§ 14.2.49 – Regolamento 8 ottobre 2001, n. 1961.
Regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.2 regolamentazione doganale generale
Data:08/10/2001
Numero:1961


Sommario
Art. 1.  Regime relativo alla concessione di restituzioni.
Art. 2.  Disposizioni specifiche per il sistema A1.
Art. 3.  Disposizioni specifiche per il sistema A2.
Art. 4.  Disposizioni specifiche per il sistema A3 (procedura di gara).
Art. 5.  Disposizioni comuni per i sistemi A1, A2 e A3.
Art. 6.  Disposizioni specifiche per il sistema B.
Art. 7.  Disposizioni generali.
Art. 7 bis. 
Art. 8.  Abrogazione.
Art. 9.  Entrata in vigore.


§ 14.2.49 – Regolamento 8 ottobre 2001, n. 1961.

Regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

(G.U.C.E. 9 ottobre 2001, n. L 268).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 911/2001 della Commissione, in particolare l'articolo 35, paragrafi 8 e 11,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 298/2000, dev'essere modificato sotto vari aspetti al fine di migliorare il regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli. È quindi opportuno, per motivi di chiarezza e razionalità, rifondere in un nuovo testo e abrogare il regolamento (CE) n. 2190/96.

     (2) A norma dell'articolo 35, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2200/96, la concessione di qualsiasi restituzione è subordinata alla presentazione di un titolo di esportazione.

     (3) Il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione fissa le modalità di applicazione del regime di titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli.

     (4) Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1502/2001, stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.

     (5) Il regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 90/2001, stabilisce modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli. Dette modalità devono essere integrate da modalità specifiche per il settore degli ortofrutticoli.

     (6) A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato.

     (7) La Commissione deve fissare i tassi di restituzione e i quantitativi massimi che possono beneficiare della restituzione. Tali fissazioni devono essere effettuate per periodo di domanda dei titoli di esportazione e possono essere riesaminate in funzione della congiuntura economica.

     (8) Per garantire una gestione assolutamente accurata dei quantitativi da esportare, è opportuno subordinare il rilascio di siffatti titoli a un termine di riflessione.

     (9) È inoltre opportuno che gli Stati membri designino i rispettivi organismi competenti per il rilascio dei titoli.

     (10) Ai fini di una buona esecuzione del regime, occorre prevedere diversi sistemi di concessione delle restituzioni, compresa una procedura di gara.

     (11) È opportuno subordinare alla costituzione di una cauzione il rilascio dei titoli con fissazione anticipata della restituzione.

     (12) Per garantire il corretto funzionamento del regime ed evitare speculazioni, occorre eliminare la possibilità di trasferire i titoli.

     (13) L'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96 prevede, fra l'altro, che le restituzioni sono fissate tenendo conto dell'aspetto economico delle esportazioni previste. A tal fine è opportuno predisporre un sistema di concessione delle restituzioni mediante gara. Anteriormente al rilascio dei titoli, la Commissione deve chiedere agli offerenti di comunicarle il tasso al quale intendono esportare. Sulla base di tali informazioni, la Commissione può decidere con cognizione di causa il tasso massimo di restituzione economicamente valido. In taluni casi, segnatamente se i tassi offerti sono troppo alti, il tasso massimo deve essere fissato secondo la procedura di cui all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 2200/96. In caso di necessità si deve prevedere che la Commissione possa respingere tutte le offerte presentate nel quadro di una gara.

     (14) È opportuno definire la nozione di data di rilascio dei titoli con riferimento al regolamento (CE) n. 1291/2000.

     (15) Per salvaguardare la peculiare flessibilità delle esportazioni nel settore degli ortofrutticoli, merci deperibili, è opportuno che alcune operazioni possano beneficiare, sulla base di una domanda di titolo a posteriori, di una restituzione non fissata in anticipo.

     (16) Per evitare superamenti notevoli dei quantitativi indicativi di titoli senza fissazione anticipata della restituzione, è opportuno prevedere che la Commissione possa respingere le domande di titoli relative ad una data di esportazione successiva ad un termine prestabilito.

     (17) Occorre rendere obbligatorie le destinazioni o i gruppi di destinazioni.

     (18) È opportuno che gli Stati membri comunichino regolarmente e per posta elettronica (e-mail) alla Commissione talune informazioni relative alle domande di titoli.

     (19) I prodotti esportati che beneficiano di restituzioni devono essere conformi, secondo i casi, alle norme comuni di commercializzazione ed eventualmente alle prescrizioni nazionali relative alla qualità degli ortofrutticoli esportati nei paesi terzi. Tale conformità deve riguardare, senza eccezioni, tutte le consegne relative al rifornimento di battelli e aeromobili assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità e, di conseguenza, non devono applicarsi le deroghe di cui all'articolo 6, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2190/96.

     (20) Il quantitativo esportato che dà diritto al pagamento di una restituzione non può essere maggiore di quello per il quale è stato rilasciato il titolo.

     (21) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Regime relativo alla concessione di restituzioni.

     1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 2200/96 sono concesse sulla base di un titolo di esportazione che può essere rilasciato secondo i quattro sistemi seguenti:

     a) il sistema ordinario, mediante un titolo con fissazione anticipata della restituzione ("sistema A1");

     b) il sistema speciale, mediante un titolo con fissazione anticipata della restituzione ("sistema A2");

     c) la procedura di gara, mediante un titolo con fissazione anticipata della restituzione ("sistema A3");

     d) il sistema con titolo senza fissazione anticipata della restituzione ("sistema B").

     I titoli non sono trasferibili.

     2. Per i sistemi A1 e A2 la Commissione fissa, secondo la procedura di cui all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 2200/96, i tassi della restituzione nonché i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli e il periodo di validità dei medesimi. Tuttavia, per il sistema A2, detti tassi e quantitativi hanno valore puramente indicativo.

     Le fissazioni di cui sopra vengono effettuate per periodo di domanda dei titoli.

     3. Per il sistema A3 la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 2200/96, l'apertura di una gara, nonché i tassi indicativi e i quantitativi indicativi per i quali possono essere rilasciati i titoli, il termine di presentazione delle offerte e il periodo di validità dei titoli.

     4. Per il sistema B la Commissione fissa, secondo la procedura di cui all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 2200/96, i quantitativi indicativi e i tassi di restituzione indicativi.

     Le fissazioni suddette vengono effettuate per periodo di esportazione.

     5. In circostanze eccezionali, i tassi di cui ai paragrafi 2 e 4, i quantitativi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 nonché il periodo di validità dei titoli di cui ai paragrafi 2 e 3 possono essere riesaminati dalla Commissione in base all'andamento della produzione comunitaria e delle prospettive di esportazione.

 

     Art. 2. Disposizioni specifiche per il sistema A1.

     1. I titoli del sistema A1 vengono chiesti dagli operatori agli organismi competenti degli Stati membri in vista della concessione di una restituzione al tasso vigente alla data della domanda.

     2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i quantitativi per i quali sono stati chiesti dei titoli, ripartiti per giorno di presentazione delle domande, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, esclusi quelli relativi alle domande respinte in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4.

     3. La Commissione esamina, per ciascuna categoria di prodotti e per ciascun giorno di presentazione delle domande, se i quantitativi totali richiesti superano il quantitativo di cui all'articolo 1, paragrafo 2,

     - diminuito dei quantitativi per i quali, nel periodo di assegnazione in corso, sono stati rilasciati o stanno per essere rilasciati titoli di tipo A1,

     - maggiorato dei quantitativi corrispondenti alle domande ritirate conformemente al paragrafo 5,

     - maggiorato dei quantitativi per i quali i titoli sono stati rilasciati ma non utilizzati,

     - maggiorato dei quantitativi non utilizzati nei limiti della tolleranza di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

     In caso di superamento, la Commissione fissa una percentuale di rilascio dei quantitativi richiesti o decide di respingere le domande.

     4. I titoli di esportazione sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, sempreché non siano state adottate entro tale termine le misure contemplate al paragrafo 3, secondo comma.

     5. Qualora venga fissata una percentuale di rilascio conformemente alle disposizioni del paragrafo 3, secondo comma, le domande possono essere ritirate entro un termine di dieci giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della percentuale in parola. Il ritiro è accompagnato dallo svincolo della cauzione. La cauzione è altresì svincolata per le domande respinte.

     Per le domande ritirate dopo che il titolo sia già rilasciato, il titolo stesso deve essere consegnato, per essere annullato, all'organismo competente di cui all'articolo 7, paragrafo 1, contestualmente alla comunicazione del ritiro della relativa domanda.

 

     Art. 3. Disposizioni specifiche per il sistema A2.

     1. Le domande di titoli del sistema A2 sono presentate dagli operatori agli organismi competenti degli Stati membri nei periodi di domanda di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ai fini della concessione di un tasso di restituzione definitivo e di una determinata quantità di prodotti, validi alla data effettiva della domanda.

     Ai fini del presente regolamento, per "data effettiva della domanda" si intende la data in cui si considerano presentate le domande di cui al primo comma.

     2. Le domande di titolo recano, nella casella 20, almeno una delle seguenti diciture, in cui il tasso di restituzione minimo chiesto dal richiedente per consentirgli di esportare è espresso da un numero intero di euro per tonnellata netta:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Domanda condizionata alla fissazione, da parte della Commissione, di un tasso di restituzione superiore o pari a … (tasso minimo chiesto dal richiedente del titolo) EUR/t netta alla data effettiva della domanda

     Il richiedente non può chiedere un tasso minimo superiore al tasso indicativo maggiorato del 50 %. [1]

     3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del secondo giorno lavorativo successivo al periodo di domanda dei titoli, una comunicazione nella quale figurano i quantitativi per i quali sono stati chiesti dei titoli, esclusi quelli relativi alle domande respinte in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4.

     4. Alla fine di ciascun periodo di domanda di titoli, la Commissione fissa:

     - la data effettiva di domanda di cui al paragrafo 1,

     - i tassi di restituzione definitivi applicabili a tale data,

     - le percentuali di rilascio dei titoli che si considerano essere richiesti alla data effettiva di domanda,

     oppure decide di respingere le domande, se necessario.

     5. Le domande di cui al paragrafo 2 recanti tassi superiori ai corrispondenti tassi definitivi fissati dalla Commissione sono considerate nulle.

     6. I titoli di esportazione sono rilasciati dagli Stati membri il terzo giorno lavorativo successivo alla data effettiva della domanda.

     7. Per le domande di titoli considerate nulle in forza del paragrafo 5 e per le domande respinte in applicazione del paragrafo 4, la cauzione viene svincolata.

 

     Art. 4. Disposizioni specifiche per il sistema A3 (procedura di gara).

     1. Gli operatori interessati partecipano alla gara consegnando l'offerta scritta presso l'organismo competente di uno Stato membro, dietro rilascio di una ricevuta, al fine di ottenere la concessione di un titolo del sistema A3 di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

     2. L'offerta è presentata mediante il formulario di domanda di titolo di cui alla sezione 2 del regolamento (CE) n. 1291/2000, debitamente compilato e recante alla casella 20 le seguenti indicazioni:

     - il numero del regolamento che apre la procedura di gara,

     - il tasso di restituzione all'esportazione, espresso da un numero intero di euro per tonnellata netta.

     Un'offerta è valida soltanto se è stata presentata entro le ore 12 (ora di Bruxelles) dell'ultimo giorno del periodo fissato per la presentazione delle offerte; se in uno Stato membro il giorno di scadenza del termine è festivo per l'organismo incaricato di ricevere le offerte, il termine scade alle ore 12 dell'ultimo giorno lavorativo precedente.

     3. Lo spoglio delle offerte è effettuato dall'organismo competente dello Stato membro interessato, senza la partecipazione del pubblico. Le persone ammesse allo spoglio sono tenute ad osservare il segreto. Le offerte ammissibili sono comunicate alla Commissione in forma anonima, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

     4. In funzione delle offerte presentate e tenuto conto della situazione e dell'evoluzione prevista dei mercati dei prodotti in questione, la Commissione fissa il tasso massimo di restituzione all'esportazione per ognuna delle categorie di prodotti da esportare e per ogni destinazione o gruppo di destinazioni. Sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti la cui offerta è pari o inferiore al tasso massimo di restituzione all'esportazione e per il quantitativo e il tasso indicati nell'offerta. Tuttavia, per le offerte pari al tasso massimo di restituzione, il quantitativo aggiudicato può essere ridotto mediante la fissazione, da parte della Commissione, di una percentuale di rilascio. La Commissione può inoltre rifiutare tutte le offerte fissando un tasso massimo pari a zero.

     Se il tasso massimo necessario per la concessione di titoli a concorrenza del quantitativo indicativo, nel limite dei quantitativi offerti, supera di oltre il 50% il tasso indicativo o in caso di situazione eccezionale, il tasso massimo è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 2200/96.

     5. Entro il terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del tasso massimo di restituzione, l'organismo competente consegna agli aggiudicatari il titolo di esportazione per il quantitativo attribuito, specificando nella casella 22 la restituzione indicata nell'offerta, conformemente all'articolo 5, paragrafo 7. La cauzione costituita dai concorrenti la cui offerta è superiore al tasso massimo di restituzione all'esportazione è svincolata.

 

     Art. 5. Disposizioni comuni per i sistemi A1, A2 e A3.

     1. Le disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 800/1999 sono applicabili ai titoli A1, A2 e A3, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c). Le destinazioni o i gruppi di destinazioni sono indicati nella casella 7 delle domande di titoli e dei titoli stessi.

     2. I titoli recano, nella casella 22, almeno una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Restituzione valida al massimo per … (quantitativo per il quale è rilasciato il titolo) t nette. [2]

     3. Le domande di titoli sono accompagnate dalla costituzione di una cauzione di 20 EUR/t netta, eventualmente entro i limiti del tasso di restituzione. Per l'applicazione della presente disposizione, il tasso di restituzione da calcolare per il sistema A2 corrisponde al tasso di restituzione indicativo e per il sistema A3 al tasso indicato nell'offerta.

     4. Per ciascun periodo di domanda e per ciascun tipo di titolo, le domande di titoli presentate da un operatore per una categoria di prodotti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, e per una destinazione o un gruppo di destinazioni, non possono vertere su un quantitativo globale superiore alla metà di quello previsto per tale categoria di prodotti e per tale destinazione o gruppo di destinazioni nel relativo periodo di domanda.

     In caso di aumento di tale quantitativo durante il periodo di domanda, le domande successive non possono vertere su un quantitativo superiore alla metà di detto aumento.

     Gli Stati membri respingono d'ufficio tutte le domande non conformi alle disposizioni del primo e del secondo comma.

     5. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3:

     - i quantitativi per i quali le domande di titolo sono state ritirate,

     - i quantitativi per i quali i titoli sono stati rilasciati ma non utilizzati e i quantitativi non utilizzati nel quadro della tolleranza di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1291/2000,

     - la data della domanda dei titoli e il sistema di rilascio dei titoli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, corrispondenti ai quantitativi di cui al primo e al secondo trattino.

     Tuttavia, considerando che una campagna di esportazione si estende dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo, i quantitativi ritirati o non utilizzati relativi ai titoli rilasciati durante una campagna di esportazione precedente non vengono comunicati.

     6. Il periodo di validità dei titoli decorre dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

     Tuttavia, per i titoli di esportazione relativi alle mele validi per una o più delle destinazioni indicate nell'allegato I, il periodo di validità decorre:

     - dal 15 luglio dell'anno in corso, per i titoli rilasciati tra la data corrispondente al 15 luglio meno il periodo di validità e il 14 luglio,

     - dal giorno del rilascio, per i titoli rilasciati tra il 15 luglio e la fine di febbraio dell'anno successivo.

     Il periodo di validità scade alla fine del mese di febbraio per i titoli rilasciati tra la data corrispondente al 1° marzo meno il periodo di validità e la fine del mese di febbraio.

     Qualora la data di inizio della validità non sia la stessa del rilascio ai sensi del primo comma, nella casella 22 del titolo essa viene indicata come segue:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Titolo valido dal … (data di decorrenza della validità). [3]

     I titoli di cui al secondo comma non vengono rilasciati tra il 1° marzo e la data corrispondente al 15 luglio meno il periodo di validità. I titoli di esportazione relativi alle mele aventi altre destinazioni la cui validità copre in parte il periodo compreso tra il 1° marzo e il 14 luglio non possono formare oggetto di una modifica di destinazione verso i paesi elencati nell'allegato I.

     7. Il tasso di restituzione applicabile è indicato come segue nella casella 22 del titolo:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Titolo con fissazione anticipata della restituzione al tasso di … EUR/t netta. [4]

     8. Il quantitativo esportato nell'ambito della tolleranza di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1921/2000 non dà diritto al pagamento della restituzione.

 

     Art. 6. Disposizioni specifiche per il sistema B.

     1. In deroga all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 800/1999, i titoli del sistema B di cui all'articolo 1, paragrafo 4, vengono chiesti dagli operatori agli organismi competenti degli Stati membri entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui è stata accettata la dichiarazione di esportazione dei prodotti ai fini della concessione di una restituzione al tasso vigente nel periodo di esportazione di cui trattasi.

     Le domande di titoli si considerano presentate il giorno in cui è stata accettata la dichiarazione di esportazione dei prodotti.

     Tuttavia, per i titoli di esportazione di mele aventi una o più delle destinazioni indicate nell'allegato I, tali domande sono ricevibili soltanto nel periodo dal 15 luglio alla fine del mese di febbraio dell'anno successivo.

     2. Le domande di titoli sono accompagnate da copia della dichiarazione di esportazione dei prodotti. Quest'ultima reca almeno una delle diciture seguenti:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Esportazione che sarà oggetto di una domanda a posteriori di titolo di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione (sistema B). [5]

     3. Ai titoli B si applicano le disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 800/1999. Le destinazioni o gruppi di destinazioni sono indicati nella casella 7 delle domande di titoli e dei titoli stessi.

     4. Le domande di titoli e i titoli stessi recano, nella casella 20, almeno una delle diciture seguenti:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Domanda di titolo di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1961/2001. [6]

     5. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3,

     - i quantitativi per i quali sono stati chiesti dei titoli, ripartiti secondo la data di presentazione delle domande ai sensi del paragrafo 1, secondo comma,

     - i quantitativi per i quali le domande di titolo sono state ritirate durante il periodo di esportazione in corso,

     - i quantitativi non utilizzati durante il periodo di esportazione in corso.

     Nella comunicazione non vengono considerati i quantitativi per i quali le domande sono respinte in applicazione del paragrafo 6.

     6. Se i quantitativi richiesti di un prodotto per una destinazione o un gruppo di destinazioni superano o rischiano di superare il quantitativo indicativo previsto per il periodo di esportazione in corso, la Commissione può fissare una data che permetta di respingere le domande di titolo per le quali la dichiarazione di esportazione dei prodotti è stata accettata successivamente a tale data durante il periodo di esportazione in corso.

     7. Alla fine di ciascun periodo di esportazione, la Commissione verifica per ogni prodotto e per ogni destinazione o gruppo di destinazioni, sulla base delle informazioni di cui dispone, se i quantitativi superano i quantitativi indicativi previsti e fissa i tassi di restituzione definitivi. In caso di superamento, la Commissione può ridurre il tasso della restituzione per tali operazioni.

     Inoltre, per rispettare i limiti annuali derivanti dagli accordi conclusi in conformità con l'articolo 300 del trattato, la Commissione può fissare una percentuale di rilascio per i quantitativi richiesti.

     8. I titoli di esportazione sono rilasciati il quattordicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del periodo di esportazione, per lo stesso periodo. Il titolo reca nella casella 22 almeno una delle diciture seguenti, completata con l'indicazione del tasso della restituzione fissato conformemente al paragrafo 7, primo comma, e del quantitativo, se del caso ridotto conformemente alla percentuale di cui al paragrafo 7, secondo comma:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Titolo di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione per un quantitativo di … kg dei prodotti indicati nella casella 16, al tasso di … EUR/t netta. [7]

     Tuttavia, se il tasso della restituzione o la percentuale di rilascio, secondo quanto previsto al paragrafo 7, sono pari a zero, le domande sono respinte.

     9. L'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1291/2000 non si applica ai titoli di cui al presente articolo.

     Questi titoli sono presentati direttamente dall'interessato all'organismo incaricato del pagamento della restituzione all'esportazione. Detto organismo provvede all'imputazione e alla vidimazione del titolo.

 

     Art. 7. Disposizioni generali.

     1. Gli Stati membri designano il(i) rispettivo(i) organismo(i) competente(i) per il rilascio dei titoli di esportazione e ne informano la Commissione.

     2. Le domande di titoli e i titoli stessi recano, nella casella 16, il codice del prodotto della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione di cui al regolamento (CEE) n. 3846/87.

     Possono tuttavia figurare simultaneamente più codici sulla domanda di titolo e sul titolo stesso, sempreché tali codici appartengano alla stessa categoria di prodotti e che i rispettivi tassi di restituzione siano identici.

     Per categoria di prodotti ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1291/2000, si intendono le classi di prodotti seguenti:

     - pomodori di cui al codice NC 0702 00 00,

     - mandorle sgusciate dei codici NC 0802 12 10 e NC 0802 12 90,

     - nocciole (Corylus ssp.) dei codici NC 0802 21 00 e NC 0802 22 00,

     - noci comuni con guscio del codice NC 0802 31 00,

     - le arance di cui al codice 0805 10 20,

     - clementine del codice NC 0805 20 10,

     - monreal e satsuma del codice NC 0805 20 30,

     - mandarini e wilkings del codice NC 0805 20 50,

     - tangerini del codice NC 0805 20 70,

     - altri ibridi simili di agrumi del codice NC 0805 20 90,

     - limoni (Citrus limon, Citrus limonum) di cui al codice NC 0805 50 10,

     - limette (Citrus aurantifolia) di cui al codice NC 0805 50 90,

     - uve da tavola del codice NC 0806 10 10,

     - mele di cui ai codici NC 0808 10 10 e 0808 10 80,

     - pesche, comprese le pesche noci e le nettarine, dei codici NC 0809 30 10 e NC 0809 30 90. [8]

     3. a) Le comunicazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 5, e all'articolo 6, paragrafo 5,

     - sono ripartite per categoria di prodotto ai sensi del paragrafo 2, terzo comma, ed eventualmente per destinazione o gruppo di destinazioni,

     - recano eventualmente la menzione "aiuto alimentare GATT" se riguardano una restituzione concessa nell'ambito dell'aiuto alimentare di cui all'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round,

     - contengono la menzione "niente" in mancanza di quantitativi richiesti, ritirati o non utilizzati,

     - sono trasmessi per posta elettronica (e-mail) alla Commissione su formulari forniti a tal fine dalla Commissione agli Stati membri.

     b) Le comunicazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 5, e all'articolo 6, paragrafo 5, sono effettuate entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del lunedì e del giovedì di ogni settimana, per le domande pervenute agli Stati membri tra il giorno della comunicazione precedente e il giorno precedente quello della comunicazione, così come le informazioni sui quantitativi ritirati e non utilizzati pervenuti agli Stati membri durante tale periodo. Se un lunedì o un giovedì coincide con un giorno festivo della Commissione, quest'ultima può modificare temporaneamente i giorni di comunicazione.

     c) Qualora il giorno previsto per una comunicazione di cui alla lettera b) coincida con una festività nazionale, lo Stato membro interessato trasmette la comunicazione entro le ore 15 (ora di Bruxelles) dell'ultimo giorno lavorativo precedente tale festività nazionale.

     4. Oltre alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 800/1999, il pagamento delle restituzioni è subordinato alla presentazione:

     - per i prodotti per i quali è stata fissata una norma comune di commercializzazione, del certificato di controllo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione,

     - per i prodotti per i quali non è stata fissata una norma comune di commercializzazione e sempreché siano applicabili prescrizioni nazionali relative alla qualità degli ortofrutticoli esportati nei paesi terzi, di un documento rilasciato dagli organismi di controllo degli Stati membri dal quale risulta che, al momento del controllo, i prodotti rispondevano alle prescrizioni suddette.

 

     Art. 7 bis. [9]

     1. Qualora la differenziazione della restituzione sia costituita esclusivamente dalla mancata fissazione di una restituzione per l'Estonia e in deroga all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999, la prova dell'avvenuto espletamento delle formalità doganali d'importazione non è richiesta per il versamento della restituzione a favore dei prodotti dei codici NC ex 0802, ex 0805 e ex 0806.

     2. La mancata fissazione di una restituzione per i prodotti dei codici NC ex 0802, ex 0805 e ex 0806 destinati all'Estonia non viene presa in considerazione ai fini della determinazione del tasso più basso della restituzione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999.

 

     Art. 8. Abrogazione.

     Il regolamento (CE) n. 2190/96 è abrogato.

     Tuttavia, le sue disposizioni restano in vigore per le operazioni di esportazione per le quali sia stata presentata una domanda di titolo anteriormente al 9 novembre 2001 per i sistemi A1 e A2 e anteriormente al 16 novembre 2001 per il sistema B.

     I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura all'allegato II.

 

     Art. 9. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica alle operazioni di esportazione per le quali sia stata presentata una domanda di titolo a partire dal 9 novembre 2001 per i sistemi A1, A2 e A3 e dal 16 novembre 2001 per il sistema B.

 

 

Allegato I

Destinazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 6, e all'articolo 6, paragrafo 1

 

     Hong Kong SAR

     Singapore

     Malaysia

     Sri Lanka

     Indonesia

     Tailandia

     Taiwan

     Papua-Nuova Guinea

     Laos

     Cambogia

     Vietnam

     Giappone

     Uruguay

     Paraguay

     Argentina

     Messico

     Costa Rica

 

 

Allegato II

Tabella di concordanza

 

Regolamento (CE) n. 2190/96

Presente regolamento

Articolo

Paragrafo

Articolo

Paragrafo

1

1

1

1

1

2

1

2

 

 

1

3

1

3

1

4

1

4

1

5

2

1

2

1

2

2

2

2

2

3

2

3

2

4

2

4

2

5

2

5

3

1

3

1

3

2

3

2

3

3

3

3

3

4

3

4

3

5

3

5

3

6

3

6

3

7

3

7

 

 

4

1

 

 

4

2

 

 

4

3

 

 

4

4

 

 

4

5

4

1

5

1

4

2

5

2

4

2 bis

5

3

4

3

5

4

4

4

5

5

4

5

5

6

4

5 bis

5

7

4

6

5

8

5

1

6

1

5

2

6

2

5

2 bis

6

3

5

3

6

4

5

4

6

5

5

5

6

6

5

6

6

7

5

7

6

8

5

8

6

9

6

1

7

1

6

2

7

2

6

3

7

3

6

4

7

4

6

5

7

5

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 


[1] Paragrafo così sostituito dall’art. 3 del regolamento (CE) n. 537/2004.

[2] Paragrafo così sostituito dall’art. 3 del regolamento (CE) n. 537/2004.

[3] Comma così sostituito dall’art. 3 del regolamento (CE) n. 537/2004.

[4] Paragrafo così sostituito dall’art. 3 del regolamento (CE) n. 537/2004.

[5] Paragrafo così sostituito dall’art. 3 del regolamento (CE) n. 537/2004.

[6] Paragrafo rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 24 gennaio 2002, n. L 21 e così sostituito dall’art. 3 del regolamento (CE) n. 537/2004.

[7] Comma così sostituito dall’art. 3 del regolamento (CE) n. 537/2004.

[8] Paragrafo così modificato dall’art. 6 del regolamento (CE) n. 386/2005.

[9] Articolo inserito dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1176/2002.