§ 97.7.24 - D.P.R. 11 febbraio 1994, n. 242.
Regolamento recante attuazione della direttiva 90/429/CEE concernente le norme di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.7 servizi veterinari
Data:11/02/1994
Numero:242


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 


§ 97.7.24 - D.P.R. 11 febbraio 1994, n. 242. [1]

Regolamento recante attuazione della direttiva 90/429/CEE concernente le norme di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie suina.

(G.U. 22 aprile 1994, n. 93, S.O.)

 

 

Capo I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1.

     1. Il presente regolamento stabilisce le norme di polizia sanitaria da applicare agli scambi intracomunitari, in prosieguo denominati scambi, ed alle importazioni in provenienza da Paesi terzi, di seguito denominate importazioni, di sperma di animali della specie suina.

 

          Art. 2.

     1. Ai fini del presente regolamento si intende per "sperma" il prodotto dell'eiaculazione di un animale domestico della specie suina, tale quale, preparato o diluito.

     2. Sono applicabili le definizioni di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 397 e successive modificazioni, quelle di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 226, quelle di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231, e quelle di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.

 

Capo II

 

NORME RELATIVE AGLI SCAMBI

 

          Art. 3.

     1. Lo sperma può essere destinato agli scambi soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni generali:

     a) la raccolta ed il trattamento al fine della fecondazione artificiale siano stati effettuati presso un centro di raccolta riconosciuto ai sensi dell'art. 5, comma 1;

     b) provenga da animali della specie suina il cui stato sanitario sia conforme alle condizioni di cui all'allegato B

     c) la raccolta, il trattamento, il deposito ed il trasporto avvengano in conformità alle condizioni di cui agli allegati A e C.

 

          Art. 4.

     1. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, constatato il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e in particolare delle condizioni previste nell'allegato A, riconosce, entro centoventi giorni dalla domanda, i centri di raccolta di sperma suino idonei agli scambi e provvede alla revoca del riconoscimento quando venga meno il rispetto di una o più di tali disposizioni o condizioni.

     2. Ai centri di raccolta di cui al comma 1 viene assegnato un numero di riconoscimento veterinario.

     3. Il Ministero della sanità comunica agli altri Stati membri ed alla Commissione delle Comunità europee l'elenco dei centri di raccolta dello sperma con l'indicazione del numero di riconoscimento e provvede anche alla notifica delle eventuali cancellazioni o modifiche.

     4. Le modalità generali di applicazione del presente articolo sono adottate dal Ministero della sanità che si conforma alle conseguenti disposizioni comunitarie eventualmente impartite dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee.

 

          Art. 5.

     1. Ogni partita di sperma destinata agli scambi deve essere scortata da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato D, rilasciato da un veterinario ufficiale dello Stato membro di raccolta.

     2. Il certificato di cui al comma 1 deve:

     a) essere redatto almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di raccolta e in una di quelle dello Stato membro di destinazione;

     b) scortare la partita fino a destinazione, nell'esemplare originale;

     c) consistere in un solo foglio;

     d) prevedere un solo destinatario.

     3. Oltre alle misure previste dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, possono essere adottate tutte le misure necessarie, compresa la quarantena, purché non alteri la validità dello sperma, ove sia necessario chiarire i casi in cui si sospetti che lo sperma sia infetto o contaminato da germi patogeni.

 

Capo III

 

NORME RELATIVE ALLE IMPORTAZIONI

 

          Art. 6.

     1. L'importazione di sperma di animali della specie suina può essere autorizzata solo quando lo sperma provenga da Paesi terzi compresi nell'elenco predisposto dalla Comunità europea.

     2. L'elenco di cui al comma 1 e le sue successive modifiche sono pubblicati, a cura del Ministero della sanità, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

          Art. 7.

     1. L'importazione di sperma di animali della specie suina è autorizzata soltanto quando il centro di raccolta da cui proviene è inserito nell'elenco compilato dalla Comunità europea.

 

          Art. 8.

     1. Lo sperma deve provenire da animali che, immediatamente prima della raccolta, abbiano soggiornato per almeno tre mesi nel territorio di un Paese terzo compreso nell'elenco di cui all'art. 6, comma 1.

     2. L'importazione è subordinata inoltre alla condizione che lo sperma risponda alle norme di polizia sanitaria eventualmente stabilite dalla Comunità europea relativamente al Paese terzo di provenienza.

 

          Art. 9.

     1. L'importazione dello sperma può essere autorizzata soltanto dietro presentazione di un certificato sanitario rilasciato e firmato da un veterinario ufficiale del Paese terzo di raccolta.

     2. Il certificato deve:

     a) essere redatto in lingua italiana e almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione;

     b) scortare lo sperma fino a destinazione, nell'esemplare originale;

     c) consistere in un solo foglio;

     d) prevedere un solo destinatario.

     3. Il certificato deve essere conforme al modello stabilito dalla Comunità europea e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero della sanità.

 

          Art. 10.

     1. Ogni partita di sperma prima di essere messa in libera pratica o essere assoggettata ad un regime doganale è sottoposta al controllo prescritto.

     2. E' vietata l'introduzione di tale sperma quando dal controllo all'importazione effettuato all'arrivo della partita risulti che:

     a) non provenga dal territorio di un Paese terzo figurante nell'elenco di cui all'art. 6, comma 1;

     b) non provenga da un centro di raccolta figurante nell'elenco di cui all'art. 7, comma 1;

     c) provenga dal territorio di un Paese terzo da cui sono state vietate le importazioni;

     d) il certificato di scorta non è conforme alle disposizioni di cui all'art. 9.

     3. Il comma 1 non si applica alle partite di sperma provenienti da Paesi terzi e destinati a Paesi terzi in regime di transito doganale.

     4. Quando occorra, possono essere adottate tutte le misure necessarie, ivi compresa la quarantena purché non alteri la validità dello sperma, per chiarire i casi in cui si sospetti che lo sperma sia infetto o contaminato da germi patogeni.

     5. Qualora l'importazione dello sperma sia stata vietata per uno dei motivi di cui ai commi 1, 2 e 4, e il Paese terzo esportatore non autorizzi la rispedizione, entro trenta giorni se si tratta di sperma surgelato o immediatamente per lo sperma fresco, si provvede alla sua distruzione.

 

          Art. 11.

     1. Ogni partita di sperma, dopo il controllo di cui all'art. 10, allorché sia inoltrata verso il territorio di altro Stato membro, deve essere scortata dal certificato originale o da una copia autenticata dello stesso; su di essi è apposta la firma dell'autorità sanitaria che ha effettuato il controllo.

 

          Art. 12.

     1. Le spese risultanti dalle misure previste dall'art. 10 sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario, senza indennizzo da parte dello Stato.

 

Capo IV

 

MISURE DI SALVAGUARDIA E DI CONTROLLO

 

          Art. 13.

     1. Agli scambi di sperma di animali della specie suina si applicano le disposizioni di cui ai capi IV e V del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.

 

          Art. 14.

     1. Qualora una malattia contagiosa degli animali che possa essere propagata dallo sperma si manifesti o si estenda, o se altri motivi di polizia sanitaria tali da compromettere lo stato sanitario del patrimonio zootecnico nazionale lo giustifichino, si applicano le misure di salvaguardia consentite dalle disposizioni in materia di scambi se è interessato il territorio di uno Stato membro o quelle in materia di importazione se è interessato tutto o in parte il territorio di un Paese terzo.

     2. Le misure di cui al comma 1 e la loro revoca sono comunicate immediatamente agli altri Stati membri ed alla Commissione con le relative motivazioni.

 

          Art. 15.

     1. Gli esperti veterinari della Commissione delle Comunità europee possono procedere, in collaborazione con le autorità competenti e con l'assistenza necessaria, a controlli in loco ove ciò sia necessario per l'applicazione uniforme delle disposizioni comunitarie in materia.

     2. Il Ministero della sanità adotta le misure necessarie per tener conto dei risultati di tale controllo comunicatigli dalla Commissione.

 

          Art. 16.

     1. Le norme del presente regolamento non si applicano allo sperma raccolto e trattato anteriormente al 31 dicembre 1991.

 

     Allegati

     (Omissis)


[1] Abrogato dall'art. 32 del D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136.