§ 79.3.41 - D.P.R. 16 dicembre 1999, n. 550.
Regolamento recante norme per l'amministrazione e la contabilità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.3 vigili del fuoco
Data:16/12/1999
Numero:550


Sommario
Art. 1.  Organizzazione dei servizi amministrativi contabili.
Art. 2.  Attribuzioni in materia di amministrazione e contabilità.
Art. 3.  Emolumenti fissi.
Art. 4.  Emolumenti accessori.
Art. 5.  Contratti.
Art. 6.  Capitolati d'oneri.
Art. 7.  Aggiudicazione.
Art. 8.  Collaudi.
Art. 9.  Natura e limiti di spesa
Art. 10.  Forme di esecuzione dei servizi in economia
Art. 11.  Modalità di esecuzione
Art. 12.  Collaudi
Art. 13.  Documenti giustificativi
Art. 14.  Custodia dei fondi.
Art. 15.  Casse degli uffici periferici.
Art. 16.  Registri di cassa.
Art. 17.  Nomina.
Art. 18.  Responsabilità.
Art. 19.  Assenza o cessazione dalle funzioni di cassiere.
Art. 20.  Disposizioni particolari per il passaggio di consegna.
Art. 21.  Verifiche.
Art. 22.  Disciplina del servizio.
Art. 23.  Modalità di espletamento del servizio.
Art. 24.  Spese per la mensa obbligatoria di servizio.
Art. 25.  Beneficiari della mensa obbligatoria di servizio.
Art. 26.  Vigilanza per il vitto.
Art. 27.  Attività di gestione.
Art. 28.  Organi preposti.
Art. 29.  Disposizioni particolari.
Art. 30.  Scritture.
Art. 31.  Modalità per il fuori uso.
Art. 32.  Alienazioni.
Art. 33.  Perdite o smarrimenti.
Art. 34.  Donazioni.
Art. 35.  Corone e onoranze funebri.
Art. 36.  Servizio di pulizia.
Art. 37.  Fondo scorta.
Art. 38.  Adempimenti contabili.
Art. 39.  Rendicontazione.


§ 79.3.41 - D.P.R. 16 dicembre 1999, n. 550.

Regolamento recante norme per l'amministrazione e la contabilità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

(G.U. 28 marzo 2000, n. 73)

 

 

Capo I

 

Disposizioni generali

 

     Art. 1. Organizzazione dei servizi amministrativi contabili.

     1. L'organizzazione dei servizi amministrativi e contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è articolata in centrale e periferica.

     2. In attesa della riorganizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in sede centrale, l'attività amministrativa e contabile è svolta dalla Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.

     3. In sede periferica detta attività è espletata dal comandante delle scuole centrali antincendi, dal direttore del centro studi ed esperienze, dagli ispettori regionali ed interregionali dei vigili del fuoco e dai comandanti provinciali dei vigili del fuoco, quali funzionari delegati di contabilità ordinaria.

     4. L'attività amministrativa e contabile degli Ispettorati aeroportuali e portuali viene espletata del locale comando provinciale.

 

          Art. 2. Attribuzioni in materia di amministrazione e contabilità.

     1. Le attribuzioni in materia di amministrazione e contabilità sono le seguenti:

     a) trattamento economico del personale: predisposizione degli atti relativi alle attribuzioni di stipendio ed altri assegni fissi; trattamenti pensionistici e di fine rapporto; riscatti; ricongiunzioni di servizio; costituzione di posizioni assicurative I.N.P.S.; trattamenti speciali; equo indennizzo;

     b) adempimenti per la liquidazione di competenze accessorie e di eventuali altri emolumenti dovuti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

     c) gestione patrimoniale: mobilio, arredi, vestiario, equipaggiamento, casermaggio, altri materiali e mezzi; manutenzione locali ed impianti;

     d) servizio di cassa: riscossioni e pagamenti;

     e) servizi vari: mense di servizio; pulizia dei locali, sedi di servizio; spese varie, sanitarie, ginnico-sportive, d'ufficio.

 

Capo II

 

Amministrazione del personale

 

          Art. 3. Emolumenti fissi.

     1. Le attribuzioni di cui all'articolo 2, lettera a), sono espletate dalla Direzione generale, in attesa del decentramento di funzioni in base alla riorganizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 4. Emolumenti accessori.

     1. Le attribuzioni di cui all'articolo 2, lettera b), sono espletate dagli uffici amministrativo-contabili delle scuole centrali antincendi, del centro studi ed esperienze, degli ispettorati regionali ed interregionali, e dei comandi provinciali per tutto il personale in servizio presso le stesse sedi.

     2. Per il personale in servizio presso la Direzione generale le attribuzioni di cui all'articolo 2, lettera b), sono espletati dagli uffici della Direzione stessa.

     3. Per provvedere alle spese di cui al comma 1, l'Amministrazione centrale dispone aperture di credito a favore dei funzionari delegati.

 

Capo III

 

Beni e servizi

 

          Art. 5. Contratti.

     1. Per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si provvede con contratti a tutte le forniture, servizi e lavori, nonché all'approvvigionamento di quant'altro occorre per il raggiungimento delle proprie finalità, in conformità alle normative vigenti in materia contrattuale, fatto salvo quanto previsto dal successivo capo IV.

     2. In caso di eccezionale urgenza risultante da avvenimenti imprevedibili per l'Amministrazione ed in genere, in ogni altro caso in cui ricorrano speciali od eccezionali circostanze per le quali non possano essere seguite le forme procedurali ordinarie, per l'acquisto dei beni necessari per gli interventi di emergenza nonché per i relativi servizi e lavori accessori, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, potranno stipularsi contratti a trattativa privata, con enti ed imprese che abbiano particolare competenza ed idonei mezzi tecnici, in deroga alle norme vigenti in materia di pareri. Le speciali ed eccezionali circostanze, che sono quelle che richiedono interventi tecnici straordinari ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, devono essere debitamente motivate nel decreto di approvazione del contratto.

     3. Nel caso di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

 

          Art. 6. Capitolati d'oneri.

     1. Per i contratti relativi alle forniture ed ai servizi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco si avvale del proprio capitolato generale d'oneri, approvato previo parere del Consiglio di Stato. Nelle more dell'emanazione del predetto capitolato o per le materie non previste in esso o quando la specificità della fornitura o del servizio lo richieda, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco si può avvalere anche di capitolati generali d'oneri di altre amministrazioni, laddove applicabili.

     2. I capitolati generali d'oneri possono non essere allegati ai contratti, purché in essi se ne faccia esplicita menzione e se ne indichi espressamente la fonte di accesso.

     3. I particolari tecnici per ogni provvista o lavoro o servizio, ove non indicati nei capitolati d'oneri, debbono essere specificati nel contratto; possono omettersi, in tutto o in parte, quando il contratto prevede l'accettazione della provvista o lavoro o servizio in base al capitolato speciale o disciplinare tecnico posti a base della gara o a campione approvato dall'Amministrazione.

 

          Art. 7. Aggiudicazione.

     1. Per l'aggiudicazione delle forniture, lavori e servizi si seguono i criteri indicati nei rispettivi bandi di gara secondo la disciplina della normativa vigente in materia contrattuale.

     2. Qualora l'iter procedimentale che precede l'aggiudicazione, richieda valutazioni tecnico-economiche e, comunque, per ogni parere su qualsiasi argomento inerente le forniture, l'Amministrazione potrà avvalersi dell'apporto tecnico di propri esperti nello specifico settore nominati con apposito provvedimento e, se necessario, anche di esperti di altre Amministrazioni.

 

          Art. 8. Collaudi.

     1. I lavori, i servizi e le forniture sono soggetti, salvo speciali disposizioni in contrario, a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione.

     2. I membri delle commissioni di collaudo non possono essere nominati fra coloro che abbiano avuto ingerenza nella procedura di aggiudicazione, fermo restando, per i lavori quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, lettera r) e dall'articolo 28, commi 2, 4 e 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

     3. Sono fatte salve le disposizioni inerenti ai collaudi per forniture e servizi contenute nei capitolati generali d'oneri, anche di altre amministrazioni, cui si fa riferimento nei contratti.

 

Capo IV

 

Servizi in economia

 

          Art. 9. Natura e limiti di spesa [1].

 

          Art. 10. Forme di esecuzione dei servizi in economia [2].

 

          Art. 11. Modalità di esecuzione [3].

 

          Art. 12. Collaudi [4].

 

          Art. 13. Documenti giustificativi [5].

 

Capo V

 

Servizio di cassa

 

          Art. 14. Custodia dei fondi.

     1. Presso ciascuna sede cui è preposto un funzionario delegato può essere istituito il servizio di cassa.

     2. Per la custodia dei fondi e dei valori viene utilizzata una cassaforte a uno o più congegni di chiusura, le cui chiavi con i relativi duplicati, sono custodite separatamente dal titolare dell'ufficio e da un agente appositamente incaricato.

     3. I consegnatari delle chiavi sono responsabili della relativa custodia.

 

          Art. 15. Casse degli uffici periferici.

     1. Nelle casseforti possono essere custoditi denaro contante, marche da bollo ed altre carte valori e qualsiasi altro titolo che sia considerato come denaro dell'Amministrazione.

     2. Nelle casseforti non possono essere custoditi denaro, oggetti o valori di proprietà privata, tranne quelli del personale defunto o disperso.

     3. L'ammontare dei fondi in denaro contante custoditi nella cassaforte deve essere valutato secondo le esigenze previste nella giornata: in chiusura tale somma non può comunque superare il limite di L. 5.000.000. Si prescinde da tale limite per le esigenze proprie delle scuole centrali antincendi.

 

          Art. 16. Registri di cassa.

     1. Nella cassa, oltre a quanto indicato nel precedente articolo 15 sono custoditi:

     a) il registro o giornale di cassa sul quale verranno annotate e sottoscritte, dagli agenti responsabili, tutte le operazioni nel momento in cui si compiono. Il registro è chiuso al termine di ogni giornata con la verifica dell'effettivo fondo cassa esistente;

     b) un registro dei valori in cui sono descritti i valori in custodia. I singoli movimenti di introduzione e di prelievo devono essere registrati e sottoscritti dagli agenti responsabili.

     2. Per le registrazioni di cui al comma 1 e la tenuta delle scritture possono essere utilizzati sistemi elettronici protetti. Al termine di ciascuna giornata in cui sono stati eseguiti i movimenti, devono essere stampate le pagine del registro interessato al movimento che devono contenere l'indicazione del numero progressivo e devono essere sottoscritte dall'agente incaricato.

 

          Art. 17. Nomina.

     1. Le funzioni di agente di cassa e del suo sostituto sono conferite con provvedimento del titolare dell'ufficio. Il provvedimento deve essere inviato alla ragioneria provinciale dello Stato, dandone comunicazione alla Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendio.

     2. L'incarico, che è rinnovabile, è conferito per un periodo di cinque anni ad impiegati appartenenti ad una qualifica funzionale non inferiore alla sesta e con un'anzianità di servizio non inferiore a tre anni.

     3. Gli incarichi di agente di cassa e del suo sostituto possono essere conferiti rispettivamente al consegnatario in carica e al suo sostituto.

 

          Art. 18. Responsabilità.

     1. Le operazioni di riscossione e pagamento sono giustificate da ordini scritti firmati dal titolare dell'ufficio.

     2. L'agente di cassa risponde della regolarità delle riscossioni, dei pagamenti e delle relative scritture, fermo restando la responsabilità di cui all'articolo 14, comma 3.

 

          Art. 19. Assenza o cessazione dalle funzioni di cassiere.

     1. In caso di assenza o di cessazione dalle proprie funzioni dell'agente responsabile di cassa, si procede alla ricognizione e consegna, al suo sostituto, del denaro e dei valori custoditi in cassa, nonché alla consegna della chiave e del duplicato.

     2. Tali operazioni debbono risultare da una dichiarazione, debitamente sottoscritta, da annotarsi sui registri di cui all'articolo 16, previa chiusura delle scritture contabili.

     3. In caso di cessazione dall'incarico, oltre alla dichiarazione di cui al comma precedente, deve essere redatto apposito verbale di passaggio delle consegne.

 

          Art. 20. Disposizioni particolari per il passaggio di consegna.

     1. Nel caso in cui l'agente responsabile della cassa, per malattia o per altra causa, non possa essere presente alle operazioni indicate nell'articolo 19, deve darne tempestiva comunicazione al titolare dell'ufficio o a chi ne fa le veci ed inviare al titolare medesimo le chiavi della cassa che ha in consegna a mezzo di altro dipendente, munito di delega a rappresentarlo e a sottoscrivere, per suo conto, gli atti relativi al passaggio di consegne.

     2. Qualora il responsabile della cassa sia nell'impossibilità di ottemperare agli adempimenti di cui al comma precedente, il titolare dell'ufficio incarica un altro impiegato, non corresponsabile dell'ufficio cassa, perché provveda a ritirare le chiavi ed a rappresentare l'agente impedito nelle suddette operazioni.

 

          Art. 21. Verifiche.

     1. Il titolare dell'ufficio deve procedere trimestralmente al riscontro dei fondi e dei valori depositati nella cassa e della regolarità dei relativi conti. Per l'attestazione dell'avvenuto riscontro deve sottoscrivere, unitamente al cassiere, una apposita dichiarazione nei registri di cui all'articolo 16.

 

Capo VI

 

Servizio mensa

 

          Art. 22. Disciplina del servizio.

     1. Il servizio di mensa obbligatorio è disciplinato dalle norme contenute nel decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1976, n. 557, recante norme urgenti per l'organizzazione dei servizi antincendio e di protezione civile, da quelle contenute nel decreto del Ministro dell'interno del 28 agosto 1976, n. 4622/3701, relativo alla durata ed alle modalità di svolgimento dei turni di servizio del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché da quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, così come del pari accordo 10 febbraio 1990 concernente il personale del comparto delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

 

          Art. 23. Modalità di espletamento del servizio.

     1. Il servizio mensa è gestito dai funzionari delegati attraverso l'affidamento a ditte esterne in conformità alle norme vigenti in materia contrattuale e secondo le istruzioni emanate in materia dalla Direzione generale della protezione civile e dei servizi anticendi.

 

          Art. 24. Spese per la mensa obbligatoria di servizio.

     1. Le spese di impianto e di funzionamento della mensa obbligatoria sono a carico dell'Amministrazione, che porrà a disposizione i locali e le attrezzature necessarie, fatte salve specifiche diverse clausole contrattuali.

 

          Art. 25. Beneficiari della mensa obbligatoria di servizio.

     1. Ha diritto a fruire gratuitamente della mensa il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, compresi i dirigenti, in servizio presso gli uffici e le sedi centrali e periferiche, che effettua, nel rispetto della vigente normativa, prestazioni lavorative in turnazione o con orari articolati anche in fasce pomeridiane; la mensa deve essere fruita di regola nella stessa sede ove il personale presta servizio.

     2. E' altresì ammesso a fruire della mensa gratuita il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impegnato - per esigenze di servizio - in esami, convegni, manifestazioni e corsi indetti dall'Amministrazione.

     3. E' ammesso alla mensa di servizio il personale appartenente al ruolo del supporto tecnico ed amministrativo contabile, secondo le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni.

 

          Art. 26. Vigilanza per il vitto.

     1. Ogni funzionario delegato, attraverso propri incaricati, svolge un'accurata e costante funzione di vigilanza e controllo, anche presso le sedi distaccate, al fine di verificare sia la legittimità delle presenze del personale ammesso alla mensa, sia il puntuale espletamento del servizio in conformità al contenuto del contratto.

 

Capo VII

 

Gestione dei beni mobili

 

          Art. 27. Attività di gestione.

     1. La gestione amministrativa dei beni mobili, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), comprende tutto ciò che comporta una modificazione nella consistenza e nel valore dei materiali di proprietà dell'Amministrazione e che riguarda l'approvvigionamento, la ricezione, il collaudo, la custodia, la conservazione, la distruzione con eventuale recupero di parti, la manutenzione, la distribuzione, la revisione, la riparazione e la trasformazione dei materiali, nonché l'alienazione dei beni dichiarati fuori uso.

 

          Art. 28. Organi preposti.

     1. I materiali comunque acquisiti, devono essere introdotti nei magazzini, salvo le eccezioni previste e assunti in carico da agenti contabili denominati consegnatari, che si distinguono in:

     a) consegnatario del magazzino centrale per gli effetti di vestiario e di equipaggiamento e materiali di accasermamento, nonché per i beni non compresi nei successivi punti, nell'ambito del servizio gestioni contabili;

     b) consegnatario degli elicotteri e dei relativi materiali, nell'ambito dell'Ispettorato aereomarittimo;

     c) consegnatario dei materiali telecomunicazioni, statistica e automazione, nell'ambito dell'Ispettorato impianti telecomunicazioni e reti ionometriche, statistica ed automazione;

     d) consegnatario del servizio documentazioni e relazioni pubbliche, nell'ambito dell'Ispettorato formazione professionale;

     e) consegnatari delle scuole centrali antincendi, del centro studi ed esperienze, degli ispettorati regionali ed interregionali e dei comandi provinciali.

     2. I consegnatari di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono nominati con decreto del Direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi, e sono responsabili per debito di custodia, con obbligo di ricezione, custodia, conservazione e distribuzione dei materiali destinati al rifornimento delle strutture periferiche. Tali consegnatari sono tenuti alla resa del conto giudiziale della propria gestione.

     3. I consegnatari di cui al comma 1, lettera d), sono nominati con decreto del Direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi e sono soggetti al controllo previsto dall'articolo 20 della legge 13 luglio 1966, n. 559.

     4. I consegnatari di cui al comma 1, lettera e), sono nominati con provvedimento del titolare dell'ufficio presso cui sono in servizio, e sono responsabili per debito di vigilanza. Ad essi sono affidati i materiali d'uso, d'impiego e di consumo necessari per il funzionamento degli ispettorati regionali ed interregionali, dei comandi provinciali e dei distaccamenti. Tali agenti non rendono il conto giudiziale, ma assumono in carico i materiali e ne dimostrano le consistenze e i movimenti a mezzo di apposite scritture e ottemperano alle formalità prescritte per il rendimento di conti amministrativi ai fini del riscontro contabile e del conto del patrimonio.

     5. Nei confronti dei consegnatari di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.

     6. La gestione dei consegnatari di cui al comma 1, sono sottoposte al controllo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037.

     7. I conti giudiziali della gestione dei consegnatari di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono altresì soggetti al controllo della Corte dei conti, ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

 

          Art. 29. Disposizioni particolari.

     1. Per particolari esigenze connesse al funzionamento del Nucleo elicotteri e del Centro di telecomunicazione nazionale, i materiali acquistati dagli uffici centrali dell'Amministrazione possono essere assegnati anche temporaneamente in sedi distaccate sul territorio. In tal caso i materiali temporaneamente assegnati, rimangono in carico nei conti giudiziali dei consegnatari indicati nel precedente articolo 28, comma 1, lettere b) e c), ma sono dati in consegna ad appositi agenti, responsabili per debito di vigilanza, nominati dal titolare dell'ufficio presso cui sono in servizio, che rispondono della consistenza e della conservazione dei materiali ad essi affidati e ne dimostrano i movimenti ai consegnatari per debito di custodia dai quali ricevono i materiali stessi, con l'osservanza delle istruzioni impartite dalla Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.

     2. I consegnatari per debito di custodia, di cui al predetto articolo 28, comma 1, lettere b) e c), non rispondono delle perdite e dei danni causati ai materiali se non limitatamente ai fatti ad essi imputabili per colpa o negligenza, atteso che gli stessi materiali, pur essendo compresi nelle proprie contabilità, sono affidati ad altri agenti consegnatari per debito di vigilanza.

 

          Art. 30. Scritture.

     1. Tutti i consegnatari sono tenuti alla compilazione dell'inventario, di un registro contenente tutte le movimentazioni dei beni e di un registro di carico e scarico per i beni di facile consumo.

     2. I consegnatari possono avvalersi anche di altre scritture sussidiarie, che possono consistere in registri o schede.

 

          Art. 31. Modalità per il fuori uso.

     1. La richiesta di dichiarazione di fuori uso di materiali ritenuti non più idonei all'impiego in relazione alla loro prima destinazione o non suscettibili di ulteriore impiego o che siano superati per motivi di natura tecnica, ovvero l'utilizzazione di parti di un bene, è, di regola, formulata dall'agente che ha in consegna i materiali stessi.

     2. La richiesta di cui al primo comma, è trasmessa ad una apposita commissione, nominata con provvedimento del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendio per le sedi centrali, ivi comprese le scuole centrali antincendio ed il centro studi ed esperienze e dal prefetto per le sedi periferiche, con la partecipazione di un funzionario del locale ufficio tecnico erariale ovvero, in mancanza, di un proprio funzionario tecnico.

     3. L'accertamento di cui al comma 1 e la determinazione del valore di stima deve risultare da apposito verbale da redigersi a seguito di sopralluogo.

     4. Il verbale deve essere trasmesso alla Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi che autorizza la procedura da seguire ritenuta più idonea per la cessione dei beni e, al termine della procedura stessa, quando previsto, emette il provvedimento di discarico dei beni.

 

          Art. 32. Alienazioni.

     1. I beni mobili acquistati dall'Amministrazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco divenuti inservibili e non suscettibili di ulteriore impiego o tecnicamente superati possono essere alienati a cura della stessa Amministrazione, o ceduti gratuitamente alla Croce rossa italiana in caso di accertata impossibilità di alienazione, ovvero quando lo scarso valore dei materiali medesimi sconsigli l'espletamento di qualsiasi procedura di vendita.

     2. Nel caso in cui la Croce rossa italiana non provveda al ritiro dei mobili e materiali ceduti entro un termine concordato, gli stessi possono essere ceduti gratuitamente ad enti assistenziali o di volontariato, previa l'acquisizione della documentazione dell'avvenuta cessione gratuita ovvero avviati alla pubblica discarica.

 

          Art. 33. Perdite o smarrimenti.

     1. Le perdite di materiali impiegati in operazioni di soccorso o nelle calamità, quando non ne sia possibile il recupero, devono essere tempestivamente comunicate con apposito rapporto al titolare dell'ufficio o constatate direttamente da questi, che si pronuncia sulle cause dell'evento dannoso, l'entità del danno e sulle eventuali responsabilità, se l'entità del danno non supera lire un milione. Nel caso in cui l'entità del danno sia superiore a lire un milione, dovrà pronunciarsi una apposita commissione, presieduta dall'ispettore regionale e composta da due ispettori tecnici antincendio e da un funzionario del ruolo amministrativo contabile ovvero dal consegnatario dell'ufficio in cui si è verificata la perdita, che svolge anche le funzioni di segretario. Per le scuole centrali antincendio ed il centro studi ed esperienze la commissione è presieduta dal dirigente del servizio tecnico centrale.

     2. Il titolare dell'ufficio effettua immediatamente la denuncia alla procura della Corte dei conti di ogni fatto da cui deriva un danno all'erario, specificando le cause della perdita o del danno.

     3. Nei casi in cui la perdita o il danno sia conseguente a reato o qualora sussista fondato sospetto di reato, il titolare dell'ufficio deve farne denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 331 e 333 del codice di procedura penale.

     4. Il titolare dell'ufficio che provvede alla gestione delle risorse strumentali, emette il decreto di discarico amministrativo che dovrà essere corredato dai documenti giustificativi da cui risulta che il danno subito dall'Amministrazione non è imputabile al titolare stesso o al consegnatario dell'ufficio.

 

          Art. 34. Donazioni.

     1. L'accettazione delle donazioni o delle altre liberalità a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è di competenza del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi, il quale provvede con proprio decreto, previo parere dell'ufficio centrale competente per materia.

 

Capo VIII

 

Disposizioni varie

 

          Art. 35. Corone e onoranze funebri.

     1. Le spese per l'acquisto di corone di fiori e per le altre forme di cordoglio e partecipazione, in occasione di celebrazioni e ricorrenze, sono a carico della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.

 

          Art. 36. Servizio di pulizia.

     1. L'Amministrazione provvede all'affidamento dei servizi di pulizia delle sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco mediante contratti stipulati dai propri funzionari delegati con ditte idonee e specializzate nel settore.

     2. Fermo restando la possibilità dell'affidamento dei servizi di pulizia anche in economia, entro i limiti previsti dall'articolo 9 del presente regolamento, detto servizio sarà svolto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1983, n. 67.

     3. La valutazione di congruità del prezzo da porre a base delle licitazioni private dovrà essere espressa dal funzionario responsabile del procedimento secondo le modalità indicate dall'articolo 11, comma 7.

 

          Art. 37. Fondo scorta.

     1. Per sopperire alle momentanee deficienze di fondi presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, le scuole centrali antincendio ed il centro studi ed esperienze, si provvede con il fondo scorta di cui al decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437.

     2. La ripartizione di detto fondo è disposta dal direttore generale della protezione civile e servizi antincendio.

     3. L'utilizzo del fondo scorta è disposto dal comandante provinciale dei vigili del fuoco previa autorizzazione del competente ufficio della Direzione generale.

     4. Relativamente alle somme utilizzate, il comandante provinciale dei vigili del fuoco provvede, a ricezione dell'accreditamento disposto sul pertinente capitolo, all'immediato reintegro del fondo scorta mediante versamento all'apposito capitolo di entrata presso la locale Tesoreria provinciale dello Stato.

 

          Art. 38. Adempimenti contabili.

     1. Il responsabile amministrativo contabile della qualifica settima o, laddove esista, il direttivo del ruolo esaurimento di cui all'articolo 8 della legge 4 marzo 1982, n. 66, firma, insieme al funzionario delegato, gli atti previsti dalla normativa di contabilità e quelli derivanti dal presente regolamento.

 

          Art. 39. Rendicontazione.

     1. Alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito, il funzionario delegato provvede con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di contabilità di Stato.


[1]  Articolo abrogato dall'art. 14 del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 14 del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 14 del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384.

[4]  Articolo abrogato dall'art. 14 del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384.

[5]  Articolo abrogato dall'art. 14 del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384.