§ 80.9.1104 - D.P.C.M. 17 luglio 2017, n. 143.
Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 11, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:17/07/2017
Numero:143


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105
Art. 2.  Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105
Art. 3.  Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105
Art. 4.  Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, e della Tabelle A ad esso allegata
Art. 5.  Disposizioni transitorie e finali


§ 80.9.1104 - D.P.C.M. 17 luglio 2017, n. 143.

Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

(G.U. 3 ottobre 2017, n. 231)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

     Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

     Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante: «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini» ed, in particolare, l'articolo 2, comma 10-ter;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, concernente: «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;

     Visto l'articolo 6 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, che ha soppresso la gestione commissariale di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, trasferendo le relative funzioni ai competenti dipartimenti e direzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

     Ravvisata l'opportunità di apportare modificazioni al testo dell'articolo 2, comma 3, lettera b) del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 2013, in coerenza con l'assetto organizzativo vigente a seguito della soppressione della gestione commissariale di cui al sopra citato articolo 6 del decreto-legge n. 51 del 2015;

     Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante: «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'articolo 8, comma 2, lettera c), che istituisce il «Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare» che dipende funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale, e l'articolo 11, comma 2, che dispone l'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla nuova articolazione delle competenze derivante dal medesimo decreto legislativo, da effettuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare ai sensi del sopra citato articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012;

     Visto, altresì, l'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 177 del 2016, secondo cui il trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie e il transito del personale hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017;

     Vista la Tabella A allegata al citato decreto legislativo n. 177 del 2016, che, in relazione al trasferimento delle competenze di cui all'articolo 11, comma 2, prevede il contingente di personale da assegnare, tra le altre amministrazioni, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, con corrispondente incremento della dotazione organica del Ministero medesimo;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2016, recante determinazione del contingente di personale del Corpo forestale dello Stato che potrà avvalersi della facoltà del transito ad altra amministrazione statale e definizione delle tabelle di equiparazione e dei criteri da applicare alle procedure di mobilità, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

     Vista la proposta formulata dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con nota n. 4064 del 29 marzo 2017, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del citato decreto legislativo n. 177 del 2016;

     Considerata l'organizzazione ministeriale proposta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dal decreto legislativo n. 177 del 2016 e con gli incrementi del contingente di personale proveniente dal Corpo forestale dello Stato;

     Preso atto che sulla proposta di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'Amministrazione ha informato le Organizzazioni sindacali in data 20 dicembre 2016;

     Ritenuto, per ragioni di speditezza e celerità, tenuto conto della tempistica prevista dalla norma per l'adozione dei provvedimenti attuativi di cui al decreto legislativo n. 177 del 2016, di non avvalersi della facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017, con il quale il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di lavoro pubblico, nonchè di organizzazione, riordino e funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

     Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

     Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

 

     Decreta:

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105

     1. All'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e promuove la tutela degli interessi forestali nazionali»;

     b) al comma 2, primo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «; rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali; certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui all'articolo 8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, tramite le unità specializzate dell'Arma dei carabinieri; tenuta dell'elenco degli alberi monumentali e rilascio del parere di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10»;

     c) al comma 3, le parole: «Il Dipartimento è articolato in due uffici di livello dirigenziale generale» sono sostituite dalle seguenti: «Il Dipartimento è articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale»;

     d) al comma 3, lettera b), le parole: «alla politica forestale,» sono soppresse;

     e) al comma 3, lettera b), le parole: «usi civici» sono soppresse;

     f) al comma 3, lettera b), le parole: «ferma restando l'autonoma gestione delle stesse da parte del commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, dello stesso decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995. n. 104» sono soppresse;

     g) al comma 3, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: «b-bis) Direzione generale delle foreste: rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale, coordinamento delle politiche forestali nazionali e regionali; elaborazione delle linee di politica forestale, anche con riferimento al dissesto idrogeologico e alla mitigazione dei cambiamenti climatici; controllo e monitoraggio del consumo del suolo forestale; elaborazione e coordinamento delle politiche della filiera del legno, in coerenza con quelle dell'Unione europea; coordinamento politiche di valorizzazione della biodiversità negli ecosistemi forestali; coordinamento e tutela dei patrimoni genetici e delle sementi di interesse forestale, nel rispetto della normativa europea e internazionale vigente; tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e del sottobosco; adempimenti relativi all'attuazione del decreto ministeriale n. 18799 del 27 dicembre 2012, di istituzione dell'Autorità nazionale competente per l'applicazione del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio; certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui all'articolo 8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, tramite le unità specializzate dell'Arma dei carabinieri; tenuta dell'elenco degli alberi monumentali e rilascio del parere di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10. La Direzione generale si articola in 4 uffici dirigenziali non generali.».

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105

     1. All'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, lettera a), le parole: «della filiera del legno,» sono soppresse.

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105

     1. All'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni:

     il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, posto alle dipendenze funzionali del Ministro, svolge i compiti di cui agli articoli 7 e 8, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177. Nell'ambito del Comando unità, il Comando carabinieri politiche agricole e alimentari, di cui al decreto del Ministro della difesa 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 11 settembre 2001, n.211, Supplemento ordinario, svolge controlli straordinari sulla erogazione e percezione di aiuti comunitari nel settore agroalimentare e della pesca ed acquacoltura, sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi in via di sviluppo e indigenti ed esercita controlli specifici sulla regolare applicazione di regolamenti comunitari e concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, il reparto può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.»;

     il comma 2 è soppresso.

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, e della Tabelle A ad esso allegata

     1. All'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo le parole: «come individuati nel decreto interministeriale del 31 gennaio 2013,» sono aggiunte le seguenti: «nonchè dai contingenti di personale individuati nella Tabella A allegata al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177,»;

     b) al comma 3, al secondo periodo, le parole: «55 di cui uno presso gli uffici di diretta collaborazione» sono sostituite dalle seguenti «61 di cui tre presso gli uffici di diretta collaborazione».

     2. La Tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, è sostituita dalla Tabella A allegata al presente regolamento e facente parte integrante dello stesso.

 

     Art. 5. Disposizioni transitorie e finali

     1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

     Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

 

     Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2017  Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 762

 

     Tabella A

 

     Dotazione organica del personale - Ruolo agricoltura

 

Ruolo Agricoltura

Unità

Qualifiche dirigenziali

 

Dirigente di 1ª fascia

8

Dirigente di 2ª fascia

39

Totale

47

Aree

 

Area III

421

Area II

355

Area I

8

Totale aree

784

Totale complessivo

831