§ 98.1.31013 - D.P.R. 8 giugno 1987, n. 289.
Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:08/06/1987
Numero:289


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione
Art. 2.  Graduatorie
Art. 3.  Titoli per la formazione delle graduatorie
Art. 4.  Incompatibilità
Art. 5.  Rapporto ottimale
Art. 6.  Copertura delle zone carenti
Art. 7.  Insorgenza del rapporto convenzionale
Art. 8.  Requisiti e apertura degli ambulatori
Art. 9.  Sostituzioni
Art. 10.  Sospensione del rapporto convenzionale
Art. 11.  Cessazione del rapporto
Art. 12.  Incarichi provvisori
Art. 13.  Massimale di scelte e sue limitazioni
Art. 14.  Scelta del medico
Art. 15.  Revoca e recusazione della scelta
Art. 16.  Revoche di ufficio
Art. 17.  Scelta, revoca, recusazione: effetti economici
Art. 18.  Elenchi nominativi e variazioni mensili
Art. 19.  Compiti del medico di medicina generale
Art. 20.  Visite ambulatoriali e domiciliari
Art. 21.  Il consulto con lo specialista
Art. 22.  Accesso del medico di famiglia presso gli ambienti di ricovero
Art. 23.  Assistenza farmaceutica e modulario
Art. 24.  Richiesta di indagini specialistiche - Proposte di ricovero e di cure termali
Art. 25.  Certificazione di malattia per i lavoratori dipendenti
Art. 26.  Assistenza programmata ad assistiti non ambulabili
Art. 27.  Medicina di gruppo
Art. 28.  Interventi socio-assistenziali
Art. 29.  Collegamenti con i servizi di guardia medica
Art. 30.  Visite occasionali
Art. 31.  Divieto di esercizio di libera professione
Art. 32.  Aggiornamento obbligatorio e formazione permanente
Art. 33.  Comunicazioni del medico alla U.S.L
Art. 34.  Diritti sindacali
Art. 35.  Quote sindacali
Art. 36.  Comitato consultivo di U.S.L
Art. 37.  Comitato consultivo regionale
Art. 38.  Commissione regionale di disciplina
Art. 39.  Istituzione, durata in carica e funzionamento degli organismi collegiali - Spese per l'elezione dei rappresentanti dei medici
Art. 40.  Commissione professionale
Art. 41.  Trattamento economico
Art. 42.  Guardia medica e assistenza nelle località turistiche
Art. 43.  Durata dell'accordo


§ 98.1.31013 - D.P.R. 8 giugno 1987, n. 289.

Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(G.U. 21 luglio 1987, n. 168)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unità sanitarie locali mediante la stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in campo nazionale, delle categorie interessate;

     Visto l'art. 9 della legge 23 marzo 1981, n. 93, concernente disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato la suddetta delegazione con i rappresentanti designati dall'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), in rappresentanza delle comunità montane che hanno assunto funzione di unità sanitarie locali;

     Visto l'art. 24, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1938, n. 730;

     Preso atto che è stato stipulato un accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978 , con scadenza al 30 giugno 1988;

     Visto il secondo comma dell'art. 48 della citata legge n. 833 sulle procedure di attuazione degli accordi collettivi nazionali;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

     Emana

     il seguente decreto:

 

     E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , riportato nel testo allegato.

 

 

Accordo

 

     - Preambolo

     Nell'ambito della tutela costituzionale della salute del cittadino intesa quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, il S.S.N. demanda al medico convenzionato per la medicina generale compiti di medicina preventiva individuale, diagnosi, cura, riabilitazione ed educazione sanitaria, intesi come un insieme unitario qualificante l'atto professionale.

     A tal fine, al medico iscritto negli elenchi per la medicina generale - che è parte attiva, qualificante e integrata del S.S.N. nel rispetto del principio della libera scelta e del rapporto di fiducia - sono affidati in una visione promozionale nei confronti della salute, compiti di:

     A) Assistenza primaria, essendo egli il primo ad affrontare i "problemi" del paziente e ad impostare un programma diagnostico e terapeutico ed eventualmente riabilitativo per la risoluzione degli stessi. All'uopo egli può utilizzare tutti i supporti che la tecnologia offre per un miglioramento delle possibilità diagnostiche e terapeutiche;

     B) Assistenza familiare, riconoscendosi nella famiglia una componente essenziale della professionalità del medico generale e della tutela della salute;

     C) Assistenza domiciliare, che permette di affrontare oltre alle malattie acute i problemi sanitari di anziani, invalidi o ammalati cronici, di pazienti dimessi dagli ambienti di ricovero e di pazienti in fase terminale;

     D) Continuità assistenziale, onde utilizzare i dati conoscitivi del paziente che derivano da una osservazione prolungata e dalla conoscenza della storia dell'assistito. Onde evitare l'interruzione di tale continuità deve essere istituzionalizzato un rapporto con lo specialista e con gli ambienti di ricovero;

     E) Assistenza preventiva individuale, che ha come obiettivi la diagnosi precoce e l'identificazione dei fattori di rischio modificabili che permettano l'attuazione della prevenzione secondaria. Al medico di medicina generale possono essere affidati anche compiti di profilassi primaria individuale;

     F) Assistenza personale integrale, essendo il medico di famiglia il medico della persona e non di un organo o di un apparato. Egli utilizza la consulenza specialistica al fine di un più preciso intervento diagnostico-curativo e coordina tutti gli interventi specialistici che vengono praticati sul paziente che a lui si è affidato;

     G) Ricerca, sia in campo clinico che epidemiologico;

     H) Didattica, sia nei confronti del personale che dei colleghi in fase di formazione;

     I) Educazione sanitaria, nei confronti dei propri pazienti.

 

     Art. 1. Campo di applicazione

     La presente convenzione nazionale regola, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , il rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato, che si instaura fra il Servizio sanitario nazionale ed i medici di medicina generale, iscritti negli elenchi di cui all'art. 5.

     I rapporti libero professionali che, ai sensi del presente accordo, i medici di medicina generale instaurano con le UU.SS.LL. per lo svolgimento di attività a rapporto orario e di guardia medica saranno regolati dagli accordi nazionali previsti dalle norme citate.

 

          Art. 2. Graduatorie

     I medici da incaricare per l'espletamento delle attività disciplinate dal presente accordo sono tratti da graduatorie uniche per titoli, predisposte annualmente a livello regionale.

     In attesa che venga data attuazione alla direttiva CEE n. 86/457 del 15 settembre 1986, che prevede il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, i medici che aspirano all'iscrizione nelle graduatorie regionali devono possedere i seguenti requisiti alla scadenza del termine per la presentazione delle domande:

     a) iscrizione all'albo professionale;

     b) non aver compiuto il cinquantesimo anno di età.

     Si prescinde dal requisito del limite di età per i medici che alla scadenza del termine di cui al comma precedente siano titolari, anche se in altra regione, di incarico disciplinato dal presente accordo.

     Ai fini dell'inclusione nella graduatoria annuale i medici devono inviare, con plico raccomandato entro il termine del 30 giugno, all'assessorato alla sanità della regione in cui intendono prestare la loro attività, una domanda conforme allo schema allegato sub lettera A, corredata dalla documentazione atta a provare il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati.

     Ai fini della graduatoria sono valutati solo i titoli posseduti alla data del 31 maggio.

     Il medico che sia già stato iscritto nella graduatoria regionale dell'anno precedente deve presentare, oltre alla domanda, soltanto il certificato di iscrizione all'albo professionale e la documentazione probatoria degli ulteriori titoli acquisiti nel corso dell'ultimo anno nonché di titoli non presentati per la precedente graduatoria.

     La domanda e la documentazione allegata devono essere in regola con le vigenti norme di legge in materia di imposta di bollo.

     L'amministrazione regionale, sulla base dei titoli e dei criteri di valutazione di cui al successivo art. 3, previo parere obbligatorio del comitato di cui all'art. 37, predispone una graduatoria unica regionale da valere per l'anno solare successivo, specificando, a fianco di ciascun nominativo il punteggio conseguito, le eventuali situazioni di incompatibilità e la residenza.

     La graduatoria è resa pubblica il 15 ottobre sul Bollettino ufficiale della regione ed entro trenta giorni dalla pubblicazione i medici interessati possono presentare all'amministrazione regionale istanza di riesame della loro posizione in graduatoria.

     La graduatoria regionale, previo parere obbligatorio del comitato ex art. 37 è approvata in via definitiva entro il 15 dicembre dalla amministrazione regionale e comunicata alle UU.SS.LL. e agli ordini provinciali dei medici della regione.

 

          Art. 3. Titoli per la formazione delle graduatorie

     I titoli valutabili ai fini della formazione delle graduatorie sono elencati qui di seguito con l'indicazione del valore attribuito a ciascuno di essi:

I - Titoli accademici e di studio: 

a) iscrizione all'albo professionale per ciascun mese (il punteggio è raddoppiato, punti 0,02 per per mese di iscrizione negli albi professionale della regione ove è presentata la domanda) punti 0,01

b) diploma di laurea conseguito con voto 110/110 e lode punti 1,00

c) diploma di laurea conseguito con voti da 105 a 109 punti 0,50

d) diploma di laurea conseguito con voti da 100 a 104 punti 0,30

e) specializzazione o libera docenza in medicina generale o discipline equipollenti ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1983, tabella B: punti 2,00

per ciascuna specializzazione o libera docenza 

f) specializzazione o libera docenza in discipline affini a quella di medicina generale ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1983, tabella B, e successive modificazioni e integrazioni: punti 0,50

per ciascuna specializzazione o libera docenza 

g) tirocinio abilitante svolto ai sensi della legge n. 148 del 18 aprile 1975 punti 0,10

h) corsi di aggiornamento professionale in materie proprie delle aree funzionali di "Medicina generale" e di "Prevenzione e sanità pubblica - Organizzazione dei servizi sanitari di base", secondo la tabella B del decreto ministeriale 10 marzo 1983, di durata complessiva non inferiore a 30 ore, documentati da una attestazione di presenza e di profitto (non sono valutabili i corsi di aggiornamento obbligatorio per contratto o convenzione). I corsi sono valutabili se organizzati dal Servizio sanitario nazionale. punti 0,10

Alle medesime condizioni sono altresì imputabili i corsi tenuti da organizzazioni sanitarie private purché preventivamente accreditati con atto formale della FN.OO.MM. e tale autorizzazione risulti dall'attestato finale: 

per ciascun corso 

identico punteggio è attribuito per la frequenza di corsi di cui all'art. 6, lettera i) del decreto del Presidente della Repubblica n. 882/84, che abbiano avuto inizio anteriormente alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo). 

II - Titoli di servizio: 

1) attività di medico di medicina generale convenzionato ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/78 compresa quella svolta in qualità di associato: punti 0,20

per ciascun mese 

il punteggio è elevato a 0,30 per mese per attività prestata nell'ambito della regione nella cui graduatoria si chiede l'inserimento; 

2) attività di sostituzione del medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale solo se svolta con riferimento a più di cento utenti e per periodi non inferiori a cinque giorni continuativi (le sostituzioni dovute ad attività sindacale del titolare sono valutate anche se di durata inferiore a cinque giorni): punti 0,20

per ciascun mese 

3) servizio effettivo di guardia medica svolta in forma attiva, anche a titolo di sostituzione, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/78 : punti 0,20

per ogni mese ragguagliato a 96 ore di attività 

(per ciascun mese non può essere considerato un numero di ore superiore a quello massimo consentito dall'accordo nazionale relativo al settore); 

4) attività di guardia medica svolta in forma di disponibilità e reperibilità ai sensi dell'accordo sottoscritto ex art. 48 della legge n. 833/78 : punti 0,05

per ogni mese ragguagliato a 96 ore di attività 

5) attività medica nei servizi di assistenza stagionale nelle località turistiche organizzati dalle regioni o dalle UU.SS.LL.: punti 0,10

per ciascun mese 

6) attività professionale prestata come medico dipendente da strutture ospedaliere pubbliche (compresa quella derivante da incarichi temporanei) o come medico militare: punti 0,10

per ciascun mese 

7) attività di medico svolta all'estero in medicina interna o disciplina affine ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38 e della legge 10 luglio 1960, n. 735, e successive modificazioni: punti 0,10

per ciascun mese 

8) attività professionale di medici di medicina generale svolta presso strutture sanitarie pubbliche non espressamente contemplate nei punti che precedono: punti 0,10

per ciascun mese 

9) servizio militare di leva (o sostitutivo nel servizio civile) svolto dopo il conseguimento del diploma di laurea in medicina: punti 0,05

per ciascun mese 

10) attività professionale diversa da quella considerata al punto 6), prestata come medico dipendente da amministrazioni pubbliche, per ciasun mese punti 0,05

     Ai fini del calcolo dei punteggi relativi ai titoli di servizio, le frazioni di mese superiori a quindici giorni sono valutate come mese intero.

     I titoli di servizio non sono cumulabili se riferiti ad attività svolte nello stesso periodo. In tal caso è valutato il titolo che comporta il punteggio più alto.

     A parità di punteggio complessivo prevalgono, nell'ordine, il voto di laurea, l'anzianità di laurea e, infine, la maggiore età.

     Non sono valutabili attività che non siano espressamente previste ed elencate dal presente articolo.

 

          Art. 4. Incompatibilità

     In attesa della regolamentazione legislativa della materia è incompatibile con l'iscrizione negli elenchi di cui al successivo art. 5 il medico che, fermo restando quanto previsto dal punto 6 dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si trovi in una delle posizioni di incompatibilità previste da leggi o da contratti di lavoro, o che:

     a) abbia un impegno orario pari o superiore complessivamente a quello stabilito per i medici a tempo pieno dipendenti dal Servizio sanitario nazionale in conseguenza di rapporti di lavoro dipendente o convenzionato non incompatibili rientranti nell'ambito degli articoli 47 e 48 della legge n. 833/78;

     b) svolga funzioni fiscali per conto della U.S.L. limitatamente all'ambito nel quale può acquisire scelte;

     c) fruisca del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14 ottobre 1976 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     d) svolga attività di medico specialista ambulatoriale convenzionato;

     e) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni;

     f) operi, a qualsiasi titolo, in presidi, stabilimenti o istituzioni private convenzionati e soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 43 della legge n. 833/78.

     L'incompatibilità di cui alla lettera f) non opera nei confronti dei medici che presso le istituzioni ivi indicate svolgano unicamente attività libero-professionali con carattere di consulenza occasionale, che siano riferite a settori per i quali le istituzioni non sono convenzionate oppure attività di guardia medica e/o iniettoria e prelievo, essendo titolari di un numero di scelte non superiore al limite al di sotto del quale è compatibile l'attività di medico di medicina generale con quella di guardia medica, secondo quanto stabilito dall'accordo collettivo relativo a quest'ultimo settore.

     Il medico che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di medico di fabbrica o espleti funzione assimilabile a quest'ultima, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 13 in tema di limitazione del massimale, non può acquisire scelte da parte dei dipendenti della medesima azienda o dei loro familiari.

     L'insorgenza di una delle situazioni di incompatibilità sopra descritte comporta la cancellazione dall'elenco di cui al successivo art. 5.

 

          Art. 5. Rapporto ottimale

     Ciascuna U.S.L., anche ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al precedente art. 3 cura la tenuta di un elenco dei medici convenzionati articolati per comuni o gruppi di comuni o distretti sulla base delle indicazioni del piano sanitario regionale o di altra denominazione della regione.

     L'ambito territoriale ai fini dell'acquisizione delle scelte deve comprendere popolazione non inferiore a 1500 abitanti.

     Il medico operante in un comune comprendente più U.S.L., fermo restando che può essere iscritto nell'elenco di una sola U.S.L. che ne gestisce la posizione amministrativa, può acquisire scelte in tutto l'ambito comunale, ai sensi dell'art. 25 comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, .

     Per ciascun comune o altro ambito definito ai sensi del primo comma può essere iscritto soltanto un medico per ogni mille residenti o frazione di mille superiore a 500, detratta la popolazione in età pediatrica, risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

     Nella determinazione del numero dei medici iscrivibili, oltre che del rapporto di cui al comma precedente, deve tenersi conto anche delle eventuali limitazioni di massimale esistenti a carico dei singoli medici già iscritti nell'elenco, derivino esse dalla applicazione dell'art. 13 o dalla volontà dei medici; questi, tuttavia, non possono fissare per sè stessi massimale inferiore a 500 scelte. Il massimale derivante da autolimitazione non è modificabile prima della scadenza del presente accordo.

     In tutti i comuni dell'ambito territoriale di cui al primo e secondo comma e nelle zone con almeno 500 abitanti dichiarate carenti di assistenza, sentito il comitato consultivo di U.S.L., deve essere comunque assicurato un congruo orario di assistenza ambulatoriale, ad opera prioritariamente del medico neo-inserito.

     Ai fini del corretto calcolo del rapporto ottimale e delle incidenze sullo stesso delle limitazioni si fa riferimento alle situazioni esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente.

     In caso di modifiche di ambito territoriale il medico conserva tutte le scelte in suo carico, anche quelle che vengono a far parte di un ambito diverso da quello in cui, in conseguenza della modifica, si trova inserito, fatto salvo il rispetto dei massimali o quote individuali e il diritto di scelta degli assistiti.

 

          Art. 6. Copertura delle zone carenti

     Entro la fine dei mesi di marzo e di settembre di ogni anno ciascuna regione pubblica sul Bollettino ufficiale l'elenco delle zone carenti di medici di medicina generale convenzionati, individuate nel corso del semestre precedente nell'ambito delle singole UU.SS.LL. sulla base dei criteri di cui al presente articolo.

     In sede di pubblicazione delle zone carenti, fermo restando l'ambito di iscrizione del medico, l'U.S.L. può indicare il comune o la zona in cui ai sensi dell'art. 5, sesto comma, deve essere comunque assicurato un congruo orario di assistenza ambulatoriale.

     Possono concorrere al conferimento degli incarichi nelle zone carenti rese pubbliche secondo quanto stabilito dal primo comma che precede:

     a) i medici che risultano già iscritti in uno degli elenchi dei medici di medicina generale convenzionati istituiti nell'ambito regionale ai sensi dell'art. 5 ancorchè non abbiano fatto domanda di inserimento nella graduatoria regionale, a condizione peraltro che risultino iscritti da almeno due anni nell'elenco di provenienza e che al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, eccezion fatta per incarichi di guardia medica.

     Qualora al medico già iscritto manchi uno dei requisiti sopra indicati può ugualmente partecipare alla graduatoria per l'assegnazione delle zone carenti presentando domanda al momento della pubblicazione di queste. In tal caso si provvederà alla valutazione immediata della sua posizione al fine dell'inserimento nella graduatoria locale.

     I trasferimenti sono possibili sino alla concorrenza di 1/3 dei posti disponibili in ciascuna U.S.L. o in comuni comprendenti un solo posto, per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento;

     b) i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l'anno in corso.

     Gli aspiranti entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo comma del presente articolo presentano separate domande alle UU.SS.LL. competenti, indicando a pena di nullità le eventuali altre località carenti per le quali concorrono.

     In allegato alla domanda devono inoltrare un atto sostitutivo di notorietà attestante se alla data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporto di lavoro dipendente, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di incompatibilità.

     Al fine del conferimento degli incarichi nelle località carenti i medici di cui alla lettera b) del precedente secondo comma sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:

     1) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale di cui all'art. 2;

     2) attribuzione di punti 40 a coloro che al momento della presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale non abbiano alcun rapporto di lavoro dipendente o trattamento di pensione e non si trovino in posizione di incompatibilità e che tali requisiti abbiano conservato fino al conferimento dell'incarico.

     Non è di ostacolo all'attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui al precedente punto 2), l'essere titolare, al momento di presentazione della domanda per la copertura della zona carente, di un incarico di lavoro dipendente a titolo precario, purché esso cessi entro sette giorni dall'accettazione dell'incarico per la copertura della zona carente;

     3) attribuzione di punti 5 a coloro che nella località carente per la quale concorrono abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale.

     Le UU.SS.LL. interpellano prioritariamente i medici di cui alla lettera a) del precedente secondo comma, in base all'anzianità di iscrizione negli elenchi dei medici di medicina generale convenzionati; laddove risulti necessario, interpellano successivamente i medici di cui alla lettera b) dello stesso secondo comma, in base all'ordine risultante dall'applicazione dei criteri di cui al quarto comma del presente articolo.

     La regione, sentito il comitato regionale di cui all'art. 37, può adottare procedure tese allo snellimento burocratico e all'abbreviazione dei tempi necessari al conferimento degli incarichi.

 

          Art. 7. Insorgenza del rapporto convenzionale

     Il medico interpellato ai sensi del precedente art. 6 deve, a pena di decadenza, comunicare la sua accettazione entro il termine di sette giorni.

     Entro i successivi sessanta giorni, sempre a pena di decadenza, deve:

     aprire nella località carente assegnatagli ambulatorio idoneo secondo le prescrizioni di cui all'art. 8 e darne comunicazione alla U.S.L.;

     trasferire la residenza nella zona assegnatagli, se risiede in altro comune;

     iscriversi all'albo professionale della provincia in cui gravita la località assegnatagli, se è iscritto in altra provincia.

     Le UU.SS.LL., avuto riguardo a eventuali difficoltà collegate a particolari situazioni locali, possono consentire, sentito il comitato ex art. 36, temporanee proroghe al termine di cui al comma precedente.

     Entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta apertura dell'ambulatorio l'U.S.L. procede con proprio personale sanitario alla verifica dell'idoneità dello stesso in rapporto ai requisiti minimi di cui all'art. 8 e ne notifica i risultati al medico interessato assegnandogli, se del caso, un termine non superiore a trenta giorni per adeguare l'ambulatorio alle suddette prescrizioni. Trascorso tale termine inutilmente, il medico decade dal diritto al conferimento dell'incarico.

     L'incarico si intende definitivamente conferito con la comunicazione della U.S.L. attestante l'idoneità dell'ambulatorio oppure alla scadenza del termine di quindici giorni, di cui al comma precedente, qualora la U.S.L. non procede alla prevista verifica di idoneità. E' fatta comunque salva la facoltà delle UU.SS.LL. di far luogo in ogni tempo alla verifica dell'idoneità dell'ambulatorio.

     Il medico al quale sia conferito l'incarico ai sensi del presente articolo viene iscritto nell'elenco riferito alla zona carente.

     Al fine di favorire l'inserimento di medici nelle località carenti, con particolare riferimento a quelle disagiate, la U.S.L. può, su richiesta del medico, consentire la utilizzazione di un ambulatorio pubblico eventualmente disponibile.

 

          Art. 8. Requisiti e apertura degli ambulatori

     Ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale oltre che ai fini della corresponsione del concorso nelle spese riferite all'attività professionale di cui all'art. 41 ciascun medico deve avere la disponibilità di un ambulatorio nel quale esercitare l'attività convenzionata.

     L'ambulatorio del medico convenzionato deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l'esercizio della professione, di sala di attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione idonea.

     Detti ambienti possono essere adibiti o esclusivamente ad uso ambulatorio con destinazione specifica od anche essere inseriti in un appartamento di civile abitazione.

     Se l'ambulatorio è ubicato presso strutture adibite ad altre attività, lo stesso deve avere un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni comunicazione fra le due strutture.

     L'ambulatorio dei medici iscritti negli elenchi - salvo quanto previsto in materia di orario di guardia medica - deve essere aperto agli aventi diritto per cinque giorni alla settimana, secondo un congruo orario determinato autonomamente dal sanitario in relazione alla necessità degli assistibili iscritti nel suo elenco ed alla esigenza di assicurare una prestazione medica corretta ed efficace e comunque in maniera tale che sia assicurato il migliore funzionamento dell'assistenza.

     Il suddetto orario, che verrà comunicato all'U.S.L., sarà esposto all'ingresso dell'ambulatorio. Eventuali variazioni dovranno essere adeguatamente motivate ed immediatamente comunicate all'U.S.L.

     Le visite ambulatoriali, salvi i casi di urgenza, vengono di norma erogate attraverso il sistema di prenotazione.

 

          Art. 9. Sostituzioni

     Il medico titolare di scelte che si trovi nell'impossibilità di prestare la propria opera, fermo restando l'obbligo di farsi sostituire fin dall'inizio, deve comunicare alla competente U.S.L. entro il quarto giorno dall'inizio della sostituzione, il nominativo del collega che lo sostituisce quando la sostituzione si protragga per più di tre giorni.

     Le UU.SS.LL. per i primi trenta giorni di sostituzione continuativa corrispondono i compensi al medico sostituito; dal trentunesimo giorno in poi i compensi sono corrisposti direttamente al medico che effettua la sostituzione.

     I rapporti economici relativi alle sostituzioni sono disciplinati dalle norme del regolamento allegato sub lettera B.

     Qualora la sostituzione, per particolari situazioni in cui non sia possibile venga effettuata dal medico di medicina generale, sia svolta da un medico iscritto negli elenchi dei pediatri di libera scelta, i compensi allo stesso saranno determinati secondo il trattamento economico previsto per la medicina generale.

     Il medico che non riesca ad assicurare la propria sostituzione, deve tempestivamente informarne la U.S.L., la quale provvede a designare il sostituto prioritariamente tra i medici inseriti nelle graduatorie di cui all'art. 2, e secondo l'ordine delle stesse, privilegiando i medici residenti nell'ambito di iscrizione del medico sostituito.

     In tal caso i compensi spettano fin dal primo giorno al medico sostituto.

     Non è consentito al sostituto acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione.

     Tranne che per ipotesi di malattia o per comprovati motivi di studio o per il servizio militare o sostitutivo civile, per sostituzione superiore a sei mesi nell'anno, anche non continuativi, l'U.S.L., sentito il comitato di cui all'art. 36, si esprime sulla prosecuzione della sostituzione stessa ed esamina il caso ai fini anche dell'eventuale risoluzione del rapporto.

     Quando il medico sostituito, per qualsiasi motivo, sia nella impossibilità di percepire i compensi che gli spettano in relazione al periodo di sostituzione, le U.S.L. possono liquidare tali competenze direttamente al medico che ha effettuato la sostituzione.

     Alla sostituzione del medico sospeso dagli elenchi per effetto di provvedimento della commissione di cui all'art. 38 provvede la U.S.L. con le modalità di cui al terzo comma del presente articolo.

     Le scelte del sanitario colpito dal provvedimento di sospensione restano in carico al medico sospeso, salvo che i singoli aventi diritto avanzino richiesta di variazione del medico di fiducia; variazione che in ogni caso, non può essere fatta in favore del medico incaricato della sostituzione, per tutta la durata della stessa, anche se questo ultimo risulti essere stato iscritto nell'elenco prima di assumere tale incarico.

     L'attività di sostituzione, a qualsiasi titolo svolta, non comporta l'iscrizione del medico nell'elenco.

 

          Art. 10. Sospensione del rapporto convenzionale

     Oltre che in esecuzione di provvedimenti della commissione di disciplina di cui all'art. 38 il medico deve essere sospeso dall'elenco dei convenzionati per tutta la durata del servizio militare o servizio civile sostitutivo.

     Inoltre il rapporto convenzionale può essere, a domanda dell'interessato, sospeso, per un periodo massimo continuativo di otto mesi per lo svolgimento di un'attività di lavoro dipendente di natura precaria da usufruire una sola volta durante tutto il rapporto convenzionale.

     In entrambi i casi il medico deve farsi sostituire seguendo le modalità stabilite dal precedente art. 9.

     In materia si applicano ovviamente le disposizioni di cui all'art. 9, terzo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154.

 

          Art. 11. Cessazione del rapporto

     Il rapporto tra le UU.SS.LL. e i medici iscritti negli elenchi cessa:

     1) per compimento del settantesimo anno di età;

     2) per provvedimento disciplinare adottato ai sensi e con le procedure di cui all'art. 38;

     3) per recesso del medico, da comunicare alla U.S.L. con almeno un mese di preavviso;

     4) per sopravvenuta accertata e contestata insorgenza di motivi di incompatibilità ai sensi del precedente art. 4;

     5) per sopravvenuto, accertato e contestato venir meno dei requisiti minimi di cui all'art. 8;

     6) per incapacità psico-fisica di svolgere l'attività convenzionale, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da uno designato dalla U.S.L. e presieduta dal presidente dell'ordine dei medici o suo delegato.

     Il medico che, dopo cinque anni di iscrizione nello stesso elenco dei medici di medicina generale convenzionati ai sensi del presente accordo, non risulti titolare di un numero minimo di scelte pari a cinquanta unità, decade dal rapporto convenzionale.

     Il provvedimento è adottato dalla competente unità sanitaria locale, sentiti l'interessato e il comitato di cui all'art. 36, previo accertamento che la mancata acquisizione del sopraindicato minimo di scelte non sia dipendente da situazioni di carattere oggettivo o risalga direttamente alla volontà del medico.

     Nel caso di cessazione per provvedimento di cui al comma precedente nonché nei casi di cui ai punti 2) e 5) del primo comma, il medico può presentare nuova domanda di inclusione nelle graduatorie dopo due anni dalla cancellazione.

     Il rapporto cessa di diritto e con effetto immediato per radiazione o cancellazione dall'albo professionale.

     Oltre che per provvedimento della commissione di cui all'art. 38 l'iscrizione nell'elenco è sospesa di ufficio allorquando il medico sia sospeso dall'albo professionale.

 

          Art. 12. Incarichi provvisori

     Qualora in un ambito territoriale si determini una carenza di assistenza dovuta a mancanza di medici, la U.S.L. sentito il comitato consultivo ex art. 36 può conferire ad un medico residente nell'ambito della zona carente, scelto nel rispetto della graduatoria regionale, un incarico temporaneo onde garantire l'assistenza sanitaria nel territorio. Tale incarico, di durata comunque inferiore a sei mesi, cesserà nel momento in cui sarà individuato il medico avente diritto all'inserimento. Al medico di cui al presente comma vengono corrisposti, relativamente agli utenti che viene incaricato di assistere, i compensi di cui all'art. 41.

     In caso di decesso del medico convenzionato, il suo sostituto può proseguire l'attività nei confronti degli assistiti già in carico al medico deceduto per non più di trenta giorni, conservando il trattamento di cui beneficiava durante la sostituzione.

 

          Art. 13. Massimale di scelte e sue limitazioni

     I medici iscritti negli elenchi possono acquisire un numero massimo di scelte pari a 1.500 unità.

     I medici i quali, non soggetti a limitazione del massimale, avevano acquisito la possibilità del raggiungimento della quota individuale di 1.800 scelte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981 conservano, in deroga al massimale, tale possibilità personale.

     Eventuali deroghe al suddetto massimale potranno essere autorizzate, in relazione a particolari situazioni locali, dalla regione ai sensi del punto 5), terzo comma, dell'art. 48 della legge n. 833/78.

     Nei confronti del medico che, oltre ad essere inserito negli elenchi, svolga altre attività compatibili con tale iscrizione, il massimale di scelte è ridotto in misura proporzionale al numero delle ore settimanali il medesimo dedica alle suddette altre attività.

     Nei confronti dei medici, anche universitari, a rapporto di impiego pubblico a tempo definito ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79, o di altro impiego pubblico compatibile, oltrechè a rapporto di lavoro privato a orario parziale purché compatibile, il massimale individuale è di 500 scelte.

     Ai fini del calcolo del massimale individuale per i medici soggetti a limitazioni per attività a rapporto orario convenzionale e subordinata, diverse da quelle di cui al precedente comma, si ritiene convenzionalmente che il massimale corrisponda ad un impegno settimanale equivalente a 1.500 scelte per 40 ore settimanali.

     Ai medici limitati di cui al comma precedente, che dispongono per l'attività di medico di medicina generale di un orario pari o inferiore a 34 ore è consentita l'acquisizione di un numero di 125 scelte da aggiungere a quelle risultanti dal calcolo di cui al precedente comma. Se l'impegno orario settimanale è dovuto a lavoro subordinato, anzichè 125 scelte si aggiungeranno 69 scelte.

     Lo svolgimento di altre attività, anche libero-professionali, compatibili con l'iscrizione negli elenchi, non deve comportare pregiudizio al corretto e puntuale assolvimento degli obblighi del medico, a livello ambulatoriale e domiciliare, nei confronti degli assistiti che lo hanno prescelto.

 

          Art. 14. Scelta del medico

     La costituzione e lo svolgimento del rapporto tra medico e assistibile sono fondati sull'elemento fiducia.

     Ciascun avente diritto, all'atto del rilascio del documento di iscrizione, sceglie direttamente per sè e per i propri familiari il medico di fiducia fra quelli iscritti nell'elenco, definito ai sensi dell'art. 5 in cui è compresa la residenza dell'avente diritto medesimo.

     Il familiare che abbia raggiunto la maggiore età può effettuare personalmente la scelta del medico.

     L'U.S.L., sentito il parere obbligatorio del comitato di cui all'art. 36, previa accettazione del nuovo medico di scelta, può consentire che la scelta sia effettuata in favore di un medico iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell'ambito territoriale in cui l'assistibile è residente quando la scelta sia o diventi obbligata, oppure quando per ragioni di vicinanza o di migliore viabilità la residenza dell'assistibile graviti su un ambito limitrofo e tutte le volte che gravi ed obiettive circostanze ostacolino la normale erogazione dell'assistenza.

     La scelta è a tempo indeterminato per i cittadini residenti.

     Per i cittadini non residenti la scelta è a tempo determinato da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno, con contemporanea cancellazione della scelta eventualmente già in carico al medico dell'U.S.L. di provenienza del cittadino.

 

          Art. 15. Revoca e recusazione della scelta

     L'assistibile può revocare in ogni tempo la scelta effettuata dandone comunicazione alla competente U.S.L. Contemporaneamente alla revoca l'assistibile deve effettuare una nuova scelta che, ai fini assistenziali, ha effetto immediato.

     Il medico che non intenda prestare la propria opera in favore di un assistibile può in ogni tempo recusare la scelta dandone comunicazione alla competente U.S.L. Tale revoca deve essere motivata ai sensi dell'art. 25 della legge n. 833/78. Tra i motivi della recusazione assume particolare importanza la turbativa del rapporto di fiducia. Agli effetti assistenziali la recusazione decorre dal sedicesimo giorno successivo alla sua comunicazione.

     Non è consentita la recusazione quando nel comune non sia operante altro medico, salvo che ricorrano eccezionali motivi di incompatibilità da accertarsi da parte del comitato di U.S.L. di cui all'art. 36.

 

          Art. 16. Revoche di ufficio

     Le scelte dei cittadini che, ai sensi dell'art. 7 legge n. 526/82 della , vengono temporaneamente sospesi dagli elenchi dell'U.S.L. sono riattribuite al medico dal momento dell'iscrizione degli stessi nei suddetti elenchi.

     La revoca della scelta da operarsi d'ufficio per morte o trasferimento dell'assistibile ha effetto dal giorno del verificarsi dell'evento che determina la revoca ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526.

     Le cancellazioni per doppia iscrizione decorrono dalla data della seconda attribuzione nel caso di scelta posta due volte in carico allo stesso medico. Se trattasi di medici diversi la cancellazione decorre dalla data della comunicazione al medico interessato.

     Tali comunicazioni saranno contestuali alle variazioni del mese di competenza.

     In caso di trasferimento di residenza l'U.S.L. presso la quale il cittadino ha effettuato la nuova scelta comunica tempestivamente tale circostanza all'U.S.L. di provenienza del cittadino stesso perché provveda alla revoca con effetto "ex tunc".

 

          Art. 17. Scelta, revoca, recusazione: effetti economici

     Ai fini della corresponsione dei compensi la scelta, la recusazione e la revoca decorrono dal primo giorno del mese in corso o dal primo giorno del mese successivo a seconda che intervengano nella prima o nella seconda metà del mese.

     Il rateo mensile dei compensi è frazionabile in ragione del numero dei giorni di cui è composto il mese al quale il rateo mensile si riferisce, quando le variazioni dipendano da trasferimento del medico o da cancellazione o sospensione del medico dall'elenco.

 

          Art. 18. Elenchi nominativi e variazioni mensili

     Entro la fine di ciascun semestre le UU.SS.LL. inviano ai medici l'elenco nominativo delle scelte in carico a ciascuno di essi.

     Le UU.SS.LL., inoltre, comunicano mensilmente ai singoli medici le variazioni nominative e il riepilogo numerico relativo alle scelte e alle revoche avvenute durante il mese precedente, allegandovi le copie delle dichiarazioni di scelta o revoca.

 

          Art. 19. Compiti del medico di medicina generale

     L'inserimento negli elenchi di cui all'art. 5 determina, relativamente all'ambito territoriale di iscrizione di ciascun medico e nei confronti dei cittadini che lo scelgano, l'affidamento al medico stesso della responsabilità in ordine alla tutela della salute del proprio assistito che si estrinseca in compiti diagnostici, terapeutici, riabilitativi, preventivi individuali e di educazione sanitaria i quali sono espletati attraverso interventi ambulatoriali e domiciliari.

     I compiti del medico comprendono:

     A) Le visite domiciliari ed ambulatoriali a scopo diagnostico e terapeutico. Al fine di migliorare lo standard delle prestazioni il medico potrà avvalersi di supporti tecnologici diagnostici e terapeutici sia nel proprio studio sia a livello domiciliare e praticare le altre prestazioni di cui all'elenco allegato F.

     B) Il consulto con lo specialista e l'accesso del medico di famiglia presso gli ambienti di ricovero in fase di accettazione, di degenza e di dimissione del proprio paziente, in quanto atti che attengono alla professionalità del medico di medicina generale.

     C) L'assistenza domiciliare nei confronti dei pazienti non ambulabili al fine di fornire ad essi atti medici integrati con l'assistenza specialistica e paramedica in stretto collegamento, se necessario, con l'assistenza di tipo sociale.

     D) La tenuta e l'aggiornamento di una scheda sanitaria individuale ad esclusivo uso del medico, quale strumento tecnico professionale che, oltre a migliorare la continuità assistenziale, consenta al medico di collaborare ad eventuali indagini epidemiologiche mirate, da attivare sulla base di programmi nazionali o regionali, sentito il comitato ex art. 37 e concordati con i sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi a livello regionale.

     E) Le certificazioni obbligatorie per legge ai fini della riammissione alla scuola dell'obbligo, agli asili nido, alla scuola materna e alle scuole secondarie superiori.

     F) La certificazione di idoneità allo svolgimento di attività sportiva non agonistiche di cui al decreto Ministro della sanità del 28 febbraio 1983.

     G) Le visite occasionali.

     Il medico di medicina generale, inoltre, nel quadro della programmazione regionale e dell'integrazione con tutti i servizi del territorio può eseguire, nei riguardi dei propri assistiti, le seguenti prestazioni, sulla base della propria competenza, ed a richiesta delle UU.SS.LL.:

     a) vaccinazioni e chemioprofilassi tecnicamente e legalmente espletabili;

     b) visite periodiche per lavoratori a rischio;

     c) compilazione della parte anamnestica ed aggiornamento dei libretti di rischio;

     d) certificazioni ai fini dell'idoneità al lavoro.

     Inoltre al medico di medicina generale può essere affidato quant'altro sia previsto per gli interventi del medico di base da parte dei piani sanitari nazionali e regionali, compresa l'attività didattica e di ricerca e di educazione sanitaria.

     Le suddette prestazioni e le attività previste dal comma precedente, il cui onere è a carico del Servizio sanitario nazionale, saranno effettuate secondo modalità organizzative e normative concordate con i sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi a livello regionale sentito il comitato di cui all'art. 37.

     L'entità dei compensi relativi ai compiti di cui al precedente comma verrà definita secondo le modalità di cui all'art. 48 della legge n. 833/78 .

 

          Art. 20. Visite ambulatoriali e domiciliari

     L'attività medica viene prestata in ambulatorio o a domicilio, avuto riguardo alla non trasferibilità dell'ammalato.

     La visita domiciliare deve essere eseguita di norma nel corso della stessa giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore 10; ove, invece la richiesta venga recepita dopo le ore 10, la visita dovrà essere effettuata entro le ore 12 del giorno successivo.

     A cura dell'U.S.L. tale norma sarà portata a conoscenza degli assistibili.

     La chiamata urgente recepita deve essere soddisfatta entro il più breve tempo possibile.

     Nelle giornate di sabato il medico non è tenuto a svolgere attività ambulatoriale, ma è obbligato ad eseguire le visite domiciliari richieste entro le ore 10 dello stesso giorno, nonché quelle, eventualmente non ancora effettuate, richieste dopo le ore 10 del giorno precedente.

     Nei giorni prefestivi valgono le stesse disposizioni previste per il sabato, con l'obbligo però di effettuare attività ambulatoriali per i medici che in quel giorno la svolgono ordinariamente al mattino.

 

          Art. 21. Il consulto con lo specialista

     Il consulto può essere attivato dal medico di medicina generale qualora lo ritenga utile per la salute del paziente.

     Esso viene attuato di persona dallo specialista e dal medico di medicina generale presso gli ambulatori pubblici nell'ambito territoriale dell'U.S.L. del paziente.

     Il consulto, previa autorizzazione dell'U.S.L., può essere attuato, su richiesta motivata del medico di famiglia, anche presso il domicilio del paziente.

     Il medico di famiglia e lo specialista concordano i modi e i tempi di attuazione nel rispetto delle esigenze dei servizi dell'U.S.L.

     Qualora lo specialista ritenga necessario acquisire ulteriori notizie riguardanti il paziente, può mettersi in contatto con il medico di famiglia che è impegnato a collaborare fornendo tutti gli elementi utili in suo possesso.

 

          Art. 22. Accesso del medico di famiglia presso gli ambienti di ricovero

     Il medico di famiglia può accedere, qualora lo ritenga opportuno, presso gli ambienti di ricovero in fase di accettazione, di degenza o di dimissione del proprio paziente. Tale accesso può essere attivato dal medico di famiglia che concorda che il responsabile del reparto e i tempi e i modi di attuazione.

     Qualora il responsabile del reparto ritenga necessario acquisire ulteriori notizie riguardanti il paziente ricoverato può mettersi in contatto con il medico di famiglia che è impegnato a collaborare fornendo tutti gli elementi utili in suo possesso.

 

          Art. 23. Assistenza farmaceutica e modulario

     La prescrizione di specialità farmaceutiche e di galenici avviene, per qualità e quantità, secondo scienza e coscienza, con le modalità stabilite dalla legislazione vigente nel rispetto del prontuario terapeutico nazionale.

     Il medico può dar luogo al rinnovo della prescrizione farmaceutica anche in assenza del paziente, su richiesta di un familiare, quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita del paziente.

     In relazione a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, il medico riporta sul modulo-prescrizione gli estremi del documento, rilasciato dall'U.S.L., attestante il diritto dell'assistito all'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria.

     La prescrizione è redatta in unica copia sul modulario allegato sub C. Si conviene in proposito che tale modulario sarà impiegato fino a quando non avrà attuazione l'art. 2 del decreto-legge 28 febbraio 1987, n. 53.

 

          Art. 24. Richiesta di indagini specialistiche - Proposte di ricovero e di cure termali

     Il medico, ove lo ritenga necessario, formula richiesta di visita o indagine specialistica o proposta di ricovero o di cure termali.

     La richiesta di indagine o visita specialistica deve essere corredata delle diagnosi o del sospetto diagnostico. Essa può contenere la richiesta di consulto specialistico secondo le procedure previste dall'art. 21.

     Il medico può dar luogo al rinnovo della richiesta o prescrizione di indagine specialistica anche in assenza del paziente, su richiesta di un familiare, quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita del paziente.

     Lo specialista formula esauriente risposta al quesito diagnostico, in busta chiusa con l'indicazione "al medico curante", suggerendo la terapia e segnalando l'eventuale utilità di successivi controlli specialistici.

     Qualora lo specialista ritenga necessarie ulteriori indagini per la risposta al quesito del medico curante, formula direttamente le relative richieste.

     Gli assistiti possono accedere nelle strutture pubbliche, senza la richiesta del medico curante, alle seguenti specialità: odontoiatria, ginecologia, pediatria, psichiatria e oculistica, limitatamente alle prestazioni optometriche.

     La proposta di ricovero ordinaria deve essere accompagnata da un apposita scheda compilata dal medico curante (allegato D) che riporti i dati relativi al paziente estratti dalla scheda sanitaria individuale.

     Il modulario di cui all'art. 23, salvo il disposto del successivo art. 25, è utilizzato anche per le certificazioni della presente convenzione, per le proposte di ricovero e di cure termali e per le richieste di prestazioni specialistiche. Per queste ultime è consentita la multi-pluriproposta, escludendosi ogni ulteriore adempimento a carico del medico curante.

 

          Art. 25. Certificazione di malattia per i lavoratori dipendenti

     Le certificazioni di cui all'art. 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33 e all'art. 15 della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono rilasciate dal medico di fiducia del lavoratore utilizzando i moduli allegati sub E.

     Le certificazioni relative ad assenze dal lavoro connesse o dipendenti da prestazioni sanitarie eseguite da medici diversi da quelli di libera scelta non spettano al medico di fiducia.

 

          Art. 26. Assistenza programmata ad assistiti non ambulabili

     L'assistenza programmata si articola in tre forme di interventi:

     a) assistenza domiciliare nei confronti dei pazienti non ambulabili;

     b) assistenza nei confronti di pazienti ospiti in residenze protette;

     c) assistenza domiciliare integrata.

     L'assistenza programmata viene erogata sulla base di interesse normative ed economiche raggiunte a livello regionale con i sindacati di categoria maggiormente rappresentativi in sede regionale, sentito il comitato ex art. 37.

     Laddove in qualche regione non si sia proceduto alla stipula delle suddette intese entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, l'erogazione di questa forma di assistenza sarà disciplinata nelle suddette regioni in conformità ai contenuti di un'intesa da concordarsi a livello nazionale sulla base della media degli specifici accordi raggiunti nelle altre regioni.

     In particolare:

     A) L'assistenza domiciliare nei confronti di pazienti non ambulabili si rivolge agli anziani, invalidi o ammalati cronici che non sono in grado di frequentare lo studio del proprio medico. La loro identificazione, viene concordata tra il medico di famiglia e il competente servizio sanitario della U.S.L.

     Tale assistenza deve prevedere, al di fuori delle normali richieste di visita domiciliare per fatti acuti, un accesso periodico del medico di famiglia e la possibilità per lo stesso di attivare per il paziente visite specialistiche, ricerche diagnostiche domiciliari e assistenza infermieristica.

     E' opportuno, ove questi pazienti usufruiscono di attività assistenziali di tipo sociale, uno stretto collegamento tra il medico di famiglia e gli addetti a questo tipo di assistenza.

     Presso il domicilio del paziente il medico attiverà un diario clinico che serva da collegamento tra i vari interventi sanitari.

     B) L'assistenza domiciliare integrata può essere attivata in fase sperimentale nel caso in cui sia possibile garantire l'assistenza sanitaria e sociale nel proprio domicilio a pazienti ai quali si voglia evitare un ricovero determinato da ragioni sociali (anziani affetti da forme morbose acute) o da motivi di organizzazione sanitaria (terminali, riabilitazione di vasculopatici, ecc.).

     I pazienti di cui al precedente comma sono individuati dal medico generale oppure, in caso di degenza, dal primario ospedaliero il quale deve sentire il parere del medico generale.

     Il medico generale provvede a segnalare il caso alla U.S.L. di competenza del malato per l'autorizzazione al fine dell'inizio dell'assistenza e la fornitura dei necessari supporti infermieristici e sociali.

     L'esperimento non può avvenire senza il consenso dei familiari dell'infermo.

     Il medico generale mantiene la responsabilità unica e complessiva del paziente. Lo visita secondo un calendario di massima precedentemente segnalato alla U.S.L.; tiene un diario clinico sul quale ogni specialista riporta i propri interventi; attiva le consulenze specialistiche e gli interventi infermieristici e sociali; coordina l'equipe funzionale che si attiva per rispondere ai bisogni del paziente.

 

          Art. 27. Medicina di gruppo

     Al fine di conseguire un più elevato livello delle prestazioni e per facilitare il rapporto tra cittadino e medico anche attraverso lo snellimento delle procedure di accesso ai diversi servizi della U.S.L., nonché per favorire la soluzione della maggior parte dei problemi sanitari a livello territoriale, i medici iscritti negli elenchi possono concordare tra di loro e realizzare forme di lavoro di gruppo sulla base di un regolamento ispirato ai seguenti principi e criteri organizzativi:

     l'associazione è libera, volontaria e paritaria;

     l'accordo che costituisce la medicina di gruppo è liberamente concordato tra i medici partecipanti e depositato presso la U.S.L. e l'ordine dei medici;

     del gruppo possono far parte soltanto medici che svolgono in modo esclusivo l'attività di medico convenzionato;

     la sede della medicina di gruppo è unica ed articolata in più studi medici;

     del gruppo fanno parte non meno di tre e non più di sei medici di medicina generale. Nei comuni aventi un numero di medici convenzionati non superiore a tre, il gruppo può essere costituito da due soli medici. Al gruppo può partecipare un pediatra;

     ciascun medico può far parte soltanto di un gruppo;

     ciascun partecipante al gruppo è disponibile a svolgere la propria attività anche nei confronti degli assistiti degli altri medici del gruppo, anche mediante l'accesso reciproco agli strumenti di informazione di ciascun medico pur nella tutela dei fondamentali principi del rapporto fiduciario e della libera scelta da parte dell'assistito;

     deve prevedersi la disciplina dell'esecuzione delle prestazioni incentivanti nell'ambito del gruppo;

     la distribuzione degli orari di presenza dei singoli medici nella sede della medicina di gruppo deve prevedere che ciascuno di essi sia presente per almeno quattro giorni la settimana quando nel quinto giorno sia impegnato in altre attività previste dall'accordo, come consulti con specialisti, accessi in luoghi di ricovero, assistenza a pazienti non deambulanti, ecc.; altrimenti la presenza deve essere garantita per cinque giorni la settimana;

     in ogni caso deve essere assicurata la continuità della assistenza ambulatoriale per almeno 4 ore al mattino e 4 ore nella seconda parte della giornata. Nella giornata di sabato e nei giorni prefestivi deve essere assicurata presso la sede la ricezione delle richieste di visite domiciliari.

     a ciascun medico del gruppo vengono liquidate le competenze relative alle scelte di cui è titolare;

     non possono effettuarsi variazioni di scelta all'interno del gruppo senza l'autorizzazione del medico titolare della scelta e la richiesta in tal senso dell'assistito;

     all'interno del gruppo può adottarsi il criterio della rotazione interna per ogni tipo di sostituzione, anche per quanto concerne la partecipazione a congressi, corsi di aggiornamento o di formazione professionale, ecc., allo scopo di favorire una costante elevazione della professionalità;

     la suddivisione delle spese di gestione dell'ambulatorio viene liberamente concordata tra i componenti del gruppo.

     A livello di regione o di U.S.L. con i sindacati di categoria maggiormente rappresentativi a livello regionale possono essere concordati, sentito rispettivamente il comitato ex art. 37 o quello ex art. 36 protocolli di collaborazione volti al conseguimento degli obiettivi dei piani sanitari regionali, con particolare riguardo all'educazione sanitaria, anche prevedendo adeguate forme di incentivazione aventi prevalentemente carattere organizzativo e/o strutturale.

     Atteso il carattere innovativo della pratica del lavoro di gruppo si conviene che per il periodo di validità del presente accordo il comitato ex art. 36 dovrà verificarne l'andamento in relazione al miglioramento nella qualità dell'assistenza attraverso opportune forme di monitoraggio dell'istituto.

 

          Art. 28. Interventi socio-assistenziali

     Il medico di famiglia sulla base della conoscenza del quadro anamnestico complessivo dell'assistito derivante dall'osservazione prolungata dello stesso anche in rapporto al contesto familiare, riferito oltrechè alle condizioni sanitarie, anche a quelle sociali ed economiche, ove lo ritenga necessario segnala ai servizi sociali individuati dall'U.S.L. l'esigenza di particolari interventi socio-assistenziali.

 

          Art. 29. Collegamenti con i servizi di guardia medica

     Il medico di famiglia secondo scienza e coscienza valuta l'opportunità di lasciare brevi note esplicative presso quegli assistiti le cui particolari condizioni fisico-patologiche suggeriscano eventuali accorgimenti nell'esplicazione di interventi di urgenza da parte di medici addetti al servizio di guardia medica.

 

          Art. 30. Visite occasionali

     I medici iscritti negli elenchi sono tenuti a prestare la propria opera in regime di assistenza diretta solo nei confronti degli assistibili che li hanno preventivamente scelti.

     I medici, tuttavia, salvo quanto previsto dall'art. 42 in materia di guardia medica e di assistenza nelle località turistiche, prestano la propria opera, anche in mancanza di scelta preventiva, secondo quanto disposto dall'art. 1, lettera b), del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98:

     1) in favore dei cittadini che, trovandosi occasionalmente al di fuori del proprio comune di residenza, ricorrano all'opera del medico;

     2) in favore degli stranieri in temporaneo soggiorno in Italia, che esibiscano il prescritto documento comprovante il loro diritto all'assistenza sanitaria a carico del servizio sanitario pubblico.

     Nel riepilogo mensile delle prestazioni le visite occasionali sono elencate con l'indicazione di nome e cognome dell'avente diritto, numero del libretto, regione di provenienza, indirizzo o numero della U.S.L. di appartenenza.

     Le visite di cui al presente articolo sono compensate con le seguenti tariffe, omnicomprensive:

     visita ambulatoriale: L. 6.000

     visita domiciliare: L. 10.000

 

          Art. 31. Divieto di esercizio di libera professione

     Ai medici iscritti negli elenchi è fatto divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati relativamente ai compiti che agli stessi sono affidati dal presente accordo.

 

          Art. 32. Aggiornamento obbligatorio e formazione permanente

     Le regioni annualmente, d'intesa con gli ordini dei medici e i sindacati di categoria maggiormente rappresentativi, avvalendosi ove possibile anche della collaborazione delle società professionali di medicina generale, emanano norme generali sui temi prioritari per la formazione permanente obbligatoria del medico di medicina generale, anche in relazione alla attuazione dei progetti obiettivo. Le attività di aggiornamento professionale obbligatorio si svolgono presso i presidi sanitari delle UU.SS.LL. utilizzando appropriati metodi pedagogici e personale appositamente addestrato (animatori di formazione permanente).

     Stabilite a livello regionale le linee di coordinamento ed indirizzo, la programmazione complessiva dei corsi, dei metodi, della strutturazione temporale degli stessi e quella economico-gestionale, le UU.SS.LL. provvedono all'attuazione dei corsi. I comitati consultivi di cui all'art. 37 esprimono parere sui programmi applicativi. I temi dell'aggiornamento obbligatorio, saranno scelti in modo da rispondere ai bisogni organizzativi del servizio e all'accrescimento culturale del medico anche in relazione alla evoluzione della patologia. Tali corsi sono a carico del Servizio sanitario nazionale.

     I corsi di formazione saranno di norma organizzati prevedendo:

     lo svolgimento preferenziale secondo la metodologia didattica dell'apprendimento attivo per obiettivi;

     la partecipazione a piccoli gruppi;

     appropriate modalità che consentano la valutazione formativa del corso da parte dei partecipanti.

     I corsi, fatta salva una diversa determinazione concordata a livello regionale, si svolgeranno il sabato mattina per almeno otto sabati pari a 32 ore annue; al medico partecipante vengono corrisposti i normali compensi. La U.S.L. adotta i provvedimenti necessari a garantire il servizio durante le ore di aggiornamento. In caso di svolgimento in giorno diverso i partecipanti hanno diritto al pagamento della sostituzione con onere a carico della U.S.L.

     Le UU.SS.LL. al termine di ciascun corso rilasciano un attestato relativo alla materia del corso frequentato.

     Con accordi a livello regionale tra la regione, ordini dei medici e i sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi saranno prese iniziative per l'attuazione di corsi di addestramento appositamente dedicati agli animatori della formazione permanente da individuarsi tra medici già inseriti negli elenchi regionali della medicina generale.

     Gli animatori per la loro attività ricevono un compenso concordato a livello regionale.

     Detta attività non comporta riduzione del massimale individuale.

     A cura della regione gli animatori sono inclusi in un apposito albo regionale.

 

          Art. 33. Comunicazioni del medico alla U.S.L

     Il medico iscritto negli elenchi è tenuto a comunicare sollecitamente alla U.S.L. competente ogni eventuale variazione che intervenga nelle notizie fornite con la domanda di partecipazione alle graduatorie di cui all'art. 2, nonché l'insorgere di situazioni di incompatibilità previste dall'art. 4.

     In ogni caso la U.S.L. competente o la regione può richiedere annualmente al medico una dichiarazione da rilasciare entro un termine non inferiore a quindici giorni, attestante la sua situazione soggettiva professionale con particolare riferimento alle notizie aventi riflesso sulle incompatibilità, le limitazioni del massimale o la corresponsione dell'indennità di disponibilità.

     Il medico nella cui posizione soggettiva non siano intervenute modificazioni, non è tenuto a inviare la richiesta dichiarazione. Il medico è altresì tenuto a soddisfare le richieste di informazioni previste dall'art. 24, lettera C della legge n. 730/1983.

     In caso di astensione dall'attività assistenziale in dipendenza di agitazioni sindacali, il medico è tenuto a comunicare alla U.S.L. di iscrizione l'eventuale non adesione all'agitazione entro 24 ore dall'inizio dell'agitazione a mezzo telegramma.

     La mancata comunicazione comporta la trattenuta della quota relativa al periodo di astensione dall'attività convenzionata.

 

          Art. 34. Diritti sindacali

     Ai membri di parte medica eletti in tutti i comitati e commissioni previsti dal presente accordo sarà rimborsata la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi.

     Tale onere sarà a carico della regione e delle singole U.S.L., rispettivamente per i comitati e le commissioni regionali e di U.S.L.

     I rappresentanti dei sindacati medici di categoria a carattere nazionale e regionale, i medici nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonché i medici eletti al parlamento o ai consigli regionale, provinciale e comunale, possono avvalersi, con oneri a loro carico, della collaborazione professionale di medici con compenso orario.

     Detto compenso orario, omnicomprensivo, non potrà essere inferiore al costo globale orario previsto dall'accordo collettivo ex art. 48 dellalegge n. 833/78 concernente gli incarichi non specialistici a rapporto orario con le UU.SS.LL.

     A titolo di concorso negli oneri per sostituzioni collegate allo svolgimento di compiti sindacali, a ciascun sindacato firmatario viene riconosciuta la disponibilità di 30 ore settimanali per ogni gruppo di 1.000 iscritti o frazione di 1.000 superiore a 500.

     Il numero dei medici di medicina generale iscritti è rilevato a livello regionale sulla base del numero dei medici a carico dei quali - per ciascun sindacato - viene effettuata, a cura delle UU.SS.LL., la trattenuta della quota sindacale. Ai fini del raggiungimento del "quorum" di 500 persone possono essere utilizzati i "resti" risultanti nell'ambito delle singole regioni.

     La segreteria nazionale del sindacato comunica ogni anno congiuntamente a tutte le regioni i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilità di orario accertata come sopra, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno.

     Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati comunica alla propria U.S.L. il nominativo del medico che l'ha sostituito nel mese precedente e il numero delle ore di sostituzione. Entro il mese successivo si provvede al pagamento di quanto dovuto al sostituto, sulla base di un compenso orario pari alla misura tabellare iniziale prevista dall'accordo ex art. 48 della legge n. 833/78 per i medici a rapporto orario addetti ad attività non specialistiche (medicina dei servizi). Il compenso è liquidato, a seconda del sistema di pagamento localmente adottato, direttamente dalla regione oppure dalla U.S.L. che amministra la posizione del rappresentante sindacale designato.

 

          Art. 35. Quote sindacali

     La riscossione delle quote sindacali per i sindacati firmatari del presente accordo avviene su delega del medico attraverso le UU.SS.LL. con versamento in c/c intestato ai tesorieri dei sindacati firmatari del presente accordo per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei compensi.

     Le deleghe precedentemente rilasciate restano valide.

     I costi del servizio di esazione sono a carico dei sindacati.

 

          Art. 36. Comitato consultivo di U.S.L

     In ciascuna U.S.L. è costituito un comitato composto da:

     il presidente della U.S.L. o suo delegato, che lo presiede;

     due membri effettivi e due supplenti designati dal comitato di gestione della U.S.L.;

     tre membri effettivi e tre supplenti in rappresentanza dei medici generali convenzionati.

     I rappresentanti dei medici sono eletti tra i medici iscritti nell'elenco della medicina generale di ciascuna U.S.L. con il sistema proporzionale tra liste concorrenti dai medici di medicina generale convenzionati iscritti negli elenchi e operanti nell'ambito della U.S.L. per la quale deve essere istituito il comitato.

     Le elezioni dei rappresentanti dei medici sono svolte a cura della federazione regionale degli ordini dei medici, avvalendosi della collaborazione degli ordini provinciali.

     La federazione regionale degli ordini proclama gli eletti.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario di parte pubblica.

     Il comitato esprime parere obbligatorio sui seguenti argomenti:

     1) richiesta di deroga temporanea al massimale di scelte di cui all'art. 13;

     2) autorizzazione di scelte in deroga ai sensi dell'art. 14;

     3) motivi di incompatibilità agli effetti delle recusazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 15;

     4) cessazione del rapporto ai sensi dell'art. 11, punto 5).

     Inoltre, in ordine alla migliore organizzazione della medicina di base, partecipa alle conferenze di organizzazione predisposte dalla U.S.L. e collabora alla:

     a) impostazione di programmi statistico-epidemiologici attivati a livello locale sulla base delle indicazioni regionali e/o nazionali e concernenti l'attività dei medici convenzionati per la medicina generale;

     b) organizzazione delle iniziative in materia di aggiornamento professionale nell'area della medicina di base, in particolare per quanto riguarda la individuazione dei temi aventi rilevanza locale.

     Su tutte le questioni inerenti i rapporti tra la medicina generale e gli altri servizi delle UU.SS.LL. deve essere acquisito il parere del comitato di cui al presente articolo.

 

          Art. 37. Comitato consultivo regionale

     In ciascuna regione è istituito un comitato composto di:

     assessore regionale alla sanità o suo delegato con funzioni di presidente;

     cinque membri effettivi e tre supplenti in rappresentanza delle UU.SS.LL. della regione, designati dall'ANCI;

     sei membri effettivi e tre supplenti in rappresentanza dei medici generali convenzionati.

     I rappresentanti dei medici, che devono essere iscritti nell'elenco regionale della medicina generale convenzionata, vengono eletti dai medici iscritti nell'elenco stesso con il sistema elettorale proporzionale tra liste concorrenti.

     Le elezioni dei rappresentanti dei medici sono svolte a cura della federazione regionale degli ordini avvalendosi della collaborazione degli ordini provinciali.

     La federazione regionale proclama gli eletti.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario di parte pubblica.

     In caso di assenza od impegno del presidente le relative funzioni sono svolte dal componente più anziano di parte pubblica.

     La sede del comitato è indicata dalla regione.

     Il comitato esprime parere nei casi previsti dal presente accordo, ivi compresa l'attuazione, nell'ambito del territorio della regione, dei servizi di guardia medica e dei programmi di aggiornamento professionale obbligatorio per i medici generali convenzionati.

     Il comitato formula proposte ed esprime pareri sulla corretta applicazione delle norme del presente accordo e per un corretto ricorso all'assistenza da parte degli assistiti, anche in riferimento a problemi o situazioni particolari locali che siano ad esso sottoposte dal presidente o da almeno 1/3 dei suoi componenti.

     Svolge inoltre ogni altro compito assegnatogli dal presente accordo.

     La sua attività è comunque finalizzata a fornire indirizzi uniformi per l'applicazione dell'accordo.

 

          Art. 38. Commissione regionale di disciplina

     In ciascuna regione, con provvedimento della giunta regionale, è istituita una commissione di disciplina composta da:

     il presidente dell'ordine principale dei medici della città capoluogo di regione o suo delegato, che la presiede;

     tre membri medici e un esperto designati dall'assessore regionale alla sanità, sentito l'ANCI regionale; un membro medico designato dall'U.S.L. interessata;

     tre membri medici e un esperto designati dal consiglio direttivo della federazione regionale degli ordini dei medici su indicazione unitaria effettuata, di norma, d'intesa fra i sindacati medici di categoria più rappresentativi a livello nazionale.

     La sede della commissione è indicata dalla regione.

     Ai fini della nomina di cui al primo comma il presidente della federazione regionale degli ordini dei medici invita, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, i sindacati medici nazionali di categoria a procedere alla designazione unitaria dei medici da nominare.

     Nel caso che i sindacati non facciano pervenire detta designazione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito, il consiglio direttivo della federazione regionale degli ordini dei medici provvede direttamente a nominare la rappresentanza medica in seno alla commissione.

     I medici di nomina ordinistica devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

     1) età non inferiore a 40 anni;

     2) anzianità di laurea non inferiore a 15 anni;

     3) attività di medicina generale svolta in regime convenzionale per un periodo non inferiore a dieci anni;

     4) essere iscritti negli elenchi dei medici convenzionati.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario designato dalla regione.

     L'U.S.L. provvede all'istruttoria del caso avvalendosi della collaborazione del comitato di cui all'art. 36 prima dell'eventuale deferimento alla commissione di cui al presente articolo.

     La commissione esamina i casi dei medici ad essa deferiti dall'U.S.L., per inosservanza delle norme del presente accordo, iniziando la procedura entro un mese dalla data di deferimento.

     Al medico deferito sono contestati gli addebiti ed è garantita la possibilità di produrre le proprie controdeduzioni.

     La commissione propone all'U.S.L. con atto motivato l'adozione di uno dei provvedimenti che seguono:

     richiamo con diffida per trasgressioni ed inosservanza degli obblighi e dei compiti previsti dall'accordo;

     riduzione del trattamento economico in misura non inferiore al 10% e non superiore al 20% per la durata massima di sei mesi: per inadempienze già oggetto di richiamo con diffida;

     sospensione del rapporto per durata non superiore a due anni;

     per gravi infrazioni finalizzate anche all'acquisizione di vantaggi personali;

     per omessa o infedele comunicazione di circostanze comportanti incompatibilità, ai sensi dell'art. 4 dell'accordo;

     per recidiva di infrazioni che hanno già portato alla riduzione del trattamento economico;

     revoca per recidiva di infrazioni che hanno già portato alla sospensione del rapporto.

     I provvedimenti devono essere adottati dall'U.S.L. in conformità alle proposte della commissione di disciplina e sono definitivi. Essi sono notificati agli interessati e comunicati all'ordine dei medici ed alla commissione di cui al presente articolo.

 

          Art. 39. Istituzione, durata in carica e funzionamento degli organismi collegiali - Spese per l'elezione dei rappresentanti dei medici

     I comitati consultivi di cui agli articoli 36 e 37 e la commissione disciplinare di cui all'art. 38 devono essere istituiti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e durano in carica fino alla nomina delle nuove commissioni e comitati a seguito del rinnovo dell'accordo stesso.

     La commissione e i comitati sono validamente riuniti se è presente la maggioranza dei loro componenti e le loro deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti.

     In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

     Gli esperti partecipano alle sedute della commissione di cui all'art. 38 senza diritto di voto.

     E' incompatibile, per i componenti di parte medica, la nomina contemporanea in più comitati o commissioni.

     I supplenti partecipano alle riunioni dei comitati solo in caso di impedimento dei titolari.

     Le spese per le elezioni dei rappresentanti dei medici di medicina generale in seno ai comitati di cui agli articoli 36 e 37 sono a carico di tutti i medici iscritti negli elenchi.

     Le UU.SS.LL. provvedono al pagamento delle spese suddette a carico di un fondo costituito da quote trattenute sui compensi dovuti a ciascun medico, nella misura indicata dall'ordine dei medici.

 

          Art. 40. Commissione professionale

     In ogni regione è costituita ai sensi dell'art. 24 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, una commissione professionale cui sono affidati, nel rispetto dei principi sanciti in detto art. 24, i seguenti compiti:

     a) definire gli standards medi assistenziali che tengano conto anche della situazione demografica, patologica e organizzativa locale;

     b) definire il parametro di spesa regionale inteso come dato indicativo per il comportamento prescrittivo responsabile del medico e per le commissioni professionali;

     c) fissare le procedure per la verifica di qualità dell'assistenza tenendo conto degli standards assistenziali definiti e dei parametri di spesa fissati dalla regione sulla base di indici medi regionali di spesa raccordati a quelli nazionali, prevedendo, nei casi di eccessi di spesa, anche le modalità per la contestazione al medico assicurando la preventiva informazione ed il confronto obbligatorio con il medico stesso;

     d) stabilire nei casi di reiterate inadempienze le ipotesi in cui si debba far luogo al deferimento del medico alla commissione di cui all'art. 38.

     Per gli adempimenti di cui al comma precedente le UU.SS.LL. hanno l'obbligo di comunicare periodicamente ai medici ed alla commissione professionale il parametro di spesa regionale, lo standard medio assistenziale dei diversi presidi e servizi delle UU.SS.LL. nonché il comportamento prescrittivo dei singoli medici convenzionati, evidenziando in particolare quello relativo alla prescrizione farmaceutica e alla richiesta di indagini strumentali e di laboratorio, di consulenza specialistica e di assistenza ospedaliera, curando di separare i casi in cui la richiesta provenga autonomamente dal medico o sia stata richiesta da altri presidi sanitari.

     La commissione professionale regionale, nominata con provvedimento della regione, è presieduta:

     dal presidente dell'ordine dei medici della città capoluogo di regione ed è così costituita:

     cinque esperti qualificati nominati dalla regione scelti tra dipendenti delle strutture universitarie e del Servizio sanitario nazionale;

     quattro rappresentanti dei medici di medicina generale convenzionati scelti dai membri di parte medica del comitato consultivo regionale;

     un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione con funzioni di segretario.

 

          Art. 41. Trattamento economico

     Il trattamento economico del medico iscritto negli elenchi della medicina generale si compone delle seguenti voci:

     A) Onorario professionale.

     B) Quota aggiuntiva professionale.

     C) Indennità di piena disponibilità.

     D) Indennità forfettaria a copertura del rischio e di avviamento professionale.

     E) Concorso nelle spese per la produzione del reddito.

     F) Compenso di variazione degli indici del costo della vita.

     G) Contributo previdenziale.

     H) Contributo per assicurazione di malattia.

     I) Compensi per eventuali visite occasionali e prestazioni di particolare impegno professionale.

     In particolare:

     A) Onorario professionale.

     I) Ai medici iscritti negli elenchi della medicina generale è corrisposto per ciascun assistibile in carico un compenso forfettario annuo, come da tabella che segue, distinto secondo l'anzianità di laurea del medico.

     Compenso forfettario annuo

Anzianità di laurea

a) dal 1.7.1987

b) dal 1.1.1988

da 0 a 6 anni

19.324

20.329

oltre 6 fino a 13 anni

21.194

22.296

oltre 13 fino a 20 anni

23.142

24.344

oltre i 20 anni

25.088

26.392

     Per il periodo 1° gennaio 1986-30 giugno 1987, sui compensi liquidati ai medici al titolo in questione secondo la tabella di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 882/84, è corrisposta una maggiorazione del 12,76% (dodici e settantasei per cento).

     II) Ai medici di medicina generale che svolgano la propria attività sotto forma di medicina di gruppo ai sensi dell'art. 27, l'onorario professionale è dovuto nelle seguenti misure annue:

     Compenso forfettario annuo

Anzianità di laurea

1987

1988

da 0 a 6 anni

20.241

21.719

oltre 6 fino a 13 anni

22.200

23.820

oltre 13 fino a 20 anni

24.241

26.009

oltre i 20 anni

26.279

28.197

     B) Quota aggiuntiva professionale.

     Per lo svolgimento di specifiche e più qualificate prestazioni professionali a favore dei propri assistiti, quali la tenuta e l'aggiornamento della scheda sanitaria individuale (art. 19), la compilazione per estratto della suddetta scheda da rilasciarsi ai fini del ricovero in strutture di degenza nonché del servizio militare di leva (art. 24), il consulto con il medico specialista (art. 21), la continuità assistenziale nei confronti dei propri assistibili mediante accesso alle strutture di degenza (art. 22), ai medici è corrisposta, per ciascun assistibile in carico, una quota aggiuntiva professionale nella misura annua specificata nella tabella che segue:

     Quota aggiuntiva professionale annua

Anzianità di laurea

a) dal 1.7.1987

b) dal 1.1.1988

da 0 a 6 anni

1.376

2.085

oltre 6 fino a 13 anni

1.509

2.287

oltre 13 fino a 20 anni

1.648

2.497

oltre i 20 anni

1.787

2.707

     C) Indennità di piena disponibilità.

     A far data dal 1° gennaio 1986, ai sanitari che svolgono esclusivamente attività di medico di medicina generale ai sensi del presente accordo e che non hanno altro tipo di rapporto — di dipendenza o convenzione — con il Servizio sanitario nazionale, ad esclusione di rapporti nell'ambito della guardia medica e della medicina dei servizi, di quelli di medico-generico di ambulatorio di cui alla norma finale annessa all'accordo con gli specialisti ambulatoriali nonché di rapporti intrattenuti con il Ministero della sanità per l'erogazione dell'assistenza medico-generica a questo demandata dalla legge n. 833/78, o con altre istituzioni pubbliche o private, spetta per ciascun assistibile in carico e fino alla concorrenza del massimale di 1.500 scelte, un'indennità annua, nelle seguenti misure:

     1) per i primi 500 assistibili:

     Indennità di piena disponibilità

Anzianità di laurea

1986

1987

1988

da 0 a 6 anni

878

1.757

2.662

oltre 6 fino a 13 anni

934

1.868

2.831

oltre 13 fino a 20 anni

992

1.983

3.006

oltre i 20 anni

1.049

2.099

3.181

     2) per gli assistibili da 501 a 1.500:

     Indennità di piena disponibilità

Anzianità di laurea

1986

1987

1988

da 0 a 6 anni

812

1.625

2.462

oltre 6 fino a 13 anni

868

1.736

2.631

oltre 13 fino a 20 anni

926

1.851

2.806

oltre i 20 anni

983

1.967

2.981

     D) Indennità forfettaria a copertura del rischio e di avviamento professionale.

     I) Ai medici di medicina generale è corrisposto per ciascun assistibile in carico un'indennità forfettaria annua, come da tabella che segue:

     Indennità di rischio e avviamento professionale

 

a) dal 1.7.1987

b) dal 1.1.1988

per i primi 500 assistibili

10.288

10.822

per gli assistibili da 501 fino al massimale o alla quota individuale

8.063

8.482

     Per il periodo 1° gennaio1986-30 giugno 1987, sulle indennità liquidate ai medici al titolo in questione secondo i valori indicati nell'art. 34, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 882/84, è corrisposta una maggiorazione del 12,76% (dodici e settantasei per cento).

     II) Ai medici di medicina generale che svolgono la propria attività sotto forma di medicina di gruppo ai sensi dell'art. 27, l'indennità è dovuta nelle seguenti misure annue:

     Indennità di rischio e avviamento professionale

 

a) dal 1.7.1987

b) dal 1.1.1988

per i primi 500 assistibili

10.776

11.562

per gli assistibili da 501 fino al massimale o alla quota individuale

8.446

9.062

     III) Per lo svolgimento delle specifiche e più qualificate prestazioni indicate alla precedente lettera B), all'indennità di rischio e di avviamento professionale di cui ai punti I) e II) che precedono sono apportate le maggiorazioni annue appresso indicate:

     Indennità di rischio e avviamento professionale

 

a) dal 1.7.1987

b) dal 1.1.1988

per i primi 500 assistibili

855

1.295

da 501 assistibili fino al massimale o alla quota individuale

670

1.015

     IV) Nulla è dovuto a titolo di indennità di rischio e avviamento professionale per gli assistibili oltre il massimale o la quota individuale.

     E) Concorso nelle spese per la produzione del reddito.

     I) Ai medici iscritti negli elenchi di medicina generale è corrisposto un concorso nelle spese sostenute in relazione alle attività professionali e in particolare per la disponibilità dello studio medico, per la disponibilità del telefono, per i mezzi di trasporto necessari e per ogni altro strumento utile allo svolgimento dell'attività a favore degli assistiti.

     Al titolo in questione per ciascun assistibile in carico è corrisposto un concorso spese nelle misure risultanti dalla tabella che segue:

     Concorso nelle spese di produzione del reddito

 

a) dal 1.7.1987

b) dal 1.1.1988

per i primi 500 assistibili

10.288

10.822

per gli assistibili da 501 fino al massimale o alla quota individuale

8.063

8.482

     Per il periodo 1° gennaio 1986-30 giugno 1987 sulle somme liquidate ai medici a titolo di concorso spese secondo i valori indicati nell'art. 34, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 882/84, è corrisposta una maggiorazione del 12,76% (dodici virgola settantasei per cento).

     II) Ai medici di medicina generale che svolgono la propria attività sotto forma di medicina di gruppo ai sensi dell'art. 27, il concorso spese è dovuto nelle seguenti misure annue:

     Concorso nelle spese di produzione del reddito

 

a) 1987

b) dal 1.1.1988

per i primi 500 assistibili

10.776

11.562

per gli assistibili da 501 fino al massimale o alla quota individuale

8.446

9.062

     III) Per lo svolgimento delle specifiche e più qualificate prestazioni indicate alla precedente lettera B), al concorso nelle spese di cui ai punti I) e II) che precedono sono apportate le maggiorazioni annue appresso indicate:

     Concorso nelle spese di produzione del reddito

 

a) dal 1.7.1987

b) dal 1.1.1988

per i primi 500 assistibili

611

925

da 501 assistibili da 501 fino al massimale o alla quota individuale

479

725

     IV) Nulla è dovuto a titolo di concorso spese per gli assistibili oltre il massimale o la quota individuale.

     Il concorso nelle spese viene erogato mensilmente in acconto dall'U.S.L. in misura intera. Il medico ha l'obbligo di comprovare l'entità delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'attività convenzionata in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF.

     A tale scopo egli è tenuto a presentare all'U.S.L. la sola fotocopia, sottoscritta per conformità, del quadro E del modello 740, per la voce afferente agli introiti, alle spese e agli oneri deducibili (dalla voce 1 alla voce 12).

     I medici che ai fini della denuncia IRPEF compilano il quadro E1, esibiscono fotocopia di tale riquadro corredata della documentazione probatoria di spesa con dichiarazione di responsabilità.

     Qualora il medico abbia denunciato unicamente proventi soggetti a ritenuta di acconto ed essi siano pari ai compensi percepiti per l'attività svolta ai sensi del presente accordo, l'U.S.L. nel caso che il totale delle spese risulti inferiore al concorso nelle spese di produzione del reddito, provvederà a trattenere la somma eccedente sugli emolumenti da corrispondere al medico nei mesi successivi.

     Laddove, invece, il medico abbia denunciato proventi di importo superiore ai compensi percepiti per l'attività convenzionata, dovrà essere imputata allo svolgimento di tale attività una percentuale del totale delle spese pari al rapporto tra i proventi derivanti dall'attività convenzionale e il totale degli introiti denunciati.

     In questo caso, qualora il medico abbia introitato proventi per prestazioni che non hanno comportato spese professionali, egli potrà dimostrare all'U.S.L. l'ammontare e l'origine per i conseguenti riflessi sul calcolo di cui al comma precedente.

     Il contributo non compete o compete in misura proporzionalmente ridotta, quando il medico ritenga di avvalersi, per l'espletamento degli obblighi convenzionali, di servizi e personale di collaborazione forniti dall'U.S.L.

     In tal caso l'U.S.L. accerta e documenta le spese sostenute per assicurare al medico convenzionato, per questa sua specifica attività, servizi e personale di collaborazione: ove il medico non concordi, l'accertamento effettuato dall'U.S.L. viene verificato in sede di comitato ex art. 36, tenendo presente l'entità sia dell'attività convenzionale svolta sia dei compiti di medicina pubblica esercitati nella medesima struttura nonché l'opportunità di incentivare la più ampia capillarizzazione del servizio pubblico.

     Verificata la spesa di cui al comma precedente, essa va imputata innanzitutto alle somme da corrispondere al medico a titolo di concorso nelle spese di produzione del reddito; ove non vi sia capienza, l'eccedenza va imputata alle somme da corrispondere al medico a titolo di indennità forfettaria a copertura del rischio e avviamento professionale di cui al precedente punto D).

     F) Compenso di variazione dell'indice del costo della vita.

     Le parti convengono che ai medici iscritti negli elenchi della medicina generale sono attribuite quote mensili di carovita determinate in linea con i criteri di cui alla legge n. 38 del 26 febbraio 1986 e all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13 del 1° febbraio 1986, con le seguenti specificazioni:

     a) l'adeguamento delle quote di caro-vita avviene con cadenza semestrale, con riferimento alla variazione dell'indice sindacale registrato nel semestre precedente;

     b) il primo semestre di attuazione decorre dal mese di novembre 1985 e termina il mese di aprile 1986; pertanto il primo adeguamento decorre dal 1° maggio 1986;

     c) le quote vengono corrisposte in aggiunta a quelle dovute alla data del 1° novembre 1985 in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 882/84;

     d) il compenso tabellare che, sommato alle quote di caro-vita spettanti nel semestre precedente, costituisce la base di calcolo per l'applicazione dei criteri di cui alla legge n. 38/1986 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86, è rappresentato dal valore iniziale dell'onorario professionale di cui alla lettera A), individuato in L. 18.350 per l'anno 1986, L. 19.324 per l'anno 1987 e L. 20.329 per l'anno 1988, moltiplicato per il numero delle scelte in carico al singolo medico in ciascun mese, con il tetto massimo di 1.500 scelte;

     e) ai medici con un numero di scelte inferiori a 477 unità spetta un incremento delle quote di caro-vita corrispondente a quello riferito a 477 scelte decurtato di un decimo per ogni 50 scelte - o frazione di 50 superiore a 25 - al di sotto del limite di 477.

     Le quote di cui al comma precedente non spettano a coloro che comunque e a qualsiasi titolo usufruiscano di meccanismi automatici di adeguamento dei compensi al costo della vita.

     Le quote di caro-vita spettano ai pensionati che, in quanto tali, non fruiscano dell'indennità integrativa speciale.

     G) Contributo previdenziale.

     Per i medici iscritti negli elenchi della medicina generale viene corrisposto un contributo previdenziale a favore del competente Fondo di previdenza di cui al secondo comma del punto 6) dell'art. 9 della legge 29 giugno 1977, n. 349, pari al 20% (venti per cento) dell'ammontare degli emolumenti relativi ai punti A), B) ed F) del presente articolo, di cui il 13% a carico della U.S.L. e il 7% a carico del medico.

     I contributi devono essere versati all'ente gestore del fondo di previdenza trimestralmente, con l'indicazione dei medici a cui si riferiscono e della base imponibile su cui sono calcolati, entro trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre.

     H) Contributo per assicurazione di malattia.

     Per far fronte al pregiudizio derivante dagli eventi di malattia è posto a carico del servizio pubblico, a far data dal 1° gennaio 1987, un onere pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) dei compensi relativi ai punti A), B) ed F) del presente articolo, da utilizzare per la stipula di apposite assicurazioni.

     Con le stesse cadenze del contributo previdenziale di cui alla lettera G), le UU.SS.LL. versano all'E.N.P.A.M. il contributo per assicurazione di malattia affinchè provveda a riversarlo alla compagnia assicuratrice con la quale i sindacati firmatari dell'accordo avranno provveduto a stipulare apposito, contratto di assicurazione.

     I) Compensi per eventuali visite occasionali e prestazioni di particolare impegno professionale.

     Ai medici spettano, infine, il compenso per le eventuali visite occasionali di cui all'art. 30 e il compenso per le prestazioni di particolare impegno professionale di cui all'allegato F.

     In ogni caso gli emolumenti riferiti alle prestazioni di particolare impegno professionale, da corrispondere con cadenza quadrimestrale, non possono superare nell'arco del quadrimestre il cinquanta per cento dei compensi spettanti al medico a titolo di onorario professionale di cui alla lettera A).

     Maggiorazioni per zone disagiatissime comprese le piccole isole.

     Per lo svolgimento di attività in zone identificate dalle regioni come disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, comprese le piccole isole, spetta ai medici un compenso accessorio annuo nella misura e con le modalità concordate a livello regionale con i sindacati di categoria più rappresentativi.

     Tempi e modi di pagamento.

     I compensi di cui alle lettere A), B), C), D), E) ed F), sono corrisposti mensilmente in dodicesimi e sono versati, unitamente a quelli relativi alle visite occasionali, mensilmente entro la fine del mese successivo a quello di competenza.

     Ai soli fini della correntezza del pagamento dei compensi ai medici di medicina generale si applicano le disposizioni previste per il personale dipendente dalle UU.SS.LL.

     Le variazioni di retribuzioni relative ai passaggi di fascia per quanto riguarda l'anzianità di laurea del medico saranno effettuate una sola volta all'anno: il primo gennaio dell'anno in considerazione, se la variazione cade entro il 30 giugno, o il 1° gennaio dell'anno successivo se la variazione cade tra il 1° luglio e il 31 dicembre.

 

          Art. 42. Guardia medica e assistenza nelle località turistiche

     In ogni regione è istituito un servizio di guardia medica urgente notturna e festiva che ha inizio alle ore 20 del giorno feriale e cessa alle ore 8 del giorno successivo; alle ore 14 del sabato e cessa alle ore 8 del post-festivo; infine alle ore 14 del prefestivo e cessa alle ore 8 del post-festivo.

     In ogni regione è istituito, altresì, un servizio stagionale di assistenza ai villeggianti nelle località turistiche.

 

          Art. 43. Durata dell'accordo

     Il presente accordo ha durata triennale e scade il 30 giugno 1988.

     Norma finale n. 1

     I sanitari che alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo risultano iscritti negli elenchi dei medici di medicina generale convenzionati con le UU.SS.LL., sono confermati nel rapporto convenzionale, salva l'applicazione delle norme in materia di incompatibilità e salvo il disposto della norma transitoria n. 2.

     Norma finale n. 2

     Le parti riconoscono l'utilità che eventuali questioni interpretative e applicative aventi rilevanza generale nonché problemi scaturenti da provvedimenti legislativi, pronunce della magistratura, ecc., i quali incidano direttamente sulla disciplina dei rapporti convenzionali quale risulta dall'accordo, formino oggetto di esame tra le parti nel corso di apposite riunioni convocate dal Ministero della sanità, anche su richiesta di parte sindacale.

     Norma transitoria n. 1

     Nelle more di una regolamentazione dei rapporti fra sanità civile e sanità militare, che partendo dalle indicazioni dell'art. 11 della legge n. 833/78, consenta una effettiva integrazione fra i due sistemi a tutto vantaggio dei cittadini che prestano servizio militare e con piena utilizzazione delle strutture militari, la norma di cui al 6° comma dell'art. 13 viene estesa ai medici militari titolari di convenzione alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo.

     Vengono fatte salve le situazioni particolari di carenza di medici civili in aree prive di collegamenti funzionali con i servizi territoriali delle UU.SS.LL. nelle quali risiedono familiari di militari.

     Norma transitoria n. 2

     In fase di prima applicazione dell'accordo è dichiarato immediatamente decaduto dal rapporto convenzionale il medico che essendo stato iscritto negli elenchi dei medici di medicina generale per effetto di quanto disposto dall'art. 12 dell'"Accordo nazionale tipo per le convenzioni nazionali uniche per la disciplina normativa e per il trattamento economico dei medici generici e pediatri", siglato il 7 gennaio 1978 e completato e perfezionato il successivo 31 maggio 1978, e avendo ininterrottamente mantenuto l'iscrizione nel medesimo elenco fino alla data del 31 dicembre 1986, a quest'ultima data risulti titolare di un numero di scelte non superiore a cinquanta unità.

     Norma transitoria n. 3

     Le parti convengono che per l'anno 1987 hanno valore le graduatorie regionali formate nell'anno 1986 sulla base dei criteri di cui all'accordo collettivo nazionale reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica n. 882 del 1984.

     Norma transitoria n. 4

     E' fatto divieto di costituire associazioni ai fini del rientro nel massimale.

     Le associazioni in atto alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo cessano di diritto entro sessanta giorni.

     I medici che, alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma precedente abbiano in carico un numero di scelte eccedenti il proprio massimale debbono, entro trenta giorni dalla suddetta data, dichiarare alla U.S.L. la propria volontà di rientrare nel proprio massimale o quota individuale attraverso la ricusazione delle scelte eccedenti.

     Entro i successivi trenta giorni, sono tenuti a presentare alla propria U.S.L., l'elenco nominativo degli assistiti ricusati.

     Nel caso in cui il medico non esprima la volontà di cui al terzo comma, la U.S.L. provvede al rientro attraverso uno dei seguenti sistemi:

     1) cancellazione d'ufficio delle scelte eccedenti il massimale o la quota individuale dando priorità a quelle relative a minori di età inferiore a sei anni, ad assistiti aventi la propria residenza in ambito territoriale diverso da quello della scelta e infine agli iscritti nell'elenco del medico in data più recente;

     2) cancellazione d'ufficio di tutte le scelte in carico al medico, inviando nel contempo, i cittadini interessati ad effettuare la scelta del medico di fiducia.

     Nel periodo intermedio al medico verrà corrisposto un compenso complessivo mensile forfettario convenzionalmente determinato in misura pari al massimale di 1.500 scelte o a quello individuale se trattasi di medico soggetto a limitazioni, secondo le modalità di cui all'art. 2, punto 9 del regolamento dell'associazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981, fermo restando l'obbligo della prestazione dell'assistenza nei confronti degli assistiti già in carico che ne facciano richiesta.

     La cessazione della corresponsione del compenso forfettario avrà effetto con la consegna dell'elenco delle nuove scelte.

     La U.S.L. competente è tenuta ad effettuare la consegna dell'elenco delle nuove scelte entro il termine massimo di sessanta giorni.

     Qualora la U.S.L. non abbia posto in essere gli adempimenti di cui sopra l'assessore regionale alla sanità vi provvede direttamente.

     Nei casi in cui sia stata costituita, ai fini del rientro nei massimali, l'associazione con medico non inserito negli elenchi per la medicina generale, a partire dalla data prevista dal secondo comma della presente norma transitoria è istituito fino al rinnovo del presente accordo, uno speciale elenco regionale articolato per U.S.L. di "medici ex associati". I medici inseriti in tale elenco non fanno parte dell'elenco dei medici di medicina generale di cui all'art. 5, primo comma.

     Possono essere inseriti in tale elenco i medici che alla data del 31 dicembre 1986 erano associati da almeno diciotto mesi e che alla data di costituzione della associazione percepivano emolumenti per almeno duecento quote capitarie.

     Ai suddetti medici viene attribuito un codice regionale ed un massimale individuale provvisori pari a 500 o, se più elevato, pari al numero delle quote per le quali venivano retribuiti alla data del 31 dicembre 1986.

     L'attribuzione del massimale di cui sopra consente l'acquisizione di scelte diverse da quelle provenienti dal titolare dell'associazione soltanto ai fini della reintegrazione del massimale di 500 scelte.

     In caso di cessazione del rapporto convenzionale del medico titolare nell'arco di validità del presente accordo, al medico ex associato possono essere attribuite scelte già in carico al titolare fino ad un massimale pari a 1.000.

     I medici inseriti nell'elenco speciale devono essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal presente accordo per i medici convenzionati.

     A tali medici, oltre ai normali compensi riferiti alle scelte di cui diventano titolari, continuano ad essere corrisposti - fino al compimento delle operazioni di rientro interessanti il medico associante e comunque per non oltre tre mesi - i compensi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 882/84 relativi alle scelte ancora in carico in eccedenza al medico associante.

     Norma transitoria n. 5

     Le parti concordano che il medico di medicina generale può comunque assumere in cura i nati dopo la data di entrata in vigore del presente accordo appartenenti a famiglie presso le quali il medico stesso abbia in cura fin dalla nascita uno o più minori.

     I minori che abbiano compiuto il sesto anno di età possono essere assegnati al medico di medicina generale.

     Dichiarazione a verbale n. 1

     Il Ministero della sanità conviene che tra i titoli di servizio valutabili ai fini dei concorsi per il personale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale sia dato rilievo all'attività di medico di medicina generale convenzionato.

     Dichiarazione a verbale n. 2

     Le parti valutano positivamente che a livello locale siano adottate forme di organizzazione dell'attività specialistica extra-degenza tali da favorire, per particolari patologie che richiedono ripetuti interventi del medico specialista, una continuità di rapporti tra professionista e paziente.

     Dichiarazione a verbale n. 3

     Il medico di medicina generale convenzionato, in quanto operatore del Servizio sanitario nazionale a livello del distretto di base previsto dal terzo comma dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, collabora al pieno funzionamento del distretto stesso, inteso come struttura tecnico-funzionale per l'erogazione dei servizi di primo livello e di pronto intervento.

     A tal fine utilizza, in particolare, la scheda sanitaria individuale e gli altri strumenti all'uopo predisposti, partecipando al processo di informatizzazione diffusa dei medici di base, secondo modalità concordate a livello regionale.

     L'impegno di cui al primo comma del presente articolo è mirato alla formazione di un giudizio collettivo sulle principali caratteristiche e bisogni sanitari della popolazione in determinati ambiti territoriali, nonché all'avvio in concreto di atti di politica preventiva, di aggiornamento professionale e di educazione sanitaria, in un rapporto organizzato con le popolazioni interessate e le loro rappresentanze istituzionali e non può in conseguenza prescindere da un lavoro collegiale di tutti gli operatori del distretto, allo svolgimento del quale pertanto, il medico di medicina generale convenzionato è tenuto.

     Dichiarazione a verbale n. 4

     Le parti convengono che i compiti affidati dal presente accordo all'A.N.C.I. regionale saranno espletati dall'assemblea dei presidenti delle UU.SS.LL. interessate quando la sezione regionale dell'A.N.C.I. non risulti costituita.

     Dichiarazione a verbale n. 5

     Le parti chiariscono che le dizioni regioni, amministrazione regionale, giunta regionale, assessore regionale alla sanità usate nel testo dell'accordo valgono ad individuare anche i corrispondenti organismi delle province autonome di Trento e Bolzano.

     Chiariscono inoltre che le dizioni "ordine dei medici", "federazione regionale degli ordini dei medici" e "federazione nazionale degli ordini dei medici" vanno intese come "ordine dei medici e degli odontoiatri", "federazione regionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri", e "federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri".

     Dichiarazione a verbale n. 6

     La parte pubblica s'impegna a promuovere il riesame della materia delle certificazioni obbligatorie per legge ai fini della riammissione ai vari livelli di formazione scolastica, in modo da contenerne le prescrizioni nei limiti e secondo le procedure più aderenti alle loro effettive necessità, anche ai fini di sburocratizzare l'atto medico.

     Dichiarazione a verbale n. 7

     La parte pubblica, in relazione alla specifica richiesta formulata dai sindacati firmatari, si impegna a promuovere iniziative finalizzate alla revisione dell'attuale disciplina legislativa in materia di visite occasionali.

     Dichiarazione a verbale n. 8

     Per la partecipazione alle riunioni della commissione di disciplina di cui all'art. 38 all'esperto di parte medica spettano, a carico della regione, i compensi fissati a livello regionale.

 

 

     Allegato A

     Domanda di inserimento nella graduatoria regionale di cui all'art. 2 dell'accordo nazionale con i medici di medicina generale

     (Omissis)

 

     Allegato B

     Regolazione dei rapporti economici nei casi di sostituzione volontaria

 

     I rapporti economici tra medico sostituto e quello sostituito, chiunque tra i due percepisca i compensi della U.S.L., sono regolati tenendo conto dell'uso delle attrezzature e delle altre spese oltre che della maggiore o minore morbilità legata alla stagione. Non è consentito al sostituto acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione.

     L'onorario professionale e il compenso di variazione degli indici del costo della vita, se percepito dal medico sostituito, devono essere corrisposti al medico sostituto.

     Se il medico sostituto svolge la propria attività professionale usufruendo dello studio e delle attrezzature del medico sostituito, a detto medico sostituto spetta i 15% del concorso delle spese per la produzione del reddito, in quanto quest'ultimo utilizza il proprio mezzo di trasporto per l'espletamento delle visite domiciliari.

     L'indennità forfettaria a copertura del rischio e di avviamento professionale rimane di esclusiva competenza del medico sostituito.

     La variazione relativa alla maggiore o minore morbilità si individua nella misura del 20%, per cui nei mesi di aprile-maggio, ottobre-novembre, al medico sostituto, sarà corrisposta, secondo le modalità anzidette, la cifra globale sopra individuata.

     Tale cifra sarà aumentata del 20% nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo e sarà diminuita del 20% nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.

 

     Allegato C

     (Omissis)

 

 

     Allegato D — scheda di accesso in ospedale

     (Omissis)

 

 

     Allegato E

     (Omissis)

 

 

     Allegato F

     Prestazioni di particolare impegno professionale eseguibili senza autorizzazione

1) Incisione di accesso profondo, di flemmone favo o mastite L. 40.000

2) Sutura di ferita superficiale L. 30.000

3) Cateterismo uretrale nell'uomo L. 20.000

Cateterismo uretrale nella donna L. 10.000

4) Tamponamento nasale anteriore L. 15.000

5) Fleboclisi (unica) L. 20.000

6) Lavanda gastrica L. 20.000

7) Prima medicazione L. 20.000

8) Successive medicazioni L. 10.000

9) Iniezioni di gammaglobuline antitetaniche L. 10.000

10) Vaccinazioni non obbligatorie L. 10.000

11) Trattamento provvisorio di stecca Thomas di fratture di grandi segmenti ossei e di fratture multiple di piccoli segmenti (il materiale usato viene rimborsato a parte dalla U.L.S. mediante presentazione di nota spese) L. 140.000

12) Toracentesi L. 40.000

13) Iniezione sottocutanea desensibilizzante L. 15.000

14) Rimozione di punti di sutura e medicazione L. 20.000

15) Riduzione di lussazione L. 140.000

16) Tappo cerume Cue estrazione L. 15.000

17) Feci: ricerca sangue occulto su tre campioni L. 12.000

18) Glicemia con colorimetro o spettrofotometro su sangue capillare L. 5.000

19) Azotemia con colorimetro o spettrofotometro su sangue capillare L. 5.000

20) Ematocrito e Hb L. 6.000

21) BHCG (test di gravidanza) L. 12.000

22) Streptococco A L. 15.000

23) Gonococco L. 15.000

24) Prelievo vaginale per esame oncocitologico L. 5.000

25) Prelievo vaginale per studio ormonale (tre prelievi) L. 15.000

26) Tampone faringeo: prelievo per esame batteriologico L. 5.000

27) Urine: esame con striscia multiparametrica (almeno 7 parametri) L. 5.000

Prestazioni di particolare impegno professionale eseguibili con autorizzazione

1) Ciclo di fleboclisi ambulatoriale (per ogni fleboclisi) L. 15.000

2) Ciclo curativo di iniezioni endovenose (per ogni iniezione) L. 10.000

3) Ciclo aerosol o inalazioni caldo-umide (per prestazione singola) L. 10.000

 

     Elenco delle parti firmatarie

     (Omissis)