§ 98.1.43033 - Circolare 13 dicembre 2000, n. 900516 .
D.M. n. 527 del 20 ottobre 1995 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, modificato ed integrato dal D.M. 31 [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:13/12/2000
Numero:900516

§ 98.1.43033 - Circolare 13 dicembre 2000, n. 900516 .

D.M. n. 527 del 20 ottobre 1995 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, modificato ed integrato dal D.M. 31 luglio 1997, n. 319, e dal D.M. 9 marzo 2000, n. 133, concernente il regolamento di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sulle modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese. Circolare esplicativa per la concessione ed erogazione delle suddette agevolazioni al settore turistico-alberghiero .

 

Emanata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 gennaio 2001, S.O. n. 3.

 

 

Alle Imprese interessate 

 

Alle Banche concessionarie 

 

Agli Istituti collaboratori 

 

All'A.B.I. 

 

All'ASS.I.LEA. 

 

All'ASS.I.RE.ME. 

 

Alla Confindustria 

 

Alla Confapi 

 

Alla Confcommercio 

 

Alla Confesercenti 

 

All'A.N.C.E. 

 

Al Comitato di coordinamento delle Confederazioni 

 

artigiane 

 

 

Con D.M. 3 luglio 2000 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha redatto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Tale decreto, di seguito denominato "direttive", comprende la Del.CIPE 27 aprile 1995 e la Del.CIPE 18 dicembre 1996 ed i D.M. 20 luglio 1998, D.M. 22 luglio 1999 e D.M. 2 marzo 2000.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e sulla base delle predette direttive, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, modificato ed integrato dal D.M. 31 luglio 1997, n. 319, e dal D.M. 9 marzo 2000, n. 133, nel seguito denominato "regolamento", ha fissato le modalità, le procedure ed i termini per la concessione e l'erogazione delle predette agevolazioni.

Al fine, dunque, di consentire l'accesso alle agevolazioni di cui si tratta alle imprese del settore turistico-alberghiero, nel rispetto dei termini, delle procedure e delle modalità fissati dalle direttive e dal regolamento, si forniscono le seguenti indicazioni nonché, in allegato, il facsimile del nuovo modulo di domanda, l'elenco della documentazione e gli schemi delle principali dichiarazioni necessarie per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni.

Le disposizioni di cui alla presente circolare hanno efficacia con riferimento alle domande presentate a decorrere dal 2000.

 

 

1. Premesse di carattere generale.

1.1 Il sistema agevolativo è applicato, attraverso una procedura a bando, in favore delle imprese che svolgono attività turistico-alberghiera. Esso prevede, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, la concessione di un contributo in c/impianti alle imprese che ne abbiano fatto domanda per il relativo bando, nei termini fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a fronte di programmi concernenti investimenti produttivi.

1.2 Le risorse finanziarie disponibili per ciascun bando sono ripartite con riferimento alle aree regionali interessate. La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dai programmi in specifiche graduatorie di merito, diverse da quelle relative alle imprese del settore "industria" (estrattive/manifatturiere, di servizi, di produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda e delle costruzioni) e da quelle del settore del commercio, seguendo l'ordine decrescente, dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili per ciascuna graduatoria per il bando di riferimento.

Per l'istruttoria dei programmi, il Ministero si avvale di banche o di società di servizi controllate da banche, cosiddette "banche concessionarie", con le quali stipula apposita convenzione. La posizione del programma nella graduatoria di merito è determinata dal valore che per la stessa assumono i seguenti indicatori:

- valore del capitale proprio investito nel programma rispetto all'investimento complessivo;

- numero di occupati attivati dal programma rispetto all'investimento complessivo;

- valore dell'agevolazione massima ammissibile rispetto a quella richiesta;

- punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base di specifiche priorità regionali.

Il valore di ciascuno di tali indicatori è incrementato del 5% nel caso in cui l'impresa abbia già aderito o aderisca, entro l'esercizio a "regime" del programma agevolato, ad uno dei sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS.

1.3 Le graduatorie vengono formate entro il trentesimo giorno successivo al termine finale di trasmissione delle risultanze istruttorie da parte delle banche concessionarie al Ministero. Contestualmente il Ministero stesso provvede alla emissione dei decreti di concessione provvisoria in favore dei programmi il cui fabbisogno può essere soddisfatto con le risorse disponibili per ciascuna graduatoria.

1.4 Le agevolazioni concesse vengono rese disponibili, a seconda della durata del programma e della richiesta dell'impresa, in due o tre quote annuali di pari importo alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali al trentunesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana delle graduatorie. Il Ministero accredita le quote relative a ciascun programma, presso conti correnti appositamente aperti dalle banche concessionarie, a seguito delle richieste avanzate da queste ultime dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa per l'erogazione alle imprese beneficiarie ovvero, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, agli istituti collaboratori. Le principali condizioni per l'erogazione sono che il programma abbia raggiunto uno stato d'avanzamento almeno proporzionale alla quota da erogare e, ad eccezione dell'ultima quota, che l'impresa abbia versato e/o accantonato, in una o più delle forme consentite dalla presente normativa, una quota corrispondente del capitale proprio di cui al successivo punto 6.2. La prima quota può anche essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di polizza assicurativa o fideiussione bancaria. Dall'ultima quota (la seconda o la terza) viene trattenuto il 10% del contributo totale concesso, da erogare successivamente al decreto di concessione definitiva.

1.5 A conclusione del programma di investimenti, l'impresa e/o, secondo il caso, l'istituto collaboratore, deve produrre la relativa documentazione finale di spesa; sulla base della stessa la banca concessionaria redige una relazione sullo stato finale del programma. Sulla scorta di detta relazione e delle risultanze degli accertamenti sulla realizzazione del programma, il Ministero emana il decreto di concessione definitiva e dispone l'erogazione, in favore dell'impresa o, secondo il caso, dell'istituto collaboratore, di quanto eventualmente ancora dovuto.

 

 

2. Soggetti beneficiari e agevolazioni concedibili.

2.1 I soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni sono le imprese che svolgono attività di gestione delle strutture individuate e definite dall'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù e rifugi alpini), quelle che gestiscono le eventuali ulteriori attività indicate da ciascuna singola regione, con le modalità e nei termini di cui al punto 5 delle direttive e che sono approvate dal Ministero e pubblicate sulla G.U.R.I. con apposito decreto ministeriale, nonché le agenzie di viaggio e turismo di cui all'art. 9 della predetta legge n. 217 del 1983; al fine di beneficiare di dette agevolazioni tali imprese devono promuovere programmi di investimento nell'ambito di proprie unità locali ubicate nelle "aree depresse" . Per unità locale si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale. Le "aree depresse" sono quelle definite dall'art. 27, comma 16, della legge 22 dicembre 1999, n. 488 e riguardano quelle individuate dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, quelle ammesse, ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2 (ivi compresi i territori già obiettivo 5b) e quelle rientranti nella fattispecie di cui all'art. 87.3.c del Trattato di Roma, nonché, ferme restando le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la regione Abruzzo (si veda l'Allegato n. 1).

Alla data di presentazione del Modulo di domanda di agevolazione di cui al successivo punto 5.3, tali imprese devono essere già iscritte al registro delle imprese e devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata. Le domande presentate dalle imprese individuali non ancora operanti alla predetta data possono essere istruite e proposte per le agevolazioni anche in assenza dell'iscrizione al registro delle imprese, purché le stesse imprese siano già titolari di partita IVA. Per questi ultimi soggetti detta iscrizione deve comunque avvenire ed essere tempestivamente comprovata dall'impresa alla banca concessionaria attraverso lo specifico certificato entro e non oltre la trasmissione della documentazione finale di spesa. Tutti i soggetti che richiedono le agevolazioni, in considerazione della particolare procedura concorsuale che si basa anche sulla puntuale valutazione del concorso con mezzi propri dell'impresa alla realizzazione del programma, devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria. Le imprese che nel periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente circolare si trovano in contabilità semplificata, devono, ai fini del mantenimento delle eventuali agevolazioni concesse, optare per il regime di contabilità ordinaria con effetto dal periodo d'imposta successivo al suddetto.

Per beneficiare delle agevolazioni in argomento i predetti soggetti devono sostenere un programma di investimenti con un apporto di capitale proprio in misura non inferiore al 25%; tale misura è determinata come rapporto tra il detto capitale proprio (nelle forme di cui al successivo punto 6.2) e gli investimenti ammissibili, entrambi in valore nominale. Il detto programma deve essere organico e funzionale, tecnicamente, economicamente e finanziariamente valido, come desumibile dal business plan, e deve essere svolto nell'ambito di un'unità locale per lo svolgimento di una delle attività ammesse dalla presente normativa. Entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni il soggetto richiedente deve comprovare di avere la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, degli immobili dell'unità locale ove viene realizzato il programma, rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del codice civile. Alla predetta data, gli atti o i contratti relativi ai detti titoli di disponibilità devono risultare già registrati, anche in ossequio a quanto disposto dall'art. 18 del D.P.R. n. 131 del 1986 - testo unico sull'imposta di registro, potendo, tuttavia, la registrazione intervenire successivamente solo nei casi in cui la stessa viene effettuata per il tramite di un pubblico ufficiale. In tale ultimo caso, la registrazione e, ove previsto dalla legge, la trascrizione, devono essere comunque comprovate dall'impresa entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni. La registrazione e/o la trascrizione oltre il suddetto termine comporta la nullità della domanda. Qualora la piena disponibilità dell'immobile sia legata ad una concessione demaniale, occorre distinguere l'ipotesi in cui la concessione demaniale venga richiesta per la prima volta (è il caso dei nuovi impianti) da quella in cui l'impresa richieda il rinnovo di una concessione già ottenuta e rinnovata periodicamente in passato. Nel primo caso la piena disponibilità dell'immobile si determina con la concessione demaniale. Nel secondo caso, in relazione ai tempi a volte lunghi intercorrenti tra la richiesta. di rinnovo ed il rinnovo stesso, si ritiene che ai fini della piena disponibilità dell'immobile sia sufficiente che entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni l'impresa abbia avanzato la richiesta di rinnovo ed abbia pagato il relativo canone e che le opere da realizzare nell'ambito del programma da agevolare rientrino nelle previsioni della precedente concessione della quale è stato richiesto il rinnovo.

Alla data di chiusura dei temi di presentazione delle domande di agevolazioni, il suolo e gli immobili interessati dal programma di investimenti devono essere già rispondenti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, come risultante da idonea documentazione o da perizia giurata .

2.2 Le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola, media o grande dimensione secondo i criteri stabiliti dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato D.M. 18 settembre 1997 e D.M. 27 ottobre 1997 con i quali è stata adeguata la definizione di piccola e media impresa, da utilizzare ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive, ed in particolare di quelli di cui alla legge n. 488 del 1992, alla disciplina comunitaria in materia. Alla luce di tali decreti:

è definita piccola e media l'impresa che:

1) ha meno di 95 dipendenti e

2) ha un fatturato annuo non superiore a 15 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di euro

3) ed è in possesso del requisito di indipendenza, come definito alla successiva lettera m);

è definita piccola l'impresa che:

1) ha meno di 20 dipendenti e

2) ha un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di euro

3) ed è in possesso del requisito di indipendenza, come definito alla successiva lettera m).

I requisiti di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 3) sono cumulativi, nel senso che tutti e tre devono sussistere.

Ai fini di cui sopra:

a) il numero dei dipendenti, l'ammontare del fatturato e del totale di bilancio vengono rilevati come somma dei valori riferiti all'impresa considerata ed alle altre eventuali di cui la stessa detenga, anche indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto;

b) il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente dall'impresa considerata qualora siano detenuti per il tramite di una o più altre imprese il cui capitale o i cui diritti di voto sono posseduti per il 25% o più dall'impresa considerata medesima;

c) le quote di capitale e i diritti di voto vengono rilevati, ai fini di cui sopra, alla data di presentazione del Modulo di domanda di cui al successivo punto 5.3;

d) il periodo di rilevazione del numero di dipendenti, del fatturato annuo e del totale di bilancio è l'esercizio sociale relativo all'ultimo bilancio approvato o, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, l'esercizio sociale relativo all'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della data di presentazione del Modulo di domanda;

e) qualora la domanda, giudicata ammissibile ma non agevolata per insufficienza delle disponibilità finanziarie del bando, venga riformulata e ripresentata ai sensi dell'art. 6, comma 8 del regolamento, si fa riferimento, ai fini di cui si tratta, alla data di presentazione del Modulo della domanda originaria (si veda il successivo punto 5.6);

f) per le imprese che, alla data di presentazione del Modulo, risultino costituite da non oltre un anno ovvero non abbiano ancora approvato il primo bilancio o presentato la prima dichiarazione dei redditi, i suddetti parametri sono rilevati a tale data ad eccezione del fatturato, che non viene preso in considerazione;

g) il numero di dipendenti occupati corrisponde al numero di unità lavorative annuo (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante l'esercizio di riferimento di cui alla precedente lettera d), mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA; per dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa, compreso il personale in G.I.G. e con esclusione di quello in C.I.G.S.; i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento;

h) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, si intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;

i) per le imprese che alla data di cui alla precedente lettera c) sono in regime di contabilità semplificata e/o sono esonerate dalla redazione del bilancio, il valore dell'attivo patrimoniale e quello del fatturato sono desunti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata; il primo, in particolare, è desunto sulla base del "prospetto delle attività e delle passività" redatto con i criteri di cui al D.P.R. n. 689 del 1974 ed in conformità agli artt. 2423 e seguenti del codice civile;

l) il tasso fisso di conversione lira/euro per i bilanci chiusi a partire dal 1° gennaio 1999 è pari a lire £ 1.936,27. Per i bilanci chiusi nel corso del 1998, i parametri di cui alle precedenti lettere A) e B) sono espressi in ECU ed il relativo tasso di conversione lira/ECU pari a £ 1.947,3;

m) è considerata indipendente l'impresa il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa o congiuntamente (semplice somma delle quote di partecipazione o dei diritti di voto) da più imprese di dimensioni superiori; per la determinazione della dimensione di tali ultime imprese si applicano i medesimi criteri utilizzati per l'impresa considerata; non vanno a tal fine computate le società di investimenti pubblici, le società di capitali di rischio o gli investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa considerata; quest'ultima è comunque indipendente qualora il capitale sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è detenuto e l'impresa stessa dichiari di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza;

n) per società di investimenti pubblici si intende la società la cui attività e struttura è definita dall'art. 154 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, ed al cui capitale lo Stato e/o gli Enti pubblici partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 50%; si intende a capitale di rischio la società che investe il proprio capitale in titoli azionari, senza limiti di tempo ed ai soli fini della remunerazione che detti titoli offrono in relazione all'andamento economico dell'impresa cui gli stessi si riferiscono; per investitori istituzionali si fa riferimento agli enti ed agli organismi che, per legge o per statuto, sono tenuti ad investire, parzialmente o totalmente, i propri capitali in titoli o beni immobili (per esempio, i fondi di investimento, le compagnie di assicurazione, i fondi pensione, le banche, ecc);

o) qualora le quote di capitale sociale o i diritti di voto di una piccola impresa siano detenuti per il 25% o più da imprese di grandi dimensioni, l'impresa considerata assume la dimensione della grande, a prescindere dalle eventuali quote detenute da medie imprese; qualora la predetta soglia del 25% sia raggiunta o superata sommando le quote detenute dalle medie imprese e quelle detenute dalle grandi, la piccola impresa considerata assume la dimensione della media.

2.3 La legge n. 488 del 1992 può costituire la normativa nazionale da utilizzare per il cofinanziamento delle misure di aiuto dell'Unione Europea previste negli eventuali interventi nell'ambito dei programmi regionali finalizzati all'utilizzo delle risorse comunitarie.

La legge n. 488 del 1992, in quanto aiuto di Stato e strumento nazionale di cofinanziamento (FESR), prevede, ai fini della piena rispondenza alle disposizioni comunitarie, talune limitazioni nell'applicazione del regime di aiuto, per quanto riguarda in particolare i soggetti beneficiari delle agevolazioni, le attività agevolabili, la durata dei programmi di investimento e le spese ammissibili, delle quali alcune sono già esplicitate nell'ambito della presente circolare, altre saranno oggetto di specifiche comunicazioni allorché saranno approvati i predetti programmi regionali.

Limitatamente ai programmi che possono essere ammessi al cofinanziamento, al fine di consentire il pieno rispetto delle scadenze fissate dall'Unione europea per gli impegni di spesa e per l'erogazione a saldo dell'agevolazione, i termini ordinari stabiliti dalla presente normativa per l'ultimazione dei programmi agevolati e la presentazione della documentazione finale di spesa, di cui al successivo punto 8.2, potrebbero subire modifiche che, comunque, saranno tempestivamente rese note e riportate nei decreti di concessione provvisoria dei programmi interessati.

La concessione delle agevolazioni relative ai programmi assoggettati alla disciplina multisettoriale degli aiuti ai grandi progetti d'investimento (G.U.C.E. C 107 del 7 aprile 1998) è subordinata alla notifica alla Commissione U.E. ed all'approvazione da parte di quest'ultima; si tratta dei programmi che prevedono un contributo pari o superiore a 96.813.500.000 lire (50.000.00 di euro), ovvero, congiuntamente (nel senso che devono sussistere tutte e tre le condizioni indicate), un investimento complessivo ammissibile pari o superiore a 96.813.500.000 lire (50.000.000 di euro), un contributo pari o superiore al 50% della misura massima prevista, nell'area interessata, per le grandi imprese ed un contributo per occupato attivato dal programma pari o superiore a 77.450.800 lire (40.000 euro).

Nei casi in cui la concessione delle agevolazioni è subordinata alla notifica alla Commissione dell'Unione europea ed all'approvazione da parte di quest'ultima, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al ricevimento degli esiti di detta notifica, provvede ad emanare uno specifico decreto che recepisce tali esiti ed a trasmetterlo ai soggetti interessati ai fini della successiva fase di erogazione delle agevolazioni (si vedano i successivi punti 2.7, 2.9, 3.8, 5.1, 7.1).

2.4 Qualora uno stesso programma riguardi più attività assoggettabili a differenti regimi agevolativi (ammissibili al cofinanziamento, ammissibili ai soli fondi nazionali, non ammissibili), si distinguono i seguenti casi, indipendentemente da altre eventuali attività svolte dall'impresa nella stessa unità locale:

- se il programma concerne una sola attività, pur se non prioritaria nell'economia dell'impresa, o più attività assoggettabili al medesimo regime, si applica il regime corrispondente;

- se il programma concerne più attività, in parte ammissibili a cofinanziamento ed in parte ai soli fondi nazionali, il programma stesso può essere positivamente considerato per l'accesso ai soli fondi nazionali;

- se il programma concerne più attività, in parte non ammissibili, il programma stesso non è ammissibile alle agevolazioni, a meno che non si riescano ad individuare ed escludere gli investimenti relativi all'attività non ammissibile.

In ogni caso, con esclusivo riferimento all'attività ammissibile, devono risultare univocamente individuabili i parametri tecnici, economici, finanziari e, soprattutto, occupazionali, al fine di consentire la valutazione del programma stesso ed il calcolo dei relativi indicatori di cui al successivo punto 6.1.

2.5 Le agevolazioni concedibili consistono in un contributo in c/impianti, nei limiti delle misure massime di cui all'Allegato n. 1 approvate dalla Commissione europea per l'attuazione del regime di aiuto di cui alla legge n. 488 del 1992, articolate per dimensione dell'impresa beneficiaria (piccola, media o grande) ed ubicazione dell'unità locale. Nel caso in cui l'unità locale insista su due o più territori comunali, anche appartenenti a regioni diverse, ai quali vengono riconosciute misure agevolative diverse, alla stessa intera unità locale si applica la misura relativa al comune nel quale l'unità medesima insiste prevalentemente (maggiore superficie). Ai fini della determinazione delle agevolazioni concedibili, l'impresa deve necessariamente richiedere, attraverso l'indicazione di una percentuale nella Scheda tecnica di cui al successivo punto 5.3, la misura intera o solo una parte della stessa (si veda anche il successivo punto 6.4) .

2.6 Dette misure massime sono espresse in Equivalente Sovvenzione Netto (ESN) o Lordo (ESL). Si tratta di un sistema di calcolo che tiene conto, compensandoli, sia degli eventuali scostamenti temporali tra la realizzazione degli investimenti e l'erogazione delle agevolazioni, sia, limitatamente all'ESN, dell'imposizione fiscale gravante sulle agevolazioni erogate. Le percentuali in ESN o in ESL esprimono, quindi, l'effettivo beneficio di cui l'impresa gode, indipendentemente dalle modalità temporali di realizzazione degli investimenti e di erogazione delle agevolazioni ed indipendentemente dalle imposte.

2.7 Per il calcolo del contributo da concedere si seguono le fasi seguenti:

- l'impresa richiedente indica, nella Scheda tecnica di cui al successivo punto 5.3, le spese relative agli investimenti e la suddivisione delle stesse per anno solare, con riferimento alle date presunte dei relativi titoli, ancorché pagati successivamente;

- dette spese, così come giudicate pertinenti e congrue dalla banca concessionaria, vengono attualizzate all'anno solare di avvio a realizzazione del programma di investimenti (si veda l'Appendice: Formula n. 1);

- l'ammontare delle spese attualizzate viene moltiplicato per la misura agevolativa massima spettante, procedendo separatamente nel caso detta misura sia espressa parte in ESN e parte in ESL; il risultato ottenuto rappresenta l'ammontare massimo delle agevolazioni nette attualizzate concedibili ;

- detto ammontare viene rivalutato, sempre con riferimento all'anno solare, sulla base del piano di disponibilità delle agevolazioni, secondo il caso, in due o tre quote uguali alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali al trentunesimo giorno dalla pubblicazione nella G.U.R.I. delle graduatorie (si veda anche il successivo punto 7.1); per i programmi da notificare alla Commissione europea il predetto piano di disponibilità si assume, convenzionalmente, differito di un anno;

- limitatamente all'ammontare delle agevolazioni in ESN, ciascuna quota così determinata viene incrementata della relativa imposizione fiscale, attualizzata all'epoca della disponibilità della quota medesima;

- sommando la parte in ESN come sopra incrementata a quella in ESL e riducendo il tutto in relazione alla percentuale, della misura massima, richiesta dall'impresa, si ottiene la quota dell'agevolazione concedibile ed effettivamente erogabile alle previste date ;

- la somma delle due o tre quote così determinate costituisce l'ammontare delle agevolazioni concedibili che viene indicato nel decreto di concessione.

Per una facile determinazione dell'ammontare di ciascuna delle due o tre quote si veda la Formula n. 2 riportata in Appendice.

2.8 Ai fini di cui sopra:

- per anno solare di avvio a realizzazione degli investimenti si intende quello della data di avvio e cioè del primo dei titoli di spesa ammissibili ivi compresi, qualora vi siano beni acquisiti con la locazione finanziaria, quelli intestati alla società di leasing;

- per l'attualizzazione delle spese del programma, si applica un unico tasso, e cioè quello in vigore alla data di avvio a realizzazione del programma medesimo, espresso con due cifre decimali;

- il tasso di attualizzazione da applicare è quello fissato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle indicazioni della Commissione europea che pubblica il predetto tasso su Internet all'indirizzo europa.eu.int/comm/competetion/state_aid/others/reference_rates.html. Si riportano in Appendice, Tabella n. 1, i tassi di attualizzazione in vigore a partire dal 1° giugno 1998. Ai fini della concessione provvisoria delle agevolazioni, qualora alla data della stessa il programma di investimenti sia ancora da avviare a realizzazione, si applica, in via presuntiva, il tasso in vigore alla data della concessione medesima;

- per la determinazione dell'imposizione fiscale:

a) per quanto concerne i beni materiali ed immateriali ammortizzabili, si conviene che ciascuna delle due o tre quote del contributo erogato concorra indirettamente alla formazione del reddito dell'impresa beneficiaria in parti uguali, a partire dall'esercizio in cui la stessa viene resa disponibile e per un numero di esercizi pari al periodo convenzionale medio di ammortamento del capitolo di spesa cui i beni stessi appartengono; il periodo convenzionale medio di ammortamento relativo a ciascun capitolo di spesa, pari alla media aritmetica tra il valore massimo e quello minimo di ammortamento fiscale vigente per i beni riconducibili al capitolo stesso, è come di seguito individuato:

progettazione, studi e assimilabili: 10 anni;

opere murarie e assimilabili: 21 anni;

macchinari, impianti e attrezzature: 6 anni;

b) per quanto concerne i beni materiali ed immateriali non ammortizzabili (il terreno e tutti i beni acquisiti in locazione finanziaria), si conviene che ciascuna delle due o tre quote del contributo erogato concorra alla formazione del reddito dell'impresa beneficiaria in parti uguali all'esercizio in cui la stessa viene resa disponibile e nei quattro successivi;

c) per quanto concerne l'intero programma di investimenti, tenuto conto di quanto sopra, si conviene che ciascuna delle due o tre quote di contributo erogato concorra, direttamente o indirettamente, alla formazione del reddito dell'impresa beneficiaria in un numero medio di esercizi "m" così determinato:

- si moltiplica l'importo delle spese ammissibili relative a ciascun capitolo di cui alla precedente lettera a) per il periodo convenzionale medio del capitolo stesso come ivi individuato;

- si moltiplica l'importo delle spese relative al terreno ed a tutti i beni in leasing di cui alla lettera b) per un periodo di cinque anni;

- si divide la somma dei prodotti così ottenuti per l'ammontare delle spese complessivamente ammissibili arrotondando il risultato per eccesso alla prima cifra decimale.

Ai fini della determinazione dell'imposizione fiscale si conviene che l'impresa produca, nei singoli periodi annuali considerati, il sufficiente reddito imponibile; le aliquote fiscali sono, per tutto il periodo, convenzionalmente quelle vigenti per le società di capitale alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande.

2.9 Per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea, l'ammontare delle agevolazioni concesse in via provvisoria è rideterminato, nei limiti dello stesso ammontare, a seguito degli esiti della notifica medesima, sulla base dei tempi delle effettive disponibilità previste dall'art. 7, comma 1 del regolamento.

2.10 L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria, di cui ai punti 2.8 e 2.9, viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della relativa effettiva suddivisione per anno solare e del conseguente valore di "m", nonché dell'effettivo tasso di attualizzazione nel caso in cui lo stesso, al momento della concessione provvisoria, sia stato assunto in via presuntiva per le motivazioni sopra esposte. L'ammontare delle agevolazioni così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria in forza di quanto disposto dall'art. 2, comma 14 del regolamento.

 

 

3. Programmi e spese ammissibili - Il business plan.

3.1 Il programma di investimenti da agevolare può riguardare la realizzazione di una nuova unità locale, l'ampliamento, l'ammodernamento, la riconversione, la riattivazione o il trasferimento di una unità locale esistente. A tal fine si considera:

I) "ampliamento" il programma che, attraverso un incremento dell'occupazione e degli altri fattori produttivi, sia volto ad accrescere la potenzialità delle strutture esistenti;

II) "ammodernamento" il programma volto al miglioramento, sotto l'aspetto qualitativo, della struttura esistente e/o del servizio offerto, al miglioramento dell'impatto ambientale legato all'attività produttiva, alla riorganizzazione, al rinnovo e all'aggiornamento tecnologico dell'impresa, all'adozione di strumentazione informatica per il miglioramento del processo produttivo e/o dell'attività gestionale;

III) "riconversione" il programma volto all'utilizzo di una struttura esistente per lo svolgimento di un'attività ammissibile diversa da quella svolta precedentemente;

IV) "riattivazione" il programma volto all'utilizzo di una struttura esistente inattiva per lo svolgimento di una o più delle attività ammissibili, anche se diversa da quella svolta precedentemente, da parte di nuovi soggetti che abbiano una prevalente partecipazione nella gestione dell'impresa;

V) "trasferimento" il programma che comporta il cambiamento della localizzazione dell'unità locale; detto cambiamento deve essere imposto da decisioni e/o da ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale.

Per una corretta applicazione di tali definizioni, si precisa che i dati da rilevare ai fini di cui si tratta sono quelli riferiti, qualora non diversamente specificato, all'"unità locale", così come definita al precedente punto 2.1, ovvero, secondo il caso, all'"area produttiva da valutare", così come definita al successivo punto 3.7 e che, qualora il programma determini un incremento dell'occupazione, esso è individuato con i medesimi criteri indicati al successivo punto 6.3. Si precisa, inoltre, quanto indicato nei punti seguenti.

3.2. Per quanto concerne l'ampliamento:

- l'"incremento dell'occupazione" è individuato con i criteri indicati al successivo punto 6.3;

- per "altri fattori produttivi" si intende l'ammontare del capitale investito inteso come totale dell'attivo patrimoniale;

- per "potenzialità" delle strutture esistenti si intende la disponibilità di numero di camere, posti letto, aree di sosta, ore uomo, ecc.

Sono altresì classificabili come ampliamento i programmi concernenti esclusivamente la realizzazione o il potenziamento di strutture o impianti qualificabili come "servizi annessi" di cui al punto 3.9 che comportano aumento dell'occupazione; in tal caso la relativa potenzialità è espressa in n. di ore-uomo degli addetti riferiti ai "servizi annessi".

3.3 Per quanto concerne l'ammodernamento, si precisa che esso consiste nel miglioramento organizzativo, funzionale, estetico e/o tecnologico della struttura esistente, da realizzare anche attraverso interventi di ristrutturazione in senso lato, ma non di manutenzione ordinaria, di adeguamento alle prescrizioni normative vigenti (in materia, ad esempio, di barriere architettoniche o di sicurezza), di riorganizzazione dell'attività produttiva anche mediante l'adozione di strumentazione informatica e tecnologie avanzate. Lo scopo che un intervento di ammodernamento persegue è quello di migliorare l'attività produttiva e/o quella gestionale attraverso livelli qualitativi più elevati, anche legati all'impatto ambientale (in alcuni casi resi necessari dalle prescrizioni normative) e maggiormente rispondenti alle esigenze del mercato turistico.

Sono altresì classificabili come ammodernamento i programmi concernenti esclusivamente la realizzazione o il potenziamento di strutture o impianti qualificabili come "servizi annessi" di cui al punto 3.9 che non comportano aumento dell'occupazione.

3.4 Per quanto concerne la riconversione si precisa che è da intendere tale il programma attraverso il quale si passa a un'attività funzionante, anche non ammissibile alle agevolazioni ai sensi della presente normativa, ad un'altra diversa ammissibile che presenti maggiori possibilità di mercato (come rilevabile dal business plan), sempre che ciò sia compatibile con gli specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso degli immobili funzionali alla nuova attività.

A tal fine, per un'univoca e omogenea applicazione della presente definizione, si intende convenzionalmente "funzionante" l'attività in corso alla data di presentazione del Modulo di domanda o che non sia cessata prima dei due anni precedenti tale data. Qualora la suddetta attività preesistente risulti cessata da oltre due anni dalla citata data, il programma viene classificato come nuovo impianto.

3.5 La riattivazione consiste nell'utilizzo di una struttura esistente, della quale sia accertato un permanente stato di inattività, per lo svolgimento di un'attività ammissibile uguale o funzionalmente analoga a quella svolta precedentemente. A tal fine, per un'univoca e omogenea applicazione della presente definizione, si intende convenzionalmente "permanente", lo stato di inattività che si è protratto per almeno i due anni precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda. Ai fini della concedibilità delle agevolazioni è necessario che i soggetti che determinano le scelte e gli indirizzi dell'impresa richiedente siano diversi da quelli titolari della struttura inattiva. Per tali iniziative possono essere ammesse le spese di manutenzione in senso lato purché capitalizzate e funzionalmente indispensabili al ripristino dell'attività. Per completezza espositiva si precisa che, nel caso di stato di inattività "permanente", qualora la nuova attività non sia uguale o funzionalmente analoga alla precedente, tanto da non consentire il prevalente riutilizzo funzionale della struttura preesistente, l'iniziativa è da classificare come nuovo impianto; qualora lo stato di inattività non sia "permanente", l'iniziativa viene classificata, a seconda delle caratteristiche del programma, di ampliamento o di ammodernamento, nel caso di attività uguale o funzionalmente analoga alla precedente, di riconversione (come indicato al precedente punto 3.4), nel caso di attività diversa da quella precedente.

3.6 Per quanto concerne il trasferimento si precisa che tale tipologia sussiste esclusivamente allorché il programma di investimenti riguardi il cambiamento della localizzazione dell'unità locale e detto cambiamento sia imposto da decisioni e/o ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale o locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale. In tutti gli altri casi nei quali il cambiamento della localizzazione dell'unità locale derivi da un'esigenza dell'impresa, il programma è da inquadrare, oltre che come trasferimento, anche, a tutti gli effetti, in una delle altre tipologie di cui il programma stesso presenta le caratteristiche peculiari ed è con riferimento a quest'ultima tipologia che viene attribuito il punteggio relativo all'indicatore regionale di cui al successivo punto 6.5. È questo, ad esempio, il caso legato all'impossibilità per l'impresa di ampliare la propria struttura produttiva nell'esistente localizzazione; in tale ipotesi, in presenza di un cambiamento della localizzazione accompagnato da un incremento della potenzialità e dell'occupazione, il programma sarebbe da classificare come "trasferimento ed ampliamento".

In tutti i casi di cambiamento della localizzazione, e, quindi, non solo nei casi di semplice trasferimento, ai fini del calcolo delle agevolazioni, dalle spese ritenute ammissibili dalla banca concessionaria deve essere portato in detrazione il valore dei cespiti già utilizzati e non più reimpiegati nell'attività produttiva compresi tra quelli di cui all'art. 4, comma 1, lettere b), c e d) del regolamento. Tale detrazione deve essere imputata in un'unica soluzione all'anno solare in cui è avvenuta o si prevede che avvenga la cessazione dall'impiego nell'attività produttiva, con riferimento ai singoli capitoli di spesa cui i cespiti stessi si riferiscono e nei limiti della spesa ammissibile per il capitolo di competenza. Il suddetto valore da portare in detrazione è quello che risulta da una perizia giurata redatta da un tecnico che l'impresa deve individuare in relazione alle competenze ed abilitazioni professionali necessarie. Tale perizia deve valutare i cespiti di cui si tratta all'epoca della cessazione dall'impiego nell'attività produttiva, qualora questa sia già avvenuta, o alla data di redazione della perizia stessa, qualora detta cessazione si debba ancora verificare.

3.7 Ciascuna domanda di agevolazioni deve essere correlata ad un programma di investimenti che non può riguardare più di una sola unità locale e che deve essere organico e funzionale, da solo idoneo, cioè, a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati dall'impresa ed indicati nella domanda di agevolazione. Uno stesso programma non può essere suddiviso in più domande di agevolazione. Allo scopo di evidenziare compiutamente le caratteristiche del programma e di consentirne la valutazione della validità tecnico-economico-finanziaria e l'idoneità al conseguimento dei suddetti obiettivi, l'impresa, in ottemperanza alle indicazioni della Commissione dell'Unione europea, deve corredare la domanda di agevolazione con il business plan. Si tratta di un piano strategico aziendale composto di due parti: una prima, descrittiva, concernente l'impresa, il programma, l'unità locale nell'ambito della quale il programma stesso viene realizzato e l'eventuale "area produttiva da valutare"; una seconda parte, analitica e numerica, che, con riferimento all'impresa nel suo complesso o, ove possibile o ritenuto più rappresentativo, all'"area produttiva da valutare", partendo da alcuni dati di base relativi all'"ultimo bilancio consuntivo", sviluppi i prospetti relativi agli stati patrimoniali, ai conti economici ed ai flussi finanziari, per ciascuno degli esercizi successivi fino a quello "a regime". A tal fine:

- per "ultimo bilancio consuntivo" si intende l'ultimo bilancio approvato prima della data di presentazione del business plan. Tuttavia, qualora a tale data l'impresa disponga di un bilancio definitivo ancorché non approvato, o, relativamente all'esercizio in corso, di un preconsuntivo affidabile, entrambi, a seconda del caso, possono essere assunti quale "ultimo bilancio consuntivo"; in ogni caso l'esercizio al quale si riferisce l'ultimo bilancio consuntivo deve comunque essere quello che precede o che coincide con l'esercizio di avvio a realizzazione;

- per "area produttiva da valutare" si intende il sottosistema aziendale minimo identificabile per il quale sussistano entrambe le seguenti condizioni: 1) è possibile identificare gli specifici costi e ricavi e, quindi, calcolare il relativo risultato reddituale ed il relativo fabbisogno finanziario; 2) nell'ambito dello stesso si effettua interamente il programma di investimenti da agevolare che comunque, come indicato sopra, non può riguardare più di una sola unità locale. Il concetto di "area produttiva da valutare" viene introdotto al fine di consentire alle imprese una migliore esposizione, ed alle banche concessionarie una più compiuta e diretta valutazione, degli effetti derivanti sui conti economici e patrimoniali delle imprese stesse dalla realizzazione del programma proposto da imprese già in attività. Tale concetto va utilizzato nel caso in cui la struttura organizzativa, produttiva e logistica dell'impresa e le caratteristiche del programma proposto lo consentano. Pertanto, qualora ricorrano tutte le precedenti condizioni, risulta necessario individuare l'"area produttiva da valutare" e descriverla dettagliatamente nella prima parte del business plan. L'"area produttiva da valutare", quindi, può essere contenuta all'interno dell'unità locale, può coincidere con essa o può riguardare più unità locali.

La parte descrittiva deve adeguatamente approfondire gli argomenti indicati in modo necessariamente sintetico nella Scheda tecnica di cui al successivo punto 5.3. Particolare attenzione deve essere posta nella descrizione dell'organizzazione e del campo di attività dell'impresa, del programma di investimenti - con particolare riguardo alle ragioni che ne giustificano la realizzazione - del prodotto/servizio, del mercato di riferimento, dell'organizzazione dei fattori produttivi, delle tematiche ambientali. Devono essere rappresentate e adeguatamente documentate sia la solidità finanziaria dell'impresa stessa e, se del caso, anche dei soci, sia la reale capacità di fare fronte in modo affidabile alle esigenze tecniche ed agli impegni finanziari assunti, questi ultimi soprattutto con riferimento ad altri eventuali programmi temporalmente sovrapposti a quello da agevolare. Gli eventuali altri programmi temporalmente sovrapposti a quello da agevolare, devono essere puntualmente richiamati nella prima parte del business plan e, per quelli oggetto di domande presentate a valere sulla legge n. 488 del 1992, fermi restando i divieti di cui all'art. 2, comma 3, del regolamento (richiamati al successivo punto 5.1), vi è l'obbligo, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del regolamento medesimo, di allegare una fotocopia del relativo Modulo e della Scheda tecnica.

Per i programmi inferiori a un miliardo di lire (516.456,90 euro) e per quelli di importo superiore a detto limite ma finalizzati all'adeguamento degli impianti alle norme di legge o che non determinino variazioni significative nei costi e nei ricavi dell'impresa o, secondo il caso, dell'"area produttiva da valutare", il business plan può essere limitato alla prima parte descrittiva, ritenendosi sufficienti, per quanto riguarda la seconda parte, i dati economico-finanziari forniti attraverso gli specifici prospetti contenuti nella Scheda tecnica.

Al fine di agevolare la redazione di tale documento e di consentire criteri di valutazione uniformi da parte delle banche concessionarie, si fornisce in Allegato n. 2, un indice ragionato degli argomenti che devono essere contenuti nella prima parte del business plan, da adattare alle circostanze ed alle caratteristiche specifiche di ciascun programma.

Agli stessi fini di cui sopra le imprese che sono tenute alla redazione della seconda parte del business plan e quelle che, pur non tenute, intendono redigerla comunque, devono obbligatoriamente utilizzare lo specifico software predisposto dal Ministero che consente, oltre che l'elaborazione della seconda parte del business plan, anche la compilazione della Scheda tecnica (si veda il successivo punto 5.3).

3.8 Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto o all'acquisizione mediante locazione finanziaria di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile e nella misura in cui sono necessarie alle finalità del programma di investimenti. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato D.M. 14 luglio 2000, assunto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2, comma 9, e dall'art. 4, comma 2, del regolamento, sono state recepite le indicazioni formulate dalla Commissione europea in sede di autorizzazione del regime d'aiuto della legge n. 488 del 1992 per il periodo 2000-2006, prevedendo, tra l'altro, l'ammissibilità alle agevolazioni delle suddette spese solo ed esclusivamente qualora inserite in programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione del Modulo di domanda di cui ai successivi punti 5.3 e 5.4.

La realizzazione del programma da agevolare o di una parte dello stesso, solo ed esclusivamente nei casi di impianti di particolare complessità, può essere commissionata con la modalità del cosiddetto "contratto chiavi in mano". L'impresa che intenda fare ricorso a tale particolare modalità di acquisizione dei beni da agevolare è tenuta a darne informazione nel business plan ovvero, avendo maturato la decisione in corso d'opera e rappresentando tale modalità una vera e propria variazione sostanziale del programma, a darne tempestiva comunicazione alla banca concessionaria. Quest'ultima valuta la sussistenza della richiamata particolare complessità e, soprattutto, la comprovata, specifica esperienza progettuale e tecnica nel settore da parte del soggetto cui l'impresa istante intende affidare la realizzazione del contratto "chiavi in mano", con particolare riferimento all'avvenuta progettazione e realizzazione di altri impianti similari da parte dello stesso; a tal fine l'impresa istante è tenuta a fornire tutti gli elementi necessari. La banca concessionaria, sulla base di tali elementi e di eventuali ulteriori chiarimenti richiesti all'impresa, formula il proprio motivato parere circa l'ammissibilità di tale modalità e della conseguente agevolabilità dell'intero programma ovvero, a seconda dei casi, dei beni interessati.

L'ultimazione del programma deve avvenire non oltre 48 mesi dalla data del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni, ovvero, per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea, dalla data del provvedimento ministeriale relativo agli esiti della detta notifica di cui al punto 2.3. Ad eccezione di questi ultimi programmi, tale termine è ridotto a 24 mesi nei soli casi, disciplinati dal successivo punto 7.1, per i quali sia stata richiesta e concessa l'erogazione delle agevolazioni in sole due quote. In entrambe tali ipotesi può esser concessa una proroga, di non oltre sei mesi, per eccezionali cause di forza maggiore, che l'impresa deve richiedere alla banca concessionaria almeno quattro mesi prima della scadenza dei 48 o dei 24 mesi; non possono essere agevolate spese effettuate successivamente. Per i programmi che possono essere ammessi al cofinanziamento, si veda quanto specificato al precedente punto 2.3.

Ai fini di cui sopra, la data di effettuazione della spesa è quella del relativo titolo ancorché pagato successivamente. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.

Non sono ammissibili i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore ad un milione di lire (516,46 euro). Non sono altresì ammissibili le spese notarili, quelle relative alle scorte, quelle di pura sostituzione, quelle di funzionamento in generale e, comunque, tutte le spese non capitalizzate; sono altresì escluse le spese relative a imposte e tasse, fatta eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 4, commi 1 e 2 del regolamento, si riportano nell'Allegato n. 3 le tipologie di spesa ammissibili e i relativi divieti, limitazioni e condizioni, in parte mutuati dalle direttive U.E., che si applicano a tutti i territori interessati dall'intervento agevolativo e con riferimento a tutti i programmi agevolati sia con l'utilizzo delle risorse cofinanziate che di quelle nazionali .

3.9 Ai fini dell'applicazione della presente normativa, si intendono "servizi annessi" le strutture o gli impianti attraverso i quali viene migliorata la qualità del servizio ricettivo offerto e che siano funzionalmente collegati alla struttura: ricettiva principale ove viene svolta l'attività ammissibile (non sono pertanto ammessi i "servizi annessi" alle strutture diverse da quelle ricettive). Essi devono essere ubicati nello stesso comune della struttura principale o, qualora alla stessa adiacenti, anche in altro comune, ed essere gestiti dagli stessi soggetti della struttura ricettiva principale medesima.

A titolo puramente esemplificativo, per "servizi annessi" si intendono: piscine, ristoranti, bar, market, impianti sportivi, discoteche, sale da ballo, sale congressuali, impianti ricreativi, parcheggi garage, centri benessere, approdi turistici, punti di ormeggio, attrezzature e servizi per la nautica, spiagge attrezzate, servizi termali, ecc.

Qualora le strutture o gli impianti di cui sopra siano indispensabili, in relazione ad eventuali prescrizioni imposte da specifiche normative, per lo svolgimento dell'attività da agevolare essi vanno considerati parte integrante della struttura ricettiva principale e non devono quindi essere considerali "servizi annessi". A tal fine l'impresa interessata deve indicare nella parte descrittiva del business plan anche gli specifici riferimenti normativi. In sede di esame finale la banca concessionaria deve verificare che i suddetti obiettivi siano stati raggiunti acquisendo dalle imprese interessate tutti i necessari elementi di valutazione.

La gestione dei suddetti "servizi annessi" può costituire anche attività ammissibile qualora indicata come tale dalle regioni ai sensi del punto 5 delle direttive e, in quanto tale, non è soggetta ai limiti di cui al punto viii) dell'allegato n. 3 .

3.10 Per consentire, in sede di accertamento sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti o di controlli ed ispezioni, un'agevole ed univoca individuazione fisica di ciascun macchinario, impianto ed attrezzatura maggiormente rilevante oggetto di agevolazioni, l'impresa deve attestare la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa, ovvero, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, dei relativi verbali di consegna, con il macchinario, l'impianto l'attrezzatura stessi. A tal fine il legale rappresentante dell'impresa deve rendere, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e con le modalità di cui all'art. 3, comma 11 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, una specifica dichiarazione corredata di apposito elenco, utilizzando lo schema di cui all'Allegato 4a ed il prospetto di cui all'Allegato n. 4b. La dichiarazione può essere resa anche da un procuratore speciale, nel qual caso deve essere prodotta anche la relativa procura o copia autentica della stessa. I beni fisici elencati devono essere riscontrabili attraverso l'apposizione, sui beni stessi, di una specifica targhetta riportante in modo chiaro ed indelebile il numero con il quale il bene medesimo è stato trascritto nell'elenco ed il numero di progetto recato dalla domanda nella quale è inserito il bene; a tal fine si può fare riferimento anche al numero di matricola assegnato dal fornitore. Qualora non si faccia riferimento a quest'ultimo, ciascun bene deve essere identificato attraverso un solo numero dell'elenco e non può essere attribuito lo stesso numero di riferimento a più beni. Dal momento che l'impresa può essere soggetta a controlli ed ispezioni fin dalla fase istruttoria, è opportuno che l'elenco dei beni di cui si tratta venga predisposto all'avvio del programma ed aggiornato in relazione a ciascun acquisto o all'eventuale dismissione dei beni trascritti, riportando, in quest'ultimo caso, nell'apposita colonna, ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di cui all'art. 8, comma 1, lettera b) del regolamento, gli elementi comprovanti la data della dismissione medesima (fattura di vendita, bolla relativa al trasporto, fattura o documento interno relativi allo smontaggio, ecc.). Se l'elenco dei beni è composto da più pagine, queste devono essere numerate progressivamente, timbrate e firmate dal legale rappresentante o suo procuratore speciale. La dichiarazione di cui si tratta deve essere resa dall'impresa, su richiesta del personale incaricato degli accertamenti, dei controlli o delle ispezioni, allegando alla stessa l'elenco di cui sopra. La mancata o incompleta tenuta di dette scritture può dare luogo, previa contestazione, alla revoca totale o parziale delle agevolazioni.

3.11 La modifica del sistema di acquisizione dei beni del programma dalla locazione finanziaria all'acquisto diretto o viceversa, pur essendo di assoluta eccezionalità, è consentita nel rispetto delle condizioni e dei principi generali fissati dalla normativa. Non è quindi consentito che la suddetta modifica intervenga successivamente all'acquisizione del bene in quanto, altrimenti, verrebbero a configurarsi, a seconda dei casi, le ipotesi di acquisto di un bene usato o di lease-back, entrambe non ammissibili. È altresì necessario che la modifica, qualora intervenga tra la chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni e la pubblicazione delle graduatorie, non comporti variazione dei dati esposti nella Scheda tecnica rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori (quali, ad esempio, la variazione dell'ammontare complessivo o dell'articolazione temporale delle spese), caso per il quale la domanda verrebbe a decadere.

Qualora l'impresa abbia apportato tali modifiche deve darne tempestiva comunicazione - come da specifico obbligo sottoscritto nel Modulo di domanda - sia alla banca concessionaria che all'istituto collaboratore interessati affinché se ne possa tener conto in sede di decreto di concessione delle agevolazioni o di modifica dello stesso. A ciascun programma corrisponde sempre e comunque un unico decreto contenente la separata indicazione delle spese ammesse per i beni di acquisto diretto e di quelle. per i beni in leasing, dell'ammontare delle relative agevolazioni e delle rispettive quote, una (relativa ai beni di acquisto diretto) da erogare direttamente all'impresa e l'altra (relativa ai beni in leasing) da erogare tramite l'istituto collaboratore.

In relazione a tali modifiche è necessario che la banca concessionaria, prima di darne comunicazione al Ministero, accerti che non vi siano condizioni ostative al buon fine dell'operazione - ivi comprese quelle legate alla validità del piano finanziario di copertura del programma - ed acquisisca, solo nel caso di passaggio dall'acquisto diretto alla locazione finanziaria, l'assenso all'operazione da parte dell'istituto collaboratore.

Le modifiche sono soggette ai vincoli fissati dalla normativa e, in particolare, all'unica società di leasing per tutti i beni del programma (ad eccezione del "pool") ed agli scostamenti degli indicatori a consuntivo.

 

 

4. Banche concessionarie e istituti collaboratori.

4.1 Gli adempimenti istruttori propedeutici alla concessione delle agevolazioni ed i riscontri, gli accertamenti e le verifiche necessari all'erogazione delle agevolazioni stesse fino al saldo, nonché la gestione delle relative somme, sono affidati in concessione a banche o società di servizi controllate da banche, denominate "banche concessionarie". I rapporti tra il Ministero e le banche concessionarie sono regolamentati da apposita convenzione, predisposta dal Ministero stesso, tesa ad evitare duplicazioni dell'attività istruttoria e ad assicurare snellezza e rapidità procedurali ed uniformità di comportamento da parte delle banche medesime.

4.2 Ai fini di assicurare il pieno rispetto delle procedure di cui al regolamento ed alla presente circolare e facilitare le operazioni di accreditamento delle somme da erogare in favore delle imprese beneficiarie delle agevolazioni, nonché alcuni altri adempimenti, le banche concessionarie possono stipulare sub-convenzioni con altre banche o società di leasing, denominati "istituti collaboratori", ferma restando, in capo alla banca concessionaria, la titolarità dell'attività istruttoria. Si riporta, in Allegato n. 6, l'elenco completo, aggiornato al 30 novembre 2000, delle banche concessionarie convenzionate con il Ministero e degli istituti collaboratori convenzionati con le banche concessionarie.

4.3 Nel caso in cui l'impresa intenda realizzare il programma con l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni con il sistema della locazione finanziaria, deve rivolgersi ad uno degli istituti collaboratori a tal fine abilitati (si veda anche il successivo punto 5.2). Una banca concessionaria, ancorché abilitata alla locazione finanziaria, non può ricoprire il duplice ruolo di soggetto istruttore e di locatore per la medesima operazione. All'istituto collaboratore, per tali programmi, vengono riservati, tra l'altro, i seguenti ulteriori adempimenti:

- ricevere la domanda di agevolazioni (art. 5, comma 1 del regolamento);

- trasmettere tempestivamente il Modulo di domanda e la relativa documentazione alla banca concessionaria indicata dall'impresa nel Modulo stesso (art. 5, comma 1);

- sottoscrivere le dichiarazioni concernenti lo stato d'avanzamento dei lavori e documentare la regolarità delle eventuali opere murarie ai fini delle erogazioni (punto 7.4 della presente circolare);

- controfirmare e trasmettere alla banca concessionaria l'eventuale richiesta dell'impresa di proroga per l'ultimazione dei lavori (art. 8, comma 4);

- predisporre la documentazione finale di spesa e trasmetterla alla banca concessionaria (art. 9, comma 1);

- sottoscrivere le dichiarazioni che accompagnano la documentazione finale di spesa (art. 9, comma 7).

In relazione allo specifico adempimento di cui all'art. 5, comma 1 del regolamento, la società di leasing deve trasmettere alla banca concessionaria il Modulo di domanda e la relativa documentazione in originale entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal relativo ricevimento ed attraverso un mezzo che garantisca la consegna entro e non oltre le 48 ore successive.

 

 

5. Presentazione delle domande e istruttorie delle banche concessionarie.

5.1 I termini di presentazione delle domande di agevolazioni sono fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Ai fini della presentazione delle domande valgono i seguenti divieti e limitazioni:

a) non è ammessa la presentazione di una domanda relativa ad un programma già agevolato, ai sensi della legge n. 488 del 1992 nella misura richiesta dall'impresa o di altre norme statali, regionali o comunitarie o agevolato da enti o istituzioni pubbliche, a meno che l'impresa beneficiaria non vi abbia formalmente rinunciato entro la data di presentazione del Modulo; è fatto salvo quanto eventualmente previsto dalle direttive;

b) non è ammessa la presentazione di un'unica domanda di agevolazioni che riguardi più programmi o più unità locali, né la presentazione di più domande, anche su bandi successivi, le quali, sebbene riferite a distinti investimenti, siano relative a parte di un medesimo programma organico e funzionale;

c) non è ammessa la presentazione di più domande di agevolazione sullo stesso bando riconducibili ad uno stesso programma da parte di un'impresa o di più imprese facenti comunque capo ai medesimi soggetti; ai fini del rispetto di tale divieto, si considerano anche le domande inserite automaticamente ai sensi dell'articolo 6, comma 8 del regolamento;

d) non è ammessa, nei sei mesi successivi alla presentazione di una domanda agevolata ai sensi della legge n. 488 del 1992 e fatta salva l'ipotesi della rinuncia all'agevolazione concessa, la presentazione per la medesima unità locale di una nuova domanda relativa ad un ulteriore programma; tale divieto vige comunque fino a quando la banca concessionaria non abbia inserito il programma già agevolato nell'elenco di cui al successivo punto 7.1 per l'erogazione della prima quota per stato d'avanzamento ovvero, nel caso di nuovo impianto, non sia stata presentata alla banca concessionaria medesima la dichiarazione di ultimazione del programma stesso; tali divieti non ricorrono per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea di cui al precedente punto 2.3.

Con riferimento alle lettere b) e c), nell'ambito dello stesso bando, fatti salvi i programmi oggetto di domande riformulate o inserite automaticamente ai sensi dell'articolo 6, comma 8 del regolamento e quelli concernenti più attività assoggettabili a diversi regimi agevolativi di cui al precedente punto 2.4, sono convenzionalmente considerati parte del medesimo programma organico e funzionale, e quindi non possono essere oggetto di separate domande, tutti i programmi realizzati da un'impresa nella singola unità locale e relativi alla stessa tipologia di cui al punto 3.1.

Le domande che, alla data di chiusura dei termini di presentazione delle stesse, risultano inoltrate in difformità alle ipotesi sopra indicate non sono considerate ammissibili e le agevolazioni eventualmente concesse sono annullate previa comunicazione agli interessati; a tal fine, le domande inserite automaticamente ai sensi dell'articolo 6, comma 8 del regolamento, si intendono anch'esse inoltrate alla suddetta data di chiusura dei termini di presentazione delle domande ovvero, qualora successiva, alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di formazione delle graduatorie del bando di provenienza di tali domande.

5.2 La domanda di agevolazioni deve essere necessariamente presentata:

- alla sola banca concessionaria, qualora il programma d'investimenti preveda solo spese sostenute direttamente dall'impresa richiedente;

- al solo istituto collaboratore, qualora il programma d'investimenti preveda, in tutto o anche solo in parte, l'acquisizione di beni tramite locazione finanziaria.

Ai fini di cui sopra si precisa quanto segue:

- la banca concessionaria prescelta dall'impresa tra quelle convenzionate con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'effettuazione dell'istruttoria tecnico-economico-finanziaria della domanda (si veda l'elenco di cui all'Allegato n. 6);

- l'istituto collaboratore deve necessariamente essere convenzionato con la banca concessionaria prescelta dall'impresa per l'istruttoria ed essere la società di leasing locatrice dei beni oggetto di agevolazione (si veda l'elenco di cui all'Allegato n. 6);

- l'attività svolta dall'istituto collaboratore per gli adempimenti finalizzati alla concessione delle agevolazioni di cui si tratta non riveste carattere istruttorio; per detta attività, pertanto, non è dovuto dall'impresa all'istituto medesimo alcun compenso;

- i beni di uno stesso programma non possono essere acquisiti in locazione finanziaria tramite più società di leasing, a meno che queste ultime non siano riunite in "pool"; in tal caso, ai fini dell'ammissibilità delle spese relative ai beni interessati:

1) ciascuna società di leasing deve aderire al "pool" per la frazione di propria competenza degli investimenti del programma da agevolare;

2) tutte le società aderenti al "pool" devono essere istituti collaboratori e cioè convenzionate con almeno una delle banche concessionarie;

3) la società capofila del "pool", in particolare, deve essere convenzionata con la banca concessionaria prescelta dall'impresa per l'istruttoria ed a carico della stessa gravano tutti gli adempimenti e le responsabilità derivanti dalla normativa, ed in particolare dal regolamento e dalla presente circolare, anche in nome e per conto delle altre società aderenti al "pool" medesimo;

4) tra le suddette società deve essere sottoscritta una specifica, formale convenzione di "pool", una per ciascun programma da agevolare, che, oltre ad individuare la società capofila, a regolamentare i rapporti tra le parti e ad indicare gli adempimenti e le responsabilità della capofila medesima come sopra specificato, indichi la suddivisione dell'investimento tra le società stesse;

- nel caso di operazioni in "pool" è la società capofila che svolge le funzioni di istituto collaboratore e, pertanto, alla stessa l'impresa deve trasmettere la domanda di agevolazione;

- nel caso di operazioni in "pool" la società capofila trasmette alla banca concessionaria, in uno con il contratto di locazione, una copia della suddetta convenzione di "pool".

5.3 La domanda di agevolazione deve essere presentata, entro i termini di cui al precedente punto 5.1, utilizzando il Modulo appositamente predisposto, il cui facsimile, con le relative istruzioni per la compilazione, è riportato nell'Allegato n. 7. Tale Modulo riporta, tra l'altro, l'ammontare degli investimenti previsti del programma, ammontare che, in linea con gli orientamenti comunitari, non può subire modifiche in aumento fino alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande; il medesimo ammontare, peraltro, in considerazione della particolare procedura concorsuale, non può subire modifiche, neanche in diminuzione, in quanto rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori, tra tale data e quella di pubblicazione delle graduatorie. Il Modulo deve essere corredato, pena l'invalidità della domanda medesima, di tutta la documentazione di cui all'Allegato n. 8 necessaria per il completamento dell'attività istruttoria. Tale documentazione può essere trasmessa anche separatamente dal Modulo e, comunque, entro la chiusura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni, preferibilmente in un'unica soluzione; in tal caso, ciascun documento deve recare il numero di progetto del Modulo al quale si riferisce. Il predetto Modulo è valido, indifferentemente, per i programmi riguardanti beni acquistati direttamente dall'impresa o, in tutto o in parte, beni acquisiti tramite locazione finanziaria. Elementi basilari della detta documentazione sono la Scheda tecnica (il cui fac-simile, con le relative istruzioni per la compilazione, è riportato nell'Allegato n. 9), contenente i principali dati e le informazioni sull'impresa proponente e sul programma di investimenti, ed il business plan di cui al punto 3.7. Nel caso in cui il programma di investimenti preveda, insieme, beni acquistati direttamente dall'impresa richiedente e beni acquisiti tramite locazione finanziaria (cosiddetti "programmi misti"), deve essere presentata un'unica domanda.

Il Modulo deve essere compilato utilizzando esclusivamente il modello a stampa, che deve essere timbrato e firmato dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e con le modalità di cui all'art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403; nel caso in cui a firmare sia un procuratore speciale, alla domanda deve essere allegata la relativa procura o copia autentica della stessa. Il Modulo riporta a stampa il numero di progetto pre-assegnato e, pertanto, al fine di eliminare il rischio della duplicazione di tali numeri è rigorosamente vietata la presentazione di domande redatte su fotocopie del Modulo a stampa, ancorché compilate e firmate in originale; qualora, per qualsiasi motivo, il Modulo di domanda venisse presentato in difformità da quanto sopra specificato, la domanda stessa, per i suddetti motivi, non sarà considerata valida.

La Scheda tecnica e la parte numerica del business plan, quest'ultima ove richiesta, devono essere elaborati, pena l'invalidità della domanda, tramite personal computer, utilizzando esclusivamente lo specifico software predisposto dal Ministero, stampando i relativi file su normali fogli bianchi formato A4; le pagine della Scheda tecnica a stampa, quelle della parte descrittiva del business plan e, ove prevista, della parte numerica dello stesso, devono essere poste nella corretta sequenza e rese solidali e sull'ultima deve essere apposta la firma del legale rappresentante della società o di un suo procuratore speciale con le medesime modalità previste per il Modulo di domanda. Tra la documentazione da allegare al Modulo di domanda è altresì compresa una doppia copia (n. 2 floppy disk) del supporto magnetico contenente i suddetti file, generati attraverso il software medesimo. Il Modulo originale a stampa, il facsimile della Scheda tecnica, le relative istruzioni ed il software per la compilazione della Scheda tecnica stessa e l'elaborazione del business plan sono resi disponibili anche presso gli Uffici centrali e periferici della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero, presso le banche concessionarie, gli istituti collaboratori e presso gli uffici centrali e periferici dell'Istituto per la promozione industriale.

L'impresa richiedente è tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella Scheda tecnica che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione. Qualora tali variazioni riguardino dati rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori ed intervengano tra la chiusura dei termini di presentazione delle domande e la pubblicazione delle graduatorie, la relativa domanda sarà considerata decaduta. Ciò in considerazione della particolare procedura (di tipo concorsuale) ed al fine di evitare alterazioni del principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo bando.

A garanzia della volontà dell'impresa di realizzare il programma agevolato, al Modulo di domanda deve essere allegata, pena l'invalidità della domanda stessa, la ricevuta del versamento di una cauzione ovvero una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa, di pari importo della cauzione medesima, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta.

L'ammontare della cauzione o della polizza/fideiussione è composto di un importo fisso pari a lire 3.500.000 (euro 1.807,60) e di un importo progressivo rapportato, secondo le seguenti misure, all'entità degli investimenti del programma indicati nel Modulo di domanda:

- 0,222% dell'entità degli investimenti fino a 1 miliardo di lire (516.456,90 euro);

- 0,133% per la parte eccedente e fino a 4 miliardi di lire (2.065.827,60 euro);

- 0,056% per la parte eccedente e fino a 10 miliardi di lire (5.164.568,99 euro);

- 0,007% per la parte eccedente e fino a 50 miliardi di lire (25.822.844,95 euro);

- 0,004% oltre i 50 miliardi di lire (25.822.844,95 euro).

L'ammontare di tale cauzione può essere agevolmente calcolato attraverso le Tabelle n. 2 o 3 riportate in Appendice .

Il versamento della cauzione effettuato dall'impresa istante su un conto appositamente aperto dalla banca concessionaria, intestato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e fruttifero di interessi, a partire dalla data del versamento dell'impresa e fino a quella di restituzione all'impresa medesima o di versamento al Ministero, al tasso ufficiale di riferimento pubblicato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 2, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 previsto dalle disposizioni vigenti. Detto versamento può avvenire direttamente presso la banca concessionaria, qualora la struttura organizzativa della stessa lo consenta, che in tal caso ne rilascia ricevuta secondo lo schema di cui all'Allegato n. 11, ovvero tramite bonifico bancario; in quest'ultimo caso nella motivazione del versamento deve essere indicata la seguente dizione: "Cauzione, di cui all'art. 5, comma 4-bis, del D.M. n. 527 del 1995 e successive modifiche e integrazioni, relativa alla domanda di agevolazioni n. .../... ai sensi della legge n. 488 del 1992."

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono essere redatte secondo lo schema di cui all'Allegato n. 12; essa ha effetto dalla data della domanda di agevolazioni e durata fino a quando non siano maturate le condizioni per lo svincolo e, comunque, fino al termine massimo di 36 mesi decorrenti dalla data di efficacia del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni. Sono abilitati al rilascio della fideiussione bancaria o della polizza assicurativa le banche e le imprese di assicurazioni autorizzate, rispettivamente, ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1993 e del decreto legislativo n. 175 del 1995, nonché gli intermediari finanziari, limitatamente a quelli iscritti all'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993. L'impresa istante non può avanzare richiesta di fideiussione alla banca concessionaria alla quale viene presentata la domanda di agevolazioni.

La cauzione viene trattenuta e la fideiussione o la polizza escussa qualora le agevolazioni già concesse nella misura richiesta dall'impresa siano revocate per successiva rinuncia alle stesse prima che sia avvenuta un'erogazione per stato d'avanzamento ovvero qualora non sia rispettata la condizione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c1), del regolamento. In tali casi la banca concessionaria, entro trenta giorni lavorativi dal decreto di revoca delle agevolazioni, trasferisce al Ministero, con le consuete modalità, l'importo relativo alla cauzione e gli interessi maturati. Nel caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, entro il predetto termine la banca provvede, previa richiesta all'impresa medesima, ad escutere la fideiussione o la polizza stessa ed a trasferire l'importo garantito al Ministero, in pari data della riscossione dello stesso, con le suddette modalità.

In tutti gli altri casi la cauzione medesima, maggiorata dei relativi interessi maturati, è rimborsata all'impresa, ovvero la fideiussione o la polizza sono svincolate, a seconda dei casi, entro 30 giorni lavorativi dal ritiro della domanda, ovvero dal relativo decreto di diniego o di concessione parziale delle agevolazioni, ovvero contestualmente all'erogazione della prima quota di contributo.

Nel caso di inserimento automatico o di riformulazione di cui all'art. 6, comma 8, del regolamento, l'impresa deve fornire una nuova garanzia, come sopra specificato, non essendo in alcun caso considerata valida quella prodotta a fronte della domanda non agevolata, ancorché non ancora restituita o svincolata. A tale riguardo, nel caso di domanda inserita automaticamente, l'impresa deve produrre alla banca concessionaria la nuova ricevuta del versamento della cauzione o del relativo bonifico bancario ovvero la nuova fideiussione o polizza entro e non oltre trenta giorni prima del termine utile per l'invio delle risultanze istruttorie relative alle graduatorie nelle quali la domanda verrebbe inserita automaticamente, pena la perdita del diritto all'inserimento automatico.

5.4 Sia il Modulo di domanda che la prevista documentazione di cui all'Allegato n. 8 devono essere presentati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta celere o a mano o per corriere. Nei primi due casi, quale data di presentazione, si considera quella del timbro postale di spedizione; negli altri due si considera la data del timbro di accettazione del primo soggetto ricevente (la banca concessionaria o l'istituto collaboratore), apposto nell'apposito spazio sul frontespizio del Modulo o sulla nota di trasmissione della documentazione .

5.5 Entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni, l'impresa trasmette una semplice fotocopia del Modulo e della relativa Scheda tecnica alla regione o alla provincia autonoma (nel caso di Trento o Bolzano) nella quale insiste, interamente o prevalentemente (si veda il successivo punto 6.5), l'unità locale interessata dal programma di investimenti. Gli Uffici regionali e delle provincie autonome interessati sono riportati in Allegato n. 13.

5.6 Una domanda istruita positivamente dalla banca concessionaria ma non agevolata a causa delle disponibilità finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste, viene inserita automaticamente, per una sola volta, invariata, nelle graduatorie relative al bando immediatamente successivo, mantenendo valido il Modulo di domanda originario. A tal fine non è posto a carico dell'impresa interessata alcun adempimento, fatto salvo l'obbligo di versare una nuova cauzione secondo le modalità di cui al precedente punto 5.3, di comunicare tempestivamente alla banca concessionaria eventuali variazioni rilevanti ai fini della concessione delle agevolazioni che dovessero essere nel frattempo intervenute e di corrispondere in modo altrettanto tempestivo e completo alle eventuali richieste di precisazioni e/o chiarimenti avanzate dalla banca concessionaria medesima.

Le precedenti modalità di inserimento automatico si applicano anche alle domande che, sempre a causa dell'insufficienza delle disponibilità finanziarie, sono state agevolate parzialmente rispetto alla richiesta dell'impresa, a condizione che quest'ultima lo richieda formalmente e che, all'atto della richiesta stessa, rinunci al contributo parziale concesso e non abbia avanzato alcuna domanda di erogazione a fronte del contributo medesimo. La detta richiesta, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato n. 14, deve essere trasmessa entro e non oltre 30 giorni prima del termine ultimo utile per l'invio delle risultanze istruttorie relative alle graduatorie per le quali è consentito l'inserimento automatico e con le modalità di cui al precedente punto 5.4.

In alternativa, l'impresa, m tenendo comunque valida, ai fini dell'avvio a realizzazione del programma da agevolare, la data di presentazione del Modulo relativo alla domanda non agevolata, può riformulare quest'ultima attraverso modifiche, anche rilevanti ai fini della formazione delle graduatorie e per il calcolo delle agevolazioni, ma non sostanziali del programma. A tal fine:

- l'impresa stessa deve preventivamente trasmettete, entro e non oltre 30 giorni prima del termine ultimo utile per l'invio delle risultanze istruttorie relative alle graduatorie nelle quali la domanda sarebbe inserita automaticamente e con le modalità di cui al precedente punto 5.4, una formale rinuncia all'inserimento automatico secondo lo schema di cui all'Allegato n. 15; tale adempimento, naturalmente, non ricorre per i programmi agevolati parzialmente;

- le modifiche possono riguardare esclusivamente: il capitale investito (in modo compatibile con i tempi di realizzazione del programma), gli occupati attivati, la misura dell'agevolazione richiesta, l'adesione o meno ad uno dei sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS e le spese complessive a fronte delle quali vengono richieste le agevolazioni, queste ultime, però, solo in diminuzione; è, inoltre, possibile modificare le modalità di acquisizione dei singoli beni del programma di acquisto diretto a locazione finanziaria e viceversa;

- le suddette modifiche devono essere obbligatoriamente rappresentate attraverso una nuova Scheda tecnica, accompagnata dalla ricevuta del versamento di una nuova cauzione o da una nuova polizza/fideiussione di cui al precedente punto 5.3, dall'altra documentazione di cui all'Allegato n. 8 eventualmente variata e, solo ai fini dell'attribuzione alla domanda riformulata di un nuovo numero di progetto per la relativa gestione amministrativa, dall'originale a stampa di un nuovo Modulo di domanda; la nuova Scheda tecnica e la nuova documentazione dovranno riferirsi al numero di progetto del detto nuovo Modulo;

- la dimensione dell'impresa richiedente, da indicare nella Scheda tecnica riformulata, deve essere rilevata con riferimento alla data di presentazione del Modulo di domanda originario;

- la domanda riformulata può essere presentata, entro i termini prescritti di cui al precedente punto 5.1, sul solo primo bando utile successivo alla rinuncia, ivi compreso, qualora i tempi a disposizione lo consentano, il bando immediatamente successivo a quello nel quale era inserita la domanda originaria non agevolata; la domanda riformulata deve evidenziare, nell'apposito spazio del frontespizio della Scheda tecnica, che si tratta, appunto, di domanda riformulata ai sensi dell'art. 6, comma 8 del regolamento;

- la domanda riformulata deve necessariamente essere presentata alla banca concessionaria che ha redatto l'istruttoria della domanda originaria ovvero, nel caso di beni in leasing, all'istituto collaboratore locatore dei beni stessi; quest'ultimo può anche essere diverso rispetto all'eventuale originario, purché sia convenzionato con la suddetta medesima banca concessionaria;

- qualora non vengano seguite le precedenti indicazioni e modalità, il nuovo Modulo viene considerato a tutti gli effetti come relativo ad una domanda presentata per la prima volta.

Le precedenti modalità di riformulazione si applicano anche alle domande agevolate parzialmente sempre che, al momento della riformulazione, l'impresa rinunci al contributo parziale concesso e non abbia richiesto alcuna erogazione del contributo stesso. A tal fine l'impresa allega alla domanda riformulata una specifica dichiarazione secondo lo schema di cui all'Allegato n. 16.

Per le domande del sesto bando (il primo del settore turistico-alberghiero), presentate dal 15 aprile al 15 giugno 1999, istruite positivamente ma non agevolate, si veda il successivo punto 11.

Nel caso in cui le predette domande, inserite automaticamente o riformulate, risultassero ancora una volta non agevolate vengono archiviate; l'impresa può riproporre il relativo programma di investimenti, qualora non ancora avviato, in uno degli ulteriori bandi successivi attraverso la presentazione, con le modalità di cui ai punti precedenti, di una nuova domanda che verrà considerata a tutti gli effetti come presentata per la prima volta.

La banca concessionaria trasmette al Ministero l'elenco delle domande non agevolate per le quali l'impresa ha rinunciato all'inserimento automatico, quelle agevolate parzialmente per le quali l'impresa ha richiesto l'inserimento automatico e le risultanze istruttorie delle domande riformulate, entro i termini di cui all'art. 6, comma 2 del regolamento.

5.7 Le banche concessionarie, al ricevimento del Modulo di domanda e della documentazione di cui all'Allegato n. 8 da parte dell'impresa o, per i casi in cui è previsto, da parte dell'istituto collaboratore, sono tenute a verificarne la completezza e la regolarità, con riferimento, in particolare, ai dati esposti nella Scheda tecnica rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori ed alla presenza, secondo il caso, in forma parziale o completa, del business plan (si veda il precedente punto 3.7); le banche, inoltre, devono verificare che il Modulo sia in originale e compilato in ogni sua parte, che la Scheda tecnica e la parte numerica del business plan, ove richiesta, siano state redatte tramite il software ministeriale e che sia allegata doppia copia del relativo floppy disk. La domanda che alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni risulti carente dei suddetti elementi e dell'ulteriore documentazione di cui all'Allegato n. 8, fatto salvo quanto precisato al successivo punto 6.4 in merito alla mancata indicazione della percentuale dell'agevolazione richiesta, non è considerata valida e deve essere respinta, con una specifica nota contenente - chiare, puntuali ed esaurienti - le relative motivazioni, trattenendo agli atti il Modulo di domanda e la documentazione a corredo. Detta nota deve essere trasmessa anche al Ministero, alla regione o alla provincia autonoma (nel caso di Trento o Bolzano) competente e, secondo il caso, anche all'istituto collaboratore.

Con riferimento ai dati e alla documentazione prodotti dall'impresa, la banca concessionaria può richiedere esclusivamente la rettifica dei soli errori e irregolarità formali, nonché precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento dell'attività istruttoria, con una specifica, formale nota raccomandata con avviso di ricevimento. L'impresa è tenuta a corrispondere in modo puntuale e completo alla richiesta della banca concessionaria con nota trasmessa con le medesime modalità, valide per le domande, di cui al precedente punto 5.4, entro e non oltre quindici giorni solari dal ricevimento della richiesta medesima; in caso contrario la domanda si intende a tutti gli effetti decaduta e la banca concessionaria ne dà tempestiva e motivata comunicazione all'impresa interessata con nota trasmessa per conoscenza anche al Ministero, alla regione o alla provincia autonoma (nel caso di Trento o Bolzano) interessata e, secondo il caso, all'istituto collaboratore.

5.8 Accertata la regolarità e la completezza del Modulo di domanda e della documentazione prevista, la banca concessionaria procede alla istruttoria e redige una relazione attenendosi allo schema contenuto nella convenzione con il Ministero. La banca concessionaria può richiedere, nel corso dell'istruttoria, oltre che la rettifica dei soli errori e irregolarità formali, anche precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori.

L'accertamento istruttorio riguarda principalmente:

- la sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissione alle agevolazioni;

- la consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente e, ove occorra, anche dei soci, attraverso quanto rappresentato dall'impresa nella prima parte del business plan, l'analisi degli ultimi due bilanci approvati prima della presentazione del Modulo di domanda e la determinazione dei relativi principali e più significativi indici, nonché attraverso la comparazione dei bilanci stessi con quelli di aziende dello stesso settore che consentano di valutarne il grado di affidabilità; particolare rigore deve essere riservato alla valutazione della comprovata possibilità dell'impresa e, ove ritenuto necessario, anche dei soci di fare fronte, nella misura e nei tempi previsti dall'impresa e ritenuti necessari dalla banca concessionaria medesima (tenuto anche conto dell'articolazione temporale degli investimenti e delle condizioni poste per l'erogazione delle agevolazioni di cui al successivo punto 6.2), agli impegni finanziari derivanti dalla realizzazione del programma e dal collegato eventuale incremento dei capitale circolante o, ancor più, dalla realizzazione di altri eventuali programmi temporalmente sovrapposti. Tale valutazione, ove ritenuto necessario, deve essere estesa anche ad altre imprese che abbiano programmi temporalmente sovrapposti a quello in esame, qualora il loro capitale sia posseduto in modo rilevante da un medesimo soggetto che, a sua volta, possegga il capitale dell'impresa richiedente in misura altrettanto rilevante;

- la validità tecnico-economico-finanziaria del programma, con particolare riferimento agli obiettivi dell'iniziativa in termini di elevazione degli standard qualitativi o quantitativi dell'offerta turistica, ai livelli occupazionali, alle potenzialità degli impianti, alle prospettive di mercato, ai previsti effetti di carattere reddituale, finanziario e patrimoniale derivanti dalla realizzazione del programma stesso, alle prestazioni ambientali;

- la piena disponibilità dell'immobile (suolo e/o costruzioni) nell'ambito del quale viene realizzato il programma e la corrispondenza dell'immobile stesso, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso;

- il piano finanziario per la copertura degli investimenti e delle spese relative alla normale gestione, attraverso il ricorso ai mezzi propri aziendali - che, si precisa, non può essere inferiore, in valore nominale, al 25% dell'investimento ammissibile - alle fonti di finanziamento esterne ed alle agevolazioni; dovrà essere accertata, in particolare, la sussistenza delle condizioni per il ricorso all'eventuale credito bancario, anche in relazione ad eventuali preesistenti esposizioni; la banca concessionaria dovrà attestare, in sede istruttoria e di relazione finale, se sono stati rifiutati, da parte della banca stessa, eventuali finanziamenti sul medesimo o su altri programmi, specificandone le motivazioni; al fine di condurre una corretta istruttoria "secondo le tipiche procedure di deliberazione ed erogazione dei prestiti degli enti creditizi per progetti d'investimento", il piano finanziario dovrà essere analizzato, sulla base dei dati e delle informazioni fornite dall'impresa nella Scheda tecnica, nel business plan o nell'altra prevista documentazione, in relazione alla totalità dei fabbisogni finanziari del programma e non limitatamente al capitale proprio convenzionalmente considerato per la determinazione del relativo indicatore di cui al successivo punto 6.2;

- l'ammissibilità degli investimenti indicati dall'impresa, sia per quanto attiene alla pertinenza che alla congruità delle spese prospettate, al fine di proporne l'ammontare per le agevolazioni e la relativa suddivisione nei principali capitoli di spesa e per anno solare; a tal fine, eventuali riduzioni, qualora non univocamente riconducibili ad un determinato anno solare, devono essere distribuite su tutta la durata del programma in parti proporzionali agli investimenti esposti in ciascun anno solare;

- i dati che determinano il valore degli indicatori di cui al successivo punto 6.1, ad eccezione di quello relativo alla misura richiesta delle agevolazioni, che viene indicato dall'impresa e non può essere modificato a seguito degli accertamenti istruttori, e la sussistenza delle condizioni per l'incremento di detti indicatori del 5% in relazione all'adesione, da parte dell'impresa, ad uno dei sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS.

Inoltre, per quanto concerne i programmi relativi ai "grandi progetti" di cui al successivo punto 6.1, punto 1, particolare attenzione dovrà essere posta in merito ai seguenti argomenti:

- valutazione del settore produttivo nel quale l'impresa opera o intende operare a seguito del programma di investimenti da agevolare, al fine di evidenziare eventuali situazioni di sovraccapacità strutturale ovvero se il programma verrà sviluppato in un settore in declino, secondo le definizioni di cui alla suddetta disciplina multisettoriale;

- valutazione circa il numero di posti di lavoro creati o salvaguardati in connessione con il programma di investimenti da agevolare, con riferimento sia a quelli dell'impresa beneficiaria che a quelli dei fornitori o dei clienti di primo livello.

In merito a ciascuno dei detti "grandi progetti", la banca concessionaria richiede tempestivamente alla regione alla provincia autonoma (nel caso di Trento o Bolzano) nella quale il programma viene realizzato di formulare eventuali osservazioni che ne possano orientare le determinazioni istruttorie, ovvero di evidenziare eventuali motivati elementi ostativi alla realizzabilità del programma medesimo. La regione o la provincia autonoma può fornire tali eventuali indicazioni entro trenta giorni dalla richiesta e la banca concessionaria deve tenerne debito conto ai fini del giudizio conclusivo di ammissibilità del programma, riponendone i contenuti tra le motivazioni finali della relazione istruttoria.

La banca concessionaria può rettificare, in esito agli accertamenti istruttori, i dati relativi al calcolo degli indicatori (con la sola eccezione della percentuale richiesta dell'agevolazione massima consentita), ma, comunque, mai in modo da determinare incrementi dei valore degli indicatori medesimi che non siano conseguenza di riduzioni dell'investimento ammissibile o che non dipendano da rettifiche di chiari errori o irregolarità formali comprovati da riscontri oggettivi. In tal senso, allorché la banca dovesse riscontrare che l'impresa ha indicato un capitale proprio esuberante rispetto ai fabbisogni finanziari e rispetto al valore massimo utile per il calcolo dell'indicatore (si veda l'ultimo capoverso del successivo punto 6.2), fatta naturalmente salva la misura minima del 25%, potrà non tenere conto della relativa eccedenza nelle condizioni da indicare nel decreto di concessione per l'erogazione delle agevolazioni.

Per quanto concerne l'esame di pertinenza e congruità delle spese, si precisa che il primo deve tendere ad evidenziare spese, appunto, non pertinenti, ai sensi della normativa vigente, al programma da agevolare e ad escluderle da quelle proposte per le agevolazioni. Tali spese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono quelle relative a manutenzioni, beni usati, qualsiasi tipo di commesse interne, compravendita di immobili (terreno e/o opere murarie e assimilate) non rispondente ai limiti di cui al punto iv) dell'allegato n. 3, acquisto di terreno di superficie eccedente rispetto ai reali fabbisogni funzionali dell'impresa, fabbricati o parti degli stessi adibiti ad usi diversi da quelli connessi all'attività ammissibile, realizzazione di "servizi annessi" che, sommati a quelli preesistenti, eccedano il 75% del valore dei beni strumentali destinati all'attività ammissibile, ecc. Per quanto concerne l'esame di congruità, si distingue tra quello condotto ai fini della concessione provvisoria e quello per la concessione definitiva. Nella prima fase, tale esame deve essere finalizzato alla valutazione del costo complessivo del programma, in relazione alle caratteristiche tecniche ed alla validità economica dello stesso, senza condurre accertamenti sul costo dei singoli beni - a meno che non emergano elementi chiaramente e macroscopicamente incongrui - tenuto conto dell'esigenza di non aggravare il procedimento di adempimenti che non siano strettamente necessari agli scopi cui il procedimento stesso è finalizzato. L'esame di congruità da condurre nella seconda fase, in sede di relazione finale di spesa, dovrà essere, invece, puntuale e dovrà essere teso a valutare, anche attraverso la documentazione di spesa ed in riferimento alle caratteristiche costruttive e di prestazione, l'adeguatezza dei più significativi costi esposti rispetto al totale complessivo dell'investimento prospettato.

Le risultanze istruttorie delle banche concessionarie devono concludersi con un giudizio positivo o negativo sull'agevolabilità del programma. Il giudizio positivo può anche essere condizionato, in relazione a quanto indicato al successivo punto 6.2. In caso di giudizio negativo la banca ne deve fornire circostanziate motivazioni affinché il Ministero provveda a comunicare il diniego delle agevolazioni alle imprese interessate. Il Ministero si riserva di effettuare verifiche anche a campione sulle domande proposte, in qualsiasi fase dell'iter procedurale. Contestualmente all'invio delle risultanze istruttorie al Ministero, le banche concessionarie inviano alle imprese interessate ed alle regioni competenti una nota contenente i dati proposti per il calcolo degli indicatori (secondo lo schema di cui all'Allegato n. 17), così come eventualmente rettificati in sede istruttoria; la banca concessionaria comunica, altresì, alle imprese interessate i beni e le relative spese eventualmente ritenute non ammissibili (a titolo di pertinenza e/o di congruità).

L'invio delle risultanze istruttorie avviene, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del regolamento, tra il sessantesimo ed il novantesimo giorno successivo alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande (si veda il precedente punto 5.1), salvo modifiche apportate dal Ministero ai sensi del comma 3bis dello stesso articolo.

5.9 Nel caso in cui, successivamente alla domanda di agevolazioni, al soggetto richiedente ne subentri un altro a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda, quest'ultimo può richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e, qualora già emessa, della concessione delle agevolazioni. Con riferimento all'eventuale subentro nella titolarità della domanda - fermo restando l'obbligo di cui al precedente punto 5.3 vigente in tale fase circa la tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute nel programma da parte del soggetto titolare della domanda stessa - la possibilità di ammettere il detto subentro risulta evidentemente subordinata, dovendo essere salvaguardati i tempi previsti dal precedente punto 5.8 per gli accertamenti istruttori, al fatto che la richiesta alla banca concessionaria di subentro nella titolarità della domanda di agevolazioni avvenga entro e non oltre il termine finale di presentazione delle domande.

A tal fine:

a) il soggetto subentrante sottoscrive, con le medesime modalità, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda di agevolazioni; qualora sia già stata prodotta la Scheda tecnica, lo stesso soggetto subentrante aggiorna, tramite una specifica dichiarazione sostitutiva di notorietà del proprio legale rappresentante o procuratore speciale, solo i dati e le informazioni di cui ai punti A e D della Scheda tecnica medesima variati a seguito del subentro, fermi restando tutti gli altri, e trasmette la documentazione, di cui al precedente punto 5.3 ed all'Allegato 8, limitatamente alla parte variata a seguito del subentro medesimo;

b) la banca concessionaria verifica, con riferimento al nuovo soggetto, alla dimensione dello stesso ed al programma di cui alla domanda di agevolazioni, la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la concessione o la conferma delle agevolazioni medesime;

c) la dimensione del soggetto subentrante viene rilevata, con i criteri di cui al precedente punto 2.2 e con riferimento alla data in cui lo stesso diviene legittimamente titolare del programma e, quindi, a quella in cui ha effetto l'operazione societaria di cui si tratta;

d) le agevolazioni vengono calcolate sulla base della misura agevolativa massima relativa al soggetto subentrante, applicando la percentuale richiesta indicata nella domanda dal primo soggetto; nel caso di concessione già emessa, il nuovo valore dell'agevolazione non può, comunque, superare l'importo indicato nel decreto relativo a detta concessione. Qualora l'operazione societaria di cui si tratta abbia effetto nel corso del prescritto quinquennio d'obbligo di mantenimento dei beni agevolati, nel calcolo delle agevolazioni si tiene conto delle frazioni di detto quinquennio relative al soggetto originario ed a quello subentrante;

e) l'indicatore n. 1, ricalcolato con riferimento al soggetto subentrante, deve essere pari a quello calcolato sulla base dei dati esposti nella domanda dal primo soggetto, fatta salva, nel caso di concessione ancora da emettere, l'eventuale riduzione, conseguente ad una maggiore agevolazione, per effetto del limite di cui al successivo punto 6.2, ultimo capoverso. Il capitale proprio ancora da deliberare, ai detti fini ovvero del rispetto del limite minimo del 25%, dà luogo ad una specifica condizione nel decreto di concessione in favore del soggetto subentrante;

f) gli altri dati relativi al calcolo degli indicatori di cui alla Scheda tecnica sono soggetti ai medesimi vincoli ed alle medesime condizioni sussistenti in capo al primo soggetto.

5.10 Nel caso in cui un'impresa che abbia ottenuto le agevolazioni della legge n. 488 del 1992 per un programma di investimenti che essa stessa ha sostenuto o che intende sostenere nell'ambito di una propria unità locale, trasferisca o abbia trasferito ad un altro soggetto parte delle attività e dei relativi beni strumentali agevolati nell'ambito del detto programma, mediante atto di conferimento, scorporo o cessione di ramo d'azienda (comunemente denominato "outsourcing"), essa può, fermi restando i propri requisiti soggettivi di ammissibilità, in particolari casi opportunamente motivati e fornendo le necessarie garanzie, avanzare una specifica istanza tesa al mantenimento del decreto di concessione delle agevolazioni in relazione alle sole spese del programma dalla stessa sostenute.

Ai fini di cui sopra:

a) il soggetto interessato, insieme all'istanza per il mantenimento del decreto di concessione, fornisce:

- gli elementi che evidenzino compiutamente le attività interessate dal trasferimento e che assicurino circa il mantenimento, anche a seguito dell'operazione, della organicità e funzionalità del programma agevolato,

- un elenco dei beni agevolati interessati dal trasferimento secondo le modalità di cui al precedente punto 3.10 e l'impegno circa l'esclusivo utilizzo degli stessi per le finalità del detto programma,

- il piano industriale nell'ambito del quale si colloca strategicamente la decisione di procedere al trasferimento,

- le motivazioni che stanno alla base della decisione e che impediscono o rendono non conveniente la continuazione della gestione in proprio ed il momento in cui la decisione stessa è maturata,

- le notizie e le informazioni sul soggetto destinatario del trasferimento, sul piano industriale di quest'ultimo e su ogni altro elemento utile ad una piena ed incontrovertibile valutazione, da parte della banca concessionaria, circa le necessarie garanzie che venga salvaguardato, a seguito dell'operazione, l'interesse pubblico che ha condotto alla concessione delle agevolazioni;

b) la banca concessionaria effettua le proprie valutazioni istruttorie in merito a quanto rappresentato dall'impresa attraverso l'istanza e la documentazione di cui al predetto punto a), con particolare riferimento alle motivazioni del trasferimento, alla necessità strategico-economica dello stesso, all'affidabilità del soggetto destinatario, alla capacità dello stesso di condurre l'attività in modo da garantire il pieno soddisfacimento dell'interesse pubblico per la concessione delle agevolazioni e, in particolare, degli impegni dalla stessa derivanti;

c) la banca concessionaria, sulla base delle valutazioni di cui al precedente punto b), avanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una propria motivata proposta di accoglimento o di rigetto dell'istanza dell'impresa;

d) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base della proposta della banca concessionaria in merito all'istanza per il mantenimento della validità del decreto di concessione, autorizza o respinge l'istanza dell'impresa ai fini del mantenimento della validità della concessione già emessa. In tale ultima ipotesi, qualora il trasferimento sia già avvenuto o avvenga comunque, la domanda decade o le agevolazioni concesse a fronte dei beni interessati dal trasferimento stesso vengono revocate con le modalità e le procedure di cui all'art. 8 del regolamento.

Ottenuta l'autorizzazione di cui sopra, l'impresa istante ed il destinatario del trasferimento, ai fini della prima erogazione utile successiva all'autorizzazione medesima, sottoscrivono ciascuno uno specifico atto, secondo gli schemi di cui agli Allegati nn. 18 e 19, attraverso il quale assumono gli obblighi che la concessione comporta - quali, ad esempio, quelli riferiti al rispetto delle norme urbanistiche, ambientali, sul lavoro, settoriali, ecc. - e l'impresa istante, in particolare, in quanto unico titolare delle agevolazioni, mantiene la piena ed esclusiva responsabilità in ordine al mancato rispetto di tali impegni e della conseguente eventuale revoca delle agevolazioni anche se dipendente da comportamenti tenuti dal destinatario del trasferimento. In merito all'erogazione delle agevolazioni si precisa che, anche nell'ipotesi in cui i beni oggetto del trasferimento siano acquisiti in locazione finanziaria, le erogazioni stesse vengono disposte in favore dell'impresa istante pur se nei relativi contratti subentri il soggetto destinatario del trasferimento. In relazione ai suddetti impegni, i livelli occupazionali precedenti e finali del programma agevolato dovranno essere rilevati, secondo le usuali modalità, con riferimento a tutti i soggetti coinvolti nella conduzione dell'unità locale interessata dal programma medesimo. Anche per la verifica della conferma della eventuale maggiorazione degli indicatori di cui al successivo punto 6.1, si fa riferimento a tutti i detti soggetti, mentre restano esclusivamente in capo all'impresa titolare delle agevolazioni gli impegni. assunti in materia di capitale proprio, considerato che i soli investimenti agevolabili sono quelli sostenuti dall'impresa che ha avanzato la domanda di agevolazioni, fatti salvi i casi di subentro già disciplinati al precedente punto 5.9.

5.11 Nel caso in cui un'impresa che intenda richiedere le agevolazioni della legge n. 488/1992 o che le abbia ottenute in uno dei precedenti bandi per un programma di investimenti che essa stessa intende sostenere o che ha sostenuto nell'àmbito di una propria unità locale, ceda o abbia ceduto ad un altro soggetto, mediante contratto di affitto, la gestione dell'azienda, del ramo d'azienda nell'àmbito del quale si sviluppa il detto programma, essa può, in particolari ed eccezionali casi e fornendo le necessarie garanzie, rispettivamente, avanzare la domanda di agevolazioni o una specifica istanza tesa al mantenimento della validità del decreto di concessione.

Per quanto concerne le nuove domande, l'ammissibilità delle stesse è evidentemente subordinata, dovendo essere salvaguardati i tempi previsti dal precedente punto 5.8 per gli accertamenti istruttori, al fatto che la suddetta cessione, ancorché futura, venga compiutamente rappresentata, integrando opportunamente la documentazione di cui all'allegato n. 8 secondo quanto specificato nel seguito, entro e non oltre il termine finale di presentazione delle domande medesime.

Per quanto concerne le domande già oggetto di decreto di concessione, giova ricordare comunque che, in ogni caso, non possono essere prese in considerazione le istanze, tese al mantenimento della validità del decreto di concessione stesso, relative a contratti di affitto, intervenuti successivamente alla chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni e fino alla pubblicazione delle graduatorie, che avrebbero avuto rilievo ai fini del calcolo degli indicatori utili per la formazione delle graduatorie, in quanto gli stessi, ai sensi della vigente normativa, comportano la decadenza della domanda.

Ai fini di cui sopra: a) il soggetto interessato, insieme alla domanda di agevolazioni ovvero all'istanza per il mantenimento della validità del decreto di concessione, fornisce gli elementi che evidenzino compiutamente il piano industriale nell'àmbito del quale si colloca strategicamente la decisione di procedere all'affitto del complesso aziendale, le motivazioni che stanno alla base della decisione e che impediscono o rendono non conveniente la continuazione della gestione in proprio, il momento in cui la decisione stessa è maturata, le notizie e le informazioni sul soggetto subentrante nella conduzione, sul piano industriale di quest'ultimo e su ogni altro elemento utile ad una piena ed incontrovertibile valutazione, da parte della banca concessionaria, circa le necessarie garanzie che venga salvaguardato, a seguito dell'operazione di affitto, l'interesse pubblico che potrebbe condurre, per le nuove domande, o che ha condotto alla concessione delle agevolazioni; b) il medesimo soggetto interessato, inoltre, allega alla domanda di agevolazioni ovvero alla predetta istanza una dichiarazione sostitutiva di notorietà del proprio legale rappresentante o procuratore speciale con la quale aggiorna/integra i dati e le informazioni della propria scheda tecnica con quelli del conduttore, un business plan relativo a quest'ultimo e concernente, nella parte numerica, l'esercizio antecedente l'affitto ed i successivi fino a quello di regime del programma da agevolare o agevolato, nonché l'ulteriore documentazione prevista dalla normativa a corredo del modulo di domanda, limitatamente alla parte per la quale rileva il contratto di affitto; c) la banca concessionaria effettua le proprie valutazioni istruttorie in merito a quanto rappresentato dall'impresa attraverso la domanda o l'istanza e la documentazione di cui ai predetti punti a) e b), con particolare riferimento alle motivazioni dell'operazione, alla necessità strategico-economica della stessa, all'affidabilità del soggetto subentrante nella conduzione, alla capacità dello stesso di condurre l'attività in modo da garantire il pieno soddisfacimento dell'interesse pubblico per la concessione delle agevolazioni e, in particolare, degli impegni dalla stessa derivanti; d) la banca concessionaria, sulla base delle valutazioni di cui al precedente punto c), avanza al Ministero una propria motivata proposta di accoglimento o di rigetto della domanda o dell'istanza dell'impresa; e) il Ministero, sulla base della proposta della banca concessionaria in merito, rispettivamente, alla domanda di agevolazioni ovvero all'istanza per il mantenimento della validità del decreto di concessione, provvede agli adempimenti di cui all'art. 6, comma 3 del regolamento ovvero autorizza l'operazione di affitto ai fini del mantenimento della validità della concessione già emessa o respinge l'istanza dell'impresa. In tale ultima ipotesi, qualora la cessione in affitto sia già avvenuta o avvenga comunque, la concessione decade automaticamente a far data dalla cessione medesima e le eventuali agevolazioni erogate e non dovute vengono restituite dall'impresa beneficiaria secondo le modalità ed i criteri previsti dalla normativa.

Ottenuta la concessione delle agevolazioni ovvero l'autorizzazione di cui sopra, il proprietario ed il conduttore, ai fini della prima erogazione utile successiva alla concessione ovvero all'autorizzazione medesima, sottoscrivono ciascuno uno specifico atto, secondo gli schemi di cui agli allegati numeri 19-bis e 19-ter, attraverso il quale prendono atto dell'obbligo del pieno rispetto degli impegni che la concessione comporta - quali, ad esempio, quelli riferiti al rispetto delle norme urbanistiche, ambientali, sul lavoro, settoriali, ecc. - ed il proprietario, che rimane, comunque, l'unico titolare delle agevolazioni, mantiene la piena ed esclusiva responsabilità in ordine al mancato rispetto di tali impegni e della conseguente eventuale revoca delle agevolazioni anche se dipendente da comportamenti tenuti dal conduttore. A tale riguardo, i livelli occupazionali precedenti e finali del programma agevolato dovranno essere rilevati, secondo le usuali modalità, con riferimento a tutti i soggetti coinvolti nella conduzione dell'unità locale interessata del programma medesimo. Analoga disposizione vale per la rilevazione della eventuale prevista certificazione ambientale utile per la maggiorazione del 5% del valore degli indicatori, mentre restano esclusivamente in capo al proprietario gli impegni assunti in materia di capitale proprio .

 

 

6. Graduatorie e concessioni provvisorie.

6.1 La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dai programmi in specifiche graduatorie di merito, seguendo l'ordine decrescente, dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili per ciascuna graduatoria per il bando di riferimento. Ai fini della formazione delle graduatorie, si distinguono due categorie di programmi:

i) i cosiddetti "grandi progetti", e cioè quelli con investimenti complessivamente ammissibili superiori a 50 miliardi di lire (25.822.844,95 euro) e quelli assoggettabili alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali ai grandi progetti d'investimento (si veda il precedente punto 2.3),

ii) quelli diversi dai "grandi progetti", e cioè i programmi con investimenti complessivamente ammissibili minori o uguali a 50 miliardi di lire (25.822.844,95 euro) e non assoggettabili alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali ai grandi progetti d'investimento (si veda il precedente punto 2.3).

Le graduatorie sopra richiamate sono:

a) una graduatoria ordinaria per ciascuna regione dei programmi diversi dai "grandi progetti";

b) un'eventuale graduatoria speciale che ciascuna regione ha facoltà di attivare con riferimento ai programmi diversi dai "grandi progetti" relativi ad un'"area" o ad almeno due attività individuate come prioritarie dalla regione medesima tra quelle ammissibili;

c) due graduatorie dei cosiddetti "grandi progetti", una relativa a quelli ubicati nelle aree di cui all'obiettivo 1 (ivi incluse quelle ammissibili delle regioni Abruzzo e Molise) e l'altra a quelli ubicati nelle restanti aree ammissibili; alla copertura di tali graduatorie è destinata una quota delle risorse complessivamente disponibili nella misura fissata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto dell'ammontare delle risorse stesse e, comunque, nel limite massimo del 30% di queste ultime.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può formare eventuali ulteriori graduatorie finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi di sviluppo territoriale e/o produttivo di volta in volta ritenuti prioritari per la promozione delle aree depresse ed individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentita la Conferenza Stato-Regioni, anche con riferimento a quelli definiti nell'ambito della programmazione negoziata. Alla copertura di dette eventuali graduatorie speciali si provvede con il predetto decreto, che individua altresì i relativi indicatori applicabili tra quelli utili per le graduatorie regionali ordinarie, ovvero indicandone altri sulla base degli specifici obiettivi da perseguire.

Per quanto concerne le graduatorie regionali speciali di cui alla precedente lettera b):

- non è consentita una combinazione tra i due criteri di formazione per aree o per attività né la formulazione di due distinte graduatorie;

- ciascuna "area" è costituita dall'intero territorio ammissibile di comuni la cui superficie complessiva non superi il 50% di quella ammissibile della regione;

- ciascuna attività è individuata tra quelle ammissibili di cui al precedente punto 2.1;

- ciascuna regione può destinare a tale graduatoria non più del 50% delle proprie risorse disponibili;

- le regioni formulano le proposte relative alle graduatorie speciali entro i termini previsti dalla normativa; qualora la regione non formuli la propria proposta entro tali termini, la graduatoria speciale per la regione medesima non viene formata;

- eventuali programmi che, per esaurimento delle specifiche risorse, dovessero risultare non agevolati nella misura richiesta dall'impresa nelle graduatorie regionali speciali, concorrono automaticamente all'attribuzione delle risorse disponibili per le corrispondenti graduatorie regionali ordinarie di cui alla lettera a);

- le risorse destinate dalle regioni alle graduatorie speciali ed eventualmente non attribuite, sono automaticamente utilizzate per le corrispondenti graduatorie di cui alla lettera a).

Tutte le dette graduatorie vengono formate dal Ministero entro il trentesimo giorno successivo al termine finale di invio delle risultanze istruttorie da parte delle banche concessionarie e vengono dallo stesso Ministero pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. In ciascuna graduatoria vengono inseriti i programmi i cui esiti istruttori delle banche concessionarie siano positivi, indicando, in relazione ai fabbisogni finanziari di ciascun programma e delle disponibilità attribuite alla graduatoria medesima, quelli agevolabili per i quali si potrà provvedere alla emanazione dei decreti di concessione provvisoria, dal primo in graduatoria in poi, e quelli che ne restano esclusi per insufficienza delle disponibilità medesime. Ai fini dell'attribuzione delle risorse, con riferimento a ciascuna delle graduatorie di cui alle precedenti lettere a) e b), si tiene conto di una riserva del 70% in favore delle piccole e medie imprese; le somme di tale riserva del 70% eventualmente non utilizzate dalle piccole e medie imprese vengono assegnate alle grandi imprese della medesima graduatoria.

Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo programma agevolabile di ciascuna graduatoria, ad eccezione di quelle di cui alla precedente lettera b), dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue, agevolando, comunque, l'intero programma. È fatta salva la facoltà per l'impresa interessata di rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte e di richiedere l'inserimento nel bando successivo come specificato nel precedente punto 5.6. Eventuali somme che dovessero rendersi disponibili a seguito di successive esclusioni dalle graduatorie, di rinunce o di revoche delle agevolazioni concesse, affluiscono nelle disponibilità dell'anno o del bando successivo. Il Ministero comunica alle imprese titolari delle domande per le quali l'istruttoria ha avuto esito negativo le motivazioni dell'esclusione, dandone informazione, ove del caso, agli istituti collaboratori. Nei casi di domande respinte, in quanto incomplete o difformi, le relative motivazioni sono comunicate dalla banca concessionaria.

La posizione di ciascun programma nella graduatoria di pertinenza è determinata in relazione ai valori assunti dai seguenti indicatori:

1) valore del capitale proprio investito nel programma rispetto all'investimento complessivo;

2) numero di occupati attivati dal programma rispetto all'investimento complessivo;

3) valore dell'agevolazione massima ammissibile rispetto a quella richiesta;

4) punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base di specifiche priorità regionali,

eventualmente incrementati del 5% per le imprese che aderiscano ad uno dei sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS (si veda il successivo punto 6.6).

L'indicatore contrassegnato dal n. 4, non si applica alle graduatorie di cui alla precedente lettera c) .

In merito alla determinazione di ciascuno dei detti indicatori, si specifica quanto indicato nei punti seguenti.

6.2 L'indicatore n. 1 è il rapporto tra il capitale proprio investito e da investire nel programma e l'investimento complessivo del programma medesimo, risultanti dalla istruttoria della banca concessionaria.

Il capitale proprio investito o da investire nel programma, che, si ricorda, non può essere comunque inferiore, in valore nominale, al 25% dell'investimento ammissibile, è costituito dagli aumenti del capitale sociale e/o dai conferimenti dei soci in conto aumento del capitale stesso, deliberati, ad eccezione delle ditte individuali, dai competenti organi sociali entro la prima erogazione dei contributi e versati, anche da parte delle ditte individuali, in un'unica o più soluzioni, a partire dall'anno solare di presentazione del Modulo di domanda e fino a quello di ultimazione del programma e, comunque, non oltre la data di ultimazione medesima ovvero, qualora il programma venga ultimato prima del decreto di concessione provvisoria, fino all'anno solare del decreto medesimo. I versamenti devono avvenire in ogni caso prima della richiesta delle singole quote di erogazione del contributo ed in misura percentuale almeno pari a quella della relativa quota come specificato nel seguito.

Nel caso in cui, nel corso dei suddetti anni solari, l'impresa produca utili o effettui ammortamenti anticipati e li accantoni in un apposito fondo del patrimonio netto per tutta la durata del programma, gli stessi possono essere presi in considerazione, in sostituzione dei versamenti dei suddetti aumenti e/o conferimenti, al netto delle eventuali perdite prodotte anno per anno nello stesso periodo e non ripianate, purché risultino da bilanci approvati o, secondo il caso, da dichiarazioni dei redditi presentate. L'ammontare di detti utili e/o ammortamenti, nonché delle eventuali perdite non ripianate, relativi all'anno solare di ultimazione del programma, viene preso in considerazione in proporzione ai mesi dello stesso anno solare interessati dal programma medesimo. Qualora alla data della presentazione della documentazione finale di spesa di cui al successivo punto 8.2 l'impresa non disponga di bilanci approvati o, secondo il caso, di dichiarazioni dei redditi presentate relativi ad esercizi interessati dal periodo di realizzazione del programma, la banca concessionaria effettua le verifiche e redige la relazione sullo stato finale del programma di investimenti di cui al successivo punto 8.5 sulla base dei bilanci approvati o delle dichiarazioni dei redditi presentate. Il Ministero provvede conseguentemente ad emanare il decreto di concessione definitivo di cui al successivo punto 8.6 ovvero a sospenderne l'emanazione a seconda che dalle verifiche della banca concessionaria risultino eventuali scostamenti provvisori degli indicatori, rispettivamente, nei limiti o fuori dai limiti fissati dalla normativa. Ai fini delle verifiche degli scostamenti degli indicatori in via definitiva e, qualora sospeso, del decreto di concessione definitivo, l'impresa è comunque tenuta a dichiarare i dati in argomento secondo le modalità di cui al successivo punto 10.1 e, comunque, ad esibire i bilanci approvati o le dichiarazioni dei redditi presentate mancanti entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello fissato dalla normativa fiscale per l'esercizio di riferimento, pena la revoca delle agevolazioni concesse. Entro tale stesso termine le eventuali perdite eccedenti devono essere ripianate (si veda il primo alinea del successivo punto 6.8).

Le delibere relative ai suddetti aumenti, conferimenti e/o accantonamenti, ovvero una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa nel caso di ammortamenti anticipati, devono esplicitamente fare riferimento al programma agevolato o da agevolare al quale gli stessi sono destinati, con l'indicazione del relativo numero di progetto; tali indicazioni possono essere perfezionate anche successivamente alle delibere stesse, e comunque entro la prima erogazione delle agevolazioni, attraverso una specifica delibera in tal senso di assemblea ordinaria.

Qualora una delibera o una dichiarazione riguardi più programmi, la stessa deve indicare, oltre al riferimento suddetto, anche le singole quote destinate a ciascun programma.

Ai fini di cui sopra:

- l'eventuale accantonamento al fondo sovrapprezzo azioni relativo ad un aumento di capitale sociale viene computato come capitale proprio investito nel programma in proporzione alla quota parte dell'aumento stesso utilmente considerato;

- gli aumenti di capitale sociale e/o i conferimenti. dei soci in c/aumento del capitale sociale possono essere realizzati, oltre che con apporto di mezzi freschi, anche mediante conversione di finanziamenti dei soci, prestiti obbligazionari ed altri debiti assimilabili e/o mediante utilizzo di utili di bilancio, rilevabili dal bilancio approvato o dalla dichiarazione dei redditi presentata relativi all'esercizio precedente quello di presentazione del Modulo di domanda, nella misura in cui le poste utilizzate non abbiano concorso ad assicurare il preesistente equilibrio finanziario di cui nel seguito.

Per ottenere la prima erogazione l'impresa beneficiaria, ad eccezione di quella individuale, deve produrre alla banca concessionaria, qualora non già prodotta in fase istruttoria, la documentazione, indicata nell'Allegato n. 22, utile a comprovare l'impegno ad apportare il capitale proprio in una o più delle forme consentite, fino al raggiungimento dell'ammontare complessivo eventualmente indicato nella specifica condizione riportata nel provvedimento di concessione. Inoltre, ai fini delle erogazioni, ivi compresa l'eventuale quota a titolo di anticipazione, l'impresa beneficiaria deve produrre alla banca concessionaria la documentazione utile a comprovare l'avvenuto versamento e/o accantonamento:

- nel caso di due quote: per la prima, almeno della metà del suddetto ammontare complessivo del capitale proprio indicato nella specifica condizione riportata nel provvedimento di concessione provvisoria;

- nel caso di tre quote: per la prima, di almeno un terzo, e per la seconda di almeno due terzi del suddetto ammontare complessivo.

Per quanto concerne le imprese individuali, il capitale proprio è pari alla somma delle variazioni del patrimonio netto risultanti dai bilanci relativi a ciascuno degli anni solari di realizzazione del programma.

L'ammontare e la ripartizione temporale del capitale proprio come sopra determinato devono essere attribuiti all'anno solare di competenza. A tal fine si conviene quanto segue: gli aumenti e/o i conferimenti realizzati mediante apporto di mezzi freschi devono essere imputati all'anno solare di effettivo versamento gli aumenti e/o i conferimenti realizzati mediante conversione delle poste dell'esercizio precedente quello di presentazione del Modulo di domanda devono essere imputati all'anno solare della relativa delibera di conversione; gli utili accantonati e gli ammortamenti anticipati e, per le imprese individuali, gli incrementi di patrimonio netto devono essere imputati con riferimento all'esercizio sociale nel quale sono maturati; qualora l'esercizio sociale non coincida con l'anno solare, gli utili accantonati e/o gli ammortamenti anticipati vengono attribuiti pro-quota a ciascuno degli anni solari nei quali gli stessi sono maturati.

Ai fini del calcolo dell'indicatore, la banca concessionaria può prendere in considerazione l'ammontare indicato dall'impresa solo dopo aver valutato che il nuovo capitale proprio sia utilmente destinabile al programma e non, piuttosto, alla copertura di un preesistente squilibrio finanziario dell'impresa stessa. In tal senso la banca concessionaria, con riferimento all'ultimo bilancio approvato prima della presentazione del Modulo di domanda ed al relativo stato patrimoniale dell'impresa, redatto secondo gli artt. 2423 c.c. e seguenti o, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, al relativo "prospetto delle attività e passività", redatto con i criteri di cui al D.P.R. n. 689 del 1974 ed in conformità ai suddetti artt. 2423 c.c. e seguenti, deve rilevare se vi sia eccedenza di attività immobilizzate rispetto ai capitali permanenti. Per attività immobilizzate si intende la somma delle poste dell'attivo patrimoniale di cui ai punti A (Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti), B (Immobilizzazioni) e C.II (Crediti), quest'ultima limitatamente agli importi esigibili oltre l'esercizio successivo; per capitali permanenti si intende la somma delle poste del passivo patrimoniale di cui ai punti A (Patrimonio netto), B (Fondi per rischi e oneri), C (Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato) e D (Debiti), quest'ultima limitatamente agli importi esigibili oltre l'esercizio successivo. Allorché tale eccedenza vi sia, la banca concessionaria, anche alla luce dell'eventuale nuovo assetto patrimoniale dell'impresa risultante in fase istruttoria, deve valutare l'opportunità, ai fini del giudizio sull'agevolabilità del programma, che l'impresa stessa provveda o si impegni a provvedere in tempi brevi ed in modo adeguato, e comunque prima dell'erogazione delle agevolazioni, a ricorrere ad uno o più dei seguenti strumenti per il ripristino dell'equilibrio finanziario, da effettuare, comunque, entro la prima erogazione:

a) aumenti del capitale sociale;

b) conferimenti dei soci in c/aumento del capitale sociale;

c) strumenti di raccolta anche presso i soci, in qualsiasi forma, purché previsti dallo statuto e in linea con le apposite istituzioni della Banca d'Italia;

d) finanziamenti per il consolidamento dei debiti a breve;

e) finanziamenti a fronte di fabbisogni estranei agli investimenti del programma da agevolare.

Gli strumenti di cui alle lettere c), d) ed e) devono avere durata non inferiore a cinque anni. La banca concessionaria deve indicare nella propria istruttoria gli strumenti ai quali l'impresa si è impegnata a ricorrere ed il relativo ammontare, in modo che il Ministero possa compiutamente formulare nel decreto di concessione provvisoria le relative condizioni che l'impresa stessa deve soddisfare ai fini dell'erogazione delle agevolazioni. È poi compito della banca concessionaria verificare che l'impresa abbia adempiuto a quanto previsto prima di erogare la prima delle quote di cui al successivo punto 7.1.

Per quanto riguarda le società cooperative, l'art. 3 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, fissa un limite massimo di quote o azioni che possono essere possedute da ciascun socio persona fisica. Tale limite, di fatto, in costanza della compagine sociale, impedisce l'incremento del capitale sociale oltre determinate consistenze. Dal momento che, per le stesse società cooperative, le eventuali riserve indivisibili, costituite ai sensi dell'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non possono essere distribuite tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società cooperativa che all'atto del suo scioglimento, dette riserve possono essere prese in considerazione, ai fini di cui si tratta, senza richiederne la conversione in capitale sociale, purché sia stato raggiunto il limite del capitale sopra richiamato per tutti i soci persone fisiche; in tal caso il relativo ammontare viene convenzionalmente imputato all'anno solare di avvio a realizzazione del programma. Restano ferme le disposizioni in materia di esplicita destinazione del capitale proprio e di equilibrio finanziario preesistente.

Ai fini del calcolo dell'indicatore, per tenere conto oltre che dell'adeguatezza anche della tempestiva immissione di capitale proprio in tempi congruenti con la realizzazione del programma, sia il valore del capitale proprio a quest'ultimo destinabile che quello degli investimenti vengono attualizzali all'anno solare di avvio a realizzazione del programma medesimo, con gli stessi criteri impiegati per il calcolo delle agevolazioni (vedi precedenti punti 2.7 e 2.8).

Fatta salva la misura nominale del 25% richiamata in precedenza, il capitale proprio computato ai fini del calcolo dell'indicatore non può, in ogni caso, essere superiore alla differenza tra l'investimento attualizzato e l'ammontare delle agevolazioni nette attualizzate concedibili nella misura in cui richieste dall'impresa (per semplicità di calcolo, non si fa differenza tra percentuali in ESN e in ESL) (si veda il precedente punto 2.6).

6.3 L'indicatore n. 2 è il rapporto tra il numero di occupati attivati dal programma e l'investimento complessivo. Il valore di quest'ultimo è lo stesso di quello impiegato per il calcolo dell'indicatore n. 1. Il numero di occupati attivati dal programma è rilevato, con riferimento alla sola ed intera unità locale interessata dal programma medesimo, come differenza, positiva o uguale a zero, tra il dato riferito all'esercizio "a regime" e quello riferito ai dodici mesi precedenti quello di presentazione del Modulo di domanda (per l'individuazione dell'esercizio "a regime" si veda il successivo punto 6.8). Il dato "a regime" da considerare è quello che rileva, rispetto alla detta situazione precedente, la sola variazione occupazionale strettamente riconducibile al programma.

Ai fini di cui sopra:

- il numero dei dipendenti è quello medio mensile degli occupati durante i dodici mesi di riferimento; esso è determinato sulla base dei dati rilevati alla fine di ciascun mese con riferimento agli occupati a tempo determinato e indeterminato iscritti nel libro matricola, compreso il personale in C.I.G. e con esclusione di quello in C.I.G.S.; i lavoratori a tempo parziale vengono considerati in frazioni decimali in proporzione al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento;

- il numero dei dipendenti è espresso in unità intere e un decimale, con arrotondamento per eccesso al decimale superiore;

- qualora i dodici mesi "precedenti" siano antecedenti, in tutto o in parte, all'esercizio "a regime" di un eventuale programma precedente, quale dato "precedente" si deve assumere quello "a regime" previsto per detto precedente programma, come eventualmente aggiornato con nota ufficiale alla competente banca concessionaria e da quest'ultima confermato;

- nei casi in cui vi sia una diminuzione del numero di occupati, ai fini del calcolo dell'indicatore, la relativa variazione è assunta pari a zero, indipendentemente dall'effettiva variazione connessa al programma risultante dal prospetto di cui al punto B9 della Scheda tecnica.

6.4 L'indicatore n. 3 è pari al rapporto tra la misura massima dell'agevolazione concedibile, per dimensione di impresa ed ubicazione dell'unità locale, e la misura richiesta. Ciascuna impresa, all'atto della presentazione della domanda di agevolazioni, deve richiedere tutta la misura agevolativa massima (100%), consentita dall'art. 2, comma 9 del regolamento, ovvero una parte della stessa (dall'1% al 99%). Detto indicatore non può essere oggetto di rettifica da parte della banca concessionaria e l'impresa, una volta indicata la misura richiesta nella Scheda tecnica, non può più modificarla una volta trascorsi i termini per la presentazione delle domande; la misura deve risultare coerente con il piano di copertura del fabbisogno finanziario del programma e ciò in relazione a quanto esposto al precedente punto 5.8 in merito alle valutazioni istruttorie da parte della banca concessionaria.

Ai fini di cui sopra:

- la misura dell'agevolazione richiesta deve essere necessariamente espressa in punti percentuali interi, in lettere ed in cifre; in caso di difformità tra le due indicazioni si assume la percentuale in lettere; nel caso in cui vengano indicate frazioni decimali, come misura richiesta viene assunta la parte intera precedente la virgola;

- in caso di mancata indicazione nella Scheda tecnica di tale percentuale si considera che l'impresa non abbia inteso rinunciare ad una quota dell'agevolazione massima concedibile e, pertanto, la misura richiesta viene assunta pari al 100%.

6.5 L'indicatore n. 4 è determinato dal punteggio complessivo conseguito da ciascun programma sulla base di specifiche priorità regionali individuate:

a) per le graduatorie regionali ordinarie di cui al precedente punto 6.1, lettera a), con riferimento alle aree del territorio, alle attività ed alle tipologie di investimento ammissibili alle agevolazioni;

b) per le graduatorie regionali speciali, di cui al precedente punto 6.1, lettera b):

- con riferimento alle attività ed alle tipologie di investimento, nel caso di graduatorie speciali per aree;

- con riferimento alle aree ed alle tipologie di investimento, nel caso di graduatorie speciali per attività.

Tali priorità sono indicate da ciascuna regione attraverso l'attribuzione a ciascuna combinazione dei detti elementi di un punteggio numerico intero compreso tra zero e trenta, per le graduatorie regionali ordinarie, ovvero tra zero e venti, per quelle speciali.

Ai fini di cui sopra:

- per aree del territorio si fa riferimento a quelle dei singoli Comuni;

- per attività si fa riferimento a ciascuna delle attività di cui al precedente punto 2.1;

- per tipologie di investimento si fa riferimento a ciascuna delle tipologie di cui al precedente punto 3.1.

Entro i medesimi termini di cui al precedente punto 6.1, insieme alle proposte relative alle graduatorie speciali ed utilizzando lo specifico software definito dal Ministero, le regioni possono formulare al Ministero stesso le proprie proposte relative alle priorità regionali, con riferimento alle graduatorie ordinarie e/o a quelle speciali, individuando i corrispondenti punteggi. Qualora la regione non formuli le proposte entro tali termini, l'indicatore regionale assume, per tutti i programmi della graduatoria regionale di competenza, valore pari a zero.

Sulla base delle proposte avanzate dalle singole regioni il Ministero, valutata la compatibilità delle stesse con lo sviluppo complessivo di tutte le aree interessate e con le disposizioni del regolamento, approva i punteggi attribuiti ai singoli elementi e li rende noti ai soggetti interessati.

A ciascun programma viene, pertanto, attribuito un punteggio numerico intero compreso tra zero e trenta o tra zero e venti, determinato dal punteggio attribuito dalla regione alle combinazioni degli elementi sopra indicati, così come approvati dal Ministero; il punteggio complessivo così ottenuto costituisce il valore dell'indicatore regionale del programma medesimo.

Ai fini di cui sopra:

- il punteggio relativo all'elemento territoriale viene attribuito con riferimento all'ubicazione dell'unità locale indicata al punto B1 della Scheda tecnica; quello relativo all'attività, con riferimento al punto B4.2; quello relativo alla tipologia, con riferimento al punto B5 (si veda l'Allegato n. 9); nel caso in cui l'unità locale insista su due o più territori comunali, anche appartenenti a regioni diverse, ai quali vengano riconosciuti punteggi diversi, alla stessa intera unità locale si applica il punteggio regionale relativo al comune nel quale l'unità medesima insiste prevalentemente (maggiore superficie) ed il programma viene inserito nella graduatoria regionale di pertinenza di detto comune;

- nel caso di programma classificato, insieme, di "trasferimento" e di un'altra tipologia (si veda il precedente punto 3.6), il punteggio relativo all'elemento tipologico assume, per il programma stesso, il valore attribuito dalla regione a tale altra tipologia;

- nel caso in cui un programma di investimenti riguardi due o più attività diverse cui la regione ha attribuito punteggi differenti, all'intero programma viene attribuito il punteggio minore tra quelli attribuibili alle singole attività qualora separatamente considerate.

6.6 Il valore dei predetti indicatori è incrementato del 5% qualora l'impresa abbia già aderito o intenda aderire, entro l'esercizio "a regime" dell'iniziativa da agevolare, ad uno dei sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS. A tal fine l'impresa fornisce la propria indicazione compilando il punto C3.1 della Scheda tecnica. L'impresa stessa deve tenere a disposizione, per eventuali controlli e/o ispezioni, la documentazione idonea a comprovare l'eventuale adesione al suddetto sistema.

6.7 Il punteggio che il programma consegue e che determina la posizione dello stesso in graduatoria è ottenuto sommando algebricamente i valori dei suddetti indicatori, eventualmente incrementati del 5%, normalizzati (si veda l'Appendice, Formula n. 3).

Per i programmi utilmente collocati in graduatoria, il Ministero adotta i decreti di concessione provvisoria e li invia alle imprese interessate, alle banche concessionarie e, in presenza di beni acquisiti o da acquisire in locazione finanziaria, agli istituti collaboratori.

Il decreto di concessione, oltre ad indicare l'impresa beneficiaria, la tipologia del programma agevolato e l'ubicazione dell'unità locale, indica, separatamente per i beni acquistati direttamente dall'impresa e per quelli acquisiti in locazione finanziaria, gli investimenti ammessi alle agevolazioni suddivisi per capitolo di spesa, l'ammontare delle agevolazioni totali e di ciascuna delle due o, secondo il caso, tre quote. Il decreto stabilisce, inoltre, a carico dell'impresa titolare, i seguenti obblighi:

a) di dichiarare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, di non aver ottenuto dopo la presentazione della domanda di agevolazioni o, in caso contrario, di aver restituito e, comunque di rinunciare ad ottenere, per i beni del programma oggetto della concessione, agevolazioni di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;

b) di ottemperare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, ad eventuali condizioni particolari specificatamente indicate nel decreto medesimo;

c) di non distogliere dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate, prima di cinque anni alla relativa data di entrata in funzione;

d) di osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;

e) di ultimare il programma entro 24 o, secondo il caso, 48 mesi dalla data del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni, fatti salvi i minori termini eventualmente previsti per consentire l'ammissibilità del programma medesimo all'eventuale cofinanziamento comunitario (si veda il precedente punto 2.3);

f) di comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini prescritti, la data di ultimazione del programma e, nel caso di programma che preveda l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni in locazione finanziaria, di trasmettere copia dell'ultimo verbale di consegna dei beni;

g) di comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini prescritti, la data di entrata a regime degli impianti;

h) di osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;

i) di non modificare, nel corso di realizzazione del programma agevolato, l'indirizzo produttivo dell'impianto, con ciò trasformando l'attività esercitata nell'unità locale interessata dal programma stesso da ricettiva a non ricettiva o viceversa;

l) di restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, il tutto maggiorato degli interessi legali, a seguito di provvedimenti di revoca da parte del Ministero, o dei soli interessi legali in tutti gli altri casi, interessi da calcolare per il periodo intercorrente dalla data delle erogazioni alla data della restituzione.

6.8 Il Ministero si riserva di sottoporre a verifica a consuntivo il valore degli indicatori suscettibili di subire variazioni al fine di evidenziarne gli eventuali scostamenti in diminuzione rispetto a quelli posti a base per la formazione delle graduatorie. Gli indicatori da prendere in considerazione a tal fine sono quelli di cui ai precedenti punti 6.2, 6.3 e 6.5, le cui variazioni devono naturalmente essere valutate tenendo conto anche degli effetti dovuti all'adesione o meno ad uno dei predetti sistemi di certificazione ambientale.

In tal senso per ciascun indicatore, sia il valore posto a base per la formazione della graduatoria che quello verificato a consuntivo, al fine di valutarne lo scostamento, devono essere incrementati o meno del 5%. Qualora il valore del singolo indicatore subisca uno scostamento in diminuzione superiore a 30 punti percentuali ovvero la media degli scostamenti in diminuzione degli indicatori interessati superi i 20 punti percentuali (si veda anche il successivo punto 9.1), le agevolazioni concesse vengono revocate.

Ai fini della verifica a consuntivo:

- l'ammontare attualizzato del capitale proprio effettivamente destinato al programma è accertato dalla banca concessionaria, secondo i criteri e le modalità indicati al precedente punto 6.2, con riferimento alla data immediatamente successiva a quella di ultimazione del programma; qualora l'impresa intenda far valere gli utili e/o gli ammortamenti anticipati accantonati negli anni solari di realizzazione del programma, e dal bilancio approvato o dalla dichiarazione dei redditi presentata dell'esercizio relativo alla chiusura del programma risultino perdite tali da ridurre l'ammontare del capitale proprio investito in modo da determinare uno scostamento superiore ai limiti consentiti, deve, al fine di mantenere le agevolazioni concesse, comprovare di avere ripianato le perdite, almeno per quanto necessario ai fini dello scostamento medesimo, entro il trentesimo giorno successivo a quello fissato dalla normativa fiscale per la dichiarazione dei redditi relativa al suddetto esercizio, con le modalità previste dal codice civile ed attraverso le contabili bancari dei relativi versamenti da parte dei soci;

- la data di ultimazione del programma è quella relativa all'ultimo dei titoli di spesa ammissibili ovvero, per i beni in leasing, è quella relativa all'ultimo verbale di consegna dei beni; per i programmi che comprendono sia beni in leasing che beni acquistati direttamente dall'impresa, la data di ultimazione coincide con l'ultima delle suddette date; nel caso in cui, per i beni in leasing, la data del primo titolo di spesa ammissibile e, quindi, quella di avvio a realizzazione del programma, sia successiva alla data di consegna dei beni, per ultimazione del programma si intende la data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile, in analogia ai programmi con soli beni acquistati direttamente dall'impresa; in tal caso la dichiarazione relativa all'ultimazione del programma, di cui all'art. 6, comma 10 del regolamento, non è sostituita dalla copia del verbale di consegna dei beni bensì dalla stessa dichiarazione resa, con le previste modalità, dall'istituto collaboratore (si veda anche il precedente punto 6.7, lettera f);

- il numero di occupati attivati dal programma è rilevato con riferimento all'esercizio "a regime", con gli stessi criteri di cui al precedente punto 6.3 ed i dati "a regime" relativi all'indicatore ambientale vengono rilevati con riferimento all'esercizio successivo all'entrata a regime degli impianti del programma;

- la data di entrata in funzione del programma coincide, convenzionalmente, con quella di ultimazione; qualora l'impresa dichiari più date di entrata in funzione, per blocchi funzionalmente autonomi, tali date hanno validità solo ai fini della condizione di cui all'art. 8, comma 1, lettera b) del regolamento (si veda anche il successivo punto 8.1);

- la data di entrata a regime rappresenta il momento in cui tutti i fattori della produzione oggetto del programma medesimo si integrano tra loro e con gli eventuali impianti preesistenti raggiungendo gli obiettivi previsti, soprattutto con riferimento ai livelli occupazionali; la data di entrata a regime si intende comunque convenzionalmente raggiunta, ai fini delle verifiche a consuntivo, qualora non intervenuta prima, dodici mesi dopo l'entrata in funzione del programma;

- l'esercizio "a regime" è quello del primo esercizio sociale intero successivo alla data di entrata a regime;

- l'investimento complessivo da computare ai fini degli indicatori nn. 1 e 2 del precedente punto 6.1 è il minore tra quello attualizzato ammesso in via definitiva e quello attualizzato ammesso in via provvisoria.

 

 

7. Erogazione delle agevolazioni.

7.1 Le agevolazioni concesse per ciascun programma vengono rese disponibili dal Ministero in due o tre quote annuali uguali alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali al trentunesimo giorno dalla pubblicazione nella G.U.R.I. delle graduatorie, ovvero per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea, al trentunesimo giorno dal provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativo agli esiti di detta notifica di cui al precedente punto 2.3; in particolare, la detta disponibilità avviene in due quote, qualora il programma da agevolare venga ultimato entro i 24 mesi successivi alla data del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni e l'impresa ne abbia fatta esplicita richiesta nella Scheda tecnica, in tre quote negli altri casi. Sono esclusi dalla possibilità di richiedere due quote i predetti programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea.

Il Ministero accredita tali quote presso i conti correnti aperti dalle banche concessionarie, uno per ciascuna banca, quando risulta verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa per la successiva erogazione alle imprese o agli istituti collaboratori, ivi inclusa quella concernente il versamento e/o l'accantonamento di una quota proporzionale di capitale proprio (vedasi precedente punto 6.2). A tal fine le banche concessionarie trasmettono periodicamente al Ministero l'elenco dei programmi agevolati per i quali, a seguito di richiesta di erogazione da parte delle imprese o degli istituti collaboratori interessati, hanno verificato con esito positivo le condizioni per l'erogazione medesima. L'inserimento del singolo programma nell'elenco può avvenire qualora sia trascorso il trentunesimo giorno dalla concessione provvisoria delle agevolazioni, per la prima quota, e non meno di uno e due anni da detto termine, rispettivamente, per la seconda e terza quota. La trasmissione degli elenchi avviene con cadenza quindicinale, alla metà ed alla fine di ciascun mese. Tali elenchi riguardano tutte le richieste esaminate favorevolmente entro le scadenze fissate. Al ricevimento degli elenchi, il Ministero provvede nei tempi più solleciti ad accreditare, presso i predetti conti, le quote di contributo richieste ovvero a comunicare i nominativi delle imprese per le quali non è possibile procedere all'erogazione. Tali somme sono quindi erogate alle imprese o agli istituti collaboratori entro cinque giorni lavorativi dall'intervenuto accreditamento. L'impresa può provvedere tempestivamente ai propri adempimenti, così da attivare le suddette procedure di erogazione della singola quota fin dallo stesso giorno della disponibilità.

7.2 Nel caso in cui il programma preveda, in tutto o in parte, l'acquisizione di beni in locazione finanziaria, le singole erogazioni vengono richieste alla banca concessionaria dall'istituto collaboratore e, separatamente, anche dall'impresa, ciascuno per la parte di contributo relativo alle spese ammesse e sostenute di propria competenza, e vengono disposte in favore del richiedente.

L'istituto collaboratore, a partire dalla prima erogazione, trasferisce all'impresa il contributo nell'arco del quinquennio successivo alla data di decorrenza di ciascun contratto, indipendentemente dalla durata dello stesso; ciò avviene per rate semestrali posticipate determinate sulla base dell'ammontare di ciascuna quota di contributo erogata. Nel caso di investimenti realizzati con più contratti di locazione, la quota di contributo erogata andrà attribuita prioritariamente ai contratti già entrati in decorrenza, a partire dal primo, nel limite del contributo relativo a ciascun contratto medesimo.

Il primo trasferimento comprende le eventuali quote di contributo relative ai semestri già scaduti e gli interessi sulle erogazioni già effettuate dalla banca concessionaria, calcolati con capitalizzazione annua al tasso previsto dalle disposizioni vigenti in vigore al momento delle singole erogazioni stesse, per il periodo intercorrente tra la data di valuta di ciascuna erogazione e quella dell'effettivo trasferimento.

I successivi trasferimenti comprenderanno anche gli interessi maturati nel semestre sul residuo contributo, calcolati con capitalizzazione annua al detto tasso vigente al momento delle singole erogazioni.

7.3 Ciascuna erogazione in favore dell'impresa o dell'istituto collaboratore avviene per stato d'avanzamento, ad eccezione della prima, che può, a richiesta, essere svincolata dall'avanzamento del programma ed essere disposta a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rilasciata in stretta conformità allo schema di cui all'Allegato n. 20, sottoscritta con firma autenticata e completa di attestazione dei poteri di firma del/dei sottoscrittore/i, pena il non accoglimento della stessa. Dette garanzie possono essere prestate dalle banche e dalle imprese di assicurazioni autorizzate, rispettivamente, ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1993 e del decreto legislativo n. 175 del 1995, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993. Qualora la garanzia sia rilasciata dalla medesima banca concessionaria, la firma può non essere autenticata e possono essere omessi i poteri di firma.

Ai fini delle erogazioni per stato d'avanzamento, l'impresa o l'istituto collaboratore, fermo restando quanto indicato al precedente punto 6.2 in merito al proporzionale versamento del capitale proprio e le eventuali condizioni poste dal decreto di concessione provvisoria, deve avere sostenuto:

- nel caso di due erogazioni: almeno la metà della spesa approvata di rispettiva competenza per la prima erogazione ed il totale della stessa, come eventualmente aggiornato a seguito dell'ultimazione del programma, per la seconda;

- nel caso di tre erogazioni: almeno un terzo della spesa approvata di rispettiva competenza per la prima erogazione, almeno i due terzi per la seconda ed il totale della stessa, come eventualmente aggiornato a seguito dell'ultimazione del programma, per la terza.

In ogni caso il raggiungimento, alla data della disponibilità, di uno stato d'avanzamento superiore a quello corrispondentemente necessario, non può dare luogo ad una erogazione superiore a quella predeterminata, né il raggiungimento del necessario stato d'avanzamento prima della data della disponibilità, può dare luogo ad un'erogazione anticipata.

Nei casi di riduzione del programma di spesa, prima di procedere all'erogazione delle quote residue in favore, secondo il caso, dell'impresa o dell'istituto collaboratore, la banca concessionaria procede al ricalcolo della singola quota costante erogabile. Qualora l'impresa debba comunque restituire quote di contributo già erogate, la stessa può attivare, in alternativa alla detrazione delle somme, di cui all'art. 8, comma 5 del regolamento, una procedura di compensazione. A tal fine, è necessario che l'impresa medesima ne faccia esplicita richiesta alla banca concessionaria e che la stessa non abbia provveduto alla restituzione all'atto della prima erogazione utile successiva. In tale ultima circostanza, la banca concessionaria richiede al Ministero la quota spettante al netto dell'importo, in linea capitale, che l'impresa stessa deve restituire. I relativi interessi e le eventuali maggiorazioni sono trattenute dalla banca al momento dell'erogazione e successivamente restituite al Ministero. Detti interessi sono computati dal momento dell'erogazione all'impresa delle somme non dovute, comprensive delle eventuali relative maggiorazioni, fino alla data della valuta della prima erogazione utile successiva.

7.4 Ai fini di ciascuna erogazione, l'impresa, per i beni acquistati o realizzati direttamente, e/o l'istituto collaboratore, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, trasmettono alla banca concessionaria la relativa richiesta/dichiarazione secondo gli schemi di cui rispettivamente agli Allegati n. 21a o 21b, con allegata la documentazione di cui all'Allegato n. 22 e, limitatamente all'ultima erogazione (la seconda o la terza), qualora non già presentata, la documentazione finale di spesa e le dichiarazioni di cui al successivo punto 8.4. La richiesta di erogazione avanzata dall'istituto collaboratore deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'impresa, secondo lo schema di cui all'Allegato n. 21c, concernente le spese ed i relativi beni cui si riferisce la richiesta di erogazione medesima. Con dette richieste l'impresa e/o l'istituto collaboratore dichiarano l'importo delle spese sostenute per le opere murarie e/o i macchinari, impianti e attrezzature, distinto per capitolo di spesa, espresso in lire o in euro ed in percentuale del programma di investimenti approvato per la parte di rispettiva competenza, alla data cui si riferisce lo stato d'avanzamento anche finale; a tal fine si fa riferimento alla data dell'effettivo pagamento delle fatture e degli altri titoli di spesa. I beni relativi alla richiesta di stato d'avanzamento devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità locale interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa documentato costituisce acconto e di quelli acquistati con contratti "chiavi in mano".

In relazione alle spese cui si riferisce la richiesta/dichiarazione di erogazione per stato d'avanzamento, si precisa che le stesse non possono comprendere quelle che la banca concessionaria ha ritenuto non ammissibili, indicandole nella comunicazione di cui al precedente punto 5.8 si precisa altresì che, contestualmente alla richiesta di erogazione per stato d'avanzamento, l'impresa deve riportare sui relativi titoli di spesa, in modo indelebile, la dicitura «Spesa di £/euro ............... dichiarata per la ............... (prima, seconda, terza) erogazione del prog. n. ........../n. bando .......... ex L. 488/92».

7.5 Entro il termine di quindici giorni lavorativi dalla data di presentazione della documentazione e, comunque, non prima della data della disponibilità, la banca concessionaria, dopo aver accertato la vigenza dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, la completezza e la pertinenza al programma agevolato della documentazione esibita dall'impresa stessa o dall'istituto collaboratore e la corrispondenza tra la percentuale dello stato d'avanzamento dichiarata e quella necessaria per l'erogazione, inserisce il programma nell'elenco di cui al punto 7.1, sempre che, in relazione alla documentazione finale di spesa ed alle dichiarazioni di cui ai successivi punti 8.2 e 8.4, non emergano elementi tali da condurre ad una sensibile riduzione del contributo concesso in via provvisoria. In tale ultimo caso la banca concessionaria eroga l'ultima quota dopo aver proceduto al ricalcolo della singola quota erogabile.

7.6 Nel caso in cui, al momento dell'erogazione dell'ultima quota, la concessione definitiva non sia stata emanata, la quota stessa è ridotta del 10% del contributo totale concesso, da conguagliare successivamente alla concessione definitiva medesima.

7.7 È consentito che l'impresa titolare delle agevolazioni rilasci regolare procura speciale all'incasso o cessione di credito in relazione alle agevolazioni medesime. A tal fine:

- sia la procura speciale all'incasso che la cessione di credito non possono essere rilasciate in favore della banca concessionaria incaricata dell'istruttoria né dei propri istituti collaboratori; ciò in considerazione della commistione di interessi contrastanti che verrebbe in tal caso a determinarsi in capo a tali soggetti a causa della sovrapposizione di compiti da un canto di natura pubblicistica dall'altro di natura privatistica;

- è consentito che ciò avvenga in favore di quei soggetti che non svolgono funzioni con incidenza diretta nel procedimento di concessione ed erogazione di cui si tratta e, quindi, anche le altre banche concessionarie ed i relativi istituti collaboratori, questi ultimi, naturalmente, purché non siano contemporaneamente collaboratori della banca concessionaria incaricata dell'istruttoria;

- per assicurare snellezza operativa, devono essere notificati al Ministero, per la conseguente presa d'atto, unicamente le cessioni del credito; il Ministero formalizza tale presa d'atto all'impresa cedente ed alla banca concessionaria, condizionandone l'efficacia agli esiti della prevista certificazione antimafia nei confronti del cessionario (con esclusione dei soggetti considerati "pubblici"), certificazione che deve essere acquisita dalla banca concessionaria medesima; in attesa della presa d'atto e, qualora necessaria, degli esiti della certificazione antimafia l'erogazione delle agevolazioni resta sospesa;

- le procure speciali all'incasso devono essere notificate dall'impresa cedente unicamente alla banca concessionaria incaricata dell'istruttoria che, previa formale presa d'atto, provvede all'erogazione nei confronti del nuovo soggetto titolato all'incasso.

 

 

8. Documentazione finale di spesa e concessioni definitive.

8.1 Entro un mese dalla data di ricevimento del decreto di concessione provvisoria, per i programmi già ultimati a tale data, ovvero entro un mese dalla data di ultimazione del programma e di entrata in funzione degli impianti, per i programmi ultimati successivamente, l'impresa deve inviare alla banca concessionaria le dichiarazioni, di cui all'art. 6, comma 10 del regolamento, attestanti dette date. Le dichiarazioni devono essere rese dal legale rappresentante dell'impresa o da suo procuratore speciale. In considerazione del fatto che dalla data di entrata in funzione decorre il periodo di cinque anni di cui all'art. 8, comma 1 del regolamento durante il quale i beni agevolati non possono essere distolti dall'uso previsto, pena la revoca totale o parziale delle agevolazioni, è data facoltà alle imprese, in caso di programmi articolati, per i quali l'entrata in funzione degli impianti può anche in parte precedere l'ultimazione del programma, di rendere più dichiarazioni di entrata in funzione, relative a blocchi di investimento funzionalmente autonomi. In tale ultimo caso l'impresa deve individuare, con ciascuna dichiarazione, i beni del relativo blocco funzionalmente autonomo, facendo anche riferimento ai relativi numeri di identificazione riportati nell'elenco di cui al precedente punto 3.10. Ai fini di cui sopra, la data di ultimazione del programma è quella definita al precedente punto 6.8. Per i programmi riguardanti solo beni in locazione finanziaria, ovvero per quelli che ne comprendono parte ed il cui ultimo verbale di consegna è successivo alla data dell'ultimo titolo di spesa relativo ai beni acquistati direttamente dall'impresa, la dichiarazione attestante la data di ultimazione del programma è sostituita dall'ultimo verbale di consegna dei beni; l'impresa trasmette contestualmente copia della comunicazione concernente la detta data alla società di leasing ai fini del rispetto del termine di cui all'articolo 9, comma 1 del regolamento.

8.2 Dopo l'ultimazione del programma di investimenti e dopo aver effettuato il pagamento delle relative spese, l'impresa beneficiaria delle agevolazioni e/o l'istituto collaboratore, ciascuno per le spese dallo stesso sostenute, trasmette alla banca concessionaria la documentazione comprovante l'effettuazione delle spese stesse. La trasmissione deve avvenire entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione del programma o, per i programmi già ultimati alla data di ricevimento del decreto di concessione provvisoria, entro e non oltre sei mesi da quest'ultima data (si veda il precedente punto 8.1 e, per i programmi che possono essere ammessi all'eventuale cofinanziamento, anche il precedente punto 2.3). Alla scadenza dei sei mesi, in assenza di gravi e giustificati motivi - che comunque, devono essere rassegnati con congruo anticipo alla banca concessionaria - quest'ultima propone la revoca delle agevolazioni al Ministero il quale procede alla emanazione del conseguente decreto.

8.3 La documentazione di spesa consiste nella copia autentica delle fatture o delle altre documentazioni fiscalmente regolari accompagnate da dichiarazioni liberatorie redatte e sottoscritte da ciascun fornitore secondo lo schema di cui all'Allegato n. 23 o da ulteriori documentazioni che ne comprovino l'avvenuto pagamento. Le copie autentiche possono essere predisposte anche dalla banca concessionaria, previa esibizione, da parte dell'impresa, dei documenti in originale e copia. In alternativa, la documentazione in argomento può consistere in elenchi o in elaborati di contabilità industriale riepilogativi dei suddetti titoli; in questo caso i titoli devono essere riepilogati per capitolo di spesa e per ciascuno deve essere indicato il numero e la data, il fornitore, una chiara descrizione sufficiente all'univoca individuazione delle singole immobilizzazioni acquisite, la natura della spesa relativa al bene agevolato ed il relativo importo al netto dell'I.V.A. Gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l'avvenuto pagamento, devono comunque essere tenuti a disposizione dall'impresa per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni previsti dal regolamento. Qualora la banca concessionaria non dovesse riscontrare la rispondenza dei predetti elenchi e/o elaborati alle suddette indicazioni, con particolare riferimento alla chiara descrizione delle singole immobilizzazioni acquisite, deve restituire la documentazione di spesa all'impresa o all'istituto collaboratore, dandone, in quest'ultimo caso, comunicazione all'impresa stessa. L'eventuale ripresentazione, secondo le suddette indicazioni, della documentazione di spesa oltre i sei mesi di cui al precedente punto 8.2, può dare luogo all'attivazione delle ivi richiamate procedure di revoca delle agevolazioni concesse.

8.4 La documentazione finale di spesa deve essere solidalmente allegata ad una dichiarazione dell'impresa o, nel caso di programmi comprendenti beni acquisiti in leasing, dell'istituto collaboratore; la documentazione e la rispettiva dichiarazione devono, a tal fine, essere cucite tra loro e devono essere firmate o timbrate a cavallo di ciascuna coppia di fogli prima della firma della dichiarazione medesima. Detta dichiarazione deve essere resa, a seconda dei casi, secondo uno degli schemi seguenti, avendo cura di ricopiare il testo corrispondente al caso ricorrente e omettendo le ipotesi che non ricorrono, onde evitare cancellazioni o abrasioni:

- Allegato n. 24, resa dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale, nel caso di programmi con investimenti ammessi in via provvisoria inferiori a tre miliardi di lire ovvero a 1.549.370,70 euro relativi solo a beni acquistati direttamente dall'impresa stessa,

- Allegato n. 25, resa dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale, nel caso di programmi con investimenti ammessi in via provvisoria inferiori a tre miliardi di lire ovvero a 1.549.370,70 euro relativi in tutto o in parte a beni acquisiti in locazione finanziaria,

- Allegato n. 26, resa dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale, nel caso di programmi con investimenti ammessi in via provvisoria pari o superiori a tre miliardi di lire ovvero a 1.549.370,70 euro relativi solo a beni acquistati direttamente dall'impresa stessa,

- Allegato n. 27, resa dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale, nel caso di programmi con investimenti ammessi in via provvisoria pari o superiori a tre miliardi di lire ovvero a 1.549.370,70 euro relativi in tutto o in parte a beni acquisiti in locazione finanziaria,

- Allegato n. 28, resa dall'istituto collaboratore, nel caso di programmi con investimenti relativi in tutto o in parte a beni acquisiti in locazione finanziaria.

Tali dichiarazioni concernono anche la data di entrata a regime, ancorché prevista, del programma, così come definita al precedente punto 6.8.

8.5 Entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione finale di spesa e delle dichiarazioni di cui al punto precedente ovvero dell'eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria per gli accertamenti richiesti dalla normativa, ed in particolare quelli relativi al capitale proprio, le banche concessionarie provvedono a:

- verificare la completezza e la pertinenza al programma agevolato della documentazione e delle dichiarazioni trasmesse dall'impresa e/o dall'istituto collaboratore;

- redigere una relazione sullo stato finale del programma di investimenti, secondo gli schemi concordati in sede di convenzione con il Ministero, contenente gli elementi indicati all'art. 9, comma 9 del regolamento, nonché notizie in merito all'eventuale sussistenza di procedure concorsuali e/o, qualora previsto, di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia;

- trasmettere al Ministero a relazione finale, la documentazione finale di spesa - ad eccezione dei programmi la cui spesa ammessa risulta inferiore a tre miliardi di lire ovvero a 1.549.370,70 euro, la cui documentazione viene trattenuta dalle banche concessionarie - e le dichiarazioni di cui al precedente punto 8.4. La documentazione finale di spesa deve essere vistata, punzonata o timbrata a secco dalla banca concessionaria per attestazione della pertinenza e congruità delle singole spese proposte ed inoltre, qualora la documentazione finale stessa consista nelle copie delle fatture, per conformità delle copie stesse agli originali accompagnati da idonea attestazione dell'avvenuto pagamento.

8.6 Ricevuta la documentazione finale di spesa ed i relativi allegati da parte della banca concessionaria il Ministero, per i programmi con spesa ammessa in via provvisoria pari o superiore a tre miliardi di lire ovvero a 1.549.370,70 euro, dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti nominando apposite commissioni. Per i programmi la cui spesa ammessa risulta inferiore a tre miliardi di lire ovvero a 1.549.370,70 euro, l'accertamento sulla realizzazione del programma consiste nella verifica della sussistenza e della completezza della relazione finale e delle dichiarazioni di cui al precedente punto 8.5.

Sulla base di una relazione monografica riassuntiva degli esiti di detti accertamenti il Ministero emana il decreto di concessione definitivo, dando disposizioni alla banca concessionaria di erogare quanto ancora dovuto all'impresa, ivi compreso il 10% di cui al precedente punto 7.6. Qualora sia decorso il termine di cui all'art. 10, comma 6 del regolamento, si procede come disciplinato dallo stesso articolo.

 

 

9. Revoche.

9.1 Il Ministero procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni, autonomamente o su segnalazione motivata da parte della banca concessionaria, previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte dell'impresa. Il decreto di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme erogate, indicandone le modalità.

Con riferimento all'art. 8, comma 1 del regolamento, danno luogo a revoca totale le infrazioni o le inadempienze di cui alle lettere c), c1), e), f) e g); danno luogo a revoca totale o parziale quelle di cui alle lettere a), b) e d).

In relazione a quanto indicato alla lettera a) si precisa che il divieto di cumulare le agevolazioni di cui alla legge n. 488 del 1992 con altre, disposte da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da Enti o istituzioni pubbliche, riguarda quelle normative che, non avendo carattere di uniforme generalità per tutte le imprese e su tutto il territorio nazionale, siano qualificabili come "aiuti di Stato" ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato di Roma; tale divieto è peraltro circoscritto alle sole altre agevolazioni che, tenuto conto delle relative fonti normative, regolamentari o amministrative, siano espressamente riferibili agli stessi singoli beni del medesimo programma per il quale vengono concesse le agevolazioni della legge n. 488 del 1992 tanto da concorrere alle decisioni dell'impresa in merito alla misura richiesta dell'agevolazione di cui al precedente punto 6.4. Ciò premesso, la revoca delle agevolazioni è parziale, qualora il cumulo riguardi singoli beni e qualora tale cumulo sia stato oggetto della specifica dichiarazione prevista successivamente alla concessione provvisoria e prima dell'erogazione delle agevolazioni; la revoca è totale in tutti gli altri casi, in particolare qualora il mancato rispetto venga rilevato nel corso degli accertamenti o delle ispezioni di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento, senza che l'impresa ne abbia dato precedente segnalazione.

In relazione a quanto indicato alla lettera c1), si precisa che la revoca delle agevolazioni interviene qualora, con riferimento alla data di disponibilità dell'ultima quota in cui si articola l'agevolazione, l'impresa e/o, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, la società di leasing, non siano in condizione di dimostrare di avere sostenuto spese, a fronte del programma approvato, per un importo complessivo, al netto dell'IVA, in misura almeno pari a quella necessaria per poter richiedere la rispettiva prima quota del contributo. Per i programmi "misti" i cui beni sono in parte acquistati direttamente dall'impresa ed in parte acquisiti tramite locazione finanziaria e che, alla data della detta disponibilità, non abbiano raggiunto, per la parte di acquisto diretto e/o per quella in leasing separatamente considerate, lo stato d'avanzamento necessario per la prima erogazione, solo ai suddetti fini e, quindi, non a quelli di erogazione, si può fare riferimento ad una dichiarazione dell'impresa attestante lo stato di avanzamento raggiunto dall'intero programma. Si ricorda che la data di disponibilità della prima quota è il trentunesimo giorno solare successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana delle relative graduatorie; conseguentemente, l'ultima quota è disponibile alla stessa data dell'anno seguente, per i programmi che beneficiano delle agevolazioni in due quote, o del secondo anno seguente, per i programmi che beneficiano delle agevolazioni in tre quote. Decorsi trenta giorni dalla data di disponibilità dell'ultima quota senza che l'impresa abbia autonomamente dimostrato il necessario stato d'avanzamento, la banca concessionaria provvede a contestare formalmente all'impresa medesima il presunto mancato rispetto delle suddette condizioni e ad accertarne l'eventuale sussistenza. Qualora da tale accertamento emerga l'insussistenza delle suddette condizioni, la banca ne dà comunicazione al Ministero per le conseguenti valutazioni e l'eventuale avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni concesse.

In talune circostanze è consentita la modifica da due a tre quote annuali del regime di erogazione, a valle del provvedimento di concessione provvisoria, ove l'impresa interessata ne faccia esplicita richiesta alla banca concessionaria. A tal fine la banca provvederà a:

- verificare che la mancata dimostrazione dello stato di avanzamento dei lavori nei tempi già prescritti sia dipesa da cause di forza maggiore, e quindi da circostanze che in nessun modo possano ricondursi alla volontà, a colpa o a negligenza dell'impresa;

- accertare la fattibilità tecnica del programma di investimenti nei tempi massimi prescritti per i casi in cui l'erogazione è prevista in tre quote annuali;

- aggiornare, ove necessario, le proprie risultanze istruttorie tenendo conto del nuovo piano temporale degli investimenti;

- acquisire, nei casi previsti dalla legge, la certificazione antimafia nelle forme previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 252 del 1998 e successive modifiche e integrazioni.

Effettuati con esito positivo gli accertamenti indicati, la banca propone al Ministero la modifica del regime di erogazione del contributo, il cui importo non può per questo essere aumentato rispetto a quello a suo tempo assentito.

Qualora l'impresa beneficiaria abbia già fruito della prima erogazione a titolo di anticipazione su presentazione di polizza assicurativa o fideiussione bancaria, l'efficacia della predetta modifica del regime di erogazione del contributo è subordinata alla sostituzione della polizza/fideiussione stessa con una nuova che tenga conto della modifica medesima ed alla restituzione da parte dell'impresa di una somma pari alla differenza tra quanto già erogato a titolo di anticipazione e quanto si sarebbe potuto erogare secondo l'articolazione in tre quote, rivalutata, in relazione a quanto disposto dall'art. 8, comma 6 del regolamento, secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, maggiorando tale somma rivalutata degli interessi legali. In mancanza, si provvederà alla revoca delle agevolazioni concesse ed alla conseguente escussione della polizza/fideiussione, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 8, comma 1, lettera c1) del regolamento.

In relazione a quanto indicato alla lettera d) si precisa che nel caso in cui il programma non venga ultimato entro i termini prescritti, comprensivi di eventuale proroga, la revoca è parziale e interessa le agevolazioni afferenti i titoli di spesa datati successivamente a detti termini, fatta salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'investimento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

In relazione a quanto indicalo alla lettera f) si precisa che, ai fini del calcolo dello scostamento medio, si determina la somma dei soli scostamenti negativi degli indicatori suscettibili di variazione, e cioè di quelli di cui ai precedenti punti 6.2, 6.3 e 6.5, e la si divide per tre. L'indicatore di en al punto 6.5 si intende non suscettibile di variazioni solo nel caso in cui la regione non abbia espresso alcuna priorità e, pertanto, i punteggi relativi a tutte le combinazioni siano pari a zero; in tal caso, quindi, la somma degli scostamenti negativi si divide per due. È altresì da dividere per due la somma degli scostamenti negativi per i programmi inseriti nelle graduatorie relative ai "grandi progetti" di cui al precedente punto 6.1, punto i). In tal senso, al fine di valutare il suddetto scostamento relativo a ciascuno dei tre indicatori, sia il loro valore posto a base per la formazione della graduatoria che quello verificato a consuntivo devono essere incrementati o meno del 5% derivante dall'adesione o meno ad uno dei sistemi di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS. Si procede alla revoca totale delle agevolazioni allorché si verifichi anche una sola delle due seguenti ipotesi: 1) anche uno solo degli indicatori subisca uno scostamento superiore ai 30 punti percentuali; 2) la media degli scostamenti, come sopra determinata, superi i 20 punti percentuali.

In relazione a quanto indicato alla lettera g), si intende che venga modificato l'indirizzo produttivo dell'impianto allorché l'attività cui è destinata l'unità locale interessata dal programma di investimenti agevolato venga trasformata da ricettiva a non ricettiva o viceversa.

Nei casi di revoca parziale, ai fini della rideterminazione dell'ammontare delle agevolazioni e di quello, secondo il caso, delle due o tre quote, si procede, come per la concessione provvisoria, alla distribuzione per anno solare delle residue spese ammissibili. In tal senso provvedono le banche concessionarie in sede di parere di cui all'art. 8 del regolamento.

Nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Nel caso in cui le erogazioni ancora da effettuare risultino di ammontare inferiore a quello da recuperare o nel caso in cui si sia già provveduto all'erogazione a saldo, viene avviata una procedura di recupero, eventualmente coatto, nei confronti dell'impresa beneficiaria.

In caso di recupero conseguente a provvedimenti di revoca, sia attraverso detrazione dalle erogazioni ancora da effettuare che attraverso restituzione da parte dell'impresa, il relativo ammontare è determinato come indicato al precedente punto 6.7 lettera l) .

9.2 Nel caso in cui una o più imprese presentino, a fronte del medesimo programma di investimenti, più domande di agevolazione a valere sulla stessa graduatoria, anche se per il tramite di più banche concessionarie o istituti collaboratori, le domande medesime vengono respinte e le agevolazioni eventualmente concesse ed erogate vengono revocate e recuperate con le modalità previste dal regolamento. Restano ferme le eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

 

 

10. Monitoraggio.

10.1 Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati, l'impresa beneficiaria, a partire dal ricevimento del decreto di concessione provvisoria di cui all'articolo 6, comma 7 del regolamento, provvede ad inviare alla banca concessionaria, entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale fino all'esercizio successivo a quello nel quale ricade la data di entrata a regime del programma agevolato, una dichiarazione resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni. Tale dichiarazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 29, fornisce, in particolare, informazioni sullo stato d'avanzamento del programma e sui dati utili alla determinazione degli eventuali scostamenti degli indicatori di cui ai precedenti punti da 6.2 a 6.5. Il dato relativo allo stato d'avanzamento è dichiarato fino alla prima scadenza utile successiva alla conclusione del programma. La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti può determinare, previa contestazione all'impresa inadempiente, la revoca totale delle agevolazioni concesse.

La banca concessionaria è tenuta a riscontrare la corrispondenza e/o la compatibilità dei dati contenuti nella predetta dichiarazione con quelli in proprio possesso.

 

 

11. Norme transitorie di prima applicazione.

11.1. In ottemperanza alle determinazioni della Commissione dell'Unione europea, le domande presentate dal 15 aprile 1999 al 15 giugno 1999 nel sesto bando (il primo per il settore turistico-alberghiero) che siano state istruite positivamente dalle banche concessionarie ma non agevolate, possono essere inserite nelle pertinenti graduatorie relative al solo primo bando utile successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente circolare, mantenendo valide le condizioni di retroattività delle spese vigenti con riferimento alla domanda di agevolazioni originaria. Rientrano nelle suddette ipotesi anche le domande del richiamato bando agevolate parzialmente a causa della insufficienza delle risorse finanziarie e per le quali non sia stata effettuata alcuna erogazione alla data della istanza di cui nel seguito.

A tal fine:

- l'impresa interessata, entro la chiusura dei termini di presentazione delle domande del detto primo bando utile, esprime il proprio interesse a tale inserimento trasmettendo una specifica istanza, secondo lo schema di cui all'Allegato n. 30, alla banca concessionaria che ha redatto l'istruttoria, esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento, e, in copia, anche alla regione interessata; qualora la domanda originaria sia stata agevolata parzialmente, con la detta istanza l'impresa rinuncia alle agevolazioni concesse. Con tale istanza l'impresa rende inefficace la rinuncia all'inserimento automatico della domanda originaria nel primo bando utile successivo eventualmente avanzata. Le istanze trasmesse al di fuori dei detti termini non sono considerate valide e la relativa domanda originaria viene archiviata definitivamente;

- la dimensione dell'impresa è quella determinata alla data della domanda originaria e come dichiarata dall'impresa stessa nella relativa Scheda tecnica;

- per tali programmi le eventuali agevolazioni vengono calcolate sulla base delle nuove misure agevolative massime approvate dalla Commissione europea di cui all'Allegato n. 1;

- il programma viene considerato nella medesima configurazione già oggetto di istruttoria da parte della banca concessionaria; non è consentito, ai fini della formazione della graduatoria, che l'impresa vi apporti nessuna modifica;

- insieme alla suddetta manifestazione di interesse l'impresa deve fornire gli elementi utili per la verifica di un adeguato apporto di capitale proprio per la realizzazione del programma di investimenti, fermo restando che tale apporto, ai fini dell'ammissione alle agevolazioni della domanda, non può comunque essere inferiore, in termini nominali, al 25% dell'investimento ammissibile come specificato ai precedenti punti 2.1 e 6.2; in merito a tale apporto si veda anche quanto disciplinato al precedente punto 6.2 in merito ai programmi ultimati prima del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni;

- alla detta istanza, pena l'invalidità della stessa, deve essere allegata la garanzia di cui al precedente punto 5.3 (ricevuta del versamento o polizza/fideiussione), il cui ammontare progressivo deve essere rapportato all'entità degli investimenti non attualizzati del programma a suo tempo ritenuti ammissibili dalla banca concessionaria e comunicati all'impresa interessata con la comunicazione di cui al punto 5.8 ed all'allegato n. 12 della circolare n. 1039080 del 19 marzo 1999.

Al ricevimento della predetta istanza e dei richiamati allegati, la banca concessionaria provvede a verificarne la completezza e la conformità rispetto a quanto sopra indicato nonché la rispondenza del programma alle nuove disposizioni introdotte dalla presente circolare, fatta eccezione per la decorrenza delle spese ammissibili, ed a trasmetterne le risultanze al Ministero ai fini della formazione delle graduatorie.

Alle predette domande del detto sesto bando non si applicano le disposizioni relative alle modalità di pagamento in contanti dei titoli di spesa ed alla non ammissibilità degli stessi di importo inferiore ad un milione di lire (516,46 euro) di cui al precedente punto 3.8.

Il Ministro

Letta

 

 

Appendice

FORMULA N. 1: Calcolo degli investimenti attualizzati:

A = A0 + A1 (r + A2 (r² + A3 (r3+ ...

ove:

A = ammontare degli investimenti attualizzati

A0, A1, A2, A3, ... = ammontare degli investimenti del programma effettuati, rispettivamente nell'anno solare di avvio a realizzazione, nel primo anno solare successivo, nel secondo successivo, ...

r = 1/q con q = (1 + i)

i = tasso di attualizzazione in vigore alla data di avvio a realizzazione (si veda la Tabella n. 1)

FORMULA N. 2: Calcolo della singola quota erogabile:

e = X (A (qn (Fr ({ESL + ESN/[1 - (1/m) (t (Fap]}

E = 3 (e (nel caso di tre quote uguali costanti)

E = 2 (e (nel caso di due quote uguali costanti)

ove:

e 

= 

ammontare di ciascuna delle due o tre quote costanti annuali erogabili (in milioni di lire e un decimale o in  

 

 

euro e due decimali) 

E 

= 

ammontare totale del contributo concedibile (somma delle due o tre quote uguali) 

X 

= 

misura richiesta delle agevolazioni rispetto a quella massima consentita per dimensione dell'impresa ed  

 

 

ubicazione dell'unità locale, espressa in punti percentuali/100 (es.: nel caso in cui venga richiesto il 75% 

 

 

delle agevolazioni massime: X = 0,75) (16) 

A 

= 

ammontare degli investimenti del programma attualizzati all'anno di avvio a realizzazione del programma  

 

 

medesimo secondo la Formula n. 1 

q 

= 

(1 + i) 

i 

= 

tasso di attualizzazione in vigore al momento di avvio a realizzazione del programma (vedasi Tabella n. 1),  

 

 

espresso in punti percentuali/100 (es.: per un tasso dell'8,20%, i = 0,0820) 

n 

= 

numero di anni solari intercorrenti tra quello di avvio a realizzazione del programma e quello della prima  

 

 

disponibilità (n è negativo nel caso in cui la disponibilità della prima delle tre quote sia precedente a quella 

 

 

di avvio a realizzazione del programma; es.: avvio gennaio 2002, prima disponibilità febbraio 2001: n = 1; 

 

 

avvio ottobre 2001, prima disponibilità febbraio 2001: n = 0; avvio ottobre 2000, prima disponibilità 

 

 

febbraio 2001: n = -1) 

Fr 

= 

i (q²/(q³ - 1) = fattore di rateizzazione in tre rate annuali costanti (nel caso di tre quote annuali costanti) 

Fr 

= 

i (q/(q² - 1) = fattore di rateizzazione in due rate annuali costanti (nel caso di due quote annuali costanti) 

ESL 

= 

misura massima delle agevolazioni in equivalente sovvenzione lordo consentita per dimensione dell'impresa  

 

 

ed ubicazione dell'unità locale, espressa in punti percentuali/100 (es.: per una misura del 15%, ESL = 0,15) 

ESN 

= 

misura massima delle agevolazioni in equivalente sovvenzione netto consentita per dimensione dell'impresa  

 

 

ed ubicazione dell'unità locale, espressa in punti percentuali/100 (es.: per una misura del 35%, ESN = 0,35) 

t 

= 

aliquota fiscale vigente per le società di capitale alla data di chiusura dei termini di presentazione delle  

 

 

domande, espressa in punti percentuali/100 (es: per un'aliquota del 41,25%, t = 0,4125) 

Fap 

= 

(qm - 1)/(i (qm) = fattore di accumulazione di m rate annuali costanti posticipate  

m 

= 

numero medio di esercizi in cui, convenzionalmente, ciascuna delle quote erogate concorre, parte  

 

 

direttamente e parte indirettamente, alla formazione del reddito dell'impresa beneficiaria 

FORMULA N. 3: Normalizzazione degli indicatori per la graduatoria:

In = (Ii - M)/D

ove:

In 

= 

valore normalizzato del singolo indicatore 

Ii 

= 

valore da normalizzare del singolo indicatore 

M 

= 

media degli N valori da normalizzare 

N 

= 

numero dei valori della serie (il numero dei valori è pari a quello delle iniziative da inserire nella  

 

 

graduatoria) 

D 

= 

deviazione standard = [S(Ii - M)2/(N - 1)]0,5 

Tabella n. 1: Tassi di attualizzazione (in %)

 

 

 

 

 

1998 

1999 

1999 

1999 

2000 

1° giugno-31 dicembre 

1° gennaio-31 luglio 

1° agosto-31 ottobre 

1° novembre-31 dicembre 

dal 1° gennaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,95 

6,18 

4,76 

5,61 

5,70 

 

 

 

 

 

Tabella n. 2: Calcolo dell'importo in lire della cauzione

 

 

 

Investimenti 

Aliquota 

Importo complessivo 

 

(per scaglioni) 

 

 

 

 

 

 

 

Fino a lire 1 miliardo 

0,222% 

3.500.000+0,222% sull'intero importo 

 

 

 

 

 

 

Oltre lire 1 miliardo e fino a lire 4 miliardi 

0,133% 

3.500.000+2.220.000+0,133% parte eccedente 1 miliardo 

 

 

 

 

 

 

Oltre lire 4 miliardi e fino a lire 10 miliardi 

0,056% 

3.500.000+6.210.000+0,056% parte eccedente 4 miliardi 

 

 

 

 

 

 

Oltre lire 10 miliardi e fino a lire 50 miliardi 

0,007% 

3.500.000+9.570.000+0,007% parte eccedente 10 miliardi 

 

 

 

 

 

 

Oltre lire 50 miliardi 

0,004% 

3.500.000+12.370.000+0,04% parte eccedente 50 miliardi 

 

 

 

Tabella n. 3: Calcolo dell'importo in euro della cauzione

 

 

 

Investimenti 

Aliquota 

Importo complessivo 

 

(per scaglioni) 

 

 

 

 

 

 

 

Fino a euro 516.456,90 

0,222% 

1.807,60+0,222% sull'intero importo 

 

 

 

 

 

 

Oltre euro 516.456,90 e fino a euro 2.065.827,60 

0,133% 

1.807,60+1.146,53+0,133% parte eccedente 516.456,90 

 

 

 

 

 

 

Oltre euro 2.065.827,60 e fino a euro 5.164.568,99 

0,056% 

1.807,60+3.207,19+0,056% parte eccedente 2.065.827,60 

 

 

 

 

 

 

Oltre euro 5.164.568,99 e fino a euro 25.822.844,95 

0,007% 

1.807,60+4.942,49+0,007% parte eccedente 5.164.568,99 

 

 

 

 

 

 

Oltre euro 25.822.844,95 

0,004% 

1.807,60+6.388,57+0,04% parte eccedente 25.822.844,95 

 

 

 

 

 

Allegato n. 1

Aree ammissibili e relative misure agevolative massime consentite (punto 2.1 della circolare)

Aree obiettivo 1

CALABRIA:

50% ESN+15% ESL per le PMI e 50% ESN per le GI

CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, SICILIA e SARDEGNA:

35% ESN+15% ESL per le PMI e 35% ESN per le GI

Aree obiettivo 2 e aree ammesse al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2

15% ESL per le PI e 7,5% ESL per le MI

Aree obiettivo 2 e aree ammesse al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2, con deroga 87.3.c

8% ESN+10% ESL per le PI, 8% ESN+6% ESL per le MI e 8% ESN per le GI

Aree fuori obiettivo, con deroga 87.3.c

8% ESN+10% ESL per le PI, 8% ESN+6% ESL per le MI e 8% ESN per le GI

ABRUZZO

Aree obiettivo 2 e aree fuori obiettivo, con deroga 87.3.c:

20% ESN+10% ESL per le PMI e 20% ESN per le GI

Aree obiettivo 2:

15% ESL per le PI e 7,5% ESL per le MI

MOLISE (sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 1)

con deroga 87.3.c:

20% ESN+10% ESL per le PMI e 20% ESN per le GI

senza deroga 87.3.c:

15% ESL per le PI e 7,5% ESL per le MI

 

 

Allegato n. 2

Business plan - Prima parte descrittiva - Indice ragionato degli argomenti (punto 3.7 della circolare)

A. L'impresa e i suoi protagonisti

- Presentazione dell'impresa

(forma e composizione societaria, oggetto sociale, breve storia, struttura organizzativa, campo di attività, risultati conseguiti e prospettive di sviluppo)

- Vertice e management aziendale

(indicare i responsabili della gestione con le rispettive funzioni, responsabilità ed eventuali esperienze maturate nel settore)

- Ubicazione

(indicare l'ubicazione dell'unità locale oggetto dell'investimento e delle eventuali altre unità gestite dall'impresa)

- Organizzazione imprenditoriale

(indicare se si tratta di impresa proprietaria, anche se in parte, dell'unità locale, ovvero se solo gestore e a quale titolo; specificare, inoltre, se vi sono o sono previsti, per la gestione dell'attività, contratti con terzi o consortili relativi alla ristorazione, al lavaggio della biancheria, alla pulizia, alla gestione delle prenotazioni, ecc.)

B. Sintesi del programma proposto

- Caratteristiche salienti del programma

(descrivere sinteticamente il programma che si intende realizzare, indicando separatamente la parte concernente i cosiddetti "servizi annessi" che, si ricorda, sono ammissibili solo per le attività ricettive; per i programmi proposti da imprese già in attività, indicare, ai fini della valutazione di carattere economico-finanziario, se il programma stesso va inquadrato con riferimento all'intera impresa oppure all'"area produttiva da valutare", nel qual caso definire quest'ultima con chiarezza nei suoi aspetti produttivi, organizzativi e logistici)

- Presupposti e motivazioni che ne sono all'origine

(indicare le ragioni produttive, commerciali ed economiche)

- Obiettivi produttivi e di redditività perseguiti

(descrivere quali sono gli effetti produttivi ed economici attesi; segmentare il fatturato nelle principali componenti - ad esempio: vendita camere, servizi congressuali, ristorazione, bar, ecc. - non correlabili alle presenze, e detrarre dal fatturato stesso eventuali "trasferimenti" da parte di imprese capogruppo, controllanti ecc.

B1. Il prodotto/servizio

- Descrizione e caratteristiche del nuovo prodotto/servizio che si intende realizzare e dei bisogni di mercato che si intendono soddisfare

- Eventuali prodotti/servizi già realizzati dall'impresa e collegamenti con i nuovi

B2. Il mercato e la concorrenza (citare le fonti dei dati indicati)

- Caratteristiche del mercato

- Dimensioni del mercato, andamento storico e previsioni

- Struttura e caratteristiche del sistema competitivo

- Identificazione del proprio mercato di riferimento (clienti, territorio, dimensione)

- Per i "grandi progetti", di cui al punto 6.1 della presente circolare: situazioni di eventuale sovraccapacità strutturale o di declino del settore produttivo nel quale l'impresa opera o intende operare (si veda la disciplina multisettoriale degli aiuti ai grandi progetti d'investimento: G.U.C.E. C 107 del 7 aprile 1998)

B3. L'organizzazione dei fattori produttivi

- Descrizione della struttura produttiva attuale e/o di quella successiva all'investimento proposto, con l'indicazione dei relativi periodi di apertura

(descrivere l'assetto tecnico attuale e quello previsto "a regime", sia sotto il profilo immobiliare [superfici coperte e sviluppate, destinazione degli spazi, ecc.] sia sotto il profilo funzionale [n. di camere, n. di letti, n. di coperti ristorante, n. posti congresso, ecc.] indicare inoltre gli indici di "performance" precedenti e previsti a regime in termini di arrivi, presenze, permanenza media [presenze/arrivi] tasso di occupazione lorda [presenze totali/posti letto disponibili per i 365 giorni], tasso di occupazione netta [presenze totali/posti letto disponibili per giorni effettivi di apertura])

- L'organizzazione del lavoro, l'acquisizione di know-how, ecc.

(specificare, con riguardo all'occupazione, eventuali effetti derivanti da attività stagionale per la corretta valutazione delle U.L.A.; indicare il personale già assunto e/o da assumere in azienda secondo il profilo professionale; descrivere l'evoluzione della struttura del personale dall'anno di avvio a realizzazione del programma e fino all'esercizio a regime; evidenziare eventuali altre professionalità da acquisire attraverso contratti di management e altri tipi di collaborazione); per i "grandi progetti" di cui al punto 6.1 della presente circolare: numero dei posti di lavoro creati o salvaguardati in connessione con il programma di investimenti da agevolare, con riferimento sia a quelli dell'impresa richiedente che a quelli dei fornitori o dei clienti di primo livello (si veda la disciplina multisettoriale degli aiuti ai grandi progetti d'investimento: G.U.C.E. C 107 del 7 aprile 1998).

- Gli investimenti previsti (al netto dell'IVA ed in milioni di lire ovvero in migliaia di euro)

(dettagliare il programma di spesa, esponendo anche le spese non agevolabili, utilizzando l'articolazione di cui ai prospetti seguenti attraverso il software ministeriale per la compilazione della Scheda tecnica. Il primo prospetto deve riferirsi all'intero programma; il secondo, che costituisce un "di cui" del primo, riguarda esclusivamente il dettaglio delle spese relative ai "servizi annessi". Delle progettazioni, studi e assimilabili indicare l'oggetto; del suolo indicare le caratteristiche dimensionali e qualitative e l'eventuale necessità di sistemazioni e indagini geognostiche; delle opere murarie indicare le principali caratteristiche costruttive e dimensionali, i computi metrici di massima, i costi unitari per mq, mc vpp e per unità di manufatto (per n. di camere, per n. di posti banca, ecc.), gli estremi che consentano l'identificazione di ciascuna opera nella planimetria generale prevista tra la documentazione, i livelli di finitura previsti in relazione alla prevista categoria dell'esercizio e gli estremi relativi alla eventuale documentazione autorizzativa comunale; del suolo o degli immobili indicare il titolo di "piena disponibilità" e gli estremi del relativo atto o contratto, della registrazione e/o trascrizione dello stesso, nonché la destinazione d'uso. Per gli impianti, le attrezzature, gli arredi, ecc. fornire gli elementi progettuali di massima con i relativi computi metrici e gli eventuali costi parametrici. Qualora il programma di spesa comprenda anche i "servizi annessi", in considerazione del limite di ammissibilità previsto dalla normativa, occorre indicare il valore degli eventuali beni strumentali esistenti destinati all attività ammissibile, desumendolo da una specifica perizia giurata o dal libro dei cespiti ammortizzabili al lordo degli ammortamenti, al netto di quello relativo agli eventuali servizi annessi preesistenti al programma. Qualora il programma comprenda anche l'acquisto di un immobile esistente (terreno e/o opere murarie e assimilate funzionali allo svolgimento dell'attività ammissibile), evidenziare le relative spese separatamente dalle altre al fine di consentire una più agevole verifica del rispetto del limite di ammissibilità della relativa spesa.

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DELLE SPESE AGEVOLABILI DELL'INTERO PROGRAMMA 

Spese dirette 

Spese in leasing 

(compresi gli eventuali "servizi annessi") (in milioni di lire o in migliaia di euro) 

 

 

 

 

 

PROGETTAZIONE E STUDI 

 

 

- Progettazioni 

 

 

- Direzione dei lavori 

 

 

- Studi di fattibilità 

 

 

- Valutazione impatto ambientale (compresa certificazione ambientale) 

 

 

- Collaudi di legge 

 

 

- Oneri di concessione edilizia 

 

 

- Altro (compresa quota iniziale franchising e certificaz. qualità UNI o ISO 9000) 

 

 

Totale progettazione e studi 

 

 

SUOLO AZIENDALE  

 

 

- Suolo aziendale 

 

 

- Sistemazione suolo 

 

 

- Indagini geognostiche 

 

 

Totale suolo aziendale 

 

 

OPERE MURARIE E ASSIMILABILI 

 

 

Capannoni e altre strutture a destinazione specifica 

 

 

- (singole descrizioni) 

 

 

Totale capannoni e altre strutture a destinazione specifica 

 

 

Fabbricati civili per attività turistica, uffici e servizi sociali (nuovi o adeguamenti) 

 

 

- (singole descrizioni) 

 

 

Totale fabbricati civili per attività turistica, uffici e servizi sociali  

 

 

Impianti generali e relativi allacciamenti alle reti esterne 

 

 

- Riscaldamento 

 

 

- Condizionamento 

 

 

- Idrico sanitario 

 

 

- Elettrico 

 

 

- Fognario 

 

 

- Metano 

 

 

- Aria compressa 

 

 

- Telefonico 

 

 

- Altri impianti generali (antincendio, ascensori, elevatori, ecc.) 

 

 

Totale impianti generali 

 

 

Strade, piazzali, recinzioni, ferrovie 

 

 

- Strade e parcheggi 

 

 

- Piazzali 

 

 

- Recinzioni 

 

 

- Allacciamenti ferroviari 

 

 

- Tettoie 

 

 

- Cabine metano, elettriche, ecc. 

 

 

- Basamenti per macchinari e impianti 

 

 

- Altro 

 

 

Totale strade, piazzali, recinzioni, ferrovie, ecc. 

 

 

Opere varie 

 

 

Totale opere varie 

 

 

Totale opere murarie e assimilabili 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DELLE SPESE AGEVOLABILI DELL'INTERO PROGRAMMA 

Spese dirette 

Spese in leasing 

(compresi gli eventuali "servizi annessi") (in milioni di lire o in migliaia di euro) 

 

 

MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATURE 

 

 

Macchinari (descrizione dei singoli macchinari) 

 

 

Totale macchinari 

 

 

Impianti (descrizione dei singoli impianti produttivi e ausiliari) 

 

 

Totale impianti 

 

 

Attrezzature (compresi mobili, arredi, stoviglie, corredi, posaterie, attrezz., ecc.) 

 

 

Totale attrezzature 

 

 

Software (descrizione del software previsto) 

 

 

Totale software 

 

 

Mezzi mobili (descrizione) 

 

 

Totale mezzi mobili 

 

 

Totale macchinari impianti e attrezzature 

 

 

TOTALE INVESTIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DELLE SPESE AGEVOLABILI RELATIVE AI SOLI 

 

 

"SERVIZI ANNESSI" 

Spese dirette 

Spese in leasing 

(solo attività ricettive) (in milioni di lire o in migliaia di euro) 

 

 

PROGETTAZIONE E STUDI 

 

 

SUOLO AZIENDALE 

 

 

OPERE MURARIE E ASSIMILABILI 

 

 

MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATURE 

 

 

TOTALE INVESTIMENTO IN SERVIZI ANNESSI 

 

 

 

Valore degli eventuali servizi annessi preesistenti al programma 

 

 

(da perizia giurata o dal libro dei cespiti al lordo degli ammortamenti) (in milioni di lire 

 

 

o in migliaia di euro) 

 

 

Valore degli eventuali beni strumentali preesistenti al programma destinati all'attività 

 

 

ammissibile (da perizia giurata o dal libro dei cespiti al lordo degli ammortamenti, al 

 

 

netto del valore degli eventuali servizi annessi preesistenti al programma in quanto già 

 

 

indicati alla casella precedente) (in milioni di lire o in migliaia di euro) 

 

 

- Struttura dei costi esterni, con particolare riferimento all'acquisto di servizi

(composizione dei costi esterni attribuibili alla cessione ad imprese specializzate della fornitura di pasti, lavanderia, pulizia, ecc., alla manutenzione ordinaria ed alle utenze di acqua, energia elettrica, gas, raccolta rifiuti, ecc.)

B.4 Le valutazioni ambientali

- Certificazione ambientale (qualora sia stata fornita una risposta affermativa ai punti C3.1.1 e C3.1.2, indicare gli estremi della certificazione ambientale EMAS (Reg. (CEE) n. 1836/93) o ISO 14001, se già acquisita, ovvero lo stato della procedura di acquisizione della certificazione stessa)

- Modalità e condizioni di recapito del refluo nel corpo ricettore

- Eventuale fabbisogno idrico aggiuntivo e modalità di approvvigionamento (specificare la disponibilità del Comune a soddisfare il fabbisogno)

- Eventuale quantità di rifiuti aggiuntivi e modalità di smaltimento (specificare la disponibilità del Comune ad assicurare la raccolta e lo smaltimento)

- Modalità di realizzazione dei beni strumentali in modo da assicurare il minor consumo possibile di risorsa idrica e/o il riutilizzo della stessa

- Modalità di progettazione e realizzazione dei locali che consentano il miglior isolamento termico ed acustico dei locali (intrattenersi brevemente ma compiutamente su ciascuno dei punti precedenti)

B5. Le risorse finanziarie

- Le fonti finanziarie interne (documentare e comprovare adeguatamente la possibilità dell'impresa e/o dei soci di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa o, ancor più, dalla realizzazione anche di altre eventuali iniziative temporalmente sovrapposte) ed esterne (documentare adeguatamente i rapporti con il sistema bancario in termini di fidi, utilizzi e di eventuali preesistenti gravami ipotecari), già acquisite o da richiedere, e capacità di accesso (si veda il punto 5.8 della circolare)

- Piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione dell'investimento proposto e di altri eventuali temporalmente sovrapposti

- Elenco completo delle iniziative della stessa impresa, da agevolare ai sensi della legge n. 488 del 1992, temporalmente sovrapposte a quella cui si riferisce la domanda e per le quali l'impresa deve produrre copia dei relativi moduli di domanda ai sensi dell'art. 5, comma 2 del regolamento.

B6. Le strategie commerciali

- Piano di marketing

(posizionamento del prodotto, sistema di prezzi, canali distributivi, politica e organizzazione commerciale; eventuale affiliazione a catene alberghiere)

C. Proiezioni economico-finanziarie annuali dell'impresa proponente conseguenti alla realizzazione del programma (dall'anno di avvio a quello di regime) (riservato alle imprese che producono la seconda parte del business plan)

- Illustrazione dei criteri adottati per la determinazione dei dati di base assunti per le proiezioni economico-finanziarie (conti economici, stati patrimoniali e flussi finanziari previsionali).

 

 

Allegato n. 3

Spese ammissibili e relativi divieti, limitazioni e condizioni (punto 3.8 della circolare)

Le spese ammissibili riguardano in generale:

a) progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, studi di fattibilità tecnico-economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie, collaudi di legge, quote iniziali di franchising, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti;

b) suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche;

c) opere murarie e assimilate;

d) infrastrutture specifiche aziendali;

e) macchinari, impianti, attrezzature varie ed arredi, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa; mezzi mobili, purché non iscritti ad un pubblico registro, funzionali allo svolgimento dell'attività ammissibile, ivi compresi quelli di trasporto collettivo, e comunque utilizzati all'interno dell'unità locale interessata dal programma da agevolare;

f) programmi informatici, ivi comprese le spese relative alla realizzazione di siti Internet.

Con riferimento a tali spese, vigono i seguenti limiti, divieti e condizioni, in parte mutuati dalla normativa U.E.:

i) le spese di cui alla lettera a) sono agevolabili, per le grandi imprese, limitatamente alle progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici;

ii) l'ammontare relativo all'insieme delle spese di cui alla lettera a) è agevolabile, per tutte le imprese, nel limite del 5% dell'investimento complessivo ammissibile;

iii) le spese di cui alla lettera a) relative alle prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali includono anche quelle riferite all'ente certificatore e non possono da sole costituire un programma organico e funzionale agevolabile;

iv) le spese relative all'acquisto del suolo aziendale, di cui alla lettera b), sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile; le spese relative all'acquisto di un immobile esistente (opere murarie e assimilate, funzionali, ancorché a seguito di modifiche, all'attività ammissibile, comprensive o meno del relativo suolo), possono essere agevolate, in funzione delle caratteristiche dell'immobile stesso e/o dell'attività da svolgere, fino ad un valore massimo del 50% dell'investimento complessivo ammissibile; pertanto un'iniziativa consistente nel solo acquisto del suolo aziendale e/o di immobile esistente non è agevolabile. Nel caso di acquisto di un immobile esistente comprensivo del relativo suolo, al fine di verificare il rispetto del predetto limite del 10% previsto per il solo suolo aziendale, l'impresa deve produrre una perizia giurata attestante il valore del suolo stesso;

v) con riferimento alle spese di cui alla lettera c), la spesa relativa all'acquisto di un immobile esistente e già agevolato è ammissibile purché siano già trascorsi, alla data di presentazione del Modulo di domanda, dieci anni dal relativo atto formale di concessione delle precedenti agevolazioni; tale limitazione non ricorre nel caso in cui queste ultime siano di natura fiscale ovvero nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime ;

vi) le spese di cui alle lettere c) ed e) possono comprendere, limitatamente ai programmi di "nuovo impianto" e che prevedano nell'esercizio "a regime" più di 20 occupati, anche quelle relative alla realizzazione, nell'ambito dell'unità locale, di asili nido, nursery, ludoteche, ecc.;

vii) le spese di cui alle lettere a) ed f), che per loro natura possono essere riferite all'attività dell'impresa nel suo complesso, sono ammesse alle agevolazioni limitatamente alla parte utilizzata per l'attività svolta nell'unità locale interessata dal programma agevolato e nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato;

viii) le spese del programma da agevolare relative ai "servizi annessi", consentite solo per le attività ricettive, qualora questi ultimi non siano indicati dalle regioni quali ulteriori attività ammissibili, sommate al valore di quelli eventualmente preesistenti al programma medesimo, si considerano ammissibili, nel limite del settantacinque per cento del valore (preesistente + nuovo) dei beni strumentali destinati allo svolgimento dell'attività ammissibile. Ai fini della valutazione della suddetta incidenza massima, le imprese indicano nello specifico prospetto della parte descrittiva del business plan il valore degli eventuali beni strumentali preesistenti destinati allo svolgimento dell'attività ammissibile e, separatamente, di quelli relativi agli eventuali "servizi annessi" preesistenti, desumendoli, a scelta dell'impresa, da specifica perizia giurata (da allegare alla domanda di agevolazioni) o al libro dei cespiti ammortizzabili (al lordo degli ammortamenti). Ai fini dell'ammissibilità delle predette spese per i "servizi annessi" le imprese devono, nella parte descrittiva del business plan, obbligatoriamente dettagliarle e indicarle sia nell'ambito dell'investimento complessivo che, separatamente da quest'ultimo, nel richiamato specifico prospetto;

ix) tra le spese di cui alla lettera e) sono incluse anche quelle relative a corredi, stoviglie e posateria purché iscritte nel libro dei cespiti ammortizzabili;

x) le spese relative a commesse interne di lavorazione sono escluse dalle agevolazioni;

xi) le spese relative ai programmi informatici, di cui alla lettera f), sono agevolabili limitatamente alle piccole e medie imprese;

xii) le spese relative all'acquisto di beni in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un contro valore in lire pari all'imponibile ai fini IVA e, più specificatamente:

- per i beni provenienti dai Paesi extracomunitari, quello riportato sulla "bolletta doganale d'importazione";

- per quelli provenienti dall'Unione Europea, quello risultante dall'applicazione del cambio UIC vigente alla data di consegna del bene indicato espressamente sulla "fattura integrata" ai sensi del decreto-legge n. 331 del 1993, convertito dalla legge n. 427 del 1993;

xiii) le spese relative a beni acquistati dall'impresa con un'operazione "Sabatini" non agevolata possono essere ammesse alle agevolazioni solo nel caso di operazione "pro - soluto";

xiv) le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici, di cui alle lettere b), c) ed f), di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata nell'arco dei dodici mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, nell'arco dei dodici mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o da suo procuratore speciale resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni, secondo lo schema di cui all'allegato n. 5 ;

xv) non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti in locazione finanziaria qualora già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione del suolo aziendale, purché l'impresa stessa lo acquisti successivamente alla presentazione del Modulo di domanda;

xvi) le spese ammissibili relative alle strutture agro-turistiche o di turismo rurale sono quelle relative all'attività ricettiva e relativi "servizi annessi", con l'esclusione delle spese che presentino caratteristiche prettamente agricole.

 

 

Allegato n. 4a

Dichiarazione dell'impresa relativa alla identificazione dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature rilevanti oggetto delle agevolazioni (punto 3.10 della circolare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto 

 

, 

nato a 

 

, prov. 

 

il 

 

, e residente 

in 

 

, via e n. civ. 

 

, 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 

della legge 4 gennaio 1968, n. 15, 

 

DICHIARA 

 

in qualità di 

 

[1] dell'impresa 

 

con sede legale in 

 

, via e n. civ. 

 

, 

- 

di avere ottenuto; con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n.  

 

del 

 

 

un contributo di £/euro 

 

a seguito della domanda di agevolazioni sottoscritta in 

 

data 

 

ai sensi della legge n. 488 del 1992 e recante il n.  

 

, 

 

riguardante un programma di investimenti produttivi comportante spese ritenute ammissibili per £/euro 

 

, 

 

relativo all'unità locale ubicata in 

 

, prov. 

 

, via e n. civ. 

 

 

 

; 

 

- 

che i beni maggiormente rilevanti oggetto del citato decreto di concessione sono quelli identificabili attraverso i numeri riportati 

 

sulle targhette apposte sui beni stessi ed elencati nel prospetto allegato, composto di n.  

 

fogli timbrati e firmati. 

 

 

L'impresa: 

 

 

timbro e firma [2] 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

[1] Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa). 

[2] Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403. 

 

 

Allegato n. 4b

Prospetto di cui al punto 3.10 della circolare

 

 

 

 

 

 

 

 

Fattura [1] 

 

 

N. 

 

Descrizione 

[2] 

matricola 

 

 

 

 

 

 

N. 

Data 

Fornitore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

[1] Nel caso di bene acquistato con più fatture, indicare quella relativa al saldo; per i beni in locazione finanziaria indicare gli estremi 

del relativo verbale di consegna. 

[2] Estremi identificativi del documento attestante la data dell'eventuale dismissione del bene. 

 

Foglio n.  

 

di n.  

 

per l'Impresa: timbro e firma 

 

 

Allegato n. 5

Dichiarazione dell'impresa turistica relativa a ciascun immobile esistente da acquistare o da acquisire in locazione finanziaria nell'ambito del programma di investimenti da agevolare (punto 3.8 della circolare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto 

 

, nato a 

 

, 

prov. 

 

il 

 

, e residente in 

 

, 

prov. 

 

, via e n. civ. 

 

, in relazione alla domanda di agevolazioni 

ai sensi della legge n. 488 del 1992 recante il n.  

 

relativa ad un programma di investimenti promosso presso l'unità 

locale ubicata in 

 

, prov. 

 

, via e n. civ. 

 

, consapevole 

della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 

gennaio 1968, n. 15, 

 

DICHIARA 

 

in qualità di 

 

[1] dell'impresa 

 

con sede legale in 

 

, via e n. civ. 

 

: 

- che il suddetto programma di investimenti comprende l'acquisto/l'acquisizione in locazione finanziaria di un immobile esistente 

(terreno e/o fabbricati) i cui estremi di identificazione catastale sono i seguenti: 

 

[2]; 

- [3] che il detto immobile, nei dieci anni che precedono la data di presentazione del Modulo relativo alla suddetta domanda, non è 

stato oggetto di atto formale di concessione di altre agevolazioni; 

- [3] che il detto immobile, nei dieci anni che precedono la data di presentazione del Modulo relativo alla suddetta domanda, è stato 

oggetto di altre agevolazioni concesse con atto formale n.  

 

del 

 

da parte di 

 

e 

che le stesse sono state integralmente restituite o recuperate dall'amministrazione concedente; 

- [4] che, nell'arco dei dodici mesi precedenti la data di presentazione del Modulo relativo alla suddetta domanda, i soci dell'impresa 

ovvero, relativamente ai soci persone fisiche, i coniugi dei soci o i parenti o affini entro il 3° grado dei soci stessi, non sono stati 

proprietari, neanche parzialmente, dell'immobile stesso (21); 

- [4] che, nell'arco dei dodici mesi precedenti la data di presentazione del Modulo relativo alla suddetta domanda, uno o più dei soci 

dell'impresa ovvero, relativamente ai soci persone fisiche, i coniugi dei soci o i parenti o affini entro il 3° grado dei soci stessi, sono 

stati proprietari dell'immobile stesso, come di seguito specificato: 

 

[5] 

 

[6] 

 

[7]; 

 

[5] 

 

[6] 

 

[7] (22); 

- [8] che, nell'arco dei dodici mesi precedenti la data di presentazione del Modulo relativo alla suddetta domanda, la suddetta 

impresa e quella venditrice non si sono trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359 c.c., né in ambedue vi sono state partecipazioni, 

anche cumulative, che facevano riferimento, anche indirettamente, a medesimi altri soggetti per almeno il 25% (23). 

 

Data 

 

 

 

 

timbro e firma [9] 

 

 

 

 

 

__________ 

[1] Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa). 

[2] Riportare gli estremi catastali identificativi completi dell'immobile (terreno e/o fabbricati) oggetto della presente dichiarazione. 

[3] Riportare solo l'ipotesi che ricorre. 

[4] Riportare solo l'ipotesi che ricorre. 

[5] Singolo socio (cognome e nome, se persona fisica; ragione sociale, se persona giuridica) o coniuge del socio o singolo parente o 

affine entro il 3° grado del socio stesso (in quest'ultimo caso indicare anche il relativo socio). 

[6] Quota (%) di possesso dell'immobile nei dodici mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda (nel caso in cui 

la quota sia variata nei dodici mesi, riportare quella maggiore) (24). 

[7] Quota (%) di partecipazione nell'impresa richiedente le agevolazioni nei dodici mesi precedenti la data di presentazione del 

Modulo di domanda (nel caso in cui la quota sia variata nei dodici mesi, riportare quella maggiore) (25). 

[8] Riportare solo nei casi in cui la compravendita avvenga tra imprese. 

[9] Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato 

dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403. 

 

 

Allegato n. 6

Elenco completo delle banche concessionarie convenzionate con il Ministero e degli istituti collaboratori convenzionati con le banche concessionarie (punto 4.2 della circolare). Aggiornato al 30 novembre 2000

ATTENZIONE: l'elenco tiene conto delle seguenti operazioni societarie:

- l'Istituto Mobiliare Italiano IMI S.p.A. è stato fuso per incorporazione con effetto dal 1° novembre 1998 nell'Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.A. che ha modificato la propria denominazione in Sanpaolo IMI S.p.A.;

- il Banco Ambrosiano Veneto S.p.A. ha trasferito le proprie attività relative alla legge n. 488 del 1992 al Mediocredito Lombardo S.p.A. con effetto dal 7 giugno 1999;

- il Mediocredito del Sud Mediosud S.p.A. è stato fuso per incorporazione nel Mediocredito Lombardo S.p.A. con effetto dal 1° novembre 1999;

- il Mediovenezie Banca S.p.A. ha trasferito le proprie attività relative alla legge n. 488 del 1992 a Banca Mediocredito S.p.A. con effetto dal 31 marzo 2000;

- il Mediocredito di Roma S.p.A. è stato fuso per incorporazione nel Mediocredito Centrale S.p.A. con effetto dal 1° luglio 2000.

 

 

BANCHE CONCESSIONARIE 

ISTITUTI COLLABORATORI 

 

 

BANCA CARIGE SPA CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA 

- INTESA LEASING SPA - Milano 

E IMPERIA - Genova 

- LIGURE LEASING SPA - Savona 

 

- LOCAT SPA - Bologna 

BANCA CIS SPA - Cagliari 

- BANCA AGRILEASING SPA - Roma 

 

- INTESA LEASING SPA - Milano 

 

- LOCAT SPA - Bologna 

 

- SARDALEASING SOCIETÀ DI LOCAZIONE 

 

FINANZIARIA PER AZIONI - Sassari 

BANCA MEDIOCREDITO SPA - Torino 

- ADRIA LEASING SPA - Treviso 

 

- BANCA AGRILEASING SPA - Roma 

 

- BIELLA LEASING SPA - Biella 

 

- CENTRO LEASING SPA - Firenze 

 

- CREDEMLEASING SPA - Reggio Emilia 

 

- DAIMLERCHRYSLER CAPITAL SERVICES (DEBIS) 

 

ITALY SPA - Roma 

 

- FARMALEASE SPA - Fossano (Cuneo) 

 

- FINAGEN SPA - Venezia 

 

- FIN-ECO LEASING SPA - Brescia 

 

- GE-CAPITAL SERVIZI FINANZIARI SRL - Mondovì (Cuneo) 

 

- ING LEASE RENTING SPA - Brescia 

 

- ING LEASE (ITALIA) SPA - Bolzano 

 

- INTESA LEASING SPA - Milano 

 

- LEASIMPRESA SPA - Torino 

 

- LOCAT SPA - Bologna 

 

- MERCANTILE LEASING SPA - Firenze 

 

- SANPAOLO LEASING SOCIETÀ DI LEASING  

 

INTERNAZIONALE SPA - Milano 

 

- SAVA LEASING SPA - Torino 

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA - Roma 

- COFIRI F. & L. SPA - Roma 

 

- COOPERLEASING SPA - Bologna 

 

- INTESA LEASING SPA - Milano 

 

- LOCAFIT SPA - Milano 

 

- SAVA LEASING - Torino 

BANCO DI NAPOLI SPA - Napoli 

- B.N. COMMERCIO E FINANZA SPA - Napoli 

 

- LOCAFIT SPA - Milano 

BANCO DI SARDEGNA SPA - Cagliari 

- SARDALEASING SOCIETÀ DI LOCAZIONE  

 

FINANZIARIA PER AZIONI - Sassari 

BANCO DI SICILIA SPA - Palermo 

- BANCA AGRILEASING SPA - Roma 

 

- BASILEASING SPA - Palermo 

CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA SPA - Bologna 

- BANCA CARIGE SPA CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA 

 

E IMPERIA - Genova 

 

- CARDINE LEASING SPA - Bologna 

 

- CENTRO LEASING SPA - Firenze 

 

- CREDEMLEASING SPA - Reggio Emilia 

 

- FINEMIRO LEASING SPA - Bologna 

 

- FRAER LEASING SPA - Cesena (Forlì-Cesena) 

 

- LOCAT SPA - Bologna 

 

- PRIVATA LEASING - S. Maurizio (Reggio Emilia) 

CENTRO BANCA CENTRALE DI CREDITO POPOLARE  

- ABF LEASING SPA - Milano 

SPA - Milano 

- BANCA PER IL LEASING ITALEASE SPA - Milano 

 

- BANCAPERTA SPA - Sondrio 

 

- BIELLA LEASING SPA - Biella 

 

- BPB LEASING SPA - Bergamo 

 

- CARDINE LEASING SPA - Bologna 

 

- CREDITO VALTELLINESE SCRL - Sondrio 

 

- ETRURIA LEASING - Firenze 

 

- FIN-ECO LEASING SPA - Brescia 

 

- INTESA LEASING SPA - Milano 

 

- LEASIMPRESA SPA - Torino 

 

- LEASINGROUP SICILIA SPA - Palermo 

 

- LEASINVEST SPA - Bologna 

 

- S. GEMINIANO E S. PROSPERO LEASING SPA - Milano 

 

- SAVA LEASING SPA - Torino 

 

- SELMABIPIEMME LEASING SPA - Milano 

EFIBANCA SPA - Roma 

- COOPERLEASING SPA - Bologna 

 

- LOCAFIT SPA - Milano 

 

- PROFESSIONAL DUCATO LEASING SPA - Pisa 

EUROPROGETTI E FINANZA SPA - Roma 

- BANCA AGRILEASING SPA - Roma 

 

- BANCA CARIGE SPA CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA 

 

E IMPERIA - Genova 

 

- BANCA MONTE PASCHI DI SIENA SPA - UFFICIO 

 

LEASING - Siena 

 

- BANCA PER IL LEASING ITALEASE SPA - Milano 

 

- BIELLA LEASING SPA - Biella 

 

- COOPERLEASING SPA - Bologna 

 

- CREDEMLEASING SPA - Reggio Emilia 

 

- FOCUS LEASING.IT SPA - Milano 

 

- FRAER LEASING SPA - Cesena (Forlì-Cesena) 

 

- INTESA LEASING SPA - Milano 

 

- LEASING ROMA SPA - Roma 

 

- LOCAFIT SPA - Milano 

 

- PROFESSIONAL DUCATO LEASING SPA - Pisa 

 

- S. GEMINIANO E S. PROSPERO LEASING SPA - Milano 

 

- SBS LEASING SPA - Brescia 

INTERBANCA SPA - Milano 

- BANCA AGRILEASING SPA - Roma 

 

- BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA SPA - Roma 

 

- BANCA PER IL LEASING ITALEASE SPA - Milano 

 

- B.N. COMMERCIO E FINANZA SPA - Napoli 

 

- CENTRO LEASING SPA - Firenze 

 

- CREDEMLEASING SPA - Reggio Emilia 

 

- DEUTSCHE BANK LEASING SPA - Milano 

 

- FIN-ECO LEASING SPA - Brescia 

 

- FOCUS LEASING.IT SPA - Milano 

 

- INTESA LEASING SPA - Milano 

 

- LEASING ROMA SPA - Roma 

 

- LEASINVEST SPA - Bologna 

 

- LOCAT SPA - Bologna 

 

- SARDALEASING SOCIETÀ DI LOCAZIONE 

 

FINANZIARIA PER AZIONI - Sassari 

IRFIS MEDIOCREDITO DELLA SICILIA SPA - Palermo 

- BASILEASING SPA - Palermo 

 

- INTESA LEASING SPA - Milano 

 

- LEASINGROUP SICILIA SPA - Palermo 

MEDIOCREDITO CENTRALE SPA - Roma 

- BANCA AGRILEASING SPA - Roma 

 

- ETRURIA LEASING - Firenze 

 

- INTESA LEASING SPA - Milano 

 

- LEASING ROMA SPA - Roma 

 

- SAVA LEASING SPA - Torino 

MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA SPA -  

- BANCA AGRILEASING SPA - Roma 

Udine 

- BANCA PER IL LEASING ITALEASE SPA - Milano 

 

- CENTRO LEASING SPA - Firenze 

 

- FIN-ECO LEASING SPA - Brescia 

 

- FOCUS LEASING.IT SPA - Milano 

 

- FRIULIA-LIS FINANZIARIA REGIONALE FRIULI- 

 

VENEZIA GIULIA LOCAZIONI INDUSTRIALI DI 

 

SVILUPPO SPA - Udine 

 

- LEASIMPRESA SPA - Torino 

 

- HYPO ALPE ADRIA BANK ITALIA SPA - Udine 

 

- INTESA LEASING SPA - Milano 

 

- LOCAT SPA - Bologna 

 

- MEDIOCREDITO FONDIARIO CENTROITALIA SPA - 

 

Ancona 

 

- S. GEMINIANO E S. PROSPERO LEASING SPA - Milano 

MEDIOCREDITO DELL'UMBRIA SPA - Perugia 

- BANCA AGRILEASING SPA - Roma 

 

- BANCA MONTE PASCHI DI SIENA SPA - UFFICIO 

 

LEASING - Siena 

 

- CENTRO LEASING SPA - Firenze 

 

- C.R.L. COMPAGNIA REGIONALE LEASING SPA - Terni 

 

- ETRURIA LEASING - Firenze 

 

- FIN-ECO LEASING SPA - Brescia 

 

- INTESA LEASING SPA - Milano 

 

- LOCAT SPA - Bologna 

 

- MEDIOCREDITO FONDIARIO CENTROITALIA SPA - 

 

Ancona 

 

- MERCANTILE LEASING SPA - Firenze 

MEDIOCREDITO FONDIARIO CENTROITALIA SPA -  

- BANCA AGRILEASING SPA - Roma 

Ancona 

- CARDINE LEASING SPA - Bologna 

 

- CENTRO LEASING SPA - Firenze 

 

- EASLEASING SPA - Ancona 

 

- INTESA LEASING SPA - Milano 

 

- LOCAT SPA - Bologna 

 

- MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA SPA - 

 

Udine 

 

- TERLEASING SPA - Teramo 

MEDIOCREDITO LOMBARDO SPA - Milano 

- AUSTRIA FINANZA SPA - Bolzano 

 

- BANCA AGRILEASING SPA - Roma 

 

- BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA - Desio 

 

(Milano) 

 

- BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA - Milano 

 

- FIN-ECO LEASING SPA - Brescia 

 

- ING LEASE (ITALIA) SPA - Bolzano 

 

- INTESA LEASING SPA - Milano 

 

- LOCAT SPA - Bologna 

 

- MERCANTILE LEASING SPA - Firenze 

 

- SANPAOLO LEASINT SOCIETÀ DI LEASING 

 

INTERNAZIONALE SPA - Milano 

 

- SARDALEASING SOCIETÀ DI LOCAZIONE 

 

FINANZIARIA PER AZIONI - Sassari 

 

- TERLEASING SPA - Teramo 

MEDIOCREDITO TOSCANO SPA - Firenze 

- BANCA AGRILEASING SPA - Roma 

 

- BANCA MONTE PASCHI DI SIENA SPA - UFFICIO 

 

LEASING - Siena 

 

- CENTRO LEASING SPA - Firenze 

 

- CREDEMLEASING SPA - Reggio Emilia 

 

- ETRURIA LEASING - Firenze 

 

- FIN-ECO LEASING SPA - Brescia 

 

- INTESA LEASING SPA - Milano 

 

- LIGURE LEASING SPA - Savona 

 

- LOCAT SPA - Bologna 

 

- MERCANTILE LEASING SPA - Firenze 

 

- MERCHANT LEASING & FACTORING SPA - Prato 

MEDIOCREDITO TRENTINO-ALTO ADIGE SPA - Trento 

- BANCA AGRILEASING SPA - Roma 

 

- FIN-ECO LEASING SPA - Brescia 

 

- INTESA LEASING SPA - Milano 

 

- MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA SPA - 

 

Udine 

PROMINVESTMENT SPA - Roma 

- BANCA COMMERCIALE ITALIANA SPA - Milano 

 

- BANCA DI LEGNANO SPA - Legnano (Milano) 

 

- INTESA LEASING SPA - Milano 

 

- LEASING ROMA SPA - Roma 

 

- LOCAT SPA - Bologna 

 

- PALLADIO LEASING SPA - Vicenza 

 

- SELMABIPIEMME LEASING SPA - Milano 

 

- TELELEASING SPA - Torino 

SANPAOLO IMI SPA - Milano 

- BANCA AGRILEASING SPA - Roma 

 

- BANCA OPI SPA - Roma 

 

- CENTRO LEASING SPA - Firenze 

 

- FILEA LEASING SPA - Mondovì (Cuneo) 

 

- INTESA LEASING SPA - Milano 

 

- LEASIMPRESA SPA - Torino 

 

- LOCAT SPA - Bologna 

 

- SANPAOLO LEASINT SOCIETÀ DI LEASING 

 

INTERNAZIONALE SPA - Milano 

 

- SAVA LEASING SPA - Torino 

 

- SELMABIPIEMME LEASING SPA - Milano 

STUDIO FINANZIARIO SPA - Milano 

- BANCA AGRILEASING SPA - Roma 

 

- BPB LEASING SPA - Bergamo 

 

- DAIMLERCHRYSLER CAPITAL SERVICES (DEBIS) 

 

ITALY SPA - Roma 

 

- ESALEASING SPA - Ancona 

 

- INTESA LEASING SPA - Milano 

 

- LOCAT SPA - Bologna 

 

 

 

 

ISTITUTI COLLABORATORI 

BANCHE CONCESSIONARIE 

 

 

ABF LEASING SPA - Milano 

CENTROBANCA 

ADRIA LEASING SPA - Treviso 

BANCA MEDIOCREDITO 

AUSTRIA FINANZA SPA - Bolzano 

MEDIOCREDITO LOMBARDO 

B.N. COMMERCIO E FINANZA SPA - Napoli 

BANCO DI NAPOLI - INTERBANCA 

BANCA AGRILEASING SPA - Roma 

BANCA CIS - BANCA MEDIOCREDITO - BANCO DI  

 

SICILIA - EUROPROGETTI E FINANZA - INTERBANCA - 

 

MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA - 

 

MEDIOCREDITO DELL'UMBRIA - MEDIOCREDITO 

 

CENTRALE - MEDIOCREDITO FONDIARIO 

 

CENTROITALIA - MEDIOCREDITO LOMBARDO - 

 

MEDIOCREDITO TOSCANO - MEDIOCREDITO 

 

TRENTINO-ALTO ADIGE - SANPAOLO IMI 

BANCA CARIGE SPA CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA 

PROMINVESTMENT 

E IMPERIA - Genova 

 

BANCA DI LEGNANO SPA - Legnano (Milano) 

PROMINVESTMENT 

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - UFFICIO  

EUROPROGETTI E FINANZA - MEDIOCREDITO  

LEASING - Siena 

DELL'UMBRIA - MEDIOCREDITO TOSCANO 

BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA SPA - Roma 

INTERBANCA 

BANCA OPI SPA - Roma 

SANPAOLO IMI 

BANCA PER IL LEASING ITALEASE SPA - Milano 

CENTROBANCA - EUROPROGETTI E FINANZA -  

 

INTERBANCA - MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA 

 

GIULIA - STUDIO FINANZIARIO 

BANCAPERTA SPA - Sondrio 

CENTROBANCA 

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA - Desio (Milano) 

MEDIOCREDITO LOMBARDO 

BASILEASING SPA - Palermo 

BANCO DI SICILIA - IRFIS 

BIELLA LEASING SPA - Biella 

BANCA MEDIOCREDITO - CENTROBANCA -  

 

EUROPROGETTI E FINANZA 

BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA - Milano 

MEDIOCREDITO LOMBARDO 

BPB LEASING SPA - Bergamo 

CENTROBANCA - STUDIO FINANZIARIO 

CARDINE LEASING SPA - Bologna 

CARISBO - CENTROBANCA - MEDIOCREDITO  

 

FONDIARIO CENTROITALIA 

CENTRO LEASING - Firenze 

BANCA MEDIOCREDITO - CARISBO - INTERBANCA -  

 

MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA - 

 

MEDIOCREDITO DELL'UMBRIA - MEDIOCREDITO 

 

FONDIARIO CENTROITALIA - MEDIOCREDITO TOSCANO 

 

- SANPAOLO IMI 

COFIRI F. & L. SPA - Roma 

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 

COOPERLEASING SPA - Bologna 

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - EFIBANCA -  

 

EUROPROGETTI E FINANZA 

CREDEMLEASING SPA - Reggio Emilia 

BANCA MEDIOCREDITO - CARISBO - INTERBANCA -  

 

EUROPROGETTI E FINANZA - MEDIOCREDITO TOSCANO 

CREDITO VALTELLINESE SCRL - Sondrio 

CENTROBANCA 

C.R.L. COMPAGNIA REGIONALE LEASING SPA - Terni 

MEDIOCREDITO DELL'UMBRIA 

DAIMLERCHRYSLER CAPITAL SERVICES (DEBIS) ITALY  

BANCA MEDIOCREDITO - STUDIO FINANZIARIO 

SPA - Roma 

 

DEUTSCHE BANK LEASING SPA - Milano 

MEDIOCREDITO FONDIARIO CENTROITALIA - STUDIO  

 

FINANZIARIO 

ESALEASING SPA - Ancona 

MEDIOCREDITO FONDIARIO CENTROITALIA - STUDIO  

 

FINANZIARIO 

ETRURIA LEASING - Firenze 

CENTROBANCA - MEDIOCREDITO DELL'UMBRIA -  

 

MEDIOCREDITO CENTRALE - MEDIOCREDITO TOSCANO 

FARMALEASE SPA - Fossano (Cuneo) 

BANCA MEDIOCREDITO 

FILEA LEASING SPA - Mondovì (Cuneo) 

SANPAOLO IMI 

FINAGEN SPA - Venezia 

BANCA MEDIOCREDITO 

FIN-ECO LEASING SPA - Brescia 

BANCA MEDIOCREDITO - CENTROBANCA -  

 

INTERBANCA - MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA 

 

GIULIA - MEDIOCREDITO DELL'UMBRIA - 

 

MEDIOCREDITO LOMBARDO - MEDIOCREDITO 

 

TOSCANO - MEDIOCREDITO TRENTINO-ALTO ADIGE 

FINEMIRO LEASING SPA - Bologna 

CARISBO 

FOCUS LEASING.IT SPA - Milano 

EUROPROGETTI E FINANZA - INTERBANCA -  

 

MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA 

FRAER LEASING SPA - Cesena (Forlì-Cesena) 

CARISBO - EUROPROGETTI E FINANZA 

FRIULIA-LIS FINANZIARIA REGIONALE FRIULI-VENEZIA  

MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA 

GIULIA LOCAZIONI INDUSTRIALI DI SVILUPPO SPA - 

 

Udine 

 

GE CAPITAL SERVIZI FINANZIARI SRL - Mondovì (Cuneo) 

BANCA MEDIOCREDITO 

HYPO ALPE ADRIA BANK ITALIA SPA - Udine 

MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA 

ING LEASE (ITALIA) SPA - Bolzano 

BANCA MEDIOCREDITO - MEDIOCREDITO LOMBARDO 

ING LEASE RENTING SPA - Brescia 

BANCA MEDIOCREDITO 

INTESA LEASING SPA - Milano 

BANCA CARIGE - BANCA CIS - BANCA MEDIOCREDITO -  

 

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - CENTROBANCA - 

 

EUROPROGETTI E FINANZA - INTERBANCA - IRFIS - 

 

MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA - 

 

MEDIOCREDITO DELL'UMBRIA - MEDIOCREDITO 

 

CENTRALE - MEDIOCREDITO FONDIARIO 

 

CENTROITALIA - MEDIOCREDITO LOMBARDO - 

 

MEDIOCREDITO TOSCANO - MEDIOCREDITO 

 

TRENTINO-ALTO ADIGE - PROMINVESTMENT - 

 

SANPAOLO IMI - STUDIO FINANZIARIO 

LEASIMPRESA SPA - Torino 

BANCA MEDIOCREDITO - CENTROBANCA -  

 

MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA - 

 

SANPAOLO IMI 

LEASING ROMA SPA - Roma 

EUROPROGETTI E FINANZA - INTERBANCA -  

 

MEDIOCREDITO CENTRALE - PROMINVESTMENT 

LEASINGROUP SICILIA SPA - Palermo 

CENTROBANCA - IRFIS 

LEASINVEST SPA - Bologna 

CENTROBANCA - INTERBANCA 

LIGURE LEASING SPA - Savona 

BANCA CARIGE - MEDIOCREDITO TOSCANO 

LOCAFIT SPA - Milano 

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - BANCO DI NAPOLI -  

 

EFIBANCA - EUROPROGETTI E FINANZA 

LOCAT SPA - Bologna 

BANCA CARIGE - BANCA CIS - BANCA MEDIOCREDITO -  

 

CARISBO - INTERBANCA - MEDIOCREDITO DEL FRIULI- 

 

VENEZIA GIULIA - MEDIOCREDITO DELL'UMBRIA - 

 

MEDIOCREDITO FONDIARIO CENTROITALIA - 

 

MEDIOCREDITO LOMBARDO - MEDIOCREDITO 

 

TOSCANO - PROMINVESTMENT - SANPAOLO IMI - 

 

STUDIO FINANZIARIO 

MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA - Udine 

MEDIOCREDITO FONDIARIO CENTROITALIA -  

 

MEDIOCREDITO TRENTINO-ALTO ADIGE 

MEDIOCREDITO FONDIARIO CENTROITALIA SPA -  

MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA -  

Ancona 

MEDIOCREDITO DELL'UMBRIA 

MERCANTILE LEASING SPA - Firenze 

BANCA MEDIOCREDITO - MEDIOCREDITO  

 

DELL'UMBRIA - MEDIOCREDITO LOMBARDO - 

 

MEDIOCREDITO TOSCANO 

MERCHANT LEASING & FACTORING SPA - Prato 

MEDIOCREDITO TOSCANO 

PALLADIO LEASING SPA - Vicenza 

PROMINVESTMENT 

PRIVATA LEASING SPA - S. Maurizio (Reggio Emilia) 

CARISBO 

PROFESSIONAL DUCATO LEASING SPA - Pisa 

EFIBANCA - EUROPROGETTI E FINANZA 

S. GEMINIANO E S. PROSPERO LEASING SPA - Milano 

CENTROBANCA - EUROPROGETTI E FINANZA -  

 

MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA 

SANPAOLO LEASINT SOCIETÀ DI LEASING  

BANCA MEDIOCREDITO - MEDIOCREDITO LOMBARDO -  

INTERNAZIONALE SPA - Milano 

SANPAOLO IMI 

SARDALEASING SOCIETÀ DI LOCAZIONE FINANZIARIA  

BANCA CIS - BANCO DI SARDEGNA - INTERBANCA -  

PER AZIONI - Sassari 

MEDIOCREDITO LOMBARDO 

SAVA LEASING SPA - Torino 

BANCA MEDIOCREDITO - BANCA NAZIONALE DEL  

 

LAVORO - CENTROBANCA - MEDIOCREDITO CENTRALE 

 

- SANPAOLO IMI 

SBS LEASING SPA - Brescia 

EUROPROGETTI E FINANZA 

SELMABIPIEMME LEASING SPA - Milano 

CENTROBANCA - PROMINVESTMENT - SANPAOLO IMI 

TELELEASING SPA - Torino 

PROMINVESTMENT 

TERLEASING SPA - Teramo 

MEDIOCREDITO FONDIARIO CENTROITALIA -  

 

MEDIOCREDITO LOMBARDO 

 

 

Allegato n. 7

Modulo per la richiesta delle agevolazioni (punto 5.3 della circolare)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Direzione generale per coordinamento degli incentivi alle imprese

Modulo per la richiesta delle agevolazioni finanziarie ai sensi del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPAZIO RISERVATO ALL'ISTITUTO COLLABORATORE 

 

(accettazione) 

Spett.le Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 

 

per il tramite 

 

della Banca concessionaria/dell'Istituto collaboratore [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via 

 

n.  

 

SPAZIO RISERVATO ALLA BANCA CONCESSIONARIA 

 

(accettazione) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. Progetto 

 

bollo 

 

 

 

 

 

 

 

Domanda di agevolazioni dell'impresa 

 

 

Banca concessionaria prescelta per l'istruttoria [2] 

 

 

Il sottoscritto 

 

in qualità di 

 

dell'impresa 

 

forma giuridica 

 

con sede legale in 

 

, prov. 

 

, CAP 

 

via e n. civ. 

 

, tel. 

 

fax 

 

 

CHIEDE 

 

che il programma di investimenti di seguito descritto: 

comune in cui è ubicata l'unità locale: 

 

prov. 

 

settore di attività: 

 

produzioni principali realizzate o da realizzare a seguito del programma: 

 

 

tipologia del programma: 

 

spese complessive previste (indicare se in milioni di lire o migliaia di euro): 

 

e dettagliato nella Scheda tecnica e nell'ulteriore documentazione a corredo del presente Modulo di domanda, venga ammesso a 

beneficiare delle agevolazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,  

dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modifiche e integrazioni. A tal fine 

 

DICHIARA 

 

nella qualità di cui sopra: 

- di essere consapevole del fatto che le modifiche del programma, delle informazioni, della documentazione e/o dei dati esposti, intervenute successivamente alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande e fino alla pubblicazione delle graduatorie e rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori, comportano la decadenza della presente domanda; 

- che l'impresa è regolarmente costituita in quanto iscritta al registro delle imprese (non ricorre per le imprese individuali non ancora operanti); 

- che l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria; 

- che tutte le notizie fornite nel presente Modulo di domanda corrispondono al vero; 

- che l'impresa opera nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente (non ricorre per le imprese non ancora operanti); 

- che, a fronte del programma di cui alla presente domanda o a parte dello stesso, l'impresa non ha presentato e non intende presentare altre domande di agevolazione a valere sulla medesima graduatoria; 

- che a fronte del programma o di singoli beni dello stesso di cui alla presente domanda non sono state concesse agevolazioni nei precedenti bandi della legge n. 488 del 1992 nella misura richiesta dall'impresa ovvero agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche alle quali l'impresa non abbia già formalmente rinunciato; 

- che per la medesima unità locale interessata dal programma di investimenti di cui alla presente domanda: 

 

non sono state ottenute agevolazioni della legge n. 488 del 1992 per altri programmi (ad eccezione di quelli soggetti alla notifica alla Commissione europea) le cui domande siano state presentate nei sei mesi antecedenti alla presentazione della presente; 

 

non sono state ottenute agevolazioni nei precedenti bandi della legge n. 488 del 1992 per altri programmi (ad eccezione di quelli soggetti alla notifica alla Commissione europea) per i quali, alla data di presentazione della presente domanda, la banca concessionaria non abbia già effettuato l'erogazione della prima quota delle agevolazioni medesime per stato d'avanzamento ovvero, trattandosi di "nuovo impianto", l'impresa non abbia presentato alla banca concessionaria la dichiarazione attestante la data di ultimazione del programma di cui all'articolo 6, comma 10, del D.M. n. 527 del 1995 e successive modifiche e integrazioni; 

 

SI IMPEGNA 

 

- a provvedere affinché, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, l'impresa abbia la piena disponibilità dell'immobile dell'unità locale ove viene realizzato il programma, rilevabile da un idoneo titolo di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, risultante da un atto o un contratto costitutivo di uno di tali diritti in data certa di fronte a terzi, ovvero da un contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del codice civile previamente registrato, consapevole del fatto che, altrimenti, la presente domanda non sarà ritenuta valida; 

- a provvedere affinché, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, il suddetto immobile sia rispondente, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, consapevole del fatto che, altrimenti, la presente domanda non sarà ritenuta valida; 

- a ritirare tempestivamente la presente domanda qualora, tra la data di presentazione della stessa e la pubblicazione della pertinente graduatoria, a fronte del relativo programma o dei relativi beni siano concesse altre agevolazioni di qualsiasi natura, in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, ovvero a rinunciare tempestivamente a tali altre agevolazioni; 

- a dichiarare, successivamente alla concessione provvisoria delle agevolazioni e prima dell'erogazione delle stesse, di non aver ottenuto dopo la presentazione della presente domanda o, in caso contrario, di avere restituito e, comunque, di rinunciare ad ottenere per i beni oggetto del programma di cui alla presente domanda stessa, altre agevolazioni di qualsiasi natura, in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche; 

- a corrispondere puntualmente, entro il termine di 15 giorni solari dalla data del ricevimento delle relative note, pena la decadenza della presente domanda alle eventuali richieste della banca concessionaria di precisazioni e chiarimenti in merito ai dati ed alle documentazioni prodotti, ritenuti necessari dalla banca medesima per il completamento degli accertamenti istruttori; 

- ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente; 

 

AUTORIZZA 

 

fin da ora la banca concessionaria ed il mistero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed ogni altro soggetto da quest'ultimo formalmente delegato ad effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative dagli stessi ritenute necessarie sia in fase di istruttoria che dopo l'eventuale concessione delle agevolazioni richieste e l'erogazione a saldo delle stesse, anche tramite sopralluogo e/o acquisizione di documentazioni pertinenti aggiuntive rispetto a quelle espressamente previste dalla normativa; 

 

SOTTOSCRIVE L'OBBLIGO 

 

- di comunicare tempestivamente alla banca concessionaria le eventuali modifiche del programma, delle informazioni, della documentazione e/o dei dati esposti, intervenute successivamente alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande; 

- di comunicare tempestivamente e, comunque, entro i termini prescritti, la data di ultimazione del programma e qualora quest'ultimo preveda l'acquisizione di beni tramite locazione finanziaria, di trasmettere copia dell'ultimo verbale di consegna dei beni; 

- di comunicare tempestivamente e, comunque, entro i termini prescritti la data di entrata in funzione dei beni agevolati e la data di entrata a regime; 

- di non distogliere dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate per almeno cinque anni dalla relativa data di entrata in funzione; 

- di trasmettere alla banca concessionaria, a partire dal ricevimento del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni ed entro sessanta giorni alla chiusura di ciascun esercizio sociale fino all'esercizio successivo a quello in cui ricade la data di entrata a regime del programma agevolato, una dichiarazione attestante lo stato d'avanzamento del programma, i dati utili alla determinazione degli eventuali scostamenti degli indicatori e gli ulteriori eventuali elementi individuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con propria circolare; 

- di restituire le somme ottenute a seguito della presente domanda e non dovute: 

 

rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, maggiorando tale somma rivalutata degli interessi legali, a seguito di provvedimenti di revoca da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 

 

maggiorate dei soli interessi legali in tutti gli altri casi. 

 

CHIEDE 

 

che la concessione e l'erogazione delle agevolazioni relative alla presente domanda vengano disposte nella medesima unità monetaria nella quale sono indicati tutti gli importi della Scheda tecnica e del business plan; 

 

DICHIARA 

 

di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenenti dati non più rispondenti a verità, di cui all'art. 26 della medesima legge n. 15 del 1968. 

 

ALLEGA 

 

 

Ricevuta del versamento della cauzione 

 

 

 

Fideiussione bancaria relativa alla cauzione 

 

 

 

Polizza assicurativa relativa alla cauzione 

 

 

 

Altra documentazione (allegare elenco riepilogativo) 

 

 

Data 

 

 

 

 

timbro e firma [3] 

 

 

 

 

 

__________ 

[1] La domanda deve essere presentata ad una delle banche concessionarie ovvero, nel caso sia prevista l'acquisizione, anche se solo 

in parte, di beni tramite locazione finanziaria, ad uno degli istituti collaboratori convenzionati con la banca concessionaria prescelta 

dall'impresa per l'istruttoria. Nel caso in cui siano previsti più istituti collaboratori in "pool", la domanda deve essere presentata 

all'istituto capofila del "pool" medesimo. L'IMPRESA NON DEVE TRASMETTERE LA DOMANDA AL MINISTERO. UNA 

FOTOCOPIA DELLA PRESENTE DOMANDA DEVE ESSERE INVECE TRASMESSA CONTESTUALMENTE ALLA 

REGIONE COMPETENTE. 

[2] La Banca concessionaria deve essere indicata solo se la domanda prevede l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni tramite 

locazione finanziaria ed indica, quindi, in indirizzo, un istituto collaboratore. 

[3] Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato 

dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403. 

 

 

Istruzioni per la compilazione del Modulo per la richiesta delle agevolazioni

(punto 5.3 della circolare)

Per richiedere le agevolazioni della legge n. 488 del 1992 le imprese devono predisporre e presentare una specifica domanda corredata dalla prevista documentazione. La domanda di agevolazioni consiste nel "Modulo". La documentazione può anche essere presentata separatamente dal Modulo - fatta eccezione per la sola cauzione (ricevuta del versamento fideiussione/polizza), di cui all'art. 5, comma 4-bis, del D.M. n. 527 del 1995 e successive modifiche e integrazioni, che deve essere presentata insieme al Modulo stesso, PENA LA NULLITÀ DI QUEST'ULTIMO - ma entrambi entro i termini di presentazione delle domande fissati, per ciascun bando, con specifico decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; il rispetto di tali termini è determinante ai fini delle verifiche di completezza della domanda e della relativa accettazione. La documentazione comprende, tra l'altro, una "Scheda tecnica", contenente i principali dati e le informazioni sull'impresa proponente e sul programma di investimenti. Il "Modulo" e la documentazione devono essere inoltrati ad uno dei soggetti convenzionati a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta celere o a mano o per corriere. Qualora la documentazione a corredo della domanda venga presentata separatamente dal "Modulo", la stessa deve essere inoltrata al medesimo soggetto convenzionato e con le dette medesime modalità, preferibilmente in un'unica soluzione e sempre accompagnata da una specifica nota che elenchi la documentazione trasmessa.

ATTENZIONE: nel caso di raccomandata postale o posta celere, quale data di presentazione della domanda o di ricevimento della documentazione si considera quella del timbro postale di spedizione; nel caso di consegna a mano o a mezzo corriere si considera la data del timbro di accettazione del primo soggetto ricevente (banca concessionaria o istituto collaboratore) apposto sul frontespizio del Modulo o sulla nota di trasmissione della documentazione.

ATTENZIONE: nel caso in cui il programma di investimenti preveda, insieme, beni acquistati direttamente dall'impresa richiedente e beni acquisiti tramite locazione finanziaria (cosiddetti "programmi misti"), deve essere presentata un unico Modulo ed un'unica Scheda tecnica.

ATTENZIONE: una fotocopia del Modulo e della Scheda tecnica deve essere trasmessa alla Regione competente contestualmente all'invio degli originali ad uno dei soggetti convenzionati (gli indirizzi completi dei singoli uffici regionali cui trasmettere la suddetta fotocopia sono riportati nell'Allegato n. 13 della circolare alla quale sono allegate anche le presenti istruzioni).

MODULO PER LA RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI 

 

Il Modulo deve essere compilato utilizzando esclusivamente il modello a stampa recante il n. di progetto prestampato. Non sono ammesse, in alcun caso, fotocopie del modulo a stampa al fine di non provocare duplicazioni dei numeri di progetto. Qualora, per qualsiasi motivo, la domanda di agevolazioni venisse presentata utilizzando una fotocopi del Modulo, la domanda stessa NON SARÀ CONSIDERATA VALIDA.

ATTENZIONE: si ricorda che non sarà del pari considerato valido il Modulo presentato senza la ricevuta del versamento o senza la fideiussione/polizza relative alla cauzione di cui all'art. 5, comma 4-bis, del D.M. n. 527 del 1995 e successive modifiche e integrazioni.

Destinatario - Destinatario del Modulo e della documentazione è il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato al quale entrambi devono essere trasmessi esclusivamente per il tramite di uno dei soggetti convenzionati (l'elenco completo delle banche concessionarie e dei relativi istituti collaboratori è riportato nell'Allegato n. 9 della circolare alla quale sono allegate anche le presenti istruzioni).

ATTENZIONE: l'impresa non deve in alcun caso trasmettere il Modulo né la documentazione direttamente al Ministero, neanche in semplice copia.

Qualora il programma di investimento preveda solo spese realizzate direttamente dall'impresa, il Modulo e la documentazione devono essere trasmessi necessariamente ad una delle banche concessionarie convenzionate con il Ministero, a scelta dell'impresa stessa; qualora il programma di investimenti preveda, in tutto o in parte, l'acquisizione di beni tramite locazione finanziaria, l'unico originale del Modulo e della documentazione devono essere trasmessi necessariamente all'istituto collaboratore locatore di tali beni, che provvederà ad inoltrarli alla banca concessionaria indicata dall'impresa.

ATTENZIONE: l'istituto collaboratore locatore deve necessariamente essere uno di quelli convenzionati con la Banca concessionaria indicata dall'impresa, sul frontespizio del Modulo, per l'effettuazione dell'istruttoria.

ATTENZIONE: per ciascun programma non può essere previsto più di un istituto collaboratore e, quindi, più di un istituto locatore; fanno eccezione le operazioni in "pool", per le quali possono esservi più istituti locatari (tutti, comunque, convenzionati con almeno una delle banche concessionarie) dei quali uno solo, capofila del "pool" medesimo, svolge le funzioni di "istituto collaboratore" (quest'ultimo deve essere convenzionato con la banca concessionaria prescelta per l'istruttoria).

Spazio riservato all'istituto collaboratore - Nell'ipotesi in cui il Modulo venga presentato all'istituto collaboratore, quest'ultimo deve apporre in tale spazio il proprio timbro di accettazione recante la data del ricevimento.

ATTENZIONE: l'istituto collaboratore deve indicare in tale spazio se il Modulo è pervenuto tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno o posta celere o a mano o per corriere e, nei primi due casi, nel trasmettere il Modulo stesso alla banca concessionaria, deve allegare la busta originaria di spedizione dell'impresa, recante il timbro postale.

Spazio riservato alla banca concessionaria - La banca concessionaria deve apporre il timbro di accettazione recante la data del ricevimento, sia che il Modulo pervenga direttamente dall'impresa che attraverso l'istituto collaboratore.

Bollo - L'impresa deve apporre ed annullare un'unica marca da bollo nell'apposito spazio del frontespizio del Modulo.

Domanda di agevolazioni dell'impresa - Indicare la denominazione esatta e completa e la forma giuridica dell'impresa che richiede le agevolazioni.

ATTENZIONE: non è consentita la domanda di agevolazioni in nome e per conto di un'altra impresa.

ATTENZIONE: al momento della presentazione del Modulo di domanda l'impresa richiedente deve essere già iscritta al registro delle imprese e deve essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposta a procedure concorsuali né a amministrazione controllata.

Banca concessionaria prescelta per l'istruttoria - Questa indicazione è richiesta nel solo caso in cui il programma di investimenti preveda, in tutto o in parte, l'acquisizione dei beni tramite locazione finanziaria e, quindi, come destinatario della domanda sia stato indicato un istituto collaboratore.

ATTENZIONE: la Banca concessionaria qui indicata e l'istituto collaboratore in indirizzo devono essere necessariamente convenzionati tra loro.

Il richiedente - Il Modulo di domanda deve essere sottoscritto - con le modalità previste dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante o da un procuratore speciale. In quest'ultimo caso, alla domanda deve essere allegata la procura a copia autentica della stessa.

Principali elementi identificativi del programma - Il Modulo costituisce la domanda per l'ottenimento delle agevolazioni della legge n. 488 del 1992 a fronte di un programma di investimenti ancora da avviare a realizzazione; di tale programma, i cui dettagli vengono forniti attraverso la documentazione a corredo del Modulo stesso e, in particolare, attraverso la Scheda tecnica ed il business plan, occorre indicare i seguenti principali elementi identificativi:

- comune in cui è ubicata l'unità locale: indicare il comune e la provincia dell'unità locale nella quale si intende realizzare il programma oggetto della domanda di agevolazioni; per "unità locale" si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale. Nel caso in cui l'unità locale insista su due o più territori comunali, indicare il comune nel quale la stessa insiste prevalentemente (maggiore superficie), specificando, nella parte descrittiva del business plan facente parte della documentazione a corredo del Modulo di domanda, tutti i comuni interessati e l'estensione delle parti di unità locale ricadenti in ciascuno di essi. Qualora ai diversi comuni interessati siano riconosciute misure agevolative diverse, si applica all'intera unità locale la misura relativa al comune prevalente (come sopra individuata), ancorché superiore a quella dell'altro o degli altri comuni interessati;

- settore di attività: indicare il settore "turistico-alberghiero";

- produzioni principali realizzate o da realizzare a seguito del programma: indicare i principali prodotti, anche aggregati per famiglia, maggiormente rappresentativi dell'attività da agevolare, relativi all'unità locale interessata dal programma di investimenti oggetto della domanda di agevolazione;

- tipologia del programma: indicare, a seconda delle caratteristiche del programma oggetto della domanda di agevolazione, la tipologia del programma medesimo individuandola tra le seguenti, così come definite dalla normativa:

nuovo impianto;

ampliamento;

ammodernamento;

riconversione;

riattivazione;

trasferimento;

- spese complessive previste: indicare l'ammontare delle spese (specificando se espresse in milioni di lire o in migliaia di euro) che si prevede di sostenere per la realizzazione del programma oggetto della domanda e a fronte delle quali l'impresa richiede le agevolazioni, tenendo presente che tale ammontare, in linea con gli orientamenti comunitari, non può subire modifiche in aumento fino alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande e, in considerazione della particolare procedura concorsuale, neanche in diminuzione, in quanto rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori, tra tale data e quella di pubblicazione delle graduatorie.

Dichiarazioni, Impegni, Autorizzazioni, Obblighi: NON APPORTARE CANCELLAZIONI, ABRASIONI O MODIFICHE Dl ALCUN TIPO AL TESTO PREDISPOSTO; in caso contrario la domanda di agevolazioni NON SARÀ CONSIDERATA VALIDA.

Impegno a dichiarare altre agevolazioni - Il Modulo prevede, tra l'altro, l'assunzione dell'impegno da parte dell'impresa a sottoscrivere una dichiarazione per quanto riguarda il cumulo delle agevolazioni con altre disposte da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da Enti o istituzioni pubbliche. L'impegno risulta peraltro espressamente circoscritto, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del regolamento, alle sole agevolazioni che, tenuto conto delle relative fonti normative, regolamentari o amministrative, siano espressamente riferibili ai medesimi beni della stessa iniziativa per la quale vengono richieste le agevolazioni di cui alla legge n. 488 del 1992 tanto da concorrere alle decisioni dell'impresa in merito alla misura richiesta dell'agevolazione; sono pertanto escluse dal divieto di cumulo le normative le cui agevolazioni non possono essere riferite a specifici beni e che, avendo carattere di uniforme generalità per tutte le imprese e su tutto il territorio nazionale, non siano qualificabili come aiuti di stato ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato di Roma.

Allegato

Come detto, la documentazione a corredo del Modulo di domanda può essere presentata contestualmente al Modulo stesso o separatamente da questo ma, comunque, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni. L'unica eccezione è costituita dalla cauzione di cui al punto 5.3 della circolare alla quale sono allegate le presenti istruzioni che, pertanto, deve essere obbligatoriamente allegata al Modulo, pena l'invalidità di quest'ultimo. A tal fine l'impresa deve barrare la casella corrispondente al documento allegato. Si ricorda che l'importo della cauzione è commisurato all'ammontare complessivo delle spese previste indicate nel Modulo stesso.

ATTENZIONE: l'impresa istante non può avanzare richiesta di fideiussione alla banca concessionaria alla quale viene presentata la domanda di agevolazioni.

 

 

Allegato n. 8

Documentazione a corredo del Modulo di domanda, da inviare alla banca unitamente a quest'ultimo ovvero, ad eccezione della cauzione, separatamente dallo stesso ma, comunque, entro la chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni (punto 5.3 della circolare)

1) Cauzione: ricevuta del versamento sul c/corrente della banca concessionaria o fideiussione bancaria (non rilasciabile dalla banca concessionaria alla quale si presenta la domanda) o polizza assicurativa;

2) Scheda tecnica di cui all'Allegato n. 9;

3) n. 2 floppy disk contenenti, ciascuno, una copia del file della Scheda tecnica e, nei casi previsti, del file della parte numerica del business plan, generati attraverso lo specifico software ministeriale;

4) business plan, composto di due parti:

- la prima, descrittiva, contenente gli elementi e le informazioni di cui al punto 3.7 ed Allegato n. 2; tale prima parte è obbligatoria per tutte le imprese che richiedono le agevolazioni della legge n. 488 del 1992 ;

- la seconda, analitica e numerica che, con riferimento all'azienda nel suo complesso o, ove possibile e più rappresentativo, all'"area produttiva da valutare", sviluppi alcuni prospetti relativi ai conti economici, ai flussi di cassa, agli stati patrimoniali, per ciascun esercizio, dall"'ultimo bilancio consuntivo" di cui al punto 3.7 della presente circolare a quello "a regime" del programma da agevolare; tale seconda parte è obbligatoria tranne che per i programmi inferiori a un miliardo di lire (516.456,90 euro) e per quelli di importo superiore a detto limite ma finalizzati all'adeguamento degli impianti alle norme di legge o che non determinano variazioni significative nei costi e nei ricavi dell'azienda o, secondo il caso, dell'"area produttiva da valutare";

5) eventuale perizia giurata attestante il valore degli eventuali beni strumentali preesistenti destinati allo svolgimento dell'attività ammissibile e, separatamente, di quello relativo agli eventuali "servizi annessi" preesistenti (si veda il punto 3.9 e l'allegato n. 3 della circolare);

6) planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a viabilità interna, a verde, disponibili, ecc. Tale planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici. Nel caso di ampliamento o, comunque, di nuovi "servizi annessi", le nuove superfici devono essere opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti sia sulla planimetria che sulle tabelle riepilogative;

7) principali elaborati grafici relativi a ciascun fabbricato del programma, in adeguata scala e debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dall'imprenditore o dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale;

8) dichiarazione dell'impresa, secondo lo schema di cui all'Allegato n. 5, relativa all'immobile esistente da acquistare nell'ambito del programma di investimenti da agevolare (solo nel caso in cui il programma di investimenti comprenda la spesa di acquisto di un immobile esistente);

9) copia degli atti e/o contratti, registrati e/o trascritti, ove previsto, attestanti la piena disponibilità dell'immobile nell'ambito del quale viene realizzato il programma di investimenti ed idonea documentazione (compresa perizia giurata) attestante la corretta destinazione d'uso dell'immobile stesso, secondo quanto specificato dal punto 2.1 della presente circolare;

10) dichiarazione del proprietario dell'immobile nell'ambito del quale viene realizzato il programma di investimenti da agevolare, secondo lo schema di cui al successivo allegato n. 10, attestante l'assenso alla realizzazione del programma stesso (solo nel caso in cui il proprietario sia diverso dal titolare della domanda di agevolazioni);

11) bilanci, relativi ai due esercizi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda delle agevolazioni, corredati di allegati esplicativi; per le imprese che a tale data non sono tenute alla redazione degli stessi, dichiarazione dei redditi relativa agli stessi due esercizi; qualora l'ultimo bilancio non fosse stato ancora approvato può esserne trasmessa la bozza sottoscritta dai legali rappresentanti dell'impresa e corredata dagli allegati esplicativi delle varie poste; le imprese che non dispongono ancora di tali due bilanci devono allegare alla domanda quello/i disponibile/i e la situazione patrimoniale dei soci riferita agli ultimi due anni (per le società di capitale, i bilanci) ;

12) certificato di iscrizione al registro delle imprese (con esclusione dei casi in cui lo stesso certificato venga prodotto in relazione a quanto indicato al successivo punto 13);

13) documentazione necessaria per la richiesta, da parte della banca concessionaria, delle informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, qualora l'importo delle agevolazioni risultanti dal valore di "E", calcolato con la Formula n. 2 in Appendice alla circolare, sia superiore a 300 milioni di lire (154.937,07 euro). Tale documentazione è costituita dall'apposito certificato di iscrizione presso il registro delle imprese della competente CCIAA, corredato della dicitura antimafia, rilasciato dalla stessa CCIAA, ai sensi del citato D.P.R. n. 252 del 1998, secondo le modalità fissate dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato D.M. 27 maggio 1998 e D.M. 23 settembre 1998. In luogo o ad integrazione di detto certificato può essere prodotta una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, recante le indicazioni di cui all'art. 10, comma 3, del D.P.R. n. 252 del 1998 (e precisamente dati relativi all'impresa ed al programma di investimenti e le complete generalità dei soggetti indicati all'art. 2, comma 3, del citato D.P.R. n. 252 del 1998, a seconda delle differenti forme di impresa). Rimane ferma la facoltà dell'impresa di provvedere direttamente alla richiesta di cui sopra, dandone tempestiva e formale comunicazione alla banca concessionaria;

14) copia fotostatica dei Moduli di domanda e delle relative Schede tecniche relativi ad altre iniziative temporalmente sovrapposte a quelle cui si riferisce la documentazione di cui ai punti precedenti;

15) altre dichiarazioni previste dalla presente circolare.

 

 

Allegato n. 9

Scheda tecnica 2000

a corredo del Modulo per la richiesta di agevolazioni finanziarie ai sensi del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488

Settore turistico-alberghiero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se la domanda alla quale la presente scheda è allegata è ripresentata ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.M. n. 527 del 1995 e successive modifiche 

e integrazioni, indicare il n. di progetto completo della domanda originaria: 

 

/ 

 

 

0 

- Nella compilazione della presente Scheda tecnica e del relativo business plan tutti gli importi sono espressi nella seguente unità monetaria 

 

(ATTENZIONE: leggere attentamente le istruzioni): 

Lire 

 

 

Euro 

 

 

 

A - DATI SULL'IMPRESA RICHIEDENTE 

 

A1 

- Denominazione 

 

forma giuridica 

 

 

A2 

- Codice Fiscale 

 

Partita IVA 

 

 

A3 

- Da non compilare 

 

 

 

A4 

- Sede legale in 

 

, prov. 

 

, CAP 

 

 

 

via e n. civ. 

 

, tel. 

 

fax 

 

 

A5 

- Sede amministrativa in 

 

, prov. 

 

, CAP 

 

 

 

via e n. civ. 

 

, tel. 

 

fax 

 

 

A6 

- Legale rappresentante, qualifica e sesso 

 

M 

 

F 

 

 

 

A7 

- Estremi dell'atto costitutivo 

 

 

 

 

 

A8 

- Scadenza: 

 

 

 

 

 

 

A9 

- Capitale sociale: 

 

, di cui versato: 

 

 

 

(ATTENZIONE: SOLO SE VI È CAPITALE SOCIALE) 

 

 

 

 

A10 

- Soggetti nei confronti dei quali è prevista certificazione dalla vigente normativa antimafia: 

 

 

 

 

COGNOME E NOME 

LUOGO E DATA DI NASCITA 

QUALIFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A11 

- Iscrizione alla C.C.I.A.A. di 

 

al n.  

 

dal 

 

 

A12 

- Iscrizione presso il Reg. Imprese di 

 

al n.  

 

dal 

 

 

A13 

- Iscrizione all'INPS ufficio di 

 

dal 

 

settore 

 

 

A14 

- Dimensione dell'impresa richiedente 

 

(ATTENZIONE: L'INDICAZIONE È OBBLIGATORIA, VEDERE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE) 

 

 

L'impresa è di 

 

dimensione 

 

 

A15 

- L'impresa è controllata, ai sensi dell'art. 2359 c.c., da società estera? 

 

 

NO 

 

 

 

(ATTENZIONE: L'INDICAZIONE NON HA ALCUNA ATTINENZA CON LA DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE  

 

DELL'IMPRESA - ESSA VIENE RICHIESTA AI SOLI FINI STATISTICI E NON È OBBLIGATORIA) 

 

A16 

- Soggetti (anche persone fisiche) che detengono il 25% o più del capitale o dei diritti di voto dell'impresa 

 

(ATTENZIONE: L'INDICAZIONE NON HA ALCUNA ATTINENZA CON LA DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE 

 

DELL'IMPRESA - VEDI ISTRUZIONI) 

 

 

 

 

 

 

Denominazione 

Partita IVA o Codice Fiscale 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A17 

- L'incaricato dell'impresa per la pratica e il Sig. 

 

, tel. 

 

fax 

 

 

A18 

- Indirizzo al quale si chiede che venga indirizzata la corrispondenza: 

A4 

 

A5 

 

B1 

 

al seguente 

 

 

 

indirizzo 

 

 

città: 

 

prov. 

 

CAP 

 

via e n. civ. 

 

 

B - DATI SUL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI PRODUTTIVI 

 

B1 

- Ubicazione dell'unità locale nella quale viene realizzato il programma di investimenti: 

 

 

comune di 

 

, prov. 

 

, CAP 

 

 

 

via e n. civ. 

 

, 

 

B2 

- Da non compilare 

 

B3 

- Settore di attività dell'unità locale: TURISTICO-ALBERGHIERO 

 

B4 

- Attività principale, svolta o da svolgere, alla quale sono destinati gli investimenti del programma: 

 

 

 

 

 

B4.1 - precedente all'iniziativa: 

 

 

 

 

ISTAT '91 

 

 

 

B4.2 - successiva all'iniziativa: 

 

 

 

 

ISTAT '91 

 

 

B5 

- Tipologia del programma di investimenti: 

 

 

B6 

- Titolo di disponibilità dell'immobile: 

 

 

B7 

- Date effettive o previste relative al programma: 

 

B7.1 - data (gg/mm/aa) di ultimazione dell'eventuale programma precedente: 

 

/ 

 

/ 

 

 

 

 

B7.2 - anno (aaaa) dell'esercizio "precedente" del nuovo programma: 

 

 

 

 

B7.3 - data (gg/mm/aa) di avvio e realizzazione del nuovo programma: 

 

/ 

 

/ 

 

 

 

 

B7.4 - data (gg/mm/aa) di ultimazione del nuovo programma: 

 

/ 

 

/ 

 

 

 

 

B7.5 - anno (aaaa) dell'esercizio "a regime" del nuovo programma: 

 

 

 

B8 

- Capacità di produzione e produzione effettiva, relative all'unità locale o all'"area produttiva da valutare" (leggere attentamente le 

 

istruzioni), negli esercizi "precedente" e "a regime" indicati, rispettivamente, ai punti B7.2 e B7.5 

 

 

ESERCIZIO PRECEDENTE 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

Prodotti principali 

Unità di 

Produzione 

N. unità di 

Produzione 

Produzione 

Prezzo 

Valore della 

 

misura per 

massima per 

tempo per 

massima teorica 

effettiva  

unitario 

produzione 

 

unità di 

unità di  

anno 

annua 

annua 

medio 

effettiva 

 

tempo 

tempo 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

ESERCIZIO A REGIME 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

Prodotti principali 

Unità di 

Produzione 

N. unità di 

Produzione 

Produzione 

Prezzo 

Valore della 

 

misura per 

massima per 

tempo per 

massima teorica 

effettiva  

unitario 

produzione 

 

unità di 

unità di 

anno 

annua 

annua 

medio 

effettiva 

 

tempo 

tempo 

 

 

 

 

 

Prodotto n. 1  

 

 

 

 

 

 

 

Prodotto n. 2 

 

 

 

 

 

 

 

Prodotto n. 3 

 

 

 

 

 

 

 

Prodotto n. 4 

 

 

 

 

 

 

 

Prodotto n. 5 

 

 

 

 

 

 

 

Prodotto n. 6 

 

 

 

 

 

 

 

Prodotto n. 7 

 

 

 

 

 

 

 

Prodotto n. 8 

 

 

 

 

 

 

 

Prodotto n. 9 

 

 

 

 

 

 

 

Prodotto n. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B9 

- Occupazione media (in n. di unità e un decimale) relativa all'unità locale nella quale viene realizzato il programma di  

 

investimenti, nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione del Modulo di domanda e nell'esercizio "a regime"  

 

(ATTENZIONE: leggere attentamente le istruzioni): 

 

 

 

DIPENDENTI 

nei dodici mesi  

nell'esercizio 

variazione 

 

 

(n. di unità) 

antecedenti la domanda 

"a regime" 

 

 

 

- dirigenti 

 

 

 

 

 

- impiegati 

 

 

 

 

 

- operai 

 

 

 

 

 

totale 

 

 

 

 

 

di cui donne: 

 

 

 

 

 

B10 

- Spese del programma (al netto dell'IVA) a fronte delle quali si richiedono le agevolazioni: 

 

SPESE 

DIRETTE 

IN LEASING 

TOTALE 

a) PROGETTAZIONI, STUDI E ASSIMILABILI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) SUOLO AZIENDALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) OPERE MURARIE E ASSIMILABILI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui relative ad asili nido, nursery, ludoteche e simili: 

 

 

B11 

- Numero di quote in cui si chiede vengano rese disponibili le agevolazioni  

2 quote 

 

3 quote 

 

 

 

ATTENZIONE: IL NUMERO DI QUOTE RICHIESTO DEVE ESSERE COMPATIBILE CON LA DATA INDICATA AL 

 

PUNTO B7.4 E CON LA SUDDIVISIONE TEMPORALE DELLE SPESE INDICATA AL SUCCESSIVO PUNTO B12 - 

 

VEDERE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE) 

 

 

B12 

- Suddivisione delle spese di cui al punto B10 per anno solare, a partire da quello di avvio a realizzazione del programma indicato  

 

al punto B7.3: 

 

 

 

 

 

 

Anno di  

 

 

 

 

 

 

 

Anno 

avvio a 

2° anno 

3° anno 

4° anno 

5° anno 

6° anno 

 

 

 

realizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

Spese  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dirette 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spese in  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leasing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C - ULTERIORI ELEMENTI PER IL CALCOLO DEGLI INDICATORI 

 

C1 

- Capitale proprio da investire nell'iniziativa: aumenti del capitale sociale e/o conferimenti dei soci in conto aumento del capitale  

 

sociale già versati o da versare a partire dall'anno solare di presentazione del Modulo di domanda e fino a quello di ultimazione  

 

del programma e, comunque, non oltre la data di ultimazione medesima indicata a punto B7.4 (leggere attentamente le istruzioni): 

 

 

 

Anno 

Anno di avvio 

2° anno 

3° anno 

4° anno 

5° anno 

6° anno 

 

 

 

a realizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

Versamenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2 

- Le agevolazioni vengono richieste nella misura percentuale del: 

 

(cifre) 

 

 

 

(lettere) 

 

 

 

 

di quella massima consentita per dimensione dell'impresa ed ubicazione dell'unità locale 

 

(ATTENZIONE: VEDERE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE) 

 

 

C3 

- Elementi per la maggiorazione del 5% del valore dei quattro indicatori 

 

 

C3.1 

- Conferimento e/o riduzione degli impatti ambientali (l'esercizio "a regime" è quello indicato al punto B7.5): 

 

(ATTENZIONE: in caso di risposta affermativa ad uno dei due seguenti punti, indicare nella parte descrittiva del business plan lo stato attuale 

 

della procedura per la registrazione - VEDERE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE) 

 

 

 

C3.1.1 

- L'impresa aderisce o si impegna ad aderire entro l'esercizio "a regime" del presente programma al sistema di gestione  

 

 

ambientale conforme al regolamento EMAS (1836/93) e successive modificazioni?  

 

 

 

NO 

 

 

 

C3.1.2 

- L'impresa aderisce o si impegna ad aderire prima dell'esercizio "a regime" del presente programma al sistema di  

 

 

gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001? 

 

 

 

NO 

 

 

 

D - DATI ECONOMICO-FINANZIARI 

 

D1 

- Conti economici dell'impresa relativi all'"ultimo bilancio consuntivo" ed all'esercizio "a regime" indicati, rispettivamente, ai punti D.2 e 

 

B7.5. 

 

 

 

ultimo consuntivo 

a regime 

 

 

 

 

 

 

 

Ricavi da vendite e prestazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variazione rimanenze semilavorati e finiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributi in conto esercizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri ricavi e proventi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Valore della produzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materie prime, sussidiarie, di consumo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammortamento immobilizzazioni materiali 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canoni di leasing 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri costi della produzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Costi della produzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultato della gestione caratteristica (A-B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D2 

- Anno dell'ultimo bilancio consuntivo: 

 

 

 

(ATTENZIONE: vedere le istruzioni) 

 

 

D3 

- Stati patrimoniali dell'impresa relativi agli ultimi due bilanci approvati prima della data di presentazione del modulo di  

 

domanda: 

 

 

 

 

ATTIVO 

Penultimo 

Ultimo 

 

 

A) 

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.I) 

Immobilizzazioni immateriali 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.II) 

Immobilizzazioni materiali 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.III) 

Immobilizzazioni finanziarie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) 

IMMOBILIZZAZIONI (B.I + B.II + B.III) 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.I) 

Rimanenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.II.1) 

Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.II.2) 

Crediti esigibili entro l'esercizio successivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.II) 

CREDITI (C.II.1 + C.II.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.III) 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.IV) 

Disponibilità liquide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) 

ATTIVO CIRCOLANTE (C.I + C.II + C.III + C.IV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) 

RATEI E RISCONTRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE ATTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSIVO 

Penultimo  

Ultimo  

 

 

 

 

esercizio 

esercizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.I) 

Capitale sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.II-VII) 

Riserve 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.VIII) 

Utili (perdite) portati a nuovo 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.IX) 

Utili (perdite) dell'esercizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) 

PATRIMONIO NETTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) 

FONDI PER RISCHI E ONERI 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBORDINATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.1) 

Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.2) 

Debiti esigibili entro l'esercizio successivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) 

DEBITI (D.1 + D.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

E) 

RATEI E RISCONTRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE PASSIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D4 

- Conti economici dell'impresa relativi agli ultimi bilanci approvati alla data di presentazione del Modulo di domanda 

 

 

 

CONTO ECONOMICO 

Penultimo 

Ultimo 

 

 

A.1) 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2) 

Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

finiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.3) 

Variazione dei lavori in corso su ordinazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.4) 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.5) 

Altri ricavi e proventi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) 

Valore della produzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.6) 

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.7) 

Servizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.8) 

Godimento di beni di terzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.9) 

Personale 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.10) 

Ammortamenti e svalutazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.11) 

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.12) 

Accantonamenti per rischi 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.13) 

Altri accantonamenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.14) 

Oneri diversi di gestione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) 

Costi della produzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultato della gestione caratteristica (A - B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.15) 

Proventi da partecipazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.16) 

Altri proventi finanziari 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.17) 

Interessi ed altri oneri finanziari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) 

Proventi ed oneri finanziari (C.15 + C.16 - C.17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.18) 

Rivalutazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.19) 

Svalutazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) 

Rettifica valore attività finanziarie (D.18 - D.19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

E) 

Proventi e oneri straordinari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultato prima delle imposte (A - B + C + D + E) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imposte sul reddito d'esercizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utile (perdita) dell'esercizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.5 

- Piano finanziario per la copertura degli investimenti del presente programma e del capitale di esercizio 

 

(ATTENZIONE: SOLO PER LE DOMANDE PER LE QUALI NON VIENE REDATTA LA PARTE NUMERICA DEL  

 

BUSINESS PLAN) 

 

 

 

Anno di  

 

 

 

 

 

 

FABBISOGNO 

avvio e 

2° anno 

3° anno 

4° anno 

5° anno 

6° anno 

Totale 

 

realizzazione 

 

 

 

 

 

 

Immobilizzi agevolabili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(CON ESCLUSIONE DI QUELLI IN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEASING) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immobilizzi non agevolabili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(CON ESCLUSIONE DI QUELLI IN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEASING) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canoni leasing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IVA sugli immobilizzi del programma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale fabbisogni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno di  

 

 

 

 

 

 

FONTI DI COPERTURA 

avvio e 

2° anno 

3° anno 

4° anno 

5° anno 

6° anno 

Totale 

 

realizzazione 

 

 

 

 

 

 

Eccedenza fonti anno precedente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apporto nuovi mezzi propri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agevolazioni richieste per il programma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(CON ESCLUSIONE DI QUELLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATIVE AI BENI ACQUISITI IN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEASING) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanziamenti a m/l termine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanziamenti a breve termine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debiti verso fornitori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash-flow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre disponibilità (specificare): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale fonti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto 

 

in qualità di 

 

dell'impresa 

 

forma giuridica 

 

con sede legale in 

 

prov. 

 

, CAP 

 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o 

contenente dati non rispondenti a verità, di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni, 

 

DICHIARA 

 

che tutte le notizie fornite nella presente Scheda tecnica, composta da n. 9 fogli numerati e composti progressivamente da I a IX, e nell'altra 

documentazione a corredo di domanda corrispondono al vero. 

 

Luogo e data: 

 

 

timbro e firma [1] 

 

 

 

 

__________ 

[1] Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 

10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403. 

 

 

Istruzioni per la compilazione della Scheda tecnica

(punto 5.3 della circolare)

Scheda tecnica per le attività del settore turistico-alberghiero

La Scheda tecnica, cui si riferiscono le presenti istruzioni, può essere utilizzata dalle sole imprese operanti nel Settore "Turistico-alberghiero". La Scheda tecnica, insieme all'ulteriore prevista documentazione, può essere presentata, ad una banca concessionaria o (in caso di beni acquisiti in locazione finanziaria) ad uno degli istituti collaboratori, insieme al Modulo di domanda ovvero separatamente dallo stesso ma, comunque, entro la chiusura dei termini di presentazione delle domande.

ATTENZIONE: la trasmissione degli atti ad uno dei soggetti convenzionati deve sempre avvenire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, posta celere, a mano o corriere; qualora la Scheda tecnica e la restante documentazione vengano trasmesse separatamente dal Modulo, devono essere accompagnate da una nota che elenchi i documenti trasmessi.

La Scheda tecnica deve essere compilata ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PERSONAL COMPUTER, utilizzando lo specifico software predisposto dal Ministero, stampando il relativo file su normali fogli bianchi formato A4. Le pagine della Scheda tecnica così compilata sono nove e devono essere poste nella corretta sequenza (I, II, III ... IX), cucite tra loro lungo il lato sinistro, apponendo, quindi, a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, al fine di renderle solidali, il timbro dell'impresa richiedente le agevolazioni. La Scheda tecnica deve essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa o da un procuratore speciale. In quest'ultimo caso, alla Scheda tecnica deve essere allegata la procura o copia autentica della stessa. Poiché si tratta di dichiarazione sostitutiva, resa e sottoscritta ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, l'autentica della firma potrà essere effettuata mediante una delle sottoindicate tassative forme, in applicazione dell'art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, e tenuto conto, altresì, delle specifiche modalità di presentazione o invio della Scheda tecnica stabilite dalla normativa della legge n. 488 del 1992:

- apposizione della firma dinanzi a un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, secondo le modalità di cui all'art. 20 della legge n. 15 del 1968;

- apposizione della firma in presenza del funzionario incaricato della banca concessionaria o dell'istituto collaboratore cui viene presentata la domanda;

- in mancanza del funzionario incaricato di cui alla precedente modalità, presentazione della domanda (sottoscritta) unitamente a copia semplice di un valido documento di identità del sottoscrittore.

ATTENZIONE: per i programmi pari o superiori ad un miliardo di lire (516.456,90 euro), ad eccezione di quelli finalizzati all'adeguamento degli impianti alle norme di legge o che non determinino variazioni significative nei costi e nei ricavi dell'"area produttiva da valutare" (la definizione è contenuta nelle successive istruzioni al punto B8), obbligatoria la predisposizione e la presentazione, tra gli allegati alla domanda di agevolazione, del business plan in forma completa (parte numerica e parte descrittiva). I soggetti obbligati alla presentazione del business plan in forma completa devono obbligatoriamente elaborare la seconda parte del business plan medesimo tramite personal computer utilizzando esclusivamente lo stesso software predisposto dal Ministero, richiamato in precedenza, utile per la predisposizione della Scheda tecnica.

Anche le pagine del business plan (parte descrittiva e, nei casi previsti, anche parte numerica) devono essere cucite tra loro lungo il lato sinistro, apponendo, quindi, a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, al fine di renderle solidali, il timbro dell'impresa richiedente le agevolazioni e, nell'ultima pagina, la firma del titolare o del legale rappresentante dell'impresa o di un procuratore speciale.

Il supporto magnetico contenente la Scheda tecnica e, nei casi previsti, anche la seconda parte del business plan, generato attraverso il suddetto software, deve essere obbligatoriamente trasmesso in doppia copia (n. 2 floppy disk) insieme alla stessa Scheda tecnica su carta ed alla prescritta documentazione.

ATTENZIONE: qualora, per qualsiasi motivo, la Scheda tecnica, ovvero, nei casi previsti, la seconda parte del business plan, dovessero essere compilate non utilizzando lo specifico software predisposto dal Ministero o non dovessero essere predisposte come sopra specificato, la domanda di agevolazioni NON SARÀ CONSIDERATA VALIDA.

Domanda ripresentata - Qualora la domanda sia la riformulazione e ripresentazione, ai sensi dell'art. 6, comma 8 del regolamento, di un'altra domanda non agevolata o agevolata parzialmente nella precedente graduatoria a causa delle disponibilità finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste, indicare il numero di progetto completo (composto di due gruppi di cifre separati da un trattino orizzontale) della domanda originaria non agevolata o agevolata parzialmente.

ATTENZIONE: la domanda riformulata deve essere obbligatoriamente presentata alla stessa banca concessionaria alla quale è stata presentata la domanda originaria e che ha redatto l'istruttoria; ciò può avvenire anche tramite un istituto collaboratore (se è prevista l'acquisizione di beni in leasing, anche contrariamente a quanto indicato nella domanda originaria) ed anche diverso rispetto a quello della domanda originaria, purché, naturalmente, convenzionato con la banca concessionaria medesima.

ATTENZIONE: la riformulazione può avvenire una sola volta, entro i termini per la presentazione delle domande del primo bando utile successivo a quello della presentazione originaria, tenuto conto della rinuncia dell'impresa all'inserimento automatico della domanda.

ATTENZIONE: qualora la domanda sia la riformulazione e ripresentazione di un'altra agevolata parzialmente (si ricorda che, in tale caso, la ripresentazione è consentita solo qualora, a fronte di tale agevolazione, non sia già stata richiesta alcuna erogazione), alla domanda stessa deve essere allegata una specifica dichiarazione di rinuncia alle agevolazioni già concesse secondo lo specifico schema definito dal Ministero (si veda l'Allegato n. 16)

ATTENZIONE: l'ipotesi della riformulazione non è valida per le domande originarie non agevolate o agevolate parzialmente nel bando precedente al 31 dicembre 1999 (il 1° bando per il settore turistico-alberghiero) che, pertanto, non possono essere riformulate nel primo bando utile successivo al 31 dicembre 1999 (si veda il punto 11 della circolare).

ATTENZIONE: all'atto della creazione della Scheda tecnica attraverso il software vengono richieste le seguenti informazioni:

- n. del progetto: è quello riportato sul Modulo di domanda a stampa;

- scelta dell'unità monetaria: si vedano le istruzioni per la compilazione del punto "0";

- settore di attività: selezionare il settore "turistico-alberghiero".

0 - SCELTA DELL'UNITÀ MONETARIA

A partire dal 1° gennaio 1999 è entrata in vigore la moneta unica europea "EURO", con una fase transitoria di applicazione fino al 31 dicembre 2001. Nel corso di tale fase transitoria è consentito alle imprese che intendono richiedere le agevolazioni della legge n. 488 del 1992 di scegliere l'unità monetaria da utilizzare per l'indicazione di tutti gli importi (investimenti, dati di bilancio, ammontare delle agevolazioni, capitale proprio, ecc.) richiesti per la formulazione della domanda e la compilazione del business plan. A tal fine, lo specifico software predisposto dal Ministero per la compilazione della Scheda tecnica e del business plan richiede che venga esercitata tale scelta prima dell'indicazione di qualsiasi altro dato al fine di predisporre automaticamente le successive immissioni in modo omogeneo e corretto. Nell'esercitare tale opzione occorre tenere presente che, nella detta fase transitoria:

- non è consentita, per una medesima domanda, l'indicazione di alcuni importi in LIRE e di altri in EURO;

- l'ammontare delle agevolazioni eventualmente concesse sarà espresso nell'unità monetaria prescelta dall'impresa in sede di domanda ed anche le successive erogazioni avverranno nella medesima unità;

- qualora l'impresa scelga le LIRE, potrà comunque ottenere le erogazioni in EURO avanzando una specifica istanza alla banca concessionaria;

- qualora l'impresa scelga l'EURO, non potrà più richiedere le erogazioni in LIRE;

- a partire dal 1° gennaio 2002 tutte le operazioni saranno espresse in EURO indipendentemente dalla scelta dell'impresa.

Per esercitare l'opzione si deve contrassegnare la casella corrispondente all'unità monetaria desiderata.

ATTENZIONE: dopo aver esercitato l'opzione, occorre tenere presente che i dati nell'unità monetaria prescelta sono da indicare in MIGLIAIA DI EURO o in MILIONI DI LIRE, tranne che nella colonna "G" del punto B8, ove devono essere espressi, rispettivamente, in EURO o in LIRE.

A - DATI SULL'IMPRESA RICHIEDENTE

A1 - ATTENZIONE: indicare nel primo campo la sola denominazione senza la forma giuridica; quest'ultima va indicata esclusivamente nel secondo campo.

A2 - ATTENZIONE: si ricorda che le imprese individuali non ancora operanti alla data di presentazione del Modulo di domanda possono non essere ancora iscritte al registro delle imprese (si veda il successivo punto A12) ma devono essere già titolari di partita IVA, da indicare nella seconda parte del punto A2.

A6 - Indicare le generalità del legale rappresentante e la qualifica e barrare la casella M se maschio ovvero F se femmina.

A8 - In caso di impresa individuale o di impresa senza scadenza, non fornire alcuna indicazione.

A10 - Indicare: per le imprese individuali: il titolare; per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter c.c., per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, c.c.: il legale rappresentante e tutti gli altri componenti l'organo di amministrazione, nonché ciascuno dei consorziati che nei consorzi o nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%, ed i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; per i consorzi di cui all'art. 2602 c.c.: chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o società consorziate; per le società in nome collettivo: tutti i soci; per le società in accomandita semplice: i soci accomandatari; per le società di cui all'art. 2506 c.c.: coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato. Per le imprese di costruzioni si deve indicare anche il direttore tecnico.

ATTENZIONE: tale quadro non deve essere compilato per le iniziative che comportano un'agevolazione non superiore a 300 milioni di lire (154.937 euro).

A12 - L'iscrizione al registro delle imprese è condizione di ammissibilità della domanda e deve essere già avvenuta alla data della presentazione del Modulo; fanno eccezione le imprese individuali non ancora operanti a tale data (si veda anche il precedente punto A2) che, comunque, devono esibire il certificato di iscrizione non oltre la documentazione finale di spesa.

A14 - La compilazione di tale punto è obbligatoria ed è finalizzata alla determinazione della misura agevolativa massima spettante all'impresa richiedente. L'impresa stessa, quindi, deve essere necessariamente in grado di determinare correttamente la propria dimensione secondo i criteri vigenti.

ATTENZIONE: prima della compilazione di tale punto si raccomanda un'attenta lettura di quanto chiarito al punto 2.2 della circolare.

A15 - L'art. 2359 del codice civile riguarda le società controllate e le società collegate.

ATTENZIONE: l'indicazione riguarda esclusivamente l'eventuale controllo da parte di una società estera.

Il citato art. 2359 c.c., a proposito di società controllate, così recita: «Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi».

A16 - Indicare i soggetti, comprese le persone fisiche, che, alla data di sottoscrizione della Scheda tecnica, detengono il 25% o più del capitale o dei diritti di voto dell'impresa che richiede le agevolazioni, riportandone la Partita IVA o il Codice Fiscale (nel caso in cui il soggetto sia titolare sia della P. IVA che del C.F., indicare solo la Partita IVA) la quota di partecipazione.

ATTENZIONE: tale indicazione non viene richiesta al fine di determinare la dimensione dell'impresa, bensì per consentire l'individuazione dell'eventuale richiesta di agevolazioni da parte di altre imprese facenti capo al medesimo soggetto.

A18 - Contrassegnare con una "X" l'ipotesi:

A4, se si desidera ricevere la corrispondenza presso la sede legale;

A5, se si desidera ricevere la corrispondenza presso la sede amministrativa;

B1, se si desidera ricevere la corrispondenza presso la unità locale;

"al seguente indirizzo", se si desidera ricevere la corrispondenza ad un indirizzo diverso dai primi tre, specificando quale.

B - DATI SUL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI PRODUTTIVI

B1 - Indicare l'ubicazione dell'unità locale nella quale si intende realizzare il programma oggetto della domanda di agevolazioni; per "unità locale" si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale. Nel caso in cui l'unità locale insista su due o più territori comunali, indicare il comune nel quale la stessa insiste prevalentemente (maggiore superficie), specificando, nella parte descrittiva del business plan facente parte della documentazione a corredo del Modulo di domanda, tutti i comuni interessati e l'estensione delle parti di unità locale ricadenti in ciascuno di essi. Qualora ai diversi comuni interessati siano riconosciute misure agevolative diverse, si applica all'intera unità locale la misura relativa al comune prevalente (come sopra individuato), ancorché superiore a quella dell'altro o degli altri comuni interessati.

B2 - Tale punto non deve essere compilato.

B3 - Tale punto è già pre-compilato con riferimento all'attività turistico-alberghiera.

B4 - Indicare l'attività economica, quella precedente e quella successiva all'iniziativa, alla quale sono destinati gli investimenti oggetto del programma; altre eventuali attività, se pur svolte nella stessa unità locale interessata dall'iniziativa, non devono essere indicate.

ATTENZIONE: selezionare i dati richiesti individuandoli tra quelli della lista proposta dal software (quest'ultimo, pur evidenziandole, non consente di selezionare le attività non ammissibili), ponendo particolare attenzione al fatto che le ulteriori attività indicate dalle regioni sono agevolabili solo nell'ambito del territorio della regione che le ha indicate (si veda il decreto del Ministro dell'industria relativo all'approvazione delle proposte regionali concernenti le ulteriori attività ammissibili ed i punteggi utili per l'indicatore regionale).

ATTENZIONE: qualora l'iniziativa da agevolare sia relativa ad un'attività non svolta precedentemente all'iniziativa medesima, il punto B4.1 non deve essere compilato tranne che per le iniziative di "riconversione" (si veda il successivo punto B5).

B5 - Selezionare la tipologia del programma da agevolare (secondo le caratteristiche dello stesso e le definizioni di cui ai punti 3.1 e seguenti della circolare), individuandolo tra quelli della lista proposta dal software. ATTENZIONE: ad una stessa iniziativa non può essere attribuita più di una tipologia, ad eccezione del trasferimento, che può presentare le caratteristiche anche di un'altra tipologia; in questo caso occorre selezionare entrambe le tipologie.

B6 - Selezionare il titolo di disponibilità dell'immobile interessato dal programma da agevolare, individuandolo tra quelli della lista proposta dal software (si veda il punto 2.1 della circolare).

B7.1 - Indicare la data (giorno/mese/anno) di ultimazione dell'eventuale ultimo programma di investimenti, ancorché non agevolato, effettuato nella medesima unità locale prima di quello per il quale vengono richieste le agevolazioni; tale data è quella relativa all'ultimo titolo di spesa, ammissibile nel caso di programma agevolato.

B7.2 - L'anno dell'esercizio "precedente" è quello relativo all'ultimo esercizio sociale chiuso prima della data di presentazione del Modulo di domanda.

ATTENZIONE: nel caso in cui l'esercizio non coincida con l'anno solare, indicare, ai fini di cui sopra, l'anno solare in cui termina detto esercizio.

B7.3 - La data (giorno/mese/anno) di avvio a realizzazione del nuovo programma è quella relativa alla data del primo dei titoli di spesa ammissibili, ivi compresi, qualora vi siano beni acquisiti con la locazione finanziaria, quelli intestati alla società di leasing (per i programmi ancora da avviare alla data di sottoscrizione della Scheda tecnica, indicare la data prevista per l'avvio a realizzazione). ATTENZIONE: si ricorda che, in linea con gli orientamenti comunitari in materia, possono essere ammessi alle agevolazioni solo i programmi avviati a realizzazione dopo la presentazione del Modulo di domanda.

B7.4 - La data (giorno/mese/anno) di ultimazione è quella dell'ultimo dei titoli di spesa ammissibili ovvero, per i beni in leasing, dell'ultima consegna dei beni (per i programmi "misti", indicare l'ultima di tali date).

B7.5 - L'anno dell'esercizio "a regime" del nuovo programma è quello del primo esercizio intero successivo alla data di entrata a regime, alla data, cioè, in cui tutti i fattori della produzione oggetto del programma medesimo si integrano tra loro e con gli eventuali impianti preesistenti raggiungendo gli obiettivi previsti, soprattutto con riferimento ai livelli occupazionali.

ATTENZIONE: il programma di investimenti deve essere ultimato entro 24 o 48 mesi dalla data del decreto di concessione provvisoria a seconda che l'importo dell'agevolazione concessa venga reso disponibile, rispettivamente, in due o tre quote annuali di pari ammontare (la data di ultimazione deve essere compatibile con l'indicazione del successivo punto B11). L'entrata a regime deve verificarsi, in entrambi i casi, entro 12 mesi dalla data di entrata in funzione. Quest'ultima coincide convenzionalmente con quella di ultimazione; nel caso vi siano più date di entrata in funzione, per blocchi funzionalmente autonomi, tali date hanno validità solo ai fini della verifica dell'utilizzo dei beni per il prescritto quinquennio di cui all'art. 8, comma 1, lettera b) del regolamento.

B8 - Con riferimento agli esercizi "precedente" (1° prospetto) e "a regime" (2° prospetto), di cui, rispettivamente, ai precedenti punti B7.2 e B7.5, e con esclusione delle caselle con sfondo grigio, indicare i dati di cui alle seguenti istruzioni.

ATTENZIONE: le imprese tenute alla presentazione anche della seconda parte del business plan debbono valutare se l'anno dell'esercizio "precedente", così come definito al precedente punto B7.2, e quello dell'"ultimo bilancio consuntivo", così come definito al punto 3.7 della circolare, coincidono o meno. Nel caso in cui coincidano, occorre riportare nel prospetto relativo all'esercizio "precedente" gli stessi valori indicati nel corrispondente prospetto del business plan e che devono essere riferiti all'"ultimo bilancio consuntivo".

Nella colonna A del prospetto relativo all'esercizio "precedente" devono essere elencati tutti i principali prodotti (posti letto, camere, coperti, pensioni complete, posti camping, utenti, posti barca, punti di ormeggio, "servizi annessi", ecc.), maggiormente rappresentativi dell'attività da agevolare, relativi all'unità locale o, secondo il caso, all'"area produttiva da valutare", anche aggregati per famiglia, sia riferiti alla situazione "precedente" che a quella "a regime", indicando una sola volta quelli presenti in entrambi gli esercizi.

ATTENZIONE: per "area produttiva da valutare" si intende il sottosistema aziendale minimo identificabile per il quale sussistano entrambe le seguenti condizioni: 1) è possibile identificare gli specifici costi e ricavi e, quindi, calcolare il relativo risultato reddituale ed il relativo fabbisogno finanziario; 2) nell'ambito dello stesso si effettua interamente il programma di investimenti da agevolare.

ATTENZIONE: la colonna A relativa all'esercizio "a regime" non deve essere compilata.

Nella colonna B del prospetto relativo all'esercizio "precedente" devono essere indicati, in corrispondenza a ciascuno dei prodotti della colonna A (sia a quelli "precedenti" che a quelli "a regime"), la relativa unità di misura per unità di tempo maggiormente rappresentativa dell'attività da agevolare ed utilizzata per indicare i dati del prospetto (ad es.: n./giorno, n./anno, n./ora, ecc.; per tutti i "servizi annessi": ore-uomo/anno).

ATTENZIONE: la colonna B del prospetto relativo all'esercizio "a regime" non deve essere compilata.

Nelle colonne C, D, F e G devono essere indicati, per ciascun prodotto dell'esercizio "precedente", nel solo primo prospetto, e per ciascun prodotto dell'esercizio "a regime", nella corrispondente riga del solo secondo prospetto, evidenziando esclusivamente le variazioni conseguenti all'iniziativa da agevolare:

nella colonna C: la produzione massima teorica conseguibile, per ciascuna unità di tempo indicata nella colonna B, nelle migliori condizioni di funzionamento e senza fermate di alcun tipo;

nella colonna D: il numero delle unità di tempo (n. di giorni, n di ore, n. di mesi, ecc., a seconda dell'unità indicata nella colonna B) lavorate nell'esercizio cui si riferisce il dato ("precedente" o "a regime"), per conseguire la produzione effettiva indicata nella colonna F;

nella colonna F: la produzione effettivamente conseguita nell'esercizio cui si riferisce il dato (in n. di coperti, n. di pernottamenti, n. di posti-camping, n. di utenti, ecc., a seconda dell'unità indicata nella colonna B; per tutti i "servizi annessi": indicare il n. di ore-uomo effettivamente lavorate nell'esercizio);

nella colonna G: il prezzo unitario medio di ciascun prodotto o famiglia di prodotti, espresso in lire o in euro; per tutti i "servizi annessi" non deve essere fornita alcuna indicazione, fermo restando che i dati economici relativi agli stessi devono comunque essere compiutamente indicati nel business plan (parte descrittiva e, ove ricorra, anche numerica).

ATTENZIONE: le colonne A e B del prospetto relativo all'esercizio "a regime" e le colonne E ed H di entrambi i prospetti, come detto, non devono essere compilate. In particolare, i dati relativi alle colonne E ed H vengono calcolati dal Ministero come prodotto, rispettivamente, delle colonne C e D e delle colonne F e G.

B9 - Il numero di dipendenti da indicare (in numero di unità e un decimale) è quello della sola ed intera unità locale interessata dal programma; nella prima colonna deve essere indicato il dato riferito ai dodici mesi che precedono quello di presentazione del Modulo di domanda, specificando, nell'ultima casella in basso, quanti del totale di tali dipendenti sono donne; nella seconda colonna deve essere indicato il dato riferito ai dodici mesi dell'esercizio "a regime" (l'anno del primo esercizio "a regime" del nuovo programma è stato indicato al punto B7.5). Il dato "a regime", rispetto a quello dei dodici mesi precedenti, deve consentire la rilevazione della sola variazione occupazionale strettamente riconducibile al programma; tale variazione costituisce il numeratore del secondo indicatore utilizzato per la formazione della graduatoria che, nei casi di riduzione, è assunto convenzionalmente pari a "zero".

ATTENZIONE: il numero dei dipendenti è quello medio mensile degli occupati durante i dodici mesi di riferimento; esso è determinato sulla base dei dati rilevati alla fine di ciascun mese con riferimento agli occupati a tempo determinato e indeterminato iscritti nel libro matricola, compreso il personale in CIG e con esclusione di quello in CIGS; i lavoratori a tempo parziale vengono considerati in frazioni decimali in proporzione al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento.

ATTENZIONE: il dato deve essere indicato in numero di unità intere e un decimale, quest'ultimo arrotondato per eccesso, al decimale superiore.

Esempio: se un lavoratore è stato occupato a tempo pieno per soli tre mesi dei dodici di riferimento, esso dovrà essere conteggiato per 3/12 = 0,25 ? "0,3" unità. Se un lavoratore è stato occupato per tutti i dodici mesi di riferimento ma part-time, nella misura dell'80% dell'orario contrattuale di riferimento esso dovrà essere conteggiato per "0,8" unità. Se un lavoratore è stato occupato per soli quattro mesi dei dodici di riferimento e part-time, nella misura del 70%, esso dovrà essere conteggiato per 4/12 = 0,333 × 0,7 = 0,2333 ? "0,3" unità.

ATTENZIONE: qualora i dodici mesi antecedenti la presentazione del Modulo precedano in tutto o in parte l'esercizio "a regime" di un eventuale precedente programma, quale dato "precedente" si deve assumere quello "a regime" previsto per detto precedente programma, come eventualmente aggiornato con nota ufficiale alla competente banca concessionaria e da quest'ultima confermato.

B10 - Le spese del programma a fronte delle quali vengono richieste le agevolazioni (espresse in milioni di lire ovvero in migliaia di EURO, a seconda della scelta operata al punto "O") devono essere indicate separatamente a seconda che i relativi beni vengano acquistati direttamente dall'impresa (nella prima colonna) ovvero acquisiti attraverso la locazione finanziaria (nella seconda colonna).

ATTENZIONE: nella seconda colonna, in presenza di beni acquisiti in leasing, deve essere indicata la relativa spesa sostenuta dalla società di leasing e non il valore dei canoni sostenuti dall'impresa richiedente.

ATTENZIONE: non compilare le caselle con sfondo grigio.

ATTENZIONE: PER TALI SPESE VALGONO DIVIETI, LIMITAZIONI E CONDIZIONI, SOLO IN PARTE RICHIAMATI NEL SEGUITO, CHE È NECESSARIO CONOSCERE IN SEDE DI PREDISPOSIZIONE DELLA SCHEDA TECNICA CONSULTANDO I PUNTI 2.3 E 3.8 E L'ALLEGATO N. 3 DELLA CIRCOLARE.

Tali spese devono essere suddivise nei seguenti capitoli:

- PROGETTAZIONI, STUDI E ASSIMILABILI, comprendente progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, studi di fattibilità tecnico-economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie, collaudi di legge, quote iniziali dei contratti di franchising (sono esclusi, quindi, i canoni periodici dovuti al franchisor), nonché le spese relative alle prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti (tali ultime spese, comprendenti anche quelle riferite all'ente certificatore, sono ammesse nel momento in cui accessorie ad altri investimenti produttivi che costituiscono un programma organico e funzionale).

ATTENZIONE: la spesa relativa a tale capitolo, per le grandi imprese, è ammessa limitatamente alle progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici.

ATTENZIONE: per tutte le imprese tale capitolo non può eccedere il 5% della spesa relativa all'investimento complessivo ammissibile;

- SUOLO AZIENDALE, comprendente l'acquisto del terreno (escluse le relative spese notarili) - la cui spesa non può eccedere il 10% di quella relativa all'investimento complessivo ammissibile - le sistemazioni del terreno e le indagini geognostiche;

- OPERE MURARIE E ASSIMILABILI, comprendente fabbricati funzionali allo svolgimento dell'attività ammissibile, i relativi impianti generali (di riscaldamento, condizionamento, idrico, elettrico, sanitario, metano, allarme, di ripresa televisiva, ecc.), strade e piazzali, tettoie, cabine elettriche, recinzioni, rete fognaria, pozzi, ecc. Le spese relative all'acquisto di un immobile esistente (opere murarie e assimilate, funzionali, ancorché a seguito di modifiche, all'attività ammissibile, comprensive o meno del relativo suolo), possono essere agevolate, in funzione delle caratteristiche dell'immobile stesso e/o dell'attività da svolgere, fino ad un valore massimo del 50% dell'investimento complessivo ammissibile; pertanto un'iniziativa consistente nel solo acquisto del suolo aziendale e/o di un immobile esistente non è agevolabile. Nel caso di acquisto di un immobile esistente comprensivo del relativo suolo, al fine di verificare il rispetto del predetto limite del 10% previsto per il solo suolo aziendale, l'impresa deve produrre una perizia giurata attestante il valore del suolo stesso. Le spese relative all'acquisto di un immobile esistente di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata nell'arco dei dodici mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, nell'arco dei dodici mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. La spesa relativa all'acquisto di un immobile esistente e già agevolato è ammissibile purché siano già trascorsi, alla data di presentazione del Modulo di domanda, dieci anni dal relativo atto formale di concessione delle precedenti agevolazioni; tale limitazione non ricorre nel caso in cui queste ultime siano di natura fiscale ovvero nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime .

ATTENZIONE: per i "nuovi impianti" con dipendenti "a regime" superiori alle venti unità, sono ammesse anche le spese per la realizzazione, nell'ambito dell'unità locale, di asili nido, nursery, ludoteche, ecc. Tali ultime spese devono essere evidenziate nell'apposita casella del prospetto B10.

MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE, comprendente macchinari, impianti, attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, i mobili, gli arredi, i corredi, le stoviglie e la posateria, purché iscritte nel libro dei cespiti ammortizzabili; mezzi mobili, purché non iscritti ad un pubblico registro, funzionali allo svolgimento dell'attività ammissibile, ivi compresi quelli di trasporto collettivo, e comunque utilizzati all'interno dell'unità locale interessata dal programma da agevolare; programmi informatici limitatamente alle PMI, commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.

ATTENZIONE: per le spese concernenti l'acquisto di programmi informatici valgono i divieti e le limitazioni previsti per la compravendita tra soci, parenti. affini, imprese ecc. di immobili esistenti (si vedano le istruzioni relative al capitolo Opere murarie e assimilabili).

ATTENZIONE: le spese del programma da agevolare relative ai cosiddetti "servizi annessi", consentite solo per le attività ricettive, devono essere inserite nei relativi suddetti capitoli e, sommate al valore dei "servizi annessi" eventualmente preesistenti al programma medesimo, si considerano ammissibili nel limite del settantacinque per cento del valore (preesistente + nuovo) dei beni strumentali destinati allo svolgimento dell'attività ammissibile. Ai fini della valutazione della suddetta incidenza massima, le imprese indicano nello specifico prospetto della parte descrittiva del business plan il valore degli eventuali beni strumentali preesistenti destinati allo svolgimento dell'attività ammissibile e, separatamente, di quelli relativi agli eventuali "servizi annessi" preesistenti, desumendoli, a scelta dell'impresa, da specifica perizia giurata (da allegare alla domanda di agevolazioni) o dal libro dei cespiti ammortizzabili (al lordo degli ammortamenti). Ai fini dell'ammissibilità delle predette spese per i "servizi annessi" le imprese devono, nella parte descrittiva del business plan, obbligatoriamente dettagliarle e indicarle sia nell'ambito dell'investimento complessivo che, separatamente da quest'ultimo, nel richiamato specifico prospetto.

ATTENZIONE: non sono ammesse le spese relative a beni realizzati con commesse interne di lavorazione.

ATTENZIONE: non sono ammessi, per tutti i suddetti capitoli, i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore ad un milione di lire; non sono altresì ammesse le spese non capitalizzate, ed i pagamenti regolati per contanti.

ATTENZIONE: per le agenzie di viaggio e turismo valgono le medesime condizioni di ammissibilità delle spese delle altre imprese del settore turistico-alberghiero.

B11 - Contrassegnare con una "X" l'opzione "2 quote" nel caso in cui l'ultimazione del programma di investimenti sia prevista entro i 24 mesi successivi alla data del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni e l'impresa intenda ottenere la disponibilità delle agevolazioni medesime in sole 2 quote.

Contrassegnare con una "X" l'opzione "3 quote" se la durata è superiore o se, pur essendo inferiore ai suddetti 24 mesi, l'impresa intenda comunque ottenere la disponibilità in 3 quote.

ATTENZIONE: l'eventuale richiesta di 2 quote deve essere comunque compatibile con la durata del programma desumibile dai punti B7.3, B7.4 e B12.

ATTENZIONE: nel caso in cui la suddetta compatibilità non vi sia o l'impresa non fornisca alcuna indicazione, le agevolazioni vengono rese disponibili in 3 quote.

ATTENZIONE: qualora vengano richieste 2 quote, il programma dovrà raggiungere, entro la data di disponibilità della seconda quota, uno stato d'avanzamento almeno pari al 50% della spesa ammessa, PENA LA REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI; qualora vengano richieste 3 quote, il programma dovrà raggiungere, entro la detta data di disponibilità della terza quota, uno stato d'avanzamento almeno pari al 33,3% della spesa ammessa, PENA LA REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI; resta fermo, in entrambi i casi, il termine finale per l'ultimazione del programma, rispettivamente, entro 24 e 48 mesi dalla data del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni.

B12 - Indicare il totale delle spese di cui al punto B10, suddiviso per anno solare (1° gennaio-31 dicembre). Il primo anno è quello di avvio a realizzazione (indicato al punto B7.3), l'ultimo è quello di ultimazione del programma (indicato al punto B7.4).

ATTENZIONE: l'ammontare delle spese così suddivise, come ritenute congrue e pertinenti dalla banca concessionaria, vengono attualizzate, per anno solare, alla data di avvio a realizzazione. Il valore così ottenuto costituisce il denominatore del primo e del secondo degli indicatori utilizzati per la formazione della graduatoria.

C - ULTERIORI ELEMENTI PER IL CALCOLO DEGLI INDICATORI

C1 - Indicare, in corrispondenza a ciascuno degli anni solari (1° gennaio-31 dicembre) di realizzazione del programma, l'ammontare (esprimendolo, a seconda della scelta operata al punto "0", in migliaia di EURO o in milioni di lire) degli eventuali versamenti effettuati o previsti relativi ad aumenti del capitale sociale o a conferimenti dei soci in c/aumento del capitale sociale stesso. La somma dei valori attualizzati dei singoli versamenti, nella misura non superiore alla differenza tra l'investimento attualizzato e l'ammontare delle agevolazioni nette attualizzate, costituisce il numeratore del primo indicatore utilizzato per la formazione della graduatoria (si veda il punto 6.2 della circolare).

ATTENZIONE: l'ammontare del capitale proprio investito o da investire nel programma non può essere inferiore, in valore nominale, al 25% dell'investimento ammissibile (somma C1 diviso totale B10 = maggiore o uguale a 0,25).

ATTENZIONE: l'indicazione deve riguardare il momento in cui è avvenuto o è previsto l'effettivo versamento e non quello della relativa delibera. Si ricorda che i versamenti possono essere effettuati fin dall'anno solare di presentazione del Modulo di domanda e fino all'ultimo anno solare di realizzazione del programma ma, comunque, entro la data di ultimazione dello stesso (in alternativa ai mezzi freschi si possono utilizzare anche conversioni di finanziamenti dei soci, prestiti obbligazionari, altri debiti assimilabili e/o utili rilevabili dal bilancio approvato dell'esercizio precedente a quello di presentazione del Modulo ed in questo caso il corrispondente importo va imputato all'anno solare della delibera di conversione).

ATTENZIONE: gli utili accantonati e gli ammortamenti anticipati, al netto delle perdite non ripianate, possono essere presi in considerazione, in sostituzione degli aumenti del capitale o dei conferimenti dei soci, solo se risultanti da bilanci approvati o da dichiarazioni dei redditi presentate relativi agli esercizi di realizzazione del programma; nel prospetto C1 in questione, pertanto, non possono essere indicati utili e/o ammortamenti solo previsti (si veda attentamente quanto indicato al punto 6.2 della circolare).

ATTENZIONE: si ricorda che, ai fini dell'erogazione delle agevolazioni, ivi compresa l'eventuale quota a titolo di anticipazione, l'impresa deve aver versato e/o accantonato, nonché comprovato:

- nel caso di due quote: per la prima, almeno la metà del capitale proprio risultante dall'istruttoria della banca concessionaria ed indicato nel decreto di concessione provvisoria;

- nel caso di tre quote: per la prima, almeno un terzo, e per la seconda, almeno due terzi del suddetto capitale proprio. Nel compilare il prospetto in argomento, pertanto, occorre articolare temporalmente i versamenti e/o gli accantonamenti per anno solare in modo congruente con quanto sopra ricordato.

ATTENZIONE: le imprese individuali devono indicare i previsti incrementi del patrimonio netto relativi agli anni solari di realizzazione del programma.

C2 - Per ciascuna iniziativa, a seconda della dimensione dell'impresa richiedente e della ubicazione dell'unità locale, può essere concessa un'agevolazione fino alle misure massime indicate nell'Allegato n. 1 della circolare. L'impresa deve necessariamente indicare se intende richiedere tutta l'agevolazione massima consentita (100%) ovvero una parte della stessa (dall'1% al 99%). Nel primo caso l'impresa deve indicare negli appositi spazi del modulo: "100" e "cento"; nel secondo caso, la percentuale che intende richiedere di quella massima consentita.

ATTENZIONE: la misura richiesta deve essere necessariamente espressa in punti percentuali interi (072: SÌ - 72,5: NO) (si veda il punto 6.4. della circolare). La misura percentuale richiesta determina il valore del terzo indicatore utile per la formazione della graduatoria; una misura percentuale richiesta più bassa favorisce una migliore posizione in graduatoria, ma comporta un ammontare di agevolazioni concedibili inferiore e viceversa. Nel formulare la richiesta l'impresa deve accertare la compatibilità della stessa con il piano finanziario di copertura degli investimenti.

Esempio: volendo richiedere il 72% dell'agevolazione massima, l'impresa deve indicare: "072" e "Settantadue".

C3 - Tale punto va compilato ai fini dell'eventuale incremento del 5% del valore di ciascuno dei quattro indicatori di cui alle direttive.

C3.1.1 e C3.1.2 - Contrassegnare, nell'apposita casella, la singola risposta positiva qualora l'impresa abbia già provveduto a quanto richiesto allo specifico quesito o qualora l'impresa intenda farlo, acquisendo la relativa certificazione, entro il completamento dell'esercizio "a regime" del nuovo programma (tale esercizio è quello indicato al precedente punto B7.5); contrassegnare la risposta negativa qualora l'impresa non abbia provveduto e non intenda farlo entro detto termine.

ATTENZIONE; ciascuna risposta positiva deve essere comprovata da idonea documentazione che l'impresa deve tenere a disposizione presso l'unità locale interessata dal programma medesimo, per i previsti controlli.

D - DATI ECONOMICO-FINANZIARI

D1 - Trascrivere i dati dei conti economici relativi all'"ultimo bilancio consuntivo" ed all'esercizio "a regime" (i cui anni sono indicati, rispettivamente, ai punti D.2 e B7.5), riferiti all'intera impresa.

ATTENZIONE: tale prospetto deve essere compilato solo per le iniziative per le quali non viene redatta la seconda parte, quella numerica, del business plan.

D2 - Indicare l'anno relativo all'"ultimo bilancio consuntivo", così come definito al punto 3.7 della circolare.

ATTENZIONE: nel caso in cui l'esercizio sociale non coincida con l'anno solare, indicare, ai fini di cui sopra, l'anno solare in cui termina detto esercizio.

D5 - Tale prospetto deve essere compilato solo per le iniziative per le quali non viene redatta la seconda parte, quella numerica, del business plan ed in modo che per ogni anno di realizzazione le fonti di copertura siano uguali o maggiori dei fabbisogni. Le eventuali eccedenze di fonti di un anno vengono utilizzate per la copertura dei fabbisogni dell'anno immediatamente successivo e sono riportate nella prima riga del quadro "FONTI DI COPERTURA" di quest'ultimo anno.

Gli "immobilizzi agevolabili" sono quelli di cui alla prima colonna del punto B10 (con esclusione, quindi, delle spese in leasing).

I "Canoni leasing" sono quelli relativi al totale degli investimenti effettuati in leasing e per i quali l'impresa prevede il pagamento anno per anno nell'arco di realizzazione dell'investimento (maxi canone e canoni periodici).

"L'IVA sugli immobilizzi del programma" va calcolata sull'importo totale degli immobilizzi agevolabili e non agevolabili.

L'"Apporto di nuovi mezzi propri" deve comprendere l'effettiva immissione di denaro fresco (sotto qualsiasi forma) da parte dei soci.

Le "Agevolazioni richieste per il programma" sono quelle, riferite ai soli beni di acquisto diretto, di cui al valore "E" della Formula n. 2 riportata in Appendice alla presente circolare e sono da ripartire, a seconda dei casi (si veda quanto richiesto al precedente punto B11), in due o tre quote in un pari numero di anni.

ATTENZIONE: ricordarsi di indicare l'ultima quota al netto della riduzione del 10% di cui al punto 7.6 della presente circolare che viene conguagliata successivamente alla concessione definitiva delle agevolazioni.

I "Debiti verso fornitori" sono relativi alle sole forniture degli immobilizzi, da agevolare o no, oggetto del programma.

Il "cash flow", che comprende utile netto, ammortamenti ed accantonamenti al TFR dell'esercizio, deve, naturalmente, essere considerato al netto della parte utilizzata a copertura delle esigenze finanziarie generate da debiti preesistenti.

Tra le "Altre disponibilità" possono essere inserite ulteriori somme disponibili compresi, per l'anno di avvio a realizzazione, gli utili accantonati dell'esercizio precedente.

 

 

Allegato n. 10

Dichiarazione del proprietario dell'immobile nell'ambito del quale viene realizzato il programma di investimenti da agevolare, attestante l'assenso alla realizzazione del programma stesso

(solo nel caso in cui il proprietario sia diverso dal titolare della domanda di agevolazioni) (allegato n. 8, punto 5.3, della circolare)

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto 

 

, nato a 

 

, 

prov. 

 

, via e n. civ. 

 

, 

in relazione alla domanda di agevolazioni ai sensi della legge n. 488 del 1992 recante il n.  

 

relativa 

ad un programma di investimenti promosso dall'impresa 

 

[1] nell'ambito dell'immobile (terreno e/o 

fabbricato/edificio/costruzione) ubicato in 

 

, prov. 

 

, via e n. civ. 

 

, 

i cui estremi di identificazione catastale sono i seguenti: 

 

[2], consapevole della responsabilità  

penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, 

 

DICHIARA 

 

in qualità di 

 

[3] del suddetto immobile, di concedere il proprio pieno ed incondizionato assenso 

per la realizzazione del richiamato programma di investimenti promosso dall'impresa 

 

[1] del 

quale è a piena e completa conoscenza. 

 

Data 

 

 

 

 

 

 

timbro e firma [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

[1] Indicare denominazione e ragione sociale dell'impresa titolare della richiamata domanda di agevolazioni. 

[2] Riportare gli estremi catastali identificativi completi dell'immobile (ivi incluso l'eventuale terreno) o degli immobili oggetto della 

presente dichiarazione. 

[3] Proprietario, ecc. 

[4] Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato 

dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403. 

 

 

Allegato n. 11

Schema di ricevuta di versamento che la banca concessionaria deve rilasciare a fronte della cauzione di cui al punto 5.3 della circolare

 

 

 

 

 

La sottoscritta banca concessionaria rilascia ricevuta del versamento - sull'apposito conto intestato a favore del Ministero  

dell'industria, del commercio e dell'artigianato - della cauzione, per l'importo di lire/euro 

 

(diconsi 

lire/euro 

 

), prevista dall'art. 5, comma 4-bis, del decreto ministeriale n. 527 del 1995 e 

successive modifiche e integrazioni, da parte dell'impresa 

 

, 

con sede legale in 

 

, per la presentazione, secondo quanto indicato 

dall'impresa stessa, della domanda progetto n.  

 

, finalizzata all'ottenimento delle agevolazioni finanziarie 

previste dalla legge n. 488 del 1992, a garanzia della volontà dell'impresa medesima di realizzare il relativo programma agevolato. 

Le condizioni e le modalità di restituzione ovvero di trattenimento della predetta cauzione sono quelle regolate dallo specifico 

decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

 

Luogo e data 

 

 

 

La banca concessionaria depositaria 

 

 

 

 

Allegato n. 12

Schema di fideiussione bancaria o polizza assicurativa ai fini del rilascio della garanzia di cui al punto 5.3 della circolare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spett.le Ministero dell'industria, del commercio 

 

e dell'artigianato 

 

D.G.C.I.I. - Roma 

 

presso la banca concessionaria 

 

 

Premesso che: 

 

a) la presentazione della domanda, la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge n. 488 del 1992 

sono disciplinate da specifica normativa, richiamandosi, in particolare, il D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e 

integrazioni (in seguito indicato, per brevità, "regolamento"), nonché le disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca dei contributi 

pubblici; 

b) l'impresa 

 

(in seguito indicata per brevità "contraente") 

con sede legale in 

 

codice fiscale 

 

partita IVA 

 

iscritta alla C.C.I.A.A. di 

 

al n.  

 

intende presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale coordinamento incentivi alle 

imprese, con sede in Roma, Via del Giorgione, n. 2/B, c.f. 80230390587 (in seguito indicato, per brevità, "Ministero"), per il tramite 

della banca concessionaria 

 

, la domanda progetto n.  

 

, 

finalizzata all'ottenimento delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge n. 488 del 1992 e disciplinate dal "regolamento", per la 

realizzazione di un programma di investimenti riguardanti la propria unità locale di 

 

; 

c) con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana è stato definito lo schema della garanzia fideiussoria, prevista dall'articolo 5, coma 4-bis, del detto "regolamento", da 

adottare, in alternativa al versamento di una cauzione, per la presentazione della domanda di agevolazioni ai sensi della legge n. 488 

del 1992, a garanzia della volontà dell'impresa di realizzare il programma agevolato, e che il presente atto è redatto in conformità al 

predetto schema; 

 

Tutto ciò premesso 

che forma parte integrante del presente atto 

 

La sottoscritta 

 

[1] 

(in seguito indicata per brevità "Banca" o "Società") con sede legale in 

 

iscritta nel Registro delle imprese di 

 

al n.  

 

, 

iscritta all'albo/elenco 

 

[2], a mezzo dei sottoscritti signori: 

 

nato a 

 

il 

 

 

nato a 

 

il 

 

nella loro rispettiva qualità di 

 

, dichiara di prestare, con il presente atto, fideiussione nell'interesse 

della contraente ed a favore del Ministero quale cauzione dovuta dalla contraente stessa a garanzia della volontà di quest'ultima 

di realizzare il predetto programma qualora agevolato ai sensi della legge n. 488 del 1992, fino alla concorrenza dell'importo di 

lire/euro 

 

(diconsi lire/euro 

 

), 

alle seguenti condizioni: 

 

1 - La sottoscritta banca/società si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a corrispondere al Ministero l'importo garantito con il presente atto, qualora la contraente, beneficiaria delle agevolazioni nella misura richiesta dalla stessa, vi rinunci prima che sia avvenuta un'erogazione per stato di avanzamento ovvero non rispetti la condizione di cui all'art. 8, comma 1, lettera c1), del regolamento. Qualora la concessione provvisoria delle agevolazioni sia disposta in misura parziale, inferiore a quella richiesta dalla contraente a causa dell'insufficienza delle risorse finanziarie disponibili, ovvero qualora la concessione medesima non venga per qualsiasi motivo disposta, anche a seguito del ritiro della domanda da parte della contraente stessa, la presente garanzia fideiussoria è svincolata, a seconda dei casi, entro trenta giorni lavorativi dal ritiro della domanda ovvero dal relativo decreto di diniego o di concessione parziale delle agevolazioni. 

2. La banca/società si impegna ad effettuare il pagamento dell'importo garantito a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione dell'apposita richiesta da parte del Ministero o della banca concessionaria, inviata per conoscenza anche alla contraente, contenente l'indicazione delle relative motivazioni cui peraltro non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte della banca/società stessa, anche nell'eventualità di opposizione proposta dalla contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che la contraente sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione. 

4. La sottoscritta banca/società rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la contraente e rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'articolo 1957 del codice civile. 

5. Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata qualora, nel termine di quindici giorni dalla data di consegna alla banca concessionaria, non sia comunicato alla contraente ed alla banca concessionaria che la garanzia fideiussoria stessa non è ritenuta valida. 

 

 

 

Il fideiussore 

 

 

 

 

 

 

Il contraente 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

[1] Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca, società di assicurazione o società finanziaria. 

[2] Indicare: per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia; per le società di 

assicurazione gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP; per le 

società finanziarie gli estremi di iscrizione all'elenco speciale, ex articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 presso la Banca d'Italia. 

 

 

Allegato n. 13

Uffici regionali o provinciali cui le imprese devono trasmettere copia delle domande di agevolazione (punto 5.5 della circolare)

 

 

REGIONI 

INDIRIZZO 

 

 

PIEMONTE 

Direzione Turismo - Sport - Parchi - Settore Organizzazione Turistica 

 

Via Magenta, 12 10128 Torino 

VALLE D'AOSTA 

Assessorato del Turismo, sport, Commercio e Trasporti - Direzione strutture ricettive ed  

 

attività economiche terziarie - Servizio Commercio 

 

Piazza Narbonne, 3 11100 Aosta 

LOMBARDIA 

Direzione Generale Industria Piccola e Media Impresa - Cooperazione e Turismo - Servizio  

 

Incentivazione allo Sviluppo 

 

Via Sassetti, 32 20124 Milano 

TRENTINO-ALTO ADIGE 

Provincia Autonoma Trento - Dipartimento Turismo e Commercio 

 

Via Romagnosi, 9 38100 Trento 

 

Provincia Autonoma Bolzano - Ufficio Provvidenze per il Commercio Turismo e Servizi 

 

Via Crispi, 9 39100 Bolzano 

VENETO 

Direzione Turismo Servizio U.E. ed Incentivazione Turismo 

 

Palazzo Sceriman-Cannareggio, 168 30121 Venezia 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 

Direzione Regionale del Commercio e Turismo - Servizio del Turismo 

 

Viale Miramare, 19 34135 Trieste 

LIGURIA 

Dipartimento Cultura Turismo e Sport - Settore Turismo 

 

Via Fieschi, 15 16121 Genova 

EMILIA-ROMAGNA 

Assessorato Turismo e Commercio - Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche 

 

Viale Aldo Moro, 64 40127 Bologna 

TOSCANA 

Dipartimento Sviluppo Economico - Servizio 19 - Politiche di disciplina e sviluppo dei  

 

servizi 

 

Via di Novoli, 26 50127 Firenze 

UMBRIA 

Assessorato al Turismo Centro Direzionale Fontivegge 

 

Via Mario Angeloni, 63 06125 Perugia 

MARCHE 

Servizio Turismo e Attività Ricettiva 

 

Via G. da Fabriano, 9 60125 Ancona 

LAZIO 

Assessorato per le Politiche della Cultura Sport e Turismo Dipartimento 8 - Aree Strutture  

 

Turistiche e Sportive 

 

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma 

ABRUZZO 

Direzione Turismo Ambiente Energia - Servizio Incentivazione Economica Turistica 

 

Viale G. Bovio, 425 65100 Pescara 

MOLISE 

Settore Turismo ed Industria Alberghiera 

 

Via Mazzini, 94 86100 Campobasso 

CAMPANIA 

Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Terziario - Settore Interventi nel 

 

Settore Alberghiero e nelle altre Attività e Supporto Turistico 

 

Via S. Lucia, 81 80132 Napoli 

PUGLIA 

Assessorato Turismo ed Industrie Alberghiere - Settore turismo 

 

Via Bozzi, 45/C 70121 Bari 

BASILICATA 

Dipartimento Attività Produttive e Politiche delle Imprese - Ufficio Turismo 

 

Via Anzio, 44 85100 Potenza 

CALABRIA 

Assessorato al Turismo - 8° Dipartimento Turismo - Settore 29 

 

Pianificazione Offerta ed Interventi Strutturali 

 

Via San Nicola, 8 88100 Catanzaro 

SICILIA 

Assessorato Turismo, Comunicazioni e Trasporti 

 

Via Emanuele Notarbartolo, 9 90141 Palermo 

SARDEGNA 

Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, Direzione Generale 

 

Viale Trieste, 105 09123 Cagliari 

 

 

Allegato n. 14

Richiesta dell'impresa di inserimento automatico nella graduatoria successiva di una iniziativa agevolata parzialmente (punto 5.6 della circolare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto 

 

, nato a 

 

, 

prov. 

 

il 

 

e residente in 

 

, 

via e n. civ. 

 

, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro 

in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, 

 

DICHIARA 

 

in qualità di 

 

[1] dell'impresa 

 

con sede legale in 

 

, via e n. civ. 

 

: 

- di avere ottenuto, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n.  

 

del 

 

, 

a seguito dell'inserimento in posizione utile nella graduatoria della regione 

 

, un contributo complessivo di  

£/euro 

 

, di cui £/euro 

 

relative a beni da acquistare direttamente  

dall'impresa stessa e £/euro 

 

relative a beni da acquisire in locazione finanziaria [2], 

in misura ridotta, per insufficienza delle disponibilità finanziarie, rispetto a quello richiesto con domanda di agevolazioni sottoscritta 

in data 

 

ai sensi della legge n. 488 del 1992 e recante il n.  

 

, 

riguardante un programma di investimenti relativo all'unità locale ubicata in 

 

, prov. 

 

, 

via e n. civ. 

 

, comportante spese ritenute ammissibili per £/euro 

 

, 

di cui £/euro 

 

relative a beni da acquistare direttamente dall'impresa stessa e 

£/euro 

 

relative a beni da acquisire in locazione finanziaria [2]; 

- che, ad oggi, non è stata ancora richiesta alcuna erogazione di detto contributo; 

- di rinunciare all'intero richiamato contributo, intendendo richiedere, con la presente, l'inserimento automatico nella prima 

graduatoria utile successiva a quella sopra richiamata, così come previsto dall'art. 6, comma 8, del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, e 

successive modifiche e integrazioni, 

e pertanto 

 

CHIEDE 

 

l'inserimento automatico della suddetta domanda nella prima graduatoria utile successiva a quella sopra richiamata, così come  

previsto dall'art. 6, comma 8, del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni. 

 

 

 

 

L'impresa: 

 

 

timbro e firma [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

[1] Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa). 

[2] Riportare solo l'ipotesi che ricorre. 

[3] Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato 

dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403. 

 

 

Allegato n. 15

Dichiarazione dell'impresa di rinuncia all'inserimento automatico nella graduatoria successiva (punto 5.6 della circolare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto 

 

, nato a 

 

, 

prov. 

 

il 

 

e residente in 

 

, 

via e n. civ. 

 

, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro 

in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, 

 

DICHIARA 

 

in qualità di 

 

[1] dell'impresa 

 

con sede legale in 

 

, via e n. civ. 

 

: 

- di avere presentato una domanda di agevolazioni ai sensi della legge n. 488 del 1992, sottoscritta in data 

 

e recante il n.  

 

, riguardante un programma di investimenti relativo all'unità locale ubicata 

in 

 

, prov. 

 

, 

via e n. civ. 

 

, comportante spese per £/euro 

 

, di cui  

£/euro 

 

relative a beni da acquistare e/o realizzare direttamente dall'impresa stessa e £/euro 

 

relative a beni d'acquisire in locazione finanziaria [2]; 

- che tale domanda è stata inserita nella graduatoria della regione 

 

, 

formata con decreto ministeriale del 

 

, in posizione n.  

 

non utile per la concessione delle agevolazioni di cui si tratta a causa delle disponibilità finanziarie inferiori all'importo delle 

agevolazioni complessivamente richieste; 

- di rinunciare all'inserimento automatico della suddetta domanda nella prima graduatoria utile successiva a quella sopra richiamata, 

così come previsto dall'art. 6, comma 8, del D.M. del 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni. 

 

 

 

L'impresa: 

 

 

timbro e firma [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

[1] Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa). 

[2] Riportare solo l'ipotesi che ricorre. 

[3] Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato 

dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403. 

 

 

Allegato n. 16

Dichiarazione dell'impresa di rinuncia alle agevolazioni concesse in misura parziale ai fini della successiva riformulazione (punto 5.6 della circolare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto 

 

, nato a 

 

, 

prov. 

 

il 

 

e residente in 

 

, 

via e n. civ. 

 

, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro 

in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, 

 

DICHIARA 

 

in qualità di 

 

[1] dell'impresa 

 

con sede legale in 

 

, via e n. civ. 

 

: 

- di avere ottenuto, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n.  

 

del 

 

un contributo complessivo di £/euro 

 

, di cui £/euro 

 

relative a beni da 

acquistare direttamente dall'impresa stessa e £/euro 

 

relative a beni da acquisire in locazione finanziaria [2], 

in misura ridotta, per insufficienza delle disponibilità finanziarie, rispetto a quello richiesto con domanda di agevolazioni sottoscritta 

in data 

 

ai sensi della legge n. 488 del 1992 e recante il n.  

 

, riguardante un programma 

di investimenti relativo all'unità locale ubicata in 

 

prov. 

 

, 

via e n. civ. 

 

, comportante 

spese ritenute ammissibili per £/euro 

 

, di cui £/euro 

 

relative a beni da acquistare 

direttamente dall'impresa stessa e £/euro 

 

relative a beni da acquisire in locazione finanziaria [2]; 

- che, ad oggi, non è stata ancora richiesta alcuna erogazione di detto contributo; 

- di rinunciare all'intero richiamato contributo, intendendo riformulare la domanda ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.M. n. 527 del 

20 ottobre 1995 e successive modifiche e integrazioni. 

 

 

L'impresa: 

 

 

timbro e firma [3] 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

[1] Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa). 

[2] Riportare solo l'ipotesi che ricorre. 

[3] Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato 

dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403. 

 

 

Allegato n. 17

Nota di comunicazione delle banche concessionarie alle imprese contenente i dati proposti per il calcolo degli indicatori (punto 5.8 della circolare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA BANCA CONCESSIONARIA 

 

 

 

All'impresa interessata 

 

 

 

 

 

e, p. c.: 

Alla Regione o Provincia 

 

 

autonoma 

 

 

 

 

 

Oggetto: Agevolazioni ai sensi della legge 19 dicembre 1992, n. 488 - Dati proposti per il calcolo degli indicatori -  

 

Prog. n.  

 

. 

 

 

Si fa riferimento alla domanda di agevolazioni richiamata in oggetto, presentata da codesta impresa ai sensi della legge 19 dicembre 

1992, n. 488, relativa ad un programma di investimenti riguardante l'unità locale ubicata nel comune di 

 

, 

prov. 

 

. 

 

A tale riguardo, secondo quanto previsto dal punto 5.8 della circolare del Ministero dell'industria n.  

 

del 

 

, si comunica che, sulla base di quanto indicato da codesta impresa nella citata domanda ed a 

seguito dell'esame istruttorio condotto secondo le modalità e le procedure di cui al D.M. n. 527 del 1995 e successive modifiche e 

integrazioni, i dati proposti al Ministero dell'industria per il calcolo degli indicatori sono i seguenti: 

 

Capitale proprio non attualizzato ai fini del limite del 25% 

[*] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitale proprio attualizzato investito nell'iniziativa 

[*] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investimento complessivo ammissibile non attualizzato 

[*] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investimento complessivo ammissibile attualizzato 

[*] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero di occupati previsti nell'esercizio "a regime" 

n.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero di occupati attivati dall'iniziativa 

n.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Percentuale richiesta dell'agevolazione massima concedibile 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio dell'indicatore regionale 

n. punti 

 

 

 

 

 

 

Incremento del 5% del valore degli indicatori in relazione all'adesione ai sistemi di  

 

 

NO 

 

 

certificazione ambientale EMAS o ISO 14001 

 

 

 

 

 

 

Timbro e firma 

 

 

della banca concessionaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

[*] Indicare gli importi in milioni di lire o in migliaia di euro. 

 

 

Allegato n. 18

Dichiarazione dell'impresa titolare della domanda di agevolazioni in relazione ad un'operazione di trasferimento di parte delle attività produttive o di servizio e dei relativi beni strumentali agevolati mediante atto di conferimento, scorporo o cessione di ramo d'azienda, comunemente denominato "outsourcing" (punto 5.10 della circolare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto 

 

, nato a 

 

, 

prov. 

 

il 

 

e residente in 

 

, 

via e n. civ. 

 

, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro 

in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, 

 

DICHIARA 

 

in qualità di 

 

[1] della società 

 

con sede legale in 

 

, via e n. civ. 

 

: 

- che la detta società ha sottoscritto, ai sensi della legge n. 488 del 1992, una domanda di agevolazioni in data 

 

,  

recante il n.  

 

, per la realizzazione di un programma di investimenti relativo all'unità locale ubicata in 

 

, 

prov. 

 

, via e n. civ. 

 

, a fronte del quale è stato concesso, con decreto 

del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n.  

 

del 

 

, 

un contributo complessivo di £/euro 

 

, di cui £/euro 

 

relative a beni da acquistare e/o realizzare direttamente dall'impresa stessa e £/euro 

 

relative a beni da 

acquisire in locazione finanziaria [3]; 

- che le attività di seguito elencate sono state trasferite ai soggetti e con gli atti corrispondentemente indicati [4]: 

 

 

 

 

 

 

- che le spese relative al suddetto programma di investimenti a fronte delle quali sono richieste le agevolazioni sono state e/o saranno 

sostenute esclusivamente dalla società 

 

[2] e che i relativi beni saranno utilizzati 

esclusivamente per le finalità del programma medesimo; 

- di obbligarsi al pieno rispetto degli impegni derivanti dal richiamato decreto di concessione n.  

 

del 

 

e di assumere la piena ed esclusiva responsabilità in ordine al mancato rispetto degli obblighi medesimi anche se dipendente da 

comportamenti tenuti dal destinatario del trasferimento; 

- di avere compiutamente informato il/i destinatario/i del fatto che le attività oggetto del suddetto trasferimento sono interessate dal 

programma di investimenti per il quale sono state concesse le agevolazioni con il richiamato decreto n.  

 

del 

 

e che quest'ultimo comporta il rispetto degli obblighi fissati dalla normativa. 

 

 

, lì 

 

 

 

L'impresa: 

 

 

timbro e firma [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

[1] Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in questa ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa). 

[2] Denominazione dell'impresa titolare della domanda di agevolazioni. 

[3] Riportare solo l'ipotesi che ricorre. 

[4] Indicare, una per ciascuna riga, le attività interessate dal trasferimento, le corrispondenti imprese destinatarie ed il tipo di 

operazione (conferimento, scorporo o cessione di ramo d'azienda) con gli estremi dei relativi atti e la decorrenza. 

[5] Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato 

dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403. 

 

 

Allegato n. 19

Dichiarazione dell'impresa destinataria del trasferimento di parte delle attività produttive o di servizio e dei relativi beni strumentali agevolati mediante atto di conferimento, scorporo o cessione di ramo d'azienda, comunemente denominato "outsourcing" (punto 5.10 della circolare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto 

 

, nato a 

 

, 

prov. 

 

il 

 

e residente in 

 

, 

via e n. civ. 

 

, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro 

in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, 

 

DICHIARA 

 

in qualità di 

 

[1] della società 

 

con sede legale in 

 

, via e n. civ. 

 

: 

- che con atto 

 

[3] la detta società ha ricevuto il trasferimento delle attività di seguito indicate svolte nell'ambito 

dell'unità locale ubicata in 

 

, prov. 

 

, via e n. civ. 

 

, 

di proprietà della società 

 

[4]: 

 

 

 

[5] 

 

 

 

 

- che quest'ultima ha compiutamente informato la società 

 

[2] del fatto che la predetta  

unità locale è interessata da un programma di investimenti per il quale la società 

 

[4] 

ha ottenuto la concessione delle agevolazioni della legge n. 488 del 1992 con decreto n.  

 

del 

 

e che tale decreto comporta in capo alla stessa il pieno rispetto degli obblighi fissati dalla normativa e l'esclusiva responsabilità in 

ordine al mancato rispetto degli obblighi stessi ed alla eventuale revoca parziale o totale delle agevolazioni concesse anche se  

dipendente da comportamenti tenuti dalla società 

 

[2]; 

- che allo stato attuale sussistono, per quanto a sua conoscenza, le condizioni per il pieno rispetto dei suddetti obblighi; 

 

SI IMPEGNA 

 

a consentire alla banca concessionaria ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di effettuare tutte le indagini 

tecniche e amministrative dagli stessi ritenute necessarie, anche tramite sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni pertinenti 

aggiuntive rispetto a quelle espressamente previste dalla normativa, al fine di verificare il pieno rispetto dei suddetti obblighi  

derivanti dalla concessione delle agevolazioni di cui al decreto n.  

 

del 

 

nonché alla società 

 

[4] di accedere ai dati ed alle informazioni che le 

consentano di compiere gli adempimenti previsti dalla normativa. 

 

 

, lì 

 

 

 

L'impresa: 

 

 

timbro e firma [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

[1] Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in questa ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa). 

[2] Denominazione dell'impresa destinataria della o delle attività trasferite. 

[3] Indicare il tipo di operazione (conferimento, scorporo o cessione di ramo d'azienda), gli estremi dell'atto e la relativa decorrenza. 

[4] Denominazione dell'impresa proprietaria dell'unità locale. 

[5] Indicare, una per ciascuna riga, le attività trasferite. 

[6] Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato 

dall'art. 2,comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403. 

 

 

Allegato n. 19-bis

Dichiarazione dell'impresa proprietaria e locatrice dell'unità locale

(punto 5.11 della circolare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto 

 

, 

nato a 

 

, prov. 

 

, 

il  

 

e residente in 

 

, 

via e n. civ. 

 

, 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 

 

Dichiara 

 

in qualità di  

 

[1] 

della società 

 

[2] 

con sede legale in 

 

, 

via e n. civ. 

 

 

che la detta società ha sottoscritto, ai sensi della legge n. 488 del 1992, una domanda di agevolazioni in 

data 

 

, recante il n. 

 

, per la realizzazione di un 

programma di investimenti relativo all'unità locale ubicata in  

 

, 

prov.  

 

, via e n. civ.  

 

, a fronte 

del quale è stato concesso, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato /  

delle attività produttive n. 

 

, del 

 

, un contributo complessivo 

di L./euro 

 

, di cui L./euro  

 

relative 

a beni da acquistare e/o realizzare direttamente dall'impresa stessa e L./euro 

 

relative a beni da acquisire in locazione finanziaria [3]; 

che con atto  

 

[4] la suddetta unità locale è stata ceduta in locazione 

società 

 

[5] che ne è pertanto attuale conduttrice; 

che le spese relative al suddetto programma di investimenti a fronte delle quali sono richieste le  

agevolazioni sono state e/o saranno sostenute esclusivamente dalla società 

 

 

[2]; 

di obbligarsi al pieno rispetto degli impegni derivanti dal richiamato decreto di concessione n. 

 

del 

 

e di assumere la piena ed esclusiva responsabilità in ordine 

al mancato rispetto degli obblighi medesimi anche se dipendente da comportamenti tenuti dalla società 

conduttrice; 

di avere compiutamente informato la società conduttrice del fatto che l'unità locale oggetto del suddetto 

contratto di locazione è interessata dal programma di investimenti per il quale sono state concesse le  

agevolazioni con il richiamato decreto n. 

 

del 

 

e che quest'ultimo comporta il rispetto degli obblighi fissati dalla normativa. 

 

 

, lì 

 

 

 

L'impresa: 

 

timbro e firma [6] 

 

 

 

__________ 

[1] Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in questa ipotesi allegare la procura o copia 

autentica della stessa). 

[2] Denominazione dell'impresa proprietaria dell'unità locale ceduta in locazione.  

[3] Riportare solo l'ipotesi che ricorre.  

[4] Indicare gli estremi dell'atto, la relativa decorrenza e la durata.  

[5] Denominazione dell'impresa conduttrice dell'unità locale ceduta in locazione.  

[6] Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

 

Allegato n. 19-ter

Dichiarazione dell'impresa conduttrice dell'unità locale

(punto 5.11 della circolare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto 

 

, 

nato a 

 

, prov. 

 

, 

il  

 

e residente in 

 

, 

via e n. civ. 

 

, 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 

 

Dichiara 

 

 

in qualità di  

 

[1] 

della società 

 

[2] 

con sede legale in 

 

, 

via e n. civ. 

 

 

che con atto 

 

[3] la detta società è divenuta conduttrice  

dell'unità locale ubicata in 

 

, prov.  

 

, 

via e n. civ.  

 

, di proprietà 

della società 

 

[4]; 

che quest'ultima ha compiutamente informato la società 

 

[2] 

del fatto che la predetta unità locale oggetto del citato contratto di locazione è interessata da un 

programma di investimenti per il quale la società  

 

[4] ha 

ottenuto la concessione delle agevolazioni della legge n. 488 del 1992 con decreto n. 

 

del 

 

e che tale decreto comporta in capo alla stessa il pieno rispetto degli  

obblighi fissati dalla normativa e l'esclusiva responsabilità in ordine al mancato rispetto degli obblighi 

stessi ed alla eventuale revoca parziale o totale delle agevolazioni concesse anche se dipendente da 

comportamenti tenuti dalla società conduttrice; 

che allo stato attuale sussistono, per quanto di propria competenza, le condizioni per il pieno rispetto dei 

suddetti obblighi; 

 

Si impegna 

 

a consentire alla banca concessionaria ed al Ministero delle attività produttive di effettuare tutte le  

indagini tecniche e amministrative dagli stessi ritenute necessarie, anche tramite sopralluoghi e/o 

acquisizione di documentazioni pertinenti aggiuntive rispetto a quelle espressamente previste dalla normativa, al fine di verificare il pieno rispetto dei suddetti obblighi derivanti dalla concessione 

delle agevolazioni di cui al decreto n.  

 

del  

 

, nonché 

alla società  

 

[4] di accedere ai dati 

ed alle informazioni che le consentano di compiere gli adempimenti previsti dalla normativa. 

 

 

, lì 

 

 

 

L'impresa: 

 

timbro e firma [5] 

 

 

 

__________ 

[1] Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in questa ipotesi allegare la procura o copia 

autentica della stessa). 

[2] Denominazione dell'impresa conduttrice dell'unità locale ceduta in locazione. 

[3] Indicare gli estremi dell'atto, la relativa decorrenza e la durata. 

[4] Denominazione dell'impresa proprietaria dell'unità locale ceduta in locazione. 

[5] Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

 

Allegato n. 20

Schema di garanzia fideiussoria per la richiesta dell'anticipazione (punto 7.3 della circolare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spett.le Ministero dell'industria, del 

 

commercio e dell'artigianato 

 

D.G.C.I.I. - Roma 

 

presso la banca concessionaria 

 

Premesso che: 

a) 

la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge n. 488 del 1992 sono disciplinate da specifica 

 

normativa, richiamandosi, in particolare, il decreto ministeriale n. 527 del 1995, e successive modifiche ed integrazioni, nonché 

 

le disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca dei contributi pubblici, ed inoltre le relative circolari esplicative; 

b) 

l'impresa 

 

(in seguito indicata per brevità "contraente"), con sede legale in 

 

 

codice fiscale 

 

partita IVA 

 

iscritta alla C.C.I.A.A. di 

 

 

al n.  

 

ha presentato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale coordinamento  

 

incentivi alle imprese - con sede in Roma, via del Giorgione n. 2/B, codice fiscale 80230390587 (in seguito indicato per brevità  

 

"Ministero"), per il tramite della banca concessionaria 

 

la domanda progetto n.  

 

,  

 

finalizzata all'ottenimento delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge n. 488 del 1992 e disciplinate dal decreto 

 

ministeriale n. 527 del 1995, e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione di un programma di investimenti 

 

riguardanti la propria unità locale di 

 

;  

c) 

il Ministero con decreto n.  

 

del 

 

, ha concesso in via provvisoria alla contraente, per la 

 

realizzazione del programma di cui sopra, un contributo in c/impianti dell'importo complessivo di L. 

 

, 

 

da rendere disponibile in (due o tre) 

 

quote annuali, secondo le condizioni, i termini e le modalità  

 

indicati nel detto decreto di concessione; 

d) 

la prima quota di contributo, per il tramite della banca concessionaria sopra menzionata, può essere erogata anche a titolo 

 

d'anticipazione, su richiesta dell'impresa, previa presentazione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale n. 527 del  

 

1995, e successive modifiche ed integrazioni, di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed 

 

escutibile a prima richiesta, d'importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata, a garanzia dell'eventuale richiesta di 

 

restituzione della somma stessa che risulti dovuta secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla normativa e dal decreto di concessione; 

e) 

con circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n.  

 

del 

 

pubblicata 

 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  

 

del 

 

è stato definito lo schema 

 

della garanzia fideiussoria, prevista dal citato art. 7, comma 2 del decreto ministeriale n. 527 del 1995, e successive modifiche e 

 

integrazioni, da adottare per l'erogazione a titolo di anticipazione della prima quota delle agevolazioni finanziarie della legge n.  

 

488 del 1992 e che il presente atto è redatto in conformità al predetto schema; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

che forma parte integrante del presente atto 

 

La sottoscritta 

 

[1] (in seguito indicata per brevità "banca o società") 

con sede legale in 

 

iscritta nel registro delle imprese 

di 

 

al n.  

 

iscritta all'albo/elenco 

 

[2], 

a mezzo dei sottoscritti signori: 

 

nato a 

 

il 

 

 

nato a 

 

il 

 

nella loro rispettiva qualità di 

 

, dichiara di costituirsi con il presente atto fideiussore nell'interesse della 

contraente ed a favore del Ministero - Direzione generale coordinamento incentivi alle imprese, per la restituzione dell'anticipazione 

di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di L. 

 

(diconsi lire 

 

) 

corrispondente alla prima quota di contributo, oltre alla rivalutazione e alla maggiorazione specificate al seguente punto, alle seguenti condizioni: 

1. La sottoscritta banca/società si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare al Ministero l'importo garantito con il presente atto, qualora la contraente non abbia provveduto a restituire, in tutto o in parte, l'importo stesso entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'apposita richiesta a restituire formulata dal Ministero (o dalla banca concessionaria) con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata, sulla base delle disposizioni che disciplinano la concessione e la revoca delle agevolazioni della legge n. 488 del 1992 e delle condizioni specifiche contenute nel decreto di concessione, tali da far risultare la contraente debitrice, in tutto o in parte, per quanto erogato a titolo di anticipazione. L'ammontare del rimborso sarà automaticamente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e maggiorato degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione dell'anticipazione in questione e quella del rimborso. 

2. La banca/società si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre 15 giorni dalla ricezione della detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche nell'eventualità di opposizione proposta dalla contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che la contraente stessa sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione. 

3. La garanzia ha efficacia per il periodo massimo di trentasei mesi dall'erogazione dell'importo garantito e sarà svincolata alla data in cui la banca concessionaria certifichi, con esito positivo, la compiuta realizzazione dello stato d'avanzamento, corrispondente all'importo della detta prima quota erogata, e l'assenza di cause e/o fatti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca, provvedendo conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati. 

4. La sottoscritta banca/società rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la contraente e rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile. 

5. Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata qualora, nel termine di quindici giorni dalla data di consegna alla banca concessionaria, non sia comunicato alla contraente che la garanzia fideiussoria stessa non è ritenuta valida. 

 

Il fideiussore 

 

 

 

 

Il contraente 

 

 

 

 

__________ 

[1] Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca, società di assicurazione o società finanziaria. 

[2] Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia; per le società di 

assicurazione gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP; per le 

società finanziarie gli estremi di iscrizione all'elenco speciale, ex art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 presso la Banca d'Italia. 

 

 

Allegato n. 21a

Richiesta di erogazione dell'impresa, anche a titolo di anticipazione, da inviare alla banca concessionaria (punto 7 4 della circolare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto 

 

, nato a 

 

, 

prov. 

 

il 

 

e residente in 

 

, 

via e n. civ. 

 

, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro 

in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, 

 

DICHIARA 

 

in qualità di 

 

[1] della società 

 

con sede legale in 

 

, via e n. civ. 

 

: 

- di avere ottenuto, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n.  

 

del 

 

un contributo complessivo di £/euro 

 

, di cui £/euro 

 

relative a beni da acquistare 

direttamente e £/euro 

 

relative a beni da acquisire in locazione finanziaria [2], da erogare in due/tre [2]  

quote uguali, a seguito della domanda di agevolazioni sottoscritta in data 

 

ai sensi della legge n. 488 del 1992 e recante il n.  

 

, riguardante un programma di investimenti relativo all'unità locale 

ubicata in 

 

, prov. 

 

, via e n. civ. 

 

, 

comportante spese ritenute ammissibili in via provvisoria/definitiva [2] per £/euro 

 

, di cui 

£/euro 

 

relative a beni da acquistare/acquistati direttamente e £/euro 

 

relative a beni da  

acquisire in locazione finanziaria [2]; 

- [3] che, alla data del 

 

, a fronte del suddetto programma approvato, la sottoscritta 

impresa ha acquistato direttamente beni e sostenuto corrispondentemente spese per un importo complessivo, al netto dell'I.V.A., di 

£/euro 

 

, pari al 

 

% [4] della suddetta spesa ritenuta ammissibile per i beni da acquistare 

direttamente, come comprovabile attraverso i relativi documenti di spesa fiscalmente regolari e pagati che vengono tenuti a 

disposizione; 

- [3] che le suddette spese sostenute per l'acquisto diretto di beni sono così articolate, con riferimento al decreto di concessione citato: 

 

PROGETTAZIONI, STUDI E ASSIMILABILI 

£/euro 

 

 

 

SUOLO AZIENDALE 

£/euro 

 

 

 

OPERE MURARIE E ASSIMILABILI 

£/euro 

 

 

 

MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE 

£/euro 

 

 

- [3] che le suddette spese sono state sostenute unicamente per la realizzazione del programma oggetto della citata domanda di 

agevolazioni, non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione; 

- [3] che le opere realizzate ed i macchinari, gli impianti e le attrezzature acquistati, relativi alle suddette spese sostenute, sono 

presenti presso la citata unità locale e sono sostanzialmente conformi al programma approvato; 

- [3] che tutti i materiali, i macchinari, gli impianti e le attrezzature relativi alle spese sostenute sono stati acquistati allo stato "nuovi 

di fabbrica"; 

 

CHIEDE 

 

- che venga erogata la prima/seconda/terza [2] quota del suddetto contributo: 

 

a titolo di anticipazione [2]; 

 

a titolo di stato d'avanzamento, in relazione ai suddetti beni acquistati direttamente [2]; 

- che detta quota venga accreditata sul c/c bancario n.  

 

intestato a 

 

presso la Banca 

 

Agenzia n.  

 

via e n. civ. 

 

di 

 

coordinate bancarie 

 

Si allega: 

 

 

 

 

 

 

 

, lì 

 

 

 

 

L'impresa: 

 

 

timbro e firma [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

[1] Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa). 

[2] Riportare solo l'ipotesi che ricorre. 

[3] Riportare solo in caso di richiesta di erogazione per stato d'avanzamento. 

[4] Indicare la percentuale con due cifre decimali. 

[5] Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato 

dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403. 

 

 

Allegato n. 21b

Richiesta di erogazione dell'istituto collaboratore, anche a titolo di anticipazione, da inviare alla banca concessionaria (punto 7.4 della circolare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto 

 

, nato a 

 

, 

prov. 

 

il 

 

e residente in 

 

, 

via e n. civ. 

 

, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro 

in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, 

 

DICHIARA 

 

in qualità di 

 

[1] della società 

 

con sede legale in 

 

, via e n. civ. 

 

: 

- che la società 

 

[2] è titolare di un contratto/di più contratti [3] di locazione finanziaria 

stipulato/i con l'impresa 

 

per la realizzazione di un programma di investimenti relativo all'unità 

locale ubicata in  

 

, prov. 

 

, via e n. civ. 

 

; 

- che per tale programma la suddetta impresa ha sottoscritto, ai sensi della legge n. 488 del 1992, la domanda di agevolazioni in data 

data 

 

recante il n.  

 

; 

- che a fronte di tale domanda è stato concesso alla suddetta impresa, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e 

dell'artigianato n.  

 

del 

 

un contributo complessivo di £/euro 

 

, di cui £/euro 

 

relative a beni da acquistare direttamente dall'impresa stessa e £/euro 

 

relative a beni da acquisire in locazione 

finanziaria [3], da erogare in due/tre [3] quote uguali, a fronte di spese ritenute ammissibili in via provvisoria/definitiva [3] per  

£/euro 

 

, di cui £/euro 

 

relative a beni da acquistare/acquistati direttamente dall'impresa stessa e  

£/euro 

 

relative a beni da acquisire/acquisiti in locazione finanziaria [3]; 

- [4] che, alla data del 

 

, a fronte del suddetto programma approvato, la sottoscritta società ha sostenuto spese 

per un importo complessivo, al netto dell'I.V.A., di £/euro 

 

, pari al 

 

% [5] della suddetta spesa 

ritenuta ammissibile per i beni da acquisire in locazione finanziaria, come comprovabile attraverso i relativi documenti di spesa  

fiscalmente regolari e pagati che vengono tenuti a disposizione; 

- [4] che le suddette spese sostenute sono così articolate, con riferimento al decreto di concessione citato: 

 

PROGETTAZIONI, STUDI E ASSIMILABILI 

£/euro 

 

 

 

SUOLO AZIENDALE 

£/euro 

 

 

 

OPERE MURARIE E ASSIMILABILI 

£/euro 

 

 

 

MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE 

£/euro 

 

 

- [4] che le suddette spese si riferiscono esclusivamente ai beni di cui ai seguenti contratti di locazione 

 

, 

consegnati all'impresa con i seguenti verbali 

 

; 

 

CHIEDE 

 

- che venga erogata la prima/seconda/terza [3] quota del suddetto contributo 

 

a titolo di anticipazione [3]; 

 

a titolo di stato d'avanzamento, in relazione ai suddetti beni acquisiti dalla richiamata impresa in locazione finanziaria [3]; 

- che detta quota venga accreditata sul c/c bancario n.  

 

intestato a 

 

presso la Banca 

 

Agenzia n.  

 

via e n. civ. 

 

di 

 

coordinate bancarie 

 

Si allega: 

 

 

 

 

 

 

 

, lì 

 

 

 

 

L'impresa: 

 

 

timbro e firma [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

[1] Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa). 

[2] Denominazione della società di leasing dichiarante. 

[3] Riportare solo l'ipotesi che ricorre. 

[4] Riportare solo in caso di richiesta di erogazione per stato d'avanzamento. 

[5] Indicare la percentuale con due cifre decimali. 

[6] Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato 

dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403. 

 

 

Allegato n. 21c

Dichiarazione dell'impresa da allegare alla richiesta di erogazione dell'istituto collaboratore per stato d'avanzamento (punto 7.4 della circolare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto 

 

, nato a 

 

, 

prov. 

 

il 

 

e residente in 

 

, 

via e n. civ. 

 

, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro 

in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, 

 

DICHIARA 

 

in qualità di 

 

[1] dell'impresa 

 

con sede legale in 

 

, via e n. civ. 

 

: 

- di avere ottenuto, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n.  

 

del 

 

un contributo complessivo di £/euro 

 

, di cui £/euro 

 

relative a beni da  

acquistare direttamente e £/euro 

 

relative a beni da acquisire in locazione finanziaria [2], da erogare  

in due/tre [2] quote uguali, a seguito della domanda di agevolazioni sottoscritta in data 

 

ai 

sensi della legge n. 488 del 1992 e recante il n.  

 

, riguardante un programma di investimenti relativo all'unità locale 

ubicata in 

 

, prov. 

 

, via e n. civ. 

 

, 

comportante spese ritenute ammissibili in via provvisoria/definitiva [2] per £/euro 

 

, di cui  

£/euro 

 

relative a beni da acquistare/acquistati direttamente e £/euro 

 

relative a beni da  

acquisire in locazione finanziaria [2]; 

- che le spese sostenute dall'istituto collaboratore per i beni di cui ai contratti di locazione 

 

ed ai verbali di 

consegna 

 

sono state sostenute unicamente per la realizzazione del programma oggetto della citata domanda 

di agevolazioni, non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione; 

- che le opere realizzate ed i macchinari, gli impianti e le attrezzature acquistati, relativi alle suddette spese sostenute, sono presenti 

presso la citata unità locale e sono sostanzialmente conformi al programma approvato; 

- che tutti i materiali, i macchinari, gli impianti e le attrezzature relativi alle spese sostenute sono stati acquistati alla stato "nuovi di 

fabbrica". 

 

 

, lì 

 

 

 

 

L'impresa: 

 

 

timbro e firma [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

[1] Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa). 

[2] Riportare solo l'ipotesi che ricorre. 

[3] Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato  

dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403. 

 

 

Allegato n. 22

Documentazione da inviare alla banca concessionaria insieme alla richiesta di erogazione della quota di agevolazioni (punti 6.2 e 7.4 della circolare)

A) In caso di anticipazione

1) certificato di vigenza ovvero per le imprese individuali, di iscrizione, rilasciato dalla competente CCIAA;

2) fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di importo pari alla somma da erogare (prima disponibilità); la fideiussione o la polizza devono avere effetto dalla data della disponibilità e fino alla data in cui la banca concessionaria, ricevuta, da parte dell'impresa, la documentazione di cui al punto B), anche se relativa alla seconda disponibilità, abbia effettuato i necessari accertamenti di cui al punto 7.5 della circolare, dandone comunicazione all'impresa interessata ed al fideiussore. Il Ministero dispone la restituzione della polizza o della fideiussione successivamente alla comunicazione degli esiti positivi dei suddetti accertamenti;

3) in relazione a quanto previsto dal punto 6.2 della circolare per quanto concerne il capitale proprio da investire nell'iniziativa:

al fine di formalizzare l'impegno ad apportare i mezzi propri per l'ammontare indicato nel decreto di concessione provvisoria:

a) nel caso di aumento del capitale sociale:

I - copia autenticata del relativo verbale di Assemblea Straordinaria o, per le società di persone, di una dichiarazione in tal senso, sottoscritta da tutti i soci con firma autenticata, contenente un espresso riferimento al programma agevolato al quale l'aumento è destinato;

II - copia autenticata dell'attestazione del deposito della delibera di aumento del capitale sociale presso la competente cancelleria del tribunale ovvero dichiarazione del notaio in tal senso ;

III - copia autentica della ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'imposta dovuta al competente ufficio del registro;

b) nel caso di conferimento dei soci in conto aumento del capitale sociale:

I - copia autenticata del relativo verbale del Consiglio di amministrazione o del competente organo sociale che ha deliberato il conferimento con le relative quote o, per le società di persone, di una dichiarazione in tal senso, sottoscritta da tutti i soci con firma autenticata, contenente un espresso riferimento al programma agevolato al quale il conferimento è destinato;

II - copia autentica della ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'imposta dovuta al competente ufficio del registro ;

al fine di comprovare l'effettivo versamento dei mezzi propri in misura almeno pari a quella della quota di erogazione richiesta:

c) nel caso di nuovi apporti e/o conversione di preesistenti poste del passivo: copia autentica delle contabili bancarie, nel caso di aumento e/o conferimento con nuovi apporti, o delle delibere societarie o documentazioni contabili, nel caso di conversione di preesistenti poste del passivo, comprovanti l'avvenuto versamento del capitale proprio nella misura prevista del punto 6.2 della circolare;

d) nel caso di utili accantonati:

I - copia del bilancio approvato;

II - copia autenticata del verbale di Assemblea Ordinaria o, per le società di persone, di una dichiarazione sull'avvenuto accantonamento degli utili sottoscritta da tutti i soci con firma autenticata, contenente un espresso riferimento al programma agevolato al quale l'accantonamento è destinato;

e) nel caso di ammortamenti anticipati:

I - copia del bilancio approvato dal quale risultino evidenziati gli ammortamenti anticipati;

II - dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa o di un procuratore speciale ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e con le modalità di cui all'art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche e integrazioni, attestante che gli ammortamenti anticipati sono destinati al programma agevolato, contenente il riferimento al programma stesso e l'impegno al mantenimento degli stessi per tutta la durata del programma;

f) nel caso di imprese individuali, copia autentica delle contabili bancarie e/o copia delle dichiarazioni dei redditi e della documentazione contabile utili a dimostrare l'avvenuto incremento del patrimonio netto nella misura necessaria;

4) nel caso in cui il piano finanziario di copertura degli investimenti del programma agevolato preveda l'indebitamento sul mercato a medio e lungo termine: copia autenticata della relativa delibera degli enti creditizi (qualora non già acquisita dalla banca concessionaria in fase istruttoria);

5) nel caso in cui il programma di investimenti agevolato preveda l'acquisizione in tutto o in parte di beni in locazione finanziaria: copia autenticata del/i relativo/i contratto/i di locazione (qualora non già acquisito/i dalla banca concessionaria in fase istruttoria);

6) dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa o di un procuratore speciale ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e con le modalità di cui all'art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche e integrazioni, di non aver ottenuto o, in caso contrario, di avere restituito e, comunque, di rinunciare ad ottenere, per i beni oggetto del programma di investimenti di cui alla concessione, altre eventuali agevolazioni di qualsiasi natura in base a leggi nazionali, regionali o comunitarie o da parte di enti o istituzioni pubbliche;

7) la documentazione correlata ad eventuali condizioni particolari contenute nel decreto di concessione provvisoria;

8) in caso di utilizzo di immobili preesistenti: perizia giurata di un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale, attestante che gli immobili preesistenti al programma e dove viene o verrà esercitata l'attività, anche se in locazione o in comodato, sono conformi alle relative concessioni e/o autorizzazioni edilizie ed hanno destinazione conforme all'attività stessa dall'origine, per intervenute variazioni in regime ordinario, ovvero a seguito di condono (in quest'ultimo caso la perizia deve attestare gli estremi, la regolarità e lo stato della relativa pratica e che non esistono vincoli ostativi al rilascio della concessione in sanatoria) .

B) In caso di erogazione per stato d'avanzamento

1) certificato di vigenza ovvero, per le imprese individuali, di iscrizione, rilasciato dalla competente CCIAA;

2) nel caso in cui lo stato d'avanzamento riguardi opere murarie; perizia giurata di un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale, attestante la conformità delle opere stesse alla concessione o all'autorizzazione edilizia comunale, con l'indicazione degli estremi della stessa, ovvero, nel caso di opere interne, alla comunicazione al Sindaco, ovvero che le opere realizzate non necessitano di concessione, di autorizzazione né di comunicazione, e che la destinazione d'uso delle opere stesse è conforme all'attività ivi svolta o da svolgere dall'impresa; nel caso in cui dette opere siano state realizzate in difformità o in assenza della relativa concessione e siano state oggetto di domanda di sanatoria edilizia, la perizia deve attestare gli estremi, la regolarità e lo stato della relativa pratica e che non esistono vincoli ostativi al rilascio della concessione edilizia in sanatoria;

3) solo per la prima erogazione, quanto previsto dai punti 3), 4), 5), 6), 7) e 8) della precedente lettera A); gli oggetti dei documenti di cui al precedente punto 2) ed al punto 8) della lettera A), qualora entrambi necessari, possono essere riuniti in un'unica perizia giurata;

4) solo per la seconda erogazione nel caso di tre quote, quanto previsto, a seconda dei casi, ai precedenti punti 3.c, 3.d, 3.e e, per le imprese individuali, 3.f della precedente lettera A);

5) solo per la prima erogazione utile successiva all'ultimazione del programma, la documentazione finale di spesa di cui al punto 8.2 della circolare nonché, per le imprese individuali e per tutte le altre che hanno fatto ricorso ad utili accantonati e/o ammortamenti anticipati, copia dei bilanci relativi agli anni solari di realizzazione del programma, e, a seconda dei casi, le dichiarazioni di cui agli Allegati 24, 25, 26, 27 e 28.

 

 

Allegato n. 23

Schema di dichiarazione liberatoria del fornitore (punto 8.3 della circolare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto 

 

, nato a 

 

, 

prov. 

 

il 

 

e residente in 

 

, 

via e n. civ. 

 

, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro 

in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, 

 

DICHIARA 

 

in qualità di 

 

[1] dell'impresa 

 

con sede legale in 

 

, via e n. civ. 

 

che per le seguenti fatture: 

 

n.  

del 

imponibile 

IVA 

totale 

data/e 

modalità 

 

 

[2] 

[2] 

[2] 

pagamento/i 

pagamento 

 

 

 

 

 

[3] 

[3] [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

non sono state emesse note di credito/sono state emesse le seguenti note di credito [5]: 

 

che le stesse sono state integralmente pagate e pertanto si rilascia la più ampia quietanza, non avendo null'altro a pretendere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbro e firma [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

[1] Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa). 

[2] Indicare se gli importi sono in lire o in euro. 

[3] Per la medesima fattura pagata in più soluzioni, indicare la data e la modalità relativa a ciascun pagamento utilizzando più righe. 

[4] Indicare le modalità del pagamento (assegno, bonifico, ricevuta bancaria, ecc.). 

[5] Riportare solo l'ipotesi che ricorre. 

[6] Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato 

dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403. 

 

 

Allegato n. 24

Dichiarazione dell'impresa, per investimenti inferiori a tre miliardi di lire, ovvero a 1.549.370,70 euro, relativi solo a beni acquistati direttamente dall'impresa stessa, alla quale allegare solidalmente la documentazione finale di spesa (punto 8.4 della circolare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto 

 

, nato a 

 

, 

prov. 

 

il 

 

e residente in 

 

, 

via e n. civ. 

 

, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro 

in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, 

 

DICHIARA 

 

in qualità di 

 

[1] dell'impresa 

 

con sede legale in 

 

, via e n. civ. 

 

: 

- 

che la suddetta impresa ha ottenuto, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n.  

 

 

del 

 

un contributo di £/euro 

 

a seguito della domanda di agevolazioni 

 

sottoscritta in data 

 

ai sensi della legge n. 488 del 1992 e recante il n.  

 

, 

 

riguardante un programma di investimenti comportante spese ritenute ammissibili in via provvisoria per £/euro 

 

 

e documentate a consuntivo per £/euro 

 

, relativo all'unità locale ubicata in 

 

, 

 

prov. 

 

, via e n civ. 

 

; 

- 

che l'iniziativa oggetto delle agevolazioni è entrata/entrerà [2] a regime il 

 

; 

- 

che la documentazione finale di spesa relativa all'iniziativa in argomento, consistente in 

 

[3], 

 

solidalmente allegata alla presente dichiarazione, è conforme ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari; 

- 

che la suddetta documentazione prodotta è regolare e si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa 

 

in argomento; 

- 

che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nello 

 

stabilimento di cui si tratta allo stato "nuovi di fabbrica"; 

- 

che le spese documentate non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione; 

- 

che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli già  

 

evidenziati; 

- 

che l'impianto è in perfetto stato di funzionamento; 

- 

che le opere murarie ed assimilate ammesse alle agevolazioni sono state realizzate in conformità alla/e concessione/i e/o alla/e 

 

autorizzazione/i edilizia/e n.  

 

del 

 

e le opere interne in conformità alla/e relativa/e comunicazione/i a  

 

Sindaco del 

 

[4]; 

- 

che le opere murarie realizzate in difformità o in assenza della relativa concessione e/o autorizzazione, sono state oggetto di 

 

domanda di sanatoria, ai sensi della vigente normativa in materia, presentata in data 

 

al Comune di 

 

; 

- 

che l'oblazione corrispondente è stata interamente/parzialmente [2] pagata e che non esistono, in proposito, vincoli ostativi al  

 

rilascio della concessione edilizia in sanatoria [5]; 

- 

che l'immobile ove viene esercitata l'attività ha destinazione d'uso conforme all'attività stessa [2]: 

 

dall'origine; 

 

per intervenute variazioni in regime ordinario; 

 

a seguito di condono richiesto con domanda del 

 

al Comune di 

 

con oblazione  

 

interamente/parzialmente pagata [2] e per il quale non esistono vincoli ostativi al rilascio; 

- 

che le produzioni massime conseguibili e quelle effettive dell'unità locale/"area produttiva da valutare" [2] a regime sono le 

 

seguenti [6]: 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 

D 

F 

Prodotti principali 

Unità di misura per 

Produzione massima per 

N. unità di tempo per 

Produzione effettiva 

 

unità di tempo 

unità di tempo 

anno 

annua 

 

 

 

 

 

Prodotto n. 1 

 

 

 

 

Prodotto n. 2 

 

 

 

 

Prodotto n. 3 

 

 

 

 

Prodotto n. 4 

 

 

 

 

Prodotto n. 5 

 

 

 

 

Prodotto n. 6 

 

 

 

 

Prodotto n. 7 

 

 

 

 

Prodotto n. 8 

 

 

 

 

Prodotto n. 9 

 

 

 

 

Prodotto n. 10 

 

 

 

 

 

- 

che il numero di addetti attualmente impiegati presso l'unità locale in argomento è di n.  

 

[7]; 

- 

che la superficie complessiva della parte di fabbricato/corpo di fabbrica a sé stante [2] destinato ad abitazione del custode è di 

 

mq 

 

e che detto fabbricato/corpo di fabbrica [2] è utilizzato da un dipendente assunto con qualifica di 

 

guardiano-custode [5]; 

- 

che gli scarichi relativi all'unità locale in argomento rientrano nei limiti previsti dalla normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

L'impresa: 

 

 

timbro e firma [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

[1] Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa). 

[2] Riportare solo l'ipotesi che ricorre. 

[3] Indicare uno solo dei seguenti tipi di documentazione di spesa di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento: 

 

- copia autenticata delle fatture e/o degli altri titoli di spesa; 

 

- elenchi di fatture e/o degli altri titoli di spesa; 

 

- elaborati anche meccanografici di contabilità industriale; 

 

- elaborati informatizzati. 

[4] Non riportare la frase nel caso in cui il programma non comprenda opere murarie e assimilate o nel caso sussistano solo le ipotesi 

di cui alla frase successiva. 

[5] Non riportare la frase nel caso in cui non ricorrano le ipotesi ivi contemplate. 

[6] Utilizzare le stesse unità di misura e seguire gli stessi criteri già impiegati nel punto B8 della Scheda tecnica. 

[7] Utilizzare le stesse unità di misura e seguire gli stessi criteri già impiegati nel punto B9 della Scheda tecnica. 

[8] Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato 

dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403. 

 

 

Allegato n. 25

Dichiarazione dell'impresa, per investimenti inferiori a tre miliardi di lire, ovvero a 1.549.370,70 euro, relativi in tutto o in parte a beni acquisiti in locazione finanziaria, alla quale allegare solidalmente la documentazione finale di spesa trasmessa dall'impresa medesima (punto 8.4 della circolare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto 

 

, nato a 

 

, 

prov. 

 

il 

 

e residente in 

 

, 

via e n. civ. 

 

, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro 

in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, 

 

DICHIARA 

 

in qualità di 

 

[1] dell'impresa 

 

con sede legale in 

 

, via e n. civ. 

 

: 

- 

che la suddetta impresa ha ottenuto, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n.  

 

 

del 

 

un contributo complessivo di £/euro 

 

a seguito della domanda 

 

di agevolazioni sottoscritta in data 

 

ai sensi della legge n. 488 del 1992 e recante il  

 

n.  

 

, riguardante un programma di investimenti relativo all'unità locale ubicata in 

 

, 

 

prov. 

 

, via e n. civ. 

 

, comportante spese ritenute ammissibili in 

 

via provvisoria per £/euro 

 

, di cui £/euro 

 

relative a beni da acquistare 

 

direttamente e £/euro 

 

relative a beni da acquisire in locazione finanziaria, e documentate a consuntivo 

 

per £/euro 

 

, di cui £/euro 

 

relative a beni acquistati direttamente 

 

e £/euro 

 

relative a beni acquisiti in locazione finanziaria; 

- 

che l'iniziativa oggetto delle agevolazioni è entrata/entrerà [2] a regime il 

 

; 

- 

che la documentazione finale di spesa relativa ai beni dell'iniziativa in argomento acquistati direttamente dall'impresa, consistente 

 

in 

 

[3], solidalmente allegata alla presente dichiarazione, è conforme ai documenti originali e 

 

che questi ultimi sono fiscalmente regolari; 

- 

che la suddetta documentazione prodotta è regolare e si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa 

 

in argomento; 

- 

che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate anche dall'istituto collaboratore sono stati 

 

acquisiti ed installati nello stabilimento di cui si tratta allo stato "nuovi di fabbrica"; 

- 

che le spese documentate anche dall'istituto collaboratore non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non 

 

riguardano la gestione; 

- 

che le forniture relative ai beni acquistati sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di  

 

fuori di quelli già evidenziati; 

- 

che l'impianto è in perfetto stato di funzionamento; 

- 

che le opere murarie ed assimilate ammesse alle agevolazioni sono state realizzate in conformità della/e concessione/i e/o della/e 

 

autorizzazione/i edilizia/e n.  

 

del 

 

e le opere interne in conformità alla/e relativa/e 

 

comunicazione/i al Sindaco del 

 

[4]; 

- 

che le opere murarie realizzate in difformità o in assenza della relativa concessione e/o autorizzazione sono state oggetto di 

 

domanda di sanatoria, ai sensi della vigente normativa in materia, presentata in data 

 

al Comune 

 

di 

 

; 

- 

che l'oblazione corrispondente è stata interamente/parzialmente [2] pagata e che non esistono, in proposito, vincoli ostativi al  

 

rilascio della concessione edilizia in sanatoria [5]; 

- 

che l'immobile ove viene esercitata l'attività ha destinazione d'uso conforme all'attività stessa [2]: 

 

dall'origine; 

 

per intervenute variazioni in regime ordinario; 

 

a seguito di condono richiesto con domanda del 

 

al Comune di 

 

con oblazione 

 

interamente/parzialmente pagata [2] e per il quale non esistono vincoli ostativi al rilascio; 

- 

che le produzioni massime conseguibili e quelle effettive dell'unità locale/"area produttiva da valutare" [2] a regime sono le 

 

seguenti [6]: 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 

D 

F 

Prodotti principali 

Unità di misura per 

Produzione massima per 

N. unità di tempo per 

Produzione effettiva 

 

unità di tempo 

unità di tempo 

anno 

annua 

 

 

 

 

 

Prodotto n. 1 

 

 

 

 

Prodotto n. 2 

 

 

 

 

Prodotto n. 3 

 

 

 

 

Prodotto n. 4 

 

 

 

 

Prodotto n. 5 

 

 

 

 

Prodotto n. 6 

 

 

 

 

Prodotto n. 7 

 

 

 

 

Prodotto n. 8 

 

 

 

 

Prodotto n. 9 

 

 

 

 

Prodotto n. 10 

 

 

 

 

 

 

 

- 

che il numero di addetti attualmente impiegati presso l'unità locale in argomento è di n.  

 

[7]; 

- 

che la superficie complessiva della parte di fabbricato/corpo di fabbrica a sé stante [2] destinato ad abitazione del custode è di  

 

mq 

 

e che detto fabbricato/corpo di fabbrica [2] è utilizzato da un dipendente assunto con qualifica di  

 

guardiano-custode [5]; 

- 

che gli scarichi relativi all'unità locale in argomento rientrano nei limiti previsti dalla normativa vigente. 

 

 

, lì 

 

 

 

 

L'impresa: 

 

 

timbro e firma [8] 

 

 

 

 

 

__________ 

[1] Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa). 

[2] Riportare solo l'ipotesi che ricorre. 

[3] Indicare uno solo dei seguenti tipi di documentazione di spesa di cui all'art. 9, comma 3 del regolamento: 

 

- copia autenticata delle fatture e/o degli altri titoli di spesa; 

 

- elenchi di fatture e/o degli altri titoli di spesa; 

 

- elaborati anche meccanografici di contabilità industriale; 

 

- elaborati informatizzati. 

[4] Non riportare la frase nel caso in cui il programma non comprenda opere murarie e assimilate o nel caso sussistano solo le ipotesi 

di cui alla frase successiva. 

[5] Non riportare la frase nel caso in cui non ricorrano le ipotesi ivi contemplate. 

[6] Utilizzare le stesse unità di misura e seguire gli stessi criteri già impiegati nel punto B8 della Scheda tecnica. 

[7] Utilizzare le stesse unità di misura e seguire gli stessi criteri già impiegati nel punto B9 della Scheda tecnica. 

[8] Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato 

dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403. 

 

 

Allegato n. 26

Dichiarazione dell'impresa, per investimenti pari o superiori a tre miliardi, ovvero a 1.549.370.70 euro, di lire relativi solo a beni acquistati direttamente dall'impresa stessa, alla quale allegare solidalmente la documentazione finale di spesa (punto 8.4 della circolare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto 

 

, nato a 

 

, 

prov. 

 

il 

 

e residente in 

 

, 

via e n. civ. 

 

, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro 

in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, 

 

DICHIARA 

 

in qualità di 

 

[1] dell'impresa 

 

con sede legale in 

 

, via e n. civ. 

 

: 

- 

che la suddetta impresa ha ottenuto, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n.  

 

 

del 

 

un contributo complessivo di £/euro 

 

a seguito della domanda 

 

di agevolazioni sottoscritta in data 

 

e rubricata con il n.  

 

riguardante un 

 

programma di investimenti, comportante spese ritenute ammissibili in via provvisoria per £/euro 

 

 

e documentate a consuntivo per £/euro 

 

, relativo all'unità locale ubicata in 

 

, 

 

prov. 

 

, via e n. civ. 

 

; 

- 

che l'iniziativa oggetto delle agevolazioni è entrata/entrerà [2] a regime il 

 

; 

- 

che la documentazione finale di spesa relativa all'iniziativa in argomento consistente in 

 

[3], 

 

solidalmente allegata alla presente dichiarazione, è conforme ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari; 

- 

che la suddetta documentazione prodotta è regolare e si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa  

 

in argomento; 

- 

che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nello 

 

stabilimento di cui si tratta allo stato "nuovi di fabbrica"; 

- 

che le spese documentate non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione; 

- 

che le forniture relative ai beni acquistati sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di  

 

fuori di quelli già evidenziati. 

 

 

, lì 

 

 

 

 

L'impresa: 

 

 

timbro e firma [4] 

 

 

 

 

 

 

__________ 

[1] Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa). 

[2] Riportare solo l'ipotesi che ricorre. 

[3] Indicare uno solo dei seguenti tipi di documentazione di spesa di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento: 

 

- copia autenticata delle fatture e/o degli altri titoli di spesa; 

 

- elenchi di fatture e/o degli altri titoli di spesa; 

 

- elaborati anche meccanografici di contabilità industriale; 

 

- elaborati informatizzati. 

[4] Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato  

dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403. 

 

 

Allegato n. 27

Dichiarazione dell'impresa, per investimenti pari o superiori a tre miliardi, ovvero a 1.549.370.70 euro, di lire relativi solo a beni acquisiti in locazione finanziaria, alla quale allegare solidalmente la documentazione finale di spesa (punto 8.4 della circolare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto 

 

, nato a 

 

, 

prov. 

 

il 

 

e residente in 

 

, 

via e n. civ. 

 

, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro 

in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, 

 

DICHIARA 

 

in qualità di 

 

[1] dell'impresa 

 

con sede legale in 

 

, via e n. civ. 

 

: 

- 

che la suddetta impresa ha ottenuto, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n.  

 

 

del 

 

un contributo complessivo di £/euro 

 

a seguito della domanda 

 

di agevolazioni sottoscritta in data 

 

e rubricata con il n.  

 

riguardante un 

 

programma di investimenti, comportante spese ritenute ammissibili in via provvisoria per £/euro 

 

 

e documentate a consuntivo per £/euro 

 

, relativo all'unità locale ubicata in 

 

, 

 

prov. 

 

, via e n. civ. 

 

, comportante spese ritenute ammissibili in via 

 

provvisoria per £/euro 

 

, di cui £/euro 

 

relative a beni da acquistare 

 

direttamente e £/euro 

 

relative a beni da acquisire in locazione finanziaria, e documentate a 

 

consuntivo per £/euro 

 

, di cui £/euro 

 

relative a beni acquistati 

 

direttamente dall'impresa e £/euro 

 

relative a beni acquisiti in locazione finanziaria; 

- 

che la documentazione finale di spesa relativa ai beni dell'iniziativa in argomento acquistati direttamente dall'impresa, consistente 

 

in 

 

[3], solidalmente allegata alla presente dichiarazione, è conforme ai documenti 

 

originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari; 

- 

che la suddetta documentazione prodotta è regolare e si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa 

 

in argomento; 

- 

che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate anche dall'istituto collaboratore sono stati 

 

acquisiti ed installati nello stabilimento di cui si tratta allo stato "nuovi di fabbrica"; 

- 

che le spese documentate anche dall'istituto collaboratore non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non 

 

riguardano la gestione; 

- 

che le forniture relative ai beni acquistati direttamente dalla suddetta impresa sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono  

 

stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli già evidenziati; 

- 

che l'iniziativa oggetto delle agevolazioni è entrata/entrerà [2] a regime il 

 

. 

 

 

 

 

, lì 

 

 

 

 

 

L'impresa: 

 

 

timbro e firma [4] 

 

 

 

 

 

 

__________ 

[1] Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa). 

[2] Riportare solo l'ipotesi che ricorre. 

[3] Indicare uno solo dei seguenti tipi di documentazione di spesa di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento: 

 

- copia autenticata delle fatture e/o degli altri titoli di spesa; 

 

- elenchi di fatture e/o degli altri titoli di spesa; 

 

- elaborati anche meccanografici di contabilità industriale; 

 

- elaborati informatizzati. 

[4] Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato  

dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403. 

 

 

Allegato n. 28

Dichiarazione dell'istituto collaboratore, per investimenti relativi in tutto o in parte a beni acquisiti in locazione finanziaria, da allegare alla documentazione finale di spesa (punto 8.4 della circolare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto 

 

, nato a 

 

, 

prov. 

 

il 

 

e residente in 

 

, 

via e n. civ. 

 

, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro 

in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, 

 

DICHIARA 

 

in qualità di 

 

[1] della società 

 

con sede legale in 

 

, via e n. civ. 

 

: 

- 

che la società 

 

[2] è titolare di un contratto di locazione finanziaria stipulato con l'impresa 

 

 

per la realizzazione di un programma di investimenti relativo all'unità locale ubicata in 

 

, 

 

prov. 

 

, via e n. civ. 

 

; 

- 

che per tale programma la suddetta impresa ha sottoscritto domanda di agevolazioni in data 

 

, rubricata con il 

 

con il n.  

 

; 

- 

che a fronte di tale domanda è stato concesso alla suddetta impresa, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e  

 

dell'artigianato n.  

 

del 

 

un contributo complessivo di £/euro 

 

, comportante spese 

 

ritenute ammissibili in via provvisoria per £/euro 

 

, di cui £/euro 

 

relative a beni da acquistare direttamente  

 

dall'impresa stessa e £/euro 

 

relative a beni da acquisire in locazione finanziaria, e documentate a consuntivo 

 

per £/euro 

 

, relativamente ai beni acquisiti in locazione finanziaria attraverso la sottoscritta società; 

- 

che la documentazione finale di spesa relativa ai beni dell'iniziativa in argomento acquisiti in locazione finanziaria tramite la 

 

sottoscritta società, consistente in 

 

[3], solidalmente allegata alla presente dichiarazione, è conforme ai  

 

documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari; 

- 

che la suddetta documentazione prodotta è regolare e si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa 

 

in argomento; 

- 

che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli già  

 

evidenziati. 

 

 

 

 

 

 

 

La Società: 

 

 

timbro e firma [4] 

 

 

 

 

 

__________ 

[1] Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa). 

[2] Denominazione della società di leasing dichiarante. 

[3] Indicare uno solo dei seguenti tipi di documentazione di spesa di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento: 

 

- copia autenticata delle fatture e/o degli altri titoli di spesa; 

 

- elenchi di fatture e/o degli altri titoli di spesa; 

 

- elaborati anche meccanografici di contabilità industriale; 

 

- elaborati informatizzati. 

[4] Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato 

dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403. 

 

 

Allegato n. 29

Dichiarazione dell'impresa attestante lo stato di avanzamento del programma (punto 10.1 della circolare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto 

 

, nato a 

 

, 

prov. 

 

il 

 

e residente in 

 

, 

via e n. civ. 

 

, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro 

in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, 

 

DICHIARA 

 

in qualità di 

 

[1] dell'impresa 

 

con sede legale in 

 

, via e n. civ. 

 

: 

- 

che la suddetta impresa ha ottenuto, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n.  

 

 

del  

 

un contributo di £/euro 

 

a seguito della domanda di agevolazioni 

 

sottoscritta in data 

 

e rubricata con il n.  

 

riguardante un programma di investimenti, 

 

comportante spese ritenute ammissibili in via provvisoria/definitiva per £/euro 

 

, relativo all'unità locale 

 

ubicata in 

 

, prov. 

 

, via e n. civ. 

 

; 

- 

che, con riferimento all'esercizio sociale 

 

[2], le informazioni richieste dalla normativa ai fini del  

 

monitoraggio relative al detto programma di investimenti sono le seguenti: 

 

ammontare di investimenti realizzati [3]: £/euro 

 

; 

 

ammontare di capitale proprio versato e/o accantonato [4]: £/euro 

 

; 

 

il programma è completato/non è completato [5]; 

 

occupazione media mensile [6]: 

 

; 

- 

l'impresa ha aderito/non ha aderito al sistema di certificazione ambientale EMAS/ISO 14001 [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

L'impresa: 

 

 

timbro e firma [7] 

 

 

 

 

 

__________ 

[1] Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa). 

[2] Indicare l'esercizio sociale al quale si riferisce la dichiarazione. 

[3] Indicare l'importo complessivo delle spese ammissibili del programma già sostenute (importi pagati) fino alla chiusura  

dell'esercizio sociale di cui alla nota [2]. 

[4] Indicare l'importo di mezzi propri complessivamente versati e/o accantonati (nel caso di utili e/o ammortamenti anticipati, 

indicare l'importo al netto delle eventuali perdite non ripianate) fino alla chiusura dell'esercizio sociale di cui alla nota [2]. 

[5] Cancellare l'ipotesi che non ricorre. 

[6] Indicare l'occupazione media mensile, secondo i criteri fissati dalla normativa, nell'unità locale oggetto del programma di  

investimenti, relativa all'esercizio sociale di cui alla nota [2]. 

[7] Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato  

dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403. 

 

 

Allegato n. 30

Istanza di inserimento delle domande relative all'ultimo bando utile nel solo primo bando successivo al 31 dicembre 1999 (punto 11.1 della circolare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla banca concessionaria 

 

 

 

 

e, p. c.: 

Alla regione/Provincia autonoma 

 

 

 

 

 

 

RACCOMANDATA A.R. 

 

 

Il sottoscritto 

 

, nato a 

 

, 

prov. 

 

il 

 

e residente in 

 

, 

prov. 

 

, via e n. civ. 

 

, consapevole della 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 

1968, n. 15, 

 

DICHIARA 

 

in qualità di 

 

[1] dell'impresa 

 

con sede legale in 

 

, via e n. civ. 

 

: 

- 

di avere presentato una domanda di agevolazioni ai sensi della legge n. 488 del 1992, sottoscritta in data 

 

 

e recante il n.  

 

, riguardante un programma di investimenti relativo all'unità locale ubicata 

 

in 

 

, prov. 

 

via e n. civ. 

 

, 

 

comportante spese ritenute ammissibili dalla banca concessionaria per £/euro 

 

, di cui £/euro 

 

 

relative a beni da acquistare direttamente dall'impresa stessa e £/euro 

 

relative a beni da acquistare 

 

in locazione finanziaria [2]; 

- 

che tale domanda è stata inserita nella graduatoria della regione 

 

, formata con decreto ministeriale 

 

del 

 

, in posizione n.  

 

non utile per la concessione delle 

 

agevolazioni di cui si tratta a causa dell'insufficienza delle disponibilità finanziarie; 

 

ovvero (riportare solo l'ipotesi che ricorre) 

- 

che tale domanda è stata inserita nella graduatoria della regione 

 

, formata con decreto ministeriale 

 

del 

 

, in posizione n.  

 

utile per la concessione delle 

 

agevolazioni in misura ridotta, a causa delle disponibilità finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente 

 

richieste, e di avere ottenuto, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n.  

 

 

del 

 

un contributo complessivo di £/euro 

 

, 

 

di cui £/euro 

 

relative a beni da acquistare direttamente dall'impresa stessa e £/euro 

 

relative 

 

a beni da acquisire in locazione finanziaria [2]; 

- 

di rinunciare all'intero richiamato contributo per il quale, ad oggi, non è stata ancora richiesta alcuna erogazione; 

 

CHIEDE 

 

l'inserimento della suddetta domanda nella graduatoria relativa al primo bando del 2000 e a tal fine fornisce i seguenti elementi per la 

verifica dell'apporto di capitale proprio: [3] 

 

Capitale proprio da investire nell'iniziativa: aumenti del capitale sociale e/o conferimenti dei soci in conto aumento del capitale 

sociale già versati o da versare, ovvero utili già accantonati e/o ammortamenti anticipati, al netto delle perdite non ripianate, a partire  

dall'anno solare di avvio a realizzazione del programma e fino a quello di ultimazione dello stesso (indicare se gli importi sono 

espressi in milioni di lire ovvero in migliaia di euro, utilizzando la medesima unità della domanda originaria): 

 

 

Anno 

Anno di avvio a  

2° anno 

3° anno 

4° anno 

 

 

 

realizzazione 

 

 

 

 

 

Versamenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno 

5° anno 

6° anno 

7° anno 

8° anno 

 

 

Versamenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, lì 

 

 

 

 

 

L'impresa: 

 

 

timbro e firma [4] 

 

 

 

 

 

 

__________ 

[1] Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa). 

[2] Riportare solo l'ipotesi che ricorre. 

[3] Si veda il punto 11.1 della circolare. 

[4] Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato  

dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.