§ 98.1.18597 - Legge 5 gennaio 1984, n. 2.
Modifica dell'art. 2 della legge 4 luglio 1970, n. 507, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipica del "prosciutto di San Daniele".


Settore:Normativa nazionale
Data:05/01/1984
Numero:2


Sommario
Art. unico.      L'art. 2 della legge 4 luglio 1970, n. 507, è sostituito dal seguente


§ 98.1.18597 - Legge 5 gennaio 1984, n. 2. [1]

Modifica dell'art. 2 della legge 4 luglio 1970, n. 507, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipica del "prosciutto di San Daniele".

(G.U. 9 gennaio 1984, n. 8)

 

     Art. unico.

     L'art. 2 della legge 4 luglio 1970, n. 507, è sostituito dal seguente:

     "Il prosciutto di San Daniele deve essere ricavato dalla coscia, di peso non inferiore a 9,5 chilogrammi, di suini pesanti di allevamento nazionale, macellati in ottimo stato sanitario e perfettamente dissanguati. Esso deve essere stagionato per un periodo non inferiore a nove mesi dalla salatura che può avvenire durante tutto l'arco dell'anno. E' escluso ogni procedimento di stagionatura forzata (stufatura).

     Le cosce fresche di suino usate per la produzione del prosciutto di San Daniele, tranne la refrigerazione, non debbono subire alcun trattamento di conservazione, ivi compresa la congelazione".


[1] Abrogata dall'art. 26 della L. 14 febbraio 1990, n. 30.