§ 2.12.1 - L.R. 2 aprile 1953, n. 24.
Erezione in Palermo di un monumento a Vittorio Emanuele Orlando.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.12 celebrazioni e ricorrenze
Data:02/04/1953
Numero:24


Sommario
Art. 1.      Sarà eretto in Palermo un monumento alla memoria di Vittorio Emanuele Orlando, Presidente della Vittoria.
Art. 2.      E' istituita una commissione per la scelta dell'area in cui il monumento dovrà sorgere, la formazione del bando di concorso nazionale e l'espletamento dello stesso nonché l'amministrazione delle [...]
Art. 3.      La nomina dei membri della Commissione nonché i risultati del concorso sono resi esecutivi con decreto del Presidente della Regione da pubblicarsi anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 4.      Per l'attuazione dei fini di cui all'art. 2 è autorizzata la spesa di lire 5.000.000 da prelevarsi dal capitolo 217 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per [...]
Art. 5.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.12.1 - L.R. 2 aprile 1953, n. 24.

Erezione in Palermo di un monumento a Vittorio Emanuele Orlando.

(G.U.R. 2 aprile 1953, n. 17).

 

Art. 1.

     Sarà eretto in Palermo un monumento alla memoria di Vittorio Emanuele Orlando, Presidente della Vittoria.

 

     Art. 2.

     E' istituita una commissione per la scelta dell'area in cui il monumento dovrà sorgere, la formazione del bando di concorso nazionale e l'espletamento dello stesso nonché l'amministrazione delle offerte fatte da enti e cittadini.

     La Commissione è così formata:

     1) il Presidente della Regione, che la convoca e la presiede;

     2) l'Assessore regionale alla pubblica istruzione;

     3) l'Assessore regionale ai lavori pubblici;

     4) il Sindaco di Palermo;

     5) un deputato regionale designato dal Presidente dell'Assemblea;

     6) un urbanista designato dalla Direzione nazionale dell'Istituto nazionale di urbanistica;

     7) uno scultore designato dal Direttore dell'Istituto di belle arti di Roma.

     La Commissione è assistita dall'ingegnere direttore dell'ufficio dei lavori pubblici del Comune di Palermo che avrà le funzioni di segretario.

 

     Art. 3.

     La nomina dei membri della Commissione nonché i risultati del concorso sono resi esecutivi con decreto del Presidente della Regione da pubblicarsi anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

     Art. 4.

     Per l'attuazione dei fini di cui all'art. 2 è autorizzata la spesa di lire 5.000.000 da prelevarsi dal capitolo 217 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1952-1953.

     Con successivo provvedimento legislativo sarà autorizzata la spesa occorrente per la realizzazione del monumento prescelto.

 

     Art. 5.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

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