§ 7.2.15 - Legge 14 marzo 1968, n. 317.
Modificazione alla legge 23 febbraio 1960, n. 186, concernente l'obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili.


Settore:Normativa nazionale
Materia:7. Armi e sostanze esplodenti
Capitolo:7.2 commercio e fabbricazione
Data:14/03/1968
Numero:317


Sommario
Art. 1.      Il secondo comma dell'art. 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Dopo il secondo comma dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, è aggiunto il seguente comma:


§ 7.2.15 - Legge 14 marzo 1968, n. 317.

Modificazione alla legge 23 febbraio 1960, n. 186, concernente l'obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili.

(G.U. 8 aprile 1968, n. 91)

 

     Art. 1.

     Il secondo comma dell'art. 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, è sostituito dal seguente:

     "La prova subita deve risultare da appositi marchi, impressi su ogni singola arma, dal Banco o dalla sezione che l'ha eseguita; occorrendo, dal Banco o dalla sezione predetta, può essere rilasciato anche un certificato per l'arma o le armi provate, di pertinenza di una singola ditta".

 

          Art. 2.

     Dopo il secondo comma dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, è aggiunto il seguente comma:

     "Il consiglio di amministrazione del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia può chiedere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che le armi da fuoco portatili siano sottoposte a prova presso lo stabilimento di produzione, qualora l'impresa interessata disponga, e metta a esclusiva e completa disposizione del Banco o della sezione, di locali attrezzati, distinti dallo stabilimento di produzione, ritenuti idonei allo scopo a giudizio insindacabile del Banco o della sezione".