§ 97.7.25 - D.P.R. 11 febbraio 1994, n. 243.
Regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.7 servizi veterinari
Data:11/02/1994
Numero:243


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12.  [2]
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 


§ 97.7.25 - D.P.R. 11 febbraio 1994, n. 243. [1]

Regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza dai Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE.

(G.U. 22 aprile 1994, n. 93, S.O.)

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

 

     Art. 1.

     1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni di polizia veterinaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza da Paesi terzi.

 

          Art. 2.

     1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) azienda: l'azienda agricola o di addestramento o, in generale, qualsiasi locale o impianto in cui siano tenuti o allevati abitualmente equidi indipendentemente dal loro impiego;

     b) equidi: gli animali domestici o selvatici della specie equina, ivi comprese le zebre, o asinina, nonché gli animali derivati dall'incrocio di tali specie;

     c) equide registrato: qualsiasi equide registrato conformemente alla legge del 15 gennaio 1991, n. 30;

     d) equidi da macello: gli equidi destinati ad essere condotti al macello direttamente o tramite un mercato o un centro di raccolta riconosciuti;

     e) equidi da allevamento e da reddito: gli equidi facenti parte di categorie diverse da quelle menzionate alle lettere c) e d);

     f) Stato membro o Paese terzo indenne da peste equina: qualsiasi Paese membro o Paese terzo sul cui territorio nessuna prova clinica, sierologica nel caso di equidi non vaccinati, o epidemiologica abbia permesso di accertare la presenza di peste equina nel corso degli ultimi due anni e in cui la vaccinazione contro questa malattia non sia stata effettuata negli ultimi dodici mesi;

     g) malattia soggetta all'obbligo di denuncia: le malattie elencate nell'allegato A

     h) veterinario ufficiale: il veterinario competente ai sensi delle disposizioni vigenti;

     i) ammissione temporanea: la condizione giuridica di un equide registrato proveniente da un Paese terzo e ammesso nel territorio della Comunità per un periodo stabilito dalla Commissione e comunque non superiore a novanta giorni.

 

Capo II

DISPOSIZIONI PER I MOVIMENTI DI EQUIDI

 

          Art. 3.

     1. Il movimento di equidi sul territorio nazionale e la loro spedizione verso altri Stati membri sono consentiti soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 4 e 5.

     2. Il Ministero della sanità può consentire deroghe generali o limitate per motivi sportivi, ricreativi, culturali, di pascolo o di lavoro, purché tali attività si svolgano in prossimità delle frontiere interne della Comunità, informandone la Commissione.

 

          Art. 4.

     1. Ai fini di cui all'art. 3, comma 1, gli equidi non devono presentare alcun segno clinico di malattia al momento della visita sanitaria che deve essere effettuata nelle 48 ore che precedono la partenza; tuttavia per gli equidi registrati, tale visita è richiesta solo per quelli destinati agli scambi intracomunitari, salvo quanto previsto all'art. 6.

     2. Al momento della visita sanitaria il veterinario ufficiale si assicura sulla base delle dichiarazioni del proprietario o dell'allevatore, che gli equidi non siano stati in contatto con equidi infetti o affetti da malattia contagiosa nei quindici giorni precedenti.

     3. Il veterinario ufficiale deve accertarsi che gli equidi:

     a) non siano animali da eliminare nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa;

     b) siano identificati con le seguenti modalità:

     1) per quanto attiene agli equidi registrati, secondo il documento di identificazione di cui all'allegato E

     2) per quanto attiene agli equidi da allevamento e da reddito, secondo un metodo di identificazione stabilito dal Ministero della sanità e comunicato alla Commissione;

     c) non provengano da azienda nei confronti della quale ricorra una dei divieti di spostamento indicati al comma 4.

     4. I divieti di cui al comma 3, lettera c), durano:

     a) per le aziende in cui non tutti gli animali delle specie sensibili sono stati abbattuti, almeno:

     1) sei mesi a decorrere dalla data dell'ultimo contatto o del possibile contatto con un equide malato, e ove si tratti di uno stallone fino alla sua castrazione, nel caso in cui si sospetti che gli equidi siano colpiti da morbo coitale maligno;

     2) sei mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti sono stati eliminati, in caso di morva e di encefalomielite equina;

     3) il periodo necessario perché, a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti sono stati eliminati, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi, in caso di anemia infettiva;

     4) sei mesi a decorrere dall'ultimo caso di stomatite vescicolosa;

     5) un mese a decorrere dall'ultimo caso di rabbia accertata;

     6) quindici giorni a decorrere dall'ultimo caso di carbonchio ematico accertato;

     b) per le aziende in cui tutti gli animali delle specie sensibili sono stati abbattuti ed i locali sono stati disinfettati, a decorrere dalla data di abbattimento e di disinfezione, almeno:

     1) quindici giorni, in caso di carbonchio ematico;

     2) trenta giorni, negli altri casi.

     5. Il Ministero della sanità può concedere deroghe alle misure di cui al comma 4, per gli ippodromi e i campi di corse, informando la Commissione della natura delle deroghe.

 

          Art. 5.

     1. In caso di comparsa di peste equina gli equidi possono essere spediti verso gli Stati membri dalla parte di territorio considerata infetta:

     a) nei periodi fissati dalla Comunità;

     b) a condizione che non presentino alcun segno clinico di peste equina al momento della visita sanitaria di cui all'art. 4, comma 1;

     c) se non vaccinati contro la peste equina, perché abbiano subìto, presentando reazione negativa, per due volte, la prova di fissazione del complemento conformemente all'allegato D ad un intervallo compreso tra ventuno e trenta giorni; la seconda prova sia stata effettuata entro i dieci giorni che precedono la spedizione. Se vaccinati, che la vaccinazione sia stata eseguita da oltre due mesi e abbiano subìto la prova di fissazione del complemento conformemente all'allegato D con tali intervalli senza che sia stato constatato rialzo anticorpale;

     d) siano stati tenuti in un centro di quarantena per un periodo minimo di quaranta giorni prima della spedizione;

     e) siano stati protetti dagli insetti vettori durante il periodo di quarantena e nel corso del trasporto dal centro di quarantena al luogo di spedizione.

     2. Una parte di territorio è considerata infetta da peste equina quando o nei due anni precedenti, sulla base di prove cliniche, sierologiche negli animali non vaccinati e/o ricerche epidemiologiche sia stata constatata la malattia oppure nei dodici mesi precedenti sia stata praticata la vaccinazione contro la peste equina.

     3. La parte del territorio considerata infetta da peste equina deve comprendere almeno:

     a) una zona di protezione di raggio minimo di 100 km intorno ad ogni focolaio;

     b) una zona di sorveglianza di almeno 50 km, oltre i limiti della zona di protezione in cui nei dodici mesi precedenti non sia stata praticata alcuna vaccinazione.

     4. Tutti gli equidi vaccinati presenti nella zona di protezione devono essere registrati ed identificati; nel documento di identificazione o sul certificato di cui all'art. 8 deve essere fatta menzione della vaccinazione.

     5. Le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina nei territori e nelle zone di cui al comma 3 nonché quelle per l'identificazione di cui al comma 4 sono stabilite con decreto del Ministro della sanità in conformità a disposizioni comunitarie.

 

          Art. 6.

     1. Per il movimento di equidi registrati, il Ministero della sanità può stabilire misure di controllo diverse da quelle previste dall'art. 4, comma 3, lettera c), purché ad esse equivalenti; in tal caso, informandone la Commissione, può autorizzare, su base di reciprocità, negli scambi con gli Stati membri, deroghe nell'obbligo della visita veterinaria nelle 48 ore antecedenti la partenza nonché all'osservanza dell'obbligo di cui all'art. 8, comma 2.

 

          Art. 7.

     1. Gli equidi devono essere trasportati, nel più breve tempo possibile dalle aziende di provenienza al luogo di destinazione, direttamente o tramite un mercato, una fiera o un centro di raccolta autorizzato.

     2. I mezzi di trasporto e di contenzione utilizzati devono essere regolarmente puliti e disinfettati per ogni trasporto e tali da impedire la fuoriuscita di feci, strame e foraggio.

     3. Le modalità del trasporto devono essere tali da assicurare una protezione sanitaria efficace e il benessere degli equidi.

     4. Il Ministero della sanità può concedere deroghe generali o limitate, per quanto riguarda i requisiti di cui all'art. 4, comma 3, lettera c), per gli equidi da macello, a condizione che l'animale:

     a) sia provvisto di un marchio particolare indicante che esso è destinato al macello e nel certificato sanitario sia indicata la deroga;

     b) sia trasportato direttamente al mattatoio e macellato entro cinque giorni dall'arrivo.

     5. Il veterinario ufficiale annota in un registro il numero di identificazione o del documento di identificazione dell'equide abbattuto e comunica all'autorità competente del luogo di spedizione l'avvenuto abbattimento.

 

          Art. 8.

     1. Gli equidi registrati che lasciano l'azienda sono scortati dal documento di identificazione di cui all'allegato E nonché, se destinati agli scambi intracomunitari, dall'attestato di cui all'allegato B.

     2. Gli equidi da allevamento, reddito e macello sono scortati da un certificato sanitario conforme all'allegato C.

     3. L'attestato di cui all'allegato B e il certificato di cui all'allegato C sono compilati entro 48 ore o al più tardi l'ultimo giorno lavorativo precedente e sono redatti in lingua italiana e nelle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione.

     4. Il certificato, che deve constare di un solo foglio, ha validità per dieci giorni e, per gli equidi di cui al comma 2, può essere unico per tutta la partita.

 

          Art. 9.

     1. Agli scambi intracomunitari si applicano le disposizioni concernenti i controlli veterinari e le misure di salvaguardia previste dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.

 

          Art. 10.

     1. Gli esperti veterinari incaricati dalla Commissione possono procedere, in collaborazione con le autorità competenti a controlli in loco ove ciò sia necessario per l'applicazione uniforme delle disposizioni comunitarie in materia.

     2. Il Ministero della sanità adotta le misure necessarie per tener conto dei risultati di tale controllo comunicatigli dalla Commissione.

 

Capo III

NORME PER LE IMPORTAZIONI DA PAESI TERZI

 

          Art. 11.

     1. Gli equidi per essere importati nel territorio comunitario devono soddisfare alle condizioni stabilite dagli articoli da 12 a 15.

     2. Il Ministro della sanità con proprio decreto si conforma a disposizioni comunitarie emanate in materia.

 

          Art. 12. [2]

     1. Gli equidi possono essere importati solo se provengono da un Paese terzo, o parte di esso, compreso in elenchi predisposti ai sensi della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999.

 

          Art. 13.

     1. L'importazione di equidi è consentita a condizione che gli stessi siano identificati conformemente a quanto disposto all'art. 4, comma 2, e scortati da un certificato sanitario compilato da un veterinario ufficiale del Paese speditore.

     2. Il certificato sanitario deve:

     a) essere rilasciato il giorno del carico degli equidi o l'ultimo giorno lavorativo precedente la spedizione, qualora si tratti di cavalli registrati;

     b) essere redatto in lingua italiana e almeno in una delle lingue ufficiali del Paese membro di destinazione;

     c) scortare gli animali nell'esemplare originale;

     d) attestare che gli equidi in relazione alla provenienza e alla categoria rispondano a requisiti fissati dal presente regolamento e da disposizioni comunitarie eventualmente emanate;

     e) constatare di un solo foglio;

     f) essere rilasciato per un solo destinatario o, nel caso di equidi da macello, per una fornitura debitamente marchiata ed identificata.

     3. Il certificato deve essere redatto conformemente al modello approvato dalla Comunità e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero della sanità.

 

          Art. 14.

     1. Gli equidi da macello devono essere condotti, direttamente o dopo essere transitati per un mercato o un centro di raccolta riconosciuti, in un macello ed essere abbattuti entro il termine prescritto dal Ministro della sanità che si conforma ad eventuali disposizioni comunitarie.

     2. Fatte salve norme particolari eventualmente stabilite dalla Comunità, il Ministero della sanità, per motivi di polizia sanitaria, può designare il macello verso il quale gli equidi devono essere avviati.

 

          Art. 15.

     1. L'importazione di equidi è vietata se nel corso del controllo prescritto si accerti che:

     a) gli equidi non provengono da un Paese o parte di esso di cui all'art. 12;

     b) gli equidi sono affetti, o se c'è il sospetto che siano affetti o contaminati, da una malattia contagiosa;

     c) non sono state rispettate da parte del Paese speditore le condizioni prescritte dal presente regolamento;

     d) il certificato sanitario non risponde alle condizioni di cui all'art. 13;

     e) gli equidi sono stati trattati con sostante vietate.

     2. Le spese relative al trasporto e all'abbattimento degli equidi sono a carico dell'importatore.

     3. Fatte salve condizioni particolari eventualmente stabilite dalla Comunità, il veterinario ufficiale per motivi di polizia sanitaria o in caso di rifiuto di rispedizione degli animali non ammessi all'importazione per mancanza delle condizioni di cui al comma 1, può designare il macello verso cui gli equidi devono essere avviati.

 

          Art. 16.

     1. Qualora una malattia contagiosa degli animali, suscettibile di compromettere lo stato sanitario del patrimonio zootecnico, si manifesti o si propaghi in un Paese terzo o qualora lo giustifichi un altro motivo di polizia sanitaria, il Ministro della sanità vieta l'importazione in provenienza diretta o indiretta, dall'intero o dalla parte di territorio di quel Paese terzo.

     2. Il Ministro della sanità comunica agli Stati membri e alla Commissione i provvedimenti adottati.

 

     Allegati [3]

     (Omissis)


[1] Abrogato dall'art. 32 del D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 31 gennaio 2007, n. 47.

[3] Gli allegati F e G sono stati abrogati dall'art. 7 del D.Lgs. 31 gennaio 2007, n. 47.