§ 80.9.1068 - D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158.
Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:05/12/2013
Numero:158


Sommario
Art. 1.  Finalità e attribuzioni
Art. 2.  Organizzazione
Art. 3.  Segretario generale
Art. 4.  Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese
Art. 5.  Direzione generale per la lotta alla contraffazione Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Art. 6.  Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Art. 7.  Direzione generale per la politica commerciale internazionale
Art. 8.  Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi
Art. 9.  Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche
Art. 10.  Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche
Art. 11.  Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare
Art. 12.  Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico
Art. 13.  Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali
Art. 14.  Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione
Art. 15.  Direzione generale per le attività territoriali
Art. 16.  Direzione generale per gli incentivi alle imprese
Art. 17.  Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
Art. 18.  Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio
Art. 19.  Dotazione organica
Art. 20.  Funzioni ispettive, di consulenza, di studio e ricerca
Art. 21.  Uffici di livello dirigenziale non generale
Art. 22.  Disposizioni transitorie e finali


§ 80.9.1068 - D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158. [1]

Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

(G.U. 24 gennaio 2014, n. 19)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

     Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

     Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), che dispone la riduzione, in termini percentuali, degli uffici dirigenziali, di livello generale e non, delle relative dotazioni organiche dei dirigenti e di quelle del personale non dirigenziale;

     Visto, in particolare, il comma 10-ter dell'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 95 del 2012 secondo il quale "Al fine di semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10 e dall'articolo 23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente";

     Visto l'articolo 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) che, tra l'altro, dispone la proroga al 28 febbraio 2013 del termine di cui all'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012;

     Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" ed in particolare l'articolo 2, comma 7, che dispone il differimento al 31 dicembre 2013 del termine previsto dall'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95;

     Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'articolo 3;

     Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale;

     Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

     Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed in particolare l'articolo 1, comma 377, nonchè l'articolo 2, comma 198, recante l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del Garante per la sorveglianza dei prezzi;

     Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e, in particolare, i commi 1, 2 e 7, dell'articolo 1;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

     Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99;

     Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

     Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";

     Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in particolare, l'articolo 7, comma 20, che ha soppresso l'Istituto per la promozione industriale e ha trasferito le competenze e il personale al Ministero dello sviluppo economico;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese e il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 recante il regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive;

     Visti il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, istitutivo dell'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale nonchè il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha soppresso la predetta Agenzia devolvendone le relative competenze all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

     Visto l'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni, nella parte in cui sopprime l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e istituisce l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, regolamentandone l'assetto organizzativo e le funzioni, nonchè il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2012, pubblicato sotto forma di comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2013, col quale sono state individuate, fra l'altro, le risorse umane facenti capo al soppresso Istituto nazionale per il commercio estero da trasferire al Ministero dello sviluppo economico;

     Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180 e, in particolare, l'articolo 17, recante l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del Garante per le micro, piccole e medie imprese;

     Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

     Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 ed in particolare l'articolo 19 che istituisce l'Agenzia per l'Italia Digitale;

     Visto l'articolo 12, comma 49, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che sopprime l'Associazione Italiana di studi cooperativi "Luigi Luzzatti" e il successivo comma 54, che stabilisce che il personale in servizio a tempo indeterminato della soppressa Associazione è trasferito al Ministero dello sviluppo economico;

     Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese ed in particolare l'articolo 35 che ha istituito il Desk Italia - Sportello attrazione investimenti esteri;

     Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante "Disposizioni in materia di professioni non organizzate";

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ed, in particolare, la Tabella 2, allegata al predetto decreto, contenente la rideterminazione della dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico;

     Visto l'articolo 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che dispone l'istituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale e considerata l'opportunità, nelle more della completa attuazione delle disposizioni ivi previste e, in particolare, di quelle stabilite dal comma 5 del medesimo articolo 10, di individuare, per quanto riguarda il personale con qualifica dirigenziale da trasferire dal Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed all'Agenzia per la coesione territoriale, numero 4 unità dirigenziali di prima fascia e n. 21 unità dirigenziali di seconda fascia;

     Considerato che il restante personale, appartenente alle aree prima, seconda e terza, da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed all'Agenzia per la coesione territoriale sarà definito secondo la procedura indicata dal sopra citato comma 5, dell'articolo 10, del decreto-legge n. 101 del 2013;

     Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni dell'8 e del 28 agosto 2013 sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, proposto dal Ministro dello sviluppo economico in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 10, del citato decreto-legge n. 95 del 2012;

     Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2013 sul predetto schema di decreto del Presidente della Repubblica e recepite integralmente le osservazioni ivi formulate;

     Vista la proposta formulata dal Ministro dello sviluppo economico con nota n. 24100 del 4 dicembre 2013 e relativi allegati, al fine della predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente la riorganizzazione del predetto Dicastero, in attuazione dell'articolo 2, comma 10-ter, del citato decreto-legge n. 95/2012;

     Considerato, inoltre, che non essendo stato definito il provvedimento, previsto dall'articolo 20, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che definisce i criteri per il trasferimento all'Agenzia per l'Italia Digitale del personale in servizio presso l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione del Ministero dello sviluppo economico, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo 20, sarà data successiva applicazione di tale previsione alla completa attuazione della norma in questione;

     Preso atto della volontà del Ministro dello sviluppo economico di ritirare lo schema regolamentare sopra indicato e di procedere, per l'adozione del regolamento di riordino del Ministero, secondo le modalità indicate nel predetto articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, ricorrendo i presupposti ivi previsti;

     Preso atto, altresì, che sulla proposta di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, l'Amministrazione ha informato le Organizzazioni sindacali in data 17 luglio e 1° agosto 2013 e, da ultimo, in data 3 dicembre 2013;

     Visto l'articolo 2, comma10-ter, del citato decreto-legge n. 95 del 2012 che prevede la facoltà di richiedere il parere al Consiglio di Stato sugli schemi di decreti da adottare ai sensi della medesima norma;

     Considerata l'organizzazione ministeriale proposta coerente con:

     - i compiti e le funzioni attribuiti al Ministero dello sviluppo economico dalla normativa di settore vigente;

     - i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di livello generale e non, rideterminati con il sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013 e ridotti a seguito del trasferimento di alcune funzioni all'Agenzia per la coesione territoriale e ferma restando la riduzione, con successivo provvedimento, dei contingenti di personale appartenente alle aree prima, seconda e terza in conseguenza del loro successivo trasferimento alla medesima Agenzia, nonchè l'eventuale riduzione in relazione al personale da trasferire all'Agenzia per l'Italia Digitale;

     Considerato, inoltre, che la Sezione Consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 29 agosto 2013, aveva espresso parere sostanzialmente favorevole sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica, predisposto dall'Amministrazione per definire il proprio assetto organizzativo ed analogo a quello proposto per l'adozione del presente provvedimento;

     Ritenuto, pertanto, per le suddette motivazioni, nonchè per ragioni di speditezza e celerità, di non avvalersi della facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 maggio 2013, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonchè di organizzazione, riordino e funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

     Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico;

 

     Decreta:

 

Art. 1. Finalità e attribuzioni

     1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

     2. Il Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato "Ministero", persegue le finalità ed esercita le attribuzioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e di cui all'articolo 1, commi 2 e 7, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121.

 

     Art. 2. Organizzazione

     1. Il Ministero, per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 1, è articolato in 15 Uffici di livello dirigenziale generale coordinati da un Segretario generale.

     2. Gli Uffici di livello dirigenziale generale di cui al comma 1, sono i seguenti:

     a) Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese;

     b) Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

     c) Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica;

     d) Direzione generale per la politica commerciale internazionale;

     e) Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi;

     f) Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche;

     g) Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche;

     h) Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare;

     i) Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico;

     j) Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali;

     k) Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;

     l) Direzione generale per le attività territoriali;

     m) Direzione generale per gli incentivi alle imprese;

     n) Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali;

     o) Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio.

     3. Le Direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente regolamento nonchè ogni altra funzione ad esse connessa che sia attribuita al Ministero dalla vigente normativa anche con riferimento all'attuazione di norme europee nel settore di rispettiva competenza.

 

     Art. 3. Segretario generale

     1. Il Segretario generale del Ministero è nominato ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e le attività del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro.

     2. Il Segretario generale, in attuazione degli indirizzi del Ministro, in particolare, provvede:

     a) ad assicurare l'unitarietà dell'azione amministrativa, attraverso il coordinamento e la stretta integrazione tra le attività degli uffici nello svolgimento delle funzioni, anche attraverso la convocazione periodica della conferenza dei direttori generali per l'esame delle questioni di carattere generale o di particolare rilievo e provvede alla risoluzione dei conflitti positivi e negativi di competenza fra le Direzioni generali;

     b) a curare lo sviluppo della collaborazione operativa delle Direzioni generali fra loro e con le altre amministrazioni ed enti pubblici;

     c) a sviluppare la programmazione delle attività e dei processi, l'integrazione funzionale tra le Direzioni generali, la circolazione delle informazioni e delle esperienze, promuovendo anche gruppi di lavoro interfunzionali, senza nuovi o maggiori oneri, per la gestione di progetti di particolare rilievo o di processi che richiedono il contributo di più strutture operative;

     d) ad informare il Ministro sugli interventi conseguenti a stati di crisi, anche internazionali, affrontati dalle Direzioni generali;

     e) ad assicurare l'unitarietà e il coordinamento delle attività di informazione e comunicazione istituzionale del Ministero;

     f) a coordinare, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e le Direzioni generali competenti per materia, le funzioni di promozione, coordinamento e gestione dei rapporti del Ministero con soggetti pubblici e privati di livello sovranazionale ed internazionale.

     3. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni e si articola in uffici dirigenziali di livello non generale.

     4. Nel caso in cui siano nominati uno o più Vice Ministri, ciascuno di essi può proporre al Ministro la nomina, senza oneri aggiuntivi, di un Vice Segretario generale scelto fra i dirigenti generali del Ministero, cui il Segretario generale delega le proprie funzioni per le materie di competenza del medesimo Vice Ministro, secondo le modalità definite nel decreto di conferimento dell'incarico, fermo restando il coordinamento affidato al Segretario generale per garantire l'unitarietà dell'azione amministrativa del Ministero.

 

     Art. 4. Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese

     1. La Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

     a) attuazione delle politiche per lo sviluppo della competitività, per la promozione della ricerca e dell'innovazione, per la diffusione di tecnologie abilitanti e per favorire il trasferimento tecnologico e delle politiche per la finanza d'impresa;

     b) analisi e studio del sistema produttivo nazionale e internazionale; banca dati per il monitoraggio del sistema imprenditoriale italiano e confronto con il sistema internazionale;

     c) azioni di raccordo con le amministrazioni statali, regionali e con gli altri soggetti pubblici che attuano programmi e interventi in favore delle imprese per lo sviluppo della competitività;

     d) azioni per il coordinamento e l'integrazione delle politiche per lo sviluppo della competitività con le politiche territoriali; individuazione e aggiornamento delle specializzazioni intelligenti (smart specialization) e coordinamento con i livelli regionali;

     e) attuazione delle politiche e programmi per l'attrazione degli investimenti esteri - Desk Italia - Sportello attrazione investimenti esteri di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

     f) attuazione delle politiche per i distretti industriali e le reti d'impresa;

     g) attuazione delle politiche industriali europee ed internazionali; profili comunitari inerenti i regimi di aiuto ed attività relative al sistema di notifica elettronica degli aiuti di Stato; attività connesse al Punto di Contatto Nazionale (P.C.N.) ed ai rapporti con l'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico);

     h) attuazione delle politiche industriali ed interventi in materia di difesa nazionale, materiali di armamento, commesse militari dei settori ad alta tecnologia; politiche ed interventi per l'industria aerospaziale;

     i) attuazione della politica industriale relativa alla partecipazione italiana al Patto atlantico, all'Unione europea e agli altri organismi internazionali;

     j) attuazione delle politiche e programmi per la reindustrializzazione e riconversione delle aree e dei settori industriali colpiti da crisi;

     k) attuazione delle politiche per lo sviluppo di imprese innovative;

     l) attuazione delle politiche e programmi per il recupero e la reindustrializzazione dei siti produttivi inquinati e per la riconversione a sistemi produttivi eco-compatibili e al riutilizzo delle materie prime; azioni per l'integrazione con le politiche ambientali e lo sviluppo di sistemi di certificazione ambientale;

     m) attuazione delle politiche di sviluppo dei settori industriali strategici per l'economia nazionale; politiche e interventi per le industrie alimentari, per la mobilità sostenibile, per i settori di base, per i settori ad alto contenuto tecnologico e per il made in Italy;

     n) attuazione delle politiche e programmi in favore delle piccole e medie imprese e per l'artigianato; monitoraggio dell'attuazione dello Small Business Act (S.B.A.); supporto al Garante per le micro, piccole e medie imprese di cui all'articolo 17 della legge 11 novembre 2011, n. 180; responsabilità sociale delle imprese;

     o) attuazione delle politiche per la promozione e lo sviluppo del movimento cooperativo e rapporti con gli Organismi Europei ed Internazionali (O.I.L. - Organizzazione Internazionale del Lavoro) per quanto attiene alla promozione cooperativa;

     p) attività di raccordo con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'allegato 2 al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

     q) crisi d'impresa; gestione stralcio del Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

     2. Le risorse umane e strumentali della Direzione generale dedicate al supporto del Garante per le micro, piccole e medie imprese di cui all'articolo 17 della legge 11 novembre 2011, n. 180, sono individuate dal Segretario generale, su proposta del Garante.

     3. Presso la Direzione generale operano:

     a) il Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808;

     b) la Commissione per il rilascio o la revoca delle autorizzazioni e per la decisione di reclami, di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1993, n. 509;

     c) il Consiglio nazionale ceramico di cui all'articolo 4 della legge 9 luglio 1990, n. 188;

     d) il Nucleo degli esperti di politica industriale, di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.

 

     Art. 5. Direzione generale per la lotta alla contraffazione Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

     1. La Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:

     a) formulazione di indirizzi e promozione in materia di politiche anticontraffazione;

     b) attività di segreteria del Consiglio nazionale anticontraffazione;

     c) gestione delle attività di assistenza e supporto all'utenza in materia di contrasto alla contraffazione; gestione dei call center ed indirizzo di posta elettronica dedicato; assistenza e supporto imprese all'estero;

     d) monitoraggio sistemi e metodi anticontraffazione; raccolta dei dati in possesso delle autorità competenti in ambito nazionale ed internazionale, delle associazioni di categoria e delle imprese in materia di lotta alla contraffazione e gestione delle banche dati;

     e) analisi, predisposizione dei rapporti sull'andamento del fenomeno e proposte normative conseguenti;

     f) attività di raccordo con le altre Direzioni generali, con le Forze di polizia, con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e con le altre amministrazioni pubbliche impegnate nella lotta alla contraffazione;

     g) attività di comunicazione interna ed esterna e gestione dei rapporti con i mezzi di comunicazione;

     h) politiche per la promozione della proprietà industriale, relazioni con istituzioni e organismi europei ed internazionali in materia di proprietà industriale;

     i) invenzioni e modelli di utilità;

     j) disegni e modelli - brevetti nazionali, europei ed internazionali;

     k) marchi nazionali, europei ed internazionali e opposizione alla registrazione dei marchi;

     l) affari amministrativi dei titoli brevettuali e delle registrazioni e segreteria della commissione ricorsi.

     2. L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi è posto alle dirette dipendenze del Direttore Generale che lo rappresenta all'esterno.

 

     Art. 6. Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

     1. La Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

     a) promozione della concorrenza e normativa in materia di liberalizzazioni e di semplificazione per le imprese e di requisiti per l'esercizio di attività economiche nei settori del commercio, dell'artigianato e dei servizi e connessi rapporti con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

     b) accreditamento degli Sportelli unici per le attività produttive e delle Agenzie per le imprese;

     c) monitoraggio dei prezzi, iniziative per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti e supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi;

     d) servizi e professioni, disciplina e ricorsi amministrativi relativi al ruolo dei periti e degli esperti, all'attività di mediazione e agli ausiliari del commercio, riconoscimento di titoli esteri per le professioni di competenza del Ministero non diversamente attribuite e tenuta dell'elenco delle associazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi e dell'elenco dei marchi di qualità dei servizi;

     e) statistiche sul commercio e sul terziario;

     f) servizi assicurativi, normativa e provvedimenti in materia di assicurazione, in particolare per RC auto, connessi rapporti con l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), vigilanza sul fondo di garanzia per le vittime della strada, sul fondo di garanzia per le vittime della caccia e sul fondo per i mediatori di assicurazione e riassicurazione, gestiti dalla CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.);

     g) attuazione delle politiche europee ed internazionali nelle materie di competenza della Direzione;

     h) cooperazione amministrativa europea in materia di tutela dei consumatori, assistenza al consumatore transfrontaliero e informazione al consumatore anche in materia di consumi ed emissioni degli autoveicoli;

     i) politiche, normativa e progetti per i consumatori;

     j) tenuta dell'elenco nazionale delle associazioni dei consumatori, supporto e segreteria al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU);

     k) gestione del Punto di contatto-infoconsumatori, del Punto di contatto prodotti (PCP), del Punto di contatto prodotti da costruzione, dell'Unità centrale di notifica, del Punto di contatto del sistema di allerta rapido per i prodotti non alimentari (RAPEX);

     l) normativa ed adempimenti amministrativi in materia di metrologia legale e metalli preziosi;

     m) qualità dei prodotti e dei servizi, sicurezza dei prodotti e loro conformità e sorveglianza sul mercato;

     n) normativa tecnica;

     o) manifestazioni a premio;

     p) normativa e provvedimenti amministrativi in materia di fiere, borse merci e magazzini generali;

     q) normativa sul registro imprese e su repertorio delle attività economiche e amministrative (REA) e vigilanza sulle relative attività delle camere di commercio, tenuta dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti ed imprese (INI PEC) e ordinamento del sistema camerale;

     r) vigilanza su Consorzio Infomercati, Unioncamere, Camere di commercio, loro Unioni e Aziende speciali;

     s) normativa per la sicurezza degli impianti degli edifici, degli ascensori, delle macchine e di taluni impianti industriali e provvedimenti per le relative attività di verifica;

     t) esercizio delle funzioni di Autorità nazionale italiana per l'accreditamento e Punto di contatto con la Commissione europea ai sensi dell'articolo 4 comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99; svolgimento delle ulteriori attività demandate al Ministero dalla medesima legge e controllo su ACCREDIA (Ente Italiano di Accreditamento).

     2. Le risorse umane e strumentali della Direzione generale dedicate al supporto del Garante per la sorveglianza dei prezzi di cui all'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono individuate dal Segretario generale su proposta del Garante.

 

     Art. 7. Direzione generale per la politica commerciale internazionale

     1. La Direzione generale per la politica commerciale internazionale si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

     a) attività funzionali all'accesso di prodotti, servizi ed investimenti italiani nei mercati esteri;

     b) elaborazione di indirizzi e proposte di politica commerciale nell'ambito dell'Unione europea, recepimento della normativa europea nell'Ordinamento interno e relativa applicazione;

     c) elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali e plurilaterali in materia commerciale negli ambiti OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio), OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) e UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), nonchè negli ambiti di altre organizzazioni internazionali collegate al commercio internazionale;

     d) partecipazione, nell'ambito dell'Unione europea, alla elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali, bilaterali e regionali di natura economico-commerciale, ivi incluse le aree di libero scambio con i Paesi terzi;

     e) partecipazione alla gestione ed alla diffusione dei programmi finanziari europei rivolti all'assistenza tecnica ai Paesi candidati all'adesione, ai Paesi destinatari della politica di vicinato ed agli altri Paesi terzi;

     f) elaborazione e negoziazione degli accordi bilaterali di cooperazione economica ed industriale con Paesi terzi, organizzazione dei relativi meccanismi ed organismi bilaterali di consultazione intergovernativa;

     g) attivazione degli strumenti europei di difesa commerciale (strumenti antidumping, antisovvenzione, clausole di salvaguardia);

     h) disciplina del regime degli scambi e gestione delle relative autorizzazioni, certificati e titoli di importazione ed esportazione; attività di autorizzazione e controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie duali; gestione degli embarghi commerciali; applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le infrazioni ai divieti di importazione ed esportazione;

     i) tutela, nell'ambito della dimensione esterna europea, del made in Italy, delle indicazioni geografiche protette e della proprietà intellettuale;

     j) attuazione delle disposizioni di cui alla legge 18 novembre 1995, n. 496, recante "Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993";

     2. Presso la Direzione generale opera il Comitato consultivo per l'esportazione dei beni a duplice uso di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96.

 

     Art. 8. Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi

     1. La Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

     a) elaborazione degli indirizzi strategici delle politiche di internazionalizzazione e di promozione degli scambi; attività di supporto tecnico alla Cabina di regia di cui al comma 18-bis, dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; segreteria tecnica della V Commissione permanente del CIPE per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero; rapporti con le istituzioni economiche e finanziarie internazionali;

     b) partecipazione, nelle sedi internazionali, alla definizione delle politiche di promozione; attività di negoziazione per la promozione degli investimenti italiani all'estero e per l'attrazione degli investimenti esteri in Italia; coordinamento e organizzazione delle missioni di natura commerciale;

     c) raccolta, studio ed elaborazione dei dati concernenti il commercio estero, distinti per flussi di importazione ed esportazione di merci, prodotti e servizi per aree geo-economiche;

     d) stipula e gestione di accordi ed intese con regioni, associazioni di categoria, sistema camerale e fieristico, Università e Parchi tecno-scientifici per la promozione e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale;

     e) crediti all'esportazione e relative attività di trattazione e coordinamento in ambito nazionale, europeo ed internazionale; rapporti con la società per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE); attività funzionale alla facilitazione del commercio internazionale e agli investimenti esteri diretti;

     f) coordinamento dell'attività degli Sportelli regionali per l'internazionalizzazione (Sprint);

     g) esercizio delle funzioni di cui al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche e integrazioni, relative a ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, salvo quanto previsto all'articolo 17, comma 1, lettera n);

     h) programmi di promozione straordinaria del made in Italy, ai sensi dell'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

     i) collaborazione all'attività di aiuto allo sviluppo condotta dal Ministero degli affari esteri e partecipazione al Comitato direzionale per la cooperazione e lo sviluppo, istituito con legge 26 febbraio 1987, n. 49;

     j) esercizio dei compiti previsti dalla legge 1° luglio 1970, n. 518 e dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativi alle camere di commercio italiane all'estero e italo-straniere;

     k) elaborazione di progetti e di interventi in materia di internazionalizzazione delle imprese, nel quadro della programmazione finanziaria europea e nazionale;

     l) rapporti con la Simest S.p.A. (Società italiana per le imprese all'estero) ed esercizio delle funzioni di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, come modificata dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

 

     Art. 9. Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche

     1. La Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

     a) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale e provvedimenti ad esso inerenti;

     b) funzioni e compiti di Ufficio Nazionale Minerario per gli idrocarburi e le georisorse;

     c) relazioni con le organizzazioni europee ed internazionali e con le Amministrazioni di altri Stati nei settori di attività della Direzione, in coordinamento con la Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche; norme e atti regolamentari per il recepimento e l'attuazione delle normative europee nelle materie di competenza;

     d) promozione di intese e accordi con le amministrazioni statali, le Regioni e le amministrazioni locali per assicurare in tutto il territorio nazionale condizioni e procedure coordinate per la ricerca e lo sfruttamento di risorse minerarie e geotermiche di interesse strategico per il Paese;

     e) programmazione, autorizzazione, verifica e controllo delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio delle risorse del sottosuolo, in particolare degli idrocarburi e dei relativi impianti in mare;

     f) definizione di accordi bilaterali e multilaterali per la ricerca e lo sfruttamento di risorse minerarie in acque internazionali;

     g) promozione e assistenza per interventi di sviluppo degli idrocarburi e delle risorse minerarie in Paesi terzi di interesse per la politica di sicurezza dell'approvvigionamento e di competitività nazionale;

     h) sviluppo delle tecnologie per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio dell'anidride carbonica e autorizzazioni dell'attività di stoccaggio;

     i) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio dell'energia e la sicurezza mineraria;

     j) laboratori di analisi e sperimentazione;

     k) metanizzazione del Mezzogiorno;

     l) ufficio unico per gli espropri in materia di energia;

     m) statistiche, analisi e previsioni sulle risorse minerarie ed energetiche;

     n) indirizzi, direttive e rapporti con l'ENEA (Agenzia Nazionale per le nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile) per la ricerca nel settore delle risorse minerarie ed energetiche.

     2. Presso la Direzione generale opera, in qualità di organo tecnico consultivo, la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie già istituita con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78.

 

     Art. 10. Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche

     1. La Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

     a) strategie per la sicurezza di approvvigionamento del sistema energetico nazionale;

     b) rappresentanza e partecipazione alle attività dell'Unione europea e degli organismi comunitari; notifica aiuti di Stato e procedure di infrazione comunitaria per le materie dell'energia in coordinamento con le altre Direzioni di settore;

     c) definizione di accordi bilaterali e multilaterali nel settore dell'energia in coordinamento con le altre Direzioni di settore per le materie di competenza e relazioni con le organizzazioni europee ed internazionali e con le Amministrazioni di altri Stati nei settori di attività della Direzione; norme e atti regolamentari per il recepimento e l'attuazione delle normative europee nelle materie di competenza;

     d) impianti strategici di lavorazione e deposito, logistica e mercato dei prodotti petroliferi e dei carburanti;

     e) mercato del gas naturale e sicurezza degli approvvigionamenti;

     f) reti di trasporto e infrastrutture di approvvigionamento del gas naturale;

     g) approvvigionamento, trasformazione e utilizzo efficiente delle fonti fossili;

     h) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico;

     i) rapporti, nelle materie assegnate alla Direzione, con le associazioni e le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e gli enti europei di settore;

     j) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali, le Regioni e le amministrazioni locali per assicurare su tutto il territorio nazionale l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative negli ambiti di mercato, la semplificazione amministrativa e l'omogeneità nei livelli essenziali delle forniture;

     k) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con le società Gestore dei mercati energetici - Gme S.p.A., Gestore dei servizi elettrici - Gse S.p.A., Acquirente unico S.p.A. e Cassa Conguaglio GPL nei settori del gas, dei prodotti petroliferi e dei carburanti;

     l) supporto alle politiche per gli investimenti e lo sviluppo all'estero di imprese nazionali nel settore dell'energia;

     m) statistiche, analisi e previsioni sulla produzione e trasporto di energia.

 

     Art. 11. Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare

     1. La Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

     a) elaborazione di indirizzi e direttive per l'organizzazione e il funzionamento del mercato elettrico, la promozione della concorrenza e la realizzazione del mercato interno dell'energia elettrica;

     b) rapporti, nelle materie assegnate alla Direzione, con le associazioni, le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonchè con gli enti europei di settore;

     c) attività in materia di produzione di energia elettrica e sicurezza delle forniture; interventi di prevenzione e gestione delle crisi;

     d) sviluppo delle reti di trasmissione, distribuzione, importazione ed esportazione di energia elettrica; indirizzi a Terna S.p.A. ed ai gestori di reti elettriche;

     e) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti, nelle materie di competenza della Direzione, con le società Gestore dei mercati energetici - Gme S.p.A., Gestore dei servizi elettrici - Gse S.p.A., Acquirente unico S.p.A., SO.G.I.N. S.p.A. (Società Gestione impianti nucleari) ed ENEA (Agenzia Nazionale per le nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile) nei settori dell'energia elettrica, delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica, del nucleare e dello sviluppo sostenibile;

     f) gestione e trasporto dei materiali radioattivi, indirizzi e monitoraggio sul programma di smantellamento degli impianti nucleari dismessi e deposito nazionale dei rifiuti nucleari;

     g) promozione e gestione di accordi e di intese per la partecipazione a progetti di cooperazione e di ricerca europei e internazionali, finalizzati alla sicurezza, alla salvaguardia e alla non proliferazione nucleare, allo sviluppo tecnologico e alla formazione delle risorse umane;

     h) definizione di piani, programmi e strumenti di incentivazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia delle imprese e tecnologie afferenti l'attuazione di obiettivi ed accordi europei ed internazionali;

     i) sviluppo energetico sostenibile e sistemi energetici distribuiti, comprese le tecnologie di accumulo dell'energia;

     j) definizione di piani, programmi e strumenti di incentivazione per il risparmio e l'efficienza energetica, lo sviluppo delle tecnologie di settore e la promozione della domanda attiva;

     k) definizione di sistemi di certificazione e normazione tecnica finalizzati all'uso efficiente dell'energia;

     l) programmi, sviluppo delle tecnologie e piani per la riduzione delle emissioni di gas con effetto serra;

     m) ricerca di sistema per il settore elettrico, analisi, monitoraggio e studi di settore; relazioni, promozione e gestione di accordi con ENEA, organizzazioni, istituti ed enti di ricerca operanti nei settori di competenza;

     n) programmi di incentivazione, anche a finanziamento europeo, per lo sviluppo delle energie rinnovabili, dell'efficienza e del risparmio energetico e per la promozione dello sviluppo sostenibile;

     o) relazioni con le organizzazioni europee ed internazionali e con le Amministrazioni di altri Stati nei settori di attività della Direzione in coordinamento con la Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche; predisposizione di norme e atti regolamentari per il recepimento e l'attuazione delle normative europee nelle materie di competenza;

     p) promozione di intese e accordi con le Amministrazioni statali, le Regioni e le Amministrazioni locali per assicurare su tutto il territorio nazionale l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative negli ambiti di mercato, la semplificazione amministrativa, l'omogeneità nei livelli essenziali delle forniture concernenti l'energia e lo sviluppo territoriale sostenibile;

     q) gestione dell'accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, recepito con la legge 31 luglio 2005, n. 160.

     2. Presso la Direzione generale opera la Segreteria tecnica di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, per il supporto tecnico alle funzioni attribuite alla Direzione medesima, nonchè, nelle materie di competenza, a quelle attribuite alle Direzioni generali del settore energetico.

 

     Art. 12. Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico

     1. La Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

     a) aggiornamento del Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze;

     b) attività di coordinamento e pianificazione delle frequenze a livello nazionale ed internazionale;

     c) notifica delle reti e delle orbite satellitari;

     d) controllo delle emissioni radioelettriche;

     e) omologazione ed immissione sul mercato degli apparati di rete;

     f) accreditamento dei laboratori di prova e sorveglianza del mercato ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;

     g) collaborazione con autorità regionali in materia di inquinamento elettromagnetico;

     h) individuazione delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;

     i) definizione dei contributi per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica ad uso privato;

     j) gestione del Registro Nazionale delle Frequenze;

     k) gestione del centro di calcolo per la pianificazione delle frequenze;

     l) assistenza tecnica agli Ispettorati territoriali in materia di interferenze elettriche;

     m) attività relative alla Fondazione Ugo Bordoni, salvo quanto previsto all'articolo 17, comma 1, lettera n).

     2. Presso la Direzione generale opera la Commissione consultiva nazionale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.

 

     Art. 13. Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali

     1. La Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

     a) studi sulle prospettive di evoluzione dei servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all'attività internazionale nonchè attività preordinate al recepimento delle norme europee;

     b) predisposizione della disciplina di regolamentazione per i settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;

     c) affidamento del servizio universale sulla base dell'analisi effettuata dall'autorità di regolamentazione e verifica, nel periodo transitorio disposto dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, sull'affidamento del servizio universale a Poste Italiane S.p.A.;

     d) attività finalizzate al perfezionamento del contratto di programma con il fornitore del servizio universale;

     e) rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento dei servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e delle licenze ed autorizzazioni postali; tenuta del registro degli operatori;

     f) assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;

     g) assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati dall'Istituto Superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;

     h) acquisizione al bilancio dello Stato dei canoni e dei contributi inerenti l'espletamento dei servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali;

     i) vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica e dagli oneri di servizio universale per i servizi di comunicazione elettronica;

     j) accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio di licenze e autorizzazioni postali;

     k) rapporti con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni funzionali all'esercizio dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 2, comma 4, lettera f) e all'articolo 21, comma 8, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e successive modifiche;

     l) valutazione delle tariffe con riferimento alle agevolazioni all'editoria;

     m) gestione dei fondi per gli oneri di servizio universale nel settore dei servizi di comunicazione elettronica e nel settore postale e del programma infrastrutturale per la banda larga;

     n) predisposizione di direttive, provvedimenti e circolari di carattere amministrativo e contabile relative all'esercizio delle stazioni radioelettriche, in particolare, per il settore radio marittimo ed aereonautico, rilascio dei titoli abilitativi per l'esercizio tramite esami degli apparati radioelettrici e dei certificati di sicurezza radioelettrica;

     o) attività di supporto alla politica filatelica e all'emissione delle carte valori postali, nonchè attività di segretariato della Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia e della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali;

     p) stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;

     q) vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dal contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;

     r) gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale;

     s) verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali inerenti la sicurezza delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche); attività prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 in relazione alle prestazioni a fini di giustizia effettuate dagli operatori a fronte di richiesta di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti Autorità giudiziarie; rapporti nelle predette materie con organismi nazionali ed internazionali.

     2. Presso la Direzione generale opera il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori.

 

     Art. 14. Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione

     1. L'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

     a) studi, ricerche e sperimentazioni in materia di innovazione e sviluppo tecnologico nel settore delle comunicazioni, di reti di nuova generazione (NGN), della qualità del servizio e della tutela delle comunicazioni. Attività di studio e di analisi funzionale alle competenze attribuite all'Agenzia per l'Italia Digitale dall'articolo 20, comma 3, lettera b), del decreto-legge 2 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134;

     b) partecipazione, anche in consorzio con università ed enti o istituti di ricerca, a programmi e progetti di ricerca nazionali, europei e internazionali, nonchè per conto di enti ed organismi pubblici e del sistema delle imprese con oneri a carico dei committenti;

     c) elaborazione di specifiche, norme, regole tecniche per apparati, reti e sistemi di comunicazioni elettroniche e di tecnologie dell'informazione (NSO), per la qualità e l'interconnessione delle reti e la tutela delle comunicazioni; partecipazione alle attività degli organismi di normazione, regolamentazione tecnica e standardizzazione nazionali, europei ed internazionali;

     d) studi, sperimentazioni tecnico-scientifiche, verifiche e controlli in materia di inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica;

     e) promozione di studi e ricerche nei settori della radiodiffusione sonora e televisiva, della multimedialità e delle nuove tecnologie, anche attraverso accordi di collaborazione con altre amministrazioni e soggetti pubblici e privati specializzati;

     f) vigilanza sull'assegnazione dei nomi a dominio e sull'indirizzamento ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; Internet Governance; attuazione e coordinamento di tavoli tecnici nazionali sul tema; partecipazione ad iniziative nazionali ed internazionali sul tema;

     g) individuazione delle risorse di numerazione per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico; gestione di banche dati di numeri assegnati e portati, a sostegno degli operatori del settore, con oneri a carico dei committenti;

     h) prove di laboratorio per la sorveglianza e il controllo del mercato di apparati e terminali di comunicazioni elettroniche nonchè negli altri settori di competenza del Ministero;

     i) certificazioni, collaudi e rapporti di prova in materia di compatibilità elettromagnetica, di sicurezza elettrica ed informatica, di apparati terminali, reti e sistemi di comunicazione elettronica;

     j) attività relative all'organismo notificato ai sensi della direttiva 99/5/CE ai fini della marcatura CE;

     k) attività relative all'organismo di certificazione (OCSI) per la sicurezza informatica di prodotti e sistemi informatici commerciali di cui al decreto del Presidente del Consiglio 30 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 98 del 27 aprile 2004; tutela della sicurezza dell'informazione nelle comunicazioni; sicurezza informatica di sistemi e prodotti che trattano dati classificati (CE.VA.);

     l) valutazione della qualità dei servizi di comunicazione elettronica e del servizio universale anche in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni; identificazione degli standard di qualità; misure di qualità;

     m) attività relative alla metrologia e alla sincronizzazione delle reti degli operatori con l'orologio nazionale di riferimento;

     n) attività di formazione tecnico-scientifica in materia di sistemi, reti e servizi di comunicazione elettronica del personale del Ministero e della pubblica amministrazione; collaborazione con l'Agenzia per l'Italia Digitale ad iniziative di alfabetizzazione informatica rivolte ai cittadini; attività di alta specializzazione tramite l'annessa Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni nel settore delle comunicazioni elettroniche e delle tecnologie dell'informazione; prestazioni, consulenze e collaborazioni tecniche e formazione nelle materie di propria competenza per conto di soggetti pubblici, privati e del sistema delle imprese, con oneri a carico dei committenti;

     o) supporto tecnico alle azioni in ambito nazionale ed internazionale connesse al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale;

     p) attività di pertinenza del Computer Emergency Response Team (CERT) nazionale come individuato, presso il Ministero, dal comma 4, dell'articolo 16-bis, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; relative attività di raccordo con soggetti istituzionali competenti e, in particolare, con l'Agenzia per l'Italia Digitale;

     q) individuazione delle misure tecnico organizzative di sicurezza ed integrità delle reti, verifica del rispetto delle stesse e notifica degli incidenti informatici agli organi europei competenti, ai sensi degli articoli 16-bis e 16-ter, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in accordo con i soggetti istituzionali competenti e, in particolare, con l'Agenzia per l'Italia Digitale;

     r) rappresentanza del Ministero nel Nucleo per la sicurezza cibernetica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 gennaio 2013, n. 67251, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 marzo 2013, n. 66.

 

     Art. 15. Direzione generale per le attività territoriali

     1. La Direzione generale per le attività territoriali si articola in Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

     a) definizione, coordinamento e omogeneizzazione delle procedure di istruttoria, valutazione e rilascio di qualunque titolo abilitativo o autorizzativo, sia di natura tecnica che amministrativa, da parte delle strutture territoriali, in materia di comunicazioni, armonizzando altresì i diversi livelli di responsabilità tecnica e amministrativa tra Uffici centrali e strutture territoriali;

     b) coordinamento ed indirizzo, in raccordo con le Direzioni generali competenti per materia, delle attività degli Uffici del Ministero a livello territoriale;

     c) individuazione e definizione, in raccordo con l'Istituto Superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, delle procedure e le modalità tecniche dei controlli di qualità e di rispondenza alle norme tecniche sui beni e sui servizi a tutela del consumatore da espletarsi a cura degli Uffici centrali e degli Ispettorati territoriali;

     d) supporto agli Ispettorati territoriali per tutti gli affari relativi al contenzioso ed ai rapporti con l'Autorità giudiziaria e con l'Avvocatura dello Stato;

     e) adozione degli atti di indirizzo per assicurare uniformità nelle attività di accertamento demandate agli Ispettorati territoriali e nell'applicazione delle relative sanzioni amministrative;

     f) rilevazione, in raccordo con la Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio e con l'Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, dei fabbisogni formativi del personale applicato presso le sedi territoriali e proposte dei relativi interventi di formazione e aggiornamento;

     g) gestione delle risorse strumentali e tecnologiche e ottimizzazione dell'utilizzo di beni e servizi da parte delle strutture territoriali;

     h) definizione dei capitolati tecnici e dei piani tecnici di acquisizione di apparecchiature proposti dalle strutture territoriali e relative acquisizioni;

     i) coordinamento e potenziamento degli uffici relazioni con il pubblico (URP) a livello territoriale;

     j) coordinamento, anche sulla base della normativa regionale, della creazione di sportelli unici per l'utenza;

     k) procedure di acquisto di beni da destinare agli Ispettorati territoriali nell'ambito delle emissioni radioelettriche e rapporti con l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici;

     l) gestione delle risorse finanziarie stanziate sui capitoli di investimento e di funzionamento, assicurando la valorizzazione, ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse tecniche e finanziarie secondo criteri di economicità ed efficienza.

 

     Art. 16. Direzione generale per gli incentivi alle imprese

     1. La Direzione generale per gli incentivi alle imprese si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

     a) gestione del Fondo per la crescita sostenibile;

     b) gestione di programmi e interventi per la ricerca e sviluppo, l'innovazione tecnologica, gli appalti precommerciali, nonchè di programmi connessi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) finalizzati al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana;

     c) gestione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta per la ricerca, l'innovazione e l'assunzione di lavoratori altamente qualificati e per la competitività delle imprese;

     d) gestione degli interventi di agevolazione del Fondo nazionale per l'innovazione;

     e) gestione di programmi e interventi volti, nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione, al superamento degli squilibri di sviluppo economico-territoriale e, nell'ambito delle politiche industriali, all'accrescimento della competitività ed al rilancio di aree che versano in situazione di crisi complessa di rilevanza nazionale;

     f) gestione di programmi e interventi per favorire la nascita di nuove imprese, con particolare riferimento alle imprese innovative;

     g) gestione degli interventi di agevolazione in favore delle piccole e micro imprese localizzate all'interno delle Zone franche urbane (ZFU);

     h) gestione di programmi e interventi volti alla crescita della produttività delle imprese tramite l'efficienza energetica e al contenimento dei consumi energetici;

     i) attività inerenti agli strumenti della programmazione negoziata, ai contratti di sviluppo e alle misure previste nell'ambito di accordi di programma quadro;

     j) gestione di programmi e interventi volti al sostegno finanziario delle società cooperative e dei loro consorzi; gestione finanziaria delle partecipazioni del Ministero in società di promozione e sviluppo delle società cooperative;

     k) gestione dei restanti programmi e interventi di incentivazione alle imprese;

     l) gestione degli interventi di incentivazione alle imprese a sostegno dell'internazionalizzazione e della promozione della loro presenza sui mercati esteri;

     m) predisposizione delle direttive, vigilanza e controllo sulle attività di gestione di interventi agevolativi e di sostegno alle imprese, rientranti nelle competenze della Direzione generale, affidati a soggetti pubblici e privati sulla base di norme o convenzioni, compresa l'attività relativa al contenzioso ed agli affari giuridici;

     n) esercizio delle funzioni di autorità di gestione dei programmi operativi nazionali finanziati con il contributo dei Fondi strutturali europei nella titolarità del Ministero;

     o) supporto, nelle materie di competenza, alle attività inerenti alla programmazione, attuazione e verifica degli interventi per lo sviluppo dei territori e per la coesione economica e sociale;

     p) attività finalizzate alla verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui alla normativa nazionale ed europea, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 e gestione delle relative banche dati;

     q) attività di valutazione e controllo sull'efficacia e sul rispetto delle finalità delle leggi e dei conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle attività economiche e produttive;

     r) predisposizione della relazione del Governo alle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266 e coordinamento per la ricognizione e la raccolta dei dati sulla spesa relativi ai regimi di aiuto di Stato nell'ambito del Quadro di valutazione annuale degli aiuti di Stato dell'Unione europea;

     s) predisposizione, nelle materie di competenza, delle basi informative finalizzate alla elaborazione della relazione sugli interventi realizzati nelle aree in ritardo di sviluppo di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

     t) coordinamento amministrativo e tecnico degli uffici periferici dipendenti dalla Direzione generale.

     2. Presso la Direzione generale opera il Comitato per la razionalizzazione e ristrutturazione produttiva dell'industria della Difesa di cui all'articolo 4 del regolamento adottato con decreto ministeriale 2 agosto 1995, n. 434.

 

     Art. 17. Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali

     1. La Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

     a) vigilanza sul sistema cooperativo;

     b) vigilanza sui consorzi agrari, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

     c) vigilanza sulle banche di credito cooperativo con riferimento agli aspetti relativi alla mutualità;

     d) vigilanza sulle associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e sui fondi mutualistici costituiti ai sensi dell'articolo 11, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

     e) vigilanza sulle Società Cooperative Europee;

     f) vigilanza sugli Albi delle società cooperative;

     g) vigilanza sulle gestioni commissariali, scioglimenti e procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative e dei consorzi agrari;

     h) vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione;

     i) procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione;

     j) politiche per la gestione conservativa delle crisi e per la gestione dell'insolvenza delle imprese;

     k) procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;

     l) attività di vigilanza nei confronti della società «Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.» e connessi adempimenti, ai sensi dell'articolo 1, commi da 460 a 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

     m) vigilanza sull'Ente Nazionale per il Microcredito, sul Banco Nazionale di Prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali e sulla Fondazione Valore Italia fino alla chiusura della relativa liquidazione disposta dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

     n) attività di vigilanza relative all'ordinamento, alla nomina degli organi e alla approvazione dei bilanci dei seguenti enti e società: ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, ENEA-Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, Fondazione Ugo Bordoni, Cassa conguaglio GPL, GSE S.p.A.- Gestore servizi energetici;

     o) monitoraggio e verifica dei risultati degli enti e società vigilati e partecipati dal Ministero attraverso un rapporto di piena conoscenza delle attività svolte dagli enti e dalle società stesse;

     p) supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

     2. Presso la Direzione generale opera la Commissione centrale per le cooperative di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78.

     3. Le risorse, umane e strumentali della struttura di cui al punto p) del comma 1, sono individuate dal Segretario generale su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione.

 

     Art. 18. Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio

     1. La Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

     a) attività di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure interne;

     b) coordinamento dell'attività di formazione del bilancio e di previsione della spesa del Ministero, anche in fase di variazione ed assestamento;

     c) attività di comunicazione, trasparenza e rapporti con l'utenza;

     d) reclutamento, gestione e sviluppo del personale;

     e) trattamento economico del personale in servizio e in quiescenza;

     f) coordinamento funzionale e supporto nell'attività di valutazione del fabbisogno di personale ai fini della definizione della dotazione organica;

     g) coordinamento delle attività di formazione del personale del Ministero;

     h) supporto tecnico-organizzativo all'attività di contrattazione integrativa e decentrata;

     i) controversie relative ai rapporti di lavoro e procedimenti disciplinari;

     j) politiche per le pari opportunità e per il benessere del personale;

     k) gestione dell'anagrafe delle prestazioni e vigilanza sul rispetto dell'obbligo di esclusività del rapporto di lavoro;

     l) gestione e valorizzazione del polo culturale;

     m) attivita-stralcio inerente alla soppressione dell'IPI - Istituto per la promozione industriale, soppresso dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

     n) gestione unificata di spese a carattere strumentale comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'ambito del Ministero;

     o) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia di competenza, in coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;

     p) allestimento, gestione e controllo del funzionamento della rete informatica del Ministero e dei sistemi informativi condivisi comuni e coordinamento delle iniziative per l'interconnessione con i sistemi informativi delle altre pubbliche amministrazioni;

     q) compiti previsti dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

     r) gestione del patrimonio;

     s) logistica e servizi tecnici;

     t) gestione dei servizi comuni e affari generali;

     u) attività di supporto al Responsabile per i servizi di prevenzione e sicurezza.

 

     Art. 19. Dotazione organica

     1. Ferma restando l'attuazione delle disposizioni previste dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernenti l'istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale, come indicato nelle premesse, le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero sono individuate nell'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

     2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le dotazioni organiche del personale appartenente alle aree, di cui alla allegata Tabella A, sono rideterminate, in diminuzione, a seguito delle procedure di trasferimento del personale previste dall'articolo 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

     3. Con decreto del Ministro si provvederà, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro di individuazione degli uffici dirigenziali di secondo livello, alla ripartizione, nelle strutture centrali e periferiche del Ministero, dei contingenti del personale delle aree distinti per fascia retributiva e profilo professionale.

     4. Il personale dirigenziale di prima e di seconda fascia del Ministero è inserito nei ruoli del personale dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico.

     5. Il personale non dirigenziale del Ministero è inserito nel ruolo del personale del Ministero dello sviluppo economico.

 

     Art. 20. Funzioni ispettive, di consulenza, di studio e ricerca

     1. Nell'ambito della dotazione organica di livello dirigenziale generale, di cui alla Tabella A, allegata al presente regolamento, possono essere attribuiti fino a due incarichi ispettivi, di consulenza, di studio e ricerca, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e un incarico presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

 

     Art. 21. Uffici di livello dirigenziale non generale

     1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nel numero complessivo di centotrenta posti di funzione, si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del Ministro, di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17 comma 4-bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Direttori generali interessati, sentite le Organizzazioni sindacali.

     2. Con il decreto di cui al comma precedente si provvede, altresì, al riordino delle strutture territoriali del Ministero dello sviluppo economico in applicazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, assicurando concentrazione, semplificazione e unificazione nell'esercizio delle funzioni nelle sedi periferiche.

     3. Nell'ambito della dotazione organica di livello dirigenziale non generale, di cui alla Tabella A, possono essere attribuiti fino a nove incarichi presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e uno presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance-OIV.

 

     Art. 22. Disposizioni transitorie e finali

     1. Fino all'adozione del decreto del Ministro di cui all'articolo 21, comma 1, ciascuna Direzione generale continua ad avvalersi dei preesistenti uffici dirigenziali con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione.

     2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dalla data di efficacia del presente decreto cessa di avere vigore il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico adottato con decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197.

     3. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

     Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

 

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2014, n. 167

 

     TABELLA A

     (ARTICOLO 19, COMMA 1)

     MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

     DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA DEL PERSONALE ***

 

QUALIFICHE DIRIGENZIALI E AREE

DOTAZIONE ORGANICA

 

 

DIRIGENTI PRIMA FASCIA

19*

DIRIGENTI SECONDA FASCIA

130**

TOTALE DIRIGENTI

149

TERZA AREA

1.573

SECONDA AREA

1.394

PRIMA AREA

90

TOTALE AREE

3.057

TOTALE COMPLESSIVO ***

3.206

 

* DI CUI NUMERO 2 CON INCARICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 19, COMMA 10, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 E NUMERO 1 PRESSO GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE.

** DI CUI FINO A 9 PRESSO GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E 1 PRESSO L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE.

*** LA PRESENTE DOTAZIONE ORGANICA È OGGETTO DI SUCCESSIVA RIDUZIONE A SEGUITO DELLA COMPLETA ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 20 DEL DECRETO-LEGGE 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 134 E DELL'ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 101, CONVERTITO DALLA LEGGE 30 OTTOBRE 2013, N. 125.


[1] Abrogato dall'art. 19 del D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 93.