§ 86.4.61 – L. 18 aprile 1975, n. 148.
Disciplina sull'assunzione del personale sanitario ospedaliero e tirocinio pratico. Servizio del personale medico. Dipartimento. Modifica ed [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.4 personale
Data:18/04/1975
Numero:148


Sommario
Art. 1.      Dopo il terzo comma dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è aggiunto il seguente comma
Art. 2.      Nel quarto comma dell'art. 62 e nel primo comma dell'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, la parola: "cinque" è sostituita dalla [...]
Art. 3.      Nel secondo comma dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, le parole: "ispettori sanitari, primari, aiuti e assistenti" sono [...]
Art. 4.      L'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente
Art. 5.      Il primo comma dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente
Art. 6.      L'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente
Art. 7.      Nel primo comma dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, dopo le parole: "per almeno cinque anni" sono aggiunte le seguenti: [...]
Art. 8.      Nel primo comma dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, dopo le parole: "per almeno cinque anni" sono aggiunte le seguenti: [...]
Art. 9.      L'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente
Art. 10.      Al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è aggiunto il seguente articolo
Art. 11.      Al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è aggiunto il seguente articolo
Art. 12.      Al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è aggiunto il seguente articolo
Art. 13.      L'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è modificato come segue
Art. 14.      L'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è modificato come segue
Art. 15.      Il secondo comma dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente
Art. 16.      Nell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, la quinta categoria dei titoli di carriera è sostituita dalla seguente
Art. 17.      Il secondo comma dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente
Art. 18.      Nel primo comma dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, la parola: "idoneità" è sostituita dalle parole: (omissis)
Art. 19.      Il secondo, terzo e quarto comma dell'art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sono sostituiti dai seguenti
Art. 20.      Il secondo comma dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente
Art. 21.      I punteggi, stabiliti dall'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per la valutazione del titolo della libera docenza, sono modificati [...]
Art. 22.      Il secondo comma dell'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente
Art. 23.      Nel primo comma dell'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, le parole: "idoneità di assistente" sono sostituite dalle parole: [...]
Art. 24.      Il secondo, terzo e quarto comma dell'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sono sostituiti dai seguenti
Art. 25.      L'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è modificato come segue
Art. 26.      L'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente
Art. 27.      Nel secondo comma dell'art. 95 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, le parole; "del Ministero della sanità" sono sostituite dalle parole: [...]
Art. 28.      Il secondo comma dell'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente
Art. 29.      I punteggi, stabiliti dall'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per la valutazione del titolo della libera docenza, sono modificati [...]
Art. 30.      Nel primo comma dell'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, le parole: "idoneità regionale" sono sostituite dalle parole: (omissis)
Art. 31.      L'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente
Art. 32.      Nel primo comma dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, dopo la parola: "equipollente" sono aggiunte le seguenti parole: [...]
Art. 33.      Nel primo comma dell'art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, dopo la parola: "equipollente" sono aggiunte le seguenti parole: [...]
Art. 34.      Il secondo comma dell'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente
Art. 35.      Il secondo comma dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente
Art. 36.      Il secondo comma dell'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente
Art. 37.      Al primo comma dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, dopo le parole: "scuole di ostetricia" sono aggiunte le parole: (omissis)
Art. 38.      Il primo comma dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente
Art. 39.      Il primo comma dell'art. 123 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente
Art. 40.      Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi, il servizio reso presso istituti di ricovero e cura, classificati [...]
Art. 41.      Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione il servizio reso dal personale sanitario presso gli [...]
Art. 42.      Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità il servizio prestato all'estero da sanitari italiani è equiparato al servizio di ruolo
Art. 43.      Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi il servizio reso dai farmacisti presso le farmacie di enti pubblici [...]
Art. 44.      Nelle commissioni esaminatrici previste dagli articoli 104, 105, 106, 108, 109, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 e 123 del decreto del Presidente della Repubblica 27 [...]
Art. 45.      Il primo, secondo e terzo comma dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sono sostituiti dai seguenti
Art. 46.      Limitatamente ad un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge gli assistenti universitari che abbiano prestato cinque anni di servizio di ruolo e [...]
Art. 47.      I sanitari che all'entrata in vigore della presente legge prestino servizio di ruolo a seguito di pubblico concorso per titoli scientifici e pratici ovvero per titoli ed [...]
Art. 48.      Il servizio non di ruolo prestato dai sanitari ospedalieri od universitari in qualità di incaricato, straordinario o volontario, è equiparato al servizio di ruolo, ai [...]
Art. 49.      Limitatamente ad un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge i limiti di età per l'ammissione ai concorsi previsti dal decreto del Presidente della [...]
Art. 50.      Per un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'ammissione ai concorsi ospedalieri, il tirocinio pratico è sostituito dal [...]
Art. 51.      Limitatamente ad un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, i periodi di anzianità di servizio richiesti nelle carriere direttive degli enti [...]
Art. 52.      Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità nazionali e regionali, il servizio non di ruolo prestato in ospedali pubblici in Italia dall'8 maggio 1969 sino a sei mesi [...]
Art. 53.      Limitatamente ad un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge nelle commissioni esaminatrici dei concorsi per direttore, coadiutore ed assistente [...]
Art. 54.      A decorrere dal 31 gennaio 1976 le amministrazioni ospedaliere per l'attuazione del proprio programma di attività ed in relazione a comprovate ed effettive esigenze [...]
Art. 55.      Nell'ambito del piano regionale ospedaliero le regioni promuovono l'attuazione presso gli ospedali che ne presentino i requisiti delle strutture organizzative a tipo [...]
Art. 56.      Ai fini della composizione del consiglio dei sanitari e del consiglio sanitario centrale gli aiuti, capi di sezioni o di servizi autonomi, in servizio di ruolo, sono [...]
Art. 57.      Dopo il quarto comma dell'art. 36 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, è aggiunto il seguente comma
Art. 58.      I direttori sanitari, i direttori di farmacia, i primari ospedalieri, che siano in regolare servizio non di ruolo continuativo da almeno dieci mesi alla data di entrata [...]
Art. 59.      I vice direttori sanitari e gli aiuti ospedalieri, che siano in regolare servizio non di ruolo continuativo da almeno sei mesi alla data di entrata in vigore della [...]
Art. 60.      Gli ispettori sanitari, i farmacisti e gli assistenti ospedalieri che occupino alla data di entrata in vigore della presente legge un posto di organico vacante e che [...]
Art. 61.      Gli aiuti dirigenti di ruolo, che siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'esame di idoneità a primario nella disciplina e gli aiuti capi di [...]
Art. 62.      Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche ai sanitari, in possesso dei necessari requisiti, che abbiano esercitato le funzioni in un posto di [...]
Art. 63.      Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli i sanitari profughi dalla Libia sono equiparati ai titolari di un posto di ruolo se già in [...]
Art. 64.      Le norme della presente legge si applicano in quanto compatibili anche ai sanitari in servizio presso ospedali dipendenti da istituti di ricovero e cura riconosciuti a [...]
Art. 65.      In deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, il personale ospedaliero non di ruolo che usufruisce dei benefici previsti [...]
Art. 66.      I direttori sanitari, i primari, i direttori di farmacia, i vice direttori sanitari, gli aiuti in possesso della prescritta idoneità nella qualifica e disciplina, nonchè [...]
Art. 67.      Il personale laureato dei ruoli speciali della carriera direttiva addetto alle attività sanitarie, che sia in regolare servizio non di ruolo continuativo da almeno sei [...]
Art. 68.      Le capo ostetriche, le ostetriche, gli ortottisti, gli otologopedisti e fisiochinesioterapisti, in regolare servizio non di ruolo continuativo da almeno sei mesi alla [...]
Art. 69.      I benefici previsti nel presente titolo si applicano altresì al personale non di ruolo che a causa di chiamata alle armi o di aspettativa per gravidanza o puerperio, non [...]
Art. 70.      Le amministrazioni ospedaliere devono procedere alla nomina diretta in ruolo del personale di cui ai precedenti articoli entro il termine di tre mesi dalla data di [...]
Art. 71.      Tutto il personale che da almeno un anno presta servizio continuativo in base a convenzione stipulata con l'ente ospedaliero ai sensi delle vigenti disposizione [...]
Art. 72.      I posti di ruolo che risultino vacanti nei servizi trasfusionali istituiti dagli enti ospedalieri a seguito di decadenza o mancato rinnovo delle convenzioni stipulate [...]
Art. 73.      Le amministrazioni ospedaliere sono tenute entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge a compiere con deliberazione consiliare la ricognizione dei posti [...]
Art. 74.      Sono revocati gli esami di idoneità per assistente e farmacista già banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge
Art. 75.      Sono nulli di diritto ed impegnano la responsabilità personale e diretta di chi li dispone e di chi vi dà esecuzione tutti gli atti o provvedimenti, successivi [...]
Art. 76.      E' abrogata ogni disposizione incompatibile con le norme contenute nella presente legge
Art. 77.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 86.4.61 – L. 18 aprile 1975, n. 148.

Disciplina sull'assunzione del personale sanitario ospedaliero e tirocinio pratico. Servizio del personale medico. Dipartimento. Modifica ed integrazione dei decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, numeri 130 e 128.

(G.U. 19 maggio 1975, n. 130).

 

Titolo I

MODIFICA ED INTEGRAZIONE

DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

27 MARZO 1969, N. 130.

 

Capo I

CONCORSI DEL PERSONALE SANITARIO MEDICO E FARMACISTA

 

     Art. 1.

     Dopo il terzo comma dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

          Art. 2.

     Nel quarto comma dell'art. 62 e nel primo comma dell'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, la parola: "cinque" è sostituita dalla parola: (omissis).

     Dopo il primo comma dell'art. 64 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

          Art. 3.

     Nel secondo comma dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, le parole: "ispettori sanitari, primari, aiuti e assistenti" sono sostituite dalle parole: (omissis).

 

          Art. 4.

     L'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 5.

     Il primo comma dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 6.

     L'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 7.

     Nel primo comma dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, dopo le parole: "per almeno cinque anni" sono aggiunte le seguenti: (omissis).

 

          Art. 8.

     Nel primo comma dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, dopo le parole: "per almeno cinque anni" sono aggiunte le seguenti: (omissis).

 

          Art. 9.

     L'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 10.

     Al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è aggiunto il seguente articolo:

     (Omissis).

 

          Art. 11.

     Al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è aggiunto il seguente articolo:

     (Omissis) [1].

 

          Art. 12.

     Al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è aggiunto il seguente articolo:

     (Omissis).

 

          Art. 13.

     L'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è modificato come segue:

     Nel primo comma le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle parole: (omissis).

     Al quarto comma dopo la parola: "Repubblica" sono aggiunte le seguenti parole: (omissis).

     Nel quinto comma la parola: "sessantesimo" è sostituita dalla parola: (omissis).

     Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 14.

     L'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è modificato come segue:

     Nel secondo comma le parole: "del Ministero della sanità" sono sostituite con le parole: (omissis).

     Dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

     Nel terzo comma dello stesso articolo dopo le parole: "ai candidati" sono aggiunte le parole: (omissis).

 

          Art. 15.

     Il secondo comma dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 16.

     Nell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, la quinta categoria dei titoli di carriera è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     Nel medesimo articolo i punteggi stabiliti per la valutazione dei titoli di libera docenza e di specializzazione sono modificati nel modo seguente:

     (Omissis).

     Il penultimo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente comma:

     (Omissis).

 

          Art. 17.

     Il secondo comma dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 18.

     Nel primo comma dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, la parola: "idoneità" è sostituita dalle parole: (omissis).

     Il secondo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente comma:

     (Omissis).

 

          Art. 19.

     Il secondo, terzo e quarto comma dell'art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

 

          Art. 20.

     Il secondo comma dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 21.

     I punteggi, stabiliti dall'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per la valutazione del titolo della libera docenza, sono modificati come segue:

     (Omissis).

 

          Art. 22.

     Il secondo comma dell'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 23.

     Nel primo comma dell'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, le parole: "idoneità di assistente" sono sostituite dalle parole: (omissis).

     Il secondo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 24.

     Il secondo, terzo e quarto comma dell'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

 

          Art. 25.

     L'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è modificato come segue:

     Nel secondo comma le parole "e regionale" sono sostituite dalle parole: (omissis).

     Nel terzo comma sono soppresse le parole: "e regionale".

     Nel quarto comma sono soppresse le parole: "e farmacisti", e le parole: "delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionale e regionale" sono sostituite dalle parole: (omissis).

     Nel quinto comma sono soppresse le parole: "e regionali" e le parole: "e farmacisti".

 

          Art. 26.

     L'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 27.

     Nel secondo comma dell'art. 95 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, le parole; "del Ministero della sanità" sono sostituite dalle parole: (omissis).

 

          Art. 28.

     Il secondo comma dell'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 29.

     I punteggi, stabiliti dall'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per la valutazione del titolo della libera docenza, sono modificati come segue:

     (Omissis).

 

          Art. 30.

     Nel primo comma dell'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, le parole: "idoneità regionale" sono sostituite dalle parole: (omissis).

     Il secondo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 31.

     L'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

Capo II

CONCORSI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO,

TECNICO, E DEL PERSONALE SANITARIO AUSILIARIO

 

          Art. 32.

     Nel primo comma dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, dopo la parola: "equipollente" sono aggiunte le seguenti parole: (omissis).

     Il secondo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 33.

     Nel primo comma dell'art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, dopo la parola: "equipollente" sono aggiunte le seguenti parole: (omissis).

     Il secondo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 34.

     Il secondo comma dell'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 35.

     Il secondo comma dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 36.

     Il secondo comma dell'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 37.

     Al primo comma dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, dopo le parole: "scuole di ostetricia" sono aggiunte le parole: (omissis).

 

          Art. 38.

     Il primo comma dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 39.

     Il primo comma dell'art. 123 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

Capo III

NORME GENERALI E TRANSITORIE

RIGUARDANTI I CONCORSI DI ASSUNZIONE

 

          Art. 40.

     Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi, il servizio reso presso istituti di ricovero e cura, classificati infermerie per acuti ai sensi del secondo comma dell'art. 7 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e non ancora trasformati o soppressi ai sensi dell'art. 65 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, è valutato come il corrispondente servizio reso presso ospedali zonali.

 

          Art. 41.

     Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione il servizio reso dal personale sanitario presso gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, presso gli ospedali psichiatrici e gli altri istituti di cura per malattie mentali, presso gli ospedali militari, presso i centri di cui all'art. 2 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, presso i centri trasfusionali che operano entro gli enti ospedalieri, anche se convenzionati, presso gli istituti provinciali di assistenza all'infanzia e presso i consorzi provinciali antitubercolari è equiparato al corrispondente servizio prestato presso gli enti ospedalieri.

     Ai fini dell'ammissione ai concorsi ospedalieri ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi stessi il servizio reso dal personale laureato dei ruoli speciali della carriera direttiva addetto alle attività sanitarie presso gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, presso gli ospedali psichiatrici e gli altri istituti di cura per malattie mentali, presso gli ospedali militari, presso i centri trasfusionali che operano entro gli enti ospedalieri, anche se convenzionati è equiparato al corrispondente servizio prestato presso gli enti ospedalieri.

     Ai fini dell'ammissione ai primi esami di idoneità banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge il servizio già prestato presso laboratori provinciali di igiene e profilassi dai sanitari ospedalieri in servizio non di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, è equiparato al corrispondente servizio prestato presso gli enti ospedalieri.

     Ai soli fini dell'ammissione agli esami di idoneità il servizio di ruolo reso in qualità di ufficiale sanitario, medico condotto ovvero sanitario presso enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale è valutato, in ragione del 50 per cento del periodo di effettivo servizio prestato, come servizio reso presso gli enti ospedalieri nella qualifica di assistente semprechè i sanitari abbiano conseguito la libera docenza o la specializzazione nelle relative discipline.

     Ai soli fini dell'ammissione agli esami di idoneità il servizio reso in qualità di medico specialista consulente presso pubblici ospedali è valutato, in ragione del 25 per cento del periodo di effettiva durata della convenzione, come servizio non di ruolo reso presso enti ospedalieri nella qualifica di assistente della specialità. I servizi prestati in qualità di consulente presso più ospedali non sono fra loro cumulabili se contemporanei.

     Fermo restando quanto disposto dagli articoli 78, 80 e 84 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, così come modificati dalla presente legge, i servizi di cui ai precedenti commi quarto e quinto non sono valutabili come titolo nei concorsi di assunzione.

     Con decreto del Ministro per la sanità, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà indicato a quali qualifiche e servizi ospedalieri corrispondono le qualifiche ed i servizi resi presso gli enti di cui al presente articolo.

 

          Art. 42.

     Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità il servizio prestato all'estero da sanitari italiani è equiparato al servizio di ruolo.

     Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione il predetto servizio è valutato con i punteggi previsti per il servizio di ruolo ridotti del 10 per cento.

     I sanitari italiani, che abbiano prestato all'estero un periodo continuativo di servizio di un anno nella disciplina, possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione nella disciplina stessa a prescindere dal possesso del requisito del tirocinio pratico nella disciplina.

     I sanitari italiani, che abbiano prestato all'estero servizio nella qualifica e disciplina per almeno cinque anni e siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità, possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione nella qualifica e disciplina a prescindere dal possesso del requisito dell'idoneità nazionale o regionale.

     I sanitari di cui al precedente comma sono inclusi, a domanda, negli elenchi previsti dall'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

     Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi il servizio deve essere riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735.

 

          Art. 43.

     Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi il servizio reso dai farmacisti presso le farmacie di enti pubblici è equiparato al corrispondente servizio reso presso gli ospedali.

 

          Art. 44.

     Nelle commissioni esaminatrici previste dagli articoli 104, 105, 106, 108, 109, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 e 123 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 13, i funzionari medici, i funzionari amministrativi e gli impiegati del Ministero della sanità sono sostituiti rispettivamente da funzionari medici, funzionari amministrativi ed impiegati di corrispondente qualifica dei ruoli della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero.

 

          Art. 45.

     Il primo, secondo e terzo comma dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

 

          Art. 46.

     Limitatamente ad un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge gli assistenti universitari che abbiano prestato cinque anni di servizio di ruolo e siano in possesso della specializzazione possono partecipare al concorso di assunzione per aiuto nella corrispondente disciplina.

 

          Art. 47.

     I sanitari che all'entrata in vigore della presente legge prestino servizio di ruolo a seguito di pubblico concorso per titoli scientifici e pratici ovvero per titoli ed esami, presso pubblici ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici possono partecipare direttamente nella rispettiva e corrispondente qualifica e disciplina ai concorsi di assunzione presso gli ospedali di cui al titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132, a prescindere dal possesso del requisito dell'idoneità nazionale o regionale o del tirocinio pratico di cui agli articoli 71, 74 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, così come modificati dalla presente legge.

     A tal fine il Ministro per la sanità predispone entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge distinti elenchi secondo la qualifica e la disciplina dei sanitari di cui al precedente comma. All'uopo i sanitari interessati devono presentare documentata istanza di inclusione negli elenchi predetti.

     Il Ministro per la sanità è altresì tenuto ad integrare ed aggiornare annualmente gli elenchi nazionali di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, con i nominativi dei sanitari che prestino servizio di ruolo presso pubblici ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici.

 

          Art. 48.

     Il servizio non di ruolo prestato dai sanitari ospedalieri od universitari in qualità di incaricato, straordinario o volontario, è equiparato al servizio di ruolo, ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità nazionali e regionali banditi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione banditi entro la predetta data.

     Limitatamente ai primi esami di idoneità banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge il periodo di anzianità di laurea richiesto per l'ammissione ai predetti esami dagli articoli 69 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è ridotto di un anno.

 

          Art. 49.

     Limitatamente ad un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge i limiti di età per l'ammissione ai concorsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sono elevati di due anni.

 

          Art. 50.

     Per un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'ammissione ai concorsi ospedalieri, il tirocinio pratico è sostituito dal servizio continuativo nella disciplina di pari durata prestato senza demerito presso un pubblico ospedale civile o militare [2].

     I sanitari che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già conseguito l'idoneità di ispettore sanitario, farmacista o assistente, possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione nella rispettiva qualifica e disciplina a prescindere dal possesso del requisito del tirocinio pratico nella disciplina.

 

          Art. 51.

     Limitatamente ad un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, i periodi di anzianità di servizio richiesti nelle carriere direttive degli enti ospedalieri, dagli articoli 102 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per l'ammissione ai concorsi di direttore amministrativo e di vice direttore amministrativo sono ridotti della metà.

     Per lo stesso periodo di cui al precedente comma, per i concorsi di cui all'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, il servizio richiesto, non inferiore a tre anni, può essere stato prestato anche presso comuni, provincie o amministrazioni dello Stato.

     I vice direttori amministrativi di ruolo che siano in possesso del diploma di laurea richiesto e che da almeno 18 mesi alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprono, in modo continuativo, per incarico, supplenza o interinato, il posto di direttore amministrativo vacante, sono nominati direttamente in ruolo nel predetto posto.

 

          Art. 52.

     Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità nazionali e regionali, il servizio non di ruolo prestato in ospedali pubblici in Italia dall'8 maggio 1969 sino a sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge è equiparato al servizio di ruolo.

     Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione il servizio non di ruolo di cui al precedente comma prestato dai sanitari non di ruolo che non usufruiscono dell'immissione diretta in ruolo prevista dal titolo terzo della presente legge, è equiparato al servizio di ruolo.

     La maggiorazione del punteggio prevista dagli articoli 78, 87 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per il servizio reso presso l'ente che bandisce il concorso, è elevata dal 20 al 40 per centoin favore dei sanitari non di ruolo di cui al precedente comma che partecipano ai concorsi pubblici per i posti occupati alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 53.

     Limitatamente ad un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge nelle commissioni esaminatrici dei concorsi per direttore, coadiutore ed assistente biologo, il direttore tecnico può essere sostituito da un primario di laboratorio di analisi chimico cliniche, di microbiologia o di istologia e anatomia patologica di ospedale regionale, designato dalle organizzazioni sindacali interessate.

 

Capo IV

 

SERVIZIO DEL PERSONALE MEDICO

 

          Art. 54.

     A decorrere dal 31 gennaio 1976 le amministrazioni ospedaliere per l'attuazione del proprio programma di attività ed in relazione a comprovate ed effettive esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca, previa autorizzazione della regione, individuano le strutture, le divisioni ed i servizi cui devono essere addetti sanitari a tempo pieno e prescrivono, anche in carenza della specifica richiesta degli interessati, a singoli sanitari delle predette strutture, divisioni e servizi, la prestazione del servizio a tempo pieno.

     All'ultimo comma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

 

Titolo II

 

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 MARZO 1969, N. 128. DIPARTIMENTO

 

          Art. 55.

     Nell'ambito del piano regionale ospedaliero le regioni promuovono l'attuazione presso gli ospedali che ne presentino i requisiti delle strutture organizzative a tipo dipartimentale previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, includendo divisioni, sezioni e servizi affini e complementari e in collegamento con altre istituzioni sanitarie della zona servita dall'ospedale.

     La responsabilità direttiva collegiale in ordine alla organizzazione di tali strutture e al miglior coordinamento delle unità operative che le compongono è attribuita al comitato previsto dal terzo comma dell'art. 10 il quale deve essere integrato dai responsabili sanitari delle strutture esterne collegate col dipartimento.

     Il Ministro per la sanità istituisce con proprio decreto una commissione per la verifica delle strutture dipartimentali già in atto e per l'elaborazione entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge degli orientamenti necessari all'attuazione delle nuove strutture dipartimentali.

 

          Art. 56.

     Ai fini della composizione del consiglio dei sanitari e del consiglio sanitario centrale gli aiuti, capi di sezioni o di servizi autonomi, in servizio di ruolo, sono equiparati ai primari.

 

          Art. 57.

     Dopo il quarto comma dell'art. 36 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

Titolo III

NORME TRANSITORIE

PER LA SISTEMAZIONE IN RUOLO DEL PERSONALE OSPEDALIERO

 

          Art. 58.

     I direttori sanitari, i direttori di farmacia, i primari ospedalieri, che siano in regolare servizio non di ruolo continuativo da almeno dieci mesi alla data di entrata in vigore della presente legge in un posto di organico vacante, se in possesso dell'idoneità nella corrispondente qualifica e disciplina sono nominati direttamente in ruolo nel posto stesso, ovvero, se in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'esame di idoneità nella corrispondente qualifica e disciplina, sono trattenuti in servizio nel predetto posto ed il posto è messo a pubblico concorso dopo l'espletamento dei primi esami di idoneità banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Il concorso pubblico di cui al precedente comma deve essere bandito entro e non oltre un mese dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro per la sanità che approva la graduatoria degli idonei per ciascuna qualifica e disciplina.

     I sovraintendenti sanitari, che siano in regolare servizio non di ruolo continuativo da almeno dieci mesi alla data di entrata in vigore della presente legge in un posto di organico vacante, sono nominati direttamente in ruolo nel posto stesso se in possesso del requisito dell'anzianità di servizio richiesta nella qualifica di direttore sanitario per l'ammissione al relativo concorso di assunzione.

     I sovraintendenti, i direttori sanitari, i direttori di farmacia, i primari ospedalieri, in regolare servizio non di ruolo continuativo alla data di entrata in vigore della presente legge in un posto di organico vacante, sono nominati direttamente in ruolo nel posto stesso se già titolari di un posto di ruolo di pari qualifica e disciplina presso un pubblico ospedale.

 

          Art. 59.

     I vice direttori sanitari e gli aiuti ospedalieri, che siano in regolare servizio non di ruolo continuativo da almeno sei mesi alla data di entrata in vigore della presente legge in un posto di organico vacante, sono nominati direttamente in ruolo nel posto stesso se in possesso dell'idoneità nella corrispondente qualifica e disciplina ovvero mediante un concorso loro riservato se in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ai sensi degli articoli 70 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

     I vice direttori sanitari e gli aiuti ospedalieri in regolare servizio non di ruolo continuativo alla data di entrata in vigore della presente legge in un posto di organico vacante, sono nominati direttamente in ruolo nel posto stesso se già titolari di un posto di ruolo di pari qualifica e disciplina presso un pubblico ospedale.

 

          Art. 60.

     Gli ispettori sanitari, i farmacisti e gli assistenti ospedalieri che occupino alla data di entrata in vigore della presente legge un posto di organico vacante e che alla stessa data abbiano prestato nel posto stesso almeno sei mesi di regolare servizio non di ruolo continuativo sono nominati direttamente in ruolo nel posto medesimo.

     Gli ispettori sanitari, i farmacisti e gli assistenti ospedalieri in regolare servizio non di ruolo continuativo alla data di entrata in vigore della presente legge in un posto di organico vacante, sono nominati direttamente in ruolo nel posto stesso se già titolari di un posto di ruolo nella disciplina presso un pubblico ospedale ovvero se in possesso dell'idoneità della libera docenza o della specializzazione nella disciplina.

     Fatta salva l'applicazione del successivo art. 66 i posti di ispettore sanitario, farmacista e assistente ospedaliero, che si rendano comunque disponibili entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sono assegnati mediante concorso riservato ai sanitari non di ruolo che, a causa di chiamata alle armi o di aspettativa per gravidanza o puerperio, non abbiano potuto rimanere in servizio fino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè ai sanitari che abbiano prestato nel triennio precedente l'entrata in vigore della presente legge almeno due anni di regolare servizio, anche non continuativo, nelle rispettive qualifiche.

     Gli assistenti anestesisti e radiologi, privi della specializzazione nella rispettiva disciplina, che occupino alla data di entrata in vigore della presente legge un posto di organico vacante e che abbiano prestato nel posto stesso almeno un anno di regolare servizio non di ruolo continuativo, sono nominati direttamente in ruolo nel posto medesimo.

 

          Art. 61.

     Gli aiuti dirigenti di ruolo, che siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'esame di idoneità a primario nella disciplina e gli aiuti capi di sezione autonoma o di servizi speciali di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1969, n. 128, in servizio di ruolo e che abbiano l'idoneità a primario nella disciplina, vengono inquadrati in tale qualifica nel caso in cui il posto da essi occupato in ruolo sia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge trasformato in quello di primario.

     Le disposizioni di cui all'art. 58 si applicano anche agli aiuti, in servizio non di ruolo, che occupino un posto di organico di aiuto capo di servizio o di sezione autonoma, ovvero di aiuto dirigente, vacante, e che siano in possesso dell'idoneità a primario nella corrispondente disciplina. Ai predetti sanitari non si applicano le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo tranne il caso in cui abbiano prestato servizio di ruolo, in qualità di primari, nella stessa disciplina presso altro ospedale pubblico.

     La maggiorazione del punteggio prevista dall'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per il servizio reso presso l'ente che bandisce il concorso è elevata dal 20 al 40 per cento in favore dei sanitari di cui ai precedenti commi che partecipano ai concorsi pubblici per il relativo posto di primario di nuova istituzione.

     Agli aiuti capi di sezione autonoma o di servizi speciali di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, vengono riconosciuti i diritti previsti dall'art. 3 della legge 3 maggio 1973, n. 213.

 

          Art. 62.

     Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche ai sanitari, in possesso dei necessari requisiti, che abbiano esercitato le funzioni in un posto di organico immediatamente superiore vacante, come previsto dall'art. 7, quinto, settimo e ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

     Le predette disposizioni si applicano altresì ai sanitari in servizio in un posto il cui titolare sia stato trasferito per incarico o a seguito di concorso presso lo stesso od altro ospedale.

     I sanitari, titolari di un posto di ruolo, cui vengono applicate le norme previste nel titolo III della presente legge, debbono, entro un mese, optare per il posto di cui sono titolari o per il posto non di ruolo.

     In caso di mancata opzione si intende accettato il posto in cui il sanitario presta servizio alla data di scadenza del termine di cui al precedente comma.

 

          Art. 63.

     Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli i sanitari profughi dalla Libia sono equiparati ai titolari di un posto di ruolo se già in servizio in un posto di pari qualifica e disciplina negli ospedali delle cessate amministrazioni italiane in Libia.

 

          Art. 64.

     Le norme della presente legge si applicano in quanto compatibili anche ai sanitari in servizio presso ospedali dipendenti da istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

     Nelle commissioni previste dalla presente legge per i concorsi presso gli istituti di cui al precedente comma i funzionari medici ed amministrativi regionali sono sostituiti da funzionari medici ed amministrativi di corrispondente qualifica del Ministero della sanità.

 

          Art. 65.

     In deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, il personale ospedaliero non di ruolo che usufruisce dei benefici previsti nel presente titolo è trattenuto in servizio fino all'immissione diretta in ruolo, ovvero all'espletamento dei concorsi pubblici di cui al predetto titolo.

     Sono revocati di diritto tutti gli avvisi pubblici relativi a posti per i quali esistano aventi diritto ad usufruire dei benefici previsti nella presente legge. Sono altresì revocati di diritto i concorsi pubblici relativi ai medesimi posti per i quali non siano state completate le operazioni e le prove concorsuali all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 66.

     I direttori sanitari, i primari, i direttori di farmacia, i vice direttori sanitari, gli aiuti in possesso della prescritta idoneità nella qualifica e disciplina, nonchè gli assistenti, gli ispettori sanitari e i farmacisti che nell'anno precedente a quello dell'entrata in vigore della presente legge, per più di sei mesi, abbiano prestato regolare servizio non di ruolo continuativo ovvero abbiano esercitato le funzioni di cui all'art. 62 della presente legge in un posto successivamente ricoperto da altro sanitario che sia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto, in relazione ai titoli posseduti, ad essere chiamati in servizio per qualsiasi necessità di sostituzione, interinato, supplenza o incarico che si verifichi nell'ambito dell'ente, nonchè ad essere nominati in ruolo nei posti che, successivamente all'applicazione delle norme di cui al presente titolo, siano o si rendano comunque disponibili nell'ambito dell'ente nelle rispettive qualifiche e discipline o, a domanda, in qualifiche inferiori nella stessa disciplina o in disciplina considerata affine ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi ospedalieri.

 

          Art. 67.

     Il personale laureato dei ruoli speciali della carriera direttiva addetto alle attività sanitarie, che sia in regolare servizio non di ruolo continuativo da almeno sei mesi alla data di entrata in vigore della presente legge in un posto di organico vacante, se in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire il posto, è nominato direttamente in ruolo nel posto stesso.

     I posti di ruolo di assistente che saranno istituiti entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge nei ruoli del personale di cui al precedente comma, sono conferiti mediante concorso interno riservato al personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che, assunto con altra qualifica, abbia di fatto svolto per almeno un anno servizio come assistente biologo, chimico o fisico e sia in possesso dei requisiti richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per l'ammissione al relativo concorso di assunzione.

 

          Art. 68.

     Le capo ostetriche, le ostetriche, gli ortottisti, gli otologopedisti e fisiochinesioterapisti, in regolare servizio non di ruolo continuativo da almeno sei mesi alla data di entrata in vigore della presente legge in un posto di organico vacante sono nominati direttamente in ruolo nel posto occupato se in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire il posto stesso.

 

          Art. 69.

     I benefici previsti nel presente titolo si applicano altresì al personale non di ruolo che a causa di chiamata alle armi o di aspettativa per gravidanza o puerperio, non abbia potuto compiere i periodi di servizio di dieci o sei mesi previsti dai precedenti articoli.

 

          Art. 70.

     Le amministrazioni ospedaliere devono procedere alla nomina diretta in ruolo del personale di cui ai precedenti articoli entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Qualora entro il termine di cui al precedente comma le amministrazioni ospedaliere non abbiano provveduto ad adottare le deliberazioni di nomina diretta in ruolo, il presidente della giunta regionale nomina un commissario per l'adozione delle deliberazioni e per i successivi adempimenti.

 

          Art. 71.

     Tutto il personale che da almeno un anno presta servizio continuativo in base a convenzione stipulata con l'ente ospedaliero ai sensi delle vigenti disposizione nell'ospedale o negli istituti e cliniche universitarie o nei centri trasfusionali con l'osservanza dell'orario normale di servizio stabilito per i dipendenti ospedalieri, qualora la convenzione decada o non sia rinnovata, ha diritto, se in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire il corrispondente posto e sempre che esista nell'organico dell'ente ospedaliero un analogo posto vacante o sia istituto entro un anno dalla decadenza o dal mancato rinnovo della convenzione, alla nomina diretta in ruolo nel posto ovvero, nel caso di più aventi diritto, al concorso interno riservato per il posto stesso.

     Ai fini del computo della richiesta anzianità di servizio di un anno si deve tener conto cumulandoli anche dei servizi prestati in base a convenzione in altre qualifiche presso il medesimo ente o presso altro ente ospedaliero.

     Ai fini della determinazione dei requisiti richiesti per ricoprire il posto i servizi di cui sopra sono equiparati al servizio di ruolo.

     Al personale sanitario è in ogni caso richiesto il requisito dell'idoneità nella qualifica e disciplina.

 

          Art. 72.

     I posti di ruolo che risultino vacanti nei servizi trasfusionali istituiti dagli enti ospedalieri a seguito di decadenza o mancato rinnovo delle convenzioni stipulate con la Croce rossa italiana sono conferiti, mediante concorso interno riservato, al personale di ruolo e non di ruolo in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire il posto e in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge nei centri trasfusionali già convenzionati siti all'interno dell'ospedale.

     Ai fini della determinazione dei requisiti richiesti per ricoprire il posto i servizi resi nei centri di cui al precedente comma sono equiparati al servizio di ruolo.

     Al personale sanitario è in ogni caso richiesto il requisito dell'idoneità nella qualifica e disciplina.

 

          Art. 73.

     Le amministrazioni ospedaliere sono tenute entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge a compiere con deliberazione consiliare la ricognizione dei posti vacanti d'organico che non ricadono nell'ambito di applicazione delle norme contenute al titolo terzo della presente legge, dandone immediata comunicazione alla giunta regionale e successivamente provvedono ad indire i relativi pubblici concorsi, fatta salva l'applicazione dell'art. 66.

     Sono altresì tenute ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al precedente art. 66 a formulare con deliberazione consiliare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ciascuna qualifica e disciplina, la graduatoria dei sanitari aventi diritto ai benefici stessi, in relazione ai titoli posseduti da ciascun sanitario da valutarsi in conformità dei criteri stabiliti per i rispettivi concorsi di assunzione. All'uopo i sanitari interessati debbono presentare, a pena di decadenza, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge apposita domanda di inclusione nelle predette graduatorie.

 

Norme finali

 

          Art. 74.

     Sono revocati gli esami di idoneità per assistente e farmacista già banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 75.

     Sono nulli di diritto ed impegnano la responsabilità personale e diretta di chi li dispone e di chi vi dà esecuzione tutti gli atti o provvedimenti, successivi all'entrata in vigore della presente legge, concernenti assunzioni di personale, promozioni, nomine in ruolo conferimenti di incarichi, interinati e supplenze effettuati in violazione delle disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, numeri 128, 129 e 130, nonchè della presente legge. Le supplenze e gli interinati non possono superare i sei mesi nè essere rinnovati dopo tale termine.

 

          Art. 76.

     E' abrogata ogni disposizione incompatibile con le norme contenute nella presente legge.

 

          Art. 77.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Capoverso così sostituito dall'art. 1 della L. 7 febbraio 1979, n. 46.

[2] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 2 della L. 7 febbraio 1979, n. 46.