§ 46.9.131 - D.P.R. 11 giugno 1986, n. 423.
Approvazione del regolamento della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:11/06/1986
Numero:423


Sommario
Art. 1.  Scuola di perfezionamento per le forze di polizia.
Art. 2.  Attività della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia.
Art. 3.  Piano di studi e programma dei corsi.
Art. 4.  Ammissione ai corsi di alta formazione.
Art. 5.  Ammissione ai corsi di aggiornamento.
Art. 6.  Ammissione di uditori ai corsi.
Art. 7.  Attività didattiche.
Art. 8.  Corpo docente.
Art. 9.  Svolgimento dei corsi.
Art. 10.  Esame finale dei corsi di alta formazione.
Art. 11.  Colloquio finale dei corsi di aggiornamento.
Art. 12.  Valutazione finale complessiva dei corsi di alta formazione e aggiornamento.
Art. 13.  Direttore.
Art. 14.  Ordinamento.
Art. 15.  Servizio affari generali, del personale e logistici.
Art. 16.  Servizi studi, ricerche e corsi.
Art. 17.  Nomina.
Art. 18.  Dotazioni organiche.
Art. 19.  Organi collegiali.
Art. 20.  Consiglio direttivo.
Art. 21.  Collegio dei docenti.
Art. 22.  Consiglio d'istituto.
Art. 23.  Attività didattica dei docenti.
Art. 24.  Partecipazione dei docenti alle commissioni di esami ed agli organi collegiali della Scuola.
Art. 25.  Disciplina durante le attività didattiche.
Art. 26.  Doveri dei frequentatori e degli uditori.
Art. 27.  Permessi e congedi.
Art. 28.  Orario delle lezioni.
Art. 29.  Disciplina e dimissioni dai corsi.
Art. 30.  Trattamento economico.
Art. 31.  Dotazioni della Scuola e spese per il funzionamento.
Art. 32.  Testi di studio e sussidi didattici.
Art. 33.  Biblioteca.
Art. 34.  Convitto.
Art. 35.  Titolo e distintivo.
Art. 36.  Varie.


§ 46.9.131 - D.P.R. 11 giugno 1986, n. 423.

Approvazione del regolamento della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia.

(G.U. 1 agosto 1986, n. 177)

 

 

     1. E' approvato l'annesso regolamento della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia, visto dal Ministro proponente.

 

Regolamento - della scuola di perfezionamento per le forze di polizia.

 

Titolo I

 

ISTITUZIONE E FINALITA'

 

     Art. 1. Scuola di perfezionamento per le forze di polizia.

     La Scuola di perfezionamento per le forze di polizia provvede all'espletamento dei corsi di alta formazione e aggiornamento previsti dall'art. 22 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

     La Scuola, che ha sede in Roma, è istituita presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e dipende dall'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia.

     Alla gestione contabile e patrimoniale della Scuola provvede la direzione centrale per gli istituti di istruzione del Dipartimento della pubblica sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 15, terzo comma.

 

          Art. 2. Attività della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia.

     La Scuola di perfezionamento per le forze di polizia attende allo svolgimento dei seguenti corsi:

     corsi di alta formazione diretti a perfezionare la preparazione scientifico-professionale dei funzionari e degli ufficiali delle forze di polizia e ad affinarne le capacità decisionali attraverso l'acquisizione di metodologie e tecniche comuni nei settori dell'organizzazione, dello sviluppo e del coordinamento delle attività istituzionali;

     corsi di aggiornamento, per l'acquisizione di nuove normative e tecniche direzionali, organizzative ed operative.

     I corsi hanno, altresì, lo scopo di integrare anche mediante lo sviluppo di temi monografici di particolare rilevanza, le conoscenze reciproche delle singole forze di polizia.

     La Scuola mantiene, rafforza ed estende la reciproca conoscenza delle forze di polizia ai fini del loro migliore coordinamento.

     La Scuola attende allo svolgimento delle connesse attività di studio, documentazione, ricerca e sperimentazione.

     Per le esigenze delle forze di polizia, la Scuola può organizzare incontri e convegni di studio, avvalendosi della collaborazione di università, istituti culturali ed enti specializzati, sia italiani che stranieri.

 

          Art. 3. Piano di studi e programma dei corsi.

     Il piano degli studi e i programmi dei corsi di alta formazione e di aggiornamento da tenersi presso la Scuola sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, lettera f), della legge 1° aprile 1981, n. 121.

     Il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza stabilisce annualmente con proprio decreto, sentiti i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, il calendario-programma dei corsi di alta formazione e di aggiornamento da tenersi presso la Scuola.

 

          Art. 4. Ammissione ai corsi di alta formazione.

     Ai corsi di alta formazione sono ammessi per una sola volta nella carriera, salvo quanto disposto nel successivo art. 29, comma settimo:

     a) funzionari dei ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto;

     b) ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza con grado non inferiore a tenente colonnello;

     c) ufficiali superiori del Corpo degli agenti di custodia;

     d) ufficiali del Corpo forestale dello Stato con qualifica non inferiore all'ottava.

     Ciascuna amministrazione, tenuto conto di quanto previsto dal precedente comma, sceglie per ogni corso le fasce nell'ambito di una o più qualifiche o di uno o più gradi entro cui individuare i frequentatori.

     Le singole amministrazioni valutano i requisiti e i titoli dei funzionari e degli ufficiali sulla base dei criteri sottoindicati:

     possesso di elevati requisiti morali, intellettuali, culturali, professionali e di carattere che si compendiano nell'aver riportato, negli ultimi tre anni, nei documenti caratteristici personali, il giudizio o la qualifica di ottimo, eccellente o qualifica equiparata;

     compimento, ove prescritti per l'avanzamento alla qualifica o al grado superiore, dei periodi di direzione o comando di uffici o reparti in base ai rispettivi ordinamenti e regolamenti;

     assenza negli ultimi due anni di sanzioni disciplinari;

     non sottoposizione a procedimento penale o disciplinare;

     comportamento professionale, durante la carriera, con particolare riguardo alla qualità delle funzioni esercitate nella direzione o comando di uffici o reparti o relative ad attribuzioni specifiche nonchè al servizio prestato anche in altri incarichi;

     doti di cultura con particolare riguardo ai risultati di esami e corsi;

     a parità di merito prevale l'anzianità di ruolo.

     L'amministrazione effettua la scelta con motivato giudizio fatte salve le imprescindibili esigenze di servizio.

     I funzionari e gli ufficiali non ammessi ad un corso per imprescindibili esigenze di servizio possono essere ammessi ad uno dei corsi successivi semprechè siano ancora in possesso dei prescritti requisiti e titoli.

 

          Art. 5. Ammissione ai corsi di aggiornamento.

     Ai corsi di aggiornamento sono ammessi, anche per più volte nella carriera, i funzionari e gli ufficiali delle forze di polizia.

     Per l'ammissione ai corsi di aggiornamento si osservano le disposizioni stabilite dal precedente art. 4, commi secondo e seguenti.

 

          Art. 6. Ammissione di uditori ai corsi.

     Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, può ammettere alla frequenza dei corsi di alta formazione e di aggiornamento funzionari direttivi ed ufficiali superiori di forze di polizia straniere, in qualità di uditori.

     Il Ministro dell'interno può, in qualsiasi momento, di propria iniziativa o su proposta del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, revocare l'ammissione di cui al precedente comma.

     Il direttore della Scuola ha facoltà, per motivi di riservatezza, di limitare la partecipazione degli uditori ad alcune attività didattiche ed alla consultazione di documenti o pubblicazioni disponibili per i frequentatori nazionali.

     In ogni caso, il numero degli uditori non può superare il decimo del numero dei funzionari ed ufficiali delle forze di polizia nazionali ammessi a ciascun corso.

 

          Art. 7. Attività didattiche.

     Le attività didattiche espletate con metodo interdisciplinare, favorendo l'attiva partecipazione dei frequentatori dei corsi, comprendono lezioni, esercitazioni, seminari di studio, conferenze, dibattiti guidati dai docenti nonchè visite e viaggi di istruzione, anche all'estero.

 

          Art. 8. Corpo docente.

     I docenti della Scuola, distinti in titolari ed aggiunti, costituiscono il corpo docente.

     Gli incarichi possono essere attribuiti a docenti universitari, magistrati e docenti di istituti specializzati, funzionari della pubblica amministrazione e ufficiali delle forze armate e delle forze di polizia nonchè ad esperti di singole discipline sia italiani che stranieri.

     I docenti titolari sono responsabili della trattazione della materia loro assegnata e curano il coordinamento della relativa attività didattica avvalendosi della collaborazione dei docenti aggiunti.

     I docenti aggiunti possono essere anche incaricati dal docente titolare di tenere lezioni, di seguire le esercitazioni e di provvedere alla verifica del profitto dei frequentatori.

     Gli incarichi di insegnamento, che sono rinnovabili, sono conferiti annualmente con decreto del Ministro dell'interno su proposta del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di concerto con i Ministri competenti, sentito il consiglio direttivo della Scuola di cui al successivo art. 20.

     Le misure dei compensi e dei rimborsi spese per gli incarichi concernenti le attività didattiche e per la partecipazione a commissioni d'esame, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro; esse, comunque, non possono essere superiori a quelle previste per i docenti della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

 

          Art. 9. Svolgimento dei corsi.

     I corsi di alta formazione hanno la durata di un anno accademico, comunque non inferiore a nove mesi.

     I corsi di aggiornamento non possono avere durata inferiore ai trenta giorni.

     I frequentatori dei corsi sono considerati in servizio a tutti gli effetti. In relazione al numero, ove occorra, sono ripartiti in più sezioni didattiche.

     I frequentatori e gli uditori effettuano studi e ricerche su ogni materia che forma oggetto di insegnamento o su specifiche tematiche riferendo oralmente o con relazione scritta.

     Sulle relazioni orali o scritte viene espresso un giudizio di "ottimo", "buono", "sufficiente" ovvero "insufficiente" accompagnato da una sintetica motivazione. Il giudizio concorre alla valutazione finale di cui al successivo art. 12.

     Le relazioni scritte sono conservate agli atti della Scuola.

 

          Art. 10. Esame finale dei corsi di alta formazione.

     Al termine dei corsi di alta formazione, i frequentatori e gli uditori sostengono un esame finale su almeno tre materie estratte a sorte dai medesimi al momento dell'esame.

     L'esame è sostenuto dinanzi ad una commissione eventualmente articolata in sottocommissioni, nominata con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, sentito il consiglio direttivo della Scuola.

     La commissione è presieduta dal direttore della Scuola ed è composta dai docenti delle materie oggetto d'insegnamento, da un rappresentante di ciascuna delle forze di polizia i cui funzionari e ufficiali abbiano partecipato al corso, di grado non inferiore a quello dei frequentatori, designato per la Polizia di Stato dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della guardia di finanza dai rispettivi comandanti generali, per il Corpo degli agenti di custodia dal direttore generale degli istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia e per il Corpo forestale dello Stato dal direttore generale per l'economia montana e per le foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Della commissione fa parte, altresì, un rappresentante dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia designato dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario o ufficiale in servizio presso la Scuola.

     La commissione formula per ciascun frequentatore ed uditore un giudizio con gli stessi criteri di cui al precedente art. 9, penultimo comma.

     L'esame si intende superato se il frequentatore o uditore abbia ottenuto un giudizio non inferiore a sufficiente.

     I frequentatori e gli uditori, che, per comprovati motivi di servizio, di salute o di famiglia, non abbiano potuto sostenere gli esami finali nella sessione ordinaria sono ammessi ad una sessione straordinaria.

 

          Art. 11. Colloquio finale dei corsi di aggiornamento.

     Al termine dei corsi di aggiornamento i frequentatori e gli uditori sostengono dinanzi ad una commissione un colloquio finale sulle materie e sulle tematiche oggetto del corso.

     Per la composizione e l'articolazione della commissione, per la formulazione del giudizio nei confronti di ciascun frequentatore o uditore, per il superamento del colloquio e per l'ammissione alla sessione straordinaria, si applicano gli stessi criteri e modalità previsti per i corsi di alta formazione.

 

          Art. 12. Valutazione finale complessiva dei corsi di alta formazione e aggiornamento.

     Al termine dei corsi di alta formazione e aggiornamento, la commissione formula per ciascun frequentatore o uditore una valutazione di idoneità, tenuto conto dei giudizi già espressi durante lo svolgimento dei corsi e in sede di esame o colloquio finale.

     La valutazione complessiva è formulata classificando i frequentatori o gli uditori a seconda che abbiano seguito il corso con "segnalato profitto", "con buon profitto", "con sufficiente profitto" ovvero "con insufficiente profitto".

     Non superano i corsi coloro che sono stati classificati "con insufficiente profitto".

 

Titolo II

 

ORGANI DELLA SCUOLA

 

          Art. 13. Direttore.

     Il direttore della Scuola, scelto tra i prefetti o tra i generali di divisione dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della guardia di finanza, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'interno.

     L'incarico ha la durata di un triennio e non è rinnovabile ed è conferito a turno al personale indicato nel precedente comma.

     Il direttore della Scuola:

     sovrintende a tutte le attività della Scuola;

     è responsabile dell'alta formazione e dell'aggiornamento dei frequentatori;

     assicura il coordinamento dei servizi e degli uffici della Scuola;

     emana le direttive per il buon andamento organizzativo, amministrativo didattico e disciplinare della Scuola;

     redige al termine di ciascun anno accademico, una relazione sull'andamento e sui risultati delle attività didattiche, organizzative ed amministrative formulando se necessario, osservazioni e proposte;

     assolve le altre funzioni previste nel presente regolamento e nei decreti ministeriali emanati in attuazione del medesimo.

 

          Art. 14. Ordinamento.

     Alle dipendenze del direttore sono costituiti un servizio affari generali, del personale e logistici ed un servizio studi, ricerche e corsi.

 

          Art. 15. Servizio affari generali, del personale e logistici.

     Il servizio affari generali, del personale e logistici è retto da un dirigente superiore, o ufficiale di grado equiparato, delle forze di polizia o dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

     Il servizio è articolato in:

     ufficio affari generali del personale che cura gli affari generali, il personale, le pubbliche relazioni e il servizio sanitario;

     ufficio affari amministrativi che cura la gestione amministrativa e contabile e provvede ai servizi patrimoniali comprensivi del magazzino di servizio e dell'economato, ai servizi per la manutenzione e pulizia dei locali e delle infrastrutture.

     Il direttore del servizio affari generali, del personale e logistici assolve le funzioni di vice direttore della Scuola ed è responsabile della gestione amministrativa e contabile della stessa.

 

          Art. 16. Servizi studi, ricerche e corsi.

     Il servizio studi, ricerche e corsi è retto da un dirigente superiore o ufficiale di grado equiparato delle forze di polizia.

     Il servizio studi, ricerche e corsi è articolato in:

     ufficio studi, sperimentazioni, ricerca e documentazione, che cura la programmazione e l'organizzazione dei corsi; l'elaborazione e l'aggiornamento dei programmi delle singole materie; la sperimentazione di nuovi moduli didattici; la biblioteca ed i laboratori tecnico-scientifici; la ricerca nei settori di interesse dell'alta formazione e dell'aggiornamento e predispone la documentazione e le pubblicazioni necessarie per ciascuna delle materie di insegnamento. L'ufficio provvede, altresì, all'organizzazione di incontri e convegni di studi per le esigenze interforze;

     ufficio corsi che cura lo svolgimento dei corsi di alta formazione ed aggiornamento, seguendo lo sviluppo delle attività didattiche, l'aderenza ai programmi ministeriali, controllando la disciplina ed il profitto dei frequentatori e degli uditori. Cura, altresì, i rapporti con i docenti.

     Al termine di ciascun corso, il direttore del servizio studi, ricerche e corsi trasmette al direttore della Scuola una relazione sull'andamento e sui risultati delle attività didattiche, nonchè sul rendimento dei frequentatori e degli uditori.

 

          Art. 17. Nomina.

     I direttori dei servizi provenienti dall'Amministrazione civile dell'interno o dalla Polizia di Stato sono nominati con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza; i direttori provenienti dalle altre forze di polizia sono nominati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri competenti.

 

          Art. 18. Dotazioni organiche.

     Gli organici dei singoli servizi sono fissati con decreto del Ministro dell'interno, nei limiti delle dotazioni organiche ordinarie.

 

          Art. 19. Organi collegiali.

     Gli organi collegiali della Scuola sono:

     a) il consiglio direttivo;

     b) il collegio dei docenti;

     c) il consiglio d'istituto.

 

          Art. 20. Consiglio direttivo.

     Il consiglio direttivo è presieduto dal vice capo della polizia che sovrintende all'attività di coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia ed è composto da:

     a) vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

     b) comandante in seconda del Corpo della guardia di finanza;

     c) direttore generale degli istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia;

     d) direttore generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

     e) direttore dell'ufficio per il coordinamento e pianificazione delle forze di polizia;

     f) direttore degli istituti d'istruzione del Dipartimento della pubblica sicurezza;

     g) direttore della Scuola;

     h) due professori ordinari di materie giuridiche, storiche ed economiche, designati dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

     Le funzioni di segretario sono svolte dal direttore del servizio affari generali, del personale e logistici.

     Il consiglio direttivo avanza e formula parere sui seguenti argomenti:

     andamento generale della Scuola;

     svolgimento dei corsi;

     piani di studio e programmi in base alle proposte del collegio dei docenti;

     articolazione e composizione delle commissioni per le prove finali;

     metodi didattici;

     determinazione del contingente numerico dei docenti titolari ed aggiunti e scelta dei medesimi;

     incontri e convegni di studio;

     ogni altra questione in campo didattico, ordinamento, organizzativo e logistico che il direttore della Scuola ritenga di sottoporre al consiglio.

     Il consiglio direttivo è convocato dal presidente all'inizio e al termine dell'anno accademico, ogni qualvolta questi lo ritenga necessario e tutte le volte che ne facciano richiesta almeno tre membri. Per la validità delle sedute del consiglio è richiesta la presenza di due terzi dei componenti.

     Le proposte e i pareri del consiglio sono espressi a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

 

          Art. 21. Collegio dei docenti.

     Il collegio dei docenti è un organo consultivo del direttore della Scuola.

     Del collegio, che è presieduto dal direttore della Scuola, fanno parte tutti i docenti della materie di insegnamento nonchè il direttore del servizio studi, ricerche e corsi.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva in servizio presso la Scuola.

     Il collegio dei docenti:

     da pareri sullo svolgimento dei corsi, sull'attuazione del piano di studi e sul contenuto dei programmi dei corsi;

     formula proposte in ordine ai testi da adottare, all'aggiornamento dell'attività didattica e all'acquisizione alla biblioteca della Scuola di libri, riviste ed ogni altra pubblicazione ritenuta pertinente alle materie oggetto di insegnamento;

     designa i propri rappresentanti in seno al consiglio di istituto;

     sottopone al direttore le questioni eventualmente sollevate dai docenti;

     esprime parere su ogni altra questione che il direttore ritenga di sottoporre al collegio stesso.

     Il collegio è convocato dal direttore della Scuola all'inizio ed alla fine di ogni anno accademico ed almeno una volta a trimestre ed ogni volta che lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

     Il collegio dei docenti delibera a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

     Per la validità delle sedute del collegio è richiesta la presenza dei due terzi dei componenti.

 

          Art. 22. Consiglio d'istituto.

     Il consiglio d'istituto è organo di collaborazione tra docenti, frequentatori e uditori dei corsi.

     Il consiglio è presieduto dal direttore della Scuola ed è composto:

     dai direttori dei servizi della Scuola;

     da tre docenti della Scuola designati dal collegio dei docenti;

     dal funzionario e dall'ufficiale frequentatore più anziano di ogni forza di polizia partecipante ai corsi di alta formazione e dall'uditore più anziano.

     Il consiglio d'istituto formula al direttore della Scuola la proposta in ordine alle iniziative di sperimentazione sulla formazione didattica, sul funzionamento della biblioteca, sull'uso delle attrezzature didattiche nonchè sul funzionamento dei servizi generali della Scuola e su ogni altra questione che il direttore ritenga di sottoporre al consiglio stesso.

     Il consiglio riunisce, di massima, una volta al mese su convocazione del direttore della Scuola.

     Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di due terzi dei componenti.

     Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti, prevale quello del direttore.

 

Titolo III

 

DIRITTI E DOVERI DEI DOCENTI, DEI FREQUENTATORI E DEGLI UDITORI

 

          Art. 23. Attività didattica dei docenti.

     I docenti nell'espletamento dell'incarico loro conferito, si attengono agli indirizzi didattici, al calendario-programma dei corsi ed agli orari stabiliti.

     Sono tenuti a prestare la loro collaborazione con diligenza e puntualità, riferendo al direttore del servizio studi, ricerche e corsi sull'andamento delle lezioni, esercitazioni, seminari di studio, conferenze, dibattiti, visite e viaggi di istruzione nei quali sono impegnati nonchè sul profitto dei frequentatori e su ogni novità che ritengono degna di menzione.

     I docenti hanno diritto ai compensi e rimborsi spese secondo quanto stabilito dal precedente art. 8.

 

          Art. 24. Partecipazione dei docenti alle commissioni di esami ed agli organi collegiali della Scuola.

     I docenti sono tenuti, salvo giustificato impedimento, a partecipare alle riunioni delle commissioni di esami di cui ai precedenti articoli 10 e 11 nonchè a quelle del collegio dei docenti e del consiglio di istituto.

     I docenti devono dare tempestivo preavviso alla direzione della Scuola dell'occasionale loro impossibilità alla suddetta partecipazione, designando i rispettivi sostituti.

 

          Art. 25. Disciplina durante le attività didattiche.

     I docenti, con la collaborazione, ove occorra, di un funzionario od ufficiale della Scuola designato dal direttore del servizio studi per l'assistenza allo svolgimento delle attività didattiche, contribuiscono alla disciplina delle stesse ed annotano, sull'apposito registro di corso, gli argomenti trattati di volta in volta.

     I docenti non possono accordare ai frequentatori permessi orari o giornalieri per assentarsi dalle attività didattiche.

 

          Art. 26. Doveri dei frequentatori e degli uditori.

     I frequentatori e gli uditori dei corsi sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni impartite per il buon andamento dell'attività didattica, di studio e ricerca, nonchè degli altri servizi generali messi a loro disposizione.

     Essi sono tenuti all'osservanza delle disposizioni concernenti la sicurezza e l'integrità dei locali, degli arredi, dei beni e delle infrastrutture della Scuola. Hanno l'obbligo di partecipare a tutte le attività didattiche alle quali sono ammessi osservando l'orario stabilito.

 

          Art. 27. Permessi e congedi.

     I frequentatori possono chiedere al direttore della Scuola, per iscritto, permessi per gli stessi motivi per cui è consentito, secondo i rispettivi stati giuridici, di fruire del congedo straordinario o di licenze speciali.

     Il servizio studi, ricerche e corsi, mensilmente, dà notizia dei permessi accordati alle amministrazioni di appartenenza dei richiedenti.

     I frequentatori e gli uditori che per qualunque ragione si allontanino dalla Scuola per oltre dodici ore consecutive sono tenuti a comunicare alla direzione del servizio studi, ricerche e corsi la loro reperibilità.

     Ai fini della concessione dei permessi di cui al primo comma, agli uditori si applicano le disposizioni previste per i frequentatori dei corsi appartenenti alla Polizia di Stato.

     I frequentatori e gli uditori hanno diritto a godere del congedo ordinario durante i periodi per i quali è programmata la sospensione dell'attività didattica.

 

          Art. 28. Orario delle lezioni.

     L'orario delle lezioni, delle esercitazioni e delle altre attività didattiche è fissato dal direttore della Scuola.

     Tale orario, durante il periodo di frequenza dei corsi costituisce, ad ogni effetto, per i partecipanti ai corsi stessi, l'orario giornaliero di servizio.

 

          Art. 29. Disciplina e dimissioni dai corsi.

     Ferme restando le disposizioni concernenti la disciplina, applicabili ai frequentatori in quanto appartenenti alle singole forze di polizia, il direttore della Scuola comunica al capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza ed alle competenti amministrazioni quanto possa avere rilevanza ai fini dell'irrogazione di sanzioni disciplinari.

     Sono espulsi dai corsi i frequentatori appartenenti alla Polizia di Stato che abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione, i frequentatori appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza ed al Corpo degli agenti di custodia ai quali sia stata irrogata una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore nonchè i frequentatori appartenenti al Corpo forestale dello Stato cui sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della riduzione di stipendio.

     Sono espulsi dai corsi gli uditori che si siano resi responsabili di comportamenti gravemente lesivi del prestigio dello Stato italiano, delle forze di polizia e della Scuola o che non osservino le norme del presente regolamento o le disposizioni impartite dal direttore della Scuola.

     L'espulsione dai corsi è disposta con decreto del Ministro dell'interno su motivata proposta del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

     I frequentatori e gli uditori espulsi dal corso per i motivi di cui ai commi precedenti non possono esservi riammessi.

     Con decreto del Ministro dell'interno, sono dimessi dai corsi i frequentatori e gli uditori rimasti assenti per qualsiasi ragione per un periodo di tempo, anche non continuativo, pari ad un terzo delle giornate di attività didattica previste per il corso.

     Le assenze dovute a gravi motivi di servizio non vengono computate nel calcolo anzidetto, se non nei limiti di eccedenza dei trenta giorni complessivi.

     Qualora l'assenza sia stata determinata da gravi motivi di servizio, di salute ovvero, per il personale femminile, per i motivi di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, i frequentatori e gli uditori possono essere ammessi ad un corso successivo sempre che siano ancora in possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

 

          Art. 30. Trattamento economico.

     Ai frequentatori dei corsi compete il trattamento economico ordinario ed eventuale nonchè gli altri assegni ed indennità previsti dalle vigenti disposizioni per il personale in servizio, eccettuate quelle connesse a servizi e funzioni di carattere speciale.

     L'onere derivante dalla corresponsione della indennità di missione in Italia ed all'estero nei riguardi dei frequentatori è a carico delle singole amministrazioni di appartenenza.

     L'onere derivante dalla corresponsione della indennità di missione in Italia ed all'estero al personale del quadro permanente della Scuola e dei docenti è a carico del Ministero dell'interno.

 

Titolo IV

 

DISPOSIZIONI FINALI E VARIE

 

          Art. 31. Dotazioni della Scuola e spese per il funzionamento.

     Nelle spese per il funzionamento della Scuola sono comprese quelle relative ai compensi ai docenti per le attività didattiche e per la partecipazione alle commissioni di esame ed agli organi collegiali, nonchè quelle concernenti ogni altra attività didattica; l'ordinaria manutenzione dei locali, arredi, infrastrutture; la pubblicazione di dispense; l'acquisto di testi di studio per i frequentatori dei corsi e l'incremento del patrimonio della biblioteca; i materiali di rapido consumo, le pulizie, i materiali di cancelleria e sussidi didattici diversi; la fornitura di vitto e alloggio al personale ammesso al convitto; le attività di rappresentanza; la manutenzione delle attrezzature dei laboratori e del centro stampa e riproduzione.

     Alle altre spese eventualmente occorrenti si provvede ordinariamente con i fondi stanziati nei diversi capitoli amministrati dal Dipartimento della pubblica sicurezza.

     Le dotazioni iniziali di locali, arredi, infrastrutture, laboratori, mezzi e strumenti, compresi il centro stampa e riproduzione, la biblioteca, i sussidi audiovisivi e quanto altro occorrente per il regolare inizio dell'attività della Scuola e dell'annesso convitto sono a carico del bilancio del Ministero dell'interno e le relative spese gravano sui fondi stanziati per il Dipartimento della pubblica sicurezza.

 

          Art. 32. Testi di studio e sussidi didattici.

     La Scuola fornisce ai frequentatori e agli uditori i testi di studio e mette a disposizione le attrezzature utili e necessarie per l'insegnamento.

 

          Art. 33. Biblioteca.

     Nella Scuola è costituita, nell'ambito dell'omonima sezione, una biblioteca con pubblicazioni, anche periodiche, italiane e straniere, relative ai temi ed alle materie di diretto interesse per i frequentatori del corso ed il personale del quadro permanente, con particolare riguardo alle materie oggetto d'insegnamento e ai metodi didattici.

     La cura della biblioteca è affidata ad un funzionario o ad un ufficiale della Scuola in qualità di direttore della sezione biblioteca.

     Il direttore della sezione biblioteca, in ottemperanza alle apposite disposizioni emanate dal direttore della Scuola, provvede alla custodia delle opere e dei volumi, alla formazione ed all'aggiornamento del catalogo, dei registri e degli schedari, alle attività concernenti l'acquisizione di opere e l'abbonamento a pubblicazioni periodiche ed alla loro classificazione e collocazione; alla consultazione ed al prestito ai docenti, ai partecipanti ai corsi ed al personale in servizio nella Scuola; alla manutenzione e gestione delle pertinenti attrezzature.

 

          Art. 34. Convitto.

     Nella Scuola è costituito un convitto presso il quale si provvede a fornire vitto e alloggio al personale che al medesimo viene ammesso secondo quanto previsto dal successivo art. 36.

     Il vitto e l'alloggio sono forniti gratuitamente ai frequentatori dei corsi di alta formazione e di aggiornamento.

     Nella concessione dell'indennità di missione si tiene conto della fornitura gratuita di vitto e alloggio secondo le vigenti norme in materia.

 

          Art. 35. Titolo e distintivo.

     Ai frequentatori e agli uditori che hanno superato con esito positivo il corso di alta formazione presso la Scuola è conferito il titolo di Scuola di perfezionamento per le forze di polizia (t. SFP).

     Il titolo dà diritto a fregiarsi di un distintivo metallico corrispondente al modello che sarà approvato con un apposito decreto del Ministro dell'interno d'intesa con i Ministri interessati.

     Ai frequentatori e agli uditori dei corsi di alta formazione e di aggiornamento, che abbiano superato i corsi, viene rilasciato un diploma dal Ministro dell'interno.

 

          Art. 36. Varie.

     All'amministrazione e al funzionamento del convitto di cui al precedente art. 34 provvede il servizio affari generali, del personale e logistici secondo le disposizioni vigenti in materia.

     Al convitto sono ammessi i frequentatori dei corsi di alta formazione e di aggiornamento.

     I frequentatori residenti a Roma possono chiedere di essere esonerati dal convitto. L'autorizzazione è concessa dal direttore della Scuola, tenuto conto delle esigenze didattiche e funzionali dell'istituto. Analoga autorizzazione può essere concessa ai frequentatori in occasione delle festività anche infrasettimanali dell'attività didattica.

     Compatibilmente con la ricettività delle strutture, i funzionari e gli ufficiali e il personale in servizio presso la Scuola possono essere autorizzati, su esplicita richiesta, dal direttore della Scuola ad usufruire del vitto, a pagamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

     L'agente incaricato della riscossione di detti proventi versa giornalmente la somma introitata all'apposito capitolo dell'entrata ed è tenuto alla resa del conto giudiziale, ai sensi dell'art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

     Presso la Scuola è istituito un centro stampa e riproduzione che provvede a soddisfare le esigenze di predisposizione della documentazione e delle pubblicazioni necessarie per ciascuna delle materie di insegnamento e per le attività didattiche e culturali dell'istituto.

     Il centro di cui al precedente comma dipende dal servizio studi, ricerche e corsi. Presso di esso viene stampata la rivista trimestrale della Scuola, diretta dal direttore della Scuola e in cui sono riportati saggi, articoli, note, legislazione, giurisprudenza e quanto altro possa contribuire ad elevare la preparazione professionale dei frequentatori.

     Presso il centro stampa sono altresì riprodotti quei lavori originali dei frequentatori che a giudizio unanime del direttore della Scuola e del collegio dei docenti meritino la pubblicazione.

     Salvo quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento, alla Scuola di perfezionamento per le forze di polizia non si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, e successive modificazioni, e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701.