§ 80.9.742 - D.P.R. 14 maggio 2007, n. 85.
Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'interno, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:14/05/2007
Numero:85


Sommario
Art. 1.  Riduzione della spesa degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero dell'interno
Art. 2.  Riduzione della spesa del Nucleo per il supporto tecnico alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici
Art. 3.  Durata degli organismi e relazione di fine mandato


§ 80.9.742 - D.P.R. 14 maggio 2007, n. 85. [1]

Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'interno, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

(G.U. 5 luglio 2007, n. 154)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

     Visto l'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

     Visto l'articolo 29, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare il comma 1, che prevede la riduzione del 30 per cento della spesa sostenuta dalle Amministrazioni pubbliche per organi collegiali ed altri organismi anche monocratici e, al comma 2, il riordino di detti organismi anche mediante soppressione od accorpamento delle strutture;

     Visto l'articolo 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

     Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144;

     Vista la circolare del 21 novembre 2006 emanata dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, e dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto le Linee di indirizzo per la redazione dei provvedimenti attuativi dell'articolo 29, del citato decreto-legge n. 223 del 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2007;

     Ritenuta la necessità di procedere alla ricognizione e al riordino degli organi collegiali e degli altri organismi di perdurante utilità per i fini istituzionali del Ministero dell'interno;

     Ritenuta altresì la perdurante utilità del Nucleo per il supporto tecnico alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 22 gennaio 2007;

     Vista la successiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 aprile 2007;

     Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Riduzione della spesa degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero dell'interno

     1. In attuazione dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono confermati e continuano ad operare presso il Ministero dell'interno gli organismi sottoindicati, istituiti con legge o con regolamento:

     a) Comitato tecnico centrale per la demolizione di opere e manufatti abusivi su suolo del demanio o del patrimonio dello Stato e di altri enti pubblici, di cui all'articolo 17-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

     b) Commissione per le ricompense al valore e merito civile, di cui all'articolo 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13;

     c) Commissione tecnica provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

     d) Commissione tecnica provinciale per le sostanze esplosive e infiammabili, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

     e) Commissione tecnica provinciale per le sostanze esplosive integrata a norma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio del mestiere di fochino, di cui all'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

     f) Commissione per la finanza e per gli organici degli enti locali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 273, e all'articolo 154 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

     g) Commissione per l'abilitazione alla manutenzione di ascensori e montacarichi, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767, e all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

     h) Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, di cui all'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608;

     i) Commissione centrale per la definizione ed applicazione dello speciale programma di protezione per i collaboratori di giustizia, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82;

     l) Commissione per la pianificazione e il coordinamento della fase esecutiva del programma di potenziamento dei mezzi delle Forze di polizia, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217;

     m) Comitato tecnico consultivo per le forniture di beni e servizi occorrenti per le Forze di polizia, di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417;

     n) Commissioni di collaudo, di congruità e per il fuori uso, di cui all'articolo 26, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417;

     o) Commissione centrale e commissioni periferiche per le ricompense al personale della Polizia di Stato, di cui agli articoli 75-sexies e 75-septies del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782;

     p) Consigli di istituto e Collegi dei docenti presso le scuole della Polizia di Stato, di cui all'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256;

     q) Commissione paritetica per la formazione e 1'aggiornamento professionale, di cui all'articolo 26, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395;

     r) Consiglio direttivo, Collegio dei docenti e Consiglio d'istituto della Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia, di cui all'articolo 22 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423;

     s) Commissione consultiva per la concessione dei benefici in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità di stampo mafioso, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, e legge 13 agosto 1980, n. 466;

     t) Commissioni di collaudo, di congruità e per il fuori uso delle forniture per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550, ed agli articoli 121 e 122 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

     u) Commissione per l'accertamento dell'idoneità tecnica degli addetti antincendi, di cui al decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609;

     v) Commissione di esame per il rilascio delle abilitazioni al personale addetto ai servizi antincendi aeroportuali e negli eliporti ed elisuperfici, di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1990, n. 121;

     z) Commissione per gli accertamenti e i sopralluoghi presso gli insediamenti industriali e impianti di tipo complesso e tecnologie avanzate, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

     aa) Commissione collaudo materiali centri assistenza e pronto intervento (C.A.P.I.), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1967, n. 903;

     bb) Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali, di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 246;

     cc) Comitato centrale tecnico scientifico di prevenzione incendi, di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e all'articolo 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

     dd) Comitato tecnico regionale di prevenzione incendi, di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

     ee) Commissione consultiva per le nomine a prefetto, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;

     ff) Collegio arbitrale di disciplina, di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

     gg) Comitato dei garanti, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;

     hh) Comitato direttivo della Scuola superiore dell'Amministrazione dell'intemo, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287.

     2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al comma 1, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, è ridotta del 30 per cento rispetto all'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.

 

     Art. 2. Riduzione della spesa del Nucleo per il supporto tecnico alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici

     1. E' confermato e continua ad operare il Nucleo per il supporto tecnico alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, di seguito denominato: "Nucleo", istituito ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144.

     2. I componenti del Nucleo possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata dell'organismo stesso.

     3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva del Nucleo, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, è ridotta del 30 per cento rispetto all'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.

 

     Art. 3. Durata degli organismi e relazione di fine mandato

     1. Gli organismi di cui agli articoli 1 e 2 durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

     2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, i predetti organismi presentano una relazione sull'attività svolta al Ministro dell'interno, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione, di cui all'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, circa la perdurante utilità dei medesimi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la stessa procedura. I componenti di ciascun organismo restano in carica sino alla scadenza del termine di durata dell'organismo stesso.

     3. In caso di nomina di nuovi componenti degli organismi di cui al comma 1, si tiene conto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.


[1] Per la proroga degli organismi di cui al presente decreto, vedi l'art. 1 del D.P.C.M. 13 ottobre 2011.