§ 97.1.36 - D.Lgs. 12 novembre 1996, n. 633.
Attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.1 animali
Data:12/11/1996
Numero:633


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Limitazione agli scambi.
Art. 4.  Condizioni generali per gli scambi.
Art. 5.  Condizioni specifiche per le scimmie.
Art. 6.  Condizioni specifiche per gli ungulati.
Art. 7.  Condizioni specifiche per gli uccelli.
Art. 8.  Condizioni specifiche per le api.
Art. 9.  Condizioni specifiche per i lagomorfi.
Art. 10.  Condizioni specifiche per furetti, visoni, volpi, cani e gatti.
Art. 11.  Condizioni specifiche per sperma, ovuli ed embrioni.
Art. 12.  Controlli veterinari.
Art. 13.  Documentazione sanitaria per il trasporto.
Art. 14.  Programmi di lotta o di sorveglianza.
Art. 15.  Stato di territorio indenne.
Art. 16.  Disposizioni applicabili alle importazioni nella Comunità europea.
Art. 17.  Misure sanitarie alle importazioni.
Art. 18.  Controlli.
Art. 19.  Obbligo di certificazione sanitaria.
Art. 20.  Sanzioni.


§ 97.1.36 - D.Lgs. 12 novembre 1996, n. 633.

Attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE.

(G.U. 18 dicembre 1996, n. 296, S.O.).

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. Il presente decreto stabilisce le norme sanitarie che si applicano agli scambi e alle importazioni di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti a normative comunitarie specifiche di polizia sanitaria.

     2. Sono fatte salve le disposizioni adottate nel quadro del regolamento CEE n. 3626/1982, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione.

     3. Sono fatte salve le disposizioni nazionali che si applicano agli animali da compagnia, senza pregiudizio tuttavia della soppressione dei controlli alle frontiere con gli Stati membri.

     4. Sono fatte salve, altresì, le disposizioni previste all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, come modificata dal decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59.

 

     Art. 2. Definizioni.

     1. Ai fini del presente decreto si intende per:

     a) «scambi»: gli scambi come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche;

     b) «animali»: esemplari appartenenti alle specie di animali diverse da quelle disciplinate da specifiche normative sanitarie comunitarie;

     c) «organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto»: qualsiasi istituzione permanente, geograficamente limitata, riconosciuta conformemente all'articolo 13, comma 3, in cui animali di una o più specie sono abitualmente tenuti o allevati a fini commerciali o no e destinati esclusivamente all'esposizione e a fini educativi, alla conservazione della specie, alla ricerca scientifica fondamentale o applicata o all'allevamento per esigenze di ricerca;

     d) «malattie soggette a denuncia»: le malattie incluse nell'allegato A;

     e) «autorità competente»: quella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche.

     2. Ai fini del presente decreto si applicano per analogia le definizioni di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche, nonché all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modifiche, e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, e successive modifiche, escluse quelle relative ai centri e organismi riconosciuti.

 

     Art. 3. Limitazione agli scambi.

     1. Ai fini degli scambi degli animali e dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, oltre ai divieti ed alle limitazioni stabiliti per ragioni di polizia sanitaria dal presente decreto, si applicano soltanto divieti e limitazioni imposti per le stesse ragioni da disposizioni e, in particolare, dalle misure di salvaguardia eventualmente adottate in sede comunitaria.

 

     Art. 4. Condizioni generali per gli scambi.

     1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 13 e 19, gli animali di cui agli articoli da 5 a 10 possono essere oggetto di scambi soltanto se soddisfano le specifiche disposizioni rispettivamente previste per ogni singola specie e provengono da una azienda o esercizio commerciale soggetti a registrazione previo impegno dei loro responsabili a:

     a) far visitare regolarmente gli animali;

     b) denunciare, oltre che le malattie di cui all'allegato A, soggette a denuncia obbligatoria, anche quelle di cui all'allegato B per le quali è stato istituito un programma nazionale di lotta o sorveglianza;

     c) rispettare le specifiche misure di lotta contro le malattie di cui all'allegato B, che hanno formato oggetto di un programma di lotta o di sorveglianza approvato in sede comunitaria, comprese le eventuali garanzie complementari da richiedersi negli scambi;

     d) immettere in commercio solo animali esenti da sintomi di malattie e che provengono da aziende o zone che non sono oggetto di restrizioni per motivi di polizia sanitaria e, per gli animali per i quali non è prescritto che siano accompagnati dal certificato sanitario o dal documento commerciale di cui agli articoli da 5 a 11, immetterli sul mercato solo se accompagnati da un'autocertificazione attestante che gli animali non presentano, al momento della spedizione, alcun segno clinico di malattie e che l'azienda non è stata sottoposta a misure restrittive di polizia sanitaria;

     e) assicurare il rispetto del benessere animale.

     2. La registrazione di cui al comma 1 è effettuata secondo le modalità applicative stabilite ai sensi del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche.

     3. Le spese relative alla procedura di registrazione di cui al comma 1 sono a carico del titolare delle aziende o degli esercizi commerciali secondo criteri e modalità da stabilirsi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali e il Ministro del tesoro.

 

     Art. 5. Condizioni specifiche per le scimmie.

     1. Le scimmie (simiae e prosimiae) devono:

     a) provenire esclusivamente da organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti per essere destinate solo ad altri organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti;

     b) essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato E.

     2. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera a), il Ministero della sanità può autorizzare un organismo, istituto o centro riconosciuto ad acquisire scimmie appartenenti a privati.

     3. La deroga di cui al comma 2 non si applica alle scimmie destinate alla sperimentazione scientifica conformemente a quanto stabilito dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116.

 

     Art. 6. Condizioni specifiche per gli ungulati.

     1. Gli ungulati diversi da bovini, suini, equidi, ovini e caprini, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14 e 15 devono:

     a) essere identificati conformemente all'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche;

     b) non essere destinati all'eliminazione nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa;

     c) non essere stati vaccinati contro l'afta epizootica e soddisfare i requisiti di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche, al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 229, e al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 230, e successive modifiche;

     d) provenire da una azienda in cui abbiano soggiornato sin dalla nascita o negli ultimi trenta giorni precedenti la spedizione, azienda che abbia i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche, e non sia oggetto di alcuna misura di polizia sanitaria, in particolare di quelle adottate in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 229, e successive modifiche, o del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, e successive modifiche;

     e) essere accompagnati dal certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato E.

     2. Gli animali di cui al comma 1, se sono stati importati, devono soddisfare le seguenti ulteriori condizioni:

     a) provenire da un Paese terzo inserito nell'elenco stabilito dalla Commissione europea alla voce «

     altri ungulati»;

     b) rispettare i requisiti specifici di polizia sanitaria fissati in sede comunitaria.

     3. Il Ministero della sanità provvede all'applicazione delle misure di cui al comma 2, lettera b), e cura la pubblicazione dell'elenco di cui al comma 2, lettera a).

     4. Oltre a quanto prescritto ai commi 1 e 2, i ruminanti:

     a) devono provenire da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi e ufficialmente indenne o indenne da brucellosi e soddisfare, per quanto riguarda le norme di polizia sanitaria, i requisiti previsti dall'articolo 3, lettere c), d), e), g) e h), della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche, per i bovini o quelli di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, e successive modifiche, per gli ovini ed i caprini;

     b) qualora non provengano da un allevamento rispondente alle condizioni di cui alla lettera a), devono provenire da una azienda in cui non sia stato constatato alcun caso di brucellosi e di tubercolosi nei 42 giorni precedenti il carico degli animali e nella quale i ruminanti siano stati sottoposti, nei 30 giorni precedenti la spedizione, con esito negativo, ad un test diretto a dimostrare una reazione alla tubercolosi e un test diretto a dimostrare l'assenza di anticorpi contro la brucellosi.

     5. Fino a quando non saranno stabiliti in sede comunitaria i requisiti relativi ai test di cui al comma 4, lettera b), nonché quelli relativi alla definizione dello stato sanitario delle aziende, restano applicabili le disposizioni vigenti in materia, in particolare per la tubercolosi.

     6. Oltre a quanto prescritto ai commi 1 e 2, i suini:

     a) devono provenire da una zona non sottoposta a restrizioni per la peste suina africana;

     b) devono provenire da una azienda non soggetta a restrizioni per la peste suina classica;

     c) devono provenire da un allevamento indenne da brucellosi e devono soddisfare i particolari requisiti di polizia sanitaria previsti per gli animali della specie suina dalla legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche;

     d) qualora non provengano da un allevamento conforme alle disposizioni di cui alla lettera c), devono essere stati sottoposti, nei trenta giorni precedenti la spedizione, con esito negativo, ad un test teso a dimostrare l'assenza di anticorpi contro la brucellosi.

 

     Art. 7. Condizioni specifiche per gli uccelli.

     1. Gli uccelli diversi da quelli disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, e successive modifiche devono:

     a) provenire da una azienda nella quale non sono stati diagnosticati casi di influenza aviaria nei trenta giorni precedenti la spedizione;

     b) provenire da una azienda o da una zona non soggetta a misure restrittive per la malattia di Newcastle;

     c) se in provenienza da un Paese terzo, essere sottoposti a quarantena nell'azienda di prima destinazione dopo la loro introduzione nel territorio comunitario.

     2. Oltre a quanto prescritto al comma 1, gli psittacidi devono:

     a) non provenire da una azienda, né essere stati in contatto con animali di una azienda, in cui sono stati diagnosticati casi di psittacosi (clamidia psittaci); il divieto permane per un periodo di almeno due mesi a decorrere dall'ultimo caso accertato della malattia e dal trattamento riconosciuto in sede comunitaria ed effettuato sotto controllo veterinario;

     b) essere identificati con metodi stabiliti in sede comunitaria;

     c) essere accompagnati da un documento commerciale vistato dal veterinario ufficiale o, se proveniente da Stati membri che lo consentono, dal veterinario responsabile dell'azienda o dell'esercizio commerciale di origine, a ciò legittimato dalla autorità competente.

 

     Art. 8. Condizioni specifiche per le api.

     1. Le api (apis melifera) devono:

     a) provenire da una zona che non sia oggetto di misure restrittive per la peste americana; il divieto permane per almeno trenta giorni a decorrere dall'ultimo caso constatato della malattia e dalla data in cui tutti gli alveari situati in un raggio di 3 chilometri sono stati controllati dal servizio veterinario territorialmente competente e tutti gli alveari infetti sono stati bruciati o trattati sotto il suo controllo;

     b) essere accompagnate dal certificato sanitario conformemente alle disposizioni di cui all'allegato E.

 

     Art. 9. Condizioni specifiche per i lagomorfi.

     1. I lagomorfi devono:

     a) non provenire da una azienda nella quale si sia verificato un sospetto o un caso di rabbia nel corso dell'ultimo mese precedente la spedizione né essere stati in contatto con animali di tale azienda;

     b) provenire da una azienda nella quale nessun animale presenti segni clinici di mixomatosi;

     c) essere accompagnati dal certificato sanitario di cui al comma 2, se prescritto.

     2. Il Ministero della sanità, informandone la Commissione europea, può prescrivere, per la movimentazione nel territorio nazionale, che i lagomorfi siano accompagnati da un certificato sanitario; in questo caso può altresì prescrivere che i lagomorfi provenienti da altri Stati membri siano accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato E.

 

     Art. 10. Condizioni specifiche per furetti, visoni, volpi, cani e gatti.

     1. Sono vietati gli scambi di furetti, visoni e volpi che provengono da una azienda nella quale si sia sospettato o diagnosticato un caso di rabbia negli ultimi sei mesi o abbiano avuto contatto con animali di tale azienda non sottoposti ad un programma di vaccinazione sistematica contro la rabbia.

     2. Cani e gatti di età superiore a tre mesi possono essere oggetto di scambi solo se:

     a) nel giorno della spedizione dall'azienda di origine non presentano alcun segno clinico di malattia, specialmente di malattie contagiose della specie;

     b) sono tatuati ovvero individuati mediante un sistema di riconoscimento stabilito in sede comunitaria;

     c) sono stati vaccinati contro la rabbia dopo i tre mesi di età, con un richiamo annuale o altra periodicità autorizzata per tale vaccino, mediante iniezione di vaccino inattivato di almeno un'unità antigenica internazionale (norma OMS) misurata conformemente alla prova di attività secondo il metodo descritto dalla farmacopea europea. La vaccinazione deve essere certificata da un veterinario ufficiale o, se gli animali provengono da altri Stati membri, dal veterinario responsabile dell'azienda di origine a ciò legittimato dall'autorità competente. Il certificato di vaccinazione deve indicare il nome del vaccino e il numero di lotto, se possibile con etichetta autoadesiva;

     d) i cani sono stati vaccinati contro il cimurro;

     e) sono muniti di passaporto individuale che consenta di identificare chiaramente l'animale e nel quale siano indicate le date di vaccinazione, o di un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato E.

     3. Cani e gatti di età inferiore a tre mesi possono essere oggetto di scambi solo se:

     a) soddisfano i requisiti di cui al comma 2, lettere a) ed e);

     b) non provengono da una azienda soggetta a restrizioni relative alla movimentazione per motivi di polizia sanitaria;

     c) sono nati nell'azienda di origine e sono rimasti in cattività dalla nascita.

 

     Art. 11. Condizioni specifiche per sperma, ovuli ed embrioni.

     1. Fatte salve le disposizioni concernenti l'iscrizione degli equidi nei libri genealogici per determinate razze, lo sperma delle specie ovina, caprina ed equina, può essere oggetto di scambi solo se:

     a) è stato raccolto e trattato ai fini della fecondazione artificiale in una stazione o in un centro riconosciuto sotto il profilo sanitario conformemente all'allegato D, capitolo I, oppure, qualora si tratti di ovini e caprini, in un azienda che soddisfi i requisiti previsti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, e successive modifiche;

     b) proviene da animali che soddisfano le condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo II;

     c) è stato raccolto, trattato e conservato conformemente alle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III;

     d) è accompagnato da un certificato sanitario.

     2. Gli ovuli e gli embrioni delle specie ovina, caprina, suina ed equina possono essere oggetto di scambi solo se:

     a) sono stati prelevati su donatrici che soddisfano le disposizioni di cui all'allegato D, capitolo IV, da un gruppo di raccolta riconosciuto, e trattati in un laboratorio adeguato;

     b) sono stati trattati ed immagazzinati conformemente alle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III;

     c) sono accompagnati da un certificato sanitario.

     3. Lo sperma utilizzato per la fecondazione delle donatrici deve essere conforme:

     a) se si tratta di ovini, caprini ed equidi, alle disposizioni di cui al comma 1;

     b) se si tratta di suini, alle disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 242.

     4. Il Ministero della sanità cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei modelli di certificato adottati in sede comunitaria.

     5. Le spese connesse con le procedure di riconoscimento di cui al presente articolo sono a carico del titolare dei centri e delle stazioni di raccolta, non pubblici, secondo criteri e modalità da stabilirsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro.

 

     Art. 12. Controlli veterinari.

     1. Le norme sui controlli veterinari, di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, e in particolare quelle riguardanti l'organizzazione e le conseguenze dei controlli da effettuare, sono estese agli animali, allo sperma, agli ovuli e agli embrioni di cui al presente decreto, accompagnati da un certificato sanitario; gli altri animali devono provenire da aziende i cui responsabili devono adempiere agli obblighi di cui all'articolo 4.

     2. Sono altresì estese agli animali, allo sperma, agli ovuli ed agli embrioni di cui al presente decreto le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche.

     3. Ai fini degli scambi, gli esercizi commerciali che detengono in modo permanente o anche a titolo occasionale gli animali di cui agli articoli 7, 9 e 10:

     a) sono soggetti alla registrazione di cui all'articolo 4;

     b) tengono un registro in cui sono iscritte le forniture e le consegne, con l'indicazione per queste ultime, della destinazione ulteriore degli animali nel caso in cui essi siano destinati ad un commerciante registrato che procede al frazionamento del lotto;

     c) conservano il registro di cui alla lettera b) per un periodo non inferiore a sei mesi in modo da poterlo presentare, su richiesta, all'autorità competente.

     4. I servizi veterinari procedono ai controlli ritenuti opportuni qualora sospettino che le disposizioni contenute nel presente decreto non vengano rispettate o vi siano dubbi sulla salute degli animali o sulla qualità dello sperma, degli ovuli o degli embrioni.

 

     Art. 13. Documentazione sanitaria per il trasporto.

     1. Devono essere accompagnati da un documento di trasporto conforme al modello di cui all'allegato E:

     a) gli animali delle specie sensibili alle malattie di cui all'allegato A;

     b) gli animali delle specie sensibili alle malattie di cui all'allegato B, nel caso in cui lo Stato membro di destinazione abbia stabilito un programma facoltativo o obbligatorio di lotta o di sorveglianza ovvero sia indenne o parzialmente indenne dalle malattie di cui allo stesso allegato B;

     c) lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di animali di cui alle lettere a) e b), in provenienza da o con destinazione ad organismi, istituti o centri riconosciuti.

     2. Il documento di cui al comma 1, che deve accompagnare le partite durante il trasporto fino a destinazione, è completato dal veterinario responsabile dell'organismo, istituto o centro riconosciuto di origine e deve precisare che gli animali, gli ovuli, lo sperma o gli embrioni provengono da organismo, istituto o centro riconosciuti.

     3. Il Ministero della sanità riconosce ufficialmente gli organismi, istituti o centri su presentazione di domanda corredata dalla documentazione che attesti il possesso dei requisiti di cui all'allegato C; a tal fine il Ministero della sanità può procedere a controlli sul posto direttamente o delegando i servizi veterinari delle unità sanitarie locali.

     4. Il Ministero della sanità compila l'elenco nazionale degli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti e lo comunica, con i relativi aggiornamenti, alla Commissione europea.

     5. Le spese connesse con le procedure di riconoscimento di cui al presente articolo sono a carico del titolare degli organismi, degli istituti e dei centri, non pubblici, secondo criteri e modalità da stabilirsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro.

 

     Art. 14. Programmi di lotta o di sorveglianza.

     1. Il Ministero della sanità, quando stabilisce programmi facoltativi od obbligatori di lotta o di sorveglianza nei confronti di una delle malattie di cui all'allegato B ovvero a tali fini autorizzi programmi proposti da allevatori, può sottoporli alla Commissione europea per l'eventuale approvazione e la precisazione delle garanzie complementari, generali o limitate, da esigere negli scambi.

 

     Art. 15. Stato di territorio indenne.

     1. Il Ministero della sanità, se ritiene il territorio nazionale totalmente o parzialmente indenne da una delle malattie di cui all'allegato B, lo rappresenta alla Commissione europea fornendone le giustificazioni e proponendo un programma che consenta di controllare l'assenza della malattia affinché vengano stabilite garanzie complementari, generali o limitate da esigere negli scambi; in attesa che la Commissione decida, tali garanzie possono essere stabilite dal Ministero della sanità.

 

     Art. 16. Disposizioni applicabili alle importazioni nella Comunità europea.

     1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, alle importazioni di animali, sperma, ovuli ed embrioni di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le norme stabilite dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e successive modifiche.

 

     Art. 17. Misure sanitarie alle importazioni.

     1. Gli animali e lo sperma, gli ovuli e gli embrioni, di cui all'articolo 11 possono essere importati solo se:

     a) provengono da un Paese terzo o parte di esso nonché da un centro di raccolta e stabilimento riconosciuto compresi in elenchi predisposti in sede comunitaria;

     b) sono accompagnati da un certificato sanitario firmato dalla competente autorità del paese esportatore e conforme al modello predisposto in sede comunitaria, che attesti che gli animali, lo sperma, gli ovuli e gli embrioni soddisfano le condizioni supplementari stabilite dalla Commissione europea od offrono le garanzie equivalenti eventualmente richieste o provengono da centri; organismi, istituti o centri di raccolta riconosciuti che offrono le citate condizioni o garanzie.

     2. Il Ministero della sanità cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli elenchi di cui al comma 1, lettera a), e dei modelli di certificato sanitario di cui al comma 1, lettera b).

     3. In attesa degli elenchi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni nazionali in materia di accertamento dei requisiti sanitari nei Paesi terzi.

 

     Art. 18. Controlli.

     1. Gli animali, lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di cui al presente decreto possono essere importati solo se:

     a) sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dal veterinario ufficiale conforme al modello stabilito in sede comunitaria;

     b) hanno subìto, con esito favorevole presso un posto di ispezione frontaliero abilitato, i controlli previsti dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e successive modifiche;

     c) sono stati sottoposti, prima della spedizione verso il territorio comunitario, ad un controllo del veterinario ufficiale inteso ad assicurare il rispetto delle norme sulla protezione degli animali durante il trasporto di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, e successive modifiche, in particolare per quanto riguarda l'abbeveraggio e l'alimentazione;

     d) sono stati sottoposti, se si tratta degli animali di cui agli articoli da 5 a 10, ad un periodo di quarantena secondo modalità da stabilire in sede comunitaria.

     2. In attesa delle disposizioni comunitarie concernenti le modalità di applicazione del comma 1, alle importazioni da un Paese terzo per il quale non siano stati fissati requisiti a livello comunitario, restano applicabili le norme vigenti purché non più favorevoli di quelle previste per gli scambi.

 

     Art. 19. Obbligo di certificazione sanitaria.

     1. Gli animali, compresi gli uccelli da voliera, lo sperma, gli ovuli e gli embrioni oggetto del presente decreto, transitati attraverso il territorio di un Paese terzo, possono essere introdotti nel territorio nazionale solo se accompagnati da un certificato sanitario che attesti l'osservanza dei requisiti prescritti dal presente decreto.

 

     Art. 20. Sanzioni.

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 3 milioni a lire 40 milioni il responsabile dell'azienda o esercizio commerciale che effettua scambi di animali, sperma, ovuli ed embrioni senza la preventiva registrazione di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 12, comma 3, lettera a).

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire un milione a lire tre milioni per ogni singolo obbligo violato il responsabile dell'azienda o esercizio commerciale che:

     a) non osservi le prescrizioni fissate per gli scambi e per le importazioni dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, comma 1, 10, 11, 12, comma 3, lettere b) e c), 13, commi 1 e 2, 17, comma 1, 18, comma 1, e 19;

     b) non ottemperi agli impegni assunti con la registrazione.

 

 

ALLEGATO A

Malattie soggette a denuncia nell'ambito del presente decreto

 

Malattie                         Specie in questione

Newcastle, Influenza aviaria     Uccelli

Psitracosi                       Psittacidi

Peste americana                  Api

Afta epizootica                  Ruminanti

Brucellosi (Brucella ssp.)

Tubercolosi

Peste suina classica             Suini

Peste suina africana

Afta epizootica

Rabbia                           Tutte le specie sensibili

 

 

ALLEGATO B

Elenco delle malattie per le quali possono essere riconosciuti programmi

nazionali in virtù del presente decreto

 

Visoni                           Enterite virale

                                  Malattia aleutina

Api                              Peste europea

                                  Varroasi e acariasi

Scimmie e felini                 Tubercolosi

Ruminanti                        Tubercolosi

Lagomorfi                        Mixomatosi

                                  Malattie virali ed emorragiche

                                  Tularemia

 

 

 

ALLEGATO C

Condizioni per il riconoscimento degli organismi, istituti o centri

 

     1. Per essere ufficialmente riconosciuti ai sensi dell'articolo 13, comma 3, l'organismo, istituto o centro quale definito all'articolo 2, comma 1, lettera c) deve:

     a) essere delimitato con esattezza ed essere separato dall'ambiente circostante;

     b) essere situato a ragionevole distanza da imprese agricole il cui status sanitario possa essere minacciato dalla presenza dell'organismo, istituto o centro riconosciuto;

     c) essere posto sotto la responsabilità di un veterinario [1] che assume la sorveglianza degli animali che debbono poter essere catturati, rinchiusi o ingabbiati in qualsiasi momento;

     d) disporre di un adeguato locale per la quarantena;

     e) disporre di uno o più locali appropriati per praticare la necroscopia;

     f) essere indenne dalle malattie di cui all'allegato A e, per quanto concerne le malattie oggetto, nel paese interessato di un programma conformemente all'articolo 14, essere indenne dalle malattie di cui all'allegato B;

     g) tenere aggiornati registri in cui sia indicato quanto segue:

     - il numero di animali di ogni specie presenti nell'azienda, con menzione della loro età;

     - il numero di animali giunti nell'azienda o che l'abbiano lasciata, nonché i dati relativi al trasporto e allo stato di salute degli animali;

     - le constatazioni effettuate durante la quarantena;

     - il risultato degli esami periodici degli escrementi;

     - il risultato degli esami sanguigni o di qualsiasi altro procedimento diagnostico;

     - i casi di malattia ed eventualmente la terapia utilizzata;

     - il risultato delle dissezioni di tutti gli animali deceduti nell'azienda, compresi gli animali nati morti;

     h) disporre di strumenti che permettano di rimuovere in modo adeguato gli animali morti per malattia;

     i) essere controllato da un veterinario ufficiale, che dovrà effettuare almeno due controlli sanitari all'anno.

     Il controllo sanitario deve comportare come minimo:

     - un'ispezione di tutti gli animali che si trovano nell'azienda;

     - un prelievo di campioni rappresentativi sulle specie sensibili alle malattie di cui agli allegati A e B [2] o la ricerca di dette malattie con altri metodi. I campioni debbono essere analizzati da un laboratorio autorizzato che verifica se essi contengono gli agenti delle malattie indicate per ciascuna specie elencata nell'allegato A. Il prelievo dei campioni può essere ripartito su tutto l'anno.

     - Il risultato dell'analisi, effettuata in laboratorio, dei campioni prelevati all'atto dei controlli sanitari deve essere negativo per quanto riguarda gli agenti patogeni in questione;

     - l'esame dei registri che debbono obbligatoriamente essere tenuti.

     j) qualora detenga animali destinati a laboratori sperimentali, essere conformi a quanto disposto dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116.

     2. Il riconoscimento è confermato se sono soddisfatti i seguenti requisiti:

     a) gli animali introdotti nell'azienda devono provenire da un altro centro, istituto o organismo riconosciuto;

     b) gli animali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 397;

     c) deve essere effettuato due volte all'anno un controllo sanitario dell'organismo, istituito o centro riconosciuto, in conformità del punto 1, lettera h) del presente allegato;

     d) il risultato dell'analisi, effettuata in laboratorio, dei campioni prelevati deve essere negativo per quanto riguarda gli agenti delle malattie di cui agli allegati A e B [2];

     e) qualsiasi decesso sospetto o la presenza di qualunque altro sintomo che faccia supporre che gli animali hanno contratto una o più delle malattie di cui agli allegati A e B [2]; deve essere denunciato senza indugio all'autorità competente.

     3. Il riconoscimento è sospeso, ripristinato o ritirato alle seguenti condizioni:

     a) nel caso di una dichiarazione di cui al punto 2, lettera d), del presente allegato, l'autorità competente sospende temporaneamente il riconoscimento del centro, istituto od organismo riconosciuto;

     b) un campione prelevato sull'animale sospetto è inviato al laboratorio riconosciuto che esamina se sono presenti gli agenti patogeni in questione. Il risultato dell'analisi è immediatamente comunicato all'autorità competente;

     c) quando l'autorità competente viene informata dei sospetti relativi alla presenza di una delle malattie di cui agli allegati A e B [2] essa agisce, per quanto riguarda l'analisi di laboratorio, l'esame epizooziologico, la lotta contro la malattia e la sospensione del riconoscimento, come se la malattia si fosse effettivamente manifestata conformemente alle direttive che disciplinano in questo settore la lotta contro le malattie, nonché il commercio degli animali;

     d) quando il risultato dell'analisi è negativo per quanto attiene agli agenti patogeni in questione, l'autorità competente ripristina il riconoscimento;

     e) all'organismo, istituto o centro è rinnovato il riconoscimento soltanto se, in seguito all'eradicazione dei focolai d'infezione, sono nuovamente soddisfatte le condizioni di cui al punto 1 del presente allegato, ad eccezione di quella indicata alla lettera f);

     f) l'autorità competente informa la Commissione in merito alla sospensione, al ripristino o al ritiro del riconoscimento.

 

[1] Responsabili dell'osservanza quotidiana dei requisiti di polizia sanitaria contemplati nel presente decreto.

[2] Qualora una di queste malattie sia soggetta a denuncia.

 

 

ALLEGATO D

 

Capitolo I

 

     I. Condizioni per il riconoscimento delle stazioni e dei centri di raccolta dello sperma.

     Le stazioni e i centri di raccolta dello sperma devono:

     1) essere posti sotto sorveglianza di un veterinario considerato responsabile del centro;

     2) disporre almeno:

     a) di locali per la stabulazione degli animali, provvisti di opportuni dispositivi di chiusura ed eventualmente di una zona d'esercizio per gli equini, separati materialmente dagli impianti di raccolta, nonché dai locali adibiti al trattamento e all'immagazzinamento dello sperma;

     b) di impianti di isolamento, senza alcuna possibilità di comunicazione diretta con i normali locali di stabulazione;

     c) di impianti per la raccolta dello sperma, comprendenti un locale separato per la pulitura e la disinfezione o la sterilizzazione delle attrezzature;

     d) di un locale per il trattamento dello sperma, separato dagli impianti di raccolta e non situato necessariamente nello stesso luogo di questi ultimi;

     e) di un locale per l'immagazzinamento dello sperma, non situato necessariamente nello stesso luogo;

     3) essere costruiti od isolati in modo da evitare qualsiasi contatto col bestiame che si trovi al di fuori di essi;

     4) essere costruiti in modo che l'intero centro o stazione, eccettuati i locali amministrativi e, per gli equini, la zona d'esercizio, possa venir rapidamente pulito e disinfettato.

 

     II. Condizioni relative alla sorveglianza delle stazioni e dei centri di raccolta dello sperma.

     Le stazioni e i centri di raccolta dello sperma devono:

     1) essere sorvegliati affinché vi vengano ospitati soltanto animali della specie di cui deve essere raccolto lo sperma.

Possono tuttavia esservi ammessi altri animali domestici, sempreché non presentino rischi d'infezione per le specie di cui dev'essere raccolto lo sperma e soddisfino le condizioni stabilite dal veterinario responsabile del centro.

Nel caso degli equini, qualora il centro di raccolta si trovi nello stesso luogo di un centro d'inseminazione artificiale o di una stazione per la monta naturale, le giumente, gli stalloni di prova e gli stalloni da monta possono esservi ammessi sempreché rispondano alle condizioni di cui all'allegato D, capitolo II, paragrafo A, punti 1), 2), 3) e 4);

     2) essere sorvegliati ai fini della tenuta di un registro che permetta di conoscere:

     - la specie, la razza la data di nascita e l'identificazione di ogni animale presente nel centro;

     - gli eventuali movimenti (entrate e uscite) degli animali presenti nel centro;

     - l'anamnesi, nonché tutti gli esami diagnostici (con i relativi risultati), i trattamenti e le vaccinazioni cui gli animali sono stati sottoposti;

     - la data di raccolta e di trattamento dello sperma;

     - la destinazione dello sperma;

     - le modalità di immagazzinamento dello sperma;

     3) essere ispezionati durante il periodo di riproduzione da un veterinario ufficiale, il quale verifichi il rispetto delle condizioni di riconoscimento e sorveglianza ed esamini tutte le questioni attinenti, almeno una volta all'anno in caso di riproduzione stagionale e due volte all'anno in caso di riproduzione non stagionale;

     4) beneficiare di una sorveglianza che impedisca l'accesso delle persone non autorizzate. Devono inoltre essere autorizzate le visite secondo le condizioni stabilite dal veterinario responsabile del centro;

     5) disporre di personale competente e adeguatamente addestrato alle tecniche di disinfezione e alle tecniche igieniche intese a prevenire la propagazione della malattia;

     6) essere soggetti ad appropriata sorveglianza, tale da assicurare che:

     - nessun animale detenuto nel centro venga utilizzato per la riproduzione naturale almeno nei 30 giorni precedenti la prima raccolta di sperma e durante il periodo di raccolta;

     - la raccolta, il trattamento e l'immagazzinamento dello sperma possano aver luogo soltanto negli appositi locali;

     - ogni strumento che entri in contatto con lo sperma o con l'animale donatore durante la raccolta o il trattamento venga opportunamente disinfettato o sterilizzato prima di ogni impiego, oppure sia nuovo e non riutilizzabile e venga eliminato dopo l'impiego.

Per gli equini, se un centro di raccolta si trova nello stesso luogo di un centro di inseminazione artificiale o di una stazione per la monta naturale, gli strumenti e le attrezzature per l'inseminazione o la monta nonché qualsiasi strumento e attrezzatura che venga a contatto con gli animali donatori o con altri animali detenuti nel centro di raccolta devono essere rigorosamente separati dallo sperma;

     - per il trattamento dello sperma vengano utilizzati prodotti di origine animale (diluenti, additivi e riempitivi) che non comportino rischi per la salute degli animali o siano stati trattati prima dell'uso in modo da impedire tali rischi;

     - in caso di sperma refrigerato o congelato, venga fatto uso di agenti criogeni che non siano stati impiegati in precedenza per altri prodotti di origine animale;

     - qualsiasi recipiente destinato all'immagazzinamento e al trasporto dello sperma venga opportunamente disinfettato o sterilizzato prima di ogni impiego, oppure sia nuovo e non riutilizzabile e venga eliminato dopo l'impiego;

     7) provvedere affinché ogni dose di sperma venga identificata in maniera indelebile ed in modo tale che sia possibile determinare lo Stato membro d'origine, la data di raccolta, la specie, la razza, l'identità dell'animale donatore, nonché il nome e/o il numero del centro riconosciuto che ha provveduto alla raccolta.

 

Capitolo II

Condizioni applicabili nei centri e nelle stazioni di raccolta

 

     Condizioni relative all'ammissione dei maschi donatori.

     A. STALLONI

     Possono essere destinati alla raccolta di sperma soltanto gli stalloni che, secondo il veterinario responsabile del centro, rispondano ai seguenti requisiti:

     1) non presentino sintomi di malattie infettive o contagiose al momento dell'ammissione né nel giorno durante il periodo di raccolta dello sperma;

     2) provengano dal territorio - oppure, in caso di regionalizzazione, da una parte del territorio - di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché da un'azienda sottoposta a sorveglianza veterinaria, fermo restando che tale territorio (o parte di esso) ed azienda devono soddisfare le condizioni prescritte dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243;

     3) abbiano soggiornato, per i 30 giorni precedenti la raccolta dello sperma, in aziende nelle quali nessun equino abbia presentato, durante lo stesso periodo, sintomi clinici dell'arterite virale;

     4) abbiano soggiornato, per i 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma, in aziende nelle quali nessun equino abbia presentato, durante lo stesso periodo, sintomi clinici di metrite contagiosa;

     5) non siano stati utilizzati per la monta naturale nei 30 giorni precedenti la prima raccolta dello sperma, né durante il periodo di raccolta;

     6) siano stati sottoposti ai seguenti esami, effettuati e certificati da un laboratorio riconosciuto dall'autorità competente, secondo il programma esposto al punto 7:

     i) per la ricerca dell'anemia infettiva degli equidi, ad una reazione di immunodiffusione su gel di agar, detta «test di Coggina»;

     ii) per la ricerca dell'arterite virale degli equidi, ad una prova di sieroneutralizzazione, oppure, se non si ottengono risultati negativi, (con una diluizione <1/4), a una prova di isolamento del virus dell'arterite, effettuata su una certa percentuale della quantità totale di sperma dello stallone donatore;

     iii) per la ricerca della metrite contagiosa degli equidi mediante isolamento del germe Taylorella equigenitalis, ad un controllo effettuato in due occasioni, a 7 giorni d'intervallo, su prelievi di liquido preeiaculatorio o su un campione di sperma, nonché su tamponi genitali almeno in corrispondenza della fossetta uretrale, compreso il seno uretrale, e del pene, compresa la fossa glandis;

     7) siano stati sottoposti ad uno dei seguenti programmi di controllo:

     i) qualora lo sperma venga raccolto per essere commercializzato allo stato fresco o refrigerato:

     - se lo stallone donatore ha soggiornato in modo continuativo nel centro di raccolta almeno per i 30 giorni precedenti la prima raccolta di sperma e durante il periodo di raccolta e se nessun equino nel centro di raccolta è entrato in contatto diretto con equini in condizioni sanitarie inferiori a quelle dello stallone donatore, gli esami di cui al punto 6, lettere i), ii) e iii), devono essere effettuati almeno 14 giorni dopo l'inizio del periodo trascorso nel centro di raccolta ed almeno una volta all'anno all'inizio del periodo riproduttivo;

     - se lo stallone donatore non ha soggiornato in modo continuativo nel centro di raccolta e/o se degli equini del centro di raccolta sono entrati in contatto diretto con altri equini in condizioni sanitarie inferiori, gli esami di cui al punto 6, lettere i), ii) e iii), devono essere effettuati nei 14 giorni precedenti la prima raccolta di sperma e almeno una volta all'anno all'inizio del periodo riproduttivo. Inoltre, l'esame di cui al punto 6, lettera i), deve essere ripetuto ad intervalli di 120 giorni durante il periodo di raccolta dello sperma. L'esame di cui al punto 6, lettera ii), deve essere effettuato non più di 30 giorni prima di ogni raccolta di sperma, salvo che - nel caso di uno stallone che ad un esame per la ricerca dell'arterite virale degli equidi sia risultato sieropositivo - la sua inidoneità alla donazione di sperma venga confermata da un esame d'isolamento del virus, che deve essere eseguito una volta all'anno;

     ii) qualora lo sperma venga raccolto per essere commercializzato allo stato congelato, si applicano i programmi di controllo descritti al punto 7, lettera i), primo e secondo trattino, oppure si deve procedere agli esami di cui al punto 6, lettere i), ii) e iii); questi esami devono essere effettuati durante i 30 giorni dal periodo obbligatorio di conservazione dello sperma e non meno di 14 giorni dopo la raccolta dello stesso, indipendentemente dal fatto che lo stallone abbia soggiornato nel centro in modo continuativo o meno.

 

     B. OVINI E CAPRINI

     1. Possono essere destinati alla raccolta di sperma solo gli ovini e i caprini dei centri, delle stazioni o aziende che, secondo il veterinario ufficiale:

     a) godano di buona salute il giorno della raccolta;

     b) soddisfino le condizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, concernente gli scambi intracomunitari.

     I donatori saranno inoltre sottoposti nei trenta giorni precedenti la raccolta, con risultato negativo, a:

     - un test per la ricerca della brucellosi (Brucella melitensis), conformemente all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556;

     - un test per la ricerca dell'epididimita contagiosa dell'ariete (Brucella ovis) conformemente all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556;

     c) siano stati sottoposti ai test o controlli pertinenti volti a garantire l'osservanza dei requisiti di cui alle lettere a) e b).

     2. Gli esami di cui al punto 1 devono essere effettuati presso un laboratorio riconosciuto dallo Stato membro.

     C. Se uno degli esami di cui ai punti A e B risulta positivo, l'animale deve essere isolato e il suo sperma raccolto successivamente alla data dell'ultimo esame negativo non può essere commercializzato. Si opera in modo analogo per lo sperma degli altri animali ricettivi alla malattia in questione presenti nell'azienda o nel centro di raccolta a decorrere dalla data alla quale è stato effettuato l'esame con esito positivo. Gli scambi potranno riprendere solo quando sarà stata ristabilita la situazione sanitaria del centro di raccolta.

 

Capitolo III

Condizioni relative allo sperma, agli ovuli e agli embrioni

 

     Lo sperma gli ovuli e gli embrioni devono essere stati raccolti, trattati e conservati conformemente ai princìpi seguenti:

     a) Il lavaggio degli ovuli e degli embrioni, anche nel caso degli equini dev'essere effettuato secondo modalità da stabilire conformemente alla procedura descritta all'articolo 26. In attesa che tali modalità vengano stabilite, si applicano le norme internazionali.

La zona pellucida degli ovuli e degli embrioni deve restare intatta prima e dopo il lavaggio.

Possono essere lavati contemporaneamente soltanto ovuli ed embrioni dello stesso donatore.

Dopo il lavaggio, la zona pellucida di ogni ovulo od embrione dev'essere esaminata su tutta la superficie mediante ingrandimento di almeno 50 volte ed essere certificata intatta ed esente da qualsiasi sostanza aderente.

     b) I mezzi e le soluzioni utilizzati per la raccolta, la lavorazione (esame, lavaggio e trattamento), la conservazione o il congelamento degli ovuli e degli embrioni devono essere sterilizzati secondo metodi riconosciuti ed essere manipolati in modo da restare sterili. Ai mezzi di raccolta, di lavaggio e di conservazione degli ovuli e degli embrioni ed ai diluenti dello sperma devono essere aggiunti antibiotici. Se necessario, verranno adottate modalità d'applicazione secondo la procedura descritta all'articolo 26.

     c) Tutto il materiale utilizzato per la raccolta, il trattamento, la conservazione o il congelamento dello sperma, degli ovuli e degli embrioni deve venir adeguatamente disinfettato o sterilizzato prima di ogni impiego, oppure essere nuovo e non riutilizzabile e venir eliminato dopo l'impiego.

     d) Secondo la procedura descritta all'articolo 26 possono venir stabiliti esami complementari, relativi in particolare ai liquidi di raccolta o di lavaggio e volti a determinare l'assenza di germi patogeni.

     e) Gli ovuli e gli embrioni sottoposti con esito positivo all'esame di cui alla lettera a), nonché lo sperma devono essere posti in contenitori sterilizzati e debitamente identificati, i quali devono contenere solo prodotti provenienti da uno stesso donatore o da una stessa donatrice e venire immediatamente sigillati.

L'identificazione, le cui modalità vanno stabilite secondo la procedura descritta all'articolo 26, deve permettere di determinare almeno il paese d'origine, la data di raccolta, la specie, la razza, l'identità dell'animale donatore, nonché il nome e/o il numero del centro di raccolta o dell'equipe che ha proceduto alla raccolta.

     f) Lo sperma, gli ovuli e gli embrioni congelati devono essere posti in contenitori sterilizzati di azoto liquido che non presentino alcun rischio di contaminazione dei prodotti.

     g) Lo sperma, gli ovuli e gli embrioni congelati devono essere immagazzinati in condizioni autorizzate per un periodo minimo di 30 giorni prima della spedizione.

     h) Lo sperma, gli ovuli e gli embrioni devono essere trasportati in contenitori adeguatamente puliti, disinfettati o sterilizzati prima di ogni impiego, oppure nuovi e non riutilizzabili ed eliminati dopo l'impiego.

 

Capitolo IV

Femmine donatrici

 

     Possono essere destinate alla raccolta di embrioni o di ovuli solo le femmine sempreché, a giudizio del veterinario ufficiale, esse e le mandrie di provenienza soddisfino, in base alla specie in questione, le condizioni di cui alle pertinenti direttive in materia di scambi intracomunitari di animali vivi d'allevamento e da produzione.

I decreti 30 aprile 1976, n. 397 e 30 dicembre 1992, n. 556, si applicano rispettivamente ai suini, agli ovini e ai caprini.

Quanto agli equini a soddisfare le condizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, essi devono aver soggiornato, prima della raccolta degli ovuli o degli embrioni, in aziende che per almeno sessanta giorni non abbiano presentato sintomi clinici della metrite contagiosa degli equidi. Inoltre, per almeno trenta giorni prima della raccolta degli ovuli o degli embrioni, gli animali in questione non devono essere stati utilizzati per scopi di riproduzione naturale.

 

 

ALLEGATO E

 

     (Omissis)