§14.4.99a - Regolamento18 dicembre 2008, n. 1296.
Regolamento (CE) n. 1296/2008 della Commissione recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.4 tariffe doganali comuni
Data:18/12/2008
Numero:1296


Sommario
Art. 1. 1. Sono considerati come aperti dal 1° gennaio di ogni anno, su base annua e per l'immissione in libera pratica in Spagna, due contingenti per l'importazione da paesi terzi di un quantitativo massimo [...]
Art. 2. 1. I quantitativi previsti per le importazioni in Spagna di cui all'articolo 1, paragrafo 1 sono ridotti, per ogni anno, in proporzione ai quantitativi di residui della fabbricazione di amidi di [...]
Art. 3. Entro il 15 di ogni mese le autorità competenti della Spagna e del Portogallo comunicano alla Commissione, per via elettronica, utilizzando il modello riportato nell'allegato I, i quantitativi di [...]
Art. 4. 1. I quantitativi di granturco e di sorgo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono destinati a essere trasportati o utilizzati in Spagna
Art. 5. Nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 ed entro i limiti quantitativi indicati negli stessi pargrafi, le importazioni vengono effettuate in Spagna e in Portogallo in [...]
Art. 6. 1. Fatto salvo l'articolo 15, per le importazioni di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo è applicata, entro i limiti quantitativi indicati all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, una [...]
Art. 7. 1. La riduzione del dazio all'importazione può formare oggetto di gara. In tal caso, gli interessati vi partecipano presentando all'organismo competente indicato nell'avviso di gara, un'offerta [...]
Art. 8. 1. Alla luce delle offerte presentate e trasmesse nel quadro di una gara per la riduzione del dazio d'importazione, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, [...]
Art. 9. 1. La domanda di titolo deve essere presentata utilizzando il formulario stampato e/o emesso conformemente all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione . Se la Commissione ha [...]
Art. 10. 1. La domanda di titolo è corredata di una dichiarazione scritta in cui il richiedente si impegna a costituire, al più tardi all'atto del rilascio del titolo, una «garanzia di buon fine» il cui [...]
Art. 11. 1. Se la Commissione ha deciso una riduzione forfettaria, i titoli vengono rilasciati, limitatamente ai quantitativi disponibili, al più tardi il venerdì successivo alla data limite indicata [...]
Art. 12. 1. La durata di validità dei titoli è quella prevista
Art. 13. 1. Fatte salve le misure di sorveglianza adottate in applicazione dell'articolo 14, la cauzione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a) viene svincolata
Art. 14. 1. Il granturco e il sorgo messi in libera pratica con riduzione del dazio restano soggetti a una sorveglianza doganale o ad un controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti, finché venga [...]
Art. 15. 1. Per effettuare le importazioni di cui all'articolo 1 può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, che l'organismo pagatore o [...]
Art. 16. 1. L'organismo d'intervento spagnolo o portoghese procede all'acquisto sul mercato mondiale del prodotto in questione in base a gara per l'assegnazione della fornitura. Quest'ultima comporta [...]
Art. 17. 1. Gli interessati partecipano alla gara presentando offerta scritta all'organismo d'intervento indicato nel bando di gara; l'offerta può essere recapitata contro ricevuta oppure trasmessa mediante [...]
Art. 18. 1. Le offerte presentate sono prese in considerazione soltanto se viene fornita la prova che è stata costituita una cauzione di 20 EUR/t
Art. 19. Lo spoglio e la lettura delle offerte hanno carattere pubblico e sono effettuati dall'organismo d'intervento immediatamente dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte
Art. 20. 1. Fatta salva l'applicazione dei paragrafi 2 e 3, viene dichiarato aggiudicatario il miglior offerente e il risultato della gara viene comunicato per iscritto a tutti i concorrenti al più tardi il [...]
Art. 21. 1. Al momento della fornitura, l'organismo d'intervento procede a un controllo qualitativo e quantitativo della merce
Art. 22. Il regolamento (CE) n. 1839/95 è abrogato
Art. 23. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea


§14.4.99a - Regolamento18 dicembre 2008, n. 1296.

Regolamento (CE) n. 1296/2008 della Commissione recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo (Versione codificata).

(G.U.U.E. 19 dicembre 2008, n. L 340)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) , in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, in correlazione con l'articolo 4,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione del 26 luglio 1995, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

 

(2) In base agli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Comunità si è impegnata ad aprire, a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1995/1996, contingenti a tariffa ridotta per 500.000 tonnellate di granturco in Portogallo, da un lato, e per 2 milioni di tonnellate di granturco e 300.000 tonnellate di sorgo in Spagna, dall'altro; nel caso del contingente d'importazione in Spagna, i quantitativi di certi prodotti di sostituzione dei cereali importati in Spagna sono detratti proporzionalmente dai quantitativi totali da importare. Nel caso del contingente aperto per l'importazione di granturco in Portogallo, il dazio all'importazione effettivamente pagato non deve oltrepassare l'importo di 50 EUR/t.

 

(3) Al fine di assicurare la corretta gestione di tali contingenti, è opportuno prevedere metodi analoghi per la contabilizzazione delle importazioni di granturco o di sorgo effettuate in Spagna e in Portogallo.

 

(4) Per raggiungere tale obiettivo e garantire un efficace monitoraggio del regime e degli obblighi internazionali della Comunità da parte della Commissione, è opportuno determinare con precisione le importazioni da contabilizzare per tali contingenti e disporre che la Spagna e il Portogallo comunichino alla Commissione, su base mensile, le importazioni effettivamente realizzate per i prodotti di cui trattasi, precisando il metodo di calcolo applicato.

 

(5) Il periodo d'importazione previsto per il contingente per l'importazione di granturco in Portogallo e di granturco e di sorgo in Spagna oltre alla presa in considerazione di eventuali importazioni di prodotti di sostituzione devono essere basati sull'anno civile.

 

(6) La quantità di granturco da importare in Portogallo e di granturco e di sorgo da importare in Spagna per un determinato anno, diminuita del volume di taluni prodotti di sostituzione dei cereali importato in Spagna a titolo dello stesso anno non permette di determinare al termine di ogni anno il saldo di granturco o di sorgo che rimane da importare a titolo dell'anno in questione. Pertanto il periodo durante il quale possono essere contabilizzate le importazioni a titolo di ogni anno deve poter essere esteso, in caso di necessità, fino al mese di maggio dell'anno successivo.

 

(7) Nell'interesse degli operatori comunitari, è opportuno garantire un approvvigionamento adeguato dei prodotti in questione sul mercato comunitario a prezzi stabili, evitando nel contempo rischi superflui ed eccessivi o persino perturbazioni del mercato dovute a forti fluttuazioni di prezzo. La Commissione, tenendo conto dell'evoluzione dei mercati internazionali, delle condizioni di approvvigionamento in Spagna e Portogallo e degli impegni internazionali assunti dalla Comunità, dovrebbe decidere se è necessaria una riduzione dei dazi all'importazione vigenti, [stabiliti conformemente al regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali ], per garantire che i contingenti di importazione per i prodotti in questione siano interamente utilizzati.

 

(8) Per garantire l'applicazione di questi contingenti, occorre prevedere disposizioni riguardanti l'acquisto diretto sul mercato mondiale oppure l'applicazione di un regime di riduzione dell'aliquota del dazio all'importazione, stabilito conformemente al regolamento (CE) n. 1249/96.

 

(9) Il cumulo dei vantaggi previsti, da un lato, dal regime istituito ai sensi del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio , applicabile all'importazione nella Comunità di sorgo e di granturco originari di taluni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e, dall'altro, dal presente regolamento, è di natura tale da provocare perturbazioni sul mercato spagnolo e portoghese dei cereali. Si può rimediare a questo inconveniente fissando una riduzione specifica del dazio applicabile al granturco e al sorgo importati nel quadro del presente regolamento.

 

(10) Per quanto riguarda l'acquisto diretto sul mercato mondiale e per rendere possibile lo svolgimento delle operazioni nelle migliori condizioni e, più particolarmente, per ridurre al massimo i costi d'acquisto e di trasporto, è opportuno prevedere l'assegnazione mediante gara della fornitura e la consegna della merce franco magazzini designati dall'organismo pagatore o dall'organismo d'intervento interessato. È d'uopo disporre che le offerte dei concorrenti vengano presentate per partite individualizzate, che tengano conto delle capacità di magazzinaggio disponibili in determinate zone dello Stato membro interessato, pubblicate nel bando di gara.

 

(11) Occorre stabilire le modalità di organizzazione delle gare sia per la riduzione del dazio, sia per l'acquisto sul mercato mondiale e occorre altresì definire le modalità di presentazione delle offerte, nonché le condizioni per il deposito e lo svincolo delle cauzioni destinate a garantire il rispetto degli obblighi incombenti all'aggiudicatario.

 

(12) Ai fini di una corretta gestione economica e finanziaria delle operazioni d'acquisto di cui trattasi, e segnatamente al fine di evitare all'operatore rischi eccessivi e sproporzionati risultanti dai prezzi prevedibili sui mercati iberici, dev'essere accordata la possibilità d'immettere sul mercato, previo pagamento di un dazio ridotto, anche cereali che non rispondano ai requisiti qualitativi previsti per la gara. In tal caso, tuttavia, la riduzione del dazio non potrà essere superiore all'ultimo importo fissato per tale riduzione.

 

(13) È opportuno disporre che le operazioni risultanti dal presente regolamento siano contabilizzate secondo i meccanismi previsti dal regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune .

 

(14) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell'organizzazione comune dei mercati agricoli,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1.

1. Sono considerati come aperti dal 1° gennaio di ogni anno, su base annua e per l'immissione in libera pratica in Spagna, due contingenti per l'importazione da paesi terzi di un quantitativo massimo di, rispettivamente, 2 milioni di tonnellate di granturco e di 0,3 milioni di tonnellate di sorgo. Le importazioni nell'ambito di questi contingenti sono realizzate alle condizioni stabilite dal presente regolamento [1].

 

2. È considerato come aperto dal 1° gennaio di ogni anno, su base annua e per l'immissione in libera pratica in Portogallo, un contingente per l'importazione da paesi terzi di un quantitativo massimo di 0,5 milioni di tonnellate di granturco. Le importazioni nell'ambito di detto contingente sono effettuate alle condizioni stabilite dal presente regolamento [2].

 

3. In caso di difficoltà tecniche debitamente constatate può essere fissato, secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, un periodo d'importazione che oltrepassi la fine della campagna.

 

4. La riduzione del dazio all'importazione di mais vitreo di cui all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione non è applicabile nell'ambito dei contingenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

 

     Art. 2.

1. I quantitativi previsti per le importazioni in Spagna di cui all'articolo 1, paragrafo 1 sono ridotti, per ogni anno, in proporzione ai quantitativi di residui della fabbricazione di amidi di granturco dei codici NC 2303 10 19 e 2309 90 20, degli avanzi della fabbricazione di birra del codice NC 2303 30 00 e dei residui di polpe d'agrumi del codice NC ex 2308 00 40 importati in Spagna da paesi terzi nel corso dell'anno in questione.

 

2. La Commissione contabilizza per i contingenti di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2:

 

a) i quantitativi di granturco (codice NC 1005 90 00) e di sorgo (codice NC 1007 00 90) importati in Spagna e i quantitativi di granturco (codice NC 1005 90 00) importati in Portogallo nel corso di ogni anno civile e, se necessario, sino alla fine del mese di maggio dell'anno successivo;

b) i quantitativi di residui della fabbricazione di amido di granturco, di avanzi della fabbricazione della birra e di residui di polpe di agrumi, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, importati in Spagna nel corso di ogni anno civile;

 

I quantitativi contabilizzati per i mesi successivi all'anno civile di riferimento, in conformità del primo comma, lettera a), punto i), e del primo comma, lettera b), non possono essere contabilizzati per l'anno civile successivo.

 

3. Ai fini della contabilizzazione di cui al paragrafo 2, non si tiene conto delle importazioni di granturco in Spagna ed in Portogallo effettuate in applicazione degli atti elencati di seguito:

 

a) regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio ;

b) decisione 2005/40/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione ;

c) decisione 2006/580/CE del Consiglio ;

d) regolamento (CE) n. 969/2006della Commissione .

 

     Art. 3.

Entro il 15 di ogni mese le autorità competenti della Spagna e del Portogallo comunicano alla Commissione, per via elettronica, utilizzando il modello riportato nell'allegato I, i quantitativi di prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, importati nel corso del secondo mese precedente.

 

     Art. 4.

1. I quantitativi di granturco e di sorgo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono destinati a essere trasportati o utilizzati in Spagna.

 

2. I quantitativi di granturco di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono destinati a essere trasformati in Portogallo.

 

     Art. 5.

Nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 ed entro i limiti quantitativi indicati negli stessi pargrafi, le importazioni vengono effettuate in Spagna e in Portogallo in applicazione del regime di riduzione del dazio all'importazione di cui all'articolo 6 oppure mediante acquisto diretto sul mercato mondiale.

 

CAPO II

 

IMPORTAZIONI CON RIDUZIONE DEL DAZIO ALL'IMPORTAZIONE

 

     Art. 6.

1. Fatto salvo l'articolo 15, per le importazioni di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo è applicata, entro i limiti quantitativi indicati all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, una riduzione del dazio all'importazione, stabilito conformemente al regolamento (CE) n. 1249/96.

 

2. La Commissione, tenendo conto delle condizioni del mercato, decide se applicare la riduzione prevista al paragrafo 1, in modo da garantire che i contingenti all'importazione siano interamente utilizzati.

 

3. Qualora la Commissione decida di applicare la riduzione di cui al paragrafo 1, l'importo della stessa è fissato in modo forfettario oppure mediante gara ad un livello che consenta, da un lato, di evitare che le importazioni in Spagna e Portogallo perturbino i mercati di questi due paesi, e dall'altro, di garantire che i quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, siano effettivamente importati.

 

4. L'importo della riduzione forfettaria e, qualora la riduzione venga fissata in base alla procedura di gara di cui all'articolo 8, paragrafo 1, l'importo di tale riduzione sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Per le importazioni in Portogallo, l'importo della riduzione di cui al paragrafo 3 è fissato in modo tale che il dazio effettivamente pagato non superi i 50 EUR/t.

La riduzione può essere differenziata per l'importazione di granturco e/o di sorgo nell'ambito del regolamento (CE) n. 1528/2007.

 

5. La riduzione del dazio all'importazione prevista al paragrafo 1 si applica alle importazioni in Spagna di granturco del codice NC 1005 90 00 e di sorgo del codice NC 1007 00 90 e alle importazioni in Portogallo di granturco del codice NC 1005 90 00, effettuate in base a un titolo rilasciato dalle competenti autorità spagnole o portoghesi, conformemente alle disposizioni del presente regolamento e previo accordo della Commissione. Questi titoli sono validi solamente nello Stato membro in cui sono stati rilasciati.

 

     Art. 7.

1. La riduzione del dazio all'importazione può formare oggetto di gara. In tal caso, gli interessati vi partecipano presentando all'organismo competente indicato nell'avviso di gara, un'offerta scritta che può essere recapitata contro ricevuta oppure inviata per lettera raccomandata, telecomunicazione scritta o telegramma.

 

2. L'offerta deve indicare:

 

a) gli estremi della gara,

b) il nome e l'indirizzo preciso dell'offerente, con relativo numero di telex o di telefax,

c) la natura e la quantità del prodotto da importare,

d) l'importo per tonnellata, espresso in euro, della riduzione del dazio proposta,

e) il paese d'origine del cereale da importare.

 

3. L'offerta deve essere corredata:

 

a) della prova dell'avvenuto deposito di una cauzione di 20 EUR per tonnellata da parte dell'offerente, e

b) di una dichiarazione scritta in cui l'offerente si impegna sia a presentare all'organismo competente, entro due giorni dalla data di ricezione dell'avviso di aggiudicazione, una domanda di titolo d'importazione per il quantitativo aggiudicato, sia ad importare la merce dal paese d'origine dichiarato nell'offerta.

 

4. L'offerta deve indicare un solo paese d'origine; essa non può superare il quantitativo massimo disponibile per ogni periodo di presentazione delle offerte.

 

5. Le offerte che non siano presentate a norma dei paragrafi da 1 a 4 o contengano condizioni diverse da quelle previste dal bando di gara non sono valide.

 

6. Un'offerta non può essere ritirata.

 

7. Le offerte presentate devono pervenire alla Commissione, tramite l'organismo competente, al massimo due ore dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte previsto nel bando di gara. Esse devono essere trasmesse conformemente allo schema di cui all'allegato II.

Ove non sia stata presentata alcuna offerta, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione entro lo stesso termine.

 

     Art. 8.

1. Alla luce delle offerte presentate e trasmesse nel quadro di una gara per la riduzione del dazio d'importazione, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007:

 

a) di fissare un importo massimo di riduzione del dazio,

b) o di non dar seguito alla gara.

 

Se viene fissato un importo massimo di riduzione del dazio, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta è pari o inferiore a detto importo. Tuttavia, se in considerazione dell'importo massimo di riduzione fissato a valere per una settimana vengono accettati quantitativi superiori a quelli che restano da importare, il concorrente che ha presentato l'offerta corrispondente all'importo di riduzione massimo fissato è dichiarato aggiudicatario di un quantitativo pari alla differenza tra la somma dei quantitativi richiesti nelle altre offerte accolte e la quantità disponibile. Qualora l'importo di riduzione massimo fissato corrisponda a più offerte, il volume da assegnare viene ripartito tra queste ultime proporzionalmente ai quantitativi per i quali sono state presentate le offerte stesse.

 

2. Il competente organismo spagnolo o portoghese comunica per iscritto a tutti i concorrenti l'esito della gara non appena la Commissione ha adottato la decisione di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 9.

1. La domanda di titolo deve essere presentata utilizzando il formulario stampato e/o emesso conformemente all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione . Se la Commissione ha adottato un importo di riduzione forfettario, la domanda deve essere presentata entro i primi due giorni lavorativi di ogni settimana. Se la riduzione del dazio forma oggetto di gara, la domanda di titolo va presentata, per il quantitativo assegnato, entro i due giorni successivi alla data in cui è stato ricevuto l'avviso di aggiudicazione, avendo cura di indicare la riduzione proposta nell'offerta.

 

2. Le domande di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 24, una delle diciture riportate nell'allegato III.

 

3. Ove sia stata decisa una riduzione forfettaria, la domanda di titolo presentata viene presa in considerazione solo dopo che sia comprovato il deposito, a favore dell'organismo competente interessato, di una cauzione di 20 EUR/t.

 

     Art. 10.

1. La domanda di titolo è corredata di una dichiarazione scritta in cui il richiedente si impegna a costituire, al più tardi all'atto del rilascio del titolo, una «garanzia di buon fine» il cui importo per tonnellata è pari a quello della riduzione forfettaria fissata o a quello della riduzione proposta nell'offerta.

 

2. Ai titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento si applica il tasso di cauzione di cui all'articolo 12, lettera a) del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione .

 

3. Se la Commissione ha deciso una riduzione forfettaria, il tasso di riduzione e l'aliquota del dazio d'importazione applicati sono quelli in vigore il giorno di accettazione, da parte dell'ufficio doganale, della dichiarazione di immissione in libera pratica.

 

4. In caso di gara sulla riduzione del dazio, l'aliquota del dazio applicata è quella in vigore il giorno dell'accettazione, da parte dell'ufficio doganale, della dichiarazione di immissione in libera pratica. L'importo della riduzione concessa è indicato nella casella 24 del titolo.

Tuttavia, se il mese del rilascio del titolo di importazione è compreso nel periodo tra ottobre e maggio, per le importazioni effettuate dopo la fine del mese del rilascio del titolo, l'importo della riduzione concesso è maggiorato di un importo pari alla differenza tra il prezzo di intervento in vigore il mese del rilascio del titolo, maggiorato del 55%, e quello del mese di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, maggiorato della stessa percentuale. Per i titoli rilasciati anteriormente al 1° ottobre e utilizzati a partire da tale data, l'importo della riduzione concessa è ridotto di un importo calcolato secondo le stesse modalità.

 

5. Una domanda può essere accolta unicamente a condizione che:

 

a) non ecceda il quantitativo massimo disponibile per ogni periodo di presentazione delle domande;

b) sia corredata della prova che nello Stato membro importatore viene esercitata un'attività di commercio con l'estero nel settore dei cereali. La fornitura di tale prova ai sensi del presente articolo consiste sia nella presentazione all'organismo competente della copia di un attestato di avvenuto pagamento dell'IVA nello Stato membro interessato, sia nella presentazione o della copia di un attestato di immissione in libera pratica nello Stato membro interessato ai fini di un titolo d'importazione o d'esportazione, o della copia di una fattura commerciale intestata al richiedente e riguardante un'operazione commerciale intracomunitaria effettuata negli ultimi tre anni.

 

6. L'autorità doganale dello Stato membro d'importazione preleva campioni rappresentativi su ogni importazione, in applicazione delle disposizioni di cui all'allegato della direttiva 76/371/CEE della Commissione , allo scopo di determinare il tenore di grani vitrei, in conformità del metodo e dei criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1249/96.

 

     Art. 11.

1. Se la Commissione ha deciso una riduzione forfettaria, i titoli vengono rilasciati, limitatamente ai quantitativi disponibili, al più tardi il venerdì successivo alla data limite indicata all'articolo 9, paragrafo 1, per l'inoltro delle domande di titolo, oppure, se tale venerdì è un giorno non lavorativo, il primo giorno lavorativo seguente.

Qualora le domande presentate a valere per una settimana vertano su quantitativi superiori alla parte dei contingenti tariffari di granturco e di sorgo per la Spagna e di granturco per il Portogallo che resta da importare, i quantitativi per i quali sono rilasciati i titoli vengono calcolati applicando una percentuale unica di riduzione ai quantitativi indicati nelle domande di titolo.

 

2. In caso di gara sulla riduzione del dazio, i titoli vengono rilasciati - sempreché l'aggiudicatario abbia presentato entro i termini prescritti la domanda di titolo d'importazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b) - limitatamente ai quantitativi aggiudicati al concorrente, al più tardi il terzo giorno lavorativo successivo alla data limite indicata all'articolo 9, paragrafo 1, per l'inoltro delle domande di titolo.

 

3. I quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli nel corso di una settimana vengono comunicati alla Commissione dalle autorità competenti al più tardi il terzo giorno lavorativo della settimana successiva.

 

4. In deroga al disposto dell'articolo 22, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 376/2008, per determinare la durata di validità dei titoli d'importazione rilasciati si considera che essi siano rilasciati l'ultimo giorno della data limite fissata per la presentazione dell'offerta o della domanda.

 

     Art. 12.

1. La durata di validità dei titoli è quella prevista:

 

a) all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1342/2003, qualora la Commissione abbia deciso una riduzione forfettaria,

b) dal regolamento che indice la gara per i titoli rilasciati nell'ambito di una gara per la riduzione del dazio.

 

2. Nella casella 8 del titolo d'importazione, va contrassegnata con una croce la dicitura «sì». In deroga all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 376/2008, il quantitativo messo in libera pratica non può essere superiore, ma può essere inferiore del 5% massimo a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo. Nella casella 19 va iscritta la cifra 0.

 

3. In deroga all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 376/2008, i diritti derivanti dai titoli d'importazione contemplati dal presente regolamento non sono cedibili.

 

     Art. 13.

1. Fatte salve le misure di sorveglianza adottate in applicazione dell'articolo 14, la cauzione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a) viene svincolata:

 

a) immediatamente, se l'offerta presentata alla gara non è stata accolta;

b) qualora l'offerta presentata alla gara sia stata accolta, al momento del rilascio del titolo d'importazione. La cauzione viene invece incamerata se l'impegno di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), non è stato rispettato.

 

2. Fatte salve le misure di sorveglianza adottate in applicazione dell'articolo 14, la cauzione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, è svincolata:

 

a) immediatamente, per i quantitativi per i quali il titolo non è rilasciato;

b) al momento del rilascio del titolo d'importazione, per i quantitativi ai quali si riferisce il titolo.

 

3. Fatte salve le misure di sorveglianza adottate in applicazione dell'articolo 14, la cauzione di cui all'articolo 10, paragrafo 1 è svincolata se l'aggiudicatario fornisce la prova che:

 

a) per il granturco per il quale il risultato dell'analisi effettuata in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 6 attesta un tenore di grani vitrei superiore al 60%, il prodotto importato è stato trasformato, nello Stato membro di immissione in libera pratica, in un prodotto qualsiasi, ad eccezione dei prodotti dei codici NC 1904 10 10, 1103 13 oppure 1104 23. Tale prova è addotta mediante un esemplare di controllo T5 compilato dall'ufficio di sdoganamento, conformemente alle modalità definite nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione , prima della partenza della merce destinata ad essere trasformata,

b) per il granturco per il quale il risultato dell'analisi effettuata in applicazione delle esposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 6 attesta un tenore di grani vitrei inferiore o uguale al 60% e per il sorgo, il prodotto importato è stato trasformato o utilizzato nello Stato membro di immissione in libera pratica. Tale prova può essere addotta mediante fattura di vendita a un trasformatore o a un consumatore stabilito nello Stato membro di immissione in libera pratica;

c) l'importazione, la trasformazione o l'utilizzazione non ha potuto essere effettuata per causa di forza maggiore;

d) il prodotto importato è divenuto inutilizzabile.

La cauzione viene incamerata a titolo di dazio per i quantitativi per i quali tale prova non venga fornita entro il termine di 18 mesi dal giorno in cui la dichiarazione d'immissione in libera pratica è stata accettata.

 

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la trasformazione o l'utilizzazione del prodotto importato si considera effettuata quando sia stato trasformato o utilizzato il 95% del quantitativo messo in libera pratica.

 

4. Relativamente alle cauzioni si applica l'articolo 34 del regolamento (CE) n. 376/2008, tranne per quanto riguarda il termine di due mesi indicato al paragrafo 4 di detto articolo.

 

     Art. 14.

1. Il granturco e il sorgo messi in libera pratica con riduzione del dazio restano soggetti a una sorveglianza doganale o ad un controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti, finché venga constatata la loro utilizzazione o trasformazione.

 

2. Lo Stato membro interessato adotta tutte le misure occorrenti per garantire, se del caso, che la sorveglianza di cui al paragrafo 1 venga eseguita. In particolare, dev'essere fatto obbligo agli importatori di sottoporsi a qualsiasi controllo giudicato necessario e di tenere una contabilità specifica che consenta alle autorità competenti di provvedere ai controlli da esse ritenuti necessari.

 

3. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione le misure di cui al paragrafo 2 immediatamente dopo averle adottate.

 

CAPO III

 

ACQUISTO DIRETTO SUL MERCATO MONDIALE

 

     Art. 15.

1. Per effettuare le importazioni di cui all'articolo 1 può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, che l'organismo pagatore o l'organismo d'intervento spagnolo o portoghese denominati nel prosieguo «organismo d'intervento» proceda all'acquisto, sul mercato mondiale, di determinati quantitativi di granturco e/o di sorgo e li sottoponga nello Stato membro interessato al regime del deposito doganale previsto dagli articoli da 98 a 113 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio , e dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93, che stabilisce talune disposizioni di applicazione del suddetto regime.

 

2. I quantitativi acquistati conformemente al paragrafo 1 sono messi in vendita sul mercato interno dello Stato membro interessato secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, a condizioni che consentano di evitare perturbazioni di tale mercato e nel rispetto dell'articolo 14 del presente regolamento.

Per la vendita sul mercato interno l'acquirente deposita, al momento del pagamento del prodotto, una cauzione di 15 EUR/t presso l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato. La cauzione è svincolata su presentazione della prova di cui all'articolo 13, paragrafo 3. Per lo svincolo della cauzione si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 3, secondo e terzo comma e dell'articolo 13, paragrafo 4.

 

3. All'atto dell'immissione in libera pratica è riscosso un dazio all'importazione pari alla media dei dazi stabiliti in applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 per i cereali in questione nel corso del mese che precede la data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, previa detrazione di un importo pari al 55% del prezzo d'intervento in vigore nello stesso mese.

L'immissione in libera pratica è effettuata dall'organismo d'intervento dello Stato membro interessato.

All'atto del pagamento delle merci da parte dell'acquirente all'organismo d'intervento il prezzo di vendita, detratto il dazio di cui al primo comma, costituisce l'importo riscosso ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione .

 

4. L'acquisto di cui al paragrafo 1 è considerato un intervento destinato a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005.

 

5. I pagamenti effettuati dall'organismo d'intervento per gli acquisti di cui al paragrafo 1 sono finanziati volta per volta dalla Comunità e sono considerati interventi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005. L'organismo d'intervento dello Stato membro interessato contabilizza il valore della merce acquistata al prezzo «zero» sul conto di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 884/2006.

 

     Art. 16.

1. L'organismo d'intervento spagnolo o portoghese procede all'acquisto sul mercato mondiale del prodotto in questione in base a gara per l'assegnazione della fornitura. Quest'ultima comporta l'acquisto del prodotto sul mercato mondiale, nonché la consegna della merce resa ai magazzini designati dal suddetto organismo d'intervento, non scaricata, ai fini del suo assoggettamento al regime di deposito doganale istituito dagli articoli da 98 a 113 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

La decisione di acquisto sul mercato mondiale di cui all'articolo 15, paragrafo 1, stabilisce, fra l'altro, la quantità di cereali da importare, la qualità, le date di apertura e di chiusura della gara, nonché il termine di consegna agli effetti della fornitura.

 

2. Viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C un bando di gara redatto conformemente all'allegato IV.

Esso deve vertere su una o più partite. Per partita s'intende il quantitativo da fornire ai sensi del bando di gara.

 

3. L'organismo d'intervento dello Stato membro interessato decide, per quanto necessario, i provvedimenti complementari occorrenti per l'attuazione delle misure di acquisto sul mercato mondiale.

L'organismo d'intervento comunica immediatamente tali provvedimenti alla Commissione e li porta a conoscenza degli operatori.

 

     Art. 17.

1. Gli interessati partecipano alla gara presentando offerta scritta all'organismo d'intervento indicato nel bando di gara; l'offerta può essere recapitata contro ricevuta oppure trasmessa mediante raccomandata, telecomunicazione scritta o telegramma.

Le offerte devono pervenire all'organismo d'intervento entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) dell'ultimo giorno indicato nel bando di gara per la presentazione delle offerte.

 

2. Un'offerta può essere presentata soltanto per una partita completa. Essa deve specificare:

 

a) gli estremi della gara,

b) il nome e l'indirizzo preciso del concorrente, con relativo numero di telex o telefax,

c) la partita cui si riferisce,

d) l'importo proposto, espresso per tonnellata di prodotto in euro,

e) l'origine del cereale da importare,

f) e, separatamente, il prezzo cif cui l'offerta stessa si riferisce, espresso per tonnellata di prodotto in euro.

 

3. L'offerta deve essere corredata della prova che la cauzione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, è stata costituita anteriormente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

 

4. Le offerte che non siano presentate conformemente al disposto del presente articolo o che rispondano a condizioni diverse da quelle stabilite nel bando di gara non sono valide.

 

5. Un'offerta non può essere ritirata.

 

     Art. 18.

1. Le offerte presentate sono prese in considerazione soltanto se viene fornita la prova che è stata costituita una cauzione di 20 EUR/t.

 

2. La cauzione viene costituita dallo Stato membro interessato secondo i criteri stabiliti nel bando di gara di cui all'articolo 16, paragrafo 2, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione .

 

3. La cauzione viene svincolata immediatamente:

 

a) se l'offerta non è stata accolta;

b) in caso di accettazione dell'offerta, dopo che l'aggiudicatario abbia comprovato l'esecuzione della fornitura conformemente alle disposizioni dell'articolo 16;

c) se l'aggiudicatario fornisce la prova che l'importazione non ha potuto essere effettuata per causa di forza maggiore.

 

     Art. 19.

Lo spoglio e la lettura delle offerte hanno carattere pubblico e sono effettuati dall'organismo d'intervento immediatamente dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

 

     Art. 20.

1. Fatta salva l'applicazione dei paragrafi 2 e 3, viene dichiarato aggiudicatario il miglior offerente e il risultato della gara viene comunicato per iscritto a tutti i concorrenti al più tardi il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui hanno avuto luogo lo spoglio e la lettura delle offerte.

 

2. Se l'offerta più favorevole viene presentata contemporaneamente da più concorrenti, l'organismo d'intervento procede all'aggiudicazione mediante sorteggio.

 

3. Qualora le offerte presentate non appaiano conformi alle condizioni normalmente praticate sui mercati, l'organismo d'intervento può non dar seguito alla gara. Quest'ultima viene rinnovata, al massimo una settimana più tardi, e si conclude solo quando tutte le partite siano state aggiudicate.

 

     Art. 21.

1. Al momento della fornitura, l'organismo d'intervento procede a un controllo qualitativo e quantitativo della merce.

Fatte salve le detrazioni previste dal bando di gara, la fornitura viene respinta se la sua qualità è inferiore alla qualità minima prescritta. La merce può tuttavia essere importata beneficiando, se del caso, di una riduzione forfettaria del dazio a norma del capo II.

 

2. In caso di mancata consegna conformemente al paragrafo 1, la cauzione di cui all'articolo 18 viene incamerata, ferme restando le altre conseguenze finanziarie scaturenti dalla rottura del contratto di fornitura.

 

CAPO IV

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 22.

Il regolamento (CE) n. 1839/95 è abrogato.

 

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato VI.

 

     Art. 23.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

Allegato I

Importazioni di granturco (codice NC 1005 90 00), di sorgo (codice NC 1007 00 90) e di prodotti di sostituzione (codici NC 2303 10 19, 2303 20 00, 2309 90 20 ed ex 2308 00 40)

(formulario da trasmettere al seguente indirizzo: agri-c1@ec.europa.eu)

Immissioni in libera pratica nel corso del mese [mese/anno]

Stato membro: [PAESE/Autorità nazionale competente]

 

Regolamento

Codice NC

Paese di origine

Quantità (t)

Dazio doganale applicabile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato II

Gara settimanale per la riduzione del dazio d'importazione di … in provenienza da paesi terzi

[Regolamento (CE) n. 1296/2008]

Termine di presentazione delle offerte (data e ora)

 

1

2

3

4

5

Numerazione dei concorrenti

Quantità (in t)

Quantità cumulata (in t)

Importo della riduzione del dazio d'importazione

Origine del cereale

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

ecc.

 

 

 

 

 

 

Allegato III

Diciture di cui all'articolo 9, paragrafo 2

 

- in italiano: Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Spagna [regolamento (CE) n. 1296/2008]

 

Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Portogallo [regolamento (CE) n. 1296/2008]

 

 

 

Allegato IV

Presentazione del bando di gara

 

Bando di gara per l'acquisto sul mercato mondiale, da parte dell'organismo d'intervento …, di … t di …

 

[Articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1296/2008]

 

1. Prodotto da mobilitare: .................................................

 

2. Quantitativo totale: .........................................................

 

3. Elenco dei magazzini per ogni partita: ....................

 

4. Caratteristiche della merce (comprese la qualità richiesta, la qualità minima e le detrazioni): .............................................

 

5. Condizionamento (alla rinfusa): ..................................

 

6. Periodo di consegna: ......................................................

 

7. Data limite per la presentazione delle offerte: ......

 

 

Allegato V

Regolamento abrogato e elenco delle sue modificazioni successive

 

Regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione

 

(GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4)

 

Regolamento (CE) n. 1963/95 della Commissione

 

(GU L 189 del 10.8.1995, pag. 22)

 

Regolamento (CE) n. 2235/2000 della Commissione

limitatamente all'articolo 1

(GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13)

 

Regolamento (CE) n. 777/2004 della Commissione

limitatamente all'articolo 4

(GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50)

 

Regolamento (CE) n. 1558/2005 della Commissione

 

(GU L 249 del 24.9.2005, pag. 6)

 

Regolamento (CE) n. 1996/2006 della Commissione

limitatamente all'articolo 6 e all'allegato V

(GU L 398 del 30.12.2006, pag. 1)

 

Regolamento (CE) n. 583/2007 della Commissione

 

(GU L 138 del 30.5.2007, pag. 7)

 

 

 

Allegato VI

Tavola di concordanza

 

Regolamento (CE) n. 1839/95

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafi 1 e 2

Articolo 1, paragrafi 1 e 2

Articolo 1, paragrafo 2 bis

-

Articolo 1, paragrafi 3 e 4

Articolo 1, paragrafi 3 e 4

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, alinea e lettera a), alinea

Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, alinea

Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, lettera a), punto i)

Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, lettera a) , punto ii)

Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, lettera b)

-

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2 bis

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1 bis

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 3, primo, secondo e terzo comma

Articolo 6, paragrafo 4, primo, secondo e terzo comma

Articolo 5, paragrafo 3, quarto comma

-

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2, alinea

Articolo 7, paragrafo 2, alinea

Articolo 6, paragrafo 2, primo trattino

Articolo 7, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino

Articolo 7, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 2, terzo trattino

Articolo 7, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 6, paragrafo 2, quarto trattino

Articolo 7, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 6, paragrafo 2, quinto trattino

Articolo 7, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 6, paragrafi da 3 a 7

Articolo 7, paragrafi da 3 a 7

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma, alinea

Articolo 8, paragrafo 1, primo comma, alinea

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma, primo trattino

Articolo 8, paragrafo 1, primo comma, lettera a)

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino

Articolo 8, paragrafo 1, primo comma, lettera b)

Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9, paragrafi da 1 a 4

Articolo 10, paragrafi da 1 a 4

Articolo 9, paragrafo 5, alinea

Articolo 10, paragrafo 5, alinea

Articolo 9, paragrafo 5, primo trattino

Articolo 10, paragrafo 5, lettera a)

Articolo 9, paragrafo 5, secondo trattino

Articolo 10, paragrafo 5, lettera b)

Articolo 9, paragrafo 6

Articolo 10, paragrafo 6

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11, paragrafo 1, alinea

Articolo 12, paragrafo 1, alinea

Articolo 11, paragrafo 1, primo trattino

Articolo 12, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 11, paragrafo 1, secondo trattino

Articolo 12, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 11, paragrafi 2 e 3

Articolo 12, paragrafi 2 e 3

Articolo 12, paragrafi 1 e 2

Articolo 13, paragrafi 1 e 2

Articolo 12, paragrafo 3, primo comma, alinea

Articolo 13, paragrafo 3, primo comma, alinea

Articolo 12, paragrafo 3, primo comma, primo trattino

Articolo 13, paragrafo 3, primo comma, lettera a)

Articolo 12, paragrafo 3, primo comma, secondo trattino

Articolo 13, paragrafo 3, primo comma, lettera b)

Articolo 12, paragrafo 3, primo comma, terzo trattino

Articolo 13, paragrafo 3, primo comma, lettera c)

Articolo 12, paragrafo 3, primo comma, quarto trattino

Articolo 13, paragrafo 3, primo comma, lettera d)

Articolo 12, paragrafo 3, secondo e terzo comma

Articolo 13, paragrafo 3, secondo e terzo comma

Articolo 12, paragrafo 4

Articolo 13, paragrafo 4

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 2, alinea

Articolo 17, paragrafo 2, alinea

Articolo 16, paragrafo 2, primo trattino

Articolo 17, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 16, paragrafo 2, secondo trattino

Articolo 17, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 16, paragrafo 2, terzo trattino

Articolo 17, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino

Articolo 17, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 16, paragrafo 2, quinto trattino

Articolo 17, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 16, paragrafo 2, sesto trattino

Articolo 17, paragrafo 2, lettera f)

Articolo 16, paragrafi 3, 4 e 5

Articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 21

-

-

Articolo 22

Articolo 22

Articolo 23

Allegato

I Allegato II

Allegato I bis

Allegato III

Allegato II

Allegato IV

Allegato III

Allegato I

-

Allegato V

-

Allegato VI

 


[1] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 742/2009.

[2] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 742/2009.