§ 20.4.562 - Decisione 20 marzo 2006, n. 333.
Decisione n. 2006/333/CE del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.4 accordi con i paesi terzi
Data:20/03/2006
Numero:333


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 20.4.562 - Decisione 20 marzo 2006, n. 333.

Decisione n. 2006/333/CE del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea

(G.U.U.E. 11 maggio 2006, n. L 124).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

      (1) Il 22 marzo 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con alcuni altri membri dell’OMC ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 nel corso del processo di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

      (2) La Commissione ha condotto i negoziati in consultazione con il comitato istituito ai sensi dell’articolo 133 del trattato e in conformità delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio.

      (3) La Commissione ha portato a termine i negoziati per la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America. È opportuno approvare detti accordi.

      (4) È opportuno adottare le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione secondo la decisione n. 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

     DECIDE:

 

     Art. 1.

     È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di uno scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea.

     Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

 

          Art. 2.

     La Commissione adotta le modalità di applicazione dell'accordo in forma di scambio di lettere conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della presente decisione.

 

          Art. 3.

     1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, o dal comitato competente istituito dal corrispondente articolo del regolamento recante organizzazione comune dei mercati per il prodotto interessato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

          Art. 4.

     Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere al fine di vincolare la Comunità.

 

 

TRADUZIONE

 

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE [1]

     tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea

 

A. Lettera della Comunità europea

 

     Ginevra, 22 marzo 2006

 

     Egregio signore,

     a seguito dei negoziati avviati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 («GATT») relativamente alla modifica degli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione di questi paesi all’Unione europea, e allo scopo di concludere detti negoziati, le Comunità europee e gli Stati Uniti d’America («Stati Uniti») hanno convenuto quanto segue:

     entro il 1° aprile 2006 la CE integra e consolida nel suo elenco per il territorio doganale della CE 25 (la CE composta da 25 Stati membri) le concessioni contenute nel suo elenco CXL per il territorio doganale della CE 15 (la CE composta da 15 Stati membri) con le modifiche indicate nell’allegato della presente lettera;

     la CE provvede prima possibile a ridurre i dazi e adeguare i contingenti tariffari secondo le indicazioni dell’allegato, e in ogni caso non oltre il 1° luglio 2006;

     per quanto riguarda i contingenti tariffari, è disponibile l’intero volume contingentale annuale indipendentemente dalla data in cui sono istituiti i contingenti;

     su richiesta di una delle parti, sono avviate consultazioni in qualsiasi momento su ogni aspetto contemplato dal presente accordo.

     Le sarei grato se volesse confermare, dopo averlo esaminato secondo le vostre procedure interne, che il Suo governo approva il presente accordo e che la presente lettera e la Sua lettera di conferma costituiscono un accordo, che entrerà in vigore alla data della Sua risposta.

     Voglia gradire i sensi della mia alta considerazione.

 

     A nome della Comunità europea

 

ALLEGATO

 

     0304 20 58 (filetti congelati di naselli): un dazio consolidato del 6,1 %.

     0304 20 85 (filetti congelati di merluzzi dell'Alaska): un dazio comunitario consolidato del 14,2 %.

     0304 90 05 (surimi): un dazio consolidato del 14,2 %.

     3920 91 00 (polibutirrale di vinile): un dazio consolidato del 6,1 %.

     7609 00 00 (tubi di alluminio): un dazio consolidato del 5,9 %.

     8102 93 00 (fili di molibdeno): un dazio consolidato del 6,1 %.

     — aumento di 4 003 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per «carni di animali della specie bovina, congelate: busti e quarti anteriori, disossate» e «frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate: pezzi detti “onglets” e “hampes”. Carni destinate alla trasformazione» (voci tariffarie 0202 20 30, 0202 30, 0206 29 91),

     — adeguamento a 710 capi del contingente tariffario comunitario (erga omnes) per «animali vivi della specie bovina: giovenche e vacche (non destinate alla macellazione) delle seguenti razze di montagna: grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau» (voci tariffarie 0102 90 05, 0102 90 29, 0102 90 49, 0102 90 59, 0102 90 69), dazio contingentale del 6 %,

     — adeguamento a 711 capi del contingente tariffario comunitario (erga omnes) per «animali vivi della specie bovina: tori, vacche e giovenche (non destinati alla macellazione) delle seguenti razze di montagna: pezzata del Simmental, di Schwyz e di Friburgo» (voci tariffarie 0102 90 05, 0102 90 29, 0102 90 49, 0102 90 59, 0102 90 69, 0102 90 79), dazio contingentale del 4 %,

     — adeguamento a 24 070 capi del contingente tariffario comunitario (erga omnes) per «animali vivi della specie bovina di peso non superiore a 300 kg destinati all’ingrasso» (voci tariffarie 0102 90 05, 0102 90 29, 0102 90 49), dazio contingentale del 16 % + 582 EUR/t,

     — attribuzione agli Stati Uniti di un contingente tariffario di 16 665 tonnellate di pollame (le voci tariffarie e i dazi contingentali sono i seguenti):

0207 11 10 (131 EUR/t)

0207 11 30 (149 EUR/t)

0207 11 90 (162 EUR/t)

0207 12 10 (149 EUR/t)

0207 12 90 (162 EUR/t)

0207 13 10 (512 EUR/t)

0207 13 20 (179 EUR/t)

0207 13 30 (134 EUR/t)

0207 13 40 (93 EUR/t)

0207 13 50 (301 EUR/t)

0207 13 60 (231 EUR/t)

0207 13 70 (504 EUR/t)

0207 14 10 (795 EUR/t)

0207 14 20 (179 EUR/t)

0207 14 30 (134 EUR/t)

0207 14 40 (93 EUR/t)

0207 14 50 (0 %)

0207 14 60 (231 EUR/t)

0207 14 70 (0 %)

0207 24 10 (170 EUR/t)

0207 24 90 (186 EUR/t)

0207 25 10 (170 EUR/t)

0207 25 90 (186 EUR/t)

0207 26 10 (425/t)

0207 26 20 (205 EUR/t)

0207 26 30 (134 EUR/t)

0207 26 40 (93 EUR/t)

0207 26 50 (339 EUR/t)

0207 26 60 (127 EUR/t)

0207 26 70 (230 EUR/t)

0207 26 80 (415 EUR/t)

0207 27 10 (0 %)

0207 27 20 (0 %)

0207 27 30 (134 EUR/t)

0207 27 40 (93 EUR/t)

0207 27 50 (339 EUR/t)

0207 27 60 (127 EUR/t)

0207 27 70 (230 EUR/t)

0207 27 80 (0 %)

 

     — aumento di 49 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per «carcasse di pollo, fresche, refrigerate o congelate» (voci tariffarie 0207 11 10, 0207 11 30, 0207 11 90, 0207 12 10, 0207 12 90),

     — aumento di 4 070 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per «pezzi di pollo, freschi, refrigerati o congelati» (voci tariffarie 0207 13 10, 0207 13 20, 0207 13 30, 0207 13 40, 0207 13 50, 0207 13 60, 0207 13 70, 0207 14 20, 0207 14 30, 0207 14 40, 0207 14 60),

     — aumento di 1 605 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per «pezzi di galli e galline» (voce tariffaria 0207 14 10), dazio contingentale di 795 EUR/t,

     — aumento di 201 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per «carne di tacchino, fresca, refrigerata o congelata» (voci tariffarie 0207 24 10, 0207 24 90, 0207 25 10, 0207 25 90, 0207 26 10, 0207 26 20, 0207 26 30, 0207 26 40, 0207 26 50, 0207 26 60, 0207 26 70, 0207 26 80, 0207 27 30, 0207 27 40, 0207 27 50, 0207 27 60, 0207 27 70),

     — aumento di 2 485 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per «pezzi di tacchino, congelati» (voci tariffarie 0207 27 10, 0207 27 20, 0207 27 80),

     — attribuzione agli Stati Uniti di un contingente tariffario di 4 722 tonnellate di «prosciutti e lombate disossati, congelati» (voci tariffarie ex 0203 19 55 ed ex 0203 29 55), dazio contingentale di 250 EUR/t,

     — aumento di 1 265 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per «prosciutti e lombate disossati, congelati» (voci tariffarie ex 0203 19 55 ed ex 0203 29 55),

     — aumento di 67 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per «carcasse o mezzene di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate» (voci tariffarie 0203 11 10, 0203 21 10),

     — aumento di 35 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per «pezzi di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati, disossati e non disossati, esclusi i filetti, presentati da soli» (voci tariffarie 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 55, 0203 19 59, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, 0203 29 55, 0203 29 59),

     — aumento di 2 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per «salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti» (voci tariffarie 1601 00 91, 1601 00 99),

     — aumento di 61 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per «conserve di carni di suini domestici» (voci tariffarie 1602 41 10, 1602 42 10, 1602 49 11, 1602 49 13, 1602 49 15, 1602 49 19, 1602 49 30, 1602 49 50),

     — adeguamento a 5 676 tonnellate del contingente tariffario comunitario per «animali vivi della specie ovina, diversi dai riproduttori di razza pura» (voci tariffarie 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90), dazio contingentale del 10 %,

     — aumento di 60 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per «formaggio per pizza» (voci tariffarie ex 0406 10 20, ex 0406 10 80),

     — aumento di 38 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per «Emmental» (voci tariffarie ex 0406 30 10, 0406 90 13),

     — aumento di 213 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per «Gruyère, Sbrinz» (voci tariffarie ex 0406 30 10, 0406 90 15),

     — aumento di 7 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per «formaggi destinati alla trasformazione» (voce tariffaria 0406 90 01),

     — aumento di 5 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per «Cheddar» (voce tariffaria 0406 90 21),

     — aumento di 25 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per «formaggi freschi» (voci tariffarie ex 0406 10 20, ex 0406 10 80, 0406 20 90, 0406 30 31, 0406 30 39, 0406 30 90, 0406 40 10, 0407 40 50, 0407 40 90, 0406 90 17, 0406 90 18, 0406 90 23, 0406 90 25, 0406 90 27, 0406 90 29, 0406 90 31, 0406 90 33, 0406 90 35, 0406 90 37, 0406 90 39, 0406 90 50, ex 0406 90 63, 0406 90 69, 0406 90 73, ex 0406 90 75, ex 0406 90 76, 0406 90 78, ex 0406 90 79, ex 0406 90 81, 0406 90 82, 0406 90 84, 0406 90 86, 0406 90 87, 0406 90 88, 0406 90 93, 0406 90 99),

     — apertura di un contingente tariffario di 7 tonnellate (erga omnes) per il risone (voce tariffaria 1006 10), con un dazio contingentale del 15 %,

     — apertura di un contingente tariffario di 1 634 tonnellate (erga omnes) per il riso semigreggio (voce tariffaria 1006 20), con un dazio contingentale del 15 %,

     — aumento di 25 516 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per il riso semilavorato o lavorato (voce tariffaria 1006 30), con un dazio contingentale dello 0 %,

     — aumento di 31 788 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per le rotture di riso (voce tariffaria 1006 40), con un dazio contingentale dello 0 %,

     — aumento di 6 215 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per l’orzo (voce tariffaria 1003 00), con un dazio contingentale di 16 EUR/t,

     — aumento di 6 787 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per il frumento (grano) tenero (voce tariffaria 1001 90 99), con un dazio contingentale di 12 EUR/t,

     — apertura di un contingente tariffario di 242 074 tonnellate (erga omnes) per il granturco (voci tariffarie 1005 10 90, 1005 90 00), con un dazio contingentale dello 0 %,

     — aumento di 1 413 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per gli zuccheri di canna greggi (voce tariffaria 1701 11 10), con un dazio contingentale di 98 EUR/t,

     — apertura di un contingente tariffario di 1 253 tonnellate (erga omnes) per il fruttosio (voce tariffaria 1702 50 00), con un dazio contingentale del 20 %,

     — aumento di 44 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per carote e navoni (voce tariffaria 0706 10 00),

     — aumento di 34 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per i cetrioli (voce tariffaria ex 0707 00 05),

     — apertura di un contingente tariffario di 472 tonnellate (erga omnes) per i pomodori (voce tariffaria 0702 00 00),

     — apertura di un contingente tariffario di 2 838 tonnellate (erga omnes) per le conserve di ananassi, di agrumi, di pere, di albicocche, di ciliegie, di pesche e di fragole (voci tariffarie 2008 20 11, 2008 20 19, 2008 20 31, 2008 20 39, 2008 20 71, 2008 30 11, 2008 30 19, 2008 30 31, 2008 30 39, 2008 30 79, 2008 40 11, 2008 40 19, 2008 40 21, 2008 40 29, 2008 40 31, 2008 40 39, 2008 50 11, 2008 50 19, 2008 50 31, 2008 50 39, 2008 50 51, 2008 50 59, 2008 50 71, 2008 60 11, 2008 60 19, 2008 60 31, 2008 60 39, 2008 60 60, 2008 70 11, 2008 70 19, 2008 70 31, 2008 70 39, 2008 70 51, 2008 70 59, 2008 80 11, 2008 80 19, 2008 80 31, 2008 80 39, 2008 80 70), con un dazio contingentale del 20 %,

     — apertura di un contingente tariffario di 7 044 tonnellate (erga omnes) per i succhi di frutta (voci tariffarie 2009 11 11, 2009 11 19, 2009 19 11, 2009 19 19, 2009 29 11, 2009 29 19, 2009 39 11, 2009 39 19, 2009 49 11, 2009 49 19, 2009 79 11, 2009 79 19, 2009 80 11, 2009 80 19, 2009 80 32, 2009 80 33, 2009 80 35, 2009 80 36, 2009 80 38, 2009 90 11, 2009 90 19, 2009 90 21, 2009 90 29), con un dazio contingentale del 20 %,

     — aumento di 29 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per i succhi di uva (voci tariffarie 2009 61 90, 2009 69 11, 2009 69 19, 2009 69 51, 2009 69 90),

     — aumento di 295 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per le patate novelle, fresche o refrigerate (voce tariffaria ex 0701 90 51),

     — soppressione del dazio ad valorem del 9 % sui concentrati di proteine (voce tariffaria 2106 10 80),

     — attribuzione agli Stati Uniti di un contingente tariffario di 10 000 tonnellate di glutine di granturco (voce tariffaria 2303 10 11), con un dazio contingentale del 16 %,

     — apertura di un contingente tariffario di 532 tonnellate (erga omnes) per le paste alimentari (voce tariffaria 1902; escluse le voci tariffarie 1902 20 10 e 1902 20 30), con un dazio contingentale dell’11 %,

     — apertura di un contingente tariffario di 107 tonnellate (erga omnes) per la cioccolata (voce tariffaria 1806), con un dazio contingentale del 43 %,

     — apertura di un contingente tariffario di 921 tonnellate (erga omnes) per le preparazioni alimentari (voce tariffaria 2106 90 98), con un dazio contingentale del 18 %,

     — apertura di un contingente tariffario di 191 tonnellate (erga omnes) per le preparazioni alimentari contenenti cereali (voci tariffarie 1901 90 99, 1904 30 00, 1904 90 80, 1905 90 20), con un dazio contingentale del 33 %,

     — apertura di un contingente tariffario di 2 058 tonnellate (erga omnes) per alimenti per cani o gatti (voci tariffarie 2309 10 13, 2309 10 15, 2309 10 19, 2309 10 33, 2309 10 39, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 10 59, 2309 10 70), con un dazio contingentale del 7 %.

     A tutte le summenzionate linee tariffarie si applicano le esatte designazioni tariffarie della CE 15.

 

 

B. Lettera degli Stati Uniti d'America

 

     Ginevra, 22 marzo 2006

 

     Egregio signore,

     in riferimento alla Sua lettera, così redatta:

     «A seguito dei negoziati avviati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (“GATT”) relativamente alla modifica degli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione di questi paesi all’Unione europea, e allo scopo di concludere detti negoziati, le Comunità europee e gli Stati Uniti d’America (“Stati Uniti”) hanno convenuto quanto segue:

     entro il 1° aprile 2006 la CE integra e consolida nel suo elenco per il territorio doganale della CE 25 (la CE composta da 25 Stati membri) le concessioni contenute nel suo elenco CXL per il territorio doganale della CE 15 (la CE composta da 15 Stati membri) con le modifiche indicate nell’allegato della presente lettera;

     la CE provvede prima possibile a ridurre i dazi e adeguare i contingenti tariffari secondo le indicazioni dell’allegato, e in ogni caso non oltre il 1° luglio 2006;

     per quanto riguarda i contingenti tariffari, è disponibile l’intero volume contingentale annuale indipendentemente dalla data in cui sono istituiti i contingenti;

     su richiesta di una delle parti, sono avviate consultazioni in qualsiasi momento su ogni aspetto contemplato dal presente accordo.

     Le sarei grato se volesse confermare, dopo averlo esaminato secondo le vostre procedure interne, che il Suo governo approva il presente accordo e che la presente lettera e la Sua lettera di conferma costituiscono un accordo, che entrerà in vigore alla data della Sua risposta.

     Voglia gradire i sensi della mia alta considerazione.»

     Mi pregio confermarLe l'accordo del mio governo.

 

     A nome degli Stati Uniti d’America

 


[1] L'accordo è entrato in vigore il 22 marzo 2006.