§ 57.4.160 – D.M. 10 gennaio 2002, n. 38.
Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.4 istruzione media e secondaria superiore
Data:10/01/2002
Numero:38


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione e definizioni.
Art. 2.  Istanza di riconoscimento.
Art. 3.  Commissione tecnico-consultiva.
Art. 4.  Effetti del riconoscimento.
Art. 5.  Reiterazione dell'istanza.
Art. 6.  Obiettivi formativi dei corsi di studio e criteri di ammissione.
Art. 7.  Ordinamenti didattici.
Art. 8.  Riconoscimento ai fini dell'accesso ai corsi di studio universitari.
Art. 9.  Docenza nei corsi.
Art. 10.  Norme di adeguamento.
Art. 11.  Valutazione dei crediti formativi.
Art. 12.  Accesso agli atti del procedimento.
Art. 13.  Convenzioni con atenei per la realizzazione di corsi di laurea specialistica.
Art. 14.  Termini procedimentale.


§ 57.4.160 – D.M. 10 gennaio 2002, n. 38.

Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127.

(G.U. 22 marzo 2002, n. 69).

 

Titolo I

PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE SCUOLE

 

     Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni.

     1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127, ridetermina la disciplina concernente il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, nonché le modalità per l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli, definendo i criteri e le procedure conseguenti.

     2. Le scuole superiori per interpreti e traduttori di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, assumono la denominazione di Scuole superiori per mediatori linguistici e rilasciano, ove istituite e attivate ai sensi del presente regolamento, titoli di studio, conseguibili al termine di corsi di studi superiori di durata triennale, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea rilasciati dalle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle "Lauree universitarie in scienze della mediazione linguistica", di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000.

     3. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

     a) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

     b) per Ministero, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

     c) per Servizio, il Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

     d) per legge, la legge 11 ottobre 1986, n. 697;

     e) per scuole di cui all'articolo 1 della legge, le scuole pubbliche e private aventi come finalità la gestione di corsi per mediatori linguistici per i fini di cui alla legge stessa;

     f) per corsi, i corsi di diploma per mediatori linguistici istituiti presso le scuole riconosciute ai sensi del presente regolamento;

     g) per Commissione, la Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3.

 

          Art. 2. Istanza di riconoscimento.

     1. I soggetti pubblici e privati, gestori di scuole che intendono ottenere il riconoscimento per i fini di cui al presente regolamento, devono produrre apposita documentata istanza al Ministero. La documentazione deve comprendere lo statuto della scuola di cui all'articolo 4, il regolamento didattico dei corsi di studio di cui all'articolo 7, nonché i requisiti di qualificazione didattica e di adeguatezza delle dotazioni di personale, finanziarie e delle strutture di cui al comma 2. Sono consentite integrazioni all'istanza stessa ove il procedimento di riconoscimento non sia stato nel frattempo concluso.

     2. Ai fini del riconoscimento le scuole devono disporre di condizioni atte a garantire la qualità formativa, consistenti in adeguate risorse finanziarie, in una congrua dotazione di aule, laboratori linguistici, ambienti multimediali, computers, biblioteca, e cabine di simultanea in proporzione al numero degli studenti; e devono altresì disporre di qualificati docenti delle discipline linguistiche, comprese quelle professionalizzanti, afferenti alle attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative, come indicate nel prospetto allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000. La qualificazione dei docenti deve risultare da specifico curriculum di studio e professionale. Il reclutamento dei docenti va effettuato secondo procedure selettive improntate ai criteri della comparazione e della pubblicità della valutazione.

     3. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza il responsabile del procedimento trasmette alla Commissione di cui all'articolo 3 copia della stessa e della relativa documentazione.

     4. Entro i successivi novanta giorni la Commissione formula motivato parere sull'istanza di riconoscimento, previa valutazione della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, tenuto altresì conto delle possibilità occupazionali nel settore nell'ambito del bacino di utenza delle scuole richiedenti e dell'eventuale presenza, nello stesso ambito territoriale regionale, di scuole riconosciute e di corrispondenti corsi di studio attivati presso università.

     5. Ai fini della formulazione del prescritto parere è in facoltà della Commissione accertare, anche con visite ispettive, la sussistenza dei requisiti di qualificazione didattica e di adeguatezza delle strutture e delle attrezzature. A tal fine la Commissione può avvalersi anche di esperti esterni, entro il limite massimo di tre, ove la stessa Commissione non disponga al proprio interno delle conoscenze relative a specifici ambiti linguistici che ritenga motivatamente necessarie al fine della valutazione.

     6. Il provvedimento di riconoscimento è adottato con decreto del direttore generale del Servizio sulla base del parere formulato dalla Commissione, entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso, decorsi inutilmente i quali, il riconoscimento si intende negato. Ove ricorrano particolari necessità istruttorie, i termini di cui ai commi 3 e 4 possono essere prorogati, a cura del responsabile del procedimento, per non più di sessanta giorni, decorsi inutilmente i predetti termini, il riconoscimento si intende negato.

     7. Il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, è adottato con le stesse modalità di cui al comma 6.

     8. I decreti di cui ai commi 6 e 7 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     9. Il decreto di riconoscimento indica la sede nella quale la scuola è abilitata, successivamente alla data di emanazione del provvedimento, ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori di durata triennale e a rilasciare i relativi diplomi equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea rilasciati dalle università al termine dei corsi afferenti alla classe n. 3 delle lauree universitarie - Scienze della mediazione linguistica di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000. Per l'eventuale riconoscimento di sedi decentrate deve essere prodotta apposita documentata istanza successivamente al riconoscimento della sede principale, secondo le procedure di cui ai commi 2 e seguenti.

 

          Art. 3. Commissione tecnico-consultiva.

     1. Con decreto del Ministro è costituita una Commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine all'istanza di riconoscimento delle scuole ai sensi del presente regolamento.

     2. La Commissione è composta da:

     a) quattro docenti scelti dal Ministro in una rosa di otto professori universitari designati dal Consiglio universitario nazionale, inquadrati nei settori scientifico-disciplinari di riferimento per le attività formative caratterizzanti individuate nel prospetto allegato n. 3, di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000;

     b) quattro esperti designati, in ragione rispettivamente di due per ciascuna, dall'Associazione italiana traduttori e interpreti e dall'Associazione internazionale interpreti di conferenza;

     c) un esperto in valutazione e programmazione designato dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.

     3. Ai lavori della Commissione partecipa, con voto consultivo, il dirigente del competente Ufficio del servizio, responsabile del procedimento. Con il decreto di cui al comma 1 è nominato il Presidente, il cui voto prevale in caso di votazioni con esito di parità.

     4. La Commissione dura in carica tre anni. I singoli componenti possono essere confermati una sola volta.

     5. All'atto dell'insediamento la Commissione adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento di funzionamento, improntato a criteri di trasparenza e di pubblicizzazione delle decisioni e delle valutazioni.

     6. La Commissione può organizzarsi in gruppi istruttori di lavoro e può procedere ad audizioni anche su richiesta dei soggetti istanti. A tal fine si avvale di una segreteria tecnica, costituita con provvedimento del direttore generale del Servizio.

     7. Su delibera della Commissione, in relazione a questioni ed argomenti specifici, possono partecipare ai lavori della stessa, senza diritto di voto, esperti qualificati convocati di volta in volta dal Presidente.

     8. L'incarico di membro della Commissione è incompatibile con quello di componente di organi di direzione, gestione, consultivi, di controllo e didattici dei soggetti gestori delle scuole che abbiano prodotto istanza ai sensi dell'articolo 2. I membri della Commissione stessa non possono avere comunque cointeressenze nelle scuole, né avere presso le stesse incarichi di insegnamento in atto.

     9. Ai componenti la Commissione, oltre al trattamento di missione ove competa, è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle adunanze della Commissione stessa, nella misura stabilita dal decreto interministeriale di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

 

          Art. 4. Effetti del riconoscimento.

     1. Il provvedimento di riconoscimento abilita la Scuola ad istituire e ad attivare corsi di diploma per mediatori linguistici e determina il numero massimo dei corsi e degli allievi da ammettere al primo anno di ciascun corso e complessivamente per l'intero ciclo.

     2. Le scuole riconosciute ai sensi del precedente comma sono rette da uno statuto che ne disciplina la gestione e il funzionamento, compresi i rapporti con i soggetti gestori delle scuole stesse, prevedendo gli organi responsabili della direzione amministrativa, scientifica e didattica, nonché le attribuzioni, la composizione e la durata degli stessi. Tra gli organi deve essere previsto un Comitato tecnico-scientifico composto da almeno tre esperti, di cui un docente universitario, esterno alla scuola, inquadrato nei settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), con funzioni di monitoraggio e di valutazione del funzionamento della scuola e dei risultati scientifici e didattici conseguiti.

     3. Il Comitato di cui al comma 2 presenta ogni anno al Ministero una relazione sul funzionamento della scuola e sull'attività scientifica e didattica svolta nell'anno immediatamente precedente, nonché sul programma per l'anno successivo, che viene trasmessa alla Commissione. La mancata presentazione al Ministero della relazione per due anni consecutivi determina, previa diffida a presentare le relazioni predette entro trenta giorni dal ricevimento della diffida stessa, la decadenza del riconoscimento, da adottare con motivato decreto del direttore generale del Servizio.

     4. Ai fini dell'accertamento della permanenza dei requisiti di idoneità di cui all'articolo 2, comma 4, il Ministero dispone, anche su proposta della Commissione, verifiche ispettive a campione presso le scuole.

     5. Qualora vengano accertati fatti modificativi dei requisiti di idoneità, può essere adottato, previo contraddittorio con i soggetti interessati, decreto di revoca del riconoscimento, idoneamente motivato, su conforme parere della Commissione. La revoca è comunque disposta in caso di interruzione o di cessazione dell'attività formativa. Il decreto di revoca è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     6. Con provvedimento del direttore generale del Servizio, su istanza delle scuole interessate e previo parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 3, è autorizzato il trasferimento della sede. Il trasferimento della responsabilità legale delle stesse è comunicato al Ministero per la presa d'atto.

 

          Art. 5. Reiterazione dell'istanza.

     1. I soggetti gestori delle scuole cui sia stato negato il riconoscimento possono produrre nuova istanza nella quale, in relazione al provvedimento di diniego, devono essere dedotti, a pena di inammissibilità, elementi nuovi, idoneamente motivati e documentati. Il provvedimento di inammissibilità è adottato dal direttore generale del Servizio previo parere obbligatorio della Commissione di cui all'articolo 3.

 

Titolo II

ORDINAMENTO DEI CORSI DI STUDIO

 

          Art. 6. Obiettivi formativi dei corsi di studio e criteri di ammissione.

     1. I corsi attivati nelle scuole hanno lo scopo di fornire agli studenti una solida formazione culturale, di base e linguistica, di livello superiore, in almeno due lingue, oltre l'italiano, e nelle relative culture, nonché di sviluppare specifiche competenze linguistico-tecniche orali e scritte adeguate alle professionalità proprie dell'area della mediazione linguistica.

     2. I corsi di studio di cui al comma 1 hanno durata triennale, corrispondente a 180 crediti formativi universitari, quali definiti e disciplinati dall'articolo 5 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

     3. Per essere ammessi ai corsi di studio di cui al comma 1 occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, da parte degli organi della scuola responsabili della didattica. Il regolamento didattico di cui all'articolo 7 richiede altresì il possesso di un'adeguata preparazione linguistica iniziale, definendo le conoscenze richieste per l'accesso e determinando le necessarie modalità di verifica. Deve essere comunque accertata, tra l'altro, l'ottima conoscenza della lingua madre da parte dei candidati.

     4. In favore degli iscritti ai corsi si applicano le norme vigenti in ambito universitario in materia di diritto allo studio di competenza delle regioni.

 

          Art. 7. Ordinamenti didattici.

     1. Le scuole adottano il regolamento didattico dei corsi di studio in conformità agli obiettivi formativi qualificanti e alle attività formative indispensabili individuate per la classe delle "Lauree universitarie in scienze della mediazione linguistica" di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000.

     2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le materie indicate nell'articolo 11, comma 3, lettere c) e d) e comma 7, lettere i), l) ed m), nonché lettera e), limitatamente alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. Il regolamento stesso determina in particolare i contenuti di cui all'articolo 12, comma 2, del predetto decreto ministeriale n. 509 del 1999.

     3. Della Commissione per la prova finale per il conseguimento del diploma fa parte un esperto designato dal Ministro, con oneri a carico della scuola.

     4. Il regolamento è adottato e modificato con le procedure previste nello statuto della scuola.

 

          Art. 8. Riconoscimento ai fini dell'accesso ai corsi di studio universitari.

     1. I diplomi rilasciati dalle scuole riconosciute al termine dei corsi di studio di cui all'articolo 6 consentono l'accesso ai corsi di laurea specialistica appartenenti alle classi delle lauree universitarie specialistiche in "Interpretariato di conferenza" (n. 39/S) e in "Traduzione letteraria e traduzione tecnico-scientifica" (n. 104/S) di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, con le modalità di cui all'articolo 5 dello stesso decreto.

     2. I competenti organi accademici degli atenei valutano i crediti formativi acquisiti dallo studente nei corsi di cui all'articolo 6 del presente regolamento ai fini del proseguimento degli studi nei corsi di laurea appartenenti alle classi delle lauree universitarie determinate con il decreto del Ministro 4 agosto 2000, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento adottato con decreto del Ministro 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 5 del citato decreto del Ministro 4 agosto 2000.

 

          Art. 9. Docenza nei corsi.

     1. Gli insegnamenti nei corsi di cui all'articolo 6 sono affidati a professori e ricercatori universitari ovvero a esperti in possesso di idonea qualificazione in materia di traduzione e di interpretariato, nonché di documentata esperienza professionale acquisita in attività relativa alle stesse materie. La qualificazione dei docenti deve risultare da specifico curriculum di studio e professionale. Il reclutamento dei docenti va effettuato secondo procedure selettive improntate ai criteri della comparazione e della pubblicità della valutazione.

 

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 10. Norme di adeguamento.

     1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le scuole già riconosciute ai sensi della legge si conformano alle disposizioni del regolamento stesso. Nello stesso termine trasmettono al competente Servizio una dettagliata e documentata relazione in merito. La mancata trasmissione della relazione e della relativa documentazione, nel termine indicato, determina la revoca del riconoscimento, previa comunicazione di avvio del relativo procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

     2. Entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1, anche a seguito delle risultanze dell'eventuale visita ispettiva disposta ai sensi dell'articolo 2, comma 5, la Commissione esprime il proprio parere.

     3. La conferma del riconoscimento delle scuole è disposta nei successivi trenta giorni con decreto del direttore generale del Servizio.

     4. Qualora siano accertate carenze dei requisiti di idoneità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6.

     5. I decreti di conferma e di revoca dei riconoscimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

          Art. 11. Valutazione dei crediti formativi.

     1. Su istanza degli interessati gli esami superati dagli studenti e da coloro che hanno conseguito il diploma secondo il previgente ordinamento presso le scuole riconosciute ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 697, sono considerati dai competenti organi didattici crediti formativi ai fini del conseguimento dei titoli di cui all'articolo 2, comma 9.

 

          Art. 12. Accesso agli atti del procedimento.

     1. Ai sensi e con le modalità previste dal regolamento adottato con decreto del Ministro 14 giugno 1994, n. 774, attuativo dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo, e successive modificazioni e integrazioni i soggetti di cui agli articoli 7, 9 e 10 della legge stessa hanno diritto di accesso agli atti del procedimento in possesso del Ministero.

 

          Art. 13. Convenzioni con atenei per la realizzazione di corsi di laurea specialistica.

     1. Previo provvedimento autorizzativo disposto dal direttore generale del Servizio, sentita la Commissione di cui all'articolo 3, le scuole possono stipulare convenzioni con atenei ubicati nella regione ove hanno sede le stesse, per la realizzazione di corsi di laurea specialistica appartenenti alle classi di cui all'articolo 8, comma 1. Restano riservate agli atenei la responsabilità didattica dei corsi medesimi e il rilascio dei relativi titoli.

 

          Art. 14. Termini procedimentale.

     1. In sede di prima applicazione del presente regolamento e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del medesimo, i termini di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, sono rispettivamente stabiliti in sessanta e in duecentoquaranta giorni.