§ 1.1.128 - Regolamento 30 aprile 2002, n. 749.
Regolamento (CE) n. 749/2002 della Commissione recante modifica del regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:30/04/2002
Numero:749


Sommario
Art. 1.      Nel settore 6 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87,
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.1.128 - Regolamento 30 aprile 2002, n. 749.

Regolamento (CE) n. 749/2002 della Commissione recante modifica del regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.

(G.U.C.E. 1 maggio 2002, n. L 115).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000, in particolare l'articolo 13, paragrafo 12,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, del 17 dicembre 1987, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 488/2002, ha stabilito una nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione basata sulla nomenclatura combinata.

     (2) Con la recente modificazione della nomenclatura di esportazione introdotta dal regolamento (CE) n. 3846/87, il codice NC 1602 ha subito una suddivisione più particolareggiata. Per agevolare l'applicazione delle restituzioni per i diversi codici dei prodotti creati, occorre adottare disposizioni particolari.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Nel settore 6 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87,

     - la parte relativa al codice NC 1602 è sostituita dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento, e

     - sono aggiunte le note a piè di pagina [17] e [18] riportate nell'allegato II del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica ai titoli di esportazione richiesti a decorrere dal 13 maggio 2002.

 

 

     Allegato I

     (Omissis)

 

     Allegato II

     (Omissis)