§ 97.7.13 - D.P.R. 1 marzo 1992, n. 230.
Regolamento di attuazione delle direttive (CEE) numeri 79/109, 79/111, 80/219, 80/1098, 80/1099, 80/1274, 82/893, 83/646, 84/336, 85/586, 87/489 e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.7 servizi veterinari
Data:01/03/1992
Numero:230


Sommario
Art. 1.      1. All'art. 2, primo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 397 e successive modificazioni e integrazioni, le lettere e) ed i) sono sostituite dalle seguenti
Art. 2.      1. All'art. 3, primo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 397 e successive modificazioni e integrazioni, alla lettera c), n. 2), dopo le parole: "per gli animali della [...]
Art. 3.      1. All'art. 6, primo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 397 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere
Art. 4.  [5]
Art. 5.      1. Dopo l'art. 9 della legge 30 aprile 1976, n. 397 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente
Art. 6.      1. All'art. 10 bis, primo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 397 e successive modificazioni ed integrazioni, la data: "31 dicembre 1982" è sostituita dalla seguente: [...]
Art. 7.      1. All'art. 16, primo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 397 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche
Art. 8.      1. All'art. 19, terzo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 397 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la data: "19 luglio 1971" sono aggiunte le seguenti [...]
Art. 9.      1. Dopo l'art. 33 della legge 30 aprile 1976, n. 397 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente
Art. 10.      1. Gli allegati alla legge 30 aprile 1976, n. 397, sono soppressi e vengono sostituiti dagli allegati al presente regolamento


§ 97.7.13 - D.P.R. 1 marzo 1992, n. 230.

Regolamento di attuazione delle direttive (CEE) numeri 79/109, 79/111, 80/219, 80/1098, 80/1099, 80/1274, 82/893, 83/646, 84/336, 85/586, 87/489 e 88/406, concernenti norme sanitarie in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina, tenuto anche conto delle direttive (CEE) numeri 84/643, 90/422 e 90/423.

(G.U. 19 marzo 1992, n. 66, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     1. All'art. 2, primo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 397 e successive modificazioni e integrazioni, le lettere e) ed i) sono sostituite dalle seguenti:

     "e) allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi: l'allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, capitolo II, lettera A, punti 1 o 1-bis;

     i) zona indenne da epizoozia: la zona di un diametro di 20 km, entro la quale, secondo accertamenti ufficiali, non si è avuto da almeno trenta giorni prima del carico:

     1) per gli animali della specie bovina: alcun caso di afta epizootica;

     2) per gli animali della specie suina: alcun caso di afta epizootica, di malattia vescicolare dei suini o di paralisi suina contagiosa (morbo di Teschen);" [1].

     2. All'art. 2, primo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 397, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

     "n) regione: parte del territorio di superficie minima di 2000 km² e comprendente almeno una delle seguenti circoscrizioni amministrative:

 

- per il Belgio:

Province/Province,

- per la Germania:

Regierungbezirk,

- per la Danimarca:

Amt o isola,

- per la Francia:

Département,

- per l'Italia:

Provincia,

- per il Lussemburgo:

 

- per i Paesi Bassi:

Province,

- per il Regno Unito:

 

- per l'Inghilterra, il Galles e l'Irlanda del Nord:

County,

- per la Scozia:

District i Island Area,

- per l'Islanda:

County,

 

     o) [2]

     p) [3]

     q) [4];

     r) allevamento indenne da leucosi bovina enzootica: un allevamento che soddisfa le condizioni previste all'allegato G, capitolo I, lettera A

     s) Stato membro o regione indenne da leucosi bovina enzootica: una regione o uno Stato membro che soddisfa i requisiti fissati nell'allegato G, capitolo I, lettera B.".

 

          Art. 2.

     1. All'art. 3, primo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 397 e successive modificazioni e integrazioni, alla lettera c), n. 2), dopo le parole: "per gli animali della specie suina, da afta epizootica," sono inserite le seguenti: "da malattia vescicolare dei suini".

 

          Art. 3.

     1. All'art. 6, primo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 397 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

     "e) provenire da un allevamento indenne da leucosi bovina enzootica;

     f) oltre al requisito di cui alle lettere e), se sono di età superiore a dodici mesi e qualora provengono da una regione o da uno Stato membro che non abbia ricevuto la qualifica di indenne da leucosi bovina enzootica, aver reagito negativamente ad un esame individuale effettuato, in conformità dell'allegato G, capitolo II nei trenta giorni precedenti la data del carico;

     g) non essere soggetti ai requisiti delle lettere e) ed f), quando si tratta di bovini di età inferiore a trenta mesi destinati alla produzione di carne, i quali:

     1) provengono da un allevamento nel quale nessun caso di leucosi bovina enzootica è stato notificato e confermato negli ultimi 2 anni;

     2) siano contrassegnati con uno speciale marchio al momento del carico e restino sotto sorveglianza sino alla macellazione a cura del paese destinatario per evitare l'infezione degli allevamenti locali.".

 

          Art. 4. [5]

 

          Art. 5.

     1. Dopo l'art. 9 della legge 30 aprile 1976, n. 397 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

     "Art. 9 bis. 1. La Commissione delle Comunità europee può decidere che, in uno Stato membro o in una parte di uno Stato membro composto da più regioni contigue in cui il 99,8% degli allevamenti bovini è stato dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi per almeno dieci anni e in cui non si è constatato alcun caso di aborto da brucellosi negli ultimi tre anni, le prove di controllo per il mantenimento di tale qualifica possono essere effettuate in deroga all'allegato A, capitolo II, sub ii, precisandone le modalità e individuando eventualmente i territori.

     2. La Commissione delle Comunità europee può decidere che il regime previsto nell'allegato A, capitolo II, lettera A, punto 1 c), sub iii, si applichi ad una parte di uno Stato membro composta da più regioni contigue.

     3. La Commissione delle Comunità europee può decidere, che in uno Stato membro, o in una parte di uno Stato membro composta da più regioni contigue, in cui almeno il 99,9% degli allevamenti bovini è stato dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi da almeno dieci anni e in cui per almeno sei anni non sono stati constatati casi di tubercolosi in numero superiore, per anno, ad uno su 10.000 allevamenti situati in detto Stato membro, o in detta parte di uno Stato membro, purché tutti gli animali della specie bovina che hanno reagito positivamente ad una tubercolinizzazione e tutti gli animali della specie bovina macellati nel territorio del detto Stato membro abbiano subito l'ispezione post mortem da parte di un veterinario ufficiale e, se necessario, l'esame batteriologico, i controlli per conservare tale qualifica possono essere effettuati in deroga all'allegato A, capitolo I, lettera b) precisandone i metodi ed eventualmente i territori.

     4. In deroga ai requisiti di cui all'allegato G, capitolo I, lettera B, punto 2), uno Stato membro o una regione di uno Stato membro dichiarata indenne da leucosi bovina enzootica può essere autorizzato dalla Commissione delle Comunità europee a ridurre il livello di controllo degli animali di più di due anni, a condizione che gli esami abbiano permesso di constatare il rispetto dei seguenti requisiti:

     a) almeno per tre anni non siano stati constatati casi di leucosi bovina enzootica nella proporzione di uno su 10.000 allevamenti;

     b) tutti gli animali che hanno reagito positivamente ad un esame di immunodiffusione siano stati abbattuti e l'allevamento sia restato in regime di restrizione sino al ripristino della sua qualifica in conformità dell'allegato G, capitolo I, lettera C, punti 1) o 2);

     c) tutti gli animali macellati in detto Stato membro o in detta regione abbiano subito l'ispezione post mortem da parte di un veterinario ufficiale, che deve notificare tutti i tumori in vista di un esame di laboratorio.".

 

          Art. 6.

     1. All'art. 10 bis, primo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 397 e successive modificazioni ed integrazioni, la data: "31 dicembre 1982" è sostituita dalla seguente: "31 dicembre 1991".

 

          Art. 7.

     1. All'art. 16, primo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 397 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al n. 5, tra le parole: "animali" e "devono" sono inserite le seguenti: ", se di età superiore a 30 giorni,";

     b) dopo il n. 6 sono inseriti i seguenti:

     "7) bovini che non sono stati sottoposti alla sieroagglutinazione prescritta ai punti 5) e 6), purché soddisfino le seguenti condizioni:

     a) se si tratta di bovini destinati alla produzione di carne: siano di età inferiore a quarantadue giorni o siano stati castrati in età inferiore a quattro mesi e siano inoltrati sotto controllo ufficiale, passando se necessario attraverso un centro di svezzamento, verso un'azienda di ingrasso autorizzata da cui possano uscire soltanto per essere macellati;

     b) se si tratta di bovini da macello: siano inoltrati sotto controllo ufficiale direttamente al macello;

     8) suini da allevamento e da produzione, vaccinati contro la peste suina, in deroga all'art. 7 e fino al 31 dicembre 1991.".

 

          Art. 8.

     1. All'art. 19, terzo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 397 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la data: "19 luglio 1971" sono aggiunte le seguenti parole: "; tali garanzie non possono però essere richieste per l'introduzione di animali provenienti da uno Stato membro o da una regione indenni dalla leucosi bovina enzootica".

 

          Art. 9.

     1. Dopo l'art. 33 della legge 30 aprile 1976, n. 397 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

     "Art. 33 bis. 1. Il Ministro della sanità, con i propri decreti, adotta regolamenti ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per estendere al territorio nazionale le norme sanitarie previste negli allegati".

 

          Art. 10.

     1. Gli allegati alla legge 30 aprile 1976, n. 397, sono soppressi e vengono sostituiti dagli allegati al presente regolamento.

 

     Allegati

     (Omissis)


[1]  Numero così modificato dall'art. 2 del D.M. 19 febbraio 1994.

[2]  Lettera abrogata dall'art. 2 del D.M. 19 febbraio 1994.

[3]  Lettera abrogata dall'art. 2 del D.M. 19 febbraio 1994.

[4]  Lettera abrogata dall'art. 2 del D.M. 19 febbraio 1994.

[5]  Articolo abrogato dall'art. 2 del D.M. 19 febbraio 1994.