§ 7.2.5 – L. 6 dicembre 1993, n. 509.
Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:7. Armi e sostanze esplodenti
Capitolo:7.2 commercio e fabbricazione
Data:06/12/1993
Numero:509


Sommario
Art. 1.  Definizione delle munizioni commerciali per uso civile e controllo delle medesime.
Art. 2.  Contenuto del controllo.
Art. 3.  Indicazione obbligatoria sulla unità di imballaggio elementare.
Art. 4.  Indicazioni distintive delle cartucce.
Art. 5.  Conformità alle prescrizioni della Commissione internazionale permanente.
Art. 6.  Organi nazionali competenti per la prova delle munizioni commerciali.
Art. 7.  Soggetti autorizzati all'apposizione del contrassegno e modalità per il rilascio dell'autorizzazione.
Art. 8.  Commissione per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e per la decisione dei reclami.
Art. 9.  Vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 10.  Nuova denominazione del Banco nazionale di prova ed integrazione del Consiglio di amministrazione del Banco stesso.
Art. 11.  Finanziamento del Banco di prova.
Art. 12.  Sanzioni.
Art. 13.  Rinvio alla normativa vigente in materia di munizioni.
Art. 14.  Norma transitoria.


§ 7.2.5 – L. 6 dicembre 1993, n. 509.

Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile.

(G.U. 10 dicembre 1993, n. 289).

 

     Art. 1. Definizione delle munizioni commerciali per uso civile e controllo delle medesime.

     1. Le munizioni per uso civile assoggettate a controllo ai sensi della presente legge sono quelle di qualunque tipo e calibro, fabbricate in Italia e destinate all'impiego nelle armi classificate comuni a norma dell'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni, comprese le munizioni a salve, nonchè quelle destinate agli apparecchi portatili di impiego industriale funzionanti per mezzo di sostanze esplosive.

     2. Le munizioni di cui al comma 1 debbono essere sottoposte a controllo conformemente alle prescrizioni della presente legge ed alle decisioni adottate dalla Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP), istituita con la Convenzione internazionale di Bruxelles del 1° luglio 1969, di cui è stata autorizzata la ratifica con la legge 12 dicembre 1973, n. 993.

     3. Le decisioni di cui al comma 2, con gli allegati tecnici che ne costituiscono parte integrante, decorso il termine di sei mesi previsto dall'art. 8, paragrafo 1, del regolamento della CIP allegato alla Convenzione di cui alla citata legge 12 dicembre 1973, n. 993, sono rese esecutive con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dell'interno, che deve provvedere entro il termine perentorio di quindici giorni.

     4. Sono altresì sottoposte ai controlli previsti dalla presente legge le munizioni comunque provenienti dall'estero e non provviste di uno dei contrassegni di controllo riconosciuti in Italia a norma dell'art. 1, paragrafo 6, della Convenzione di cui alla citata legge 12 dicembre 1973, n. 993.

     5. Al primo comma dell'art. 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, le parole: "nonchè le armi tipo guerra" sono sostituite dalle seguenti: "le armi a salve, le armi tipo guerra".

     6. All'art. 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Gli apparecchi portatili di impiego industriale funzionanti per mezzo di sostanze esplosive devono essere sottoposti a prova presso il Banco nazionale di prova secondo la normativa internazionale adottata dalla Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP) con decisioni CIP XV-8 del 1978 e CIP XVI-6 del 1980. e successivi emendamenti".

 

          Art. 2. Contenuto del controllo.

     1. Il controllo delle munizioni comprende:

     a) la verifica dell'esistenza dei marchi distintivi sulle unità di imballaggio elementare;

     b) la verifica dell'esistenza dei marchi distintivi su ciascuna cartuccia;

     c) la verifica della conformità delle caratteristiche dimensionali;

     d) la verifica della pressione media delle cartucce o dei parametri equivalenti nel caso di munizioni speciali;

     e) la verifica della sicurezza di funzionamento.

 

          Art. 3. Indicazione obbligatoria sulla unità di imballaggio elementare.

     1. Le munizioni messe in commercio o comunque consegnate a terzi devono essere contenute in un imballaggio appropriato.

     2. L'unità di imballaggio elementare deve essere opportunamente chiusa e deve portare le seguenti indicazioni:

     a) il nome o marchio di fabbrica del produttore o di colui per il quale le munizioni sono state caricate e che ne assume la garanzia di conformità alle prescrizioni;

     b) la denominazione commerciale o la denominazione secondo le norme;

     c) il numero di identificazione del lotto, la quantità di cartucce in ogni imballaggio elementare, il calibro e il tipo di munizione [1];

     d) per le munizioni da caccia a pallini per armi a canna liscia a percussione centrale ad elevate prestazioni, di cui alla decisione CIP XVI-5, n. 2, una indicazione supplementare che avverta con chiarezza ed a caratteri indelebili che trattasi di munizioni da utilizzare esclusivamente con armi che abbiano subìto favorevolmente la prova superiore;

     e) il contrassegno di controllo attestante che le munizioni sono state controllate conformemente alle prescrizioni della presente legge nonchè alle decisioni della CIP, indicate all'art. 1, comma 2.

 

          Art. 4. Indicazioni distintive delle cartucce.

     1. Su ogni cartuccia devono essere impresse le seguenti indicazioni:

     a) l'identificazione del fabbricante della cartuccia o di chi ne assume la garanzia (marchio di origine o marchio di fabbricazione);

     b) sui fondelli delle munizioni a percussione centrale il calibro o la denominazione commerciale delle munizioni stesse;

     c) per le munizioni a pallini a percussione centrale, il diametro o la numerazione dei pallini e la lunghezza del bossolo se questa oltrepassi i 65 millimetri per i calibri 20 e superiori, ovvero i 63,5 millimetri per i calibri 24 ed inferiori.

     2. Le munizioni da caccia a pallini per armi a canna liscia a percussione centrale ad elevate prestazioni devono essere identificabili mediante zigrinatura del fondello o mediante una colorazione caratteristica o con altri mezzi opportuni.

 

          Art. 5. Conformità alle prescrizioni della Commissione internazionale permanente.

     1. Il controllo delle dimensioni delle munizioni, delle pressioni medie delle cartucce o dei parametri equivalenti nel caso di munizioni speciali, nonchè della sicurezza di funzionamento, si effettua secondo le prescrizioni delle decisioni della CIP entrate in vigore a norma dell'art. 8, paragrafo 1, primo comma, del citato regolamento della CIP allegato alla Convenzione di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 993.

     2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno, saranno fissate le modalità di controllo e la quantità delle produzioni non in serie di cartucce da caccia a pallini a percussione centrale destinate unicamente al mercato interno, fermi in ogni caso il rispetto dei limiti di pressione stabiliti dalla CIP e l'apposizione, sulle unità di imballaggio elementare, delle indicazioni di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), c) e d), e, sulle cartucce, delle indicazioni distintive previste all'art. 4.

 

          Art. 6. Organi nazionali competenti per la prova delle munizioni commerciali.

     1. Organi nazionali competenti ad effettuare le prove in conformità alle prescrizioni della presente legge ed alle decisioni della CIP di cui all'art. 1, comma 2, sono il Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia (Brescia) o le sezioni del Banco stesso che dovessero costituirsi in altre località a norma dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, come integrato dall'art. 2 della legge 14 marzo 1968, n. 317.

     2. Ai fini dell'espletamento delle prove indicate al comma 1, i delegati del Banco nazionale di prova possono effettuare il prelievo di munizioni, di qualsiasi tipo e provenienza, sia presso fabbricanti e importatori, sia presso ciascuna armeria o ciascun punto di vendita. I delegati del Banco nazionale di prova trovando impedimenti durante i prelievi di munizioni possono chiedere l'intervento della forza pubblica.

     3. Ai fini dell'esecuzione dei controlli di fabbricazione, il Banco nazionale di prova può abilitare i fabbricanti o gli importatori purchè soddisfino le condizioni di idoneità previste.

     4. Ai soli fini del controllo di fabbricazione il Banco nazionale di prova può delegare organismi associativi all'uopo autorizzati.

     5. I soggetti abilitati e delegati di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo operano sotto la vigilanza del Banco nazionale di prova.

     6. Gli oneri relativi all'abilitazione dei fabbricanti, degli importatori e degli organismi associativi per il controllo di fabbricazione ed i successivi controlli periodici obbligatori previsti dalla CIP, nonchè il controllo di tipo delle munizioni, sono a carico dei richiedenti.

     7. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 8, verrà emanato un regolamento concernente le modalità per i prelievi ispettivi effettuati presso i fabbricanti, i caricatori, i depositi o punti di vendita, nonchè quelle relative al rimborso per le munizioni prelevate.

 

          Art. 7. Soggetti autorizzati all'apposizione del contrassegno e modalità per il rilascio dell'autorizzazione.

     1. Le operazioni di controllo e di apposizione del contrassegno su ogni unità di imballaggio elementare sono effettuate sotto la sorveglianza del Banco nazionale di prova, ferma la responsabilità del fabbricante delle munizioni per ogni difetto delle medesime, delle apparecchiature utilizzate per il controllo e dello svolgimento delle operazioni.

     2. Possono essere autorizzati all'apposizione del contrassegno, oltre ai fabbricanti di munizioni, anche gli importatori che pongano in commercio munizioni prodotte in uno Stato non aderente alla Convenzione indicata all'art. 1. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento della Commissione istituita ai sensi dell'art. 8 previo accertamento dei requisiti appresso indicati:

     a) che il richiedente possegga gli apparecchi di misura delle dimensioni, delle pressioni o dei parametri equivalenti per il tipo di munizioni e disponga del personale capace di utilizzarli, oppure abbia affidato il controllo della sua produzione ad una autorità riconosciuta;

     b) che i controlli abbiano dimostrato che le munizioni fabbricate sono conformi alle prescrizioni previste dalla presente legge ed alle decisioni, compresi gli allegati tecnici, adottate dalla CIP, di cui al comma 2 dell'art. 1.

     3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è revocata qualora vengano meno le condizioni ivi previste.

     4. Nell'esercizio dei suoi poteri di sorveglianza, il direttore del Banco nazionale di prova può, con effetto immediato, inibire l'apposizione del contrassegno su lotti giudicati non conformi ai requisiti prescritti.

     5. Il provvedimento può essere impugnato, entro trenta giorni, innanzi alla Commissione di cui all'art. 8.

 

          Art. 8. Commissione per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e per la decisione dei reclami.

     1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è costituita una Commissione composta dal direttore generale della produzione industriale o da un suo delegato quale presidente, dal direttore del Banco nazionale di prova o da un suo delegato e da tre esperti in materia di munizioni, armi o polveri propellenti.

     2. I componenti della Commissione sono nominati, per la durata di un quinquennio, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e possono essere riconfermati.

     3. La Commissione ha il compito di determinare le caratteristiche del contrassegno di controllo e di stabilire le misure di protezione del contrassegno stesso; di rilasciare le autorizzazioni per l'apposizione del contrassegno direttamente ai fabbricanti delle munizioni o agli importatori di cui al comma 2 dell'art. 7; di procedere alla revoca delle autorizzazioni stesse; di decidere i ricorsi avverso i provvedimenti adottati dal direttore del Banco nazionale di prova nell'esercizio delle sue funzioni.

     4. La Commissione svolge altresì funzioni consultive circa il recepimento delle decisioni della CIP ed esprime parere motivato ai fini di cui all'art. 8, paragrafo 1, secondo comma, del citato regolamento allegato alla Convenzione di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 993, per le decisioni adottate dalla CIP successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

     5. La Commissione esprime inoltre parere sui provvedimenti di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emanati nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 9, nonchè sulla definizione delle tariffe di cui all'art. 11, comma 1.

     6. All'onere per il funzionamento della Commissione quantificato in lire 10 milioni annui si provvede a valere sul capitolo 1092 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1993 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1994 e 1995.

 

          Art. 9. Vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     1. Le funzioni di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni poste con la presente legge e con le decisioni della CIP, di cui al comma 2 dell'art. 1, spettano al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     2. Ove si constati che uno o più lotti di munizioni, provvisti del contrassegno di controllo, non siano rispondenti ai requisiti prescritti, previo l'espletamento di una ulteriore prova presso il Banco nazionale di prova, è disposto il ritiro del lotto o dei lotti dal commercio. Il provvedimento è adottato, senza indugio, dal direttore del Banco nazionale di prova.

     3. Qualora la difformità dei requisiti di cui al comma 2 riguardi unicamente eccesso di pressioni, o parametri equivalenti, il fabbricante può essere autorizzato a rimettere in vendita le munizioni dopo aver apposto le indicazioni previste per le munizioni da caccia a pallini per armi ad anima liscia a percussione centrale ad elevate prestazioni che sviluppano pressioni superiori a quelle normali.

     4. Nel caso di ritiro del lotto o dei lotti dal commercio, il direttore del Banco nazionale di prova comunica il provvedimento al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla Commissione di cui all'art. 8 ed all'ufficio permanente della CIP, fornendo tutte le indicazioni necessarie per l'individuazione dei lotti stessi.

 

          Art. 10. Nuova denominazione del Banco nazionale di prova ed integrazione del Consiglio di amministrazione del Banco stesso.

     1. In relazione alle nuove attribuzioni previste dalla presente legge, il Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia assume la denominazione di "Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali".

     2. [Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1612, fanno parte del Consiglio di amministrazione del Banco nazionale di prova anche un rappresentante degli industriali fabbricanti di munizioni, un rappresentante degli artigiani fabbricanti di munizioni e un rappresentante dei fabbricanti di componenti di munizioni] [2].

 

          Art. 11. Finanziamento del Banco di prova.

     1. Le tariffe per il controllo delle munizioni commerciali previsto dalla presente legge sono determinate secondo le modalità stabilite dall'art. 3 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 8.

     2. Per far fronte alle esigenze di adeguamento organizzativo e agli oneri derivanti dalla prima attuazione della presente legge, al Banco nazionale di prova viene concesso in via straordinaria un contributo di lire 1 miliardo per l'anno 1993.

     3. Il programma di utilizzazione del contributo di cui al comma 2 sarà preventivamente sottoposto all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che fisserà con proprio decreto le procedure di erogazione.

     4. All'onere di lire 1 miliardo derivante per l'anno 1993 dall'attuazione degli interventi di cui al comma 2, si provvede a valere sul capitolo 7541 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1993.

     5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 12. Sanzioni.

     1. Chiunque commerci, esponga in vendita o detenga, in negozi o relativi magazzini, munizioni soggette a prova, che risultino sprovviste del contrassegno o che non abbiano superato la prova è punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5 milioni.

     2. Per i fabbricanti e gli importatori, autorizzati ai sensi del comma 2 dell'art. 7, che mettano in commercio munizioni senza contrassegno o che non abbiano superato la prova, è prevista la revoca temporanea della licenza fino ad un periodo di dodici mesi e la revoca definitiva in caso di reiterazione della medesima infrazione.

     3. Per le altre violazioni alle norme della presente legge, senza pregiudizio della procedura prevista dall'art. 9 per le munizioni provviste del contrassegno di controllo ma non conformi alle prescrizioni tecniche, si applica la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2 milioni.

     4. Le sanzioni vengono irrogate dagli uffici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UPICA), competenti per territorio, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

     5. I proventi delle sanzioni sono devoluti allo Stato.

     6. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche nel caso di mancata osservanza dei limiti di pressione stabiliti dalla CIP, di mancata applicazione dei contrassegni previsti all'art. 3, comma 2, lettere a), b), c) e d) e di mancata applicazione delle indicazioni distintive di cui all'art. 4 relativamente alle cartucce di cui al comma 2 dell'art. 5.

 

          Art. 13. Rinvio alla normativa vigente in materia di munizioni.

     1. Restano ferme le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, penali e di pubblica sicurezza, compresa la legislazione speciale, in materia di fabbricazione, importazione ed esportazione, anche temporanea, commercio, acquisto e vendita, detenzione e cessione a qualunque titolo della detenzione medesima, deposito, trasporto, porto, nonchè intermediazione, aventi ad oggetto le munizioni di qualsiasi genere.

 

          Art. 14. Norma transitoria.

     1. Restano valide le autorizzazioni per l'applicazione del contrassegno rilasciate dal Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 settembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 21 ottobre 1981.

     2. Il Banco nazionale di prova è tenuto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a trasmettere copia delle autorizzazioni rilasciate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.


[1] Lettera così sostituita dall'art. 8 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 104.

[2] Comma abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 222.