§ 86.4.69 – L. 7 febbraio 1979, n. 46.
Norme integrative ed interpretative della legge 18 aprile 1975, n. 148.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.4 personale
Data:07/02/1979
Numero:46


Sommario
Art. 1.      Nell'art. 11 della legge 18 aprile 1975, n. 148, l'ultimo comma dell'art. 74-ter aggiunto al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito [...]
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 50 della legge 18 aprile 1975, n. 148, deve intendersi nel senso che il servizio continuativo nella disciplina prestato senza demerito dal [...]


§ 86.4.69 – L. 7 febbraio 1979, n. 46.

Norme integrative ed interpretative della legge 18 aprile 1975, n. 148.

(G.U. 19 febbraio 1979, n. 49).

 

     Art. 1.

     Nell'art. 11 della legge 18 aprile 1975, n. 148, l'ultimo comma dell'art. 74-ter aggiunto al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 50 della legge 18 aprile 1975, n. 148, deve intendersi nel senso che il servizio continuativo nella disciplina prestato senza demerito dal sanitario presso un pubblico ospedale civile o militare per un periodo di pari durata del tirocinio pratico previsto dalla legge medesima, è sostitutivo del tirocinio pratico stesso a tutti gli effetti, se compiuto entro il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della legge.