il collaudo, l'accentramento al capitolo n. 18, articoli 1 e 2, dello stato di previsione della spesa del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale, delle somme accantonate per lo scopo predetto al 30 giugno 1955 sui singoli capitoli.

     L'Assessore per il bilancio, affari economici e credito è autorizzato ad accertare con propri decreti al capitolo e articoli predetti le somme che per lo scopo suddetto saranno accantonate nel corso della gestione 1955-56.

 

     Art. 50.

     E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca per l'anno finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 3.

 

     Art. 51.

     E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma delle Terme di Acireale per l'anno finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 4.

 

     Art. 52.

     L'Assessore per il bilancio, affari economici e credito è autorizzato, fino a quando non saranno emanate le norme regolamentari concernenti l'Amministrazione dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca e di quella di Acireale, ad apportare con propri decreti variazioni compensative agli stati di previsione delle Aziende medesime.

 

     Art. 53.

     E' approvato il seguente riepilogo dal quale risulta il complesso delle entrate e delle spese previste per l'anno finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 54.

     In relazione alle norme di cui alla legge regionale 2 aprile 1955, n. 24, l'Assessore per il bilancio, affari economici e credito, è autorizzato a modificare i piani di ammortamento dei mutui stipulati in dipendenza del decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 20, e successive modificazioni, tenendo presente il disposto dell'art. 1 della citata legge regionale n. 24, ed a provvedere agli eventuali conguagli in favore dei mutuatari, istituendo, con proprio decreto, apposito capitolo da inscrivere nella rubrica «Bilancio, affari economici e credito» e modificando l'elenco n. 1 allegato al presente bilancio.

 

     Art. 55.

     Alla liquidazione delle spese inscritte nei capitoli numeri 5, 6, 7, 8, 9 e 13 dello stato di previsione della spesa annessa al presente bilancio provvede l'Amministrazione del bilancio, affari economici e credito secondo le norme contenute nel decreto assessoriale 11 luglio 1953 pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale della Regione» n. 50 del 3 ottobre 1953.

     Alla liquidazione delle spese di cui ai capitoli numeri 12, 14-bis, 14-ter, 20, 413-bis, 413-ter, previa delibera della Giunta regionale, provvede l'Amministrazione del bilancio, affari economici e credito, secondo le norme indicate nel comma precedente.

     Per la liquidazione dei residui dei capitoli numeri 12 e 20 provvede del pari l'Amministrazione del bilancio, affari economici e credito secondo le norme di cui al primo comma del presente articolo.

     Alla liquidazione delle spese di cui ai capitoli numeri 443-bis, 443- ter, 443-quater, 451-bis e 451-ter, previa delibera della Giunta regionale, provvede la Presidenza della Regione previo invio, ove occorra, da parte dei singoli rami dell'Amministrazione, delle relative autorizzazioni di spesa, le quali sono impegnate dal Presidente della Regione con la formula indicata nell'art. 7 del decreto assessoriale 11 luglio 1953.

     Per la liquidazione delle spese di cui ai capitoli numeri 11, 21, 37, 413 e 414 entro i limiti delle somme assegnate ai singoli articoli, i competenti rami della Amministrazione devono trasmettere

all'Amministrazione del bilancio, affari economici e credito le relative autorizzazioni di spesa, le quali sono impegnate dall'Assessore competente ad amministrare la rubrica «Bilancio, affari economici e credito», sull'articolo del relativo capitolo con la formula indicata nell'art. 7 del citato decreto assessoriale 11 luglio 1953.

 

     Art. 56.

     Per la liquidazione delle spese di cui ai capitoli numeri 91, 92, 448 e 449 i singoli rami dell'Amministrazione devono trasmettere alla Presidenza della Regione le relative autorizzazioni di spesa, le quali sono impegnate dal Presidente della Regione sull'articolo del relativo capitolo con la formula indicata nell'art. 7 del decreto assessoriale 11 luglio 1953, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale della Regione» n. 50 del 3 ottobre 1953.

 

     Art. 57.

     In relazione alla ripartizione dell'Amministrazione della Regione nei vari rami quale risulta dall'unito bilancio, la competenza degli Assessori preposti ad uno o più rami dell'Amministrazione è determinata dalla materia riportata in ciascuna rubrica. Per le materie che non hanno ripercussione o incidenza sul bilancio, la competenza stessa si desume anche dalla connessione con le materie riportate in ciascuna rubrica.

 

     Art. 58.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed avrà effetto dal 1 luglio 1955.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

     Tabelle

     (Omissis).

 

 


[1] Ripartizione in dettaglio.

[2] Parte contabile.

[2] Parte contabile.

[2] Parte contabile.

[2] Parte contabile.

[2] Parte contabile.

[2] Parte contabile.

[2] Parte contabile.

[2] Parte contabile.

[2] Parte contabile.

[2] Parte contabile.

[2] Parte contabile.

[2] Parte contabile.