§ 2.2.287 - L.R. 13 giugno 2007, n. 15.
Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, modificazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.2 bilancio e contabilità
Data:13/06/2007
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Aggiornamento dei residui attivi)
Art. 2.  (Aggiornamento dei residui passivi)
Art. 3.  (Aggiornamento del Fondo iniziale di cassa)
Art. 4.  (Finanziamento della sperimentazione delle operazioni di voto elettronico per il rinnovo del Consiglio regionale)
Art. 5.  (Modificazioni dell'articolo 7 della legge regionale 12 gennaio 1999, n. 1)
Art. 6.  (Interventi di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici. Proroga dei termini)
Art. 7.  (Interventi in materia di finanza locale. Modificazioni all'articolo 5 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30)
Art. 8.  (Fondo per Speciali Programmi di Investimento (FoSPI))
Art. 9.  (Finanziamento speciale al Comune di Saint-Vincent)
Art. 10.  (Interventi di politica del lavoro. Modificazione all'articolo 10 della l.r. 30/2006)
Art. 11.  (Interventi per attività di formazione e politiche del lavoro oggetto di cofinanziamento comunitario e statale)
Art. 12.  (Disposizioni in materia di personale regionale. Modificazioni all'articolo 12 della l.r. 30/2006)
Art. 13.  (Disposizioni in materia di fondi pensione. Modificazioni all'articolo 13 della l.r. 30/2006)
Art. 14.  (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente. Modificazione all'articolo 15 della l.r. 30/2006)
Art. 15.  (Strutture ed apparecchiature sanitarie ospedaliere e territoriali. Modificazione all'articolo 16 della l.r. 30/2006)
Art. 16.  (Opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane ed inabili. Modificazione all' articolo 17 della l.r. 30/2006)
Art. 17.  (Fondo regionale per le politiche sociali. Modificazione all'articolo 18 della l.r. 30/2006)
Art. 18.  (Finanziamento degli oneri di realizzazione dell'asilo nido in Comune di Charvensod)
Art. 19.  (Finanziamento straordinario al Comune di Pontey)
Art. 20.  (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). Modificazione all'articolo 24 della l.r. 30/2006)
Art. 21.  (Conferenza transfrontaliera Mont Blanc. Legge regionale 2 maggio 1995, n. 13)
Art. 22.  (Manutenzione straordinaria del Museo regionale di Scienze naturali. Legge regionale 20 maggio 1985, n. 32)
Art. 23.  (Finanziamento degli aiuti diretti alle aziende agricole per l'attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013)
Art. 24.  (Azioni di marketing territoriale)
Art. 25.  (Interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia. Modificazione alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3)
Art. 26.  (Concessione di contributi a favore di enti ed associazioni per lo svolgimento di attività di formazione e di aggiornamento rivolte al personale docente della scuola)
Art. 27.  (Interventi in materia di diritto allo studio universitario. Modificazioni all'articolo 34 della 1.r. 30/2006)
Art. 28.  (Promozione di servizi formativi e ricerca scientifica per lo sviluppo dell'innovazione tecnologica. Modificazione all'articolo 35 della l.r. 30/2006)
Art. 29.  (Interventi per la salvaguardia e la valorizzazione dell'edificio degli archivi del Capitolo della Cattedrale Santa Maria Assunta di Aosta)
Art. 30.  (Associazione Forte di Bard. Modificazione all'articolo 41 della l.r. 30/2006)
Art. 31.  (Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali)
Art. 32.  (Variazioni alla denominazione di capitoli di spesa del bilancio di previsione)
Art. 33.  (Variazioni al bilancio di cassa a seguito dell'aggiornamento dei residui)
Art. 34.  (Variazioni allo stato di previsione dell'entrata)
Art. 35.  (Variazioni allo stato di previsione della spesa)
Art. 36.  (Modificazioni all'allegato n. 1 ai bilanci di previsione per l'anno 2007 e per il triennio 2007-2009 approvati con la legge regionale 15 dicembre 2006, n. 31)
Art. 37.  (Iscrizione dei fondi statali e comunitari e variazioni al bilancio)
Art. 38.  (Accensione di prestiti. Modificazione dell'articolo 7 della l.r. 31/2006)
Art. 39.  (Copertura finanziaria)
Art. 40.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 2.2.287 - L.R. 13 giugno 2007, n. 15.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, modificazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.

(B.U. 26 giugno 2007, n. 26)

 

CAPO I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2007

 

Art. 1. (Aggiornamento dei residui attivi)

1. Allo stato di previsione dei residui attivi del bilancio per l'anno finanziario 2007 sono apportate le seguenti variazioni, quali risultano dall'allegato A:

 

in aumento euro 309.425.353,74

 

in diminuzione euro 22.841.470,55

 

differenza euro 286.583.883,19

 

2. Il conto dei residui attivi del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, a seguito delle variazioni approvate al comma 1, è rideterminato in euro 1.187.583.883,19.

 

     Art. 2. (Aggiornamento dei residui passivi)

1. Allo stato di previsione dei residui passivi del bilancio per l'anno finanziario 2007 sono apportate le seguenti variazioni, quali risultano dall'allegato B:

 

in aumento euro 196.767.624,30

 

in diminuzione euro 62.233.388,49

 

differenza euro 134.534.235,81

 

2. Il conto dei residui passivi del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, a seguito delle variazioni approvate al comma 1, è rideterminato in euro 1.045.534.235,81.

 

     Art. 3. (Aggiornamento del Fondo iniziale di cassa)

1. Il Fondo iniziale di cassa dell'anno finanziario 2007 è determinato in euro 92.498.770,58 in base alle risultanze del conto reso dal tesoriere alla chiusura dell'anno finanziario 2006.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESA. MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

 

     Art. 4. (Finanziamento della sperimentazione delle operazioni di voto elettronico per il rinnovo del Consiglio regionale)

1. In occasione delle prossime elezioni del Consiglio regionale, la Regione provvede ad attuare gli interventi necessari alla sperimentazione del voto e dello scrutinio mediante l'uso di apparecchiature elettroniche, da effettuare nelle stesse giornate delle operazioni di votazione e di scrutinio disciplinate dalla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta). A tal fine, la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua un numero ristretto di uffici elettorali interessati e le modalità di svolgimento delle operazioni sperimentali.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di annui euro 250.000 per gli anni 2007 e 2008 (obiettivo programmatico 2.1.5. cap. 21870 parz.).

 

     Art. 5. (Modificazioni dell'articolo 7 della legge regionale 12 gennaio 1999, n. 1) [1]

[1. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 12 gennaio 1999, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 1999/2001), è sostituito dal seguente:

 

"3. A decorrere dall'anno 2007, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi in materia di finanza locale di cui al comma 1 è aumentato della quota dell'eventuale avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, realizzato nei settori 2.1.1.01 (finanza locale - trasferimenti senza vincolo di destinazione), 2.1.1.02 (finanza locale - trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) e 2.1.1.03 (finanza locale - speciali interventi) del bilancio della Regione, derivante dalle economie della gestione dei residui, della gestione della competenza e dell'avanzo derivante dalla cancellazione dei residui passivi per effetto della perenzione amministrativa di cui all'articolo 65 della l.r. 90/1989.".]

 

     Art. 6. (Interventi di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici. Proroga dei termini)

1. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi necessari ed in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), il termine per la messa in sicurezza e l'adeguamento a norma degli edifici scolastici è prorogato al 31 dicembre 2009.

 

2. Gli interventi di messa in sicurezza e adeguamento a norma degli edifici scolastici di proprietà regionale sono definiti nell'ambito degli strumenti ordinari di programmazione regionale dei lavori pubblici relativi agli anni 2007/2009.

 

3. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, i provvedimenti necessari all'attuazione di un piano straordinario, relativamente all'anno 2007, finalizzato alla messa in sicurezza e adeguamento a norma degli edifici scolastici di proprietà degli enti locali.

 

4. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3 provvedono direttamente gli enti locali interessati mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), (obiettivo programmatico 2.1.1.02 capitolo 33676).

 

     Art. 7. (Interventi in materia di finanza locale. Modificazioni all'articolo 5 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30)

1. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2007/2009), agli interventi in materia di finanza locale è aumentato, per l'anno 2007, della somma di euro 19.865.082,47 in applicazione dell'articolo 7 della l.r. 1/1999.

 

2. La somma di euro 19.865.082,47 è così ripartita:

 

a) euro 265.903,57 al Comune di Aosta, quale trasferimento finanziario senza vincolo settoriale di destinazione, in analogia all'anno 2006, ad integrazione del minor trasferimento derivante dall'aumento del trasferimento alle Comunità montane previsto dall'articolo 12, comma 3, lettera c), della l.r. 34/2005 e confermato dall'articolo 5, comma 3, lettera c), della l.r. 30/2006 (obiettivo programmatico 2.1.1.01 - capitolo 20501);

 

b) euro 841.970,73 derivanti da avanzo di amministrazione 2005 non applicato in sede di assestamento 2006 e vincolato all'istituzione di un apposito fondo da utilizzare subordinatamente al raggiungimento da parte degli enti locali degli obiettivi di finanza pubblica correlati al Patto di stabilità - articolo 7, comma 1, lettera c), e commi 4 e 5, della l.r. 18/2006 (obiettivo programmatico 2.1.1.01 - capitolo 67116);

 

c) euro 2.000.000,00 agli interventi per programmi di investimento (obiettivo programmatico 2.1.1.03 - capitolo 21245);

 

d) euro 16.757.208,17 ai trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione secondo quanto indicato dal comma 3 (obiettivo programmatico 2.1.1.02).

 

3. L'allegato A di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della l.r. 30/2006 è così modificato:

 

in aumento:

 

capitolo 33670 euro 700.000,00. (l.r. 24 dicembre 1996, n. 48)

 

capitolo 37860 euro 4.000.000,00. (l.r. 18 gennaio 2001, n. 5)

 

capitolo 51360 euro 300.000,00. (l.r. 3 gennaio 1990, n. 5)

 

capitolo 33676 euro 5.000.000,00. (art. 6 della presente legge)

 

capitolo 58400 euro 2.090.822,00. (l.r. 15 dicembre 1982, n. 93)

 

capitolo 58540 euro 720.000,00. (l.r. 21 dicembre 1990, n. 80)

 

capitolo 67120 euro 200.000,00. (l.r. 11 dicembre 2001, n. 38, art. 7 comma 6

 

e l.r. 19 dicembre 2005, n. 34, art. 16)

 

capitolo 68005 euro 3.600.000,00. (l.r. 9 dicembre 2004, n. 30, art. 9)

 

capitolo 67369 euro 146.386,17. (l.r. 4 novembre 2005, n. 25)

 

     Art. 8. (Fondo per Speciali Programmi di Investimento (FoSPI))

1. Ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma FoSPI 2007-2009 di cui all'articolo 20 della l.r. 48/1995, la spesa complessiva di euro 32.736.675,00 (obiettivo programmatico 2.1.1.03, cap. 21245 parz.) già autorizzata con l.r. 30/2006, art. 6, comma 2, è così suddivisa:

 

a) anno 2007: euro 13.561.300,00

 

b) anno 2008: euro 10.587.337,00

 

c) anno 2009: euro 8.588.038,00

 

2. Ai fini dell'approvazione del programma FoSPI di cui all'articolo 20 della l.r. 48/1995, la spesa di riferimento per il triennio 2008-2010 è rideterminata in euro 33.018.519,00 di cui indicativamente euro 15.867.772,00 per l'anno 2008 ed euro 12.368.346,00 per l'anno 2009. All'autorizzazione della spesa e alla sua articolazione per annualità, ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma, si provvederà con la legge finanziaria per il triennio 2008-2010 (obiettivo programmatico 2.1.1.03, cap. 21245 parz.).

 

     Art. 9. (Finanziamento speciale al Comune di Saint-Vincent)

1. In deroga a quanto disposto dalla l.r. 48/1995, al Comune di Saint-Vincent è riconosciuto uno speciale finanziamento a sostegno degli oneri e degli interventi di supporto all'offerta turistica della Casa da Gioco di Saint-Vincent, considerato il preminente interesse regionale che essa riveste.

 

2. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità di concessione del finanziamento di cui al comma 1.

 

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.100.000 per l'anno 2007 e annui euro 1.000.000 per il 2008 e il 2009.

 

4. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 3 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2007 e di quello pluriennale per il triennio 2007-2009 nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), capitoli 69000 e 69020 a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto D.1.3 dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi.

 

5. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 10. (Interventi di politica del lavoro. Modificazione all'articolo 10 della l.r. 30/2006)

1. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione della proroga per l'anno 2007 del piano triennale di politica del lavoro e di formazione professionale 2004/2006, nonché delle annualità 2008 e 2009 del piano triennale 2008/2010, di cui alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politica regionale del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), già determinata dall'articolo 10, comma 4, della l.r. 30/2006, in complessivi euro 26.791.900, è rideterminata per il triennio 2007/2009 in complessivi euro 26.841.900, di cui euro 4.947.300 per l'anno 2007, euro 9.997.300 per l'anno 2008 ed euro 11.897.300 per l'anno 2009 (obiettivo programmatico 2.2.2.16 - capitolo 26010).

 

     Art. 11. (Interventi per attività di formazione e politiche del lavoro oggetto di cofinanziamento comunitario e statale)

1. Al fine di garantire il finanziamento per le attività di assistenza tecnica e di rendicontazione di progetti di formazione professionale e di politiche del lavoro di cui al POR Obiettivo 3 FSE 2000/2006 approvato dalla decisione CE C (2004) n. 2915 del 20 luglio 2004, è autorizzata per l'anno 2007 la spesa di euro 350.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.18 - capitolo 30051).

 

     Art. 12. (Disposizioni in materia di personale regionale. Modificazioni all'articolo 12 della l.r. 30/2006)

1. I limiti di spesa di cui all'articolo 12, comma 3, della l.r. 30/2006 definiti in euro 134.772.079 per retribuzioni, indennità accessorie ed oneri di legge, di cui euro 129.887.900 per il personale amministrato dalla Giunta regionale, euro 826.200 per il personale dell'Agenzia del lavoro assunto con contratto di diritto privato e euro 4.057.979 per il personale dipendente dal Consiglio regionale, sono rideterminati per l'anno 2007 in euro 136.055.671 per retribuzioni, indennità accessorie ed oneri di legge, di cui euro 131.171.492 per il personale amministrato dalla Giunta regionale (obiettivo programmatico 1.2.1 - capitoli 30500, 30501, 30505, 30515, 30520, 30521 e 39020), euro 826.200 per il personale dell'Agenzia del lavoro assunto con contratto di diritto privato ed euro 4.057.979 per il personale dipendente dal Consiglio regionale.

 

     Art. 13. (Disposizioni in materia di fondi pensione. Modificazioni all'articolo 13 della l.r. 30/2006)

1. Nelle more dell'approvazione dei provvedimenti amministrativi attuativi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 27 (Interventi della Regione autonoma Valle d'Aosta a sostegno della previdenza complementare ed integrativa e di iniziative di natura assistenziale), continua a trovare applicazione l'articolo 3 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 (Interventi per promuovere e sostenere i fondi pensione a base territoriale regionale).

 

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della l.r. 30/2006 è rideterminata, per l'anno 2007, in euro 320.000 (obiettivo programmatico 2.1.2. - cap. 20065).

 

     Art. 14. (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente. Modificazione all'articolo 15 della l.r. 30/2006)

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 30/2006 è sostituito dal seguente:

 

"1. La spesa sanitaria di parte corrente è determinata, per l'anno 2007, in euro 256.806.091 di cui:

 

a) trasferimenti all'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta per complessivi euro 237.788.500, dei quali euro 225.000.000 quale assegnazione per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (obiettivo programmatico 2.2.3.01. — capitolo 59900 parz.) e:

 

1) euro 1.500.000, per prestazioni sanitarie aggiuntive (obiettivo programmatico 2.2.3.01. capitolo 59980);

 

2) euro 212.000, per iniziative di formazione (capitolo 59900 parz.);

 

3) euro 3.202.000, per attuazione e potenziamento di iniziative di assistenza sanitaria (capitolo 59900 parz.);

 

4) euro 595.000, per prestazioni sanitarie particolari e ricerca (capitolo 59900 parz.);

 

5) euro 7.279.500, per accordo integrativo di lavoro del personale dipendente e convenzionato e prestazioni aggiuntive rese dal personale (capitolo 59900 parz.);

 

b) rimborso al Fondo sanitario nazionale degli oneri connessi alla mobilità passiva di euro 5.718.000 quale saldo dell'anno 2004 e di euro 11.000.000 quale acconto dell'anno 2007 (obiettivo programmatico 2.2.3.01. — capitolo 59910);

 

c) interventi diretti della Regione, euro 2.299.591 (obiettivi programmatici 2.2.3.01. e 2.2.3.03.-capitoli 59920, 61265).".

 

     Art. 15. (Strutture ed apparecchiature sanitarie ospedaliere e territoriali. Modificazione all'articolo 16 della l.r. 30/2006)

1. Il comma 4 dell'articolo 16 della l.r. 30/2006 è sostituito dal seguente:

 

"4. La spesa per interventi di edilizia sanitaria, nonché per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie e lo sviluppo del sistema informativo aziendale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 24 giugno 1994, n. 31 (Interventi finanziari per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie), da trasferire all'Azienda USL, è complessivamente determinata, per il triennio 2007/2009, in euro 26.900.000, di cui euro 5.350.000 per l'anno 2007, euro 5.350.000 per l'anno 2008 ed euro 5.000.000 per l'anno 2009 (obiettivo programmatico 2.2.3.02, capitolo 60380), nonché euro 4.400.000 per l'anno 2007, euro 3.400.000 per l'anno 2008 ed euro 3.400.000 per l'anno 2009 (obiettivo programmatico 2.2.3.02, capitolo 60445).".

 

     Art. 16. (Opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane ed inabili. Modificazione all' articolo 17 della l.r. 30/2006)

1. L'articolo 17 della l.r. 30/2006 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 17. (Opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane ed inabili)

 

1. La spesa per l'ampliamento, per la ristrutturazione e per gli altri interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento funzionale di opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane ed inabili, previste dall'articolo 17 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006), è determinata, per il triennio 2007/2009, in euro 8.612.587,60 di cui euro 3.812.587,60 per l'anno 2007, euro 2.400.000 per l'anno 2008 ed euro 2.400.000 per l'anno 2009 (obiettivo programmatico 2.1.1.05, capitolo 33690).".

 

     Art. 17. (Fondo regionale per le politiche sociali. Modificazione all'articolo 18 della l.r. 30/2006)

1. L'articolo 18 della l.r. 30/2006 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 18. (Fondo regionale per le politiche sociali. Legge regionale 4 settembre 2001, n. 18)

 

1. L'autorizzazione di spesa del Fondo regionale per le politiche sociali, istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), è determinata, per il triennio 2007/2009, in euro 75.620.500, di cui euro 26.048.500 per l'anno 2007, euro 24.728.500 per l'anno 2008 ed euro 24.843.500 per l'anno 2009 (obiettivo programmatico 2.2.3.03 - capitoli 61310, 61311, 61312, 61313, 61314, 61315, 61316, 61317 e 61318).

 

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 comprende tutte le spese concernenti la partecipazione della Regione a reti e progetti europei in materia di politiche sociali.".

 

     Art. 18. (Finanziamento degli oneri di realizzazione dell'asilo nido in Comune di Charvensod)

1. In deroga a quanto disposto dalla l.r. 48/1995, la Regione provvede con fondi del proprio bilancio al finanziamento dell'esecuzione e degli afferenti oneri dei servizi di ingegneria ed architettura dell'asilo nido da realizzare, a cura del Consorzio dell'Envers, in comune di Charvensod.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa massima di euro 3.200.000 (obiettivo programmatico 2.1.1.05 - capitolo 33645).

 

3. Con propria deliberazione la Giunta regionale approva, sulla base dell'istruttoria condotta dalla struttura regionale competente in materia di edilizia socio-sanitaria, la progettazione preliminare ed esecutiva dell'opera ed impegna la relativa spesa.

 

4. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia socio-sanitaria provvede, con proprio provvedimento, alla liquidazione della spesa effettivamente sostenuta con le seguenti modalità:

 

a) nella misura del 40 per cento, a titolo di primo acconto, all'atto della consegna dei lavori;

 

b) nella misura del 50 per cento, a titolo di secondo acconto, ad avvenuta rendicontazione e verifica da parte della struttura regionale competente in materia di edilizia socio-sanitaria della totalità della spesa sostenuta relativa al primo acconto;

 

c) nella misura del 10 per cento, a titolo di saldo, all'atto dell'approvazione del certificato di collaudo e dell'avvenuta rendicontazione e verifica da parte della struttura regionale competente in materia di edilizia socio-sanitaria della totalità della spesa sostenuta.

 

5. Nella struttura realizzata ai sensi del presente articolo debbono essere riservati, in relazione ai bisogni dell'Amministrazione regionale e con le modalità stabilite in apposita convenzione, posti di asilo nido aziendale, per i quali è riconosciuto all'ente gestore un corrispettivo calcolato al netto degli oneri di ammortamento della struttura.

 

     Art. 19. (Finanziamento straordinario al Comune di Pontey)

1. In deroga a quanto disposto dalla l.r. 48/1995, in considerazione della presenza della discarica per rifiuti speciali non pericolosi a servizio dell'intero territorio regionale ubicata nel Comune di Pontey in località Valloile, è riconosciuto un finanziamento straordinario di euro 1.000.000 finalizzato alla realizzazione da parte del Comune di Pontey di opere pubbliche. (obiettivo programmatico 2.1.1.05. - capitolo 33680).

 

2. Le modalità di concessione del finanziamento straordinario di cui al comma 1 e l'individuazione delle opere pubbliche da realizzare con il predetto finanziamento sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 20. (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). Modificazione all'articolo 24 della l.r. 30/2006)

1. Il trasferimento annuale all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), istituita con legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia), autorizzato, per l'anno 2007, in euro 4.500.000 ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della l.r. 30/2006, è rideterminato in euro 5.000.000 (obiettivo programmatico 2.2.1.09 - capitolo 67380).

 

     Art. 21. (Conferenza transfrontaliera Mont Blanc. Legge regionale 2 maggio 1995, n. 13)

1. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 13 (Realizzazione o recupero funzionale di strutture afferenti ad aree naturali protette e a Espace Mont Blanc), è determinata per il triennio 2007-2009 in euro 116.000 per l'anno 2007 e in annui euro 96.000 per il 2008 e 2009 (obiettivo programmatico 2.2.1.09 - capitolo 67386).

 

     Art. 22. (Manutenzione straordinaria del Museo regionale di Scienze naturali. Legge regionale 20 maggio 1985, n. 32)

1. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria del Museo regionale di Scienze naturali di cui alla legge regionale 20 maggio 1985, n. 32 (Istituzione del Museo regionale di Scienze naturali), è determinata in euro 1.000.000 per il 2007, in euro 500.000 per il 2008 e in euro 900.000 per il 2009 (obiettivo programmatico 2.2.4.07 - cap. 68352).

 

     Art. 23. (Finanziamento degli aiuti diretti alle aziende agricole per l'attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013)

1. La Regione assicura, per il tramite dell'organismo pagatore per le erogazioni in agricoltura per la Regione autonoma Valle d'Aosta, il finanziamento, per l'anno 2007, degli aiuti diretti alle aziende agricole per l'attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007/2013, in attuazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 7.000.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - capitolo 47016).

 

     Art. 24. (Azioni di marketing territoriale)

1. Al fine di incrementare il grado di attrattività del territorio regionale nei confronti di potenziali investitori che intendano insediarvi attività produttive, la Regione svolge azioni di marketing territoriale utilizzando risorse proprie in aggiunta alle risorse finanziarie disponibili sul Programma operativo competitività regionale 2007/2013.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 50.000 euro (obiettivo programmatico 2.2.2.09 - capitolo 47013).

 

     Art. 25. (Interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia. Modificazione alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3) [2]

[1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatta eccezione per le iniziative previste dall'articolo 6, per le quali non si applicano i limiti di spesa di cui agli articoli 9 e 10".

 

2. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla l.r. 3/2006 è rideterminata, per il triennio 2007/2009, in complessivi euro 10.200.000, di cui euro 3.820.000 per l'anno 2007 e annui euro 3.190.000 per il 2008 e il 2009 (obiettivo programmatico 2.2.2.15, capitoli 33765, 33766, 33767, 33768, 33769, 33770, 33771, 33772, 33773 e 33774).]

 

     Art. 26. (Concessione di contributi a favore di enti ed associazioni per lo svolgimento di attività di formazione e di aggiornamento rivolte al personale docente della scuola)

1. La Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti annualmente iscritti in bilancio, concede con propria deliberazione contributi a fondo perduto a favore di associazioni professionali e disciplinari, nonché di enti culturali e scientifici per lo svolgimento, durante l'anno scolastico, di attività di formazione e di aggiornamento rivolte al personale docente della scuola.

 

2. I contributi sono concessi, nella misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile, limitatamente alle attività di formazione e di aggiornamento individuate con la medesima deliberazione di cui al comma 1 previo parere espresso, anche sulla base dei criteri stabiliti dalle disposizioni statali vigenti in materia, da parte di apposita commissione tecnica all'uopo nominata con decreto del Sovraintendente agli Studi della Valle d'Aosta.

 

3. La Giunta regionale stabilisce prioritariamente, con propria deliberazione, i criteri e le modalità, anche procedimentali, per la concessione dei contributi di cui al presente articolo.

 

4. L'autorizzazione di spesa per il triennio 2007/2009 è di annui euro 5.000 (obiettivo programmatico 1.2.2. - capitolo 55900 parz.).

 

     Art. 27. (Interventi in materia di diritto allo studio universitario. Modificazioni all'articolo 34 della 1.r. 30/2006)

1. La spesa per l'assegnazione di benefici economici a favore degli studenti non residenti nella regione autorizzata per l'anno 2007 in 92.500 euro dall'articolo 34, comma 1, lettera b), della l.r. 30/2006 è rideterminata per l'anno 2007 in euro 192.500 (obiettivo programmatico 2.2.4.02 - cap. 55560 parz.).

 

     Art. 28. (Promozione di servizi formativi e ricerca scientifica per lo sviluppo dell'innovazione tecnologica. Modificazione all'articolo 35 della l.r. 30/2006)

1. L'articolo 35 della l.r. 30/2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 35. (Promozione di servizi formativi e ricerca scientifica per lo sviluppo dell'innovazione tecnologica)

 

1. La Regione promuove la costituzione, nell'edificio denominato "ex cotonificio Brambilla", in Comune di Verrès, di un nuovo polo per l'offerta di servizi formativi e di ricerca scientifica, finalizzati allo sviluppo dell'innovazione tecnologica in ambito regionale e al rafforzamento del tessuto produttivo.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è altresì autorizzata a stipulare convenzioni con l'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste ed altre istituzioni universitarie.

 

3. Ai fini della promozione di servizi formativi e di ricerca scientifica di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata, nell'ambito di specifici progetti di internazionalizzazione, a concedere, direttamente o per il tramite degli Atenei interessati, borse di studio rivolte a studenti universitari stranieri che frequentino corsi con sede nel territorio regionale, con priorità per gli studenti provenienti da Paesi francofoni.

 

4. L'onere per le finalità di cui al presente articolo è determinato, per il triennio 2007/2009, in complessivi euro 3.140.000, di cui euro 1.040.000 per l'anno 2007 e 1.050.000 annui per il 2008 e 2009 (obiettivo programmatico 2.2.4.04. - capitoli 56656 parz., 56675 e 56676).

 

5. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione le occorrenti variazioni di bilancio.".

 

     Art. 29. (Interventi per la salvaguardia e la valorizzazione dell'edificio degli archivi del Capitolo della Cattedrale Santa Maria Assunta di Aosta)

1. Al fine del restauro conservativo dell'edificio degli archivi del Capitolo della Cattedrale Santa Maria Assunta di Aosta, I° lotto dei lavori di restauro e rifunzionalizzazione del complesso costituito da Archivio capitolare, Sacrestia monumentale e Sacrestia dei canonici, riconosciuto di interesse regionale, è autorizzato per l'anno 2007 il trasferimento di euro 80.000 all'ente religioso Diocesi di Aosta, a titolo di compartecipazione della Regione alle relative spese (obiettivo programmatico 2.2.4.07 - capitolo 65922).

 

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità di trasferimento all'Ente religioso Diocesi di Aosta delle risorse di cui al comma 1.

 

     Art. 30. (Associazione Forte di Bard. Modificazione all'articolo 41 della l.r. 30/2006)

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 17 maggio 1996, n. 10 (Interventi per il recupero e la valorizzazione del forte e del borgo medioevale di Bard), la spesa complessiva di euro 4.500.000, autorizzata dall'articolo 41 della l.r. 30/2006, è rideterminata in euro 6.000.000, di cui 3.000.000 per l'anno 2007 e annui 1.500.000 per gli anni 2008 e 2009 (obiettivo programmatico 2.2.4.07 - capitoli 68356 e 68357).

 

     Art. 31. (Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali, come determinate dalla l.r. 30/2006, sono modificate, per l'anno 2007, nella misura indicata nell'allegato C.

 

CAPO III

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2007 E PER IL TRIENNIO 2007/2009 LIMITATAMENTE ALL'ANNO FINANZIARIO 2007. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 32. (Variazioni alla denominazione di capitoli di spesa del bilancio di previsione)

1. La denominazione dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2007 è così modificata:

 

capitolo 20465

 

"Spese minute per l'acquisto di arredi, macchine ed attrezzature per il funzionamento dei servizi regionali"

 

capitolo 20470

 

"Spese di funzionamento corrente degli uffici ivi compresi i servizi contingentamento (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)"

 

capitolo 33699

 

"Contributi agli enti ammessi al credito della Cassa depositi e prestiti sulle rate di ammortamento di mutui passivi"

 

capitolo 41605

 

"Contributi a favore di operatori ed associazioni agrituristiche (mantenuto per la gestione delle domande presentate prima dell'entrata in vigore della l.r. 29/2006)"

 

capitolo 41610

 

"Contributi per concorso nell'ammortamento di prestiti a favore di operatori agrituristici - limiti di impegno (mantenuto per la gestione delle domande presentate prima dell'entrata in vigore della l.r. 29/2006)"

 

capitolo 41639

 

"Contributi per concorso nell'ammortamento di prestiti a favore di operatori agrituristici - limiti di impegno (mantenuto per la gestione delle domande presentate prima dell'entrata in vigore della l.r. 29/2006)".

 

capitolo 55156

 

"Spese connesse con lo svolgimento degli esami di abilitazione, esami di Stato conclusivi dei percorsi di istruzione secondaria superiore, di licenza, promozione ed idoneità".

 

     Art. 33. (Variazioni al bilancio di cassa a seguito dell'aggiornamento dei residui)

1. Sono approvate le variazioni di cassa in diminuzione dei capitoli dello stato di previsione dell'entrata per euro 1.527.191,22 e dello stato di previsione della spesa per euro 10.557.483,82 del bilancio per l'anno finanziario 2007, quali risultano analiticamente dagli allegati D ed E.

 

     Art. 34. (Variazioni allo stato di previsione dell'entrata)

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 2007 e per il triennio 2007/2009, limitatamente all'anno finanziario 2007, sono apportate le seguenti variazioni:

 

a) in aumento:

 

capitolo 00010 "Avanzo di amministrazione"

 

competenza euro 234.548.417,96

 

capitolo 00020 "Fondo iniziale di cassa"

 

cassa euro 82.498.770,58

 

capitolo 11150 "Accensione di prestiti a copertura delle spese di investimento"

 

cassa euro 50.000.000,00

 

b) in diminuzione:

 

capitolo 11150 "Accensione di prestiti a copertura delle spese di investimento"

 

competenza euro 23.324.600.

 

     Art. 35. (Variazioni allo stato di previsione della spesa)

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2007 e per il triennio 2007/2009, limitatamente all'anno finanziario 2007, sono apportate variazioni in aumento per complessivi euro 186.986.299,18 per la competenza e euro 141.529.063,18 per la cassa, come indicato analiticamente nell'allegato F.

 

     Art. 36. (Modificazioni all'allegato n. 1 ai bilanci di previsione per l'anno 2007 e per il triennio 2007-2009 approvati con la legge regionale 15 dicembre 2006, n. 31)

1. A seguito della variazione disposta dall'articolo 35 sul capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti), l'allegato n. 1 ai bilanci di previsione per l'anno finanziario 2007 e per il triennio 2007/2009 (Elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi globali) è modificato nel modo seguente:

 

"D.2.4. Contributi per la rottamazione di autovetture e motoveicoli non conformi al livello d'inquinamento previsti dall'Unione Europea - anno 2007 euro 1.000.000";

 

     Art. 37. (Iscrizione dei fondi statali e comunitari e variazioni al bilancio)

1. I trasferimenti statali e comunitari, previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e non impegnati alla chiusura dell'esercizio, ammontano a euro 24.237.518,78 quali risultano analiticamente nella colonna (A) dell'allegato G.

 

2. I trasferimenti di cui al comma 1, già attribuiti alla competenza finanziaria dell'anno 2007 ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), ammontano a complessivi euro 2.280.355,15 quali risultano analiticamente nella colonna (B) dell'allegato G.

 

3. I trasferimenti di cui al comma 1, attribuiti con la presente legge alla competenza finanziaria dell'anno 2007, ammontano ad euro 21.957.163,63 quali risultano analiticamente nella colonna (C) dell'allegato G.

 

4. Allo stato di previsione della spesa del bilancio di competenza per l'anno 2007 e per il triennio 2007/2009, limitatamente all'anno finanziario 2007, sono apportate le variazioni in aumento per euro 21.957.163,63, quali risultano analiticamente nella colonna (C) dell'allegato G.

 

     Art. 38. (Accensione di prestiti. Modificazione dell'articolo 7 della l.r. 31/2006)

1. L'autorizzazione a contrarre uno o più prestiti per l'importo massimo di euro 190.324.600 per l'anno 2007, prevista dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 31/2006, è ridotta all'importo massimo di euro 167.000.000 (capitolo 11150).

 

     Art. 39. (Copertura finanziaria)

1. La copertura del maggiore onere di euro 211.223.817,96 per l'anno 2007, derivante dalle autorizzazioni disposte dalla presente legge, è assicurata dalle maggiori entrate autorizzate dall'articolo 34.

 

     Art. 40. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34.

[2] Articolo abrogato dall'art. 58 della L.R. 1 agosto 2012, n. 26, con la decorrenza ivi prevista.