§ 35.3.37 - D.Lgs. 7 aprile 2000, n. 103.
Disciplina del personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:35. Diplomazia e consolati
Capitolo:35.3 personale
Data:07/04/2000
Numero:103


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 


§ 35.3.37 - D.Lgs. 7 aprile 2000, n. 103.

Disciplina del personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero, a norma dell'articolo 4 della legge 28 luglio 1999, n. 266

(G.U. 28 aprile 2000, n. 98)

 

     Art. 1.

     1. Il titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 2.

     1. I contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, continueranno ad applicarsi finché gli uffici all'estero non provvederanno a stipulare, previa autorizzazione ministeriale e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nuovi contratti che recepiscano le disposizioni di cui al decreto stesso.

     2. I rapporti di impiego del personale di nazionalità italiana che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è in servizio con contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana continuano ad essere disciplinati dalle norme contenute nell'Accordo successivo per il personale di cui all'articolo 1, comma 4, terzo alinea, del C.C.N.L. comparto Ministeri del 22 ottobre 1997 e nella successiva contrattazione collettiva applicabile agli impiegati a contratto.

     3. Restano valide le disposizioni dei contratti di impiego del personale di cui al comma 2 relative alle assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti, nonché all'assistenza malattia. I contributi dovuti dallo Stato e dagli assicurati all'INPS per le assicurazioni in questione sono commisurati all'intera retribuzione [1].

     3 bis. E' in facoltà del personale a contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per esso previsti. [2]

     4. E' fatta comunque salva per il personale di cui al comma 2, la possibilità di chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che il regime di impiego venga sottoposto integralmente alle disposizioni di cui al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal presente decreto. In tale caso, mutando la legge regolatrice del contratto, non sono più applicabili le norme di cui all'accordo successivo e alla successiva contrattazione collettiva applicabile agli impiegati a contratto. Analoga opzione può essere esercitata nei casi di riassunzione di cui all'articolo 160 del predetto decreto.

     5. Il personale di cittadinanza italiana, in servizio con contratto a tempo indeterminato, o che ha già avuto almeno un rinnovo contrattuale, presso gli istituti italiani di cultura alla data di entrata in vigore del presente decreto, ha la possibilità di optare, entro sei mesi dalla stessa data, fra la sottoscrizione di un nuovo contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana e pertanto sottoposto alla disciplina di cui ai commi 2 e 3, ovvero di un contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge locale e pertanto sottoposto integralmente alle disposizioni di cui al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal presente decreto.

     6. Il personale a contratto in possesso di doppia cittadinanza italiana e straniera, in servizio con contratto regolato dalla legge locale alla data di entrata in vigore del presente decreto, ha la possibilità di optare, entro sei mesi dalla stessa data, fra la sottoscrizione di un nuovo contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana e pertanto sottoposto alla disciplina di cui ai commi 2 e 3, ovvero di un contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge locale e pertanto sottoposto integralmente alle disposizioni di cui al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal presente decreto.

     7. E' fatto salvo il diritto all'indennità di fine rapporto, nella misura prevista dai contratti di impiego, per gli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     8. Fatta eccezione per i contratti stipulati ai sensi del comma 4, sono altresì fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli in materia di aggiunte di famiglia previsti dai contratti in atto.

 

          Art. 3.

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) gli articoli 162, 163 e 165 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

     b) l'articolo 2, comma secondo, e l'articolo 14, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618;

     c) l'articolo 1 e l'articolo 3, comma secondo, della legge 13 agosto 1980, n. 462;

     d) l'articolo 17, comma 3, della legge 27 ottobre 1988, n. 470;

     e) l'articolo 17, comma 1, della legge 22 dicembre 1990, n. 401;

     f) l'articolo 1, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente alle parole: "fatti salvi i rapporti contrattuali in atto", e comma 133.

 


[1] Comma così modificato dall'art. 1, comma 271, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, con la decorrenza ivi prevista. Il testo previgente reca: "3. Restano valide le disposizioni dei contratti di impiego del personale di cui al comma 2 relative alle assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti, nonché all'assistenza malattia. I contributi dovuti dallo Stato e dagli assicurati all'INPS per le assicurazioni in questione sono commisurati ad una retribuzione convenzionale da stabilirsi con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito l'ente assicuratore interessato."

[2] Comma inserito dall'art. 6 della L. 21 dicembre 2001, n. 442.