§ 80.9.1121 - D.P.C.M. 8 febbraio 2019, n. 25.
Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'articolo 1, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:08/02/2019
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Organizzazione del Ministero
Art. 2.  Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
Art. 3.  Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Art. 4.  Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
Art. 5.  Dipartimento del Turismo
Art. 6.  Funzioni di supporto strategico al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
Art. 7.  Organismi operativi
Art. 8.  Dotazioni organiche e misure attuative
Art. 9.  Disposizioni finali


§ 80.9.1121 - D.P.C.M. 8 febbraio 2019, n. 25. [1]

Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.

(G.U. 28 marzo 2019, n. 74)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

     Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

     Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'articolo 2, comma 10-ter;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2014, adottato ai sensi del citato articolo 2, comma 5, decreto-legge n. 95 del 2012, e in particolare la tabella 3, allegata al predetto decreto, contenente la rideterminazione della dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, concernente: «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;

     Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, ed in particolare, gli articoli 7, 8 e 11;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143, concernente «Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177»;

     Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentarie e forestali 7 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 2018, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

     Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e in particolare gli articoli 1 e 4-bis;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2018, recante individuazione e definizione della disciplina per il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, e in particolare la tabella 3 allegata al predetto decreto;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nelle Adunanze del 20 dicembre 2018 e del 17 gennaio 2019;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2019;

     Informate le organizzazioni sindacali;

     Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;

 

     Decreta:

 

Art. 1. Organizzazione del Ministero

     1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

     2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di seguito denominato «Ministero», per l'esercizio delle funzioni e dei compiti statali ad esso spettanti in materia di agricoltura e foreste, caccia, alimentazione, pesca, produzione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca, come definiti dall'articolo 38 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, nonchè in materia di turismo, è organizzato nei seguenti Dipartimenti:

     a) Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

     b) Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;

     c) Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;

     d) Dipartimento del turismo.

     3. I Capi dei Dipartimenti svolgono esclusivamente i compiti ed esercitano i poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e collaborano tra loro e con gli altri uffici e organismi, di cui al presente regolamento.

 

     Art. 2. Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale

     1. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale esercita le competenze del Ministero in materia di politiche di mercato nel settore agricolo e agroalimentare, cura i rapporti con l'Unione europea nella fase di formazione e di attuazione della normativa comunitaria del Consiglio, del Parlamento e della Commissione.

     2. Il Dipartimento cura, nelle materie di spettanza del Ministero e fatte salve le specifiche competenze attribuite al Dipartimento del turismo, le relazioni con l'Unione europea e internazionali, anche in sede bilaterale e multilaterale, ivi compresi i lavori dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'agricoltura e le risorse alimentari (FAO) in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed esercita le competenze in materia di: sviluppo del mondo rurale, delle imprese del sistema agricolo ed agroalimentare; investimenti irrigui di rilevanza nazionale; politiche strutturali e di sviluppo rurale dell'Unione europea e nazionali; tutela dei patrimoni genetici e regolazione delle sementi; tutela e valorizzazione della biodiversità vegetale e animale ai fini del miglioramento della produzione agricola; gestione del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, a sostegno dei redditi delle imprese agricole e zootecniche colpite da calamità naturali, eventi climatici avversi, fitopatie, epizoozie e attacchi parassitari; gestione del servizio fitosanitario centrale, quale autorità unica di coordinamento e di contatto per le materie disciplinate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

     3. Il Dipartimento svolge le funzioni di coordinamento della programmazione relativa ai fondi destinati al finanziamento della politica agricola comune, di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1306 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

     4. Il Dipartimento è articolato in due uffici di livello dirigenziale generale, con le denominazioni e le competenze di seguito indicate:

     a) Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli ed agroalimentari in sede dell'Unione europea per gli aspetti di mercato e i sostegni diretti; partecipazione ai processi di elaborazione della posizione comune e di formazione della politica agricola comune, di seguito denominata PAC, e di definizione dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni dell'Unione europea connessi con tale politica; predisposizione delle disposizioni nazionali e degli altri atti necessari ad assicurare l'applicazione della regolamentazione dell'Unione europea in materia di organizzazioni di mercato agricolo e agroalimentare e di sostegni diretti; analisi, monitoraggio e valutazione sullo stato di attuazione della PAC, compreso l'andamento della spesa; rappresentanza dell'amministrazione nel Comitato speciale agricoltura, nei comitati e nei gruppi di lavoro dell'Unione europea per la elaborazione della normativa dell'Unione europea di settore; rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli altri Stati membri, nonchè con i Paesi terzi per le tematiche connesse agli aspetti di mercato e ai sostegni diretti della politica agricola comune; coordinamento dell'attività svolta, in materia di mercati, dalle regioni, dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dagli Organismi pagatori e dalle altre amministrazioni deputate all'applicazione della regolamentazione dell'Unione europea ed esecuzione degli obblighi dell'Unione europea riferibili al livello statale; adempimenti relativi all'attuazione della normativa dell'Unione europea concernente il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA); riconoscimento degli organismi pagatori previsti dalla normativa dell'Unione europea e supervisione della attività dei medesimi; trattazione delle tematiche relative ai processi di allargamento dell'Unione europea e agli accordi bilaterali dell'Unione con i Paesi terzi; rappresentanza degli interessi e delle posizioni nazionali negli organismi internazionali multilaterali quali l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE); contingenti ed ostacoli tecnici e tariffari in materia di importazione ed esportazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari; funzioni connesse con l'applicazione degli accordi internazionali concernenti i mercati e gli aiuti. Attività concernenti il Codex alimentarius di cui alla risoluzione della Commissione mista FAO-OMS del 3 luglio 1963, gestione degli accordi internazionali in materia di risorse biologiche; Accordi con Paesi terzi; misure connesse alla politica dei mercati. La Direzione generale si articola in 6 uffici dirigenziali non generali.

     b) Direzione generale dello sviluppo rurale: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli ed agroalimentari in materia di sviluppo rurale; elaborazione e coordinamento delle linee di politica di sviluppo rurale, in coerenza con quelle dell'Unione europea; politiche e strumenti in materia di politiche imprenditoriali dei soggetti giuridici in agricoltura, ivi comprese quelle giovanili e di ricambio generazionale, e delle strutture aziendali agricole; contratti agrari, ricomposizione fondiaria; coordinamento delle politiche in favore dell'imprenditoria agricola giovanile e femminile; analisi dei profili relativi alla pluriattività, in raccordo con il Dipartimento del turismo; grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale; programmi nazionali e comunitari di investimenti irrigui e di bonifica, investimenti conseguenti a piani di riparto di fondi nazionali nel settore irriguo e della bonifica; attività di competenza relative alle materie trasferite dal decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104; gestione dei procedimenti riguardanti il credito agrario e la meccanizzazione agricola; gestione degli interventi a favore delle imprese agricole colpite da eccezionali avversità atmosferiche o da crisi di mercato; problematiche in materia di aiuti di Stato; programmi nazionali di ricerca; indirizzo e monitoraggio degli istituti e laboratori operanti nell'ambito della ricerca agricola e agroalimentare; innovazione e trasferimento tecnologico in agricoltura; studi e ricerche volti al miglioramento dell'alimentazione; disciplina generale e coordinamento in materia di impiego delle biotecnologie innovative nel settore agroalimentare; salvaguardia e tutela dei patrimoni genetici delle specie animali e vegetali; regolazione delle sementi, materiale di propagazione, registri di varietà vegetali e libri genealogici e registri anagrafici del bestiame e relativi controlli funzionali; adempimenti connessi alla gestione del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, a sostegno dei redditi delle imprese agricole e zootecniche colpite da calamità naturali, eventi climatici avversi, fitopatie, epizoozie e attacchi parassitari; attivazione delle misure di aiuto per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate e per il ripristino delle strutture fondiarie connesse all'attività agricola; gestione delle misure di aiuto per incentivare la stipula di contratti assicurativi agevolati, per la copertura dei rischi climatici sulle coltivazioni e le strutture aziendali, i rischi parassitari sulle produzioni vegetali, le malattie epizootiche e lo smaltimento delle carcasse negli allevamenti zootecnici; gestione del servizio fitosanitario centrale, quale autorità unica di coordinamento e di contatto per le materie disciplinate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214; coordinamento servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214; adempimenti connessi al settore dei fitofarmaci, dei fertilizzanti, al materiale di propagazione e ai registri di varietà di specie frutticole e di vite; adempimenti connessi all'attuazione della normativa comunitaria sull'uso sostenibile dei fitofarmaci e al coordinamento delle politiche agro ambientali, attraverso la definizione dei requisiti e delle norme tecniche che contraddistinguono le misure agro ambientali, ivi compresi quelli relativi alla produzione integrata, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, ai fini della valutazione economica delle misure stesse, in relazione ai costi aggiuntivi, secondo l'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1974 del 2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698 del 2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). La Direzione generale si articola in 7 uffici dirigenziali non generali.

 

     Art. 3. Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca

     1. Il Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca esercita le competenze del Ministero nel settore della pesca, della tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agroalimentari, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero della salute; cura le relazioni istituzionali con le regioni e gli enti territoriali; cura l'attuazione delle leggi pluriennali di spesa, i servizi generali e il personale, anche ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; esercita le attività di competenza del Ministero relative al Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN); assicura il supporto al funzionamento della Camera arbitrale nazionale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99; esercita le competenze nel campo dell'educazione alimentare di carattere non sanitario; esercita le competenze del Ministero nel settore dell'ippica e delle relative scommesse, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze; esercita le competenze nel settore del mercato del lavoro in agricoltura per quanto non di competenza del Ministero del lavoro;

     2. Il Dipartimento è articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale, con le denominazioni e le attribuzioni di seguito indicate:

     a) Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica: disciplina generale e coordinamento in materia di tracciabilità delle produzioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 marzo 1958, n. 199; certificazione delle attività agricole ecocompatibili; elaborazione, attuazione e coordinamento delle politiche di sviluppo economico delle imprese agricole, della cooperazione agroalimentare, nonchè della prima trasformazione dei prodotti agricoli fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero della salute; esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare come definita all'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199; disciplina generale e coordinamento in materia di qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari; supporto organizzativo-logistico al Comitato nazionale vini di cui alla legge 12 dicembre 2016, n. 238; disciplina generale e coordinamento in materia di agricoltura biologica, definizione del regime e delle modalità di gestione del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4; esercizio delle attribuzioni in materia di trasformazione e commercializzazione agroalimentare, nel rispetto delle attribuzioni regionali; elaborazione e coordinamento delle linee di politica di sviluppo settoriale, di filiera e di distretto; incentivi nel settore agricolo e agroalimentare, ivi compresi gli strumenti di programmazione negoziata e i contratti di filiera per quanto di competenza; esercita le competenze nel settore del mercato del lavoro in agricoltura per quanto non di competenza del Ministero del lavoro; problematiche del lavoro nel mercato agricolo; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli; agro-energie e sviluppo fonti rinnovabili; borsa merci e vendita diretta dei prodotti agricoli; promozione della produzione agroalimentare italiana in ambito comunitario e internazionale; educazione alimentare di carattere non sanitario e campagne di comunicazione nelle scuole; Sviluppo del settore ippico e gestione delle attività di competenza connesse alla organizzazione dei giochi e delle scommesse sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze. La Direzione generale si articola in 7 uffici dirigenziali non generali;

     b) Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura: programmazione nazionale in materia di pesca e acquacoltura, disciplina generale e coordinamento delle politiche relative alle attività di pesca e acquacoltura in materia di gestione delle risorse ittiche marine, di importazione ed esportazione dei prodotti ittici; aiuti di Stato in materia di pesca e acquacoltura; gestione del Fondo per il credito peschereccio; ricerca applicata alla pesca ed alla acquacoltura; tutela, valorizzazione, tracciabilità e qualità dei prodotti ittici; misure tecniche relative all'attività di pesca marittima; adempimenti nazionali relativi al Fondo europeo affari marittimi e della pesca (FEAMP); attività di controllo e vigilanza di tutte le autorità di controllo nazionali competenti per il rispetto delle norme della politica comune della pesca, raccolta, trattamento e certificazione dei dati sulle attività di pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 1224 del 2009, del Consiglio del 20 novembre 2009; attività ai sensi del regolamento (CE) n. 199 del 2008 del Consiglio del 25 febbraio 2008 in materia di raccolta, gestione e uso di dati nel settore della pesca; attività in sede comunitaria concernenti le tematiche relative al settore della pesca e dell'acquacoltura; attività in ambito internazionale concernenti istituzioni, organismi, ed enti del settore, inclusa l'ICCAT. Per le funzioni di propria competenza, la Direzione generale si avvale delle Capitanerie di porto, ivi compreso, sulla base delle direttive del Ministro, il Reparto Pesca Marittima (RPM) del Corpo delle Capitanerie di porto. La Direzione generale si articola in 4 uffici dirigenziali non generali;

     c) Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e strumentali e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali: attività di amministrazione e cura degli affari di carattere generale; gestione unificata delle risorse umane e strumentali; reclutamento e concorsi; trattamento giuridico, economico e di quiescenza; mobilità; politiche del personale per le pari opportunità; Ufficio procedimenti disciplinari del Ministero (UPD); istruzione e gestione del contenzioso della direzione generale ed in materia di lavoro dell'amministrazione; attività di formazione e aggiornamento professionale; relazioni con le organizzazioni sindacali, supporto tecnico-organizzativo all'attività di contrattazione collettiva integrativa; prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro del Ministero; coordinamento dell'attuazione delle leggi pluriennali di spesa; predisposizione, d'intesa con gli altri Dipartimenti, del bilancio del Ministero; organizzazione e gestione della biblioteca storica e corrente del Ministero; coordinamento e gestione delle attività dell'Ufficio relazioni con il pubblico; gestione del S.I.A.N.; compiti previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; vigilanza amministrativa e assistenza agli enti, ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria e agli altri enti, società e agenzie, sottoposti alla vigilanza del Ministero, secondo la normativa vigente, nonchè attività di vigilanza sui consorzi agrari ai sensi dell'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e sulle gestioni di ammasso; supporto alla comunicazione istituzionale, anche in riferimento agli strumenti multimediali e alla rete Internet; attività di coordinamento dei rapporti con gli uffici della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La Direzione generale si articola in 6 uffici dirigenziali non generali.

 

     Art. 4. Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

     1. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, di seguito denominato «Ispettorato», ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico, ha competenze in materia di prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione per il settore primario; tutela e vigilanza sulle produzioni di qualità registrata che discendono da normativa comunitaria e nazionale, anche a livello europeo ed internazionale; contrasto all'irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari e ai fenomeni fraudolenti che generano situazioni di concorrenza sleale tra gli operatori; funzioni di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 1151 del 2012; vigilanza sull'applicazione delle disposizioni degli accordi interprofessionali di cui il Ministero ha disposto l'estensione ai sensi dell'articolo 164 del Regolamento (UE) n. 1308 del 2013. Ai fini dello svolgimento della propria attività, l'Ispettorato opera con organico proprio e propria organizzazione amministrativa e contabile e si avvale della gestione unitaria, assicurata dalla Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e strumentali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), dei servizi comuni e del personale, limitatamente al reclutamento, alla formazione generale, al trattamento giuridico ed economico ed al relativo contenzioso del personale dipendente. L'Ispettorato assume l'acronimo ICQRF.

     2. L'Ispettorato si articola, a livello di amministrazione centrale, in due uffici di livello dirigenziale generale, con le denominazioni e le attribuzioni di seguito indicate e, a livello territoriale, in 10 uffici e 4 laboratori di livello dirigenziale non generale:

     a) Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore: riconoscimento degli organismi di controllo e di certificazione, procedure sanzionatorie delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale e relativo contenzioso; avvio della procedura di esecuzione forzata delle ordinanze-ingiunzioni mediante emissione dei ruoli; analisi e programmazione dei fabbisogni di risorse strumentali e logistiche dell'Ispettorato e relativa attività contrattuale; tenuta della contabilità economico-analitica; procedure di fornitura di beni e servizi; coordinamento della gestione e manutenzione dei beni periferici dell'Ispettorato; coordinamento dell'attività di esecuzione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e di salute dei lavoratori presso gli uffici periferici e i laboratori; vigilanza amministrativa sugli uffici territoriali ed i laboratori; supporto tecnico organizzativo all'attività di contrattazione collettiva integrativa; trattamento economico accessorio e mobilità del personale dell'Ispettorato; formazione specifica per il personale dell'Ispettorato, comunicazione istituzionale in raccordo con il Dipartimento del turismo. La Direzione generale si articola in 4 uffici dirigenziali non generali;

     b) Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari: programmazione delle attività istituzionali; monitoraggio e valutazione dei programmi di attività svolti dagli uffici territoriali e dai laboratori; indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attività ispettiva svolta dagli uffici territoriali; vigilanza sugli organismi pubblici e privati di controllo nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari biologici e di qualità registrata; indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attività analitica e sulla qualità dei laboratori; attività di studio nelle materie di competenza dell'Ispettorato; aggiornamento delle metodiche ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale; promozione di attività di studio e ricerca nel settore analitico da parte dei laboratori; rapporti con altri organismi di controllo nazionali e internazionali; analisi di revisione ai sensi dell'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, e gestione del laboratorio centrale deputato all'espletamento delle predette analisi. La Direzione generale si articola in 4 uffici dirigenziali non generali.

 

     Art. 5. Dipartimento del Turismo

     1. Il Dipartimento esercita le funzioni e coordina le linee di azione del Ministero in materia di turismo, anche al fine di favorire una politica integrata di valorizzazione del made in Italy, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico, e di promozione coerente e sostenibile del Sistema Italia, in raccordo con i diversi Ministeri ed enti competenti. Il Dipartimento cura la partecipazione alle attività internazionali in materia di turismo (Unione europea, OCSE, UNWTO, UNESCO) e alle attività di elaborazione delle normative comunitarie, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Dipartimento esercita le competenze in materia di: pianificazione strategica delle politiche turistiche nazionali, in raccordo con le regioni, con le associazioni di categoria e le imprese turistiche; gestione della funzione statistica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e regolamentazione dell'Unione europea concernente la raccolta dati in raccordo con i Dipartimenti del Ministero; elaborazione di un sistema nazionale dei dati turistici, in collaborazione con le regioni, Istat e tutti i soggetti, istituzionali e non, che concorrono all'individuazione e all'analisi delle principali variabili dei flussi turistici; definizione coordinata e partecipata delle politiche di promozione turistica e del made in Italy, con particolare riferimento al patrimonio eno-gastronomico, paesaggistico e territoriale nazionale, in raccordo con l'ENIT - Agenzia nazionale del turismo - che ne cura l'attuazione; sviluppo ed incentivazione del turismo anche tramite l'attuazione di misure a sostegno delle imprese di settore, ivi compresa la concessione del credito d'imposta, la gestione del fondo nazionale di garanzia e l'utilizzo di Fondi CIPE, del Fondo Sviluppo e Coesione nonchè ulteriori risorse rinvenienti da altre norme di legge; elaborazione e coordinamento del piano di comunicazione istituzionale del Ministero in raccordo con gli altri Dipartimenti; comunicazione ed informazione in materia di qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari, della pesca e nelle altre materie di competenza del Ministero in raccordo con le Direzioni generali del Ministero competenti nelle materie oggetto di comunicazione e informazione. Il Dipartimento svolge le attività relative alla partecipazione del Ministero alle fiere e supporta gli enti e le società vigilati dal Ministero per la partecipazione alle fiere; coordina la partecipazione italiana finalizzata alla promozione dei territori in occasione di eventi internazionali; elabora le linee di programmazione nazionale in materia di enoturismo e strade del vino; cura la programmazione nazionale in materia di agriturismo e la valorizzazione del comparto agrituristico nazionale nonchè l'attività venatoria e la gestione programmata della stessa. Rappresenta e tutela gli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale, in raccordo con le politiche forestali regionali, anche ai fini della valorizzazione turistica; svolge le funzioni di certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui all'articolo 8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, tramite le unità specializzate dell'Arma dei carabinieri; detiene l'elenco degli alberi monumentali e rilascia i pareri di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10; promuove e valorizza le pratiche agricole e alimentari tradizionali e dei siti rurali, assicurando l'attuazione delle leggi 6 aprile 1977, n. 184 e 27 settembre 2007, n. 167 nonchè l'economia montana nell'ambito della politica di sviluppo rurale, anche al fine di valorizzarne le specificità e promuoverne la rilevanza turistica; cura il monitoraggio dell'andamento dei mercati negli ambiti di attività del Ministero in raccordo con le competenti Direzioni generali del Ministero stesso nonchè in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, con Istat e con gli enti competenti in materia, al fine di supportare la pianificazione strategica delle politiche turistiche nazionali. Nell'ambito di competenza del Ministero svolge attività di promozione delle eccellenze simbolo della qualità della vita e delle attrattive del territorio Italia, anche in relazione alle funzioni allo stesso attribuite in materia di etichettatura di cui all'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, fatte salve le competenze degli altri Dipartimenti e del Ministero per lo sviluppo economico. Presso il Dipartimento, che ne supporta le attività, ha sede e opera il Comitato permanente per la promozione del turismo di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.

     2. Il Dipartimento è articolato in due uffici di livello dirigenziale generale, con le denominazioni e le attribuzioni di seguito indicate:

     a) Direzione generale delle politiche del turismo: supporto al Capo Dipartimento per la pianificazione strategica delle politiche turistiche nazionali, in raccordo con le regioni, con le associazioni di categoria e le imprese turistiche; elaborazione di linee di indirizzo, in raccordo con la Direzione generale competente in materia di vigilanza enti, e attività convenzionali con ENIT, per l'attuazione dei piani pluriennali in materia di turismo; gestione della funzione statistica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e regolamentazione dell'Unione europea concernente la raccolta dati; valorizzazione del patrimonio informativo del turismo; creazione base dati e analisi dei flussi turistici, in collaborazione con le regioni, Istat e tutti i soggetti, istituzionali e non; monitoraggio dell'andamento dei mercati negli ambiti di attività del Ministero, conformemente al comma 1 del presente articolo; attività di assistenza e supporto alle regioni e agli enti locali per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico; sostegno alla realizzazione di progetti strategici per il miglioramento della qualità e lo sviluppo dell'offerta turistica dei territori; attività di regolazione delle imprese turistiche in raccordo con il sistema delle autonomie locali e le realtà imprenditoriali; elaborazione standard minimi e uniformi su tutto il territorio nazionale dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche; supporto alle attività del Comitato permanente per la promozione del turismo; sviluppo delle politiche di sostegno ai soggetti diversamente abili; elaborazione e coordinamento del piano di comunicazione istituzionale del Ministero e definizione coordinata e partecipata delle politiche di promozione turistica e del made in Italy; attività relative alla partecipazione del Ministero alle fiere e supporto agli enti e società vigilati dal Ministero per la partecipazione alle fiere; coordinamento della partecipazione italiana finalizzata alla promozione dei territori in occasione di eventi internazionali; sviluppo ed incentivazione del turismo anche tramite l'attuazione di misure a sostegno alle imprese e agli agriturismi e stabilimenti termali, ivi compresa la concessione del credito d'imposta specifico; gestione del Fondo Nazionale di Garanzia, dei Fondi CIPE, del Fondo Sviluppo e Coesione nonchè ulteriori risorse rinvenienti da altre norme di legge; attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali; gestione del Fondo buoni vacanza e del Fondo nazionale di garanzia e altre attività di assistenza e tutela dei turisti. Coordinamento e aggiornamento del sistema informatico di assistenza e di catalogazione per le imprese di viaggio e turismo-INFOTRAV; cura la partecipazione alle attività internazionali in materia di turismo (Unione europea, OCSE, UNWTO, UNESCO), in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonchè alle attività di elaborazione delle normative comunitarie; gestione delle attività ministeriali in sede UNESCO, con particolare riferimento ai siti dichiarati patrimonio materiale o immateriale dell'umanità. La Direzione generale si articola in 4 uffici dirigenziali non generali;

     b) Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste: negli ambiti di competenza del Ministero svolge attività di valorizzazione delle eccellenze simbolo della qualità della vita e delle attrattive del territorio Italia, anche in relazione alle funzioni allo stesso attribuite in materia di etichettatura di cui all'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, fatte salve le competenze degli altri Dipartimenti e del Ministero per lo sviluppo economico; elaborazione delle linee di programmazione nazionale in materia di enoturismo e strade del vino; valorizzazione del patrimonio eno-gastronomico, paesaggistico e territoriale in ambito nazionale, dell'Unione europea e internazionale, in raccordo con l'ENIT che ne cura l'attuazione; comunicazione ed informazione in materia di qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari, della pesca, del turismo e nelle altre materie di competenza del Ministero; promozione dell'agriturismo in ambito nazionale, dell'Unione europea e internazionale, anche con mezzi televisivi e Web; rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale anche ai fini della valorizzazione turistica; elaborazione e coordinamento delle linee di sviluppo della politica dell'economia della montagna e del paesaggio rurale anche per promuovere lo sviluppo turistico dei territori, in raccordo con la Direzione generale dello sviluppo rurale; coordinamento delle politiche forestali nazionali e regionali; elaborazione delle linee di politica forestale e della montagna, anche con riferimento al dissesto idrogeologico e alla mitigazione dei cambiamenti climatici; controllo e monitoraggio del consumo del suolo forestale anche per promuovere lo sviluppo sostenibile delle aree montane; elaborazione e coordinamento delle politiche della filiera del legno, in coerenza con quelle dell'Unione europea; coordinamento politiche di valorizzazione della biodiversità negli ecosistemi forestali e delle modalità di fruizione naturalistica dei territori; coordinamento e tutela dei patrimoni genetici e del materiale di propagazione di interesse forestale, nel rispetto della normativa europea e internazionale vigente; tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e del sottobosco; adempimenti relativi all'attuazione del decreto ministeriale 27 dicembre 2012 n. 18799, di istituzione dell'Autorità nazionale competente per l'applicazione del regolamento (UE) n. 995 del 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio; elaborazione delle linee di programmazione nazionale in materia di agriturismo, di pescaturismo e pesca sportiva di multifunzionalità dell'impresa agricola, dell'impresa forestale e di pluriattività in agricoltura e nei territori montani, quale opportunità per sviluppare una maggiore sinergia tra attività agricole e attività legate alla valorizzazione del territorio anche per finalità turistiche, in raccordo con il Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale; pianificazione integrata di iniziative per la valorizzazione turistica dei paesaggi rurali e montani; attività in materia venatoria e determinazione delle specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e riconoscimento delle associazioni nazionali venatorie; certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui all'articolo 8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, tramite le unità specializzate dell'Arma dei carabinieri; tenuta dell'elenco degli alberi monumentali e rilascio del parere di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10 nonchè la valorizzazione degli alberi monumentali nell'ambito delle connotazioni naturalistiche e turistiche dei territori rurali. La Direzione generale si articola in 4 uffici dirigenziali non generali.

 

     Art. 6. Funzioni di supporto strategico al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

     1. Le funzioni di supporto al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per la formulazione dell'indirizzo politico e per la verifica della sua attuazione sono svolte nell'ambito della struttura del Gabinetto del Ministro, attraverso le risorse umane e materiali previste a legislazione vigente.

     2. Con provvedimento del Ministro viene individuato, tra i Dirigenti di I fascia del Ministero, il responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

 

     Art. 7. Organismi operativi

     1. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, posto alle dipendenze funzionali del Ministro, svolge i compiti di cui agli articoli 7 e 8, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Nell'ambito del Comando unità, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare svolge controlli straordinari sulla erogazione e percezione di aiuti comunitari nel settore agroalimentare e della pesca e acquacoltura, sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi in via di sviluppo e indigenti ed esercita controlli specifici sulla regolare applicazione di regolamenti comunitari e concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, il reparto può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

     2. Il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle capitanerie di porto, istituito presso il Ministero, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita funzioni di supporto alle attività di vigilanza e controllo della pesca marittima e dell'acquacoltura e delle relative filiere nonchè quelle stabilite dal decreto ministeriale 1° febbraio 2010 recante Organizzazione del Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle capitanerie di porto.

 

     Art. 8. Dotazioni organiche e misure attuative

     1. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero sono ripartite nelle due sezioni del ruolo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo «Agricoltura» e «Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari» di cui alle tabelle A e B allegate al presente regolamento e facenti parte integrante dello stesso. Il personale trasferito dal Ministero per i beni e le attività culturali è inserito nella sezione «Agricoltura».

     2. In applicazione degli articoli 2, comma 1, 12, comma 7, e 23-quater, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, il numero di uffici e di posti di funzione di livello dirigenziale generale è fissato in 13 posizioni ed il numero di uffici e di posti di funzione di livello dirigenziale non generale è fissato in 61 di cui uno presso gli uffici di diretta collaborazione.

     3. Con successivi decreti del Ministro, di natura non regolamentare, da adottare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale, ivi compresi gli uffici e laboratori a livello periferico e sono definite le attribuzioni e i compiti di ciascun ufficio.

     4. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 5, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale opera avvalendosi degli uffici dirigenziali attualmente operanti, con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione.

     5. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, è ripartito il contingente di personale delle aree prima, seconda e terza, come determinato dalle tabelle A e B, in profili professionali e fasce retributive. Con il medesimo provvedimento si provvede alla distribuzione del personale dell'Ispettorato, nell'ambito della sede centrale e delle sedi periferiche dello stesso.

     6. Il Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può inviare in lunga missione e con onere a carico del Ministero, personale di supporto agli addetti del Ministero che svolgano l'incarico di esperti ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

     7. In sede di attuazione delle attività di formazione, riqualificazione e riconversione del personale, si tiene conto della nuova organizzazione del Ministero.

 

     Art. 9. Disposizioni finali

     1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalità e l'efficienza.

     2. L'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance resta disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, e successive modificazioni.

     3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143, è abrogato.

     4. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

     Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

 

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2019  Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 213

 

     Tabella A (articolo 8, comma 1)

 

     Dotazione organica del personale - Sezione Agricoltura

 

Qualifiche dirigenziali

Unità

Dirigente di I fascia

10

Dirigente di II fascia

*39

Totale dirigenti

49

Aree funzionali

 

Area III

441

Area II

377

Area I

8

Totale Aree funzionali

826

Totale Sezione Agricoltura

875

 

 

     Tabella B (articolo 8, comma 1)

 

     Dotazione organica del personale - Sezione ICQRF

 

Qualifiche dirigenziali

Unità

Dirigente di I fascia

3

Dirigente di II fascia

22

Totale dirigenti

25

Aree funzionali|

 

Area III

372

Area II

410

Area I

9

Totale Aree funzionali

791

Totale Sezione ICQRF

816

 

     Totale complessivo 1.691

     *di cui uno presso gli uffici di diretta collaborazione

 

 


[1] Abrogato dall'art. 8 del D.P.C.M. 5 dicembre 2019, n. 179.