§ 3.1.131 - R.R. 9 luglio 2014, n. 16.
Integrazione e modifica Regolamento regionale n. 17/2013 concernente “Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:09/07/2014
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Semplificazione amministrativa. Modifiche ed integrazioni al Regolamento regionale n. 17 del 2013)


§ 3.1.131 - R.R. 9 luglio 2014, n. 16.

Integrazione e modifica Regolamento regionale n. 17/2013 concernente “Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell’agricoltura”.

(B.U. 10 luglio 2014, n. 55)

 

Art. 1. (Semplificazione amministrativa. Modifiche ed integrazioni al Regolamento regionale n. 17 del 2013)

1. Al Regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 17 (Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell'agricoltura) sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all’articolo 4, dopo il comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma : “5 bis. Conformemente a quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lett. c), del Decreto Ministeriale 27 marzo 2008, le attività cui sono tenuti i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, ai sensi del presente Regolamento, non possono né direttamente né indirettamente avere ad oggetto attività riservate dalla legge a professionisti iscritti ad albi, ordini o collegi professionali.”;

 

b) all’art. 7, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: “2 bis. E’ fatta salva, in ogni caso, la possibilità per le imprese agricole di presentare le istanze di interesse direttamente alle Amministrazioni competenti nell’osservanza delle normative procedimentali vigenti.”

 

c) all’allegato A, di cui all’art. 4, comma 1, che forma parte integrante e sostanziale del Regolamento regionale n. 17/2013, sono aggiunti, infine, i procedimenti di cui all’allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

 

Allegato 1

“5. PERMESSO A COSTRUIRE IN ZONA AGRICOLA

Principale normativa di riferimento: D.P.R. n. 380 del 2001 e ss.mm; L.R. n. 14 del 1999 e ss.mm.; L.R. n. 38 del 1999.

Adempimenti istruttori del CAA:

- Assistenza nella compilazione da parte dell’impresa utente della domanda anche tramite l’utilizzo di apposita modulistica predisposta dalle singole Amministrazioni comunali;

- Allegazione alla domanda e verifica della completezza formale della documentazione e degli eventuali elaborati progettuali predisposti da professionisti abilitati ed iscritti al relativo albo o elenco professionale laddove necessari per gli interventi edilizi da realizzare sulla base del piano aziendale;

- Allegazione alla domanda dell’eventuale atto di approvazione del PUA e della relativa convenzione, ai sensi dell’art. 57 della L.R. 38/99;

- Richiesta e ritiro – previo specifico mandato dell’utente all’operatore del CAA – del parere (ove richiesto) da parte dell'unità locale socio-sanitaria competente per territorio e degli altri atti di assenso eventualmente previsti dalle normative di settore che attesti la compatibilità ambientale e sanitaria dell'intervento per la realizzazione di strutture agricolo-produttive destinate ad allevamento, a norma della normativa edilizia e sanitaria regionale con particolare riferimento a quella relativa all’edificabilità in zona rurale anche se riferita a fabbricato rurale ad uso abitativo;

Termine di emanazione del provvedimento finale:

I termini di emanazione del provvedimento, decorrenti dall’acquisizione al protocollo dell’Amministrazione competente della domanda istruita e presentata tramite il CAA, sono quelli di cui di cui all’ articolo 20 del DPR 380/01. Il provvedimento edilizio, anche tacito, è subordinato al versamento del contributo per il permesso di costruire se dovuto.

6. CONCESSIONE DI CARBURANTE AGEVOLATO AGLI UTENTI DI MACCHINE AGRICOLE (UMA).

Principale normativa di riferimento: DM n. 454 del 2001; L.R. n. 14 del 1999 e ss.mm.; DGR n. 843 del 2003.

Adempimenti istruttori del CAA:

- Compilazione della modulistica predisposta dalle Amministrazioni competenti;

- Allegazione della copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente;

- Verifica della completezza degli allegati necessari in relazione a quanto richiesto dalla modulistica;

- Verifica della coerenza formale di quanto riportato nella domanda e nei relativi allegati rispetto a quanto previsto nelle tabelle ettaro – coltura, tenuto conto delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale.

Termine di emanazione del provvedimento finale:

Decorsi 30 giorni dall’acquisizione al protocollo dell’Amministrazione o Ente competente della domanda istruita dal CAA l’impresa istante ha diritto alla emissione del libretto UMA come risultante dalla sottoscrizione della richiesta certificata dal CAA e accettata dal Comune capofila, risultante dall’esito della sopra riportata attività istruttoria. L’emissione del libretto in parola avverrà comunque entro i limiti generali o speciali previsti dalla Regione in materia.

7. RICONOSCIMENTO DELL’INDENNIZZO PER I DANNI DA FAUNA SELVATICA.

Principale normativa di riferimento: Legge n. 157 del 1992; Legge n. 394 del 1991; L.R. n. 29 del 1997; L.R. n. 14 del 1999 e ss.mm.; L.R. n 17/1995 e ss.mm.ii.

Adempimenti istruttori del CAA:

- Assistenza nella compilazione della domanda con eventuale utilizzo della modulistica predisposta dalle amministrazioni competenti;

- Allegazione della copia fotostatica del documento di identità dell’ istante;

- Inoltro della domanda di indennizzo entro 15 giorni dal verificarsi del danno ovvero, nei termini più restrittivi eventualmente previsti dalle amministrazioni competenti;

- Allegazione alla domanda dei seguenti documenti: a) planimetria del fondo estratta dal fascicolo aziendale con evidenziata la zona di verificazione del danno; b) visura catastale, estratta dal fascicolo aziendale, relativa alle superfici interessate dal danno; c) certificato del servizio veterinario della competente ASL per i danni al patrimonio zootecnico, ed ulteriori documenti richiesti dalle amministrazioni competenti;

- Richiesta all’ Amministrazione o Ente competente di fissazione della data per il sopralluogo. Partecipano al sopralluogo un incaricato del CAA quale delegato dell’istante, e personale incaricato dall’Amministrazione o Ente competente;

- Sottoscrizione del verbale di sopralluogo, qualora delegati dall’istante, contenente anche l’allegato tecnico con documentazione fotografica esplicativa delle condizioni generali e particolari delle produzioni agricole danneggiate;

- Sottoscrizione della stima del danno, qualora delegati.

Termine di emanazione del provvedimento finale:

decorsi 30 giorni le Amministrazioni competenti trasmettono l’istanza istruita come sopra descritto alla Regione Lazio per la successiva corresponsione dell’indennizzo, che avverrà entro i limiti generali o speciali previsti dalla Regione nell’ambito degli stanziamenti a tal fine destinati.

8. AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE ED AL COMMERCIO DEI VEGETALI E DEI PRODOTTI VEGETALI.

Principale normativa di riferimento: D.lgs. n. 214 del 2005; DM 12 novembre 2009; L.R. n. 14 del 1999 e ss.mm.; L.R. n. 9 del 2010.

Adempimenti istruttori del CAA:

- Assistenza nella compilazione della domanda utilizzando l’apposita modulistica predisposta dalla Regione ed allegazione copia fotostatica del documento di riconoscimento dell’istante;

- Assistenza all’istante nella descrizione delle attività che si intendono esercitare;

- Assistenza all’istante per la relazione tecnica del processo produttivo;

- Estrazione dal fascicolo aziendale di copia della planimetria dei locali e delle aree con evidenziazione cromatica delle attività esercitabili (es. sementiera) e loro dislocazione ed allegazione di tale documentazione alla domanda;

- Estrazione dal fascicolo aziendale di copia dei titoli di possesso e di conduzione di terreno, locali ed impianti ed allegazione di tale documentazione alla domanda;

- Allegazione alla domanda dell’attestazione del pagamento della tariffa fitosanitaria;

- Allegazione alla domanda della documentazione antimafia, se dovuta, conformemente alla normativa in materia;

- Eventuale allegazione della dichiarazione di “piccolo produttore” formulata sul modulo predisposto dalla Regione per l’esonero dall’iscrizione nel Registro Ufficiale dei Produttori (RUP);

Termine di emanazione del provvedimento finale:

Decorsi 30 giorni dall’acquisizione al protocollo dell’Amministrazione competente della domanda istruita dal CAA l’impresa istante è autorizzata ad intraprendere l’attività specificata nella domanda inoltrata dal CAA. Decorso il medesimo termine l’impresa è iscritta nel RUP anche a seguito di presentazione all’Amministrazione competente dell’attestazione rilasciata dal CAA conforme all’Allegato C, punto 2, del presente Regolamento.

9. Allineamento delle superfici vitate e trasferimento dei dati nello schedario vitivinicolo.

Principale normativa di riferimento:

D.M. 16 dicembre 2010. Circolari AGEA

Amministrazione competente:

REGIONE LAZIO, Area Politiche di mercato e organizzazione delle filiere. Progettazione integrata.

Adempimenti istruttori del CAA:

Allineamento delle particelle catastali vitate consistente in:

- implementazione delle informazioni delle UNAR vitate;

- collegamento dei poligoni GIS con le UNAR vitate;

- verifica discordanze relative ai poligoni GIS e UNAR vitate.

Termine di emanazione del provvedimento finale a valenza annuale:

15 giorni dall’acquisizione informatica sul portale SIAN.

10. AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA E NOTIFICA DI INIZIO DI ATTIVITÀ DI SPANDIMENTO

Principale normativa di riferimento: legge regionale n. 27 del 1998; d.lgs. n. 99 del 1992, d.lgs n. 152/2006.

Adempimenti istruttori del CAA:

- Compilazione dell’apposita modulistica indicante:

a) la tipologia di fanghi da utilizzare;

b) le colture destinate all'impiego dei fanghi;

c) le caratteristiche e l'ubicazione dell'impianto di stoccaggio dei fanghi;

d) le caratteristiche dei mezzi impiegati per la distribuzione dei fanghi.

 Notifica alle Amministrazioni competenti contenente le seguenti indicazioni:

a) gli estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi;

b) i dati analitici dei fanghi per i parametri indicati all'allegato I B del D.Lgs. n. 99 del 1992;

c) l'identificazione, sui mappali catastali e la superficie dei terreni sui quali si intende applicare i fanghi;

d) i dati analitici dei terreni, per i parametri indicati all'allegato II A del D.Lgs. n. 99 del 1992;

e) le colture in atto e quelle previste;

f) le date previste per l'utilizzazione dei fanghi;

g) il consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare attività agricola sui terreni sui quali si intende utilizzare fanghi;

h) il titolo di disponibilità dei terreni ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Termine di emanazione del provvedimento finale:

30 giorni dall’inoltro dell’istanza istruita dal CAA. L’attività autorizzata è svolta previa effettuazione della notifica sopra specificata che deve essere effettuata alle autorità competenti almeno 10 giorni prima dell’inizio delle operazioni di utilizzazione agronomica.

11. COMUNICAZIONE PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA AZIENDE ZOOTECNICHE CONFINATE E NON AUTORIZZAZIONE GENERALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CONFINATI .

Principale normativa di riferimento: d.lgs. 152/2006 , parte quinta; l.r. n. 14 del 1999 e ss.mm; D.G.R. n. 776/2008, D.G.R. n. 264 del 1/06/2012.

a) COMUNICAZIONE: le aziende di allevamento zootecnico in ambiente confinato di tipologia e di numero di capi potenzialmente presente inferiore a quello indicato nella tabella dell’allegato IV, parte I, alla parte V del d.lgs 152/2006, sono soggette a comunicazione ai fini dell’inquinamento atmosferico, ai sensi dell’art. 272, comma 1 del suddetto decreto e della deliberazione n. 264/2012.

Adempimenti istruttori del CAA:

- Assistenza nella compilazione da parte dell’impresa utente del “Modello di Comunicazione”, mediante l’utilizzo di apposita modulistica prevista nella normativa regionale di riferimento.

b) AUTORIZZAZIONE GENERALE: Le aziende di allevamento zootecnico effettuato in ambienti confinati per categoria di animali e numero di capi indicati nella tabella riportata alla lettera nn) della parte II dell’allegato IV alla parte V del d.lgs. 152/2006, ai fini delle emissioni in atmosfera devono, 45 giorni prima dell’istallazione dello stabilimento, effettuare domanda di adesione all’autorizzazione generale alle Amministrazioni Competenti.

Adempimenti istruttori del CAA:

- Assistenza nella compilazione da parte dell’impresa utente della domanda di adesione all’Autorizzazione Generale anche mediante l’utilizzo di apposita modulistica prevista nella normativa regionale di riferimento.

- Allegazione alla domanda e verifica della completezza formale della documentazione richiesta dalla normativa regionale di riferimento.

- Allegazione alla domanda della relazione tecnica redatta da professionisti abilitati ed iscritti ad albi o elenchi professionali;

- Allegazione alla domanda e verifica della completezza delle schede tecniche relative alle prescrizioni tecniche dei sistemi di abbattimento utilizzati.

Termine di emanazione del provvedimento finale:

Avvio attività e messa in esercizio dell’impianto decorsi trenta giorni dall’acquisizione al protocollo dell’Amministrazione competente della comunicazione istruita e presentata tramite il CAA, fatti salvi i diversi termini previsti da specifiche normative di settore.