§ 98.1.27074 - Legge 28 novembre 1996, n. 609.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:28/11/1996
Numero:609


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili [...]


§ 98.1.27074 - Legge 28 novembre 1996, n. 609.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto.

(G.U. 30 novembre 1996, n. 281)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 6 febbraio 1996, n. 47, 2 aprile 1996, n. 185, 3 giugno 1996, n. 305, e 2 agosto 1996, n. 406.

 

 

     ALLEGATO

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° OTTOBRE 1996, N. 512.

     Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

     "Art. 1-bis (Personale dell'area del supporto amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Per le esigenze connesse alle attività di supporto amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Ministro dell'interno è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, all'inquadramento, a copertura delle vacanze di organico esistenti e, ove occorra, in soprannumero riassorbibile con le future vacanze, nei profili professionali dell'area del supporto amministrativo-contabile del personale di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché nel limite massimo di dieci unità, del personale delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo che, nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto, abbia prestato servizio presso uffici dipendenti dal Ministero dell'interno in posizione di comando per un periodo continuativo non inferiore ad un anno.

     2. Ai fini indicati nel comma 1, il personale interessato è tenuto a presentare apposita domanda nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e, qualora il numero delle istanze presentate dal personale comandato superi il limite dei posti indicati nel medesimo comma, il relativo inquadramento è disposto secondo il criterio della maggiore anzianità di servizio posseduta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, valutato in lire 175 milioni per l'anno 1996 ed in lire 530 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e a regime, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con riferimento alla finalizzazione: 'Contributo statale alle associazioni nazionali di promozione sociale.

     Art. 1-ter (Interpretazione autentica). - 1. Le indennità di rischio corrisposte agli appartenenti ai Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano, sulle quali siano o siano stati corrisposti i relativi contributi previdenziali, non sono ricomprese tra quelle escluse dalla retribuzione annua contributiva di cui al disposto dell'articolo 16, terzo comma, della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, a partire dalla data di applicazione alle prestazioni previdenziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269".