§ 14.5.920 - Regolamento 29 giugno 2006, n. 969.
Regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:29/06/2006
Numero:969


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     
Art. 7.     
Art. 8.     
Art. 9.     
Art. 10.     
Art. 11.     
Art. 12.     


§ 14.5.920 - Regolamento 29 giugno 2006, n. 969.

Regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l’importazione di granturco proveniente dai paesi terzi

(G.U.U.E. 30 giugno 2006, n. 176).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, in particolare l’articolo 12, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, approvato con decisione n. 2006/333/CE del Consiglio, prevede in particolare l’apertura di un contingente tariffario comunitario per l’importazione di un quantitativo annuo massimo di 242 074 tonnellate di granturco.

     (2) Per consentire l’importazione ordinata e non a fini speculativi del granturco oggetto del suddetto contingente tariffario, è necessario subordinare queste importazioni al rilascio di un titolo d’importazione. Nell’ambito dei quantitativi fissati, i titoli devono essere rilasciati, su richiesta degli interessati, mediante la fissazione, se del caso, di un coefficiente di attribuzione dei quantitativi richiesti.

     (3) Per garantire una corretta gestione del contingente, è opportuno prevedere i termini per la presentazione delle domande di titoli nonché gli elementi che devono figurare sulle domande e sui titoli.

     (4) Ai fini della verifica dei quantitativi richiesti da uno stesso operatore, occorre precisare che un operatore può presentare una sola domanda di titolo per periodo settimanale e prevedere una sanzione in caso di inottemperanza a tale obbligo.

     (5) Per tener conto delle condizioni di fornitura, è necessario prevedere una deroga per quanto riguarda la durata di validità dei titoli.

     (6) Ai fini di un’efficace gestione dei contingenti, è opportuno prevedere deroghe al regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, per quanto riguarda la trasferibilità dei titoli e la tolleranza relativa ai quantitativi immessi in libera pratica.

     (7) Per una corretta gestione dei contingenti, è necessario fissare la cauzione relativa ai titoli d’importazione ad un livello relativamente elevato, in deroga all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d’applicazione del regime dei titoli d’importazione e d’esportazione nel settore dei cereali e del riso.

     (8) Occorre garantire una comunicazione rapida e reciproca, anche per via elettronica, fra la Commissione e gli Stati membri, dei quantitativi richiesti e importati.

     (9) L’origine dei prodotti di cui al presente regolamento è determinata secondo le disposizioni vigenti nella Comunità. Ai fini della verifica dell’origine dei prodotti, è opportuno richiedere, all’atto dell’importazione, un certificato di origine rilasciato dalle autorità dei paesi terzi di cui il granturco è originario, ai sensi della normativa comunitaria.

     (10) Poiché l’accordo approvato con la decisione n. 2006/333/CE si applica a decorrere dal 1° luglio 2006, occorre prevedere l’entrata in vigore del presente regolamento il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. È aperto un contingente tariffario per l’importazione di 242 074 tonnellate di granturco dei codici NC 1005 10 90 e 1005 90 00, recante il numero d’ordine 09.4131.

     2. Il contingente tariffario è aperto il 1° gennaio di ogni anno. Il dazio all’importazione nell’ambito del contingente è fissato a zero.

 

     Art. 2.

     1. Il contingente è diviso in due lotti semestrali di 121 037 tonnellate ciascuno per i seguenti periodi:

     a) lotto n. 1: 1° gennaio-30 giugno;

     b) lotto n. 2: 1° luglio-31 dicembre.

     2. I quantitativi non utilizzati nell’ambito del lotto n. 1 sono automaticamente trasferiti al lotto n. 2. In caso di esaurimento del lotto n. 1, la Commissione può procedere all’apertura anticipata del lotto successivo, secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003.

 

     Art. 3.

     Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, ogni importazione nell’ambito del contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 1, è subordinata alla presentazione di un titolo d’importazione rilasciato in conformità del regolamento (CE) n. 1291/2000.

     Un operatore può presentare una sola domanda di titolo per periodo settimanale di cui all’articolo 4, paragrafo 1. Se un operatore presenta più di una domanda, tutte le sue domande sono respinte e le cauzioni costituite all’atto della presentazione delle domande sono incamerate a favore dello Stato membro interessato.

 

     Art. 4.

     1. Le domande di titoli d’importazione sono presentate alle autorità competenti degli Stati membri ogni settimana, entro le ore 13 del lunedì (ora di Bruxelles).

     Il richiedente presenta la domanda di titolo all’autorità competente dello Stato membro nel quale è registrato ai fini dell’IVA.

     Il richiedente costituisce una cauzione in conformità dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 per l’importo fissato all’articolo 9 del presente regolamento.

     In ogni domanda di titolo è indicato un quantitativo che non può essere superiore al quantitativo disponibile per il lotto di cui trattasi. Nella domanda di titolo d’importazione e nel titolo stesso è indicato un solo paese di origine.

     2. L’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di titoli, le autorità competenti notificano alla Commissione per via elettronica, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), una comunicazione conforme al modello che figura nell’allegato I, nonché il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi indicati nelle domande di titoli d’importazione. La comunicazione ha luogo anche se nello Stato membro in questione non è stata presentata alcuna domanda di titolo. Questa informazione è comunicata separatamente da quelle relative alle altre domande di titoli d’importazione per i cereali.

     Se lo Stato membro non notifica le domande entro il termine prescritto, la Commissione considera che non è stata presentata alcuna domanda in quello Stato membro.

     3. Se il cumulo dei quantitativi concessi dall’inizio del periodo e dei quantitativi di cui al paragrafo 2 è superiore al quantitativo del contingente o del lotto di cui trattasi, la Commissione fissa coefficienti di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, entro il terzo giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande.

     4. Previa eventuale applicazione dei coefficienti di attribuzione fissati in conformità del paragrafo 3, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano, il quarto giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, i titoli d’importazione corrispondenti alle domande notificate alla Commissione in conformità del paragrafo 2.

     Il giorno del rilascio dei titoli d’importazione, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), le autorità competenti degli Stati membri notificano per via elettronica alla Commissione, utilizzando il modello riportato nell’allegato I, il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d’importazione lo stesso giorno.

 

     Art. 5.

     I titoli d’importazione sono validi per un periodo di 45 giorni a decorrere dal giorno del rilascio dei titoli. La durata di validità del titolo è calcolata a decorrere dal giorno del suo rilascio effettivo, conformemente all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

 

     Art. 6.

     In deroga all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti derivanti dal titolo d’importazione non sono trasferibili.

 

     Art. 7.

     In deroga all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il quantitativo immesso in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d’importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo viene iscritta la cifra «0».

 

     Art. 8.

     La domanda di titolo d’importazione e il titolo stesso recano:

     a) il nome del paese di origine nella casella 8 e una croce nella casella «sì»;

     b) nella casella 20, una delle diciture elencate nell’allegato II;

     c) nella casella 24, l’indicazione «dazio zero».

     Il titolo d’importazione è valido soltanto per i prodotti originari del paese indicato nella casella 8.

 

     Art. 9.

     In deroga all’articolo 12, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1342/2003, la cauzione relativa ai titoli d’importazione di cui al presente regolamento è fissata a 30 EUR per tonnellata.

 

     Art. 10.

     La fruizione del contingente tariffario di cui all’articolo 1 è subordinata alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle autorità competenti dei paesi terzi di cui il granturco è originario, secondo il disposto dell’articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione. L’origine dei prodotti di cui al presente regolamento è determinata secondo le disposizioni vigenti nella Comunità.

 

     Art. 11.

     Per il 2006, il quantitativo globale di 242 074 tonnellate è aperto in un unico lotto dal 1° luglio al 31 dicembre.

 

     Art. 12.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2006.

 

 

ALLEGATO I

Modello per le notifiche di cui all’articolo 4, paragrafi 2 e 4

 

     Contingente all’importazione di granturco aperto dal regolamento (CE) n. 969/2006

     Settimana dal … al …

     Numero d’ordine 09.4131 — Lotto n. …

 

Numero dell’operatore

Quantitativo richiesto (t)

Paese di origine

Quantitativo consegnato (t) (*)

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Totale dei quantitativi richiesti (t):

Totale dei quantitativi consegnati (t) (*):

(*) Da compilare solo per la notifica di cui all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 969/2006.

 

 

ALLEGATO II

Diciture di cui all’articolo 8, lettera b)

 

     — In spagnolo: Reglamento (CE) no 969/2006

     — In ceco: Nařízení (ES) č. 969/2006

     — In danese: Forordning (EF) nr. 969/2006

     — In tedesco: Verordnung (EG) Nr. 969/2006

     — In estone: Määrus (EÜ) nr 969/2006

     — In greco: Κανονισμός (EK) αριθ. 969/2006

     — In inglese: Regulation (EC) No 969/2006

     — In francese: Règlement (CE) no 969/2006

     — In ungherese: 969/2006/EK rendelet

     — In italiano: Regolamento (CE) n. 969/2006

     — In lituano: Reglamentas (EB) Nr. 969/2006

     — In lettone: Regula (EK) Nr. 969/2006

     — In maltese: Regolament (KE) Nru 969/2006

     — In neerlandese: Verordening (EG) nr. 969/2006

     — In polacco: Rozporządzenie (WE) nr 969/2006

     — In portoghese: Regulamento (CE) n.o 969/2006

     — In slovacco: Nariadenie (ES) č. 969/2006

     — In sloveno: Uredba (ES) št. 969/2006

     — In finlandese: Asetus (EY) N:o 969/2006

     — In svedese: Förordning (EG) nr 969/2006