§ 98.1.29296 - D.L. 6 settembre 1996, n. 465 .
Disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attività di controllo del territorio della regione [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:06/09/1996
Numero:465


Sommario
Art. 1.      1. Le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. [...]
Art. 2.      1. All'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 16, dopo il comma 2 è inserito il seguente
Art. 3.      1. In relazione agli impegni derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, l'Amministrazione della pubblica sicurezza è autorizzata, fino al 31 luglio 1996, a provvedere [...]
Art. 4.      1. Per assicurare la compiuta attuazione dei programmi di potenziamento di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, [...]
Art. 5.      1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 240.668 milioni per l'anno 1995 e in lire 185.429 milioni per l'anno 1996, si provvede, [...]
Art. 6.      1. Nell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, le parole: "relativamente [...]
Art. 7.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.29296 - D.L. 6 settembre 1996, n. 465 [1].

Disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attività di controllo del territorio della regione siciliana, nonché per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata.

(G.U. 9 settembre 1996, n. 211)

 

     Art. 1.

     1. Le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, continuano ad applicarsi nelle province della Calabria fino al 31 dicembre 1995 e nelle province della Sicilia fino al 31 dicembre 1996. I comandi militari di regione, competenti per territorio, provvedono alle spese relative ai compensi dovuti per gli alloggiamenti forniti dai comuni o dai privati al personale militare impiegato, in deroga alle vigenti norme, anche per quanto attiene alle tariffe ed ai limiti temporali di permanenza fuori sede disciplinati dalle predette norme.

     2. A decorrere dal 1° novembre 1995, i contingenti delle Forze armate messi a disposizione dei prefetti delle province della Calabria sono sostituiti con personale delle Forze di polizia in modo da pervenire alla loro integrale sostituzione entro il 31 dicembre 1995. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i contingenti delle Forze armate messi a disposizione dei prefetti di Agrigento, Ragusa e Trapani sono sostituiti con personale delle Forze di polizia.

     3. Le sostituzioni di cui al comma 2 sono effettuate tenendo conto del personale delle Forze armate effettivamente impiegato negli specifici servizi di vigilanza e di controllo del territorio, nonché delle diverse modalità operative del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. Il personale delle predette Forze di polizia nei contingenti numerici individuati ai fini del comma 2 non può essere distolto dagli specifici servizi di vigilanza e controllo del territorio, salvo che siano venute meno o siano mutate le specifiche esigenze di sicurezza.

 

          Art. 2.

     1. All'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 16, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     "2-bis. Alla direzione centrale è preposto, secondo un criterio di rotazione, con i rapporti di dipendenza operanti nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza in ragione della funzione esercitata, un dirigente generale della Polizia di Stato, un generale di divisione dell'Arma dei carabinieri o un generale di divisione della Guardia di finanza, che abbia maturato specifica esperienza nel settore".

     2. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 36, il numero 4) del comma 5, lettera a), è soppresso;

     b) all'articolo 67, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     "1-bis. Alla stessa data del 31 agosto 1995 i marescialli capo e i brigadieri, già valutati, giudicati idonei ed iscritti in quadro, ma non promossi perché non compresi nel primo terzo o nella prima metà delle rispettive aliquote, sono inquadrati, a decorrere dal 1 settembre 1995, nel ruolo degli ispettori con il grado di, rispettivamente, maresciallo aiutante e maresciallo capo, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, previo giudizio di idoneità espresso dalla commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212".

     3. Per gli inquadramenti del personale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, oltre a quanto previsto nei decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 198 e n. 199, non vanno computati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonché i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o di aspettativa per motivi privati.

     4. Latabella C/2, prevista dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

     5. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 11 è sostituita dalla seguente:

     " a) se idoneo al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso della suddetta idoneità alla data di inizio del corso previsto dal comma 1;";

     b) il numero 1) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

     "1) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 17;";

     c) il numero 1) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

     "1) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente sono non idonei, sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 17;".

     6. Sino al termine dell'attuale mandato, in deroga all'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, non cessa anticipatamente dal mandato il militare, eletto quale rappresentante di un organo di rappresentanza militare, transitato ad altra categoria per effetto delle norme di cui ai decreti legislativi 12 maggio 1995, numeri 196, 198 e 199. Parimenti non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, all'articolo 5, comma 3, e all'articolo 6, comma 2, del predetto decreto n. 691 del 1979, nonché alletabelle, annessi 1, 2 e 3, del medesimo decreto, limitatamente alle variazioni dovute a transiti in altri ruoli per effetto dei predetti decreti legislativi numeri 196, 198e 199 del 1995.

     7. Al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, le parole: "al concorso di cui al comma 1 i volontari" sono sostituite dalle seguenti: "ai concorsi di cui al comma 2 i sergenti".

 

          Art. 3.

     1. In relazione agli impegni derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, l'Amministrazione della pubblica sicurezza è autorizzata, fino al 31 luglio 1996, a provvedere alla copertura dei posti disponibili nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato, nel limite del 70 per cento delle vacanze esistenti al 31 dicembre 1995, utilizzando la graduatoria degli idonei dell'arruolamento straordinario per l'assunzione di novecentosessanta unità, indetto con decreto del Ministro dell'interno 31 maggio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 52 del 3 luglio 1990.

     2. Per assicurare la continuità del reclutamento degli allievi agenti della Polizia di Stato, l'Amministrazione della pubblica sicurezza è altresì autorizzata a provvedere con le procedure di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, della legge 19 aprile 1985, n. 150, fatte salve le riserve previstedalle disposizioni vigenti. Gli arruolamenti degli allievi agenti e degli allievi operatori tecnici sono banditi per i posti da coprire mediante pubblici concorsi che si rendono disponibili entro i termini di validità della relativa graduatoria. La graduatoria dei candidati risultati idonei può essere utilizzata, ai fini del reclutamento, fino all'approvazione della graduatoria relativa ai candidati dell'arruolamento successivo e, comunque, per non oltre tre anni. Ai fini di cui al presente comma si osservano in quanto applicabili le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

     3. Per il triennio 1997-1999 una aliquota non superiore al 30 per cento dei posti disponibili nei ruoli degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici è riservata agli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, adibito da almeno due anni in attività tecniche, il quale faccia domanda, entro il 30 ottobre dell'anno precedente, per essere inquadrato nella corrispondente qualifica del ruolo del personale che espleta compiti tecnico-scientifici e tecnici. L'inquadramento è effettuato conservando l'anzianità di servizio e di qualifica.

     4. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dallalegge 3 ottobre 1987, n. 402, relativamente ai corsi per allievi agenti della Polizia di Stato, è fissato al 31 dicembre 1999; i cicli di corso di aggiornamento professionale di cui all'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto-legge sono effettuati secondo le modalità stabilite in attuazione del predetto decreto-legge, tenuto conto delle disponibilità ricettive degli istituti di istruzione.

     5. Il termine del 31 dicembre 1996 di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dallalegge 14 luglio 1995, n. 284, è prorogato al 31 dicembre 1997. Per i posti non coperti a norma del predetto articolo 1 e limitatamente alle vacanze determinatesi fino alla stessa data del 31 dicembre 1997, il Ministero dell'interno è autorizzato a provvedere, tenendo conto delle esigenze di funzionamento degli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, mediante pubblici concorsi da espletare, fatte salve le riserve previste dalle disposizioni vigenti, anche con le modalità indicate dall'articolo 103, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

 

          Art. 4.

     1. Per assicurare la compiuta attuazione dei programmi di potenziamento di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dallalegge 14 luglio 1995, n. 284, le disponibilità del capitolo 2779 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 1995, eventualmente non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo.

 

          Art. 5.

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 240.668 milioni per l'anno 1995 e in lire 185.429 milioni per l'anno 1996, si provvede, quanto all'anno 1995, a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa: capitolo 1086 per lire 1.948,1 milioni, capitolo 1091 per lire 1.042 milioni, capitolo 1092 per lire 1.948,1 milioni, capitolo 1105 per lire 25.035 milioni, capitolo 1375 per lire 8.554,5 milioni, capitolo 1378 per lire 77.870,5 milioni, capitolo 1385 per lire 27.135 milioni, capitolo 1405 per lire 1.709 milioni, capitolo 1802 per lire 6.150,6 milioni, capitolo 1872 per lire 4.509 milioni, capitolo 1878 per lire 4.509 milioni, capitolo 2000 per lire 2.033,5 milioni, capitolo 2002 per lire 2.000 milioni, capitolo 2102 per lire 26.987 milioni, capitolo 2103 per lire 991,7 milioni, capitolo 2503 per lire 5.650 milioni, capitolo 2802 per lire 19.869 milioni, capitolo 2804 per lire 14.272 milioni, capitolo 3001 per lire 7.324 milioni, capitolo 3204 per lire 1.130 milioni; quanto all'anno 1996, a carico dei pertinenti capitoli dello stesso stato di previsione del Ministero della difesa per il medesimo anno.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 6.

     1. Nell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, le parole: "relativamente agli anni 1994 e 1995," sono sostituite dalle seguenti: "relativamente agli anni 1994, 1995 e 1996,".

 

          Art. 7.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

     ALLEGATO - (Omissis)


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 23 dicembre 1996, n. 653, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.