§ 57.8.11 – L. 11 ottobre 1986, n. 697.
Disciplina del riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle Scuole superiori per interpreti e traduttori.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.8 riconoscimento dei titoli di studio
Data:11/10/1986
Numero:697


Sommario
Art. 1.      1. I diplomi rilasciati da Scuole superiori per interpreti e traduttori, gestite da enti o privati, possono dispiegare i propri effetti giuridici solo nel caso in cui la [...]
Art. 2.      1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, accertata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, abilita le Scuole che ne facciano richiesta al [...]


§ 57.8.11 – L. 11 ottobre 1986, n. 697.

Disciplina del riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle Scuole superiori per interpreti e traduttori.

(G.U. 27 ottobre 1986, n. 250).

 

     Art. 1.

     1. I diplomi rilasciati da Scuole superiori per interpreti e traduttori, gestite da enti o privati, possono dispiegare i propri effetti giuridici solo nel caso in cui la denominazione di detti diplomi e l'ordinamento didattico di tali Scuole siano corrispondenti a quelli esistenti in ambito universitario ed il relativo ordinamento didattico sia stato approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

     2. Ai fini di cui al comma 1, le Scuole devono altresì dimostrare le disponibilità di qualificato personale docente e non docente, nonchè di idonee strutture ed attrezzature, necessari all'efficace svolgimento dei corsi. I docenti delle materie di interpretazione simultanea e consecutiva devono essere altresì interpreti con comprovata esperienza professionale.

     3. Le Scuole superiori per interpreti e traduttori, già abilitate per legge a rilasciare diplomi validi ai fini dell'esercizio della professione, devono provvedere agli adempimenti prescritti nei commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 2.

     1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, accertata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, abilita le Scuole che ne facciano richiesta al rilascio dei diplomi aventi valore legale.