§ 55.2.19 – D.M. 2 agosto 1995, n. 434.
Regolamento di attuazione dell'art. 6, commi 7, 8 e 8-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.2 ristrutturazioni e riconversioni industriali
Data:02/08/1995
Numero:434


Sommario
Art. 1.  Soggetti beneficiari.
Art. 2.  Tipologie di intervento.
Art. 3.  Accordi di programma.
Art. 4.  Comitato per la realizzazione e la ristrutturazione produttiva dell'industria della Difesa.
Art. 5.  Criteri per la selezione - Decorrenza - Misura degli interventi.
Art. 6.  Presentazione delle domande di contributo e modalità istruttorie.
Art. 7.  Modalità per la concessione di benefici.
Art. 8.  Erogazione e controlli.


§ 55.2.19 – D.M. 2 agosto 1995, n. 434.

Regolamento di attuazione dell'art. 6, commi 7, 8 e 8-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, riguardante le modalità e i criteri per favorire la razionalizzazione e la ristrutturazione produttiva delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento.

(G.U. 24 ottobre 1995, n. 249).

 

     Art. 1. Soggetti beneficiari.

     1. Ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, sono considerate imprese operanti nel settore dei materiali di armamento le imprese che soddisfino alla data di entrata in vigore del presente regolamento contemporaneamente i seguenti requisiti:

     a) che svolgano attività di produzione e di manutenzione dei materiali elencati all'art. 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185;

     b) che risultino iscritte al registro nazionale delle imprese istituito ai sensi dell'art. 3 della medesima legge n. 185/1990;

     c) che abbiano prodotto un fatturato medio, nei tre esercizi precedenti la domanda di ammissione ai benefici, composto per almeno il 20% da attività di cui al punto a).

     2. Per i rami di azienda derivanti da imprese già ammissibili ai benefici alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed istituiti con apposita deliberazione valida che attribuisca agli stessi un'autonomia organizzativa ed economica con contabilità sezionali, la predetta percentuale del 20% è verificata nell'ambito delle suddette contabilità sezionali, sulla base di una apposita dichiarazione rilasciata, su richiesta, dal certificatore aziendale.

     3. Nella fase di costituzione delle contabilità sezionali, si fa riferimento al fatturato risultante dagli ultimi tre bilanci delle aziende preesistenti.

     4. Analogamente, in via transitoria, nel caso di aziende derivanti da concentrazioni di altre aziende, si prende in considerazione il fatturato delle aziende preesistenti.

     5. Per i rami d'azienda già istituiti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, che svolgono attività di produzione e manutenzione dei materiali elencati all'art. 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e che dispongono di una contabilità gestionale autonoma dalla quale si possa evincere il risultato economico della gestione, la predetta percentuale del 20% è verificata sulla base di una apposita dichiarazione rilasciata, su richiesta, dal certificatore aziendale.

     6. Le iniziative proposte dalle imprese individuate ai sensi del precedente comma possono accedere ai contributi di cui all'art. 6, commi 7 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, sole se riferite ad unità produttive ubicate nelle aree definite con decreto ministeriale del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 dicembre 1993 di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237.

 

          Art. 2. Tipologie di intervento.

     1. Ai fini dell'applicazione del comma 7, art. 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, si intendono per interventi di razionalizzazione e ristrutturazione gli investimenti in immobilizzazioni tecniche volti a miglioramenti di processo e/o di prodotto nonchè gli oneri sostenuti per operazioni di concentrazione di attività produttive che comportino il trasferimento di impianti e/o stabilimenti.

     2. A tali interventi è riservato l'80% dello stanziamento previsto dal comma 7, art. 6, del decreto-legge n. 149/1993, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237.

     3. Agli interventi previsti dal comma 7, art. 6, del decreto-legge n. 149/1993, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, e non riconducibili alle tipologie indicate nel precedente comma è riservato il 20% dello stanziamento previsto dal comma 7, art. 6, del decreto-legge n. 149/1993, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237. Le modalità ed i criteri di concessione sono determinati con specifico regolamento.

 

          Art. 3. Accordi di programma.

     1. Relativamente agli interventi di cui all'art. 2, comma 1, ed in ottemperanza a quanto stabilito dal comma 8-bis dell'art. 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, ove compatibili, possono essere conclusi accordi di programma tra soggetti pubblici e privati.

     2. Per gli interventi previsti al comma 1 sono ammesse iniziative integrate e coordinate di amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, regioni, enti locali, altri soggetti pubblici e soggetti privati.

     3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato interviene per la realizzazione degli accordi di programma sulla base di un progetto di accordo che contenga, oltre gli elementi previsti dall'art. 6, comma 8-bis, del decreto-legge n. 149 del 1993, i seguenti elementi caratterizzanti:

     a) l'impegno finanziario globale connesso alla realizzazione dell'accordo;

     b) il piano di attività;

     c) i tempi e le modalità di realizzazione;

     d) il destinatario della gestione che può essere affidata anche a consorzi o società consortili all'uopo costituite.

     4. I soggetti pubblici operanti nelle aree individuate ai sensi del decreto ministeriale del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 dicembre 1993 partecipano all'accordo di programma sulla base di proprie specifiche delibere che devono, tra l'altro, indicare l'ammontare del proprio impegno finanziario comunque non inferiore al 35% del valore complessivo dell'iniziativa.

     5. Qualora l'iniziativa preveda la realizzazione di infrastrutture od opere di pubblica utilità, il valore di queste ultime è escluso ai fini del computo della predetta quota del 35%.

     6. L'accordo prevede altresì procedimenti di arbitrato rituale ed interventi surrogatori nei confronti di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

     7. L'accordo è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il decreto e l'accordo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     8. L'accordo approvato produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in conformità con le disposizioni recate sia da tale norma sia dalla legislazione vigente in materia urbanistica ed ambientale.

     9. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato vigila, con l'ausilio del responsabile dell'accordo, sull'esecuzione dello stesso e, in caso di inadempienza dei soggetti partecipanti e di mancata attuazione delle procedure sostitutive di cui al comma 6, promuove la revoca parziale o totale del finanziamento.

     10. Per gli accordi di programma relativi a progetti che riguardino esclusivamente le regioni a statuto speciale, i compiti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono esercitati dai presidenti delle regioni, d'intesa con il Ministro stesso, in relazione alle funzioni attribuite, rispettivamente, dall'art. 20 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale il 26 febbraio 1948, n. 2, e dell'art. 47 della legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 3.

 

          Art. 4. Comitato per la realizzazione e la ristrutturazione produttiva dell'industria della Difesa.

     1. Al fine di assicurare la coordinata e razionale applicazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, è istituito il Comitato per la razionalizzazione, la ristrutturazione produttiva dell'industria della Difesa presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio ed artigianato o da un Sottosegretario da lui delegato e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri: della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della Presidenza del Consiglio - Ufficio coordinamento produzione materiali di armamento, nonchè da tre esperti, senza diritto di voto, scelti tra persone di qualificata esperienza nel settore e non legate da rapporti di dipendenza, consulenza o partecipazione a consigli di amministrazione di aziende del settore.

     2. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente. I componenti effettivi e supplenti del Comitato sono nominati per un quinquennio con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Comitato è costituito validamente con la maggioranza assoluta dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Comitato può essere confermato per un solo quinquennio successivo a quello di prima nomina.

     3. Alla segreteria del Comitato provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

          Art. 5. Criteri per la selezione - Decorrenza - Misura degli interventi.

     1. Per quanto attiene agli interventi di cui al comma 1, dell'art. 2, sono considerati prioritari i programmi che comportino incrementi di efficienza nei processi produttivi, comunque rispondenti ai criteri internazionali di controllo qualità adottati dalla Difesa italiana, conseguiti attraverso:

     interventi di concentrazione di stabilimenti produttivi;

     ottimizzazione della capacità produttiva attraverso opportune razionalizzazioni;

     rilevante variazione del capitale investito;

     concentrazione di strutture di ricerca e sviluppo;

     riduzione dei tempi di flusso e dei cicli produttivi;

     abbattimento dei costi fissi di gestione.

     2. In relazione a quanto dispone l'art. 1, comma 2, della legge 19 luglio 1993, n. 237, sono ammessi ai benefici anche gli interventi avviati antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58. Ciò limitatamente alla quota di spesa ancora non sostenuta a tale data e purchè essa non sia inferiore al 50% del valore complessivo dell'intervento stesso.

     3. Il Comitato, di cui al precedente art. 4, sulla base dell'istruttoria predisposta dagli uffici della Direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delibera in merito al programma presentato.

     4. L'ammontare dell'intervento è così determinato:

     a) per gli interventi di cui al comma 1, dell'art. 2, autonomamente gestiti dalle imprese richiedenti, contributo in conto capitale pari al 70% dei costi ammessi;

     b) per gli accordi di programma, di cui all'art. 3, contributo in conto capitale pari al 35% dei costi ammessi.

 

          Art. 6. Presentazione delle domande di contributo e modalità istruttorie.

     1. I soggetti di cui all'art. 1, che intendono usufruire dei contributi previsti dall'art. 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, presentano domanda in originale e copia, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente regolamento. Per gli anni successivi le nuove domande sono presentate a partire dal 15 febbraio e non oltre il 15 marzo di ciascun anno.

     2. Le domande devono essere redatte in conformità al modello riportato nell'allegato A e devono essere corredate della documentazione di cui all'allegato B.

     3. Qualora il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato rilevi la necessità di ulteriori chiarimenti provvede a richiedere i dati e le notizie mancanti, comunque entro sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza.

     4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esamina le domande secondo i criteri indicati all'art. 5. Sulla base dell'istruttoria svolta dagli uffici della Direzione generale produzione industriale delibera il Comitato, di cui all'art. 4.

 

          Art. 7. Modalità per la concessione di benefici.

     1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, acquisita la delibera del Comitato di cui all'art. 4, emana entro trenta giorni il decreto di concessione dei benefici, in relazione ai singoli programmi approvati.

     2. I disciplinari di concessione, che sono sottoscritti per accettazione dal legale rappresentante dei soggetti beneficiari, definiscono:

     contraente responsabile;

     oggetto del programma;

     tempi di realizzazione;

     l'entità dei costi ammessi;

     l'entità dei benefici concessi;

     le modalità di erogazione dei benefici in relazione a stati di avanzamento dei lavori semestrali.

     3. Il decreto di concessione è notificato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale, ai soggetti beneficiari, all'atto del perfezionamento amministrativo del provvedimento. Eventuali variazioni concernenti l'oggetto del programma o i relativi tempi di realizzazione sono comunicati dall'impresa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale, con adeguata motivazione.

     4. Le variazioni di cui al comma 3 che, acquisita la necessaria documentazione giustificativa, risultino coerenti con l'impostazione originaria del programma, così come approvato dal Comitato di cui all'art. 4, sono valutate direttamente dagli uffici ministeriali. Le variazioni che possono incidere sostanzialmente sulla coerenza con gli obiettivi del programma, così come originariamente approvato, sono nuovamente sottoposte alla valutazione del Comitato di cui all'art. 4.

     5. In caso di mancata o parziale realizzazione del programma o in caso di grave inadempienza da parte dell'impresa, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale, acquisita la necessaria documentazione, sentito il Comitato di cui all'art. 4, può procedere alla revoca o alla interruzione dell'erogazione dei benefici con eventuale applicazione di penali in misura comunque non superiore al 2% delle erogazioni già effettuate.

 

          Art. 8. Erogazione e controlli.

     1. Sulla base dei consuntivi semestrali presentati dalle imprese beneficiarie, a stato di avanzamento lavori, redatti in conformità al modello riportato nell'allegato C, è erogato un importo sino all'80% dell'importo erogabile, entro trenta giorni dalla data di ricezione dei consuntivi stessi.

     2. Il primo di tali consuntivi riguarda i costi sostenuti dall'inizio del programma all'ultimo giorno del mese antecedente la data di emissione del decreto ministeriale di concessione dei benefici di cui all'art. 7. I successivi riguardano i costi sostenuti rispettivamente per ciascun semestre a partire dalla sopracitata data di emissione del decreto ministeriale di concessione.

     3. Qualora il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato rilevi l'incompletezza della documentazione di cui al comma 2, provvede a richiedere i dati e le notizie mancanti, entro il predetto termine di trenta giorni e provvede alla relativa erogazione entro i successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi di risposta, a meno che non rilevi la non conformità alla presente normativa dei dati forniti dall'impresa.

     4. Per l'erogazione del 20% a saldo è effettuata una visita finale di accertamento da parte di una commissione ministeriale, che ha anche l'incarico di verificare il rispetto dell'accordo di programma e dei disciplinari relativi, nonchè l'effettività della spesa e la coerenza di essa con le destinazioni del programma. Della commissione - nominata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale, contestualmente all'emanazione del provvedimento di concessione di cui all'art. 7 - sono chiamati a far parte anche un magistrato amministrativo a riposo, che la presiede, un rappresentante dell'ufficio di coordinamento della produzione di materiali d'armamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della difesa e del tesoro - Ispettorato generale del bilancio. Di detta commissione non possono far parte i componenti il Comitato di cui all'art. 4. Con il decreto di nomina sono fissati anche i relativi compensi.

     5. La visita finale di accertamento è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'ultimo consuntivo. Il verbale di accertamento è redatto entro trenta giorni dall'effettuazione della visita. L'erogazione del saldo è disposta nei successivi trenta giorni.

 

 

Allegati

(Omissis)