§ 2.1.10 - L.R. 27 marzo 1956, n. 19.
Ulteriore finanziamento per l'attuazione della legge regionale 5 luglio 1949, n. 23, concernente le Unità ospedaliere circoscrizionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria: organizzazione
Data:27/03/1956
Numero:19


Sommario
Art. 1.      Per il conseguimento dei fini previsti dall'art. 7 della legge regionale 5 luglio 1949, n. 23, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 450.000.000 da iscriversi per L. 200.000.000 nel bilancio per [...]
Art. 2.      Alla spesa autorizzata con l'articolo precedente ricadente nell'esercizio finanziario in corso si fa fronte utilizzando parte dello stanziamento del capitolo 73 dello stato di previsione della [...]
Art. 3.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.1.10 - L.R. 27 marzo 1956, n. 19.

Ulteriore finanziamento per l'attuazione della legge regionale 5 luglio 1949, n. 23, concernente le Unità ospedaliere circoscrizionali.

(G.U.R. 30 marzo 1956, n. 22).

 

Art. 1.

     Per il conseguimento dei fini previsti dall'art. 7 della legge regionale 5 luglio 1949, n. 23, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 450.000.000 da iscriversi per L. 200.000.000 nel bilancio per l'esercizio finanziario in corso e per L. 250.000.000 nel bilancio dell'esercizio finanziario 1956-57.

 

     Art. 2.

     Alla spesa autorizzata con l'articolo precedente ricadente nell'esercizio finanziario in corso si fa fronte utilizzando parte dello stanziamento del capitolo 73 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 3.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.