§ 98.1.27923 - D.L. 28 febbraio 1987, n. 53 .
Disposizioni urgenti in materia sanitaria.


Settore:Normativa nazionale
Data:28/02/1987
Numero:53


Sommario
Art. 1.      1. A decorrere dal 1° gennaio 1987 è soppressa la partecipazione alla spesa da parte degli assistiti sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio [...]
Art. 2.      1. L'impiego dei ricettari per la prescrizione o la proposta di prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale è riservata ai medici dipendenti dal Servizio [...]
Art. 3.      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le specialità medicinali, al momento dell'autorizzazione all'immissione [...]
Art. 4.      1. In deroga a quanto disposto dal comma terzo, n. 7), dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'accordo collettivo nazionale e la relativa convenzione [...]
Art. 5.      1. A modifica dell'art. 17, comma primo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, limitatamente all'esercizio 1987, la quota riservata alle attività a destinazione [...]
Art. 6.      1. Al personale in servizio presso gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, e presso gli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna, di [...]
Art. 7.      1. All'art. 8 della legge 20 maggio 1985, n. 207, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente
Art. 8.      1. Il limite di età per l'accesso ai concorsi banditi dal Servizio sanitario nazionale è elevato, per il personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo sanitario, [...]
Art. 9.      1. Fermo quanto disposto dall'art. 3 del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, il cittadino esente [...]
Art. 10.      1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre [...]
Art. 11.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.27923 - D.L. 28 febbraio 1987, n. 53 [1].

Disposizioni urgenti in materia sanitaria.

(G.U. 2 marzo 1987, n. 50)

 

     Art. 1.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1987 è soppressa la partecipazione alla spesa da parte degli assistiti sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio disposta dall'art. 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

     2. E' altresì abrogato il comma 3 dell'art. 28 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per la parte in cui fissa la partecipazione alla spesa da parte degli assistiti sulle prestazioni specialistiche di cui al decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98, nella misura del 25 per cento delle tariffe stabilite per convenzioni stipulate ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     3. Ai fini della prevenzione e della cura di forme morbose di particolare rilevanza sociale o di peculiare interesse per la tutela della salute pubblica, il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, stabilisce, con proprio decreto, norme per la individuazione dei soggetti esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sulle prestazioni previste della vigente legislazione.

 

          Art. 2.

     1. L'impiego dei ricettari per la prescrizione o la proposta di prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale è riservata ai medici dipendenti dal Servizio medesimo o con lo stesso convenzionati nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali.

     2. La prescrizione o la proposta di prestazioni erogabili dalle strutture a gestione diretta o convenzionate ed il certificato e l'attestazione di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni, sono effettuati sui modulari standardizzati ed a lettura automatica definiti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     3. La prescrizione di specialità medicinali e di prodotti galenici erogati dal Servizio sanitario nazionale è limitata al numero massimo di due pezzi per ricetta, fatta eccezione per le specialità medicinali a base di antibiotici in confezione monodose, per le quali la prescrizione è limitata ad un numero massimo di sei pezzi per ricetta. La ricetta non può contenere contestualmente la prescrizione di una specialità medicinale o di un galenico e di prodotti relativi alle forme di assistenza integrativa regolate da disposizioni nazionali e regionali.

     4. Le quote di partecipazione dell'assistito alla spesa per le prestazioni farmaceutiche previste dalle lettere a) e b) dell'art. 10, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, sono così determinate:

     a) una quota fissa di L. 1.000 per ricetta;

     b) una quota fissa di L. 1.500 per ciascun farmaco con prezzo superiore a L. 5.000 e fino a L. 25.000;

     c) una quota fissa di L. 3.000 per ciascun farmaco con prezzo superiore a L. 25.000;

     d) una quota complessiva di L. 1.500 per gli antibiotici in confezione monodose qualora l'importo globale della ricetta non superi le L. 25.000 e di L. 3.000 qualora detto importo superi la predetta cifra.

     5. A decorrere dal 1° luglio 1987 le confezioni delle specialità medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale e dei galenici sono dotate di bollini o fustellati aventi il requisito dell'autoadesività. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono dettate disposizioni in ordine alle caratteristiche tecniche dei fustellati cartografici autoadesivi e alle modalità di adozione dei predetti bollini o fustellati.

     6. L'autorizzazione all'acquisto diretto dalle imprese produttrici di preparazioni farmaceutiche in dose e forma di medicamento e dei galenici preconfezionati in confezione ospedaliera è estesa agli enti ed alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con finalità assistenziali di ricovero e di riabilitazione, riconosciuti dalla regione, limitatamente all'impiego di detti medicamenti all'interno delle predette istituzioni.

     7. E' fatto divieto alle unità sanitarie locali di stipulare contratti di comodato d'uso con ditte fornitrici di prodotti farmaceutici, di materiale per analisi di laboratorio o di apparecchiature o parte di esse per indagini sanitarie o per uso chirurgico, fatto salvo l'impiego per finalità di ricerca o di sperimentazione clinica. Gli anzidetti contratti, ove stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono risolti entro sei mesi dall'anzidetta data.

     8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo e del precedente art. 1, stimato in lire 385 miliardi per il 1987, in lire 400 miliardi per il 1988 e in lire 412 miliardi per il 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Revisione ticket in materia sanitaria".

     9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le specialità medicinali, al momento dell'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata con decreto del Ministro della sanità, sono collocate nelle seguenti classi:

     a) farmaci prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale;

     b) farmaci che per la loro particolare natura sono riservati all'uso ospedaliero o al diretto impiego da parte dello specialista;

     c) farmaci di automedicazione;

     d) altri farmaci non prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale.

     2. Il prontuario terapeutico è costituito dai farmaci di cui alla lettera a) del comma 1; al prontuario è allegato l'elenco dei farmaci di cui alla lettera b). Il prontuario deve conformarsi ai principi stabiliti dall'art. 30, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Il decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1, relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali, deve contenere tra l'altro per ogni specialità l'indicazione della classe di appartenenza nonchè del prezzo di vendita, salvo per l'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, che deve essere determinato dal Comitato interministeriale prezzi entro sessanta giorni dalla richiesta da parte del Ministro della sanità.

     4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è costituita presso il Ministero della sanità la commissione consultiva unica del farmaco composta da:

     a) il Ministro della sanità che la presiede;

     b) quattro membri del Ministero della sanità;

     c) quattro membri dell'Istituto superiore di sanità;

     d) due membri designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

     e) venti esperti in chimica e tecnica farmaceutica, in farmacologia, in clinica medica, in discipline specialistiche biologiche, in discipline specialistiche cliniche, in scienze statistiche ed economiche, otto dei quali designati dal Consiglio sanitario nazionale sulla base delle indicazioni provenienti dalle regioni.

     5. La commissione di cui al comma 4 è nominata con decreto del Ministro della sanità ed è rinnovata ogni tre anni; gli incarichi degli esperti non sono immediatamente rinnovabili.

     6. I compiti della commissione sono:

     a) valutare la rispondenza delle specialità medicinali ai requisiti richiesti dalle disposizioni di legge e dalle direttive in materia emanate dalla CEE;

     b) collocare le specialità medicinali in una delle classi di cui al comma 1, al momento della loro autorizzazione alla immissione in commercio, ovvero procedere alle modifiche di classe di appartenenza quando nuove acquisizioni scientifiche lo rendano necessario;

     c) effettuare la revisione di ogni specialità medicinale dopo cinque anni dalla registrazione ed annualmente quella dei farmaci di uso ospedaliero ai fini dell'eventuale estensione alla pratica medica extra-ospedaliera.

     7. Il Ministro della sanità, sulla base di un programma di lavoro definito dalla commissione secondo i principi di cui all'art. 30, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e tenuto conto del disposto dell'art. 32, comma terzo, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, provvede preliminarmente alla revisione del prontuario terapeutico vigente entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all'attuazione di detta revisione ha efficacia il prontuario terapeutico vigente.

     8. La commissione di cui al comma 4, sulla base di un programma di lavoro dalla stessa appositamente definito e delle indicazioni del piano di settore, di cui all'art. 32, comma terzo, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, con particolare riferimento alle proiezioni temporali programmatiche ivi previste, procede alla valutazione di tutte le specialità medicinali già registrate ai fini della loro collocazione nelle classi di cui al comma 1 entro il termine del 31 dicembre 1988, nonchè alla revisione delle autorizzazioni, in ottemperanza alla direttiva n. 75/319/CEE del 20 maggio 1975, entro il termine del 30 giugno 1990.

     9. La mancata immissione in commercio dei farmaci entro i diciotto mesi successivi alla emanazione del provvedimento di autorizzazione comporta la decadenza dell'autorizzazione medesima. Per i farmaci già autorizzati, il termine di diciotto mesi decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

          Art. 4.

     1. In deroga a quanto disposto dal comma terzo, n. 7), dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'accordo collettivo nazionale e la relativa convenzione concernente la medicina generale di cui alla disposizione dell'art. 48, comma primo, possono prevedere, in via sperimentale, nelle unità sanitarie locali di tre province, una ubicata nel centro Italia, una nel nord ed una nel sud, che il pagamento ai medici convenzionati sia effettuato con modalità diverse da quella vigente per i rapporti con i medici convenzionati e per il sistema di pagamento agli stessi, adottando anche sistemi di monitoraggio.

     2. Al fine di unificare e razionalizzare i sistemi di rilevazione e di controllo sulle prescrizioni farmaceutiche, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro il 30 giugno 1987, disciplinano con propria legge le modalità per la gestione unitaria a livello regionale o provinciale dei rapporti economici con le farmacie per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica di cui all'art. 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fermi restando l'esercizio della funzione di controllo da parte delle unità sanitarie locali sulle spese farmaceutiche e l'assunzione delle stesse nei bilanci delle unità sanitarie locali medesime.

 

          Art. 5.

     1. A modifica dell'art. 17, comma primo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, limitatamente all'esercizio 1987, la quota riservata alle attività a destinazione vincolata e ai piani straordinari di cui alla lettera a) è rideterminata in complessive lire 500 miliardi.

     2. E' autorizzata la spesa di lire 19.200 milioni per il quinquennio 1987-1991, da ripartire in ragione di lire 3.200 milioni per l'anno 1987 e lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1991, per l'attuazione, nell'ambito delle ricerche sperimentali e cliniche sulle neoplasie, di un programma cooperativo italo-americano sulla terapia dei tumori.

     3. Il programma è coordinato dall'Istituto superiore di sanità ed eseguito dallo stesso Istituto in collaborazione con l'Istituto "Regina Elena" per lo studio e la cura dei tumori, con l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano, con altri istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, con gli istituti universitari e di ricerca italiani e con il National Cancer Institute dei National Institutes of Health di Bethesda negli Stati Uniti d'America, nonchè con il Consiglio nazionale delle ricerche.

     4. A carico dei fondi di cui al comma 2 grava ogni spesa occorrente per l'attuazione del programma, ivi comprese quelle relative all'acquisto di apparecchiature e materiali di consumo, alla collaborazione di personale estraneo agli istituti addetti alle ricerche, all'effettuazione di missioni in Italia e all'estero anche del personale di ruolo di detti istituti.

     5. I fondi di cui al comma 2 sono gestiti direttamente dall'Istituto superiore di sanità con le modalità previste dall'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519, e, a tal fine, i fondi stessi sono versati all'apposita contabilità speciale presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, intestata al predetto Istituto.

     6. All'onere derivante dall'attuazione del programma, pari a lire 3.200 milioni per l'anno 1987 ed a lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Programma cooperativo italo-americano sulla terapia dei tumori". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     7. I fondi destinati all'Istituto superiore di sanità per la lotta alla sindrome da immuno-deficienza acquisita e per altre iniziative di studio e di ricerca, disposte dal Ministro della sanità con riferimento a problemi socio-sanitari di interesse generale e di particolare rilevanza, sono gestiti dall'Istituto medesimo con le modalità previste dall'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519. I relativi programmi di attività sono predisposti da apposite commissioni di tecnici e di esperti, nominati con decreto del Ministro della sanità. Parimenti con decreto del Ministro della sanità sono approvati gli anzidetti programmi.

     8. A modifica dell'art. 25, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, limitatamente all'esercizio 1987, tutte le somme, a qualsiasi titolo introitate dalle unità sanitarie locali o alle stesse trasferite ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, possono essere utilizzate per il 50 per cento per spese di investimento e per il 50 per cento per spese di parte corrente.

 

          Art. 6.

     1. Al personale in servizio presso gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, e presso gli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna, di cui alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, come modificate dal decreto ministeriale in data 23 dicembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 1986, sono estese le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 13 luglio 1984, n. 302.

     2. Al personale in servizio presso gli uffici indicati nel comma 1, posti in località isolate oppure presso uffici compresi in piccoli centri abitati nei quali non vi sia disponibilità di alloggi di tipo economico o popolare, secondo la individuazione effettuata dal Ministero delle finanze, ai sensi del secondo comma dell'art. 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, è esteso il trattamento previsto dallo stesso art. 4.

     3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in lire 1.300 milioni annui da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della sanità, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme per il personale tecnico-amministrativo delle Università".

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 7.

     1. All'art. 8 della legge 20 maggio 1985, n. 207, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     "I posti di posizione funzionale inferiore già occupati dal personale incaricato di una posizione funzionale intermedia o apicale che si rendono disponibili a seguito delle procedure di cui alla presente legge, si considerano vacanti ai fini dell'applicazione dei benefici dalla medesima previsti, in presenza di tutti i requisiti di cui all'art. 1 alla data nello stesso articolo prevista. Anche per tali posti si applica il disposto di cui all'art. 6".

 

          Art. 8.

     1. Il limite di età per l'accesso ai concorsi banditi dal Servizio sanitario nazionale è elevato, per il personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

          Art. 9.

     1. Fermo quanto disposto dall'art. 3 del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, il cittadino esente dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni sanitarie decade dal diritto all'esenzione medesima qualora sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per aver procurato ad altri l'indebito godimento del beneficio dell'esenzione.

     2. Alla sentenza di condanna passata in giudicato nei confronti di un medico per concorso al fatto di cui al comma 1 consegue la sospensione per sei mesi dal rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale e, in caso di recidiva accertata con sentenza passata in giudicato, il medico decade dal rapporto convenzionale con effetto immediato e non può presentare nuova domanda di inclusione nella graduatoria prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di notificazione del provvedimento di decadenza.

 

          Art. 10.

     1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 921.

 

          Art. 11.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 29 dicembre 1987, n. 531, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i  rapporti giuridici sorti  sulla base del presente decreto.