§ 4.3.102 - L.R. 7 agosto 1990, n. 30.
Interventi nel settore abitativo, per la realizzazione di reti idriche e altre norme in materia di opere pubbliche e di revisione prezzi.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.3 edilizia
Data:07/08/1990
Numero:30


Sommario
Art. 1.      1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 5 febbraio 1956, n. 9 è autorizzato, per l'anno finanziario 1990, per le finalità della legge medesima e della legge regionale 12 aprile 1952, [...]
Art. 2.      1. Per le finalità della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 40, è autorizzato, per ciascuno degli esercizi finanziari 1990 e 1991, il limite ventennale di impegno di lire 500 milioni.
Art. 3.      1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi in conto interessi alle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed inalienabile per la contrazione di mutui [...]
Art. 4.      1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 le cooperative devono inoltrare istanza all'Assessorato regionale dei lavori pubblici entro il termine perentorio di giorni trenta [...]
Art. 5.      1. Il termine di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge regionale 6 maggio 1981, n. 91, relativo alla indizione delle gare di appalto ed alla spedizione dei relativi inviti da parte [...]
Art. 6.      1. Nell'ambito della Regione siciliana, per l'esecuzione delle opere di competenza degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 2 1, si applicano le disposizioni in [...]
Art. 7.      1. Per le finalità dell'articolo 25 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, è autorizzato, per l'anno finanziario 1990, il limite venticinquennale di impegno di lire 200 milioni.
Art. 8.      1. Per le finalità dell'articolo 1, primo comma, della legge regionale 12 agosto 1980, n. 86 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 2 della legge regionale 19 giugno 1982, n. 55, [...]
Art. 9.      1. Per le finalità dell'articolo 27 della legge regionale 27 maggio 1980, n. 47, è autorizzato, per l'anno finanziario 1990, il limite venticinquennale di impegno di lire 1.200 milioni.
Art. 10.      1. Per le finalità dell'articolo 4 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37, per gli interventi di competenza dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, è autorizzato, per l'anno [...]
Art. 11.      1. Per le finalità dell'articolo 3 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37, è autorizzato, per l'anno finanziario 1990, il limite ventennale di impegno di lire 500 milioni, che si iscrive al [...]
Art. 12.      1. Per le finalità della legge regionale 13 marzo 1964, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, per l'anno finanziario 1990, il limite trentacinquennale di impegno di lire 50 [...]
Art. 13.      1. I fondi destinati agli interventi del secondo progetto biennale di edilizia convenzionata-agevolata di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, per i quali non siano stati rispettati i termini [...]
Art. 14.      1. Le cooperative di abitazioni e le imprese ammesse a contributi o finanziamenti derivanti da leggi comunitarie, nazionali o regionali da utilizzare per la realizzazione di programmi di [...]
Art. 15.      1. Il fondo di cui all'articolo 1 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15 è incrementato della somma di lire 200.000 milioni ripartita in due quote di lire 100.000 milioni ciascuna a carico [...]
Art. 16.      1. Il quarto comma dell'articolo 10 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, è sostituito con il seguente:
Art. 17.      1. Per il completamento delle reti idriche interne, finanziate ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24 e per la realizzazione di opere acquedottistiche è [...]
Art. 18.      1. Dopo la lettera m dell'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, e successive integrazioni e modifiche, è aggiunta la seguente lettera:
Art. 19. 
Art. 20.      1. Per le finalità degli articoli 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della presente legge, possono essere autorizzati limiti poliennali di impegno con appositi articoli della legge di approvazione del [...]
Art. 21.      1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 173.650 milioni, 124.150 milioni e 23.350 milioni, rispettivamente, per gli esercizi 1990, 1991 e 1992, trovano [...]


§ 4.3.102 - L.R. 7 agosto 1990, n. 30.

Interventi nel settore abitativo, per la realizzazione di reti idriche e altre norme in materia di opere pubbliche e di revisione prezzi.

(G.U.R. n. 38 dell'11 agosto 1990).

 

Art. 1.

     1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 5 febbraio 1956, n. 9 è autorizzato, per l'anno finanziario 1990, per le finalità della legge medesima e della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, il limite trentacinquennale di impegno di lire 14.000 milioni.

 

     Art. 2.

     1. Per le finalità della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 40, è autorizzato, per ciascuno degli esercizi finanziari 1990 e 1991, il limite ventennale di impegno di lire 500 milioni.

     2. E' autorizzata altresí per le finalità dell'articolo 10, secondo comma, della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 40 la spesa di lire 800 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1990 e 1991.

     3. Per le finalità del comma 2 per gli anni successivi la spesa sarà determinata a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modificazioni.

 

     Art. 3.

     1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi in conto interessi alle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed inalienabile per la contrazione di mutui agevolati da utilizzare per la copertura dei maggiori oneri comunque sostenuti, ivi compresi eventuali interessi maturati sui debiti esposti in bilancio, per la realizzazione degli interventi di completamento dei programmi costruttivi di cui all'articolo 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457, anche se ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati in misura tale da fare gravare sulle cooperative edilizie l'interesse dell'1 per cento comprensivo di ogni competenza accessoria.

     3. I mutui di cui al comma 1 sono concessi dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio sino alla totale copertura della differenza tra il costo complessivo sostenuto, che comunque non può eccedere il limite massimo di intervento previsto dal decreto ministeriale vigente alla data dell'entrata in vigore della presente legge, al netto delle anticipazioni effettuate dai soci a parziale copertura degli oneri suddetti, e l'importo dei mutui assistiti dai contributi a carico dello Stato e della Regione concessi per la realizzazione dell'intervento stesso.

     4. La Regione assume, relativamente ai mutui assistiti dai contributi di cui al presente articolo, tutte le garanzie nei confronti degli istituti di credito mutuanti previste dall'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni.

     5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato a carico dell'esercizio finanziario in corso il limite di impegno venticinquennale di lire 1.200 milioni.

 

     Art. 4.

     1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 le cooperative devono inoltrare istanza all'Assessorato regionale dei lavori pubblici entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. All'istanza va allegata la seguente documentazione:

     a) una dettagliata relazione economico-finanziaria, sottoscritta dal presidente della cooperativa e controfirmata dal presidente del collegio sindacale;

     b) copia autentica delle scritture contabili dei bilanci consuntivi e dei libri sociali che consenta la piú ampia documentazione dei dati previsti dall'articolo 3.

 

     Art. 5.

     1. Il termine di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge regionale 6 maggio 1981, n. 91, relativo alla indizione delle gare di appalto ed alla spedizione dei relativi inviti da parte delle amministrazione comunali, già prorogato con l'articolo 20 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37 e con l'articolo 63 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1991.

 

     Art. 6.

     1. Nell'ambito della Regione siciliana, per l'esecuzione delle opere di competenza degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 2 1, si applicano le disposizioni in materia di revisione prezzi previste dall'articolo 33, secondo comma e seguenti, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

 

     Art. 7.

     1. Per le finalità dell'articolo 25 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, è autorizzato, per l'anno finanziario 1990, il limite venticinquennale di impegno di lire 200 milioni.

 

     Art. 8.

     1. Per le finalità dell'articolo 1, primo comma, della legge regionale 12 agosto 1980, n. 86 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 2 della legge regionale 19 giugno 1982, n. 55, modificato dall'articolo 1 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37, è autorizzato, per l'anno finanziario 1990, il limite venticinquennale di impegno di lire 5.000 milioni.

 

     Art. 9.

     1. Per le finalità dell'articolo 27 della legge regionale 27 maggio 1980, n. 47, è autorizzato, per l'anno finanziario 1990, il limite venticinquennale di impegno di lire 1.200 milioni.

 

     Art. 10.

     1. Per le finalità dell'articolo 4 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37, per gli interventi di competenza dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, è autorizzato, per l'anno finanziario 1990, il limite venticinquennale di impegno di lire 200 milioni.

 

     Art. 11.

     1. Per le finalità dell'articolo 3 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37, è autorizzato, per l'anno finanziario 1990, il limite ventennale di impegno di lire 500 milioni, che si iscrive al capitolo 68585.

 

     Art. 12.

     1. Per le finalità della legge regionale 13 marzo 1964, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, per l'anno finanziario 1990, il limite trentacinquennale di impegno di lire 50 milioni.

 

     Art. 13.

     1. I fondi destinati agli interventi del secondo progetto biennale di edilizia convenzionata-agevolata di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, per i quali non siano stati rispettati i termini di inizio dei lavori e di stipula del contratto condizionato di mutuo, sono utilizzati per il completamento del piano decennale della casa.

 

     Art. 14.

     1. Le cooperative di abitazioni e le imprese ammesse a contributi o finanziamenti derivanti da leggi comunitarie, nazionali o regionali da utilizzare per la realizzazione di programmi di edilizia convenzionata e/o agevolata, qualora siano esaurite le aree ricadenti nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche e integrazioni, o nei programmi costruttivi di cui alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e successive modifiche e integrazioni, o delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche e integrazioni, possono realizzare i relativi interventi costruttivi in aree di proprietà site in zone destinate dagli strumenti urbanistici vigenti ad edilizia abitativa [1].

     2. Gli interventi al di fuori delle aree di cui al comma 1 devono in ogni caso essere realizzati in base a convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella quale il costo dell'area non potrà essere computato in misura superiore a quello determinato dai parametri definiti dalla Regione ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 8 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10.

 

     Art. 15.

     1. Il fondo di cui all'articolo 1 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15 è incrementato della somma di lire 200.000 milioni ripartita in due quote di lire 100.000 milioni ciascuna a carico degli esercizi 1990 e 1991.

 

     Art. 16.

     1. Il quarto comma dell'articolo 10 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, è sostituito con il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 17.

     1. Per il completamento delle reti idriche interne, finanziate ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24 e per la realizzazione di opere acquedottistiche è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1990, la spesa di lire 35.000 milioni.

     2. E' altresí autorizzata, per l'anno finanziario 1990, la spesa di lire 15.000 milioni per la gestione di impianti idrici. Per gli anni successivi la predetta spesa sarà determinata a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni.

 

     Art. 18.

     1. Dopo la lettera m dell'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, e successive integrazioni e modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

     (Omissis).

     2. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, e successive integrazioni e modifiche, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 19. [2]

 

     Art. 20.

     1. Per le finalità degli articoli 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della presente legge, possono essere autorizzati limiti poliennali di impegno con appositi articoli della legge di approvazione del bilancio della Regione, in relazione al disposto dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche.

 

     Art. 21.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 173.650 milioni, 124.150 milioni e 23.350 milioni, rispettivamente, per gli esercizi 1990, 1991 e 1992, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, quanto a lire 173.650 milioni, mediante riduzione del progetto 05.05 «Attivazione e qualificazione dell'intervento sociale - codice 50.52 - Integrazione fondo sanitario» e, quanto a lire 147.500 milioni, nel progetto 07.09 «Finanziamento di attività ed interventi conformi agli indirizzi di piano etc».

     2. Agli oneri di lire 173.650 milioni, ricadenti nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60778 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 26 della L.R. 23 maggio 1991, n. 36.

[2] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 11 maggio 1993, n. 15 e dall'art. 36 della L.R. 17 marzo 2000, n. 8, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000, come stabilito dall'art. 41 della stessa L.R. 8/2000.