§ 57.9.12 - Legge 22 dicembre 1990, n. 401.
Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.9 scuole italiane all'estero ed estere in Italia
Data:22/12/1990
Numero:401


Sommario
Art. 1.  Denominazioni.
Art. 2.  Finalità.
Art. 3.  Funzioni del Ministero.
Art. 4.  Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero.
Art. 5.  Composizione, durata ed ordinamento della Commissione.
Art. 6.  Partecipazione dei privati alla promozione della cultura e della lingua italiane all'estero.
Art. 7.  Istituti.
Art. 8.  Funzioni degli istituti.
Art. 9.  Comitati di collaborazione culturale.
Art. 10.  Dotazioni degli Istituti.
Art. 11.  Area della promozione culturale e ruolo dirigenziale degli esperti per la programmazione culturale all'estero del personale del Ministero.
Art. 12.  Reclutamento del personale dell'area della promozione culturale e del ruolo degli esperti per la programmazione della promozione culturale all'estero.
Art. 13.  Servizio in Italia e all'estero del personale dell'area della promozione culturale.
Art. 14.  Direttori degli Istituti e incarichi speciali.
Art. 15.  Funzioni del direttore dell'Istituto.
Art. 16.  Personale comandato o collocato fuori ruolo.
Art. 17.  Personale a contratto.
Art. 18.  Specialisti.
Art. 19.  Inquadramento del personale in servizio all'estero - disposizioni transitorie.
Art. 20.  Interventi nel settore della promozione della lingua e della cultura italiane all'estero.
Art. 21.  Spese per le sedi di Istituti o di scuole italiane all'estero.
Art. 22.  Norme di rinvio.
Art. 23.  Abrogazione di disposizioni.
Art. 24.  Copertura finanziaria.
Art. 25.  Entrata in vigore.


§ 57.9.12 - Legge 22 dicembre 1990, n. 401.

Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero.

(G.U. 29 dicembre 1990, n. 302).

 

     Art. 1. Denominazioni.

     1. Nella presente legge per Ministro, Ministero, Direzione generale e Istituti si intendono rispettivamente il Ministro ed il Ministero degli affari esteri, la Direzione generale per le relazioni culturali del Ministero degli affari esteri e gli Istituti italiani di cultura all'estero.

 

          Art. 2. Finalità.

     1. La Repubblica promuove la diffusione all'estero della cultura e della lingua italiane, per contribuire allo sviluppo della reciproca conoscenza e della cooperazione culturale fra i popoli, nel quadro dei rapporti che l'Italia intrattiene con gli altri Stati.

     2. Ferme restando le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle singole Amministrazioni dello Stato quali risultano dalle leggi vigenti, il Ministero ha la responsabilità istituzionale del perseguimento delle predette finalità.

 

          Art. 3. Funzioni del Ministero.

     1. Il Ministero:

     a) definisce gli accordi per gli scambi e la cooperazione culturale con gli altri Stati e ne cura l'attuazione, di concerto, per le materie di rispettiva competenza in conformità alla normativa vigente, con le altre Amministrazioni dello Stato;

     b) persegue le finalità di cui all'art. 2 promuovendo il coordinamento tra Amministrazioni dello Stato, enti ed istituzioni pubblici, fatta salva l'autonomia delle università e delle altre istituzioni culturali e scientifiche, ai sensi delle vigenti leggi, ed assicura loro la necessaria assistenza tecnica;

     c) coordina la partecipazione di associazioni, fondazioni e privati alla realizzazione delle iniziative pubbliche effettuate ai sensi della presente legge. Il Ministero può svolgere altresì funzioni di orientamento e di assistenza per le iniziative promosse da associazioni, fondazioni e privati nel quadro delle finalità della presente legge;

     d) provvede, con le modalità previste dal comma 5 dell'art. 7, alla istituzione ed alla eventuale soppressione degli Istituti nei confronti dei quali svolge, anche tramite le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, in conformità a quanto previsto nella presente legge e nel quadro dei rapporti politico-diplomatici che l'Italia ha con gli altri Stati, funzioni di indirizzo e di vigilanza; indice conferenze periodiche generali e per aree geografiche dei direttori degli Istituti e del personale addetto;

     e) definisce obiettivi ed indirizzi relativi alla promozione e alla diffusione della cultura e della lingua italiane all'estero, sentita la Commissione di cui all'art. 4, alla quale sottopone anche i progetti proposti in materia ai sensi dell'art. 6 da associazioni, fondazioni e privati;

     f) cura la raccolta, la memorizzazione e la diffusione dei dati relativi alla vita culturale italiana nelle sue varie espressioni e manifestazioni, avvalendosi anche di tutte le informazioni che Amministrazioni dello Stato, enti ed istituzioni pubblici sono tenuti a tal fine a trasmettergli, nonchè di quelle fornite da associazioni, fondazioni e privati;

     g) presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi della presente legge, unitamente al rapporto predisposto dalla Commissione di cui all'art. 4, ai sensi della lettera e) del comma 2 dello stesso art. 4.

 

          Art. 4. Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero.

     1. E' istituita presso il Ministero la Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero.

     2. La Commissione:

     a) propone gli indirizzi generali per la promozione e la diffusione all'estero della cultura e della lingua italiane e per lo sviluppo della cooperazione culturale internazionale;

     b) esprime pareri sugli obiettivi programmatici predisposti in materia dal Ministero, da altre Amministrazioni dello Stato, da Regioni e da enti ed istituzioni pubblici, nonchè sulle iniziative proposte ai sensi del comma 1 dell'art. 6, da associazioni, fondazioni e privati, e sulle convenzioni di cui al comma 2 dello stesso articolo;

     c) formula proposte di iniziative per settori specifici o con riferimento a determinate aree geografiche, in particolare a quelle caratterizzate da una forte presenza delle comunità italiane;

     d) collabora, con indicazioni programmatiche, alla preparazione delle conferenze periodiche degli Istituti, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 3;

     e) predispone ogni anno e trasmette al Ministro, per le finalità di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 3, un rapporto sull'attività svolta avvalendosi delle informazioni e documentazioni messe a disposizione dalla Direzione generale e di ogni altro materiale utile.

 

          Art. 5. Composizione, durata ed ordinamento della Commissione.

     1. La Commissione è nominata con decreto del Ministro, dura in carica 3 anni ed è composta da:

     a) il Ministro o un Sottosegretario di Stato da lui delegato, che la presiede;

     b) tre eminenti personalità scelte dal Presidente del Consiglio dei ministri fra artisti, scrittori, scienziati, critici, giornalisti, operatori culturali, dirigenti di grandi istituzioni culturali pubbliche e private;

     c) dieci personalità del mondo culturale e scientifico, delle quali due designate dall'Accademia dei Lincei, due dal Consiglio nazionale delle ricerche, due dal Consiglio universitario nazionale, due dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, due dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali;

     d) due rappresentanti designati dal Consiglio generale degli italiani all'estero;

     e) due rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

     f) il Direttore generale per le relazioni culturali del Ministero, o un suo delegato, ed il Direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero, o un suo delegato;

     g) il Capo del dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, o un suo delegato;

     h) il Direttore generale per gli scambi culturali del Ministero della pubblica istruzione, o un suo delegato;

     i) il Direttore generale del Dipartimento competente per le relazioni internazionali del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, o un suo delegato;

     l) il Direttore generale dello spettacolo del Ministero del turismo e dello spettacolo, o un suo delegato;

     m) il Direttore dell'ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Ministero per i beni culturali e ambientali, o un suo delegato;

     n) un rappresentante della RAI-Radiotelevisione italiana designato dal Consiglio di amministrazione;

     o) il Presidente della società Dante Alighieri, o un suo delegato.

     2. La Commissione adotta entro 30 giorni dalla propria costituzione un regolamento interno che prevede l'articolazione in gruppi di lavoro. Dispone di una segreteria tecnica, alla quale provvede la Direzione generale.

     3. La Commissione elegge un vicepresidente tra i membri di cui alle lettere b) e c) del comma 1, ed un ufficio di presidenza, composto secondo le norme del proprio regolamento interno. La Commissione si riunisce in sessione plenaria non meno di tre volte ogni anno.

 

          Art. 6. Partecipazione dei privati alla promozione della cultura e della lingua italiane all'estero.

     1. Associazioni, fondazioni e privati possono presentare al Ministero proposte di collaborazione alle iniziative pubbliche realizzate nel perseguimento delle finalità della presente legge.

     2. Il Ministero può, previa intesa con il Ministero del tesoro ed acquisito il parere della Commissione di cui all'art. 4, stipulare convenzioni con i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, per la realizzazione delle attività contemplate dalla presente legge.

 

          Art. 7. Istituti.

     1. Gli Istituti attendono a compiti di promozione e diffusione della cultura e della lingua italiane negli Stati nei quali hanno sede e negli altri Stati individuati con decreto del competente direttore generale del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze [1].

     2. Gli Istituti, per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, sono dotati, nel quadro della funzione di indirizzo e di vigilanza di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 3, di autonomia operativa e finanziaria; la loro gestione finanziaria è soggetta, sulla base dei bilanci annuali, al controllo consuntivo della Corte dei conti.

     3. I criteri generali dell'organizzazione e del funzionamento degli Istituti sono stabiliti in un regolamento emanato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica. Tale regolamento disciplina anche le modalità della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli Istituti, fermo restando l'obbligo per gli Istituti stessi di trasmettere annualmente ai Ministeri degli affari esteri e del tesoro, tramite la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare competente, un conto consuntivo, corredato di una relazione sull'attività svolta.

     4. Il Ministro assegna annualmente una dotazione finanziaria a ciascun Istituto, a tal fine ripartendo l'apposito stanziamento di bilancio.

     5. Gli Istituti sono istituiti nelle capitali e nelle principali città degli Stati con i quali l'Italia intrattiene relazioni diplomatiche. Essi sono istituiti o soppressi con decreto del Ministro, nei limiti delle risorse finanziarie previste nell'apposito capitolo di bilancio del Ministero.

     6. Per specifiche attività o settori di studio e di ricerca, e comunque per finalità di promozione culturale, ivi incluse quelle dell'insegnamento della lingua italiana, gli Istituti possono creare, previa autorizzazione del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'autorità diplomatica competente per territorio, proprie sezioni distaccate, le cui spese di funzionamento ed il cui personale sono a carico degli istituti fondatori. I capi delle sezioni sono nominati dai direttori degli Istituti tra gli addetti agli Istituti stessi, di cui alla tabella A allegata alla presente legge. Della gestione finanziaria e patrimoniale rispondono i direttori degli Istituti fondatori.

     7. Presso ogni Istituto è istituito un fondo scorta per l'effettuazione dei pagamenti delle spese necessarie al funzionamento dell'Istituto stesso, il cui ammontare iniziale è disposto con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, valutate le esigenze degli Istituti interessati, anche sulla base dei consuntivi presentati negli anni precedenti. A carico delle disponibilità iscritte al capitolo 2652 dello stato di previsione del Ministero per l'anno finanziario 1991 - disponibilità che vengono all'uopo aumentate, nel solo anno 1991, di lire 450 milioni - viene costituito il predetto fondo scorta, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero denominato: "Fondo a disposizione per le spese necessarie al funzionamento ed all'attività degli Istituti di cultura". Le modalità di gestione dei fondi scorta e del loro adeguamento mediante utilizzo delle entrate ordinarie degli Istituti verranno disciplinate dal regolamento di cui al comma 3 del presente articolo.

 

          Art. 8. Funzioni degli istituti.

     1. Nel quadro di quanto previsto dagli articoli 3, comma 1, lettera d), e 7, comma 2, gli Istituti, in particolare:

     a) stabiliscono contatti con istituzioni, enti e personalità del mondo culturale e scientifico del paese ospitante e favoriscono le proposte e i progetti per la conoscenza della cultura e della realtà italiane o comunque finalizzati alla collaborazione culturale e scientifica;

     b) forniscono la documentazione e l'informazione sulla vita culturale italiana e sulle relative istituzioni;

     c) promuovono iniziative, manifestazioni culturali e mostre;

     d) sostengono iniziative per lo sviluppo culturale delle comunità italiane all'estero, per favorire sia la loro integrazione nel paese ospitante che il rapporto culturale con la patria d'origine;

     e) assicurano collaborazione a studiosi e studenti italiani nella loro attività di ricerca e di studio all'estero;

     f) promuovono e favoriscono iniziative per la diffusione della lingua italiana all'estero, avvalendosi anche della collaborazione dei lettori d'italiano presso le università del paese ospitante, e delle università italiane che svolgono specifiche attività didattiche e scientifiche connesse con le finalità del presente articolo.

 

          Art. 9. Comitati di collaborazione culturale.

     1. Presso gli Istituti possono essere costituiti Comitati di collaborazione culturale per contribuire alle attività degli Istituti stessi.

     2. Sono chiamati a far parte dei Comitati, a titolo onorario, esponenti culturali dei paesi ospitanti particolarmente esperti o interessati alla cultura italiana, nonchè esponenti qualificati delle comunità di origine italiana.

     3. Le proposte per la costituzione dei Comitati e per la nomina dei loro membri sono formulate dai direttori degli Istituti e sottoposte all'approvazione delle autorità diplomatiche competenti per territorio.

 

          Art. 10. Dotazioni degli Istituti.

     1. Gli Istituti sono dotati di strutture adeguate ai compiti ad essi conferiti ed in particolare di servizi informatizzati di documentazione, atti a soddisfare le richieste di informazioni concernenti l'Italia, nonchè a fornire consulenza a studiosi, ricercatori, studenti, operatori culturali italiani e stranieri.

 

          Art. 11. Area della promozione culturale e ruolo dirigenziale degli esperti per la programmazione culturale all'estero del personale del Ministero.

     1. Le dotazioni organiche dei livelli IX, VIII e VII delle qualifiche funzionali, con i correlativi contingenti dei profili professionali individuati ai sensi dell'art. 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, riferiti al personale del Ministero, sono incrementate rispettivamente di 30, 60 e 160 unità per l'esercizio di attività ascrivibili all'area della promozione culturale dello stesso Ministero, secondo quanto previsto dall'allegata tabella A. L'individuazione degli specifici profili professionali avviene ai sensi dell'art. 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

     2. E' istituito il ruolo dirigenziale degli esperti per la programmazione della promozione culturale all'estero, con le dotazioni organiche di cui all'allegata tabella B.

     3. Al personale di cui al presente articolo compete il trattamento economico all'estero di cui all'allegata tabella C.

 

          Art. 12. Reclutamento del personale dell'area della promozione culturale e del ruolo degli esperti per la programmazione della promozione culturale all'estero.

     1. L'accesso alle qualifiche funzionali dell'area della promozione culturale e al ruolo degli esperti di cui all'art. 11, avviene in conformità alla normativa vigente per il personale di analogo livello e qualifica del Ministero.

     2. Il Ministero, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica, promuove, anche per il tramite dell'Istituto diplomatico, l'organizzazione di corsi di formazione, preparatori ai concorsi, in collaborazione con istituzioni di livello universitario o postuniversitario o con enti specializzati in settori della promozione culturale o della cooperazione internazionale; organizza altresì, sempre per il tramite dell'Istituto diplomatico, corsi di formazione e di aggiornamento professionale, subito dopo l'accesso ai ruoli o prima delle successive destinazioni all'estero.

     3. I titoli di studio nonchè i requisiti linguistici e culturali per l'accesso ai concorsi sono definiti con decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 4.

     4. Le modalità concernenti lo svolgimento del concorso, la forma delle prove, le materie d'esame, la composizione delle commissioni giudicatrici e la formazione delle graduatorie sono definite con decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

 

          Art. 13. Servizio in Italia e all'estero del personale dell'area della promozione culturale.

     1. Il personale dell'area della promozione culturale presta servizio presso la direzione generale o presso gli Istituti di cultura con funzioni di direttore o addetto oppure presso gli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con funzioni di addetto [2].

     2. In materia di avvicendamenti si applicano le disposizioni previste per il personale delle qualifiche funzionali del Ministero, salvo quanto disposto nei commi 3 e 4.

     3. Il personale in servizio presso gli Istituti non può rimanere all'estero più di otto anni consecutivi, nè essere trasferito prima che siano trascorsi tre anni. I direttori non possono permanere nella stessa sede più di sei anni consecutivi.

     4. Dopo ogni periodo di servizio all'estero, il servizio in Italia non può avere durata inferiore a due anni e superiore a quattro anni. Tale servizio può essere svolto anche in posizione di comando presso università, istituzioni culturali pubbliche, enti di ricerca e altre Amministrazioni dello Stato che svolgano attività connesse con le finalità della presente legge.

 

          Art. 14. Direttori degli Istituti e incarichi speciali.

     1. I direttori degli Istituti sono nominati dal Ministro fra il personale dei livelli IX e VIII appartenente all'area della promozione culturale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 4.

     2. La funzione di direttore di Istituto può essere conferita anche agli esperti del ruolo dirigenziale di cui al comma 2 dell'art. 11.

     3. La nomina e la destinazione dei direttori degli Istituti sono disposte con decreto del Ministro, su proposta del direttore generale per le relazioni culturali, anche sulla base delle competenze relative all'area geografica di destinazione e delle aspirazioni espresse dall'interessato.

     4. In caso di temporanea assenza o impedimento, il direttore dell'Istituto designa l'addetto cui affidare la reggenza. In caso di vacanza del titolare sul posto-funzione di direttore, il conferimento della reggenza compete alla Direzione generale. Per il trattamento di reggenza si applicano le disposizioni dell'articolo 185 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, recante disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero.

     5. [3]

     6. La funzione di direttore può essere altresì conferita, in relazione alle esigenze di particolari sedi, a persone di prestigio culturale ed elevata competenza anche in relazione alla organizzazione della promozione culturale, con le procedure di cui all'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 4 della presente legge. Le nomine, di durata biennale, rinnovabili per una pari durata una sola volta, potranno essere effettuate entro il limite massimo di dieci unità con le modalità di destinazione e con il trattamento economico stabiliti dall'art. 168 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni.

     7. Nei primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le stesse procedure e con lo stesso trattamento economico di cui al comma 6 può altresì essere conferito a persone di elevata competenza e prestigio culturale, entro il limite massimo di 10 unità, e per un periodo massimo di due anni rinnovabili una sola volta, l'incarico speciale per la realizzazione di progetti specifici da attuare con la collaborazione degli Istituti stessi.

     8. Il personale di cui ai commi 6 e 7 è aggiuntivo a quello degli organici di cui alle allegate tabelle A e B ed a quello previsto dall'art. 168 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni.

 

          Art. 15. Funzioni del direttore dell'Istituto.

     1. Il direttore rappresenta l'Istituto, mantiene i rapporti con le istituzioni e le personalità culturali del Paese ospitante, ed è il responsabile delle attività culturali svolte dall'Istituto stesso, di cui programma e coordina le attività e i servizi, nel quadro delle funzioni di indirizzo e vigilanza di cui all'art. 3.

     2. In particolare:

     a) mantiene il rapporto con la rappresentanza diplomatica e con l'ufficio consolare competente ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'art. 3, nonchè dell'art. 7;

     b) predispone annualmente il programma di attività e promuove le iniziative e le manifestazioni atte a rappresentare la ricchezza e l'attualità della cultura italiana nelle sue varie espressioni;

     c) assicura adeguate e specifiche iniziative linguistiche e culturali, con particolare riferimento alle comunità italiane;

     d) provvede all'organizzazione dei servizi e alla direzione del personale, alla gestione finanziaria dell'Istituto ed all'amministrazione dei beni patrimoniali in dotazione;

     e) predispone un rapporto annuale sull'attività svolta, che invia alla rappresentanza diplomatica o all'ufficio consolare competente;

     f) predispone il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone annualmente al Ministero, tramite la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare competente secondo quanto disposto dall'art. 7.

 

          Art. 16. Personale comandato o collocato fuori ruolo.

     1. Per le esigenze degli Istituti e dei servizi della Direzione generale, compreso il funzionamento della segreteria tecnica di cui al comma 2 dell'art. 5, il Ministero può avvalersi, in posizione di comando o collocamento fuori ruolo, di personale dipendente da altre Amministrazioni dello Stato, da università e da enti pubblici non economici, che sia in possesso di specifiche qualifiche e titoli rispondenti alle finalità della presente legge, in numero non superiore a cinque per il servizio al Ministero e dieci per il servizio all'estero.

     2. Al personale di cui al comma 1 da destinare all'estero si applicano le procedure ed il trattamento economico di cui all'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 ,e successive modificazioni; esso si aggiunge al personale previsto dal predetto art. 168.

 

          Art. 17. Personale a contratto.

     1. [4]

     2. Per ulteriori, specifiche esigenze gli Istituti possono utilizzare personale aggiuntivo a contratto, previa autorizzazione della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente, nei limiti dei propri bilanci.

 

          Art. 18. Specialisti.

     1. La Direzione generale e gli Istituti possono stipulare convenzioni per l'acquisizione di consulenze da parte di specialisti, nei casi in cui l'assolvimento dei compiti della Commissione di cui all'art. 4, il programma annuale di attività degli Istituti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 15, o particolari iniziative richiedano competenze specifiche, non reperibili presso il personale di ruolo, per il tempo necessario allo svolgimento di tali programmi ed iniziative e comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio.

 

          Art. 19. Inquadramento del personale in servizio all'estero - disposizioni transitorie.

     1. Il personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato che alla data del 15 dicembre 1990 prestava servizio all'estero con funzioni di direttore, vice direttore o addetto presso gli Istituti di cultura, è confermato senza interruzioni in tale servizio all'estero per il periodo indicato nei commi 3, 4 e 9, fatti salvi il collocamento a riposo per sopraggiunti limiti di età o l'applicazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215. In tale periodo le funzioni all'estero ed i corrispondenti assegni lordi continuano ad essere regolati dalla tabella annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 215 del 1967.

     2. Il personale di cui al comma 1, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, può presentare domanda per l'inquadramento nelle qualifiche funzionali dell'area della promozione culturale del Ministero. L'inquadramento è effettuato mediante concorso riservato, per il IX, l'VIII e il VII livello, nel limite rispettivo di 20, 40 e 107 posti. Per i posti di IX livello potrà concorrere il personale inquadrato, nell'Amministrazione di appartenenza in una qualifica non inferiore all'VIII livello, nonchè il personale dei ruoli delle università non inquadrato nelle qualifiche funzionali; per i posti dell'VIII livello potrà concorrere, oltre al personale sopra indicato, quello inquadrato nella VII qualifica funzionale e che alla data di entrata in vigore della presente legge esercita le funzioni di direttore o, da almeno due anni, di vice direttore; per i posti di VII livello potrà, in ogni caso, concorrere, oltre al personale sopra indicato, il personale di pari qualifica nell'Amministrazione di appartenenza e quello che svolge funzioni di addetto di Istituto di cultura.

     3. Il personale di cui al comma 1 che non ha presentato la domanda di inquadramento di cui al comma 2 è mantenuto in servizio all'estero fino al termine massimo previsto dagli articoli 7 e 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604, e successive modificazioni, ed è successivamente restituito ai ruoli metropolitani di provenienza o di appartenenza. Il personale la cui restituzione ai ruoli di provenienza o di appartenenza era stata sospesa ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 234, e che non ha presentato la domanda di inquadramento di cui al comma 2 è restituito ai ruoli metropolitani di provenienza o di appartenenza decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. Il personale che ha presentato la domanda di cui al comma 2, che alla data del 15 dicembre 1990 svolgeva funzioni di direttore di Istituto e la cui restituzione ai ruoli di provenienza o di appartenenza era stata sospesa ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 234, cessa da tali funzioni decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; a partire da tale termine, salvo che non abbia avanzato domanda di restituzione ai ruoli di provenienza o di appartenenza, tale personale è collocato fuori ruolo presso il Ministero ai sensi dell'art. 3 del testo unico approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, e successive modificazioni, in eccedenza al contingente previsto dal terzo comma dell'art. 6 della legge 25 agosto 1982, n. 604, fino al perfezionamento delle procedure di inquadramento di cui al comma 6. Qualora non inquadrato, il suddetto personale è restituito ai ruoli di provenienza o di appartenenza. Il restante personale che ha presentato la domanda di cui al comma 2 è comunque mantenuto in servizio all'estero fino al perfezionamento delle procedure di inquadramento di cui al comma 6.

     5. Il personale ispettivo, direttivo e docente della scuola di cui ai commi precedenti restituito ai ruoli di provenienza, potrà essere utilizzato, a domanda, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica della Pubblica istruzione, per svolgere attività di collaborazione in programmi di ricerca, o per iniziative, nel campo educativo scolastico, ritenute di rilevante interesse per la scuola, tenendo conto delle specifiche competenze e secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 14, comma 11, della legge 20 maggio 1982, n. 270.

     6. All'inquadramento di cui al comma 2 provvede il Ministro, con decreto emanato di concerto con il Ministro del Dicastero cui appartiene il personale interessato, con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base di graduatorie formate da un'apposita commissione entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La commissione è costituita con decreto del Ministro entro sessanta giorni dalla predetta data ed è composta da:

     a) un docente universitario di prima fascia, che la presiede;

     b) un consigliere di Stato;

     c) cinque funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparato, dei quali due appartenenti al Ministero, uno alla direzione degli scambi culturali del Ministero della pubblica istruzione, uno al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed uno al Ministero per i beni culturali ed ambientali;

     d) un docente universitario che abbia svolto o svolga funzioni di direttore di Istituto.

     7. La commissione, previa determinazione dei criteri, giudica i candidati sulla base dei titoli culturali e di servizio posseduti, con particolare riferimento al servizio prestato all'estero, nonchè di un colloquio volto ad accertare la sussistenza dei requisiti di cultura e professionalità necessari per l'espletamento delle funzioni e dei compiti previsti dalle qualifiche funzionali nelle quali gli interessati richiedano l'inquadramento. Il calendario delle prove è fissato dalla commissione; per il personale di cui al comma 4, tali prove avranno luogo dopo il decorso del termine di sei mesi di cui al comma stesso.

     8. La destinazione all'estero del personale inquadrato nelle qualifiche funzionali dell'area della promozione culturale è disposta dal Ministro secondo i criteri stabiliti dagli articoli 13 e 14. Per la destinazione presso l'Amministrazione centrale o presso le istituzioni di cui al comma 4 dell'art. 13, il Ministero predispone un piano di utilizzazione basato sul numero di anni di servizio comunque prestato all'estero, anche in altre istituzioni scolastiche o culturali italiane e straniere, tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 7 e 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604, e successive modificazioni, assicurando peraltro la permanenza presso l'Amministrazione centrale di almeno il 20 per cento del personale inquadrato ai sensi del comma 2 del presente articolo.

     9. Il personale di ruolo dell'Amministrazione dello Stato in servizio all'estero presso gli Istituti alla data della deliberazione della commissione di cui al comma 6, che ha presentato la domanda di cui al comma 2 e non è inquadrato nelle qualifiche dell'area della promozione culturale del Ministero, può continuare, se è all'estero, a prestare servizio nella stessa sede fino al termine massimo previsto dagli articoli 7 e 18 della citata legge n. 604 del 1982, e successive modificazioni, e comunque per tre mesi dalla data della deliberazione predetta; decorso tale termine, è restituito ai ruoli metropolitani di provenienza o di appartenenza. Per tale personale, le funzioni all'estero ed i corrispondenti assegni mensili lordi restano regolati dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215.

     10. Il contingente stabilito in applicazione dell'art. 4 della citata legge n. 604 del 1982, è ridotto di un numero pari alle unità di personale inquadrato, ai sensi e per gli effetti della presente legge, nelle dotazioni organiche di cui all'allegata tabella A.

     11. Il personale di ruolo non docente delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria immesso in ruolo e mantenuto in servizio all'estero ai sensi degli articoli 14, 16 e 18 della citata legge n. 604 del 1982, e successive modificazioni, e quello successivamente reclutato ai sensi dell'art. 1 della stessa legge, possono continuare a prestare servizio negli Istituti fino alla scadenza dei termini previsti dalla normativa vigente. Decorsi tali termini il suddetto personale potrà, previe dimissioni dall'impiego di ruolo e su proposta del direttore dell'Istituto, corredata da conforme parere della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente per territorio, essere assunto con un contratto di diritto privato, ai sensi dell'art. 27 della citata legge n. 604 del 1982, così come modificato dall'art. 17 della presente legge, per mansioni corrispondenti a quelle per il quale era stato destinato all'estero. Resta ferma in tal caso la normativa vigente in materia di cumulo di trattamento di quiescenza con la retribuzione derivante dal contratto di diritto privato. Tale personale a contratto è compreso nel contingente di cui all'art. 17 della presente legge. Al personale che non eserciterà tale facoltà è riservata, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'aliquota di posti addizionale rispetto alla riserva prevista dall'art. 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312, stabilita nella misura del 10 per cento, nei concorsi pubblici banditi dal Ministero degli affari esteri per l'accesso a qualifiche funzionali ed ai profili professionali corrispondenti a quelli in cui il personale stesso è inquadrato.

     12. In attesa dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 dell'art. 7 e della costituzione dei fondi di scorta di cui al comma 7 dello stesso articolo, la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli Istituti resta regolata dalla normativa vigente. E' fatta salva la possibilità per gli Istituti di ricorrere, in tale periodo, su autorizzazione ministeriale, al credito bancario facendo gravare gli interessi passivi sul loro bilancio.

     13. Per il primo concorso pubblico per l'accesso alla VII qualifica funzionale dell'area culturale del Ministero degli affari esteri un'aliquota pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, sarà riservata al personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio di ruolo all'estero come lettore di lingua italiana.

 

          Art. 20. Interventi nel settore della promozione della lingua e della cultura italiane all'estero.

     1. Ai fini di una più ampia promozione e diffusione della lingua e della cultura italiane all'estero, da svolgere di norma tramite gli Istituti, e per il potenziamento delle necessarie attrezzature, ivi compresa l'informatizzazione, è autorizzata la spesa aggiuntiva di lire 7.000 milioni dal 1991 al 1994 e di lire 10.000 milioni a decorrere dal 1995.

     2. Gli stanziamenti di cui al comma 1 sono utilizzati anche per le seguenti attività:

     a) concessione di contributi ad istituzioni scolastiche ed universitarie straniere per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana o per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiana;

     b) concessione di contributi ad enti ed associazioni per l'organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento per docenti di lingua italiana, operanti nelle università e nelle scuole straniere o presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero;

     c) concessione di premi e di contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonchè per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa.

     3. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1, possono essere concessi contributi, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per incentivare progetti di ricerca di base e tecnologica concordati nei protocolli di cooperazione bilaterale in materia, nonchè per iniziative culturali intraprese nel quadro di accordi di collaborazione tra università italiane e straniere.

     4. Limitatamente agli stanziamenti di cui al comma 1, a valere sull'esercizio finanziario 1991, la spesa aggiuntiva potrà essere destinata anche alle opere di manutenzione e adattamento degli stabili demaniali ad uso di Istituti di cultura.

     5. Ferme restando le competenze degli Istituti, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro ed i Ministri competenti per materia, sono dettate le norme per l'effettuazione degli interventi di cui al comma 2.

 

          Art. 21. Spese per le sedi di Istituti o di scuole italiane all'estero.

     1. E' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni, da ripartire in cinque anni finanziari consecutivi a decorrere dall'anno 1991, per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di Istituti o di scuole italiane all'estero. L'autorizzazione di spesa per gli anni 1991 e 1992 è di lire 600 milioni annui. La legge finanziaria provvede ad indicare le quote destinate a gravare sugli anni successivi ai sensi della lettera c) del comma 3 dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

     2. Per le speciali esigenze degli Istituti è autorizzata la spesa aggiuntiva di lire 2.000 milioni nel 1991 per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da destinare a sedi degli Istituti stessi.

     3. Restano in vigore gli articoli 3, 4 e 5 della legge 22 luglio 1982, n. 473.

 

          Art. 22. Norme di rinvio.

     1. Per quanto non espressamente previsto e regolato dalla presente legge si applicano, per il personale dell'area della promozione culturale del Ministero nonchè del ruolo degli esperti di cui all'art. 11, la normativa vigente per il personale di analogo livello e qualifica del Ministero e l'ordinamento di settore del Ministero stesso.

     2. Per quanto non espressamente previsto e regolato dalla presente legge restano in vigore, per il personale in servizio presso le istituzioni culturali italiane e straniere all'estero diverso da quello dell'area della promozione culturale del Ministero, le norme di cui al testo unico approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, alla legge 6 ottobre 1962, n. 1546, al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e le disposizioni, espressamente richiamate nel suddetto decreto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nonchè la legge 25 agosto 1982, n. 604, e successive modificazioni.

 

          Art. 23. Abrogazione di disposizioni.

     1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'applicazione agli Istituti del titolo I della legge 25 agosto 1982, n. 604, e delle successive modificazioni, salvo che per le destinazioni per le quali siano state già avviate le procedure previste dal terzultimo comma dell'art. 1 della stessa legge.

 

          Art. 24. Copertura finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 15.220 milioni per l'anno 1991 e in lire 20.029 milioni per l'anno 1992 si provvede:

     a) quanto a lire 14.620 milioni per l'anno 1991 e a lire 19.429 milioni per l'anno 1992 mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento: "Interventi per il Ministero degli affari esteri, ivi compreso il riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero" iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990;

     b) quanto a lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento "Acquisto immobili per Istituti di cultura ed istituzioni scolastiche" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

 

          Art. 25. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Tabella A

INDENNITA' BASE RELATIVE AI POSTI FUNZIONE PREVISTI NEGLI UFFICI ALL'ESTERO PER IL PERSONALE DEI RUOLI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI [5]

 

 

 

 

Quadro A

Posto funzione

Indennità base mensile lorda

Capo di rappresentanza diplomatica (Ambasciata)

3.657.000

Capo di rappresentanza diplomatica (Legazione)

3.519.000

Ministro presso rappresentanza diplomatica

2.972.000

Capo di consolato generale di prima classe

2.800.000

Ministro consigliere presso rappresentanza diplomatica

2.710.000

Capo di consolato generale

2.670.000

Primo consigliere o console aggiunto presso consolato generale di prima classe

2.445.000

Consigliere o console presso consolato generale di prima classe

2.252.000

Capo di consolato

1.904.000

Primo segretario o console presso consolato generale o console aggiunto presso consolato generale di prima classe

1.865.000

Capo di vice consolato

1.800.000

Secondo segretario o primo vice console

1.800.000

(1) Limitatamente a venti consolati da determinarsi con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con quello per il tesoro.

Quadro B

Qualifica

Posto funzione

Indennità base mensile lorda

Dirigente generale

Commissario regionale capo o esperto amministrativo capo

2.445.000

Dirigente

Primo commissario regionale o esperto amministrativo

2.252.000

Ispettori generali (1)

Primo commissario amministrativo

2.005.000

IX qualifica funzionale

Commissario amministrativo

1.865.500*

 

 

1.800.000

VIII qualifica funzionale

Commissario amministrativo aggiunto

1.780.500*

 

 

1.690.000

(1) Personale ad esaurimento.

(*) Da attribuirsi soltanto al personale che abbia maturato una anzianità nei ruoli del Ministero degli affari esteri di almeno 20 anni.

Quadro C

Qualifica

Posto funzione

Indennità base mensile lorda

VII qualifica funzionale

Agente consolare

1.785.000

VII qualifica funzionale

Cancelliere capo o assistente commerciale o Perito tecnico capo

1.679.000*

 

 

1.534.000

VI qualifica funzionale

Cancelliere principale o assistente commerciale principale o perito tecnico principale

1.491.000*

 

 

1.449.000

V qualifica funzionale

Coadiutore superiore

1.360.000*

 

 

1.269.000

IV qualifica funzionale

Coadiutore principale o autista capo o commesso capo

1.179.000*

 

 

1.093.000

III qualifica funzionale

Autista o commesso

1.052.000*

 

 

1.016.000

(*) Da attribuirsi soltanto al personale che abbia maturato una anzianità nei ruoli del Ministero degli affari esteri di almeno 20 anni.

Quadro D

Qualifica

Posto funzione

Indennità base mensile lorda

IX o VIII qualifica funzionale (*)

Direttore di istituto di cultura

1.818.000

VIII o VII qualifica funzionale

Addetto presso istituto di cultura

1.534.000

(*) Ovvero esperti del ruolo dirigenziale nel caso previsto al comma 2 dell'art. 14 della legge n. 401/1990.

 

TABELLA B

Ministero degli affari esteri – AREA DELLA PROMOZIONE CULTURALE DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE [6]

 

Qualifiche dirigenziali

 

Dirigenti per l'esercizio della funzione di Direttore di istituto di cultura

 

Dirigente

13

Totale

13

Qualifiche funzionali

 

Nona qualifica funzionale per l'esercizio della funzione di Direttore di istituto di cultura

 

Totale

30

Ottava qualifica funzionale per l'esercizio della funzione di Direttore di istituto di cultura ovvero di Addetto agli istituti di cultura

 

Totale

60

Settima qualifica funzionale per l'esercizio della funzione di Addetto agli istituti di cultura

 

Totale

160

Totale qualifiche dirigenziali

13

Totale qualifiche funzionali

250

Totale generale Area della Promozione Culturale

263

 


[1] Comma così modificato dall'art. 9 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.

[2] Comma così sostituito dall'art. 9 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.

[3] L'art. 7, comma 1, L. 26 maggio 2000, n. 147 ha sostituito con l'attuale comma 4 gli originari commi 4 e 5, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[4] Comma abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 7 aprile 2000, n. 103.

[5] Tabella abrogata e così sostituita dall'attuale tabella A dall'art. 44 del D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62.

[6] Le originarie tabelle A e B sono così sostituite dall'attuale tabella B per effetto dell'art. 3 del D.P.C.M. 14 ottobre 1996.