§ 98.1.28782 - D.L. 22 dicembre 1994, n. 696 .
Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo


Settore:Normativa nazionale
Data:22/12/1994
Numero:696


Sommario
Art. 1.  (Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo)
Art. 2.  (Differimento di termini)
Art. 3.  (Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale)
Art. 4.  (Aumento del contributo annuo in favore del Centro internazionale radio-medico)
Art. 5.  (Assistenza alle popolazioni del Ruanda)
Art. 6.  (Interventi a favore del settore armatoriale)
Art. 7.  (Decimi di senseria)
Art. 8.  (Unità da diporto utilizzate a fini di assistenza e soccorso)
Art. 9.  (Modifiche alla legge 12 luglio 1991, n. 202)
Art. 10.  (Interventi a favore del porto di Genova)
Art. 11.  (Ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona)
Art. 12.  (Gestione commissariale liquidatoria dell'ente "Colombo '92")
Art. 13.  (Conservazione di somme nel bilancio dello Stato)
Art. 14.  (Concessione medaglia d'onore ai marittimi uccisi in Algeria)
Art. 15.  (Modifiche agli articoli 179 e 181 del codice della navigazione)
Art. 16.  (Acquisto e installazione sistemi di controllo dei metalli radioattivi)
Art. 17.  (Entrata in vigore)


§ 98.1.28782 - D.L. 22 dicembre 1994, n. 696 [1].

Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo

(G.U. 22 dicembre 1994, n. 298)

 

     Art. 1. (Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo)

     1. Il contingente di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, è integrato di 1.000 unità relativamente ai lavoratori ed ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della compagnia carenanti del porto di Genova e del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 6 del 1990, e di ulteriori 1.000 unità relativamente ai dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, intendendosi il termine del 31 dicembre 1993 prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre 1995 ed al 31 dicembre 1996.

     2. Ai fini degli esodi di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua termini, criteri e modalità, riconoscendo priorità, nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica delle compagnie e gruppi portuali, a coloro che hanno presentato la domanda e maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1992. Con decreto determina le dotazioni organiche e relative eccedenze, suddivise per categorie e livelli professionali, sulla base di specifici progetti di riorganizzazione e dei piani di esodi predisposti da parte degli enti interessati, tenendo conto dell'andamento dei traffici dell'ultimo biennio ed in prospettiva. Ai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali che non abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1993 è consentito il recupero volontario delle marche contributive relative al periodo di occasionalato, senza onere per lo Stato. E' fatto divieto di procedere ad assunzioni in presenza di eccedenze.

     3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1-bis e 8, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed agli articoli 8-bis e 9, commi 1, 4, 5, 6, 8 e 9, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26. Ai lavoratori e dipendenti, posti in pensionamento anticipato, è concesso l'aumento dell'anzianità contributiva per un periodo massimo di otto anni e comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto o di cancellazione dai ruoli e quella di raggiungimento del sessantesimo anno di età, ovvero al periodo necessario al compimento di quaranta anni di contribuzione previdenziale. Ai trattamenti pensionistici di cui al presente articolo si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e di incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità. Per i lavoratori titolari di pensioni o assegni di invalidità a carico dell'INPS, per i quali sussistono i requisiti per il pensionamento anticipato, l'accoglimento della domanda comporta la corresponsione di un supplemento di pensione secondo i criteri e le condizioni di cui al presente comma. Il trattamento pensionistico del personale iscritto alla CPDEL terrà conto degli eventuali elementi retributivi sinora non compresi nel computo e di fatto corrisposti, previo versamento volontario dei relativi oneri contributivi da parte dei lavoratori posti in prepensionamento ai sensi del presente decreto.

     4. I trattamenti di pensionamento anticipato di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si applicano, per il medesimo periodo 1994-1996, anche ai dipendenti della società Sidermar di navigazione, Sidermar trasporti costieri, Sidermar servizi accessori, Almare, Interlogistica e Società finanziaria marittima (Finmare), nonché delle società Italia e Lloyd Triestino, intendendosi il trattamento di pensione liquidato sulla base dell'anzianità contributiva, aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del conseguimento del sessantesimo anno di età, ovvero del minor periodo necessario al conseguimento di quaranta anni di contribuzione previdenziale.

     5. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3, 4, nonché quelli derivanti dall'attuazione del comma 4 dell'articolo 24 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione e sono rimborsati agli istituti previdenziali di competenza sulla base di apposita rendicontazione annuale.

     6. L'onere connesso alla corresponsione del trattamento di fine servizio e delle indennità contrattuali e del trattamento di fine rapporto relativi al pensionamento anticipato a favore, rispettivamente, dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, nonché dei lavoratori dell'ex gruppo di portabagagli di Olbia e di Porto Torres già in quiescenza e non ancora liquidati a tale titolo, fa carico alla gestione di cui al comma 5. A tal fine il commissario liquidatore del fondo provvede, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, alla contrazione di un mutuo per un importo pari a lire 91 miliardi. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma primo, del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, e le successive disposizioni relative alla corresponsione delle competenze dovute ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali si intendono riferite al solo trattamento di fine rapporto. L'onere connesso alle competenze di fine servizio dei dipendenti dagli enti portuali e dalle aziende dei mezzi meccanici è a carico della gestione del fondo di cui al comma 5 nell'ambito dei piani triennali di esodo di cui al comma 2, limitatamente agli enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici che non abbiano gli accantonamenti in termini finanziari. Le competenze di cui al presente comma, ivi comprese quelle già corrisposte a tale titolo, non sono soggette a rivalutazione o ad altri oneri finanziari.

     7. Per il superamento del contenzioso relativo ai trattamenti di fine servizio maturati al 31 gennaio 1990 dai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali, la gestione del fondo di cui al comma 5 è autorizzata a rimborsare alle compagnie ed ai gruppi portuali medesimi, secondo un piano individuato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, la complessiva somma valutata in lire 280 miliardi senza rivalutazioni o altri oneri finanziari. Conseguentemente le somme dovute dall'INPS, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - prima serie speciale - n. 24 del 19 giugno 1991, a titolo di sgravi degli oneri sociali a favore delle compagnie e gruppi portuali operanti nei territori di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, e al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e relative a periodi contributivi anteriori alla data della predetta pubblicazione, affluiscono alla gestione commissariale, e concorrono alla copertura finanziaria della predetta somma, unitamente alle somme a tale titolo già corrisposte dall'INPS per il complessivo importo valutato il lire 160 miliardi. L'INPS corrispondentemente è autorizzato a compensare, in otto rate annuali di pari importo su tali somme, senza aggravio di rivalutazioni o di altri oneri finanziari, la somma di lire 30.705.765.778 ad esso dovuta dalla gestione del predetto fondo a titolo di maggiori oneri connessi al pensionamento anticipato dei lavoratori e dipendenti delle compagnie portuali nel triennio 1990-1992. Per le esigenze connesse ai compiti di cui al presente articolo, il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede, con decreto, su richiesta motivata del commissario liquidatore, al trasferimento presso il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione del personale già dipendente dal fondo stesso.

     8. I termini per la presentazione delle domande per l'attuazione degli interventi di integrazione salariale di cui al comma 15 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché le sospensioni dal lavoro sono prorogati al 31 dicembre 1996, intendendosi altresì prorogato l'utilizzo delle somme stanziate allo scopo.

     9. Il beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, convertito dalla legge 5 novembre 1992, n. 428, è concesso nell'anno 1994 nel limite di ulteriori 1.800 unità, ivi compresa la regolazione delle eccedenze dell'anno 1993. Detto beneficio, qualora non utilizzato pienamente nell'anno 1994, viene prorogato fino al 30 giugno 1995. Il relativo onere è a carico della gestione del fondo di cui al comma 5 ed è rimborsato dall'INPS su conforme rendicontazione. Qualora gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 370 del 1992, risultino non conformi alla normativa comunitaria in materia, il Governo attiva le procedure per il recupero delle somme erogate alle compagnie e gruppi portuali, unitamente ai relativi interessi legali.

     10. Il commissario liquidatore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, provvede agli adempimenti contrattuali inerenti la prosecuzione della gestione della casa di soggiorno per lavoratori portuali in Dovadola fino al 31 dicembre 1995. L'onere derivante dal presente comma, pari a lire un miliardo, è posto a carico della gestione commissariale di cui al comma 5.

     11. Per l'attuazione dei commi da 1 a 10 sono autorizzati, in favore della gestione commissariale del fondo di cui al comma 5, gli ulteriori limiti di impegno di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. Al relativo onere di lire 60 miliardi, per l'anno 1995, e di lire 120 miliardi, per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

     12. Ai rimborsi di cui al comma 6, relativamente al trattamento di fine rapporto dei dipendenti degli enti portuali ed aziende mezzi meccanici, nonché quelli di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

     13. Le somme di cui al comma 12 non costituiscono presupposto per l'applicazione dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi.

 

          Art. 2. (Differimento di termini)

     1. Il termine del 1° gennaio 1994 previsto dall'articolo 13, comma 2, e dall'articolo 28, commi 4 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale, è differito al 1° gennaio 1995.

     2. Il termine previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, ai fini dell'attuazione della delega delle funzioni amministrative alle regioni ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è prorogato al 31 dicembre 1995.

     3. Il termine del 1° gennaio 1994 previsto dall'articolo 28, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione portuale, è differito al 1° luglio 1994.

     4. Dalla stessa data del 1° luglio 1994 la tassa di cui al comma 6 dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, si applica in tutti i porti secondo le aliquote previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica in data 13 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, nella misura attualmente vigente.

 

          Art. 3. (Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale)

     1. L'articolo 8, comma 2, secondo periodo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: "In sede di prima applicazione della presente legge la terna di cui al comma 1 è comunicata al Ministro dei trasporti e della navigazione entro quarantacinque giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 7 dell'articolo 6.".

     2. Le lettere i) ed l) dell'articolo 9, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono sostituite dalle seguenti:"i) da sei rappresentanti delle seguenti categorie: 1) armatori; 2) industriali; 3) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18; 4) spedizionieri; 5) agenti e raccomandatari marittimi; 6) autotrasportatori operanti nell'ambito portuale. I rappresentanti sono designati ciascuno dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria, fatta eccezione del rappresentante di cui al punto 6) che è designato dal Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori; l) da sei rappresentanti dei lavoratori, dei quali cinque eletti dai lavoratori delle imprese che operano nel porto ed uno eletto dai dipendenti dell'autorità portuale e dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, dell'organizzazione portuale, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.".

     3. L'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: "In sede di prima applicazione, la designazione dei componenti di cui al presente comma deve pervenire entro trenta giorni dalla data di nomina del presidente.".

     4. All'articolo 11, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino al 31 dicembre 1995, i revisori di cui al presente articolo sono nominati fra coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte di ciascun interessato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.".

     5. L'articolo 15, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: "1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione è istituita in ogni porto una commissione consultiva composta da cinque rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano nel porto, da un rappresentante dei dipendenti dell'autorità portuale o dell'organizzazione portuale e da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali, designati secondo le procedure indicate all'articolo 9, comma 1, lettere i) ed l). Nei porti ove non esista organizzazione portuale e non sia prevista l'istituzione di una autorità portuale, i rappresentanti dei lavoratori delle imprese sono in numero di sei.".

     6. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente: "1-bis. La designazione dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese e delle categorie imprenditoriali indicate al comma 1 deve pervenire al Ministro dei trasporti e della navigazione entro trenta giorni dalla richiesta; l'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo.".

     7. L'articolo 15, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:"3. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione è istituita la commissione consultiva centrale, composta dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero dei trasporti e della navigazione che la presiede; da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali di cui all'articolo 9, comma 1; da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale; da tre rappresentanti delle regioni marittime designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; da un dirigente del Ministero dei trasporti e della navigazione e dal presidente dell'Associazione porti italiani. La commissione di cui al presente comma ha compiti consultivi sulle questioni attinenti all'organizzazione portuale, ad essa sottoposte dal Ministro dei trasporti e della navigazione.".

     8. L'articolo 18, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:"1. L'autorità portuale e dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione portuale o l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione di immobili demaniali da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di idonee forme di pubblicità, stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto. Con il medesimo decreto sono altresì indicati:a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle autorità concedenti, le modalità di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario; b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare in rapporto alla durata della concessione, agli investimenti previsti, al valore delle aree e degli impianti utilizzabili, ovvero al solo valore delle aree qualora il concessionario rilevi gli impianti all'atto della concessione.".

     9. L'articolo 20 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:"Art. 20. (Costituzione di società e successione delle autorità portuali alle organizzazioni portuali). - 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, laddove già non esista una gestione commissariale, nomina, per ciascuna organizzazione portuale, commissari scelti fra persone aventi competenza nel settore, con particolare riguardo alle valenze economiche, sociali e strategiche delle realtà portuali considerate nonché, ove ritenuto necessario, commissari aggiunti. I commissari sostituiscono i presidenti e gli organi deliberanti delle organizzazioni predette, che all'atto della loro nomina cessano dalle funzioni. I compensi dei commissari e dei commissari aggiunti sono fissati con i decreti di nomina e posti a carico dei bilanci delle organizzazioni.2. I commissari, entro il termine di sei mesi dal loro insediamento, non prorogabili, dispongono la trasformazione delle organizzazioni portuali in società secondo i tipi previsti nel libro V, titoli V e VI, del codice civile per l'esercizio, in condizioni di concorrenza di attività di impresa nei settori delle operazioni portuali, della manutenzione e dei servizi, dei servizi portuali, nonché in altri settori del trasporto o industriali. A tal fine provvedono:a) alla collocazione presso terzi, ivi compresi i dipendenti delle organizzazioni medesime, del capitale della o delle società derivanti dalla trasformazione;b) all'incorporazione in tali società delle società costituite o controllate dalle organizzazioni portuali alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero alla collocazione sul mercato delle partecipazioni nelle società costituite o controllate;c) alla cessione a titolo oneroso, anche in leasing, ovvero all'affitto a tali società ovvero a imprese autorizzate o concessionarie ai sensi degli articoli 16 e 18 delle infrastrutture e dei beni mobili realizzati o posseduti dalle organizzazioni medesime.3. I commissari provvedono con pienezza di poteri alla gestione delle organizzazioni portuali, nei limiti delle risorse ad esse affluenti e ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché alla gestione delle autorità ai sensi della presente legge, anche sulla base di apposite direttive del Ministero dei trasporti e della navigazione. Fermo restando l'obbligo della presentazione dei bilanci entro i termini prescritti, i commissari trasmettono al Ministero dei trasporti e della navigazione ed al Ministero del tesoro, al più presto e non oltre il 31 gennaio 1995, una situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle organizzazioni portuali riferite al 31 dicembre 1994 corredata dalla relazione del collegio dei revisori dei conti.4. Fino all'entrata in vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia.5. Le autorità portuali dei porti di cui all'articolo 2, sono costituite dal 1° gennaio 1995 e da tale data assumono tutti i compiti di cui all'articolo 6 e ad esse è trasferita l'amministrazione dei beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione territoriale come individuata ai sensi dell'articolo 6. Fino all'insediamento degli organi previsti dagli articoli 8 e 9, i commissari di cui al comma 1, nei porti ove esistono le organizzazioni portuali sono altresì preposti alla gestione delle autorità portuali e ne esercitano i relativi compiti. Dalla data della trasformazione delle organizzazioni portuali secondo quanto previsto dal comma 2, le autorità portuali subentrano alle stesse organizzazioni portuali nella proprietà e nel possesso dei beni e in tutti i rapporti in corso.".

     10. La parola "commissari" di cui all'articolo 3, comma 8, dei decreti-legge 21 giugno 1994, n. 400, 8 agosto 1994, n. 508, e 21 ottobre 1994, n. 586, deve essere interpretata come "ufficio commissariale", comprensiva di eventuali commissari aggiunti.

     11. L'articolo 21, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:"Art. 21. (Trasformazione in società delle compagnie e gruppi portuali). - 1. Le compagnie ed i gruppi portuali entro il 28 febbraio 1995 debbono trasformarsi in una o più società di seguito indicate:a) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali;b) in una società o una cooperativa secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per la fornitura di servizi, ivi comprese, in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, mere prestazioni di lavoro fino al 31 dicembre 1995;c) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, avente lo scopo della mera gestione, sulla base dei beni già appartenenti alle compagnie e gruppi portuali disciolti.2. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che le compagnie ed i gruppi portuali si siano trasformati, le autorizzazioni e le concessioni ad operare in ambito portuale, comunque rilasciate, decadono.3. Le società e le cooperative di cui al comma 1 hanno l'obbligo di incorporare tutte le società e le cooperative costituite su iniziativa dei membri delle compagnie o dei gruppi portuali prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché di assumere gli addetti alle compagnie o gruppi alla predetta data. Le società o cooperative di cui al comma 1 devono avere una distinta organizzazione operativa e separati organi sociali.4. Le società derivanti dalla trasformazione succedono alle compagnie ed ai gruppi portuali in tutti i rapporti patrimoniali e finanziari.5. Entro la data di cui al comma 1, le compagnie ed i gruppi portuali, possono procedere, secondo la normativa vigente in materia, alla fusione con compagnie operanti nei porti viciniori anche al fine di costituire nei porti di maggior traffico un organismo societario in grado di svolgere attività di impresa.6. Le autorità portuali e, dove non istituite, ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione portuale o l'autorità marittima, dispongono la messa in liquidazione delle compagnie e gruppi portuali non trasformati nei termini e secondo le modalità di cui al comma 1.".

     12. L'articolo 23, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:"1. I lavoratori portuali e gli addetti in servizio presso le compagnie e gruppi portuali transitano, in continuità di rapporto di lavoro, nelle società di cui all'articolo 21.".

     13. Al comma 5 dell'articolo 27 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole "1° gennaio 1993" e le parole: "dal 1991" sono sostituite con le parole: "1° gennaio 1995" e "dal 1994".

     14. L'articolo 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:"8. Sono abrogate le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e del relativo regolamento di attuazione, approvato con regio decreto 26 settembre 1904, n. 713, che siano incompatibili con le disposizioni della presente legge. L'articolo 110, ultimo comma, e l'articolo 111, ultimo comma, del codice della navigazione sono abrogati. Sono altresì abrogati, a partire dal 1° marzo 1995, gli articoli 108; 110, primo, secondo, terzo e quarto comma; 111, primo, secondo e terzo comma; 112; 116, primo comma, n. 2); 1171, n. 1); 1172 del codice della navigazione, nonché gli articoli contenuti nel libro I, titolo III, capo IV, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. Gli articoli 109 e 1279 del codice della navigazione sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 1996.".

 

          Art. 4. (Aumento del contributo annuo in favore del Centro internazionale radio-medico)

     1. Il contributo annuo a carico del bilancio del Ministero dei trasporti e della navigazione a favore della fondazione "Centro internazionale radio-medico -CIRM", istituito conlegge 31 marzo 1955, n. 209, e determinato in lire 450 milioni conlegge 14 febbraio 1985, n. 27, è elevato di lire 1.050 milioni a decorrere dal 1° gennaio 1994.

     2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 1.050 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento scritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5. (Assistenza alle popolazioni del Ruanda)

     1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad organizzare, anche in deroga alla normativa vigente, una spedizione straordinaria per la fornitura di generi alimentari e di materiali di prima necessità per l'assistenza alle popolazioni del Ruanda, avvalendosi, per i compiti amministrativi ed operativi, del Comando generale delle capitanerie di porto.

     2. Per le finalità del comma 1, è autorizzata nell'anno 1994, la spesa di lire 6.500 milioni, cui si provvede a carico delle disponibilità in conto residui iscritte al capitolo 2064 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per il medesimo anno.

     3. Le restanti disponibilità in conto residui del medesimo capitolo 2064 vengono parimenti versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui.

 

          Art. 6. (Interventi a favore del settore armatoriale)

     1. L'articolo 2, comma 4, della legge 31 dicembre 1991, n. 431, è sostituito dal seguente:"4. Le condizioni ed il tasso di interesse dei contratti per l'accensione dei mutui di cui al comma 1 sono determinati dal Ministero del tesoro".

     2. Per far fronte ai maggiori oneri delle società di navigazione esercenti linee marittime sovvenzionate, in conseguenza delle disposizioni dettate dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, sugli sgravi contributivi, è autorizzata la maggiore spesa di lire 11 miliardi per l'anno 1994, 23 miliardi per l'anno 1995, 27 miliardi per l'anno 1996 e 45 miliardi a decorrere dal 1997 sul capitolo 3651 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, mediante corrispondente riduzione del capitolo 3656 dello stesso stato di previsione per gli anni medesimi.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 7. (Decimi di senseria)

     1. Gli emolumenti già corrisposti o da corrispondere da parte di terzi, ancorché per il tramite dei datori di lavoro, a titolo di senseria di piazza, al personale delle agenzie marittime, in conformità di usi locali, e dei contratti collettivi di categoria, non sono soggetti a contribuzione previdenziale e assistenziale obbiligatoria.

 

          Art. 8. (Unità da diporto utilizzate a fini di assistenza e soccorso)

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1995 sono esenti dalla tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti e da associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di prevenzione degli incidenti in acqua, di assistenza e soccorso.

 

          Art. 9. (Modifiche alla legge 12 luglio 1991, n. 202)

     1. Nel comma 3 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1991, n. 202, è soppressa la parola "8" e, dopo il medesimo comma, è inserito il seguente:"3-bis. Coloro che in applicazione di quanto disposto dall'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, hanno corrisposto per tassa di stazionamento somme maggiori di quelle dovute, possono computare l'eccedenza in diminuzione dall'ammontare del versamento della tassa stessa dovuta per il periodo successivo. Questa disposizione si applica anche a coloro che hanno corrisposto maggiori somme per tassa di stazionamento negli anni 1992 e 1993.".

 

          Art. 10. (Interventi a favore del porto di Genova)

     1. Per l'esecuzione di lavori di ripristino delle opere e degli impianti del porto di Genova distrutti o danneggiati dal fortunale del 31 agosto 1994 e del 14 settembre 1994, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1994.

     2. L'organizzazione portuale di Genova provvede, con procedura d'urgenza, agli adempimenti conseguenti alla esecuzione degli interventi di cui al comma 1 secondo le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

     3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con le disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 7501 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1994. Tali disponibilità sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

 

          Art. 11. (Ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona)

     1. Al fine della realizzazione degli interventi previsti dagli accordi di programma di cui al protocollo d'intesa Stato-regione del 31 marzo 1993 relativi a Toscana, Liguria e Marche, nonché per fronteggiare le necessità conseguenti alle calamità naturali di cui alle leggi speciali 23 dicembre 1992, n. 505, e 31 dicembre 1991, n. 433. Le somme iscritte in conto residui sul capitolo 7801 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1993, ora capitolo 8051 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 1994, nonché le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui sui capitoli 7501, 7509, 7511, 7533, 7538 e 7542 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1994, non impegnate, rispettivamente, al 31 dicembre 1993 ed al 31 dicembre 1994, possono esserlo negli esercizi 1995 e 1996.

 

          Art. 12. (Gestione commissariale liquidatoria dell'ente "Colombo '92")

     1. La gestione commissariale liquidatoria dell'ente "Colombo '92" di cui all'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 373, è prorogata al 30 giugno 1995. Le relative esigenze finanziarie per la liquidazione e per la gestione di conservazione dei beni immobili fanno carico, nel complessivo limite di lire 150 miliardi, alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni, che provvede ai relativi pagamenti su conforme richiesta del commissario liquidatore. La gestione commissariale provvede, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla liquidazione delle partite in sospeso a credito dell'organizzazione portuale di Genova, anche mediante compensazione delle partite in sospeso a debito di quest'ultima e senza riconoscimento di oneri per interessi e rivalutazioni.

 

          Art. 13. (Conservazione di somme nel bilancio dello Stato)

     1. Le somme disponibili in conto residui sui capitoli 3575, 7553, 7557, 7560, 7581 e 8052 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1993, non utilizzate entro tale anno, possono esserlo nell'esercizio successivo.

     2. Le somme disponibili in conto residui per l'anno 1993 sui capitoli 7543, 7554 e 7555 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile, ora capitoli 7702, 7704 e 7705 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, sono mantenute in bilancio fino al 31 dicembre 1995.

     3. Le disponibilità dei capitoli 1113, 7581, 7802, 8022 e 8051 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile, per l'anno 1993, non impegnate per tale anno, possono esserlo per l'esercizio successivo.

     4. Le disponibilità finanziarie relative all'esercizio finanziario 1993, sul capitolo 2558 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile, ora capitolo 3924 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, non impegnate entro il 31 dicembre 1993, possono essere impegnate negli esercizi 1994 e 1995.

     5. Le disponibilità del capitolo 3958 dello stato di previsione del Ministero de trasporti e della navigazione, per l'anno 1994, nonché quelle in conto residui sul capitolo 7763 dello stato di previsione, non impegnate in tale anno, possono esserlo nell'esercizio successivo.

 

          Art. 14. (Concessione medaglia d'onore ai marittimi uccisi in Algeria)

     1. Ai marittimi italiani uccisi in data 7 luglio 1994 in Jijel, Algeria, è concessa in via straordinaria, "alla memoria", la medaglia d'onore per lunga navigazione di primo grado "oro" prevista per i marittimi italiani dal decreto luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 127, e successive modificazioni.

     2. La speciale concessione è corrisposta alle vedove e/o agli orfani ovvero in mancanza al padre e/o alla madre o al maggiore dei fratelli e/o sorelle delle vittime di cui al comma 1.

     3. Il sindaco del comune di residenza individua i destinatari della straordinaria concessione e ne comunica le generalità alle autorità marittime competenti per territorio, che provvederanno ad inoltrare al competente ufficio del Ministero dei trasporti e della navigazione la documentazione necessaria per il conferimento della medaglia d'onore per lunga navigazione.

 

          Art. 15. (Modifiche agli articoli 179 e 181 del codice della navigazione)

     1. Al primo comma dell'articolo 179 del codice della navigazione dopo le parole: "da consegnarsi", sono inserite le seguenti: ", o da trasmettersi con mezzi elettronici,".

     2. Il secondo comma dell'articolo 181 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:"Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante apposizione del visto - con indicazione dell'ora e della data - sulla dichiarazione integrativa di partenza che viene consegnata in copia, o trasmessa con mezzi elettronici, al comandante della nave, il quale è tenuto a conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo approdo.".

 

          Art. 16. (Acquisto e installazione sistemi di controllo dei metalli radioattivi)

     1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministeri della sanità e delle finanze, provvede ai fini dell'acquisto e della installazione di sistemi di scintillazione disposti a portale per la rilevazione automatica della radioattività dei metalli presso i valichi di frontiera individuati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal Ministro delle finanze, che disciplina altresì le modalità di utilizzazione.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 5 miliardi per il 1994, si provvede mediante utilizzazione dei fondi dello stanziamento iscritto per lo stesso anno al capitolo di spesa n. 7549 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

          Art. 17. (Entrata in vigore)

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 23 dicembre 1996, n. 647, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.