§ 14.8.32 - L. 22 luglio 1982, n. 473.
Autorizzazione di spesa per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.8 beni stranieri in Italia e italiani all'estero
Data:22/07/1982
Numero:473


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la spesa di lire 3.600 milioni, da ripartire in sei anni finanziari consecutivi a decorrere dal 1982, per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili da destinare a [...]
Art. 2.      All'onere di lire 600 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1982, si provvede mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero [...]
Art. 3.      E' autorizzata la vendita dei beni immobili disponibili adibiti, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, a sedi di scuole ed istituti di cultura di pertinenza del patrimonio [...]
Art. 4.      I ricavi derivanti dalla vendita ed i conguagli attivi delle permute di cui al precedente art. 3 affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
Art. 5.      Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro della pubblica istruzione, presenterà al Parlamento una relazione [...]


§ 14.8.32 - L. 22 luglio 1982, n. 473. [1]

Autorizzazione di spesa per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero.

(G.U. 27 luglio 1982, n. 204).

 

Art. 1.

     E' autorizzata la spesa di lire 3.600 milioni, da ripartire in sei anni finanziari consecutivi a decorrere dal 1982, per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura o di scuole italiane all'estero. Per l'anno finanziario 1982, la quota viene fissata in lire 600 milioni. Le quote relative agli esercizi successivi saranno determinate con la legge finanziaria.

 

     Art. 2.

     All'onere di lire 600 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1982, si provvede mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro dello stesso anno.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 3.

     E' autorizzata la vendita dei beni immobili disponibili adibiti, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, a sedi di scuole ed istituti di cultura di pertinenza del patrimonio dello Stato e situati all'estero, quando la loro conservazione al detto patrimonio risulti non conveniente o non risponda agli scopi per i quali gli immobili stessi vennero costruiti o acquistati. Essi verranno indicati con decreto da emanarsi dal Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro.

     La vendita degli immobili ha luogo mediante contratti da stipularsi anche a trattativa privata o licitazione privata, qualunque sia il loro valore.

     Qualora sussistano particolari ragioni di convenienza o di utilità, da indicarsi nel decreto di cui al primo comma del presente articolo, i beni immobili disponibili di pertinenza dello Stato potranno essere ceduti alla pari ovvero con conguaglio a favore o a carico dell'Erario in permuta di altri immobili qualunque sia il loro valore.

     In deroga a quanto stabilito dagli articoli 7, primo comma, 9, terzo comma, 10, secondo comma, della legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, per i contratti di acquisto, costruzione, vendita e permuta di cui alla presente legge si applica il disposto dell'art. 10, terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.

     Se la legge locale vieta il trasferimento di beni immobili, gli immobili di cui ai precedenti commi possono formare oggetto di negozi consentiti dalla stessa legge locale che permettano di perseguire indirettamente gli scopi della vendita o della permuta.

 

     Art. 4.

     I ricavi derivanti dalla vendita ed i conguagli attivi delle permute di cui al precedente art. 3 affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

     In relazione ai versamenti di cui al precedente comma, con decreti del Ministro del tesoro saranno effettuate assegnazioni di fondi nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, in aggiunta a quelle autorizzate dalla presente legge, nel limite massimo di lire due miliardi. Tali fondi saranno impiegati per la costruzione, la ristrutturazione o l'acquisto di stabili da destinare a sedi di scuole o di istituti di cultura, in luogo di quelli venduti o permutati, ovvero in relazione a comprovate esigenze che si dovessero manifestare tra il 1982 ed il 1987 oltre a quelle a cui si farà fronte con la spesa indicata nell'art. 1 della presente legge, e, unitamente ai fondi di cui al detto art. 1, per provvedere al pagamento dei conguagli passivi delle permute di cui al precedente art. 3.

 

     Art. 5.

     Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro della pubblica istruzione, presenterà al Parlamento una relazione contenente il primo programma di massima degli interventi. Dei programmi successivi si darà annualmente notizia nella nota preliminare allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.