§ 1.1.134 - Regolamento 12 giugno 2002, n. 1007.
Regolamento (CE) n. 1007/2002 della Commissione recante modifica al regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:12/06/2002
Numero:1007


Sommario
Art. 1.      Il settore 3 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.1.134 - Regolamento 12 giugno 2002, n. 1007.

Regolamento (CE) n. 1007/2002 della Commissione recante modifica al regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.

(G.U.C.E. 13 giugno 2002, n. L 153).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000, in particolare l'articolo 13,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2002 ha stabilito, sulla base della nomenclatura combinata, una nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione. Tale nomenclatura precisa le condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto nel caso della maltodestrina in polvere per la quale è concessa una restituzione.

     (2) In pratica, è risultato che la maltodestrina in polvere non può essere prodotta in forma cristallina dato che le particelle in questione si presentano in realtà in forma solida. È pertanto opportuno adattare conseguentemente la designazione di tale merce.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Il settore 3 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87 è modificato come segue:

     La designazione delle merci per i prodotti di cui al codice 1702 90 50 9100 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica ai fascicoli ancora aperti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.