§ 2.2.28 - L.R. 18 maggio 2016, n. 12.
Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.2 assistenza scolastica e diritto allo studio
Data:18/05/2016
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Finalità, definizioni e destinatari.
Art. 2.  Compiti della Regione.
Art. 3.  Aziende regionali per il Diritto allo Studio Universitario della Campania - ADISUC.
Art. 4.  Organi delle ADISUC.
Art. 5.  Consiglio di Amministrazione.
Art. 6.  Direttore generale.
Art. 7.  Collegio dei revisori dei conti.
Art. 8.  Tipologia dei servizi, azioni di controllo e sanzioni.
Art. 9.  Contratto di servizio e Garante dello studente.
Art. 10.  Consulta permanente Studenti-Regione.
Art. 11.  Incompatibilità e misure sul personale.
Art. 12.  Patrimonio, programmazione e bilancio.
Art. 13.  Disposizioni tributarie.
Art. 14.  Norma finanziaria.
Art. 15.  Norme transitorie, finali e di abrogazione.
Art. 16.  Entrata in vigore.


§ 2.2.28 - L.R. 18 maggio 2016, n. 12.

Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario.

(B.U. 23 maggio 2016, n. 32)

 

TITOLO I

Principi e obiettivi

 

Art. 1. Finalità, definizioni e destinatari.

1. In attuazione degli articoli 3, 33, 34 e 117 della Costituzione e degli articoli 4 e 8 dello Statuto della Regione Campania, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali definiti a livello nazionale, la Regione disciplina gli interventi in materia del diritto allo studio universitario.

2. La Regione disciplina e promuove un sistema organico di strutture, servizi ed interventi al fine di rimuovere gli ostacoli di carattere economico e sociale al pieno ed effettivo sviluppo delle capacità attitudinali e professionali degli studenti, con particolare riferimento ai capaci e meritevoli sprovvisti di un reddito adeguato, nel rispetto del principio del pluralismo istituzionale.

3. I destinatari della presente legge sono:

a) gli studenti iscritti ai corsi di studio delle università statali e non statali che rilasciano titoli aventi valore legale ed aventi sede nella Regione, ad eccezione delle università telematiche istituite ai sensi dell'articolo 26, comma 5 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Finanziaria 2003);

b) gli studenti iscritti ai corsi di studio delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché gli studenti iscritti agli altri corsi di cui al comma 4.

4. Ai fini della presente legge si intende:

a) per università: le università e gli istituti universitari statali e non statali legalmente riconosciuti aventi sede nella regione Campania, ad esclusione delle università telematiche istituite ai sensi dell'articolo 26, comma 5 della legge n. 289/2002;

b) per istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica: le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati);

c) per corsi: i corsi di istruzione superiore e di alta formazione artistica, musicale e coreutica previsti, rispettivamente, dall'articolo 3 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) e dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 (Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508), attivati dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché i corsi attivati dalle Scuole superiori per mediatori linguistici abilitate, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del regolamento adottato con D.M. 10 gennaio 2002, n. 38 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127) a rilasciare titoli equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea, conseguiti presso le università.

 

     Art. 2. Compiti della Regione.

1. La Regione svolge funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, direttiva, vigilanza e controllo in materia di diritto allo studio universitario.

2. La Regione, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1:

a) elabora, tenuto conto delle proposte formulate dalle Aziende regionali per il Diritto allo Studio Universitario della Campania (ADISUC) di cui all'articolo 3, ed approva il piano regionale annuale degli interventi, delle attività e dei servizi di cui all'articolo 12 individuando le risorse disponibili;

b) individua gli standard minimi di qualità dei servizi abitativi e di ristorazione e le modalità di accesso ai servizi del sistema regionale;

c) favorisce e coordina lo sviluppo di azioni di miglioramento della qualità e della quantità dei servizi per il diritto allo studio universitario per garantirne il più elevato livello di omogeneità;

d) vigila sull'attività delle ADISUC anche per assicurare il pieno rispetto del contratto di servizio dello studente di cui all'articolo 9, ed esercita, in caso di inadempienza da parte delle ADISUC, i poteri sostitutivi ai sensi della normativa vigente ovvero i poteri previsti dall'articolo 5, comma 11;

e) semplifica e migliora le procedure per la partecipazione ai concorsi per l'assegnazione dei contributi e dei benefici per garantire un sostanziale equilibrio nell'attribuzione degli interventi di sostegno economico;

f) sviluppa sinergie con le università per la realizzazione di protocolli di informazione ed orientamento per agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro dei diplomati e dei laureati;

g) sovrintende e vigila affinché vi sia la compatibilità di strumenti e l'omogeneità di acquisizione e trattamento dei dati propri dei sistemi informatici delle università e delle ADISUC di cui all'articolo 3;

h) attiva un sistema di monitoraggio della vita universitaria degli studenti, nonché dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi e dei benefici offerti a sostegno del diritto agli studi universitari, mediante l'istituzione di un sistema informativo e statistico;

i) promuove e realizza convegni, seminari, ricerche e indagini demoscopiche sul diritto allo studio universitario;

l) elabora una relazione annuale sullo stato di esecuzione della legge da sottoporre alla valutazione del Consiglio regionale;

m) verifica i risultati complessivi della gestione.

3. Sono soggette all'approvazione della Giunta regionale, che provvede entro novanta giorni dal ricevimento, le deliberazioni delle ADISUC concernenti:

a) il bilancio di previsione con allegato il piano di attività annuale;

b) l'assestamento e le variazioni del bilancio di previsione;

c) il rendiconto generale;

d) le determinazioni relative alla pianta organica;

e) l'alienazione e l'acquisto di immobili.

4. La Regione, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, richiede l'acquisizione di atti e di documenti, dispone le verifiche e le ispezioni per accertare il regolare funzionamento delle ADISUC ed in caso di inerzia o ritardo nell'adozione di atti obbligatori da parte degli organi delle ADISUC, previa diffida a provvedere, esercita il potere sostitutivo tramite le proprie strutture o la nomina di un commissario ad acta.

5. Per gli interventi di cui al comma 2, lettere f), g), h), i) è istituito un fondo di accantonamento, non superiore al 2 per cento delle disponibilità previste per l'anno finanziario di riferimento, sul corrispondente appostamento in bilancio delle risorse previste per il diritto allo studio universitario.

6. La Regione promuove e sostiene la collaborazione delle ADISUC con le istituzioni pubbliche e private, le associazioni e le fondazioni per assicurare l'adesione al principio della sussidiarietà orizzontale.

 

     Art. 3. Aziende regionali per il Diritto allo Studio Universitario della Campania - ADISUC.

1. Per migliorare e rendere più efficaci le misure di sostegno per il diritto allo studio, coniugandole con le esigenze di economicità, efficienza ed efficacia nella gestione dei servizi e benefici per gli studenti, sono istituite:

a) l'Azienda per il diritto allo studio universitario della Regione Campania 1, (ADISUC1), con sede legale e amministrativa a Napoli, per i servizi e benefici in favore degli studenti di cui all'articolo 1, comma 3, iscritti alle istituzioni di cui allo stesso comma 3, aventi sede legale nelle province di Napoli;

b) l'Azienda per il diritto allo studio universitario della Regione Campania 2, (ADISUC2), con sede legale e amministrativa a Salerno, per i servizi e i benefici in favore degli studenti di cui all'articolo 1, comma 3, iscritti alle istituzioni di cui allo stesso comma 3, aventi sede legale nelle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno.

2. Le ADISUC si avvalgono di sedi operative per l'erogazione dei servizi nelle province in cui hanno sede legale le istituzioni universitarie di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a) e sono dotate di personalità giuridica, di autonomia patrimoniale e organizzativa. Il loro funzionamento è disciplinato, oltre che dalla presente legge, dagli statuti delle ADISUC approvati dai rispettivi Consigli di amministrazione.

3. Le ADISUC assicurano la realizzazione in ambito regionale degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati nell'articolo 8.

 

TITOLO II

Organi di governo del diritto allo studio

 

     Art. 4. Organi delle ADISUC.

1. Sono organi di ciascuna ADISUC:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Collegio dei revisori legali dei conti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

2. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Comitato regionale di coordinamento delle Università della Campania (CUR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della L. 15 marzo 1997, n. 59) ha la rappresentanza legale dell'ADISUC, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, stabilisce l'ordine del giorno, assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione e vigila sull'andamento della gestione demandata alla dirigenza secondo i principi di separazione del potere di indirizzo e di gestione, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

 

     Art. 5. Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione (CdA) di ciascuna ADISUC è nominato con decreto del Presidente della giunta regionale e si compone:

a) del Presidente;

b) di due rappresentanti dell'Università eletti dal CUR;

c) di due rappresentanti degli studenti eletti, in concomitanza con le elezioni del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto tra tutti gli studenti di cui all'articolo 1, secondo il metodo proporzionale D'Hondt, assegnando i seggi disponibili in base ai risultati in ordine decrescente.

2. I componenti del CdA restano in carica tre anni e comunque fino alla nomina del nuovo CdA. Ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, gli altri componenti devono essere in possesso del titolo di studio della laurea magistrale o titolo equipollente e di specifici requisiti di professionalità e di competenza, maturati nell'ambito dell'amministrazione pubblica e del diritto allo studio.

3. Tutti i componenti del CdA che, a vario titolo, assumono la carica successivamente all'iniziale costituzione dell'organo, restano in carica fino alla naturale scadenza, ovvero decadenza o scioglimento anticipato, del periodo per il quale il CdA è stato nominato.

4. Il Presidente della Giunta regionale nomina il CdA a seguito della designazione dei componenti previsti.

5. Per i componenti del CdA è corrisposta una indennità mensile nei limiti del 15 per cento dell'indennità spettante ai consiglieri regionali, ad eccezione del Presidente cui è corrisposto un assegno mensile pari al 30 per cento dell'indennità spettante ai consiglieri regionali. È riconosciuto, in ogni caso, il rimborso delle spese di trasporto sostenute, debitamente rendicontate, per il raggiungimento della sede di svolgimento del CdA.

6. Il CdA esercita le funzioni di direzione politico-amministrativa dell'ADISUC nel rispetto dei principi di separazione dei poteri di indirizzo e di gestione di cui al decreto legislativo 165/2001, e vigila sulla rispondenza delle attività agli obiettivi programmati e agli indirizzi stabiliti dalla Regione. Il CdA elegge tra i suoi componenti, il Vice Presidente nella prima seduta utile ed approva:

a) lo statuto dell'ADISUC;

b) il bilancio di previsione, annuale e pluriennale e le relative variazioni;

c) il rendiconto generale e un rendiconto sociale delle proprie attività;

d) i piani di attività annuali e pluriennali in conformità alla programmazione e agli indirizzi stabiliti dalla Regione;

e) il contratto di servizio con gli studenti;

f) i bandi di concorso per l'assegnazione dei servizi e dei benefici;

g) i regolamenti per la gestione e la fruizione dei servizi;

h) il regolamento del personale con la relativa pianta organica;

i) le direttive e i criteri relativi alla gestione dell'attività contrattuale;

l) l'acquisizione e l'alienazione dei beni immobili, previa autorizzazione della Giunta regionale;

m) le modalità di partecipazione ad attività consorziate per le iniziative, le funzioni ed i compiti comuni all'ADISUC.

7. Il CdA è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e, salvo quanto previsto al comma 10, delibera a maggioranza dei presenti, su proposta del Presidente, in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del vice Presidente.

8. Le funzioni di segretario del CdA sono svolte dal direttore generale che redige i verbali delle sedute.

9. Il CdA si riunisce ogni volta che il Presidente ne ravvisa la necessità o quando almeno tre consiglieri ne fanno espressa richiesta scritta. Le convocazioni del CdA contenenti l'ordine del giorno sono effettuate a mezzo posta elettronica, di cui si dotano i singoli consiglieri e pubblicate sul sito istituzionale dell'ADISUC, almeno sette giorni prima della riunione o, in caso di motivata urgenza, con ventiquattro ore di preavviso. I componenti non prendono parte alle deliberazioni che li riguardano personalmente o che riguardano i loro parenti ed affini entro il quarto grado. Alle riunioni del CdA non partecipano soggetti estranei alla materia trattata o esterni all'ADISUC, salva specifica autorizzazione del CdA stesso che ne dà atto nel verbale di riunione, indicando il soggetto richiedente la partecipazione, nonché la specifica motivazione.

10. Le deliberazioni concernenti il regolamento del personale e le relative modifiche sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti.

11. Il CdA è sciolto con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione, in caso di persistenti inadempienze, di reiterate violazioni di disposizioni normative ovvero di dimissioni della maggioranza dei componenti, nonché di accertata violazione del contratto di servizio con lo studente. Con il medesimo provvedimento è nominato un Commissario per la gestione straordinaria dell'ADISUC che resta in carica fino alla ricostituzione del CdA che ha luogo entro sei mesi dal decreto di scioglimento.

12. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, provvede a nominare un commissario ad acta per l'adozione di specifici atti per i quali è stata accertata l'inerzia del CdA a provvedere nei termini assegnati.

13. In caso di dimissioni, decadenza o revoca per qualunque causa, i componenti del CdA sono sostituiti con atto dell'organismo di cui erano espressione.

 

     Art. 6. Direttore generale.

1. L'incarico di direttore generale è conferito ad esperti dotati di elevata e particolare professionalità, selezionati mediante procedura ad evidenza pubblica, tra laureati magistrali o equipollenti, che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale di tipo dirigenziale almeno quinquennale in strutture pubbliche o private.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è di natura subordinata, a tempo pieno ed esclusivo, ed è esercitato nel rispetto dei principi di separazione dei poteri di indirizzo e di gestione di cui al decreto legislativo n. 165/2001 e nel rispetto della normativa vigente, come previsto dal contatto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) e conseguenti delibere della Giunta regionale per i dirigenti regionali di pari livello, di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile per una sola volta. L'incarico di direttore generale è conferito dal CdA dell'ADISUC di riferimento che ne determina anche il trattamento giuridico ed economico nel rispetto della normativa vigente. In ogni caso il trattamento economico omnicomprensivo, comprese le indennità di funzione e di risultato, non può essere superiore a quello spettante al direttore generale della Giunta regionale. All'incarico di direttore generale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190). Se l'incarico è conferito ad un dirigente di ruolo presso le amministrazioni pubbliche, per la durata dell'incarico lo stesso è collocato in aspettativa senza assegni, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

3. Il direttore generale, in conformità al principio della separazione dei poteri di indirizzo e di gestione di cui al decreto legislativo n. 165/2001, sovrintende alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Il direttore generale è esclusivamente e personalmente responsabile della gestione e dei risultati, formula le proposte degli atti di competenza del CdA, dirige il personale e sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi.

4. Il direttore generale è rimosso dall'incarico nei casi previsti dal contratto individuale di lavoro nonché nel caso di gravi inadempimenti o di gravi violazioni di leggi e nei casi in cui il risultato della gestione è in contrasto con le direttive e gli obiettivi definiti dal CdA. Il provvedimento è adottato dal CdA, previa contestazione degli addebiti e concessione di un termine per le deduzioni.

 

     Art. 7. Collegio dei revisori dei conti.

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti sorteggiati, assicurando la rappresentanza di genere, tra i professionisti iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 39/2010 ed è nominato dal Consiglio regionale, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 (Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania). I revisori restano in carica per la stessa durata del CdA, anche se nominati successivamente alla data di insediamento del CdA. In caso di decadenza o scioglimento anticipato dello stesso CdA, il Collegio resta in carica fino all'originaria scadenza naturale dello stesso.

2. Il Presidente provvede alla convocazione ed all'organizzazione dei lavori.

3. Il Collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ADISUC. Esprime il parere sulla conformità del bilancio preventivo e sue variazioni, sul rendiconto generale, accerta la regolare tenuta contabile dei libri e delle scritture contabili, effettua le verifiche di cassa e riferisce per i singoli atti sui risultati dell'attività di controllo al CdA che, in caso di rilievi, adotta i provvedimenti conseguenti o fornisce motivate controdeduzioni al Collegio stesso. Se il Collegio conferma le osservazioni iniziali, trasmette l'atto osservato alla Giunta regionale per i provvedimenti che questa ritiene di adottare nell'esercizio del potere di vigilanza e di controllo sancito dallo Statuto della Regione Campania e dall'articolo 2.

4. Al Presidente ed ai componenti effettivi del Collegio è corrisposto esclusivamente l'onorario di cui agli articoli 37 e 38 del D.M. 2 settembre 2010, n. 169 del Ministero della Giustizia (Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri di rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili) e non si applicano le maggiorazioni di cui all'articolo 38, comma 2. Al Presidente del Collegio non si applica la maggiorazione del compenso prevista dall'articolo 37, comma 5 del D.M. n. 169/2010. Il Presidente e gli altri componenti del Collegio, oltre quanto stabilito dal presente comma, non percepiscono altri compensi o indennità comunque denominati, in ragione della carica e dell'attività svolta e non è riconosciuto loro alcun rimborso spese.

 

TITOLO III

Diritti degli studenti

 

     Art. 8. Tipologia dei servizi, azioni di controllo e sanzioni.

1. Il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 trova attuazione attraverso i seguenti servizi e benefici, comprensivi di quelli erogati agli studenti in possesso di specifici requisiti di reddito e di merito:

a) le borse di studio;

b) il servizio abitativo;

c) i prestiti d'onore;

d) il servizio di ristorazione;

e) il servizio di informazione ed orientamento al lavoro;

f) il servizio di agevolazione del trasporto pubblico;

g) il servizio di promozione culturale, ricreativo, multimediale e delle attività sportive;

h) il servizio di assistenza sanitaria;

i) gli interventi in favore delle fasce di utenza in condizione di disabilità;

l) l'attività part time e servizio di banche dati per la promozione del diritto allo studio;

m) l'accesso alla cultura;

n) i servizi per la mobilità internazionale;

o) ogni altro servizio atto a realizzare il diritto allo studio universitario compatibile con la normativa prevista dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6, nonché dalla disciplina attuativa, e con la programmazione regionale.

2. Le ADISUC possono realizzare programmi comuni con gli enti locali per coordinare le attività a favore degli studenti con i servizi comunali e provinciali indirizzati alla generalità della popolazione giovanile. La convenzione che disciplina tale collaborazione prevede gli oneri a carico di ciascuna parte, fermo restando che le ADISUC sostengono esclusivamente gli oneri relativi alle proprie finalità istituzionali.

3. I servizi ed i benefici di cui al comma 1 sono disciplinati con apposito regolamento.

4. Le ADISUC esercitano la funzione di accertamento e controllo sulla veridicità delle domande per l'accesso ai servizi direttamente e d'intesa con le strutture dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza, previa la stipula di apposita convenzione, nel rispetto delle previsioni e della disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 68/2012.

5. In caso di dichiarazioni non veritiere proprie o dei propri congiunti e fermo restando quanto previsto dall'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dalle norme penali per i fatti costituenti reato, si applicano le disposizioni e le sanzioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 68/2012.

6. Nel caso di mancata restituzione di quanto indebitamente percepito in danaro e servizi, le ADISUC provvedono ad avviare ogni utile azione per il recupero delle somme e gli studenti sono tenuti al pagamento degli interessi legali e moratori che maturano a far data dalla scadenza fissata da ciascuna ADISUC per la restituzione, oltre le spese, dei diritti e degli onorari liquidati dall'autorità giudiziaria.

7. Le ADISUC trasmettono alla Regione, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione e sulla efficacia della presente legge che deve contenere i dati e le informazioni in ordine:

a) alle iniziative attuate per il sostegno al diritto allo studio;

b) allo stato di attuazione dei servizi previsti dalla presente legge;

c) all'ammontare delle risorse ed il finanziamento delle borse di studio e dei prestiti d'onore previsti dalla legge;

d) alle modalità di attuazione e di rispetto del contratto di servizio di cui all'articolo 9.

8. Il mancato invio della relazione di cui al comma 7 comporta l'applicazione dell'articolo 5, comma 12.

9. Per garantire il diritto allo studio universitario e per agevolare l'accesso ai principali mezzi strumentali da parte degli studenti, la Regione istituisce il Fondo per il rimborso delle spese di fotocopiatura di particolare definizione o dimensioni per studenti iscritti in facoltà tecnico-scientifiche e che necessitano di dotazione strumentale non ordinaria per la corretta fruizione dei corsi di laurea, nel quale confluiscono le risorse derivanti dai risparmi ottenuti dalla presente legge in misura non inferiore all'importo di euro 100.000,00 annui. La Giunta regionale, con deliberazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di accesso al fondo. Possono usufruire del rimborso esclusivamente gli studenti che hanno ottenuto almeno il 60 per cento dei crediti formativi universitari (CFU) relativi all'anno precedente la richiesta e che abbiano un reddito ai fini del calcolo ISEE inferiore ad euro 15.000,00. Per gli anni successivi al 2016 si provvede con legge di bilancio.

 

     Art. 9. Contratto di servizio e Garante dello studente.

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione, predispone un apposito schema di contratto di servizio, recepito dall'ADISUC, con il quale quest'ultima si impegna a garantire, con efficacia ed efficienza, la tempistica, la continuità e gli standard qualitativi nell'erogazione dei servizi di cui alla presente legge, salvaguardando il diritto allo studio dello studente.

2. Con la medesima delibera è individuato, all'interno della struttura amministrativa competente della Regione, il dirigente abilitato a verificare il rispetto del contratto di servizio.

3. Entro sessanta giorni dall'insediamento, il CdA di ciascuna ADISUC nomina, nell'ambito del personale dirigenziale della propria struttura amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale, il Garante dello studente per assicurare il rispetto del contratto di servizio. Ciascuna ADISUC pubblica sul proprio sito internet istituzionale, in una sezione dedicata e facilmente accessibile, il contratto di servizio con la tempistica dell'erogazione dei servizi ed il nome del Garante dello studente

4. Le università sono tenute ad informare gli studenti del contenuto del contratto di servizio. Lo studente, all'atto dell'iscrizione ai corsi di studio, sottoscrive il contratto di servizio.

5. Il mancato rispetto dei termini del contratto di servizio comporta l'applicazione dell'articolo 5, comma 11.

 

     Art. 10. Consulta permanente Studenti-Regione.

1. Per garantire il confronto, il dialogo e la partecipazione degli studenti alla realizzazione del sistema di interventi e dei servizi di cui alla presente legge, è istituita la Consulta permanente Studenti - Regione (Consulta).

2. La Consulta è presieduta dal Presidente della Regione o dall'Assessore delegato ed è composta:

a) dai rappresentati degli studenti eletti nei Senati accademici delle università campane aderenti alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e dai corrispondenti organi di rappresentanza studentesca delle Istituzioni di alta cultura della Campania, di cui all'articolo 1, della legge n. 508/1999;

b) dai rappresentanti degli studenti eletti nel CdA delle ADISUC;

c) dai presidenti delle ADISUC e dai garanti degli studenti delle ADISUC;

d) dai rettori delle università della Campania aderenti alla CRUI, o loro delegati;

e) da un rappresentante dei dottorandi iscritti alle scuole di dottorato istituite presso gli atenei di riferimento. I rappresentanti sono eletti con metodo proporzionale in ciascuno degli atenei in concomitanza con le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con deliberazione, definisce le modalità di funzionamento, i compiti e la durata della Consulta. La Consulta svolge le funzioni di monitoraggio dell'attuazione del contratto di servizio di cui all'articolo 9 e verifica gli effetti derivanti dall'attuazione della presente legge anche per elaborare le proposte, gli studi e le ricerche per rendere più effettivo il diritto allo studio universitario. La struttura amministrativa competente assicura senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale e a valere sulle risorse umane già in essere, il supporto tecnico per il funzionamento della Consulta.

4. La Consulta si riunisce almeno due volte l'anno e per la partecipazione alle riunioni non è previsto alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese, salvo il rimborso delle spese di trasporto sostenute per il raggiungimento della sede di svolgimento della riunione per i soli rappresentanti degli studenti. Agli oneri derivanti dal presente comma per un importo pari ad euro 1.000,00, per ciascun anno degli anni 2016, 2017 e 2018, si fa fronte con le risorse di cui alla Missione 4, Programma 4, Titolo I del bilancio regionale 2016-2018.

 

TITOLO IV

Disposizioni finali, finanziarie e tributarie

 

     Art. 11. Incompatibilità e misure sul personale.

1. Il Presidente o i componenti dei CdA nonché il Presidente o i componenti del Collegio dei revisori contabili non possono trovarsi nelle cause di incompatibilità previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

2. Il CdA di ciascuna ADISUC, entro tre mesi dalla prima seduta consiliare, trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione, la proposta di dotazione organica, suddivisa per categorie funzionali profili professionali, prevedendo contestualmente la relativa copertura finanziaria tenendo conto dei vincoli di bilancio e del rispetto del patto di stabilità.

3. Al personale delle ADISUC si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico di attività, previdenza e quiescenza previsti per il personale di ruolo della Giunta regionale. Le norme dei contratti collettivi di lavoro ed i principi contenuti nei contratti decentrati si applicano immediatamente al personale delle ADISUC mediante atti deliberativi del CdA che autorizza la stipula dei relativi contratti decentrati. Le ADISUC, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 165/2001, possono avvalersi, nei limiti numerici e funzionali delle proprie piante organiche e per i fini di cui alla presente legge, di personale delle università di riferimento.

4. Quando la gestione di alcuni interventi è affidata direttamente alle università, queste possono, nel rispetto della vigente normativa in tema di personale, utilizzare il personale delle ADISUC, previa intesa, rimborsando alle singole ADISUC gli oneri relativi al trattamento economico del personale messo a disposizione.

5. Il regolamento del personale con annessa pianta organica, è approvato dal CdA entro centocinquanta giorni dalla prima seduta dello stesso e dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla ricezione della deliberazione del CdA. La Giunta regionale provvede alla nomina di un commissario ad acta in caso di mancata approvazione da parte del CdA entro il termine di cui al presente comma.

 

     Art. 12. Patrimonio, programmazione e bilancio.

1. Le ADISUC dispongono dei seguenti mezzi patrimoniali e finanziari:

a) beni mobili e immobili acquisiti a titolo di proprietà o in uso;

b) finanziamento annuo della Regione, nella misura determinata dalla legge di approvazione del bilancio regionale, sulla base delle indicazioni del programma annuale di attività;

c) contributi a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici e privati e da altri soggetti;

d) rendite e proventi derivanti a operazioni sui beni patrimoniali;

e) proventi derivanti da servizi forniti e lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;

f) entrate derivanti da finanziamenti comunitari, statali e regionali per lo svolgimento dei compiti istituzionali;

g) beni mobili ed immobili di proprietà della Regione, già destinati all'attuazione del diritto allo studio universitario;

h) entrate derivanti dalla tassa di cui all'articolo 13.

2. I diritti, gli oneri e gli adempimenti demandati alla Regione dall'articolo 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari) e dal decreto legislativo 68/2012, nonché della disciplina attuativa, sono attribuiti alle ADISUC.

3. Per la realizzazione degli interventi in favore del diritto allo studio universitario, la Giunta regionale concede in comodato alle ADISUC altri beni immobili. Nell'ambito della propria attività le ADISUC possono proporre alla Giunta regionale una migliore utilizzazione dei beni di cui al comma 1 mediante operazioni di project financing o permute per valorizzare gli stessi ed offrire migliori opportunità agli studenti.

4. L'esercizio finanziario delle ADISUC coincide con l'anno solare. Il bilancio di previsione delle ADISUC, predisposto secondo le norme di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è adottato dai CdA entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce ed è presentato a cura del Presidente della Giunta regionale, nei modi e nei termini fissati dall'articolo 5 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76) e approvato unitamente alla legge di bilancio della Regione. Il rendiconto generale delle ADISUC, predisposto con le modalità di cui al decreto legislativo n. 118/2011, è adottato dai CdA entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce ed è approvato unitamente al rendiconto generale della Regione. Il rendiconto sociale di cui all'articolo 5, comma 6, lettera c), è redatto secondo i principali standard nazionali.

5. La Giunta regionale, previo parere espresso dalla Commissione consiliare permanente competente per materia, approva entro il mese di maggio la programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario. Il parere della Commissione si intende acquisito trascorsi trenta giorni dalla formale richiesta.

6. La programmazione annuale regolamenta i servizi di cui all'articolo 8 e ne individua gli standard qualitativi minimi ai quali le ADISUC si conformano.

7. La Giunta regionale assegna alle ADISUC e alle università convenzionate le risorse finanziarie per le spese di gestione e di investimento secondo quanto previsto nel piano annuale.

8. Sono attivati, in attuazione della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e dal decreto legislativo n. 68/2012, nell'ambito degli interventi regionali di edilizia residenziale pubblica, programmi pluriennali relativi alle esigenze abitative degli studenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 8, della legge 14 novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari), riservando a tale scopo una quota percentuale di finanziamenti disponibili.

9. Il piano annuale è approvato dalla Giunta regionale.

10. Per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità delle ADISUC si applica la normativa statale e regionale vigente in materia.

 

     Art. 13. Disposizioni tributarie.

1. La tassa regionale, istituita con legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), per l'incremento delle disponibilità finanziarie finalizzate all'erogazione di borse di studio e dei prestiti d'onore agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi, costituisce tributo proprio della Regione Campania.

2. I proventi della tassa di cui al comma 1 non possono essere utilizzati dalla Regione e dalle ADISUC per finalità diverse dalle borse di studio e dai servizi direttamente erogati a favore degli studenti. Sul sito di ogni singola ADISUC sono pubblicate annualmente le entrate e le uscite relative alla tassa regionale di cui al comma 1.

3. Per l'iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale e che hanno sede legale nella Regione Campania nonché per l'iscrizione agli istituti di cui alla legge n. 508/1999, destinatari degli interventi regionali del diritto allo studio universitario, gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 1.

4. L'importo della tassa di cui al comma 1 è regolamentato dall'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo n. 68/2012. La ripartizione in tre fasce della tassa, ai sensi del decreto legislativo n. 68/2012, viene attuata a seguito dell'attivazione di un tavolo tecnico tra gli uffici della Regione ed i rappresentanti delle università e degli studenti, nella medesima proporzione valida per la composizione del CdA, designati dai singoli atenei. La partecipazione al tavolo è a titolo gratuito. La tassa di cui al comma 1 è corrisposta dagli studenti mediante versamento alle tesorerie delle ADISUC in un'unica soluzione, entro il termine di scadenza previsto per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio, contestualmente al pagamento della prima rata delle tasse universitarie ed è rimborsata ai beneficiari degli interventi non destinati alla generalità degli studenti in attuazione del decreto legislativo n. 68/2012 nonché della disciplina attuativa. La tassa è rimborsata agli studenti risultati idonei nelle graduatorie formulate dalle ADISUC per l'ottenimento dei benefici relativi alle borse di studio.

5. La tassa prevista dall'articolo 190, comma 1 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore) a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale provvisti di titolo in quanto accademico conseguito in una università avente sede in Regione Campania, costituisce tributo proprio della Regione Campania, a norma dell'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), per l'incremento delle risorse finalizzate agli interventi del diritto allo studio universitario. L'ammontare della tassa è di euro 104,00.

6. Se il tavolo di cui al comma 4, non provvede alla rideterminazione dell'importo della tassa per il diritto allo studio ai sensi dell'articolo 3, comma 21, della legge n. 549/1995, la Giunta regionale, entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno, stabilisce con deliberazione la predetta rideterminazione, indicando il limite massimo dell'indicatore di situazione economica equivalente per l'attribuzione delle borse di studio nel rispetto della normativa nazionale.

7. La tassa di cui al comma 5 è corrisposta con versamento su apposito conto corrente postale, intestato alla Regione Campania con la causale: "Tassa o contributo a favore della Regione Campania per l'abilitazione all'esercizio di attività professionale". Il pagamento della tassa è dimostrato all'atto della consegna del titolo di abilitazione oppure per le professioni per le quali non si dà luogo al rilascio del titolo all'atto dell'iscrizione nell'albo o nel ruolo professionale.

8. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono riscossi e gestiti dalle ADISUC e iscritti nel bilancio delle stesse ADISUC, nel rispetto delle norme sull'armonizzazione dei bilanci pubblici di cui al decreto legislativo n. 118/2011. I proventi delle tasse di cui al comma 5 sono iscritti nel bilancio regionale. All'accertamento, liquidazione e riscossione, all'applicazione delle sanzioni, alla decadenza, ai rimborsi e ai ricorsi amministrativi, relativi ai tributi di cui ai commi 1 e 5, si applicano le norme previste dalla legge regionale 19 gennaio 1984, n. 3 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali).

 

     Art. 14. Norma finanziaria.

1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede, per il corrente esercizio finanziario, a risorse invariate rispetto allo stanziamento 2016, per le spese di funzionamento e del personale, con le risorse regionali di cui alla Missione 4, Programma 4, Titolo 1 del bilancio regionale vigente per il 2016, per gli anni successivi si provvede mediante stanziamenti della legge di bilancio. Per la copertura del fabbisogno delle borse di studio e dei prestiti d'onore si provvede con le entrate della tassa di cui all'articolo 13, comma 1, con le risorse statali e regionali secondo le indicazioni del decreto legislativo n. 68/2012, nonché con eventuali risorse a valere sui programmi aggiuntivi.

2. Tutti i risparmi derivanti dall'introduzione della presente legge sono reinvestiti nei servizi per il diritto allo studio universitario.

3. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, e si provvede all'adempimento dei compiti derivanti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 15. Norme transitorie, finali e di abrogazione.

1. Entro il 30 giugno 2016, le università ed il CUR assicurano l'elezione dei rappresentanti degli studenti e delle università nel CdA delle ADISUC, di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c). Entro il 30 luglio 2016, il Presidente della Giunta regionale, con decreto, nomina i membri del CdA delle ADISUC. In attesa dell'espletamento delle procedure di cui all'articolo 6 da concludersi entro novanta giorni dall'insediamento del CdA di ciascun ADISUC, il Presidente della Giunta regionale nomina, con decreto, il Direttore generale facente funzioni delle ADISUC, scelto sulla base dei requisiti di cui al medesimo articolo 6. Il CdA delle ADISUC, entro il 30 ottobre 2016, approva tutti i regolamenti di propria competenza, il piano delle attività ed il bilancio di previsione per l'anno 2017 in linea con gli indirizzi della programmazione regionale.

2. Alla data di insediamento degli organi di cui all'articolo 4, sono sciolte e poste in liquidazione le Aziende per il diritto allo studio universitario (ADISU), previste dalla precedente normativa regionale. Per lo svolgimento delle funzioni connesse alla liquidazione delle suddette ADISU, il Presidente della Giunta regionale nomina per ciascuna ADISU, con decreto, il commissario liquidatore scelto tra personale appartenente ai ruoli della Regione Campania. L'incarico si intende svolto in ragione d'ufficio, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 165/2001 e non è corrisposta alcuna indennità aggiuntiva. Le procedure di liquidazione si concludono entro novanta giorni dalla nomina del Commissario il quale, al novantesimo giorno, cessa dal suo incarico.

3. Il personale delle disciolte ADISU con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito nei ruoli del personale delle corrispondenti ADISUC con le qualifiche e le anzianità di servizio possedute alla medesima data, senza soluzione di continuità. Allo stesso personale è riconosciuto il mantenimento del trattamento economico fondamentale in godimento all'atto dell'inquadramento nell'organico dell'ADISUC.

4. Entro il termine indicato al comma 2, il commissario liquidatore provvede:

a) all'inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'ente;

b) alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei procedimenti di contenzioso eventualmente pendenti;

c) alla formazione del conto consuntivo e del piano di liquidazione;

d) allo svolgimento di ogni altra attività necessaria per l'assolvimento dei compiti connessi alla soppressione degli enti.

5. Il commissario liquidatore sottopone all'approvazione della Giunta regionale l'elenco delle eventuali situazioni giuridico patrimoniali da liquidare e l'inventario dei beni.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 17/1996, provvede a nominare, se non presenti, il Collegio dei revisori dei conti per ciascuna delle sette ADISU previste dalla legge regionale 3 settembre 2002, n. 21 (Norme sul diritto agli studi universitari - Adeguamento alla legge 2 dicembre 1991, n. 390). I Revisori dei conti restano in carica fino all'avvenuta liquidazione delle suddette ADISU.

7. L'ADISUC1 subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle disciolte ADISU, aventi sede legale nella provincia di Napoli, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente.

8. L'ADISUC2 subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle disciolte ADISU, aventi sede legale nelle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente.

9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano tutti i contratti di collaborazione, consulenza, libero professionali nonché gli incarichi dirigenziali esterni di ciascuna ADISU di cui all'articolo 19, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 fatta eccezione per i direttori amministrativi di ciascuna di esse che restano in carica fino al termine del commissariamento.

10. Le ADISUC adottano per il personale in esubero gli opportuni provvedimenti in conformità della vigente normativa.

11. Per l'esercizio 2016 gli oneri derivanti dalla costituzione delle ADISUC gravano, in misura proporzionale al numero degli iscritti, sul bilancio delle relative ADISU. Le sette ADISU autorizzano le proprie spese, fino alla conclusione del processo di liquidazione, attraverso il bilancio 2016 per i dodicesimi corrispondenti.

12. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate:

a) la legge regionale 3 settembre 2002, n. 21 (Norme sul diritto agli studi universitari. Adeguamento alla legge 2 dicembre 1991, n. 390);

b) i commi da 18 a 24 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo Collegato alla Legge di Stabilità regionale 2014).

 

     Art. 16. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.