§ 20.6.163 - Regolamento 28 giugno 2002, n. 1176.
Regolamento (CE) n. 1176/2002 della Commissione che stabilisce modalità particolari per l'esportazione di taluni ortofrutticoli o prodotti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:28/06/2002
Numero:1176


Sommario
Art. 1.      Le esportazioni verso l'Estonia dei prodotti elencati nell'allegato I sono subordinate alla presentazione alle competenti autorità estoni, per ogni spedizione:
Art. 2.      1. La domanda di titolo e il titolo stesso recano:
Art. 3.      Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima del 10 di ogni mese, il numero di titoli rilasciati nel corso del mese precedente e i quantitativi di prodotti in questione, ripartiti per [...]
Art. 4.      I titoli di esportazione rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ai fini della concessione di una restituzione a norma dell'articolo 35, paragrafo 6, del regolamento [...]
Art. 5.      1. Nel regolamento (CE) n. 1961/2001 è inserito il seguente articolo 7 bis:
Art. 6.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 20.6.163 - Regolamento 28 giugno 2002, n. 1176. [1]

Regolamento (CE) n. 1176/2002 della Commissione che stabilisce modalità particolari per l'esportazione di taluni ortofrutticoli o prodotti trasformati a base di ortofrutticoli verso l'Estonia e che modifica i regolamenti (CE) n. 1961/2001 e (CE) n. 1429/95.

(G.U.C.E. 29 giugno 2002, n. L 170).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2002, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2, e l'articolo 35, paragrafo 11,

     visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 8, e l'articolo 17, paragrafo 5,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2299/2001, stabilisce all'articolo 3 che il diritto alla restituzione si costituisce all'atto dell'importazione in un paese terzo determinato, se per tale paese terzo si applica un tasso di restituzione differenziato. Gli articoli da 14 a 16 di questo regolamento stabiliscono le condizioni per il versamento della restituzione in caso di restituzione differenziata, ed in particolare i documenti da fornire per comprovare che le merci sono arrivate a destinazione.

     (2) Il regolamento (CE) n. 1151/2002 del Consiglio stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Estonia. L'abolizione, a decorrere dal 1° luglio 2002, delle restituzioni all'esportazione verso tale paese terzo per i prodotti comunitari compresi nelle organizzazioni comuni dei mercati per gli ortofrutticoli e i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli costituisce una delle concessioni previste.

     (3) Per evitare che tale concessione comporti l'applicazione degli articoli da 14 a 16 summenzionati del regolamento (CE) n. 800/1999 all'atto della concessione delle restituzioni all'esportazione dei prodotti in causa verso altri paesi terzi, l'Estonia si è impegnata ad adoperarsi affinché siano ammessi all'importazione in questo paese soltanto i prodotti in causa che non hanno beneficiato di restituzioni e che provengono direttamente dalla Comunità.

     (4) Per consentire alle autorità estoni di effettuare questo controllo, è opportuno prevedere l'obbligo di presentare alle autorità estoni, all'importazione dei prodotti in causa, una copia certificata di un titolo di esportazione recante indicazioni specifiche a garanzia che i prodotti ivi indicati non hanno beneficiato di una restituzione all'esportazione nonché una copia certificata della dichiarazione di esportazione, con l'indicazione obbligatoria di alcuni dati relativi al titolo di esportazione. Le modalità di tale regime di titoli devono essere complementari o derogative alle modalità stabilite dal regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che fissa le modalità di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2299/2001.

     (5) È quindi opportuno tener conto di tale regime particolare ai fini dell'applicazione delle succitate disposizioni del regolamento (CE) n. 800/1999, per evitare di imporre agli esportatori oneri finanziari non necessari negli scambi commerciali con i paesi terzi. A tal fine è opportuno non prendere in considerazione la mancata fissazione di una restituzione all'esportazione per l'Estonia ai fini della determinazione del tasso più basso della restituzione. È quindi necessario modificare in tal senso le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione fissate dal regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, per gli ortofrutticoli freschi e dal regolamento (CE) n. 1429/95 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1962/2001, per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

     (6) Occorre infine ovviare alle conseguenze delle concessioni summenzionate sull'utilizzazione dei titoli emessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento in vista della concessione di una restituzione all'esportazione verso l'Estonia e per i quali le operazioni di importazione in tale paese terzo non avessero potuto essere terminate prima del 1° luglio 2002. È opportuno autorizzare l'annullamento di tali titoli e il rimborso della relativa cauzione, proporzionalmente ai quantitativi inutilizzati.

     (7) La determinazione esatta dei prodotti in questione necessita del ricorso alla nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1007/2002.

     (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere della riunione congiunta dei comitati di gestione per gli ortofrutticoli e i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Le esportazioni verso l'Estonia dei prodotti elencati nell'allegato I sono subordinate alla presentazione alle competenti autorità estoni, per ogni spedizione:

     a) di una copia certificata del titolo di esportazione, in appresso "titolo", rilasciato conformemente al regolamento (CE) n. 1291/2000, fatto salvo l'articolo 2 del presente regolamento; e

     b) di una copia debitamente vidimata della dichiarazione di esportazione che indichi, alla casella 44, un riferimento al numero di serie del titolo corrispondente.

     Tali esportazioni non beneficiano di alcuna restituzione. Esse non possono essere state oggetto di una precedente esportazione in un altro paese terzo.

 

     Art. 2.

     1. La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

     a) nella casella 7, il nome "Estonia", con la dicitura "sì" (all'interno della stessa casella) contrassegnata da una croce;

     b) nella casella 20, una delle seguenti diciture [2]:

     - (Omissis)

     - Esportazione in Estonia. Regolamento (CE) n. 1176/2002 [3]

     - (Omissis)

     e il codice del prodotto in base alla nomenclatura del regolamento (CE) n. 3846/87.

     2. Nella casella 22 il titolo reca una delle diciture seguenti [4]:

     - (Omissis)

     - Senza restituzione all'esportazione.

     - (Omissis)

     3. Il titolo è valido unicamente per i prodotti e i quantitativi indicati.

     4. I titoli rilasciati conformemente al presente articolo obbligano ad esportare verso la destinazione indicata nella casella 7.

     5. Su richiesta dell'interessato viene rilasciata una copia certificata del titolo imputato.

     6. Il periodo di validità del titolo è di tre mesi.

     7. In deroga all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il rilascio dei titoli non è subordinato alla costituzione di una cauzione.

 

     Art. 3.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima del 10 di ogni mese, il numero di titoli rilasciati nel corso del mese precedente e i quantitativi di prodotti in questione, ripartiti per codice in base alla nomenclatura del regolamento (CE) n. 3846/87.

 

     Art. 4.

     I titoli di esportazione rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ai fini della concessione di una restituzione a norma dell'articolo 35, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2200/96 o dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96, per uno dei prodotti elencati nell'allegato e che menzionano la destinazione "Estonia" nella casella 7 sono annullati su richiesta dell'interessato, presentata al più tardi un mese dopo la fine del periodo di validità del suddetto titolo, e gli importi della cauzione sono svincolati proporzionalmente ai quantitativi inutilizzati.

 

     Art. 5.

     1. Nel regolamento (CE) n. 1961/2001 è inserito il seguente articolo 7 bis:

     (Omissis).

     2. Nel regolamento (CE) n. 1429/95 è inserito il seguente articolo 7 bis:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2002.

 

 

Allegato

Elenco degli ortofrutticoli e dei prodotti trasformati a base

di ortofrutticoli che non beneficiano di alcuna restituzione

all'esportazione quando sono esportati verso l'Estonia

 

     Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dell'obbligo previsto all'articolo 1 del presente regolamento è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione "ex", il campo d'applicazione dell'obbligo previsto all'articolo 1 del presente regolamento è determinato sulla base sia del codice NC che del codice ai sensi del regolamento (CEE) n. 3846/87.

 

Codice NC

Designazione delle merci

Codice [regolamento (CEE) n. 3846/87]

ex 0802 12

Mandorle, dolci, senza guscio

0802 12 90 9000

0802 21 00

Nocciole (Corylus spp.)

0802 21 00 9000

0802 22 00

 

0802 22 00 9000

0802 31 00

Noci comuni, con guscio

0802 31 00 9000

ex 0805 10 10

Arance

0805 10 10 9100

ex 0805 10 30

 

0805 10 30 9100

ex 0805 10 50

 

0805 10 50 9100

ex 0805 50 10

Limoni

0805 50 10 9100

ex 0806 10 10

Uve fresche da tavola

0806 10 10 9100

ex 2008 19 19

Nocciole, preparate o conservate

2008 19 19 9100

ex 2008 19 99

 

2008 19 99 9100

ex 2009 11 99

Succhi di arancia

2009 11 99 9110

ex 2009 12 00

 

2009 11 99 9150

ex 2009 19 98

 

2009 12 00 9111

 

 

2009 19 98 9112

 

 

2009 19 98 9150

 


[1] Regolamento abrogato dall’art. 5 del regolamento (CE) n. 537/2004.

[2] Si riporta esclusivamente la dicitura in lingua italiana

[3] Trattino così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 20 luglio 2002, n. L 192.

[4] Si riporta esclusivamente la dicitura in lingua italiana