§ 77.5.75 – L. 26 febbraio 1986, n. 38.
Disposizioni in materia di indennità di contingenza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.5 indennità
Data:26/02/1986
Numero:38


Sommario
Art. 1.      1. A partire dal 31 gennaio 1986 e fino alla data del 31 dicembre 1989 i datori di lavoro appartenenti a categorie per le quali sono stati stipulati accordi o contratti [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 77.5.75 – L. 26 febbraio 1986, n. 38. [1]

Disposizioni in materia di indennità di contingenza.

(G.U. 27 febbraio 1986, n. 48).

 

     Art. 1.

     1. A partire dal 31 gennaio 1986 e fino alla data del 31 dicembre 1989 i datori di lavoro appartenenti a categorie per le quali sono stati stipulati accordi o contratti collettivi nazionali, che prevedano meccanismi di adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita, sono tenuti a corrispondere il predetto adeguamento determinandolo nella misura derivante dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, con la decorrenza e con le cadenze ivi previste. A tal fine si farà riferimento alla somma del minimo tabellare previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria per ciascun livello di inquadramento e dell'indennità di contingenza, spettanti nel mese precedente a quello dell'adeguamento. In sede di prima applicazione del meccanismo di cui sopra, l'entità dell'indennità di contingenza è pari per il settore industriale a 684.189 lire e per gli altri settori contrattuali ai corrispondenti valori in atto.

     2. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la disciplina prevista nel comma 1. Sono nulle e vengono sostituite di diritto dalla norma di cui al comma 1 le clausole di accordi o contratti collettivi vigenti, in contrasto con la predetta norma.

     3. Le norme della presente legge non si applicano ai prestatori di lavoro con qualifica di dirigente ai sensi dell'articolo 2095 del codice civile nonché ai prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici.

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Per la proroga delle disposizioni della presente legge, vedi l'art. 1 della L. 13 luglio 1990, n. 191.