§ 80.9.440 - D.P.R. 14 maggio 2001, n. 303.
Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole e forestali


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:14/05/2001
Numero:303


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Ministro ed Uffici di diretta collaborazione
Art. 3.  Funzioni degli Uffici di diretta collaborazione
Art. 4.  Organismo indipendente di valutazione della performance
Art. 5.  Personale degli Uffici di diretta collaborazione
Art. 6.  Responsabili degli Uffici di diretta collaborazione
Art. 7.  Trattamento economico
Art. 8.  Segreteria dei Sottosegretari di Stato
Art. 9.  Modalità della gestione
Art. 10.  Disposizioni finali


§ 80.9.440 - D.P.R. 14 maggio 2001, n. 303. [1]

Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole e forestali

(G.U. 25 luglio 2001, n. 171)

 

     Art. 1. Definizioni

     1. Nel presente regolamento si intendono per:

     a) Uffici di diretta collaborazione: gli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

     b) Ministro: il Ministro delle politiche agricole e forestali;

     c) Ministero: il Ministero delle politiche agricole e forestali;

     d) decreto legislativo n. 29 del 1993: il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

     e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

     f) [ruolo unico: il ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150] [2].

 

          Art. 2. Ministro ed Uffici di diretta collaborazione

     1. Il Ministro è l'organo di direzione politica del Ministero e ne determina gli indirizzi, avvalendosi, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, degli Uffici di diretta collaborazione che esercitano le competenze di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi ed all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione ed alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.

     2. Sono Uffici di diretta collaborazione:

     a) l'Ufficio di Gabinetto;

     b) l'Ufficio legislativo;

     c) la Segreteria del Ministro;

     d) la Segreteria tecnica del Ministro;

     e) l'Ufficio per la stampa e la comunicazione;

     f) [il Servizio di controllo interno di cui all'articolo 4, comma 5] [3];

     g) l'Ufficio dei rapporti internazionali.

     3. La Segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro. Il Servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia operativa.

     4. Le Segreterie dei Sottosegretari di Stato svolgono attività di supporto alle funzioni dei medesimi, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero, ivi compresi quelli di diretta collaborazione.

     5. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono degli Uffici di Gabinetto e legislativo.

     6. Il Capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, collabora con il Ministro nell'attività di indirizzo politico-amministrativo e coordina gli uffici di diretta collaborazione, i quali, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilità, ed assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni. Con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto è definita l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione. Il Capo di Gabinetto può nominare uno o più vice capi di Gabinetto e un vice capo dell'Ufficio legislativo senza maggiori oneri e nell'ambito del contingente di cui all'articolo 5 [4].

 

          Art. 3. Funzioni degli Uffici di diretta collaborazione [5]

     1. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. L'Ufficio di Gabinetto cura l'attività di supporto all'organo di direzione politica in materia di rapporti con le regioni e coordina in particolare la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e, fatte salve le competenze del Ministro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 165 del 2001, con il Consiglio di Stato e cura, altresì, l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato. Svolge attività di supporto all'organo politico circa la destinazione delle relative risorse finanziarie; tale attività di supporto è svolta in raccordo con i dipartimenti e gli uffici dirigenziali generali competenti, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro, nonchè mediante la promozione di nuove attività ed iniziative anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, e l'organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e momenti di approfondimento scientifico quali convegni, conferenze e tavole rotonde, nelle materie di competenza istituzionale del Ministero ed in rapporto con le altre amministrazioni interessate. Sovraintende, altresì, alle funzioni di comunicazione istituzionale del Ministero, determinando gli indirizzi strategici e le priorità operative dell'azione di comunicazione del Ministero, ferme restando le attribuzioni gestionali delle strutture amministrative del Ministero. Tale Ufficio può essere articolato in distinte aree organizzative di carattere non dirigenziale. Ai fini del supporto all'organo politico,nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto è operativo un Ufficio per i rapporti con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, e l'Ufficio Sicurezza NATO-UE con i compiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 febbraio 2006.

     2. La Segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione ed elaborazione dei materiali per gli interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli altri Uffici di diretta collaborazione. La Segreteria del Ministro è diretta e coordinata dal Capo della Segreteria, che coadiuva ed assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa ed adempie su suo mandato a compiti specifici. Fa, altresì, parte della Segreteria del Ministro il Segretario particolare, che cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro, nonchè i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.

     3. L'Ufficio legislativo cura l'attività di supporto all'organo di direzione politica in materia di rapporti con le regioni e l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti uffici dirigenziali generali e garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura in particolare il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea. Partecipa, ove necessario, alla elaborazione delle normative dell'Unione europea. Sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale. Cura gli adempimenti connessi agli atti di sindacato ispettivo riguardanti il Ministero e svolge attività di consulenza giuridica, oltre che per il Ministro ed i Sottosegretari, anche nei confronti dei dipartimenti e degli uffici dirigenziali generali del Ministero.

     4. La Segreteria tecnica del Ministro svolge compiti di supporto tecnico allo stesso per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche riguardanti il settore agricolo.

     5. L'Ufficio per la stampa e la comunicazione cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; effettua, tra l'altro, il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera curando la rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove e sviluppa, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale.

     6. L'Ufficio rapporti internazionali e del cerimoniale cura i rapporti del Ministro con le istituzioni internazionali collegate alle attività del Ministero e svolge funzioni di supporto al Ministro per l'organizzazione di incontri, convegni e missioni internazionali, in collaborazione con l'Ufficio per la stampa e la comunicazione. Cura i rapporti tra il Ministro e i comitati alimentazione e agricoltura presso le organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, l'Ufficio, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, subentra al soppresso Comitato nazionale italiano per il collegamento fra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura nello svolgimento dei compiti previsti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, e successive modificazioni, compresi quelli di studio e predisposizione di programmi agroalimentari a supporto dell'attività della FAO. L'Ufficio cura, altresì, tutte le attività relative alla funzione di cerimoniale nei confronti delle istituzioni interne, comunitarie ed internazionali che riguardano la persona del Ministro e gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro stesso e dei Sottosegretari di Stato.

 

          Art. 4. Organismo indipendente di valutazione della performance [6]

     1. L'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito denominato: "Organismo", svolge, in posizione di autonomia operativa e valutativa, i compiti e le funzioni indicate dai commi 2, 4 e 5, del medesimo articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, nonchè quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera a), così come modificata dall'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009, e all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1999 e successive modificazioni.

     2. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Organismo può accedere agli atti e ai documenti concernenti le attività ministeriali di interesse e può richiedere ai titolari degli uffici dirigenziali di riferimento le informazioni all'uopo necessarie. Sugli esiti delle proprie attività l'Organismo riferisce secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009.

     3. L'Organismo è costituito da un collegio di tre componenti di cui uno con funzioni di presidente. I componenti dell'Organismo, ivi incluso il presidente, sono nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per l'espletamento di un incarico triennale, rinnovabile una sola volta, secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 14, commi 3 e 8, del decreto legislativo n. 150 del 2009.

     4. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, al fine di elevare i livelli di autonomia e imparzialità di giudizio, l'incarico di Presidente dell'Organismo e di componente del collegio sono conferiti a personale con comprovata esperienza nei campi della pianificazione, programmazione strategica e misurazione della performance.

     5. Presso l'Organismo è istituito un Ufficio di supporto, quale struttura tecnica permanente, competente a perfezionare le attività istruttorie e quelle propedeutiche all'espletamento delle funzioni di cui al comma 1. L'ufficio sovrintende alle attività connesse con le funzioni di valutazione e di misurazione della performance di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009 e a quelle connesse con il controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. L'organizzazione interna dell'Ufficio è definita con determinazione del Presidente dell'Organo collegiale.

     6. Il responsabile dell'Ufficio di cui al comma 5 è nominato con determinazione del Presidente dell'Organismo, fra i funzionari appartenenti al contingente di cui al comma 7, in possesso di specifiche professionalità ed esperienza nel settore della misurazione della performance.

     7. All'ufficio di cui al comma 5 è assegnato un contingente di personale non superiore a sette unità. Le assegnazioni e gli avvicendamenti di personale sono disposti, previo parere del Presidente dell'organo collegiale, fra coloro che sono in possesso di specifiche professionalità ed esperienza nel settore della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.

     8. Ai componenti dell'organismo indipendente di valutazione della performance, nonchè al personale dell'ufficio di supporto di cui al comma 7, si applicano i trattamenti economici previsti per il personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione.

 

          Art. 5. Personale degli Uffici di diretta collaborazione

     1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, ad eccezione di quello di cui all'articolo 8, è stabilito complessivamente in settantacinque unità comprensive delle unità addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti Uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonchè, per sopperire ad esigenze non fronteggiabili con il personale in servizio, nel limite di dieci unità del predetto contingente complessivo, personale estraneo alla pubblica amministrazione assunto con contratto a tempo determinato, e nel limite di dieci unità, esperti e consulenti di particolare professionalità e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Può, altresì, essere chiamato a far parte del Gabinetto, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, un consigliere diplomatico [7].

     2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, nell'ambito del contingente complessivo di settantacinque unità stabilito dal comma 1, sono individuati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non superiore a quattro, di cui uno, a seguito della soppressione del Consiglio nazionale dell'Agricoltura, dell'Alimentazione e della Pesca, di livello dirigenziale generale con compiti di studio e analisi e coordinamento amministrativi a diretto supporto dell'indirizzo politico, ivi compresi quelli attribuiti ai dirigenti non titolari di centri di responsabilità amministrativa, nei limiti dell'esistente dotazione organica. Tali incarichi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 [8].

     3. Le posizioni relative ai responsabili degli Uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo della Segreteria del Ministro, dal Segretario particolare del Ministro, dal responsabile della Segreteria tecnica del Ministro, dal Capo dell'Ufficio stampa e del portavoce del Ministro e dal responsabile dell'Ufficio rapporti internazionali si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. I predetti soggetti, qualora dirigenti appartenenti al ruolo unico, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993.

     4. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di comando o fuori ruolo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di personale non superiore al venticinque per cento del contingente complessivo.

 

          Art. 6. Responsabili degli Uffici di diretta collaborazione

     1. Il Capo di Gabinetto è nominato fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra i dirigenti delle pubbliche amministrazioni nonché fra i docenti universitari, avvocati ed altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

     2. Il Capo dell'Ufficio legislativo è nominato fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra i dirigenti delle pubbliche amministrazioni nonché fra i docenti universitari, avvocati ed altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.

     3. Il responsabile della Segreteria tecnica del Ministro è nominato fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

     4. Il Capo dell'Ufficio per la stampa e la comunicazione è nominato fra operatori del settore dell'informazione, o fra persone, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di specifica capacità ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonché dell'editoria e della comunicazione informatica, iscritti negli appositi albi professionali.

     5. Il Capo della Segreteria, il segretario particolare del Ministro e quello dell'ufficio rapporti internazionali sono scelti fra persone anche estranee alle pubbliche amministrazioni, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Ministro.

     6. I Capi degli Uffici di cui al presente articolo sono nominati dal Ministro, per un periodo massimo pari alla durata effettiva del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario. Al decreto di nomina dei responsabili degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 è allegata una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

     7. [I componenti del collegio di direzione del Servizio di controllo interno, di cui all'articolo 4, comma 2, possono essere confermati entro sessanta giorni dal giuramento del Governo o dalla nomina del nuovo Ministro] [9].

 

          Art. 7. Trattamento economico

     1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con la modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed articolato:

     a) per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai capi dei dipartimenti del Ministero;

     b) per il Capo dell'Ufficio legislativo in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale del Ministero;

     c) per il Capo della Segreteria del Ministro, per il segretario particolare del Ministro, per il responsabile della Segreteria tecnica del Ministro, per il responsabile dell'Ufficio rapporti internazionali, per i Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;

     d) per il Presidente dell'organismo indipendente di valutazione della Performance in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale del Ministero;

     e) per gli altri componenti del collegio di direzione dell'Organismo indipendente di valutazione in una voce retributiva di importo non inferiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;

     f) per il responsabile dell'Ufficio di supporto di cui all'articolo 4, comma 6, in una voce retributiva onnicomprensiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale [10].

     2. Al Capo dell'Ufficio per la stampa e la comunicazione, iscritto nell'apposito albo, è corrisposto un trattamento economico conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

     3. Per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al comma 1, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento.

     4. Ai Capi degli Uffici di cui al comma 1, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico spettante, rispettivamente, ai capi dei dipartimenti del Ministero, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale ed ai dirigenti degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero.

     5. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico, assegnati agli Uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.

     6. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico, tenendo conto della specifica qualificazione professionale, nonché della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base "Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" dello stato previsionale della spesa del Ministero.

     7. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, su proposta dei responsabili degli uffici di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 6, spetta, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai predetti responsabili, un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, la misura dell'indennità è determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

     8. L'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare incrementi di spesa rispetto agli attuali stanziamenti di bilancio.

 

          Art. 8. Segreteria dei Sottosegretari di Stato

     1. I Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato sono scelti dai Sottosegretari interessati anche tra estranei alle pubbliche amministrazioni.

     2. A ciascuna Segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di settantacinque unità di cui all'articolo 5, comma 1, fino ad un massimo di otto unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, salva la possibilità di scegliere una delle otto unità fra estranei alle pubbliche amministrazioni.

 

          Art. 9. Modalità della gestione

     1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonché la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 29 del 1993, alla responsabilità del capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti ad uno dei dirigenti assegnati all'Ufficio di Gabinetto, nonché avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.

 

          Art. 10. Disposizioni finali

     1. L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


[1] Abrogato dall'art. 10 del D.P.C.M. 5 dicembre 2019, n. 180.

[2] Lettera abrogata dall'art. 5 del D.P.R. 14 febbraio 2012, n. 42.

[3] Lettera abrogata dall'art. 5 del D.P.R. 14 febbraio 2012, n. 42.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 14 febbraio 2012, n. 42.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 14 febbraio 2012, n. 42.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 14 febbraio 2012, n. 42.

[7] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 14 febbraio 2012, n. 42.

[8] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 14 febbraio 2012, n. 42.

[9] Comma abrogato dall'art. 2 del D.P.R. 14 febbraio 2012, n. 42.

[10] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 14 febbraio 2012, n. 42.