§ 98.1.27877 - D.L. 30 aprile 1986, n. 133 .
Provvedimenti urgenti per la finanza locale.


Settore:Normativa nazionale
Data:30/04/1986
Numero:133


Sommario
Art. 1.  Bilancio
Art. 2.  Controllo della gestione
Art. 3.  Trasferimenti delle regioni
Art. 4.  Finanziamenti degli enti locali e delle comunità montane
Art. 5.  Fondo ordinario per la finanza locale
Art. 6.  Fondo perequativo per la finanza locale
Art. 7.  Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali
Art. 8.  Fondo ordinario per le comunità montane
Art. 9.  Disposizioni per le erogazioni dei contributi agli enti locali
Art. 10.  Disposizioni sui mutui agli enti locali
Art. 11.  Mutui con la Cassa depositi e prestiti
Art. 12.  Edilizia scolastica
Art. 13.  Servizi pubblici a domanda individuale
Art. 14.  Natura e titolarità del tributo
Art. 15.  Soggetti passivi
Art. 16.  Tipologia degli immobili
Art. 17.  Esenzioni e agevolazioni
Art. 18.  Tariffa
Art. 19.  Versamenti
Art. 20.  Esibizione della ricevuta di pagamento
Art. 21.  Liquidazione d'ufficio e accertamento
Art. 22.  Sanzioni
Art. 23.  Contenzioso
Art. 24.  Riscossione coattiva e rimborsi
Art. 25.  Soppressione di tributi
Art. 26.  Imposta sull'incremento di valore degli immobili
Art. 27.  Tributi locali minori
Art. 28.  Addizionale sul consumo dell'energia elettrica
Art. 29.  Tasse sulle concessioni comunali
Art. 30.  Canone per la raccolta e la depurazione delle acque
Art. 31.  Entrate speciali a favore dei comuni di Sanremo e Venezia
Art. 32.  Copertura finanziaria
Art. 33.  Entrata in vigore


§ 98.1.27877 - D.L. 30 aprile 1986, n. 133 [1].

Provvedimenti urgenti per la finanza locale.

(G.U. 2 maggio 1986, n. 100)

 

Titolo I

BILANCI, TRASFERIMENTI E MUTUI

 

     Art. 1. Bilancio

     1. Per la predisposizione, la deliberazione ed il controllo dei bilanci dei comuni e delle province si applicano le disposizioni dell'art. 1-quater del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

     2. Per l'anno 1986, il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è fissato al 30 giugno 1986. Di conseguenza, restano modificati gli altri termini per gli adempimenti connessi a tale deliberazione.

     3. All'art. 1-quater, comma 4, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, le parole: "con il Ministro del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica".

 

          Art. 2. Controllo della gestione

     1. I comuni e le province sono tenuti a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme finanziarie stabilite dalla legge.

     2. Qualora i dati della gestione facciano prevedere un disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, spetta ai consigli comunali e provinciali adottare, non oltre il 15 ottobre di ciascun anno, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al consuntivo dell'esercizio relativo.

     3. La deliberazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario è adottata entro il 30 settembre dell'esercizio successivo. Qualora per eventi straordinari ed imprevisti il consuntivo si chiuda con un disavanzo di amministrazione o rechi l'indicazione di debiti fuori bilancio, i consigli comunali e provinciali adottano, entro il successivo 15 ottobre, provvedimenti per il riequilibrio della gestione, anche impegnando l'esercizio in corso o inderogabilmente i primi due immediatamente successivi. All'uopo possono essere utilizzate tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge.

     4. Il conto consuntivo deliberato, con gli eventuali provvedimenti di cui al precedente comma 3, è allegato al bilancio di previsione del secondo esercizio successivo come documento necessario per il controllo da parte del competente organo regionale.

 

          Art. 3. Trasferimenti delle regioni

     1. Le regioni, entro il 31 maggio 1986, sono tenute a comunicare a ciascun comune ed a ciascuna provincia l'importo spettante per le spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle regioni ed attribuite ai comuni ed alle province dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

     2. In mancanza della comunicazione, i comuni e le province sono autorizzati a prevedere importi corrispondenti a quelli ricevuti in assegnazione per l'anno precedente, maggiorati del sei per cento.

 

          Art. 4. Finanziamenti degli enti locali e delle comunità montane

     1. Per l'anno 1986 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci dei comuni, delle province e delle comunità montane con i seguenti fondi:

     a) fondo ordinario per la finanza locale in misura pari alle erogazioni autorizzate ai sensi del comma 1 del successivo art. 5;

     b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 1.600 miliardi, di cui lire 1.440 miliardi per i comuni e lire 160 miliardi per le province;

     c) fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province pari ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1984. Detto fondo è maggiorato, per il 1986, di lire 1.050 miliardi, di cui lire 935 miliardi per i comuni e lire 115 miliardi per le province, ed è ridotto delle economie di spesa che si verificano per effetto della cessazione dei contributi conseguente alla estinzione dei mutui;

     d) fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane per un ammontare di lire 28,6 miliardi.

 

          Art. 5. Fondo ordinario per la finanza locale

     1. A valere sul fondo ordinario per la finanza locale di cui al precedente art. 4, lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune e a ciascuna provincia, per l'anno 1986, un contributo pari all'ammontare delle somme attribuite per l'anno 1985 in applicazione dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con detrazione delle quote di concorso dello Stato negli oneri finanziari dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1984 nonchè degli oneri di cui al comma venticinquesimo dell'art. 6 della stessa legge n. 887. Per i comuni il contributo ordinario è ridotto del 6,95 per cento. Fanno eccezione alla detrazione e sono quindi consolidati nei contributi ordinari i contributi per interessi di preammortamento attribuiti effettivamente per i mutui contratti nell'anno 1981.

     2. Per l'anno 1986 ai comuni è attribuita una integrazione del contributo ordinario in misura pari al 4,70 per cento delle somme assegnate per l'anno 1985 in applicazione dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con detrazione delle quote di concorso dello Stato negli oneri finanziari dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1984, nonchè degli oneri di cui al comma venticinquesimo dell'art. 6 della stessa legge n. 887. Fanno eccezione alla predetta detrazione e sono quindi consolidati nei contributi ordinari i contributi per interessi di preammortamento attribuiti effettivamente per i mutui contratti nell'anno 1981. Alla corresponsione dell'integrazione provvede il Ministero dell'interno nell'anno 1987.

     3. Al finanziamento della spesa di cui al precedente comma 2 si provvede con una o più anticipazioni che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, nell'esercizio 1987, al tesoro dello Stato sino ad un importo complessivo di 815 miliardi di lire. Le anticipazioni vengono rimborsate in dieci anni, al tasso vigente per i mutui della Cassa depositi e prestiti, con annualità costanti posticipate. Le anticipazioni sono concesse con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, con i poteri del consiglio di amministrazione, e vengono comunicate al consiglio stesso nella prima utile adunanza.

     4. Alla corresponsione del contributo ordinario provvede il Ministero dell'interno in quattro rate entro il primo mese di ciascun trimestre. Per le province e i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti i suddetti contributi sono erogati in misura pari al 70 per cento; la restante quota del 30 per cento viene erogata nel mese di gennaio dell'anno 1987.

     5. L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro ai Ministeri dell'interno e del tesoro, entro il 31 luglio 1986, della certificazione del bilancio di previsione e della certificazione del conto consuntivo del penultimo anno precedente. Le certificazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. Copia dei predetti certificati, relativi alle province e ai comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti, deve essere trasmessa dal Ministero dell'interno al Ministero del bilancio e della programmazione economica e alla Corte dei conti - sezione enti locali.

     6. Le modalità delle certificazioni di cui al comma 5 sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, entro il 20 maggio 1986.

     7. Il certificato del bilancio è allegato al bilancio di previsione e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale è tenuto ad attestare che il certificato stesso è regolarmente compilato e corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo. Entro dieci giorni dall'avvenuto esame del bilancio, il medesimo organo inoltra il certificato, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al precedente comma 6, ai Ministeri dell'interno e del tesoro e ne restituisce un esemplare all'ente.

 

          Art. 6. Fondo perequativo per la finanza locale

     1. A valere sul fondo perequativo per la finanza locale di cui al precedente art. 4, lettera b), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna provincia un contributo perequativo calcolato ripartendo il fondo, per la quota attribuita alle province, come segue:

     a) per il 40 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione secondo i dati dell'ISTAT;

     b) per il 30 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, quale risulta dai certificati del conto consuntivo 1983, ponderata con il coefficiente 1,1 per le strade situate in territorio definito montano a norma delle vigenti disposizioni;

     c) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia, moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro-capite della provincia stessa, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione.

     2. A valere sul fondo perequativo per la finanza locale di cui al precedente art. 4, lettera b), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune un contributo perequativo calcolato ripartendo il fondo, per la quota attribuita ai comuni, come segue:

     a) per l'80 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati dell'ISTAT, ponderata con un coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 ed il massimo di 2, in corrispondenza della dimensione demografica di ciascun comune. A tal fine è definita, secondo la metodologia esposta nel rapporto redatto dalla commissione di ricerca sulla finanza locale, la funzione di secondo grado nel logaritmo della popolazione residente, i cui parametri sono calcolati mediante interpolazione con il criterio statistico dei minimi quadrati delle medie pro-capite delle spese correnti dei vari servizi di comuni appartenenti alla stessa classe demografica. La spesa corrente è quella risultante dal certificato del conto consuntivo 1983 dei comuni che nelle varie classi demografiche hanno un comportamento omogeneo di produzione dei servizi, senza tener conto delle spese per ammortamento dei beni patrimoniali, per interessi passivi, per fitti figurativi e per altre poste correttive e compensative delle entrate. Le classi demografiche sono così definite: meno di 500 abitanti, da 500 a 999, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 a 1.499.999, da 1.500.000 e oltre;

     b) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro-capite della provincia di appartenenza, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione.

     3. I contributi perequativi sono integralmente corrisposti entro il 31 maggio 1986.

 

          Art. 7. Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali

     1. A valere sul fondo di cui al precedente art. 4, lettera c), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere ai comuni ed alle province contributi per le rate di ammortamento dei mutui per investimenti, calcolati come segue:

     a) per i mutui contratti negli anni 1983 e precedenti, in misura pari ai contributi concessi sulla base delle segnalazioni e certificazioni effettuate nonchè nei limiti delle somme spettanti ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, degli articoli 7 e 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e dell'art. 13 della legge 27 dicembre 1983, n. 730. I contributi sono consolidati, a partire dal 1986 e fino alla estinzione dei singoli mutui, nell'importo pari a quello riconosciuto per l'anno 1985, previa detrazione delle rate di ammortamento non più dovute, dei canoni di locazione finalizzati per legge, dei contributi specifici di altri enti, nonchè degli interessi di pre-ammortamento relativi ai mutui contratti negli anni 1982 e 1983. E' autorizzata la rideterminazione del contributo per i mutui la cui restituzione è iniziata successivamente all'inizio dell'ammortamento. A tal fine i comuni e le province sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 30 giugno 1986, apposita certificazione, anche se negativa, firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro;

     b) per i mutui contratti nell'anno 1984, secondo i criteri previsti dall'art. 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e sulla base dei contributi concessi in virtù delle certificazioni prodotte ai sensi della predetta norma. Sugli importi relativi vanno apportate le stesse detrazioni di cui alla precedente lettera a);

     c) per i mutui contratti dai comuni in ciascuno degli anni 1985 e 1986, entro il limite massimo di L. 14.327 per abitante maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni, lire 25 milioni, rispettivamente, per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999 e da 10.000 a 19.999 secondo i dati al 31 dicembre 1984 dell'ISTAT;

     d) per i mutui contratti dalle province in ciascuno degli anni 1985 e 1986, in misura pari a L. 2.048 per abitante secondo i dati al 31 dicembre 1984 dell'ISTAT;

     2. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili per quelli delle precedenti lettere c) e d) con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 30 giugno 1986 e del 28 febbraio 1987 di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto il Ministro del tesoro. Fermo restando il limite del venticinque per cento di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi sono determinati calcolando, per tutti i mutui, una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 9 per cento e con le stesse detrazioni di cui alla lettera a) del precedente comma 1.

     3. I comuni e le province possono utilizzare le quote loro attribuite ai sensi del precedente comma 1, lettere c) e d), anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione. I comuni e le province possono utilizzare le predette quote anche per la copertura dell'onere differenziale conseguente all'applicazione delle disposizioni di cui ai successivi articoli 11, comma 3, e 12, comma 3.

     4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i mutui contratti fino al 31 dicembre 1985 con enti diversi dalle istituzioni creditizie, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sono equiparati a tutti gli effetti ai mutui contratti con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti.

     5. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi di cui al presente articolo non costituiscono contributi in conto interessi.

     6. A titolo di concorso negli oneri derivanti ai comuni ed alle province per l'ammortamento dei mutui contratti nel corso del 1984, è autorizzata la spesa ulteriore di lire 300 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1986 e per gli anni successivi. I contributi sono determinati calcolando per i mutui di cui al diciassettesimo comma dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 9 per cento, ferme restando le disposizioni contenute nello stesso diciassettesimo comma.

     7. Sulla base delle certificazioni di cui al precedente art. 5, comma 5, il Ministero del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito delle proprie competenze, effettua verifiche sullo stato di attuazione delle spese di investimento con riferimento agli enti tenuti a redigere il bilancio pluriennale ed alle relative aziende autonome e speciali.

 

          Art. 8. Fondo ordinario per le comunità montane

     1. A valere sul fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane, di cui al precedente art. 4, lettera d), il Ministero dell'interno assegna una quota di lire 40 milioni a ciascuna comunità montana. La restante disponibilità del fondo viene ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione residente nel territorio montano della comunità e la sua erogazione è subordinata alla presentazione, entro il 30 giugno 1986, ai Ministeri dell'interno e del tesoro di apposita certificazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo del penultimo anno precedente, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Unione nazionale comunità enti montani.

     2. Alla tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, nella voce "comunità montane" è aggiunta, dopo la parola: "complessiva", la parola: "montana".

     3. E' autorizzata la spesa di lire 145 miliardi per l'anno 1986, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93.

     4. Si applicano alle comunità montane, per quanto riguarda il bilancio e la contabilità, le norme stabilite per il comune della stessa comunità che conta il maggior numero di abitanti.

 

          Art. 9. Disposizioni per le erogazioni dei contributi agli enti locali

     1. Al pagamento di tutti i contributi erogati dal Ministero dell'interno a comuni, province, comunità montane, consorzi ed aziende municipalizzate si applicano le disposizioni di cui all'art. 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, nonchè quelle di cui al sesto e settimo comma dell'art. 23 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299. I pagamenti sono effettuati tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

     2. Per tali contributi non sono consentite cessioni di credito.

     3. Nel caso si debba provvedere alla riduzione dei contributi per rettifiche, ove l'ente dimostri il pregiudizio al regolare espletamento dei servizi indispensabili, il Ministero dell'interno è autorizzato a consentire rateizzazioni della restituzione fino a cinque anni, con gravame di interessi al tasso del 6 per cento semestrale.

     4. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare ai comuni ed alle province, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli importi spettanti per contributi erariali per l'anno 1986.

 

          Art. 10. Disposizioni sui mutui agli enti locali

     1. I comuni, le province ed i loro consorzi, possono contrarre mutui oltre che con la Cassa depositi e prestiti e con la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, con gli istituti di credito speciale, con le sezioni opere pubbliche delle aziende di credito e con l'Istituto per il credito sportivo.

     2. Ai fini di cui al precedente comma 1, il Ministro del tesoro, con proprio decreto, può autorizzare altre istituzioni creditizie, nonchè enti previdenziali ed enti o imprese che esercitano l'assicurazione.

     3. In ogni caso dei mutui già formalmente concessi al 31 dicembre 1985 è autorizzata la contrazione anche con istituti di credito diversi da quelli indicati dai commi precedenti, purchè rispettino le modalità di cui al successivo comma 4.

     4. I contratti di mutuo di cui al presente articolo devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

     a) ammortamento per periodi non inferiori a cinque anni, ove non diversamente previsto con il decreto di cui al successivo comma 5, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto;

     b) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

     c) indicare esattamente la natura della spesa da finanziare col mutuo, e ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dare atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, secondo le norme vigenti al momento della deliberazione dell'ente mutuatario;

     d) prevedere l'erogazione del mutuo in base ai documenti giustificativi della spesa, ai sensi dell'art. 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ove disposizioni legislative non dispongano altrimenti.

     5. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, determina periodicamente le condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali o altre modalità tendenti ad ottenere una uniformità di trattamento.

     6. I comuni, le province e loro consorzi non possono stipulare contratti di mutuo con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la Cassa stessa abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione del mutuo. Tale divieto non si applica ai mutui da assumere con la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e con l'Istituto per il credito sportivo. La Cassa depositi e prestiti deve comunicare la propria indisponibilità entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione della richiesta. La mancata risposta, trascorso tale termine, equivale a dichiarazione di indisponibilità.

     7. Per i mutui contratti nell'anno 1985 si applicano le disposizioni di cui al comma ventitreesimo dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

     8. Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, alla copertura delle perdite di gestione si provvede mediante la contrazione di mutui la cui annualità di ammortamento è a carico dell'ente proprietario.

     9. La facoltà per gli enti locali di assumere mutui per il ripiano dei deficit delle aziende di trasporto, nonchè per il finanziamento dei disavanzi di amministrazione riferiti al 31 dicembre 1977, di cui, rispettivamente, all'art. 3 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, ed all'art. 29 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, deve essere esercitata entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 30 settembre 1986. Per l'osservanza del termine predetto si fa riferimento alla data di stipula dei contratti cui accedono tali operazioni di mutuo.

     10. Le somme retrocesse agli enti locali dagli istituti di credito in correlazione all'importo da somministrare a valere sui mutui concessi ed in ammortamento, ovvero versate all'entrata del bilancio dello Stato a norma delle disposizioni sul sistema della tesoreria unica, non costituiscono reddito imponibile. Le ritenute finora operate su dette somme ai sensi dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sia a titolo di imposta sia a titolo di acconto, rimangono acquisite al bilancio dello Stato.

 

          Art. 11. Mutui con la Cassa depositi e prestiti

     1. Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti determina, entro il 15 maggio 1986, l'ammontare dei mutui che reputa potranno essere concessi dall'istituto nell'esercizio sulla base delle stimate disponibilità finanziarie, assicurando in ogni caso il 50 per cento dei fondi agli enti del Mezzogiorno.

     2. Tale importo verrà comunicato ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

     3. Per l'anno 1986 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni a ogni ente, fino all'importo complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature ed impianti di depurazione. L'onere di ammortamento è assunto per l'80 per cento della rata a carico del bilancio dello Stato, elevabile sino al 100 per cento per i comuni che non siano in grado di garantire con i propri mezzi la differenza di rata.

     4. La somma messa a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti dovrà essere impegnata entro e non oltre il 30 novembre del secondo anno successivo all'assegnazione, a pena di decadenza.

     5. I comuni compresi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nell'ambito dei propri programmi di investimento sono tenuti a realizzare con priorità le opere necessarie a rendere funzionali ed operativi gli interventi eseguiti dalla Cassa per il Mezzogiorno nel settore delle opere idriche e di quelle igieniche.

     6. La Cassa depositi e prestiti è tenuta a dare la precedenza al finanziamento delle opere di cui al precedente comma 5.

     7. La Cassa depositi e prestiti, nell'ambito delle disponibilità determinate ai sensi del presente articolo, è tenuta a riservare un importo complessivo di 200 miliardi di lire per il finanziamento della costruzione, ampliamento, armamento e acquisizione del materiale rotabile delle ferrovie metropolitane dei comuni di Roma, Milano, Torino, Napoli, Genova e Bologna. Nell'ambito della disponibilità che la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro può impiegare per mutui agli enti locali, ai sensi delle vigenti disposizioni, il 10 per cento di detta disponibilità è riservato alle finalità prima indicate.

     8. Nell'ambito delle somme messe a disposizione degli enti locali, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a riservare la quota del 25 per cento per la concessione di mutui relativi ad opere previste in piani o programmi approvati sulla base delle legislazioni regionali, che prevedano la partecipazione degli enti locali o delle loro associazioni e per le quali venga assegnato un contributo regionale in capitale o in annualità non inferiore al 5 per cento della spesa.

     9. Le regioni devono provvedere all'approvazione dei piani o programmi di cui al precedente comma 9 entro il 31 maggio 1986; gli enti locali devono inoltrare le relative richieste di finanziamento alla Cassa depositi e prestiti sulla base di progetti esecutivi approvati, entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

     10. L'indennità di mora di cui al terzo comma dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è riferita ai soli giorni di ritardato versamento.

 

          Art. 12. Edilizia scolastica

     1. Tra le opere di edilizia scolastica previste dall'art. 2, comma secondo, lettera c), n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, sono comprese anche quelle relative agli istituti di istruzione artistica.

     2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai comuni e alle province per un ammontare complessivo di 2.000, 1.000 e 1.000 miliardi di lire, rispettivamente, negli anni 1986, 1987 e 1988, da destinare:

     a) quanto a 1200, 600 e 600 miliardi di lire, rispettivamente, negli anni 1986, 1987 e 1988, alla eliminazione dei doppi turni nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, comprese quelle relative ai licei artistici ed agli istituti d'arte;

     b) quanto a 800, 400 e 400 miliardi di lire, rispettivamente, nei predetti anni 1986, 1987 e 1988, alle seguenti finalità:

     1) conversione, acquisizione o costruzione di edifici allo scopo di assicurare, in ambito distrettuale o interdistrettuale, anche mediante sdoppiamento di istituti esistenti e anche attraverso strutture polivalenti, la presenza di diversi indirizzi di studio di scuola secondaria superiore, con una popolazione scolastica non eccedente le mille unità, con esclusione degli indirizzi particolarmente specializzati, per i quali è da prevedere un bacino di utenza più ampio di quello distrettuale o interdistrettuale;

     2) completamento delle opere di edilizia scolastica, finanziate ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, previste dal progetto generale approvato ed ancora in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto;

     3) con riferimento ai criteri di cui al precedente n. 1), conversione, acquisizione e costruzione di edifici per nuovi istituti di istruzione secondaria di secondo grado, tenuto conto della consistenza e dell'incremento della popolazione scolastica;

     4) adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici scolastici e ristrutturazione di edifici in stato di particolare fatiscenza, nonchè di edifici e locali destinati ad uso scolastico, anche se attualmente non adibiti a tale uso.

     3. L'onere di ammortamento dei mutui è assunto a carico del bilancio dello Stato in misura dell'80 per cento, elevabile al 100 per cento nei confronti di quegli enti che si trovino nell'impossibilità di garantire, con i propri mezzi, in tutto o in parte, il pagamento della differenza di rata.

     4. I progetti di edilizia scolastica di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2 devono essere comprensivi anche di impianti sportivi. A tal fine, nei programmi regionali di edilizia scolastica sono favoriti i progetti volti a realizzare impianti sportivi polivalenti di uso comune a più scuole e aperti alle attività sportive delle comunità locali e delle altre formazioni sociali operanti nel territorio, per i quali si possono utilizzare i finanziamenti di cui alla predetta lettera b) sino al 15 per cento delle risorse annualmente previste. Il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro del turismo e dello spettacolo definiscono d'intesa i criteri tecnici cui devono corrispondere gli impianti sportivi polivalenti, nonchè lo schema di convenzione da stipulare tra le autorità scolastiche competenti e gli enti locali interessati per la utilizzazione integrata degli impianti medesimi.

     5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno individuati gli enti destinatari dei mutui, nell'ambito di un programma annuale formulato dalle regioni, sentiti gli enti locali interessati e d'intesa con i sovrintendenti scolastici regionali.

     6. Il programma relativo all'anno 1986 deve essere formulato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     7. Le regioni trasmetteranno al Ministero della pubblica istruzione, entro i successivi quindici giorni, i programmi con le eventuali osservazioni degli enti locali interessati e dei sovrintendenti scolastici regionali.

     8. In caso di mancata trasmissione dei programmi entro i successivi quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 7, il Ministro della pubblica istruzione approva i programmi regionali sulla base delle indicazioni degli enti locali interessati e dei sovrintendenti scolastici regionali.

     9. I programmi relativi agli anni 1987 e 1988 debbono essere presentati dalle regioni al Ministero della pubblica istruzione entro il 31 marzo di ciascun anno. Decorso inutilmente tale termine si osserveranno le disposizioni di cui al precedente comma 8.

     10. Gli enti interessati inoltreranno la richiesta di finanziamento del progetto esecutivo approvato alla Cassa depositi e prestiti, entro il termine di centoventi giorni dalla data del decreto ministeriale di cui al comma 5.

     11. Le quote dei finanziamenti non concesse nell'esercizio cui sono imputate possono essere concesse nei due esercizi successivi.

 

          Art. 13. Servizi pubblici a domanda individuale

     1. Il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale deve essere coperto in misura non inferiore al 32 per cento. Per i comuni terremotati dichiarati disastrati o gravemente danneggiati la predetta percentuale può essere ridotta fino alla metà. L'individuazione dei costi di ciascun anno è fatta con riferimento alle previsioni di bilancio dell'anno relativo.

 

Titolo II

TASSA PER I SERVIZI COMUNALI

 

          Art. 14. Natura e titolarità del tributo

     1. Con effetto dal 1° gennaio 1987 i comuni istituiscono la tassa per i servizi con riferimento alla superficie dei locali e delle aree situati nel territorio comunale e all'uso cui gli stessi sono destinati, nonchè adottano la tariffa-primo livello allegata al presente decreto relativa alla classe demografica alla quale ciascun comune appartiene, secondo la popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente. I comuni possono applicare fin dal primo anno le disposizioni previste dai commi 3 e 4 dell'art. 18.

     2. La tassa è istituita con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il 30 novembre 1986. La deliberazione indica la tipologia dei servizi, determina la tariffa e può ripartire il territorio comunale in zone di omogenea dotazione dei servizi stessi. La deliberazione determina, inoltre: la misura di calcolo delle pertinenze e degli accessori di cui al comma 1 dell'art. 16, le eventuali riduzioni accordate, nonchè la loro misura, tra quelle previste dal comma 2 dell'art. 17, e le eventuali integrazioni delle tipologie di immobili, effettuate ai sensi e con le modalità di cui al comma 6 del medesimo art. 16. Se la deliberazione non è adottata nel suddetto termine, il comitato regionale di controllo provvede a nominare un apposito commissario entro i quindici giorni successivi.

     3. E' in facoltà dei comuni istituire la tassa con effetto dal 1° gennaio 1986. In tal caso la deliberazione deve essere adottata, con le modalità indicate nel precedente comma 2, entro il 30 giugno 1986.

     4. I comuni hanno facoltà di applicare, per gli anni successivi a quello di istituzione della tassa, un diverso livello della tariffa con deliberazione adottata, sulla base dei dati di bilancio, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

     5. I comuni di nuova istituzione applicano le tariffe determinate anteriormente alla loro istituzione, dal comune nella cui circoscrizione il territorio era compreso, fino a quando non esercitano la facoltà prevista nel precedente comma 4.

     6. La deliberazione d'istituzione della tassa o di modifica dei livelli delle tariffe, divenuta esecutiva, è trasmessa ai Ministeri dell'interno e delle finanze. All'invio della deliberazione istitutiva al Ministero dell'interno è subordinata l'erogazione dei contributi perequativi statali del 1987.

     7. Il gettito è attribuito al comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.

 

          Art. 15. Soggetti passivi

     1. Soggetto passivo è chiunque:

     a) occupa, conduce o detiene a qualunque titolo, anche mantenendoli a propria disposizione non utilizzati, locali a qualunque uso adibiti o destinati situati nell'ambito del territorio comunale. Se non vi è occupante o conduttore, la tassa è sempre dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale sull'immobile;

     b) esercita, in aree situate nel territorio comunale, attività commerciali, industriali, artigiane, nonchè ogni altra attività imprenditoriale riconducibile alla previsione di cui all'art. 2195 del codice civile;

     c) per gli immobili ad utilizzazione temporanea o stagionale, risulta proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, salvo il diritto di rivalsa esercitabile nei confronti del soggetto che abbia avuto nel corso dell'anno la disponibilità dell'immobile.

 

          Art. 16. Tipologia degli immobili

     1. La tassa è commisurata alla superficie interna utile dei locali e delle aree ed all'uso cui i medesimi sono destinati. Le aree e i locali che costituiscono pertinenze o accessorio di insediamenti commerciali, industriali e artigianali, nonchè i locali che costituiscono pertinenze di abitazioni civili, sono calcolati in misura non inferiore al 5 e non superiore al 50 per cento della loro superficie. La predetta misura, anche differenziata per le diverse classi di immobili, è fissata con deliberazione del consiglio comunale. La superficie dei locali, diversi dalle abitazioni rurali, che costituiscono pertinenze rurali, comprese le serre, non è calcolata. Le aree di superficie o sotterranee in cui si svolgono le attività degli insediamenti industriali, commerciali e artigianali sono calcolate per la sola parte effettivamente utilizzata. Le aree demaniali date in concessione per l'utilizzazione industriale, commerciale e artigianale sono calcolate limitatamente alla parte relativa alle strutture fisse non coperte.

     2. Non si tiene conto, nella determinazione della superficie tassabile, delle aree di cui all'art. 270, comma secondo, del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come modificato dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

     3. La tassa è dovuta in ragione di anno; per le frazioni di anno la tassa è dovuta in ragione dei mesi interi per i quali si è protratta la disponibilità o l'utilizzazione, intendendosi per mese intero anche e le frazioni di mese superiori a quindici giorni.

     4. Le nuove costruzioni sono soggette alla tassa dal mese nel quale esse sono divenute atte all'uso cui sono destinate o dal quale è iniziata la utilizzazione.

     5. Ai fini dell'applicazione della tassa, i locali e le aree sono ripartiti nelle seguenti classi:

     prima classe: abitazioni, alloggi collettivi diversi da quelli indicati nelle altre classi;

     seconda classe: alberghi, pensioni, locande, residences, villaggi turistici, pubblici esercizi, anche all'aperto, esercizi commerciali, studi professionali;

     terza classe: ospedali e case di cura, biblioteche, musei e pinacoteche, teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo, circoli ed altri locali destinati ad attività ricreative, stabilimenti balneari e termali;

     quarta classe: insediamenti industriali, artigianali, commerciali all'ingrosso, espositivi, magazzini;

     quinta classe: uffici privati, istituti di credito e di assicurazione, sale da ballo, distributori di carburanti;

     sesta classe: aree destinate all'esercizio di attività commerciali, industriali ed artigianali, campeggi e piste da ballo all'aperto;

     settima classe: uffici dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli enti parastatali, degli enti pubblici esercenti servizi di pubblica utilità delle aziende autonome dello Stato, delle aziende municipalizzate e consortili; stazioni per servizio di trasporto terrestre, marittimo ed aereo; sedi di enti, associazioni ed istituzioni di natura religiosa, culturale, politica e sindacale; ricoveri, orfanotrofi, ospizi e conventi; istituti d'istruzione.

     6. Con delibera del consiglio comunale le classi possono essere integrate, secondo criteri di omogeneità e di intensità dell'utenza, con l'indicazione di categorie di immobili diverse da quelle indicate nel precedente comma 5.

 

          Art. 17. Esenzioni e agevolazioni

     1. Sono esenti dalla tassa:

     a) gli immobili utilizzati dal comune nel proprio territorio, nonchè quelli per i quali il comune deve provvedere alle spese di gestione;

     b) i presidi ospedalieri e i presidi sanitari delle unità sanitarie locali e quelli ancora non confluiti nell'unità sanitaria territorialmente competente, nonchè gli edifici in cui hanno sede gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui all'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e l'ente ospedaliero "Ospedali Galliera";

     c) le strade ferrate; le autostrade e le aree portuali ed aeroportuali, le aree di rispetto e di ornamento, nonchè i locali e le aree non presidiati adibiti esclusivamente ad ospitare le stazioni elettriche e le cabine elettriche di trasformazione o apparecchiature ed impianti similari per l'esercizio di servizi di pubblica utilità;

     d) gli edifici aperti al culto della chiesa cattolica, delle altre confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati per legge sulla base delle intese di cui all'art. 8 della Costituzione, nonchè delle comunità israelitiche e degli altri enti di culto che abbiano ottenuto il riconoscimento civile in base agli articoli 2 della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e 10 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289;

     e) gli immobili di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del trattato dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

     f) i nuovi fabbricati realizzati da enti pubblici edilizi o da imprese costruttrici, destinati all'assegnazione o alla vendita, limitatamente alle sole unità immobiliari non occupate, sino a quando non siano assegnate o vendute e comunque non oltre i primi ventiquattro mesi dalla data di ultimazione dei lavori certificata dagli uffici comunali;

     g) gli immobili demaniali riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia;

     h) le aree rurali, boschive, marine, fluviali e lacustri in cui si svolgono attività agricole, di allevamento e di ripopolamento faunistico;

     i) gli immobili situati in zone appositamente definite, nelle quali il comune non fornisce nessuno dei servizi indicati al comma 2 dell'art. 18;

     l) i locali assoggettati a ristrutturazione, limitatamente al periodo compreso tra la data di inizio dei lavori e fino alla data di ultimazione, certificate dagli uffici comunali.

     2. I comuni hanno facoltà di determinare la riduzione fino al 50 per cento degli importi previsti nelle tariffe allegate al presente decreto per gli immobili adibiti ad abitazioni in edifici o comparti di edifici dichiarati particolarmente degradati ai sensi del comma 5 dell'art. 18 della legge 27 luglio 1978, n. 392, degli enti aventi fini di beneficenza, di istruzione e culturali, destinati esclusivamente all'esercizio delle loro attività istituzionali, e per gli immobili degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, destinati esclusivamente all'esercizio delle attività di religione e di culto a norma dell'art. 16 della legge 20 maggio 1985, n. 222; per gli immobili non adibiti ad abitazione nell'ipotesi di utilizzazione o di esercizio di attività consentiti solo per periodi stagionali da licenza o autorizzazione rilasciata per l'esercizio dell'attività svolta; per le abitazioni rurali aventi i requisiti di cui all'art. 16 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e, semprechè non abbiano fini di lucro, per ospedali, musei e pinacoteche pubblici e privati, sedi di collettività aventi finalità assistenziali.

     3. Per gli edifici di valore storico ed artistico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, le tariffe sono ridotte ad un terzo.

 

          Art. 18. Tariffa

     1. La tariffa è stabilita, in conformità alle tabelle allegate al presente decreto, per importi riferiti a metro quadrato di superficie interna utile, secondo livelli che tengono conto della dotazione dei servizi, per ciascuna delle classi definite nell'art. 16. Ai fini dell'applicazione della tariffa le frazioni di superficie superiori a mezzo metro quadrato si considerano uguali a un metro quadrato.

     2. Gli importi della tariffa - primo livello - sono ridotti ad un terzo per le zone nelle quali il comune non fornisce più di due dei seguenti servizi: rete viaria comunale; illuminazione pubblica; smaltimento rifiuti solidi urbani; rete di distribuzione di acqua potabile; rete fognaria.

     3. I comuni hanno facoltà di applicare anche per una sola parte del territorio comunale, secondo criteri di uniformità fra zone ugualmente dotate e semprechè la copertura dei servizi a domanda individuale raggiunga nell'ultimo consuntivo deliberato la percentuale prevista per legge:

     a) il secondo livello della tariffa, se il comune fornisce almeno tre dei servizi indicati nel comma 2;

     b) il terzo livello della tariffa, se vengono forniti tre dei servizi indicati nel precedente comma 2 e 4 dei seguenti: depurazione; trasporto pubblico urbano; scuola materna; asilo nido; trasporto alunni; biblioteca o museo; teatro; palestre o piscine; verde pubblico; verde attrezzato;

     c) il quarto livello della tariffa, se vengono forniti tutti i servizi indicati nel comma 2 e almeno cinque dei servizi indicati nella precedente lettera b).

     4. I comuni deliberano gli importi della tariffa nell'ambito del livello prescelto determinandoli in misura comunque inferiore a quelli del livello successivo, con arrotondamento alle 10 lire. I comuni che possono applicare il quarto livello della tariffa hanno facoltà di aumentarne gli importi fino ad un massimo del 20 per cento.

     5. Se il comune si avvale della facoltà prevista dai commi 3 e 4, il gettito non può superare per ciascun esercizio finanziario il 40 per cento delle spese correnti iscritte nel bilancio di previsione. In ogni caso la tariffa deve essere determinata in misura tale da assicurare una previsione di gettito non inferiore a quella relativa al gettito della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni per l'anno 1986, ovvero per l'anno 1985 nel caso di esercizio della facoltà di cui al comma 3 dell'art. 14, anche se eccede il 40 per cento delle spese correnti iscritte nel bilancio di previsione. I predetti limiti sono calcolati al netto dei contributi assistenziali che i comuni, sulla base di criteri predeterminati con apposita deliberazione, accordano per il pagamento della tassa per i servizi comunali anche sotto forma di esonero o di riduzione a soggetti in particolari condizioni di disagio economico. Gli elenchi dei beneficiari debbono essere resi pubblici con deposito nella segreteria comunale.

 

          Art. 19. Versamenti

     1. I soggetti indicati nel precedente art. 15 sono tenuti ad effettuare, nel mese di ottobre di ciascun anno, a titolo di acconto della tassa dovuta per lo stesso anno, un versamento provvisorio, arrotondato a 1.000 lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore, commisurato alla disponibilità dell'immobile nel periodo dal 1° gennaio al 30 settembre.

     2. Il versamento a saldo, con gli arrotondamenti di cui al comma 1, deve essere effettuato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

     3. I soggetti indicati al comma 1 possono effettuare, con le stesse modalità ivi indicate, entro il 31 ottobre, un versamento corrispondente alla tassa dovuta per l'intero anno.

     4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento diretto alla tesoreria del comune in cui si trovano gli immobili, che ne rilascia quietanza. Il versamento diretto è ricevuto dalla tesoreria comunale o dagli istituti di credito convenzionati col comune, in base a distinta di versamento. La distinta di versamento deve essere conforme al modello approvato con decreto dei Ministri dell'interno e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale comuni italiani. Il versamento diretto può altresì essere effettuato su conto corrente postale del comune, con impiego di stampati conformi al modello approvato con decreto dei Ministri dell'interno e delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale comuni italiani. La distinta di versamento e il modulo di conto corrente postale devono essere sottoscritti dal contribuente.

 

          Art. 20. Esibizione della ricevuta di pagamento

     1. I comuni possono prescrivere, con apposita deliberazione dei consigli comunali, che per l'ottenimento di alcuni o di tutti i servizi a domanda individuale o per il rilascio ed il rinnovo di licenze di esercizio e di autorizzazioni di competenza comunale, i richiedenti presentino copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa sui servizi comunali.

 

          Art. 21. Liquidazione d'ufficio e accertamento

     1. I comuni procedono, sulla scorta dei dati risultanti dalle distinte di versamento e dai certificati di allibramento, alla liquidazione della tassa dovuta ed ai rimborsi eventualmente spettanti.

     2. Ai fini della liquidazione della tassa, i comuni possono, senza necessità di emettere l'avviso di accertamento di cui al successivo comma 3, correggere gli errori materiali e di calcolo. La liquidazione è comunicata al contribuente mediante avviso, recante richiesta di pagamento della somma liquidata, spedito per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

     3. Il comune procede all'accertamento, sia in rettifica che di ufficio, mediante notifica al contribuente di apposito avviso recante l'indicazione della superficie accertata e della classe di appartenenza dell'immobile, nonchè della tassa e della maggiore tassa dovuta, delle sanzioni e degli interessi. Nell'atto devono altresì essere indicati i criteri e gli elementi in base ai quali la superficie è stata calcolata e la classe è stata attribuita.

     4. Gli avvisi di accertamento e di liquidazione devono essere rispettivamente notificati o comunicati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello entro il quale deve essere effettuato il versamento a saldo.

 

          Art. 22. Sanzioni

     1. Chi non esegue entro le prescritte scadenze il versamento diretto previsto dall'art. 19, o lo effettua in misura inferiore, è soggetto alla soprattassa del 40 per cento delle somme non versate. La soprattassa si applica anche sul maggior importo della tassa liquidata o accertata ai sensi dell'art. 21.

     2. La soprattassa di cui al comma 1 è ridotta al 10 per cento se il versamento diretto viene eseguito entro trenta giorni successivi a quello di scadenza.

     3. Per l'omesso o insufficiente versamento della tassa rilevato in sede di accertamento d'ufficio o in rettifica si applica, oltre alla soprattassa di cui al comma 1, la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

     4. Se i versamenti diretti non vengono effettuati entro le prescritte scadenze, sugli importi non versati si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento per ogni semestre, decorrente dalla data in cui il versamento avrebbe dovuto essere eseguito.

     5. Se i versamenti sono effettuati mediante stampati non conformi ai modelli approvati dai Ministri dell'interno e delle finanze si applica la pena pecuniaria da 50.000 a 200.000 lire.

     6. Per le violazioni che danno luogo a liquidazione o ad accertamento l'irrogazione delle sanzioni è comunicata al contribuente con lo stesso atto. Per le altre violazioni il comune può provvedere con separati avvisi, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo al giorno della commessa violazione.

 

          Art. 23. Contenzioso

     1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni e il provvedimento che respinge la richiesta di rimborso, il contribuente può ricorrere all'intendente di finanza competente per territorio entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica.

     2. Avverso la decisione dell'intendente di finanza è ammesso ricorso, anche da parte del comune, al Ministro delle finanze entro sessanta giorni dalla data di notificazione della decisione stessa. Il contribuente può ricorrere al Ministro anche dopo il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso all'intendente di finanza senza che sia stata notificata la relativa decisione.

     3. Il ricorso deve essere presentato all'intendente di finanza territorialmente competente, anche se proposto contro la decisione dello stesso intendente, direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

     4. Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'autorità amministrativa decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

     5. L'azione giudiziaria deve essere esperita entro novanta giorni dalla notificazione della decisione del Ministro; essa può tuttavia essere proposta in ogni caso dopo centottanta giorni dalla presentazione del ricorso al Ministro.

 

          Art. 24. Riscossione coattiva e rimborsi

     1. Se il contribuente non esegue il versamento nel termine indicato nell'avviso di liquidazione o nell'avviso di accertamento, il comune notifica ingiunzione di pagamento contenente l'ordine di pagare entro il termine di sessanta giorni. Alla riscossione coattiva si procede secondo le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

     2. Il rimborso della tassa, delle sanzioni e degli interessi può essere richiesto dal contribuente per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione, entro il termine di decadenza di quattro anni dalla data del versamento.

 

          Art. 25. Soppressione di tributi

     1. Con effetto dal 1° gennaio 1987 sono soppresse:

     a) l'imposta sui cani di cui agli articoli da 130 a 135 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni. E' fatto comunque salvo l'obbligo di munirsi della piastrina metallica di riconoscimento di cui all'art. 136 del predetto regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175; il costo della piastrina è corrisposto mediante versamento diretto alla tesoreria del comune;

     b) la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, di cui agli articoli 268 e successivi del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, nel testo sostituito dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

     2. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e l'imposta sui cani dovute per l'anno 1986 sono iscritte a ruolo e riscosse in unica soluzione con scadenza nel mese di novembre 1986.

     3. Nei comuni che istituiscono la tassa per i servizi comunali a decorrere dal 1° gennaio 1986 non si applicano i tributi di cui al comma 1, con effetto dal 1° gennaio 1986. Tuttavia le somme eventualmente corrisposte, a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di imposta sui cani relative a detto anno 1986, sono computate dal contribuente in detrazione sui versamenti da eseguire, per lo stesso anno, ai sensi dell'art. 19.

 

Titolo III

ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI

 

          Art. 26. Imposta sull'incremento di valore degli immobili

     1. Per l'anno 1986 le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

 

          Art. 27. Tributi locali minori

     1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1986 sono aumentate del 25 per cento le tariffe obbligatorie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 25 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, relative alle tasse di occupazione temporanea e permanente di spazi ed aree pubbliche, all'imposta comunale sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni. Per l'anno 1986 l'aumento si applica sulle tariffe obbligatorie, deliberate o prorogate per lo stesso anno 1986.

     2. La facoltà riconosciuta ai comuni con il comma 1, lettera b), del citato art. 25 di aumentare di un ulteriore 30 per cento le tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni è esercitata sulle tariffe aumentate ai sensi del precedente comma 1. Le relative deliberazioni devono essere adottate nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e, per l'anno 1986, entro il 31 maggio 1986, qualora non siano state precedentemente adottate.

     3. Le misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dei tributi e diritti di cui al comma 1, in corso al 1° gennaio 1986, debbono essere revisionate in relazione alle maggiori riscossioni derivanti dall'applicazione degli aumenti di tariffa previsti dai precedenti commi. In tale revisione dovrà tenersi conto anche degli aumenti del costo del servizio debitamente documentati, verificatisi dopo l'ultima revisione del contratto, nei limiti del tasso di svalutazione monetaria. In caso di mancato accordo fra le parti, la revisione sarà demandata alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito dalla legge 9 aprile 1931, n. 460.

     4. L'aumento di cui al comma 1 deve intendersi applicabile anche al minimo di tariffa di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, per le affissioni di urgenza, notturne e festive.

 

          Art. 28. Addizionale sul consumo dell'energia elettrica

     1. E' data facoltà ai comuni di istituire, per le utenze ubicate nell'ambito del proprio territorio, una addizionale sul consumo, a decorrere dal 1986, dell'energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, in ragione di lire 13 per ogni chilovattore consumato. Sono escluse dall'addizionale le forniture di energia elettrica effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente, limitatamente al primo scaglione mensile di consumo quale risulta fissato nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi.

     2. I comuni e le province possono istituire, per le utenze ubicate nell'ambito del proprio territorio, una addizionale sul consumo, a decorrere dal 1986, dell'energia elettrica impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, limitatamente alle forniture con potenza impegnata fino a 1.000 chilovatti, in ragione rispettivamente di lire 5,5 e lire 5,5 per ogni chilovattore consumato.

     3. Le addizionali di cui ai precedenti commi sono liquidate e riscosse con le stesse modalità della imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni ed alle province. Sui detti importi non possono essere disposte, senza il consenso dell'ente locale, trattenute per l'estinzione di eventuali debiti dei comuni e delle province se non per rettifica di errori inerenti ai precedenti versamenti già effettuati al medesimo titolo.

     4. Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica si estendono alle addizionali. E' esclusa dall'addizionale l'energia elettrica prodotta ed impiegata per uso proprio dalle imprese autoproduttrici.

     5. Le deliberazioni istitutive dell'addizionale sono immediatamente esecutive ed irrevocabili. Esse devono essere adottate e comunicate all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il 31 gennaio dell'anno di applicazione dell'addizionale ed hanno effetto per il solo anno medesimo. Per l'anno 1986 le deliberazioni devono essere adottate e comunicate entro il 31 maggio 1986; le deliberazioni comunicate entro il 31 gennaio 1986 hanno effetto sui consumi verificatisi dal 1° gennaio 1986, quelle comunicate entro il 31 marzo si applicano sui consumi verificatisi dal 1° marzo 1986, quelle comunicate successivamente si applicano sui consumi verificatisi dal 1° maggio 1986.

     6. I comuni possono istituire l'addizionale per entrambe le dette categorie di consumi, ovvero per la sola categoria dei consumi nelle abitazioni.

 

          Art. 29. Tasse sulle concessioni comunali

     1. Le tasse sulle concessioni comunali di cui all'art. 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, sono aumentate del dieci per cento. I nuovi importi sono arrotondati alle 500 lire superiori. Gli aumenti si applicano alle tasse sulle concessioni comunali il cui termine ultimo di pagamento scade successivamente al 30 dicembre 1985.

     2. Per le tasse sulle concessioni comunali versate entro il 31 dicembre 1985, nella misura vigente antecedentemente alla predetta data, non si fa luogo all'applicazione di interessi, soprattasse e pene pecuniarie per il versamento integrativo degli aumenti previsti dal presente decreto, effettuato entro la data di entrata in vigore della relativa legge di conversione.

 

          Art. 30. Canone per la raccolta e la depurazione delle acque

     1. Il limite stabilito dal secondo comma dell'art. 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, modificato dall'art. 25, comma 4, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è elevato a lire 250 per la parte della tariffa relativa al servizio di depurazione. I conseguenti aumenti possono essere deliberati dagli enti gestori del servizio per l'anno 1986 entro il 31 maggio dello stesso anno.

 

          Art. 31. Entrate speciali a favore dei comuni di Sanremo e Venezia

     1. Le entrate derivanti ai comuni di Sanremo e Venezia dalle gestioni di cui al regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2448, convertito dalla legge 27 dicembre 1928, n. 3125, nonchè al regio decreto-legge 16 luglio 1936, n. 1404, convertito dalla legge 14 gennaio 1937, n. 62, sono considerate ad ogni effetto, fin dalla loro istituzione, entrate di natura pubblicistica, da classificarsi nel bilancio al titolo I, entrate tributarie.

 

          Art. 32. Copertura finanziaria

     1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 25.168.600 milioni per l'anno 1986, si provvede:

     a) quanto a lire 4.800.000 milioni, con quota parte delle maggiori entrate di cui all'art. 3 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

     b) quanto a lire 19.123.600 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento riguardante "Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunità montane)";

     c) quanto a lire 1.245.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando gli specifici accantonamenti riguardanti "Contributi in favore delle comunità montane" e "Concorso statale per mutui contratti dagli enti locali per finalità di investimento".

     2. All'onere derivante dall'applicazione del precedente art. 5, comma 3, valutato in lire 137 miliardi per l'anno 1988, si provvede all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni per l'anno 1988 dell'accantonamento riguardante "Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunità montane)" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 33. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

     Tabella A — Tariffa della tassa per i servizi comunali per i comuni inferiori a 5.000 abitanti

 (Omissis)

 

     Tabella B — Tariffa della tassa per i servizi comunali per i comuni da 5.000 abitanti a 59.999 abitanti

 (Omissis)

 

     Tabella C — Tariffa della tassa per i servizi comunali per i comuni da 60.000 abitanti e oltre

(Omissis)


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 9 agosto 1986, n. 488, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i  rapporti giuridici sorti dal titolo I e dal titolo III del presente decreto.